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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 63/2022 R.G., tra:
nata in [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata dall'Amministratore di Sostegno pro C.F._1 tempore, Dott. giusta nomina ed autorizzazione all'azione Controparte_2 giudiziaria del Giudice Tutelare del Tribunale di Trapani, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Argentino, elettivamente domiciliata in Trapani, Via Virgilio n. 105, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via principale,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Bruno, C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò Gallo n. 2/E, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuto ed appellante in via incidentale incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Antonella Argentino per : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere il presente appello e riformare PARZIALMENTE la sentenza n. n. 475/2022 resa dalla seconda sezione del Tribunale di Palermo il 02.02.2022, pubblicata il 03.02.2022 (Rep.973/2022 del 03.02.2022) e notificata in data 21.02.2022 a mezzo pec, avente RG. n. 1413/2019, mantenendo inalterata, poiché condivisibile con il Giudice di prime cure, la parte con cui il giudice di prime cure rigetta la domanda di parte ATTRICE assumendo nel caso di specie che Parte_1
l'attrice non ha diritto alla restituzione dell'immobile (stanza e locale deposito) in questione in ordine anche alla accertata esistenza di un rapporto di comodato verbale gratuito tra le parti tutt'ora vigente da cui ne discende l'infondatezza della pretesa attorea relativa al risarcimento del danno per occupazione senza titolo;
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni di parte appellata e rigettare, per l'effetto, l'appello incidentale di controparte perché infondato in fatto ed in diritto oltre che inammissibile per carenza di specificità dei motivi;
- ritenere e dichiarare che, sempre per i motivi spiegati da questa difesa, il Tribunale ha errato nel non assumere i mezzi istruttori utili, (articolato n.17 della memoria 183 cpc 6°comma n.2 dei convenuti) invece, ai fini del decidere;
- ritenere e dichiarare che, sempre per i motivi spiegati in appello, il Tribunale ha errato nel compensare le spese di lite per soccombenza reciproca;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello con particolare riferimento al capitolato n.17 da chiedersi alla teste - condannare Testimone_1 parte appellata ex art.96 cpc nonché alle spese del presente giudizio da distrarre a favore dell'avvocato costituito”;
avv. Biagio Bruno per : Controparte_3
2 “…si precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni di cui agli atti e verbali di causa, e, in particolare, di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, con il rigetto dell'avverso appello e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2022, Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2703/2021 Reg. Sent., del 24 giugno 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo.
Con comparsa di risposta depositata il 24 gennaio 2022, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e Controparte_3 proponeva appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che RA evocava in giudizio CP_1 CP_3
dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo che:
[...]
- in data 09 maggio 1997, era deceduto con conseguente Persona_1 apertura della successione devoluta per legge ai figli , Controparte_2
e i quali avevano accettato Controparte_3 Controparte_1
l'eredità senza riserve né beneficio d'inventario;
- che, in data 01 dicembre 2000, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata nei suoi confronti dalla n. Controparte_4
174/98 R.G.E.I., aveva spiegato intervento (tra gli altri creditori) il notaio
, per il recupero del credito vantato nei confronti del defunto Persona_2
traente titolo da uno dei due testamenti olografi attribuiti Persona_1 al de cuius, quello datato 01 novembre 1995, ove il si era CP_3 riconosciuto debitore del predetto per la somme ricevute in prestito in data 14 giugno 1993, di £60.000.000, ed in data 09 giugno 1994, per £10.000.000,
3 oltre interessi al tasso del 12% dal giorno della erogazione al soddisfo, disponendo che il soddisfacimento sarebbe stato garantito dalla sua eredità e, in mancanza, da tutti gli eredi solidalmente ed in parti uguali;
- in sede di progetto di distribuzione, il credito era stato ammesso al rango di chirografario per l'importo di euro 149.383,81;
- in acconto del suddetto maggior credito, l'interventore aveva ricevuto dalla procedura il pagamento di euro 56.816,49, corrisposti con assegno in data 27 maggio 2016;
- il debito così in parte soddisfatto aveva natura ereditaria, sicchè, in forza di quanto disposto dagli articoli 752, 754 c.c., nonché di quanto indicato dallo stesso de cuius nelle proprie volontà, il relativo pagamento andava ripartito in parti eguali tra gli eredi,
e chiedendo al giudice adito di:
- accertare e dichiarare il diritto di credito, per la somma di € 18.938,83 oltre interessi legali maturati dal 27/5/2016 fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, vantato dalla IG.ra
nei confronti del convenuto Avv. ai sensi degli Controparte_1 Controparte_3 artt. 752, 754, 1299 C.C.;
- per l'effetto condannare il convenuto Avv. al pagamento della somma di Controparte_3
€ 18.938,83 oltre interessi legali maturati dal 27/5/2016 fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_3
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
“rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito di parte attrice con l'azione di regresso ai sensi degli artt. 752, 754, 1299 C.C.; 2) in accoglimento parziale della domanda di parte attrice , dichiara il diritto di credito di parte attrice, rappresentata dall'Amministratore di Sostegno pro tempore, per la somma di € 18.938,83 oltre interessi legali maturati dal 27/5/2016 fino al soddisfo, detratta la quota parte pagata, a titolo di spese di successione dal convenuto e , spettante alla IG.ra RA .; per l'effetto condanna il CP_1 CP_3
4 convenuto Avv. al pagamento della somma di € 18.938,83 oltre interessi Controparte_3 legali maturati dal 27/5/2016 fino al soddisfo, detratta la quota parte dovuta dall'attrice e che dovrà sostenere l'attrice a titolo di spese di successione 1) compensa tra le parti le spese di lite, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite nella misura della metà in favore di parte attrice che si liquida in euro 1300,00 oltre iva e c.p.a. e spese generali come per legge”.
