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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Manuela Velotti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1294/2024 promossa da:
IN PERSONA DEL CURATORE Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTI MICHELE e dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 25 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. SARTI
MICHELE
APPELLANTE contro
C.F. ), non costituita Parte_1 P.IVA_1
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI (C.F. Controparte_1 CP_2
), non costituito P.IVA_2
PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO Controparte_1
(C.F. ), non costituito CP_3 P.IVA_2
APPELLATO
1. La società Maninvest s.r.l. in liquidazione ha presentato una proposta di concordato preventivo totalmente liquidatorio, omologato dal Tribunale di Forlì con provvedimento del giugno 2016.
2. Nel corso dell'esecuzione del concordato, su istanza del Pubblico Ministero del luglio del 2019, il
Tribunale di Forlì ha dichiarato il fallimento della società, rilevando che dalla relazione del commissario giudiziale era emerso che la società non era più in grado di far fronte al pagamento dei crediti nelle misure e nei tempi previsti nella proposta concordataria, a causa della mancata vendita di molti assets tra quelli indicati nella proposta e della vendita di soli due terreni a prezzi notevolmente inferiori a quelli stimati (con ribassi di circa l'80%), e soprattutto a causa del venir meno delle pagina 1 di 7 condizioni per onorare i crediti prededucibili sorti nell'ambito della procedura concordataria (canoni di leasing ancora in corso, ulteriormente maturati, nuove obbligazioni per imposte Imu, Tari, Tasi e altro), oltre ai crediti muniti di privilegio mobiliare.
3. La società ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 18 l.f.., accolto dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 984 del 2020.
4. Avverso tale sentenza la curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, attraverso un unico motivo di ricorso, la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 160 e 186 l.f.
4.1. Nello specifico, la curatela ha dedotto che, sebbene la Corte d'Appello avesse affermato la possibilità del fallimento dell'impresa omisso medio, senza previa risoluzione del concordato omologato, la stessa
Corte avrebbe errato nel ritenere esistente la semplice condizione di inadempimento degli obblighi concordatari anziché la correlata condizione di insolvenza. Nel far questo la sentenza non avrebbe considerato che esistevano debiti concordatari prededucibili maturati e non soddisfatti, tali da rendere impossibile l'esecuzione stessa del concordato. Pertanto, l'inadempimento di tali obbligazioni concordatarie avrebbe dovuto esser rapportato alla immediata inerenza causale sul “nuovo” stato d'insolvenza.
5. La società ha replicato con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a due Parte_1 motivi.
5.1. Col primo motivo ha denunziato la violazione o falsa applicazione degli artt. 186, 7 e 5 l.f., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto ammissibile la declaratoria di fallimento senza previa risoluzione del concordato preventivo omologato.
5.2. Col secondo motivo ha censurato la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in ordine alla statuizione sulle spese processuali, mantenute in capo alla società ancorché vittoriosa in sede di reclamo.
6. Con ordinanza n. 15859/2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dal rigettato il ricorso incidentale di e cassato con rinvio la Parte_1 Parte_1 sentenza emessa dalla Corte territoriale.
6.1. Nel motivare la decisione, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento, recepito dalle Sezioni Unite, nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006
e n. 169 del 2007, secondo il quale “il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 legge fall. (Cass. Sez. U n. 4696-22).
6.2. Alla luce di tale principio, la S.C. ha affermato che non possiede alcuna concludenza discorrere di insolvenza “nuova” o di insolvenza originaria (pregressa), potendosi configurare un'insolvenza in relazione anche soltanto al fabbisogno concordatario, così come risultante prima e indipendentemente dalla risoluzione.
pagina 2 di 7 6.3. Tanto premesso, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata “ha riconosciuto la possibilità di dichiarare il fallimento omisso medio, correttamente rigettando il primo motivo del reclamo proposto dalla società Dopodiché, però, ha condiviso le doglianze della società nel profilo Parte_1 concernente la valutazione dell'insolvenza, in quanto – ha detto - non si sarebbe potuto ravvisare una
"nuova insolvenza" in base a quanto illustrato dal liquidatore nella propria relazione, volta che
semmai da codesta poteva dirsi corroborato un inadempimento delle obbligazioni concordatarie;
ma non, invece, un'insolvenza nuova, diversa e ulteriore rispetto a quella già dichiarata e composta mediante lo strumento pattizio. In tal modo la corte territoriale, oltre a sbagliare in iure disattendendo
l'essenza stessa del fallimento omisso medio predicato come ammissibile, è entrata in contraddizione con le risultanze da essa stessa evidenziate nelle pagine iniziali della motivazione, nelle quali (senza smentite) sono stati riportati gli accertamenti in fatto enumerati dal tribunale”.
