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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1183/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Assenza, giusta procura in atti;
ATTORE IMPUGNANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Pelligra e dall'avv. Michele Dell'Agli, giusta procura in atti;
CONVENUTA IMPUGNATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 Con sentenza n. 532/2023 pubblicata il 31 marzo 2023, emessa nella causa iscritta al n. 2116/2018
R.G., il Tribunale di Ragusa premetteva che l'attrice aveva convenuto in giudizio Controparte_1
, proprietario di un fondo confinante con il suo, per ivi sentire accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni:
a) dichiararsi che il ha diritto a utilizzare la conduttura sotterranea solo nella parte che Pt_1 corre dal pozzo alla romana sino all'ingresso della proprietà per avere espressamente CP_1 rinunciato in favore del fondo attoreo ad utilizzare la parte restante (che corre all'interno della proprietà e avere assunto obbligo di porre un suo impianto di sollevamento nel pozzo alla CP_1
romana e di apporre alla tubazione principale una saracinesca a T in prossimità del cancello CP_1
per innestarvi una propria conduttura con conseguente condanna a non attingere acqua dal pozzo alla romana dall'impianto già esistente ed a non utilizzare la conduttura che corre nella proprietà CP_2
b) dichiararsi che la striscia di terreno risultante dall'arretramento di mt. 8 verso la proprietà CP_1 del secondo tratto della recinzione si appartiene esclusivamente all'attrice in quanto la stessa è proprietaria della detta striscia per averla acquistata in forza di denuncia di successione del 1993 al padre (proprietario giusto atto 14/01/1976) ed in forza della donazione 15/4/2008 da parte della madre o in subordine per usucapione, avendone esercitato il possesso esclusivo da oltre il ventennio.
c) condannare il convenuto al rilascio della striscia di terreno avuta con l'azione di spoglio con ripristino della recinzione”.
Per quanto ancora d'interesse, la sentenza, poi, rilevava che tra le parti era stata stipulata una scrittura privata non trascritta in data 28.03.2014, la cui validità non era stata oggetto di contestazione da parte del convenuto. Considerava che con la detta scrittura, nel 2014, le parti in causa avevano regolato
“l'uso della conduttura e il confine tra i due fondi disciplinando servitù e costituendo oneri a carico del non contemplati nell'atto di provenienza del 2012”. Ne conseguiva che “il negozio del Pt_1
2014 deve essere inteso quale contratto autonomo con cui il a inteso disporre del suo diritto Pt_1 accertando con la sua controparte negoziale quale fosse il confine tra i due fondi, regolando l'uso dell'acquedotto e costituendo nuovi oneri quali la costruzione di autonoma conduttura idrica” (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza).
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale perveniva all'esito - ormai irrevocabile - “che la controversia fra le parti sia stata regolata dal contratto concluso fra le stesse nel 2014”, precisando, tuttavia, che il negozio così concluso non avrebbe potuto essere opposto ai terzi aventi causa dalle parti pagina 2 di 7 in lite, se non prima fosse stato trascritto nei registri immobiliari - a meno che i futuri aventi causa non fossero stati portati a conoscenza del suo contenuto nei lori rispettivi atti di acquisto.
Per effetto di quanto sopra, andavano accolte le domande di parte attrice limitatamente agli accordi raggiunti con la scrittura del 2014 (così sentenza impugnata pag. 7).
Nel dispositivo, il Tribunale accoglieva dunque le domande proposte dall'attrice, come meglio indicate in parte motiva, e, per l'effetto:
- condannava ad apporre alla tubazione principale una saracinesca a “T” (valvola) Parte_1
in prossimità del cancello della proprietà per innestarvi una propria conduttura;
CP_1
- dichiarava il diritto di parte attrice limitatamente e solo contro salvo trascrizione Parte_1 dell'accordo alla apposizione della recinzione lungo il confine segnato dalla attuale stradella riconosciuta, per intero, di proprietà della prima nel negozio intercorso fra le parti;
- dichiarava inammissibile sia la domanda di usucapione proposta dall'attrice che la domanda riconvenzionale di parte convenuta di regolamento di confini;
- rigettava la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata da parte convenuta;
- condannava infine la parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice.