*****
In via logica, risulta prioritaria la trattazione dell'impugnazione incidentale proposta da . Controparte_3
Il primo motivo attiene al rigetto della eccezione di prescrizione del diritto vantato dalla attrice.
Il Tribunale, qualificata l'azione come di regresso, ex art. 754 c.c., rileva che il termine di prescrizione decorreva, nel caso in esame, dal 27 maggio 2016, allorchè era stato emesso l'assegno nei confronti del in pagamento del Per_2 debito ereditario, posto che solo da tale data l'attrice aveva potuto esercitare il proprio diritto verso il condebitore.
L'appellante deduce che il era deceduto il 09.05.1997 e che Persona_1 il aveva spiegato intervento nella procedura esecutiva soltanto in data Per_2
01.12.2000, allorquando era già ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione previsto dalla legge.
Afferma che, in ogni caso, nessuna comunicazione circa tale debito era mai stata avanzata né dallo stesso né dalla nei suoi confronti, per cui, in Per_2 CP_3 mancanza di un valido atto di interruzione, l'azione di regresso era prescritta.
Deduce che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., la rinuncia a far valere la prescrizione da parte della impediva alla stessa di agire in regresso nei confronti del CP_3 condebitore solidale.
Contesta l'individuazione del dies ad quem del termine di prescrizione nella data del 27.05.2016, affermando che il diritto dell'attrice al regresso nei confronti del fratello è sorto con l'esercizio dell'intervento che ha reso certo il CP_3
“fatto lesivo” sia nella sua esistenza che nella sua quantificazione, poi determinata al termine della procedura in una somma inferiore.
5 Il motivo è infondato.
Scarsamente comprensibile risulta il riferimento ad una “termine decennale” che sarebbe decorso fra il 09 maggio 1997 (data della morte di _1
e l'01 dicembre 2000 (data, invece, dell'intervento nella procedura
[...] esecutiva spiegato dal creditore del de cuius e degli eredi).
E' possibile che la difesa di intendesse invece fare Controparte_3 riferimento al termine prescrizionale di tre anni previsto, quale prescrizione presuntiva, dall'art. 2956, comma 1 n. 3), c.c.; al riguardo è però agevole obiettare che il credito in questione, come si evince dalle disposizioni testamentarie, non trae origine da una prestazione professionale in qualità di notaio ma da un prestito personale accordato al de cuius, sicchè esula Per_3 dall'applicazione di tale disposizione.
Nessuna eccezione di prescrizione del credito dell'interventore poteva, pertanto, validamente opporre nell'ambito della Controparte_1 procedura esecutiva a suo carico.
Del tutto condivisibile risulta, poi, la decisione del giudice di primo grado di far decorrere il termine di prescrizione del diritto di regresso dalla data del pagamento da parte del coerede nei confronti del creditore della massa.
L'art. 2935 c.c. prevede che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il diritto alla rivalsa del coerede, riguardando la parte del debito pagata in eccedenza rispetto alla quota di sua competenza, non può che essere esercitato, appunto, dopo il predetto pagamento che, nel caso in esame, è intervenuto con l'emissione dell'assegno in favore del creditore.
Nessun rilievo assume, invece, evidentemente, la data in cui il creditore era intervenuto nella procedura esecutiva, non comportando tale accadimento l'adozione di alcun esborso da parte del debitore.