6.4. Ha osservato, poi, che la condizione di insolvenza, o grave inadempienza, “nuova”, a fronte dell'impossibilità di far fronte ai crediti prededucibili sorti in costanza di concordato, risultava esser stata accertata dal Tribunale, senza che la Corte d'Appello avesse smentito l'effettività di tale accertamento.
7. La sentenza impugnata è stata, dunque, cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi e delle statuizioni rese, e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
8. Con ricorso ex artt. 392 e ss. c.p.c. il in persona del Curatore ha Parte_1 riassunto il giudizio davanti a questa Corte, chiedendo di respingere il reclamo proposto da Parte_1
e confermare la sentenza di fallimento di n. 52/2019 emessa dal Tribunale di
[...] Parte_1
Forlì.
9. il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì e il Parte_1
Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Corte di Appello di Bologna, sebbene ritualmente vocati in giudizio, non si sono costituiti.
10. A scioglimento dell'udienza del 13.12.2024 sostituita dal deposito di note telematiche, il Collegio decide come di seguito.
11. Vanno accolte le conclusioni rassegnate dal fallimento col proprio atto di riassunzione e, conseguentemente, deve respingersi il reclamo proposto da Parte_1
12. Giova preliminarmente richiamare i motivi di reclamo formulati da così da individuare le Parte_1 questioni che, in conseguenza del rigetto del ricorso incidentale proposto da o, in ogni caso, Parte_1 alla luce delle statuizioni e dei principi illustrati nell'ordinanza della S.C., risultano ancora rilevanti in questa sede.
12.1. Ebbene, tali non sono le questioni, dedotte al primo motivo, in punto alla possibilità di dichiarare il fallimento c.d. omisso medio, attesa la pacifica ammissibilità come meglio illustrata nell'ordinanza cassatoria.
pagina 3 di 7 12.2. Del pari, come chiarito dalla medesima ordinanza, pacificamente ammissibile è da ritenersi la legittimazione attiva del Pubblico Ministero, oggetto di contestazione al secondo motivo, a instare per il fallimento della società in concordato preventivo.
12.3. Di conseguenza le doglianze su tali profili vanno rigettate.
12.4. La medesima sorte attende il motivo di gravame relativo alla necessità che venga in rilievo uno stato di insolvenza “nuovo” ai fini della dichiarazione di fallimento.
12.5. In esito al giudizio di legittimità è stato chiarito che “è oggi assodato che non possiede alcuna concludenza discorrere di insolvenza “nuova” o di insolvenza originaria (pregressa), a fronte della mancata esecuzione delle obbligazioni concordatarie. Una cosa, infatti, è il superamento dell'obbligatorietà del concordato e dei vincoli che da esso discendono ex artt. 184 legge fall. e 1372 cod. civ.; tutt'altra cosa è la configurabilità di un'insolvenza in relazione anche soltanto al fabbisogno concordatario così come risultante prima e indipendentemente dalla risoluzione. (…) I titolari di crediti prededucibili posteriori all'omologazione del concordato non sono assoggettati alle regole del concorso e, contrariamente a quanto paventato dalla sentenza in esame, non sono legittimati a chiedere la risoluzione del concordato;
sicché rispetto a loro l'insolvenza manifestata dall'impossibilità di adempiere le obbligazioni contratte sarebbe comunque e indubbiamente “nuova” rispetto a quella originariamente presidiata dal patto concordatario, anche a voler seguire
l'argomentazione sottostante. In ogni caso, vi è che proprio dal riconoscimento dell'ammissibilità del fallimento omisso medio non può che derivare – come d'altronde le Sezioni Unite hanno esplicitamente sottolineato, in continuità con univoco indirizzo pregresso – l'inconsistenza di una distinzione concettuale tra l'insolvenza anteriore al concordato e l'insolvenza “nuova” quale base della declaratoria giudiziale. La verità è che l'insolvenza è concetto unitario, che presuppone potersi profilare sia in relazione all'inadempimento delle obbligazioni concordatarie sia in relazione all'inadempimento delle obbligazioni sorte nel corso della procedura. Per tale ragione, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, la risoluzione del concordato resta confinata nell'alveo del rimedio