Con successiva ordinanza depositata in data 8 luglio 2024, il Tribunale di Ragusa - su ricorso presentato dalla ai sensi dell'art. 287 e ss. c.p.c. - procedeva alla correzione della sentenza, CP_1 disponendo che, dopo la frase “dichiara il diritto di parte attrice limitatamente e solo contro
[...]
salvo trascrizione dell'accordo alla apposizione della recinzione lungo il confine segnato Parte_1
dall'attuale stradella riconosciuta, per intero, di proprietà della prima nel negozio intercorso tra le parti…”, doveva intendersi altresì disposta la “condanna del convenuto al rilascio della striscia di terreno avuta con l'azione di spoglio con ripristino della recinzione”.
Avverso la sentenza oggetto di correzione (notificata, unitamente all'ordinanza di correzione, in data 9 luglio 2024, a mezzo PEC) ha proposto impugnazione , con atto di citazione Parte_1
notificato il 6 settembre 2024. Il chiedeva che fosse dichiarata “l'assoluta nullità Pt_1
dell'ordinanza di correzione impugnata per illegittimità, inammissibilità e improcedibilità dell'istanza di correzione proposta dalla Sig.ra e, per l'effetto, che fosse dichiarata “coperta da giudicato CP_1 formale e sostanziale” la sentenza n. 532/223 emessa dal Tribunale di Ragusa, con ogni consequenziale statuizione.
pagina 3 di 7 Si è costituita in giudizio l'originaria attrice, (odierna convenuta impugnata), Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza corretta.
Concesso termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 26 maggio 2025, alla presenza della sola parte appellante, la causa, esaurita la discussione, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con un unico motivo di impugnazione, denuncia l'illegittimità dell'ordinanza Parte_1 di correzione della sentenza in quanto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto “di potere procedere alla correzione di un presunto errore materiale pretesamente contenuto nella sentenza n. 532/2023…”, nonostante per il tipo di errore denunciato si sarebbe, piuttosto, dovuto impugnare la sentenza, e non richiederne la correzione.
Secondo il il Tribunale di Ragusa sarebbe incorso nella violazione dell'art. 287 c.p.c. in Pt_1
quanto non ricorreva alcun errore/svista materiale suscettibile di correzione. Di conseguenza,
l'ordinanza emessa non si configurerebbe “come mera correzione di un errore materiale della sentenza emessa dal medesimo Decidente”, ma si risolverebbe in “una vera e propria integrazione/riforma della pronuncia iniziale”.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che l'impugnazione proposta deve essere ricondotta all'ipotesi prevista dall'art. 288, comma 4, c.p.c., che disciplina lo specifico mezzo di impugnazione riguardante le parti corrette della sentenza e avente lo scopo di verificare se sia stato violato il giudicato già formatosi, utilizzando il procedimento di correzione per incidere su errori di giudizio (Cass. 26480/2007).
Dunque, in conformità alla funzione della norma richiamata, lo specifico mezzo di impugnazione da essa disciplinato - e, in concreto, il mezzo proposto da - è finalizzato ad ottenere la Parte_1
sola revisione della correzione. Rimane, invece, precluso alle parti, attraverso la tardiva proposizione di tale rimedio, rimettere in discussione l'intero giudizio ovvero le parti non corrette della sentenza, ormai passata in giudicato.
L'unico motivo d'impugnazione deve, dunque, essere esaminato alla luce di tali principi, tenendo presente - come già affermato nell'ordinanza del 3 febbraio 2025 - che, nella fattispecie, è stato proposto lo specifico rimedio apprestato dall'art. 288, comma 4, c.p.c., per l'ipotesi in cui, mediante il pagina 4 di 7 surrettizio ricorso al procedimento di correzione, venga in realtà modificato il contenuto decisorio della sentenza (Cass. 25978/2015).
Come già rilevato nella suddetta ordinanza, tuttavia, il Collegio ritiene che tale ipotesi, nel caso di specie, non ricorra.