6 Con il secondo motivo dell'appello incidentale, si duole del Controparte_3 mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione riguardo agli ulteriori crediti invocati.
Il Tribunale, riconosciuta la sussistenza di un diritto di credito in capo al convenuto per la quota dell'imposta di successione riguardante la congiunta da egli corrisposta, evidenziata l'inammissibilità della prova testimoniale articolata, rileva che, per il resto, difetta la precisa indicazione delle ulteriori voci e non vi è prova che i vari esborsi siano stati previamente autorizzati e poi liquidati dal Giudice Tutelare.
L'appellante deduce di aver documentato la sussistenza di ulteriori crediti in suo favore, derivati dall'avere egli provveduto al pagamento con proprie risorse di un debito contratto dal padre con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e finanziato i lavori eseguiti nella cappella di famiglia, nonché dall'aver personalmente curato anche per conto dei fratelli un giudizio avanti la in primo e secondo grado avverso un avviso di Controparte_5 liquidazione dell'imposta di successione notificato dall'Agenzia delle Entrate.
Rappresenta, ancora, di essere creditore nei confronti della sorella dei compensi spettanti per le prestazioni professionali rese in suo favore in un giudizio instaurato presso il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, contro l per il CP_6 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, definito con sentenza n. 5427/2011, nonché per le spese sostenute in proprio (“per vitto, vestiario, spese sanitarie, badanti, etc.”) ai fini di accudire la attrice nel periodo in cui questa, dopo la morte dei genitori, si era trasferita a Palermo, dapprima presso l'abitazione del fratello, poi presso un appartamento in affitto al 2° piano del medesimo stabile e, infine, presso strutture site nella medesima città.
Lamenta la mancata ammissione della prova testi al riguardo articolata, la cui richiesta ripropone.
Il motivo non merita accoglimento.
Secondo principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, ai fini della compensazione legale, che opera di diritto e su eccezione di parte, è richiesto che i crediti contrapposti siano certi (risultando la certezza inclusa nel requisito della liquidità, espressamente menzionato dall'art. 1243 c.c.), liquidi ed esigibili
7 prima del giudizio, mentre la compensazione giudiziale interviene allorchè il credito opposto in compensazione, benchè certo, non risulti liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, ma si presenti come di pronta e facile liquidazione, sicchè può essere liquidato dal giudice nel processo (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23924/2024; sez. I, n. 35913/2023; sez. I, n. 30677/2023).
Nella fattispecie, parte convenuta ha eccepito in compensazione una serie di crediti indicati con riferimento a varie categorie e rapporti, come sopra riportato, in maniera palesemente indeterminata, omettendo addirittura (sia in sede di originaria proposizione dell'eccezione, che nel successivo corso del giudizio, fino all'attuale fase e grado) di quantificare l'entità di quanto preteso, nel complesso e/o per le singole voci.
Difettava, pertanto, innanzi tutto, già nella formulazione dell'eccezione, il requisito della liquidità dei contro crediti da porre in compensazione.
In ogni caso, per nessuno di essi ricorrono, congiuntamente, i requisiti della certezza, liquidità, anche intesa come pronta e facile liquidazione, ed esigibilità.
Così, se parte attrice ha tempestivamente eccepito, alla prima udienza successiva alla costituzione del convenuto, la genericità dell'eccezione, che non consentiva evidentemente una puntuale contestazione (peraltro, avendo la difesa del prodotto la documentazione a supporto nella memoria ex art. 183, CP_3 comma 6, n. 2 c.p.c., allorchè le preclusioni assertive erano già intervenute), occorre nello specifico rilevare che:
- la circostanza che il convenuto abbia patrocinato se stesso ed i coeredi nella causa nei confronti della Agenzia delle Entrate risulta tutt'altro che evincibile dalla documentazione prodotta, che invece non fa che attestare come la difesa dei predetti sia stata assunta da altro professionista;
il credito non è pertanto certo, ancor prima che non liquidabile con facilità;
- la ricevuta in atti riguardante l'esborso eseguito nei confronti dell'Ispettorato Generale per la liquidazione Enti Disciolti attesta il pagamento della sola quota di pertinenza del convenuto (€12.703,43, a fronte di un totale di
€38.220,29), sicchè il credito non risulta in alcun modo provato;
- con riferimento al debito nei confronti di Banca Nuova, la documentazione prodotta dà conto unicamente della transazione intervenuta fra l'istituto e
8 , fratello delle parti in causa, riguardo alla posizione di Controparte_2 questi, per cui anche in questo caso non emerge alcun credito del convenuto verso la sorella;
- totale incertezza residua in ordine alle spese sostenute, nel corso di vari anni, ai fini dell'accudimento della attrice e della riparazione della cappella di famiglia, in ogni caso non adeguatamente dimostrate (le prime) con la documentazione prodotta senza alcuna compiuta descrizione (prescrizioni mediche, ricevute, regolamento di una casa di riposo ed altro);
- lo stesso credito per l'attività defensionale svolta dal convenuto ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è mai stato dall'interessato quantificato, sì da comprendersi il valore da lui stesso attribuito alla prestazione resa.