“prettamente contrattuale”, col fine “di eliminarne gli effetti dilatori e remissori, oltre che segregativi” (e v. già C. cost. n. 106 del 2004). Donde l'art. 186 legge fall. riguarda un istituto diverso da quelli di generale fallibilità, e per tale specifica ragione non si pone in rapporto di specialità con le norme che presiedono a questi ultimi neppure sul piano della valutazione dello stato d'insolvenza. In altre parole, l'insolvenza in sé può persistere ex art. 5 legge fall. pur dopo l'omologa del concordato, anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti. In questi casi la risoluzione opera non quale condizione di fallibilità, ma solo al (diverso) fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato, e dunque allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero. Ne segue che, per quanto con l'omologazione lo stato d'insolvenza venga
“definitivamente ed irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità satisfattive in essa contemplate”, ciò non osta affatto a dichiarare il fallimento tutte le volte
pagina 4 di 7 in cui le modalità satisfattive risultino infine inattuabili. In questo caso proprio l'impossibilità di realizzare l'impegno concordatario – di cui è sintomo l'inadempimento di crediti sorti dopo
l'ammissione - attesta il permanere dello stato d'insolvenza, e conseguentemente determina che
l'inadempimento delle obbligazioni derivate dal patto concordatario sia esso stesso il fatto sopravvenuto legittimante la presentazione di nuove istanze di fallimento”.
13. È proprio con riguardo a tale ultimo profilo che occorre concentrare l'esame del Collegio, ossia se l'inadempimento dei crediti concordatari rappresenti il sintomo di una conclamata insolvenza, tale da ritenere la procedura minore non più in grado di assolvere alla propria funzione di ristrutturazione e soddisfazione dei crediti in essa coinvolti.
14. A tale quesito deve darsi risposta positiva.
15. Giova premettere una ricostruzione di quanto previsto nel piano concordatario, che di seguito si riporta:
- il pagamento integrale delle spese in prededuzione;
- il pagamento integrale dei creditori con privilegio generale;
- il pagamento parziale dei creditori ipotecari;
- il pagamento parziale dei creditori chirografari suddivisi in cinque classi a cui corrisponde diversa percentuale di soddisfazione e, in particolare:
1. Banche in chirografo 10%, 2. Altri creditori in chirografo 10%, 3. Banche ipotecarie per la parte degradata in classe 10%, 4. Crediti per garanzie rilasciate nell'interesse di senza garanzia ipotecaria 5%, 5. Crediti per garanzie Parte_3 rilasciate nell'interesse di con garanzia ipotecaria 1%; Parte_3
15.1. I termini di pagamento dei crediti in base alla proposta di Concordato erano i seguenti:
- pagamento dei creditori in prededuzione non rappresentanti costi correnti della procedura, entro 12 mesi dall'omologa;
- pagamento dei creditori in prededuzione per costi correnti, alla loro data di maturazione;
- pagamento dei creditori con privilegio speciale mobiliare (pegno su quote sociali), entro il 30/09/2016;
- pagamento dei creditori con privilegio speciale immobiliare (ipotecario), comunque non oltre il
31/12/2018;
- pagamento dei creditori con privilegio generale mobiliare, entro il 31/12/2018;
- pagamento dei creditori chirografari entro il 31/12/2019.
16. Alla data dell'istanza di fallimento del P.M., depositata nel luglio 2019, la scadenza per il pagamento dei debiti assistiti da privilegio generale mobiliare (per l'importo di € 661.628), prevista per il
31.12.2018, non era stata rispettata.