Infatti, la sentenza oggetto della correzione, in primo luogo, enunciava le domande attoree (ivi compresa quella sub lett. c), avente ad oggetto la richiesta di “condannare il convenuto al rilascio della striscia di terreno avuta con l'azione di spoglio con ripristino della recinzione”) e, successivamente, con puntuale motivazione - fondata essenzialmente sull'accordo intervenuto tra le parti con scrittura privata del 28.3.2014 - perveniva alla conclusione che andavano accolte le domande di parte attrice nei limiti degli accordi raggiunti. Per l'effetto, riteneva che dovesse essere condannato Parte_1
ad apporre, sulla tubazione, una saracinesca a T in prossimità del cancello della proprietà al CP_1 fine di innestarvi una propria conduttura;
e, per l'ulteriore effetto, dichiarava il diritto della parte attrice contro alla apposizione della recinzione lungo il confine segnato dalla attuale Parte_1
stradella, riconosciuta, per intero, di proprietà della prima nel negozio intercorso fra le parti. Ometteva, però, evidentemente per mera svista, di aggiungere, subito dopo che il medesimo andava Pt_1
condannato - rientrando ciò fra le domande accolte e compatibili con gli accordi raggiunti - anche “al rilascio della striscia di terreno avuta con l'azione di spoglio con ripristino della recinzione” (come specificamente richiesto dall'attrice con la domanda introduttiva sub. lett. c).
Tale esito risulta pienamene conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, richiamata anche dal primo Giudice in seno all'ordinanza di correzione della sentenza.
Costituisce, invero, ius receptum il principio secondo cui deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass. n. 19601/2011).
A ciò deve aggiungersi che il ricorso al procedimento di correzione è consentito anche ove l'erronea rappresentazione sia costituita, come nella specie, da un'omissione - in quanto anche in tale ipotesi la correzione è diretta ad eliminare la difettosa formulazione esteriore del concetto contenuto nella sentenza (Cass. n. 13006/2003).
pagina 5 di 7 L'impugnazione proposta da va, pertanto, rigettata. Parte_1
2. - Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di Parte_1
cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, oggi vigente, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tariffario € 5.200,01/€ 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Quanto alla sola fase di trattazione, nella liquidazione si è tenuto conto dei valori minimi della tariffa, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 4.888,00 (per la fase di studio un compenso medio di € 1.134,00, per la fase introduttiva un compenso medio di € 921,00, per la fase di trattazione un compenso minimo di € 922,00 e per la fase decisionale un compenso medio di €
1.911,00).
Atteso l'integrale rigetto dell'impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore impugnante, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'impugnazione, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1183/2024 R.G., rigetta l'impugnazione proposta da ai sensi dell'art. 288, comma 4, c.p.c. nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza n. 532/2023, pubblicata il 31 marzo 2023 (resa nel proc. Controparte_1
iscritto al n. 2116/2018 R.G.), del Tribunale di Ragusa oggetto di correzione con ordinanza depositata in data 8 luglio 2024;
condanna al rimborso, in favore di , delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00 per compenso unico di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il
26 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1183/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Assenza, giusta procura in atti;
ATTORE IMPUGNANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Pelligra e dall'avv. Michele Dell'Agli, giusta procura in atti;
CONVENUTA IMPUGNATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 Con sentenza n. 532/2023 pubblicata il 31 marzo 2023, emessa nella causa iscritta al n. 2116/2018
R.G., il Tribunale di Ragusa premetteva che l'attrice aveva convenuto in giudizio Controparte_1
, proprietario di un fondo confinante con il suo, per ivi sentire accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni:
a) dichiararsi che il ha diritto a utilizzare la conduttura sotterranea solo nella parte che Pt_1 corre dal pozzo alla romana sino all'ingresso della proprietà per avere espressamente CP_1 rinunciato in favore del fondo attoreo ad utilizzare la parte restante (che corre all'interno della proprietà e avere assunto obbligo di porre un suo impianto di sollevamento nel pozzo alla CP_1
romana e di apporre alla tubazione principale una saracinesca a T in prossimità del cancello CP_1
per innestarvi una propria conduttura con conseguente condanna a non attingere acqua dal pozzo alla romana dall'impianto già esistente ed a non utilizzare la conduttura che corre nella proprietà CP_2
b) dichiararsi che la striscia di terreno risultante dall'arretramento di mt. 8 verso la proprietà CP_1 del secondo tratto della recinzione si appartiene esclusivamente all'attrice in quanto la stessa è proprietaria della detta striscia per averla acquistata in forza di denuncia di successione del 1993 al padre (proprietario giusto atto 14/01/1976) ed in forza della donazione 15/4/2008 da parte della madre o in subordine per usucapione, avendone esercitato il possesso esclusivo da oltre il ventennio.
c) condannare il convenuto al rilascio della striscia di terreno avuta con l'azione di spoglio con ripristino della recinzione”.