Alle carenze sopra esposte, in termini di allegazione e di prova, non può certamente porre rimedio la prova testimoniale già articolata dall'odierno appellante incidentale, fondata su capitoli formulati in termini assolutamente generici (es: “vero è che , dopo la morte del padre, Dott. Controparte_3 _1
, ha sostenuto con risorse proprie tutte le spese relative ai lavori eseguiti nella cappella
[...] di famiglia”; oppure: “Vero è che durante il suddetto periodo l'Avv. ha Controparte_3 provveduto con proprie risorse personali a sostenere svariate spese per la sorella, dal vitto al vestiario, dalle spese sanitarie alle badanti, etc…”) o tesi a dimostrare pagamenti, dunque per questo inammissibile ed irrilevante e, in ogni caso, inidonea a far riconoscere nei crediti opposti in compensazione i requisiti della certezza e della pronta e facile liquidazione.
Va poi aggiunto che l'appellante nulla ha dedotto in ordine ai rilievi, formulati dal primo giudicante nella sentenza, in ordine al mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti il regime di tutela cui risulta Controparte_1 sottoposta da anni.
Venendo all'impugnazione principale, l'attrice denuncia l'erroneità del riconoscimento del credito, eccepito in compensazione, vantato da CP_3
e riguardante il pagamento della imposta di successione.
[...]
Il Tribunale, rilevato che il convenuto non ha quantificato il credito in questione, evidenzia che, comunque, esso può desumersi dalla documentazione prodotta, da cui si evince il pagamento di un importo di €11.381,68, suscettibile, dunque, di essere detratto dal credito invece vantato dalla attrice.
9 L'appellante lamenta l'omessa valutazione della genericità del credito opposto in compensazione e deduce che, in ogni caso, la documentazione prodotta non ne attesta in alcun modo la sussistenza.
L'appello è fondato.
L'eccezione di compensazione del credito per l'intervenuto pagamento della imposta di successione del padre non sfugge al carattere di indeterminatezza che ha caratterizzato gli altri crediti opposti, non avendo il convenuto mai precisato il relativo ammontare.
Inoltre, sia la certezza che la pronta e facile liquidazione del credito vengono smentiti dalla stessa produzione documentale del che attesta il CP_3 pagamento, da parte sua, dell'importo di €11.381,68, corrispondente, al più, alla quota di sua esclusiva pertinenza della imposta di successione.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, l'eccezione di compensazione del credito legato al pagamento della imposta di successione deve essere rigettata.
Con l'ultimo motivo, l'appellante contesta la compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice, priva di motivazione, nonché la omessa liquidazione, in suo favore, delle spese vive anticipate.
Il motivo merita accoglimento, operando nel caso in esame il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 comma 2 del C.P.C.” che, nella fattispecie, non ricorrono (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 3386/2023).
10 Le spese del primo grado di giudizio vanno, pertanto, poste interamente a carico del convenuto, e si liquidano, insieme alle spese ed accessori, in complessivi
€2.870,98, di cui €2.600,00 per compensi ed €270,98 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario 15%.