17. Tale inadempimento va considerato alla luce degli ulteriori elementi che emergono dalla relazione del
Liquidatore giudiziale del 29 settembre 2019, il quale, oltre a dare atto del mancato pagamento dei creditori privilegiati mobiliari, osserva quanto segue:
“Si prevede che non sarà rispettata nemmeno la scadenza relativa al pagamento dei creditori chirografari da effettuarsi in arco di Piano entro il 31/12/2019 a causa delle mancate vendite
pagina 5 di 7 immobiliari nel territorio nazionale e rumeno. La società in concordato ha interrotto a far data dal gennaio 2019 i pagamenti in prededuzione dei canoni di locazione finanziaria, pari complessivamente
a € 3.147,97 mensili relativi ai n. 17 box auto siti a in Via Vallicelli angolo Via Zanchini, di cui al CP_2 contratto di leasing sottoscritto con Fraer Leasing Spa. Se l'attivo concordatario non gravato da privilegio ipotecario, rappresentato dal Lotto n. 1 di Viale Bologna, dai garage di proprietà (n. CP_2
36) e in leasing (n. 17) e dai terreni in Romania non verrà realizzato nei tempi previsti dal Piano non si libereranno somme da destinare a favore dei creditori assistiti da privilegio generale mobiliare, che in tal caso non vedrebbero soddisfatto il loro credito e, a maggior ragione, a favore dei creditori chirografari. Nella situazione attuale, pertanto, non trova nella procedura de quo riscontro la norma prevista dall'art. 111 - bis L.F., in base alla quale è possibile effettuare il pagamento di un importo rappresentato da un credito prededucibile, che può essere soddisfatto al di fuori del procedimento di riparto, in quanto vi è attivo presumibilmente sufficiente a soddisfare i titolari di tali crediti. Pertanto, la scrivente ha ritenuto - concordemente con il Commissario giudiziale - opportuno, anzi doveroso, sospendere il versamento di tutte le spese in prededuzione (es.: imposta IMU assistita dalla prededuzione al grado 20 di privilegio e dei canoni di leasing assistiti dalla prededuzione al grado chirografo) a parte quelle strettamente necessarie per le pubblicità delle vendite immobiliari e l'IMU relativa esclusivamente ai lotti ceduti”.
18. Come correttamente evidenziato dal Commissario Giudiziale della procedura nell'informativa ex art. 185/1° l.f. del 27 giugno 2019, “ovviamente il mancato pagamento dei crediti in prededuzione non impedisce che essi continuino a maturare, in particolare per quanto riguarda i costi correnti della procedura sostanzialmente inevitabili quali quelli rappresentati da IMU, canoni di leasing, costi per
l'assistenza contabile e fiscale, spese condominiali”. Di conseguenza “vi è il concreto rischio che il prosieguo dell'esecuzione del concordato possa aggravare il dissesto e quindi andare a pregiudizio della massa dei creditori, comportando un aumento delle spese in prededuzione di procedura (solo di canoni di leasing ogni mese maturano € 3.147,97 in prededuzione mentre in base al piano concordatario tali costi dovevano già essere cessati)”.
19. In definitiva, dalle circostanze sopra rappresentate è evidente che le modalità satisfattive del piano concordatario non siano più attuabili, e con esse la realizzazione del piano stesso.
20. Deve, dunque, ritenersi che la società versi in uno stato irreversibile d'insolvenza.
21. Pertanto, il reclamo proposto da eve essere rigettato. Parte_1
22. L'esito del gravame comporta la condanna della reclamante al pagamento in favore del
[...] delle spese di lite, che si liquidano, quanto alla fase di legittimità in euro € Parte_1
5.000,00 oltre c.u., oltre spese forfettarie, accessori di legge, e per la presente fase in euro € 6.000,00 oltre c.u., oltre spese forfettarie, oltre accessori.
pagina 6 di 7 23. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater
T.U. 115/2002, in relazione al rigetto qui dichiarato del reclamo a suo tempo proposto da Parte_1
[...
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. condanna al pagamento in favore del Parte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano, quanto alla fase di legittimità in euro € 5.000,00 per compensi, oltre c.u., oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, e quanto alla presente fase in euro € 6.000,00 per compensi, oltre c.u., oltre spese forfettarie, oltre accessori.