*****
, soccombente, va condannato al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_7 liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €4.124,00, di cui €3.950,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €174,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a titolo di Controparte_3 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
11 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale rispettivamente proposti da e Controparte_1 da avverso la sentenza n. 2703/2021 Reg. Sent., del 24 Controparte_3 giugno 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo, nel procedimento già iscritto al n. 17219/2018 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che RA è creditrice nei confronti di CP_1 CP_3
della somma di €18.938,83, oltre interessi al tasso legale dal 27
[...] maggio 2016 al soddisfo, e condanna al pagamento, in Controparte_3 favore della attrice, della predetta somma;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in
[...] complessivi €2.870,98, di cui €2.600,00 per compensi ed €270,98 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario 15%;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_7
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi €4.124,00, di cui €3.950,00 per compensi ed €174,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a Controparte_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
12
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 63/2022 R.G., tra:
nata in [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata dall'Amministratore di Sostegno pro C.F._1 tempore, Dott. giusta nomina ed autorizzazione all'azione Controparte_2 giudiziaria del Giudice Tutelare del Tribunale di Trapani, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Argentino, elettivamente domiciliata in Trapani, Via Virgilio n. 105, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via principale,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Bruno, C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nicolò Gallo n. 2/E, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuto ed appellante in via incidentale incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Antonella Argentino per : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere il presente appello e riformare PARZIALMENTE la sentenza n. n. 475/2022 resa dalla seconda sezione del Tribunale di Palermo il 02.02.2022, pubblicata il 03.02.2022 (Rep.973/2022 del 03.02.2022) e notificata in data 21.02.2022 a mezzo pec, avente RG. n. 1413/2019, mantenendo inalterata, poiché condivisibile con il Giudice di prime cure, la parte con cui il giudice di prime cure rigetta la domanda di parte ATTRICE assumendo nel caso di specie che Parte_1
l'attrice non ha diritto alla restituzione dell'immobile (stanza e locale deposito) in questione in ordine anche alla accertata esistenza di un rapporto di comodato verbale gratuito tra le parti tutt'ora vigente da cui ne discende l'infondatezza della pretesa attorea relativa al risarcimento del danno per occupazione senza titolo;
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni di parte appellata e rigettare, per l'effetto, l'appello incidentale di controparte perché infondato in fatto ed in diritto oltre che inammissibile per carenza di specificità dei motivi;
- ritenere e dichiarare che, sempre per i motivi spiegati da questa difesa, il Tribunale ha errato nel non assumere i mezzi istruttori utili, (articolato n.17 della memoria 183 cpc 6°comma n.2 dei convenuti) invece, ai fini del decidere;
- ritenere e dichiarare che, sempre per i motivi spiegati in appello, il Tribunale ha errato nel compensare le spese di lite per soccombenza reciproca;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello con particolare riferimento al capitolato n.17 da chiedersi alla teste - condannare Testimone_1 parte appellata ex art.96 cpc nonché alle spese del presente giudizio da distrarre a favore dell'avvocato costituito”;
avv. Biagio Bruno per : Controparte_3
2 “…si precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni di cui agli atti e verbali di causa, e, in particolare, di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, con il rigetto dell'avverso appello e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2022, Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2703/2021 Reg. Sent., del 24 giugno 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo.
Con comparsa di risposta depositata il 24 gennaio 2022, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e Controparte_3 proponeva appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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In sintesi, si espone che RA evocava in giudizio CP_1 CP_3
dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo che:
[...]
- in data 09 maggio 1997, era deceduto con conseguente Persona_1 apertura della successione devoluta per legge ai figli , Controparte_2
e i quali avevano accettato Controparte_3 Controparte_1
l'eredità senza riserve né beneficio d'inventario;
- che, in data 01 dicembre 2000, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata nei suoi confronti dalla n. Controparte_4
174/98 R.G.E.I., aveva spiegato intervento (tra gli altri creditori) il notaio
, per il recupero del credito vantato nei confronti del defunto Persona_2
traente titolo da uno dei due testamenti olografi attribuiti Persona_1 al de cuius, quello datato 01 novembre 1995, ove il si era CP_3 riconosciuto debitore del predetto per la somme ricevute in prestito in data 14 giugno 1993, di £60.000.000, ed in data 09 giugno 1994, per £10.000.000,
3 oltre interessi al tasso del 12% dal giorno della erogazione al soddisfo, disponendo che il soddisfacimento sarebbe stato garantito dalla sua eredità e, in mancanza, da tutti gli eredi solidalmente ed in parti uguali;
- in sede di progetto di distribuzione, il credito era stato ammesso al rango di chirografario per l'importo di euro 149.383,81;
- in acconto del suddetto maggior credito, l'interventore aveva ricevuto dalla procedura il pagamento di euro 56.816,49, corrisposti con assegno in data 27 maggio 2016;
- il debito così in parte soddisfatto aveva natura ereditaria, sicchè, in forza di quanto disposto dagli articoli 752, 754 c.c., nonché di quanto indicato dallo stesso de cuius nelle proprie volontà, il relativo pagamento andava ripartito in parti eguali tra gli eredi,
e chiedendo al giudice adito di:
- accertare e dichiarare il diritto di credito, per la somma di € 18.938,83 oltre interessi legali maturati dal 27/5/2016 fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, vantato dalla IG.ra
nei confronti del convenuto Avv. ai sensi degli Controparte_1 Controparte_3 artt. 752, 754, 1299 C.C.;
- per l'effetto condannare il convenuto Avv. al pagamento della somma di Controparte_3
€ 18.938,83 oltre interessi legali maturati dal 27/5/2016 fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_3
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
“rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito di parte attrice con l'azione di regresso ai sensi degli artt. 752, 754, 1299 C.C.; 2) in accoglimento parziale della domanda di parte attrice , dichiara il diritto di credito di parte attrice, rappresentata dall'Amministratore di Sostegno pro tempore, per la somma di € 18.938,83 oltre interessi legali maturati dal 27/5/2016 fino al soddisfo, detratta la quota parte pagata, a titolo di spese di successione dal convenuto e , spettante alla IG.ra RA .; per l'effetto condanna il CP_1 CP_3
4 convenuto Avv. al pagamento della somma di € 18.938,83 oltre interessi Controparte_3 legali maturati dal 27/5/2016 fino al soddisfo, detratta la quota parte dovuta dall'attrice e che dovrà sostenere l'attrice a titolo di spese di successione 1) compensa tra le parti le spese di lite, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite nella misura della metà in favore di parte attrice che si liquida in euro 1300,00 oltre iva e c.p.a. e spese generali come per legge”.
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In via logica, risulta prioritaria la trattazione dell'impugnazione incidentale proposta da . Controparte_3
Il primo motivo attiene al rigetto della eccezione di prescrizione del diritto vantato dalla attrice.
Il Tribunale, qualificata l'azione come di regresso, ex art. 754 c.c., rileva che il termine di prescrizione decorreva, nel caso in esame, dal 27 maggio 2016, allorchè era stato emesso l'assegno nei confronti del in pagamento del Per_2 debito ereditario, posto che solo da tale data l'attrice aveva potuto esercitare il proprio diritto verso il condebitore.
L'appellante deduce che il era deceduto il 09.05.1997 e che Persona_1 il aveva spiegato intervento nella procedura esecutiva soltanto in data Per_2
01.12.2000, allorquando era già ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione previsto dalla legge.
Afferma che, in ogni caso, nessuna comunicazione circa tale debito era mai stata avanzata né dallo stesso né dalla nei suoi confronti, per cui, in Per_2 CP_3 mancanza di un valido atto di interruzione, l'azione di regresso era prescritta.
Deduce che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., la rinuncia a far valere la prescrizione da parte della impediva alla stessa di agire in regresso nei confronti del CP_3 condebitore solidale.
Contesta l'individuazione del dies ad quem del termine di prescrizione nella data del 27.05.2016, affermando che il diritto dell'attrice al regresso nei confronti del fratello è sorto con l'esercizio dell'intervento che ha reso certo il CP_3
“fatto lesivo” sia nella sua esistenza che nella sua quantificazione, poi determinata al termine della procedura in una somma inferiore.
5 Il motivo è infondato.
Scarsamente comprensibile risulta il riferimento ad una “termine decennale” che sarebbe decorso fra il 09 maggio 1997 (data della morte di _1
e l'01 dicembre 2000 (data, invece, dell'intervento nella procedura
[...] esecutiva spiegato dal creditore del de cuius e degli eredi).
E' possibile che la difesa di intendesse invece fare Controparte_3 riferimento al termine prescrizionale di tre anni previsto, quale prescrizione presuntiva, dall'art. 2956, comma 1 n. 3), c.c.; al riguardo è però agevole obiettare che il credito in questione, come si evince dalle disposizioni testamentarie, non trae origine da una prestazione professionale in qualità di notaio ma da un prestito personale accordato al de cuius, sicchè esula Per_3 dall'applicazione di tale disposizione.
Nessuna eccezione di prescrizione del credito dell'interventore poteva, pertanto, validamente opporre nell'ambito della Controparte_1 procedura esecutiva a suo carico.
Del tutto condivisibile risulta, poi, la decisione del giudice di primo grado di far decorrere il termine di prescrizione del diritto di regresso dalla data del pagamento da parte del coerede nei confronti del creditore della massa.
L'art. 2935 c.c. prevede che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il diritto alla rivalsa del coerede, riguardando la parte del debito pagata in eccedenza rispetto alla quota di sua competenza, non può che essere esercitato, appunto, dopo il predetto pagamento che, nel caso in esame, è intervenuto con l'emissione dell'assegno in favore del creditore.
Nessun rilievo assume, invece, evidentemente, la data in cui il creditore era intervenuto nella procedura esecutiva, non comportando tale accadimento l'adozione di alcun esborso da parte del debitore.