.II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo
13 co.1 quater T.U. 115/2002, quanto a Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, in data 11/02/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Manuela Velotti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1294/2024 promossa da:
IN PERSONA DEL CURATORE Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTI MICHELE e dell'avv. , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 25 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. SARTI
MICHELE
APPELLANTE contro
C.F. ), non costituita Parte_1 P.IVA_1
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI (C.F. Controparte_1 CP_2
), non costituito P.IVA_2
PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO Controparte_1
(C.F. ), non costituito CP_3 P.IVA_2
APPELLATO
1. La società Maninvest s.r.l. in liquidazione ha presentato una proposta di concordato preventivo totalmente liquidatorio, omologato dal Tribunale di Forlì con provvedimento del giugno 2016.
2. Nel corso dell'esecuzione del concordato, su istanza del Pubblico Ministero del luglio del 2019, il
Tribunale di Forlì ha dichiarato il fallimento della società, rilevando che dalla relazione del commissario giudiziale era emerso che la società non era più in grado di far fronte al pagamento dei crediti nelle misure e nei tempi previsti nella proposta concordataria, a causa della mancata vendita di molti assets tra quelli indicati nella proposta e della vendita di soli due terreni a prezzi notevolmente inferiori a quelli stimati (con ribassi di circa l'80%), e soprattutto a causa del venir meno delle pagina 1 di 7 condizioni per onorare i crediti prededucibili sorti nell'ambito della procedura concordataria (canoni di leasing ancora in corso, ulteriormente maturati, nuove obbligazioni per imposte Imu, Tari, Tasi e altro), oltre ai crediti muniti di privilegio mobiliare.
3. La società ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 18 l.f.., accolto dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 984 del 2020.
4. Avverso tale sentenza la curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, attraverso un unico motivo di ricorso, la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 160 e 186 l.f.
4.1. Nello specifico, la curatela ha dedotto che, sebbene la Corte d'Appello avesse affermato la possibilità del fallimento dell'impresa omisso medio, senza previa risoluzione del concordato omologato, la stessa
Corte avrebbe errato nel ritenere esistente la semplice condizione di inadempimento degli obblighi concordatari anziché la correlata condizione di insolvenza. Nel far questo la sentenza non avrebbe considerato che esistevano debiti concordatari prededucibili maturati e non soddisfatti, tali da rendere impossibile l'esecuzione stessa del concordato. Pertanto, l'inadempimento di tali obbligazioni concordatarie avrebbe dovuto esser rapportato alla immediata inerenza causale sul “nuovo” stato d'insolvenza.
5. La società ha replicato con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a due Parte_1 motivi.
5.1. Col primo motivo ha denunziato la violazione o falsa applicazione degli artt. 186, 7 e 5 l.f., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto ammissibile la declaratoria di fallimento senza previa risoluzione del concordato preventivo omologato.
5.2. Col secondo motivo ha censurato la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in ordine alla statuizione sulle spese processuali, mantenute in capo alla società ancorché vittoriosa in sede di reclamo.
6. Con ordinanza n. 15859/2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dal rigettato il ricorso incidentale di e cassato con rinvio la Parte_1 Parte_1 sentenza emessa dalla Corte territoriale.
6.1. Nel motivare la decisione, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento, recepito dalle Sezioni Unite, nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006
e n. 169 del 2007, secondo il quale “il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 legge fall. (Cass. Sez. U n. 4696-22).
6.2. Alla luce di tale principio, la S.C. ha affermato che non possiede alcuna concludenza discorrere di insolvenza “nuova” o di insolvenza originaria (pregressa), potendosi configurare un'insolvenza in relazione anche soltanto al fabbisogno concordatario, così come risultante prima e indipendentemente dalla risoluzione.
pagina 2 di 7 6.3. Tanto premesso, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata “ha riconosciuto la possibilità di dichiarare il fallimento omisso medio, correttamente rigettando il primo motivo del reclamo proposto dalla società Dopodiché, però, ha condiviso le doglianze della società nel profilo Parte_1 concernente la valutazione dell'insolvenza, in quanto – ha detto - non si sarebbe potuto ravvisare una
"nuova insolvenza" in base a quanto illustrato dal liquidatore nella propria relazione, volta che
semmai da codesta poteva dirsi corroborato un inadempimento delle obbligazioni concordatarie;
ma non, invece, un'insolvenza nuova, diversa e ulteriore rispetto a quella già dichiarata e composta mediante lo strumento pattizio. In tal modo la corte territoriale, oltre a sbagliare in iure disattendendo
l'essenza stessa del fallimento omisso medio predicato come ammissibile, è entrata in contraddizione con le risultanze da essa stessa evidenziate nelle pagine iniziali della motivazione, nelle quali (senza smentite) sono stati riportati gli accertamenti in fatto enumerati dal tribunale”.