6 Con il secondo motivo dell'appello incidentale, si duole del Controparte_3 mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione riguardo agli ulteriori crediti invocati.
Il Tribunale, riconosciuta la sussistenza di un diritto di credito in capo al convenuto per la quota dell'imposta di successione riguardante la congiunta da egli corrisposta, evidenziata l'inammissibilità della prova testimoniale articolata, rileva che, per il resto, difetta la precisa indicazione delle ulteriori voci e non vi è prova che i vari esborsi siano stati previamente autorizzati e poi liquidati dal Giudice Tutelare.
L'appellante deduce di aver documentato la sussistenza di ulteriori crediti in suo favore, derivati dall'avere egli provveduto al pagamento con proprie risorse di un debito contratto dal padre con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e finanziato i lavori eseguiti nella cappella di famiglia, nonché dall'aver personalmente curato anche per conto dei fratelli un giudizio avanti la in primo e secondo grado avverso un avviso di Controparte_5 liquidazione dell'imposta di successione notificato dall'Agenzia delle Entrate.
Rappresenta, ancora, di essere creditore nei confronti della sorella dei compensi spettanti per le prestazioni professionali rese in suo favore in un giudizio instaurato presso il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, contro l per il CP_6 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, definito con sentenza n. 5427/2011, nonché per le spese sostenute in proprio (“per vitto, vestiario, spese sanitarie, badanti, etc.”) ai fini di accudire la attrice nel periodo in cui questa, dopo la morte dei genitori, si era trasferita a Palermo, dapprima presso l'abitazione del fratello, poi presso un appartamento in affitto al 2° piano del medesimo stabile e, infine, presso strutture site nella medesima città.
Lamenta la mancata ammissione della prova testi al riguardo articolata, la cui richiesta ripropone.
Il motivo non merita accoglimento.
Secondo principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, ai fini della compensazione legale, che opera di diritto e su eccezione di parte, è richiesto che i crediti contrapposti siano certi (risultando la certezza inclusa nel requisito della liquidità, espressamente menzionato dall'art. 1243 c.c.), liquidi ed esigibili
7 prima del giudizio, mentre la compensazione giudiziale interviene allorchè il credito opposto in compensazione, benchè certo, non risulti liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, ma si presenti come di pronta e facile liquidazione, sicchè può essere liquidato dal giudice nel processo (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23924/2024; sez. I, n. 35913/2023; sez. I, n. 30677/2023).
Nella fattispecie, parte convenuta ha eccepito in compensazione una serie di crediti indicati con riferimento a varie categorie e rapporti, come sopra riportato, in maniera palesemente indeterminata, omettendo addirittura (sia in sede di originaria proposizione dell'eccezione, che nel successivo corso del giudizio, fino all'attuale fase e grado) di quantificare l'entità di quanto preteso, nel complesso e/o per le singole voci.
Difettava, pertanto, innanzi tutto, già nella formulazione dell'eccezione, il requisito della liquidità dei contro crediti da porre in compensazione.
In ogni caso, per nessuno di essi ricorrono, congiuntamente, i requisiti della certezza, liquidità, anche intesa come pronta e facile liquidazione, ed esigibilità.
Così, se parte attrice ha tempestivamente eccepito, alla prima udienza successiva alla costituzione del convenuto, la genericità dell'eccezione, che non consentiva evidentemente una puntuale contestazione (peraltro, avendo la difesa del prodotto la documentazione a supporto nella memoria ex art. 183, CP_3 comma 6, n. 2 c.p.c., allorchè le preclusioni assertive erano già intervenute), occorre nello specifico rilevare che:
- la circostanza che il convenuto abbia patrocinato se stesso ed i coeredi nella causa nei confronti della Agenzia delle Entrate risulta tutt'altro che evincibile dalla documentazione prodotta, che invece non fa che attestare come la difesa dei predetti sia stata assunta da altro professionista;
il credito non è pertanto certo, ancor prima che non liquidabile con facilità;
- la ricevuta in atti riguardante l'esborso eseguito nei confronti dell'Ispettorato Generale per la liquidazione Enti Disciolti attesta il pagamento della sola quota di pertinenza del convenuto (€12.703,43, a fronte di un totale di
€38.220,29), sicchè il credito non risulta in alcun modo provato;
- con riferimento al debito nei confronti di Banca Nuova, la documentazione prodotta dà conto unicamente della transazione intervenuta fra l'istituto e
8 , fratello delle parti in causa, riguardo alla posizione di Controparte_2 questi, per cui anche in questo caso non emerge alcun credito del convenuto verso la sorella;
- totale incertezza residua in ordine alle spese sostenute, nel corso di vari anni, ai fini dell'accudimento della attrice e della riparazione della cappella di famiglia, in ogni caso non adeguatamente dimostrate (le prime) con la documentazione prodotta senza alcuna compiuta descrizione (prescrizioni mediche, ricevute, regolamento di una casa di riposo ed altro);
- lo stesso credito per l'attività defensionale svolta dal convenuto ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è mai stato dall'interessato quantificato, sì da comprendersi il valore da lui stesso attribuito alla prestazione resa.