6.4. Ha osservato, poi, che la condizione di insolvenza, o grave inadempienza, “nuova”, a fronte dell'impossibilità di far fronte ai crediti prededucibili sorti in costanza di concordato, risultava esser stata accertata dal Tribunale, senza che la Corte d'Appello avesse smentito l'effettività di tale accertamento.
7. La sentenza impugnata è stata, dunque, cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi e delle statuizioni rese, e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
8. Con ricorso ex artt. 392 e ss. c.p.c. il in persona del Curatore ha Parte_1 riassunto il giudizio davanti a questa Corte, chiedendo di respingere il reclamo proposto da Parte_1
e confermare la sentenza di fallimento di n. 52/2019 emessa dal Tribunale di
[...] Parte_1
Forlì.
9. il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì e il Parte_1
Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Corte di Appello di Bologna, sebbene ritualmente vocati in giudizio, non si sono costituiti.
10. A scioglimento dell'udienza del 13.12.2024 sostituita dal deposito di note telematiche, il Collegio decide come di seguito.
11. Vanno accolte le conclusioni rassegnate dal fallimento col proprio atto di riassunzione e, conseguentemente, deve respingersi il reclamo proposto da Parte_1
12. Giova preliminarmente richiamare i motivi di reclamo formulati da così da individuare le Parte_1 questioni che, in conseguenza del rigetto del ricorso incidentale proposto da o, in ogni caso, Parte_1 alla luce delle statuizioni e dei principi illustrati nell'ordinanza della S.C., risultano ancora rilevanti in questa sede.
12.1. Ebbene, tali non sono le questioni, dedotte al primo motivo, in punto alla possibilità di dichiarare il fallimento c.d. omisso medio, attesa la pacifica ammissibilità come meglio illustrata nell'ordinanza cassatoria.
pagina 3 di 7 12.2. Del pari, come chiarito dalla medesima ordinanza, pacificamente ammissibile è da ritenersi la legittimazione attiva del Pubblico Ministero, oggetto di contestazione al secondo motivo, a instare per il fallimento della società in concordato preventivo.
12.3. Di conseguenza le doglianze su tali profili vanno rigettate.
12.4. La medesima sorte attende il motivo di gravame relativo alla necessità che venga in rilievo uno stato di insolvenza “nuovo” ai fini della dichiarazione di fallimento.
12.5. In esito al giudizio di legittimità è stato chiarito che “è oggi assodato che non possiede alcuna concludenza discorrere di insolvenza “nuova” o di insolvenza originaria (pregressa), a fronte della mancata esecuzione delle obbligazioni concordatarie. Una cosa, infatti, è il superamento dell'obbligatorietà del concordato e dei vincoli che da esso discendono ex artt. 184 legge fall. e 1372 cod. civ.; tutt'altra cosa è la configurabilità di un'insolvenza in relazione anche soltanto al fabbisogno concordatario così come risultante prima e indipendentemente dalla risoluzione. (…) I titolari di crediti prededucibili posteriori all'omologazione del concordato non sono assoggettati alle regole del concorso e, contrariamente a quanto paventato dalla sentenza in esame, non sono legittimati a chiedere la risoluzione del concordato;
sicché rispetto a loro l'insolvenza manifestata dall'impossibilità di adempiere le obbligazioni contratte sarebbe comunque e indubbiamente “nuova” rispetto a quella originariamente presidiata dal patto concordatario, anche a voler seguire
l'argomentazione sottostante. In ogni caso, vi è che proprio dal riconoscimento dell'ammissibilità del fallimento omisso medio non può che derivare – come d'altronde le Sezioni Unite hanno esplicitamente sottolineato, in continuità con univoco indirizzo pregresso – l'inconsistenza di una distinzione concettuale tra l'insolvenza anteriore al concordato e l'insolvenza “nuova” quale base della declaratoria giudiziale. La verità è che l'insolvenza è concetto unitario, che presuppone potersi profilare sia in relazione all'inadempimento delle obbligazioni concordatarie sia in relazione all'inadempimento delle obbligazioni sorte nel corso della procedura. Per tale ragione, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, la risoluzione del concordato resta confinata nell'alveo del rimedio
“prettamente contrattuale”, col fine “di eliminarne gli effetti dilatori e remissori, oltre che segregativi” (e v. già C. cost. n. 106 del 2004). Donde l'art. 186 legge fall. riguarda un istituto diverso da quelli di generale fallibilità, e per tale specifica ragione non si pone in rapporto di specialità con le norme che presiedono a questi ultimi neppure sul piano della valutazione dello stato d'insolvenza. In altre parole, l'insolvenza in sé può persistere ex art. 5 legge fall. pur dopo l'omologa del concordato, anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti. In questi casi la risoluzione opera non quale condizione di fallibilità, ma solo al (diverso) fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato, e dunque allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero. Ne segue che, per quanto con l'omologazione lo stato d'insolvenza venga
“definitivamente ed irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità satisfattive in essa contemplate”, ciò non osta affatto a dichiarare il fallimento tutte le volte
pagina 4 di 7 in cui le modalità satisfattive risultino infine inattuabili. In questo caso proprio l'impossibilità di realizzare l'impegno concordatario – di cui è sintomo l'inadempimento di crediti sorti dopo
l'ammissione - attesta il permanere dello stato d'insolvenza, e conseguentemente determina che
l'inadempimento delle obbligazioni derivate dal patto concordatario sia esso stesso il fatto sopravvenuto legittimante la presentazione di nuove istanze di fallimento”.
13. È proprio con riguardo a tale ultimo profilo che occorre concentrare l'esame del Collegio, ossia se l'inadempimento dei crediti concordatari rappresenti il sintomo di una conclamata insolvenza, tale da ritenere la procedura minore non più in grado di assolvere alla propria funzione di ristrutturazione e soddisfazione dei crediti in essa coinvolti.
14. A tale quesito deve darsi risposta positiva.
15. Giova premettere una ricostruzione di quanto previsto nel piano concordatario, che di seguito si riporta:
- il pagamento integrale delle spese in prededuzione;
- il pagamento integrale dei creditori con privilegio generale;
- il pagamento parziale dei creditori ipotecari;
- il pagamento parziale dei creditori chirografari suddivisi in cinque classi a cui corrisponde diversa percentuale di soddisfazione e, in particolare:
1. Banche in chirografo 10%, 2. Altri creditori in chirografo 10%, 3. Banche ipotecarie per la parte degradata in classe 10%, 4. Crediti per garanzie rilasciate nell'interesse di senza garanzia ipotecaria 5%, 5. Crediti per garanzie Parte_3 rilasciate nell'interesse di con garanzia ipotecaria 1%; Parte_3
15.1. I termini di pagamento dei crediti in base alla proposta di Concordato erano i seguenti:
- pagamento dei creditori in prededuzione non rappresentanti costi correnti della procedura, entro 12 mesi dall'omologa;
- pagamento dei creditori in prededuzione per costi correnti, alla loro data di maturazione;
- pagamento dei creditori con privilegio speciale mobiliare (pegno su quote sociali), entro il 30/09/2016;
- pagamento dei creditori con privilegio speciale immobiliare (ipotecario), comunque non oltre il
31/12/2018;
- pagamento dei creditori con privilegio generale mobiliare, entro il 31/12/2018;
- pagamento dei creditori chirografari entro il 31/12/2019.
16. Alla data dell'istanza di fallimento del P.M., depositata nel luglio 2019, la scadenza per il pagamento dei debiti assistiti da privilegio generale mobiliare (per l'importo di € 661.628), prevista per il
31.12.2018, non era stata rispettata.