Alle carenze sopra esposte, in termini di allegazione e di prova, non può certamente porre rimedio la prova testimoniale già articolata dall'odierno appellante incidentale, fondata su capitoli formulati in termini assolutamente generici (es: “vero è che , dopo la morte del padre, Dott. Controparte_3 _1
, ha sostenuto con risorse proprie tutte le spese relative ai lavori eseguiti nella cappella
[...] di famiglia”; oppure: “Vero è che durante il suddetto periodo l'Avv. ha Controparte_3 provveduto con proprie risorse personali a sostenere svariate spese per la sorella, dal vitto al vestiario, dalle spese sanitarie alle badanti, etc…”) o tesi a dimostrare pagamenti, dunque per questo inammissibile ed irrilevante e, in ogni caso, inidonea a far riconoscere nei crediti opposti in compensazione i requisiti della certezza e della pronta e facile liquidazione.
Va poi aggiunto che l'appellante nulla ha dedotto in ordine ai rilievi, formulati dal primo giudicante nella sentenza, in ordine al mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti il regime di tutela cui risulta Controparte_1 sottoposta da anni.
Venendo all'impugnazione principale, l'attrice denuncia l'erroneità del riconoscimento del credito, eccepito in compensazione, vantato da CP_3
e riguardante il pagamento della imposta di successione.
[...]
Il Tribunale, rilevato che il convenuto non ha quantificato il credito in questione, evidenzia che, comunque, esso può desumersi dalla documentazione prodotta, da cui si evince il pagamento di un importo di €11.381,68, suscettibile, dunque, di essere detratto dal credito invece vantato dalla attrice.
9 L'appellante lamenta l'omessa valutazione della genericità del credito opposto in compensazione e deduce che, in ogni caso, la documentazione prodotta non ne attesta in alcun modo la sussistenza.
L'appello è fondato.
L'eccezione di compensazione del credito per l'intervenuto pagamento della imposta di successione del padre non sfugge al carattere di indeterminatezza che ha caratterizzato gli altri crediti opposti, non avendo il convenuto mai precisato il relativo ammontare.
Inoltre, sia la certezza che la pronta e facile liquidazione del credito vengono smentiti dalla stessa produzione documentale del che attesta il CP_3 pagamento, da parte sua, dell'importo di €11.381,68, corrispondente, al più, alla quota di sua esclusiva pertinenza della imposta di successione.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, l'eccezione di compensazione del credito legato al pagamento della imposta di successione deve essere rigettata.
Con l'ultimo motivo, l'appellante contesta la compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice, priva di motivazione, nonché la omessa liquidazione, in suo favore, delle spese vive anticipate.
Il motivo merita accoglimento, operando nel caso in esame il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 comma 2 del C.P.C.” che, nella fattispecie, non ricorrono (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 3386/2023).
10 Le spese del primo grado di giudizio vanno, pertanto, poste interamente a carico del convenuto, e si liquidano, insieme alle spese ed accessori, in complessivi
€2.870,98, di cui €2.600,00 per compensi ed €270,98 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario 15%.
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, soccombente, va condannato al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_7 liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €4.124,00, di cui €3.950,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €174,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a titolo di Controparte_3 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
11 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale rispettivamente proposti da e Controparte_1 da avverso la sentenza n. 2703/2021 Reg. Sent., del 24 Controparte_3 giugno 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo, nel procedimento già iscritto al n. 17219/2018 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che RA è creditrice nei confronti di CP_1 CP_3
della somma di €18.938,83, oltre interessi al tasso legale dal 27
[...] maggio 2016 al soddisfo, e condanna al pagamento, in Controparte_3 favore della attrice, della predetta somma;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in
[...] complessivi €2.870,98, di cui €2.600,00 per compensi ed €270,98 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario 15%;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_7
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi €4.124,00, di cui €3.950,00 per compensi ed €174,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a Controparte_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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