17. Tale inadempimento va considerato alla luce degli ulteriori elementi che emergono dalla relazione del
Liquidatore giudiziale del 29 settembre 2019, il quale, oltre a dare atto del mancato pagamento dei creditori privilegiati mobiliari, osserva quanto segue:
“Si prevede che non sarà rispettata nemmeno la scadenza relativa al pagamento dei creditori chirografari da effettuarsi in arco di Piano entro il 31/12/2019 a causa delle mancate vendite
pagina 5 di 7 immobiliari nel territorio nazionale e rumeno. La società in concordato ha interrotto a far data dal gennaio 2019 i pagamenti in prededuzione dei canoni di locazione finanziaria, pari complessivamente
a € 3.147,97 mensili relativi ai n. 17 box auto siti a in Via Vallicelli angolo Via Zanchini, di cui al CP_2 contratto di leasing sottoscritto con Fraer Leasing Spa. Se l'attivo concordatario non gravato da privilegio ipotecario, rappresentato dal Lotto n. 1 di Viale Bologna, dai garage di proprietà (n. CP_2
36) e in leasing (n. 17) e dai terreni in Romania non verrà realizzato nei tempi previsti dal Piano non si libereranno somme da destinare a favore dei creditori assistiti da privilegio generale mobiliare, che in tal caso non vedrebbero soddisfatto il loro credito e, a maggior ragione, a favore dei creditori chirografari. Nella situazione attuale, pertanto, non trova nella procedura de quo riscontro la norma prevista dall'art. 111 - bis L.F., in base alla quale è possibile effettuare il pagamento di un importo rappresentato da un credito prededucibile, che può essere soddisfatto al di fuori del procedimento di riparto, in quanto vi è attivo presumibilmente sufficiente a soddisfare i titolari di tali crediti. Pertanto, la scrivente ha ritenuto - concordemente con il Commissario giudiziale - opportuno, anzi doveroso, sospendere il versamento di tutte le spese in prededuzione (es.: imposta IMU assistita dalla prededuzione al grado 20 di privilegio e dei canoni di leasing assistiti dalla prededuzione al grado chirografo) a parte quelle strettamente necessarie per le pubblicità delle vendite immobiliari e l'IMU relativa esclusivamente ai lotti ceduti”.
18. Come correttamente evidenziato dal Commissario Giudiziale della procedura nell'informativa ex art. 185/1° l.f. del 27 giugno 2019, “ovviamente il mancato pagamento dei crediti in prededuzione non impedisce che essi continuino a maturare, in particolare per quanto riguarda i costi correnti della procedura sostanzialmente inevitabili quali quelli rappresentati da IMU, canoni di leasing, costi per
l'assistenza contabile e fiscale, spese condominiali”. Di conseguenza “vi è il concreto rischio che il prosieguo dell'esecuzione del concordato possa aggravare il dissesto e quindi andare a pregiudizio della massa dei creditori, comportando un aumento delle spese in prededuzione di procedura (solo di canoni di leasing ogni mese maturano € 3.147,97 in prededuzione mentre in base al piano concordatario tali costi dovevano già essere cessati)”.
19. In definitiva, dalle circostanze sopra rappresentate è evidente che le modalità satisfattive del piano concordatario non siano più attuabili, e con esse la realizzazione del piano stesso.
20. Deve, dunque, ritenersi che la società versi in uno stato irreversibile d'insolvenza.
21. Pertanto, il reclamo proposto da eve essere rigettato. Parte_1
22. L'esito del gravame comporta la condanna della reclamante al pagamento in favore del
[...] delle spese di lite, che si liquidano, quanto alla fase di legittimità in euro € Parte_1
5.000,00 oltre c.u., oltre spese forfettarie, accessori di legge, e per la presente fase in euro € 6.000,00 oltre c.u., oltre spese forfettarie, oltre accessori.
pagina 6 di 7 23. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater
T.U. 115/2002, in relazione al rigetto qui dichiarato del reclamo a suo tempo proposto da Parte_1
[...
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. condanna al pagamento in favore del Parte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano, quanto alla fase di legittimità in euro € 5.000,00 per compensi, oltre c.u., oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, e quanto alla presente fase in euro € 6.000,00 per compensi, oltre c.u., oltre spese forfettarie, oltre accessori.
.II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo
13 co.1 quater T.U. 115/2002, quanto a Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, in data 11/02/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Giovanni Salina
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