Per quanto ancora d'interesse, la sentenza, poi, rilevava che tra le parti era stata stipulata una scrittura privata non trascritta in data 28.03.2014, la cui validità non era stata oggetto di contestazione da parte del convenuto. Considerava che con la detta scrittura, nel 2014, le parti in causa avevano regolato
“l'uso della conduttura e il confine tra i due fondi disciplinando servitù e costituendo oneri a carico del non contemplati nell'atto di provenienza del 2012”. Ne conseguiva che “il negozio del Pt_1
2014 deve essere inteso quale contratto autonomo con cui il a inteso disporre del suo diritto Pt_1 accertando con la sua controparte negoziale quale fosse il confine tra i due fondi, regolando l'uso dell'acquedotto e costituendo nuovi oneri quali la costruzione di autonoma conduttura idrica” (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza).
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale perveniva all'esito - ormai irrevocabile - “che la controversia fra le parti sia stata regolata dal contratto concluso fra le stesse nel 2014”, precisando, tuttavia, che il negozio così concluso non avrebbe potuto essere opposto ai terzi aventi causa dalle parti pagina 2 di 7 in lite, se non prima fosse stato trascritto nei registri immobiliari - a meno che i futuri aventi causa non fossero stati portati a conoscenza del suo contenuto nei lori rispettivi atti di acquisto.
Per effetto di quanto sopra, andavano accolte le domande di parte attrice limitatamente agli accordi raggiunti con la scrittura del 2014 (così sentenza impugnata pag. 7).
Nel dispositivo, il Tribunale accoglieva dunque le domande proposte dall'attrice, come meglio indicate in parte motiva, e, per l'effetto:
- condannava ad apporre alla tubazione principale una saracinesca a “T” (valvola) Parte_1
in prossimità del cancello della proprietà per innestarvi una propria conduttura;
CP_1
- dichiarava il diritto di parte attrice limitatamente e solo contro salvo trascrizione Parte_1 dell'accordo alla apposizione della recinzione lungo il confine segnato dalla attuale stradella riconosciuta, per intero, di proprietà della prima nel negozio intercorso fra le parti;
- dichiarava inammissibile sia la domanda di usucapione proposta dall'attrice che la domanda riconvenzionale di parte convenuta di regolamento di confini;
- rigettava la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata da parte convenuta;
- condannava infine la parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice.
Con successiva ordinanza depositata in data 8 luglio 2024, il Tribunale di Ragusa - su ricorso presentato dalla ai sensi dell'art. 287 e ss. c.p.c. - procedeva alla correzione della sentenza, CP_1 disponendo che, dopo la frase “dichiara il diritto di parte attrice limitatamente e solo contro
[...]
salvo trascrizione dell'accordo alla apposizione della recinzione lungo il confine segnato Parte_1
dall'attuale stradella riconosciuta, per intero, di proprietà della prima nel negozio intercorso tra le parti…”, doveva intendersi altresì disposta la “condanna del convenuto al rilascio della striscia di terreno avuta con l'azione di spoglio con ripristino della recinzione”.
Avverso la sentenza oggetto di correzione (notificata, unitamente all'ordinanza di correzione, in data 9 luglio 2024, a mezzo PEC) ha proposto impugnazione , con atto di citazione Parte_1
notificato il 6 settembre 2024. Il chiedeva che fosse dichiarata “l'assoluta nullità Pt_1
dell'ordinanza di correzione impugnata per illegittimità, inammissibilità e improcedibilità dell'istanza di correzione proposta dalla Sig.ra e, per l'effetto, che fosse dichiarata “coperta da giudicato CP_1 formale e sostanziale” la sentenza n. 532/223 emessa dal Tribunale di Ragusa, con ogni consequenziale statuizione.
pagina 3 di 7 Si è costituita in giudizio l'originaria attrice, (odierna convenuta impugnata), Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza corretta.
Concesso termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 26 maggio 2025, alla presenza della sola parte appellante, la causa, esaurita la discussione, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con un unico motivo di impugnazione, denuncia l'illegittimità dell'ordinanza Parte_1 di correzione della sentenza in quanto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto “di potere procedere alla correzione di un presunto errore materiale pretesamente contenuto nella sentenza n. 532/2023…”, nonostante per il tipo di errore denunciato si sarebbe, piuttosto, dovuto impugnare la sentenza, e non richiederne la correzione.
Secondo il il Tribunale di Ragusa sarebbe incorso nella violazione dell'art. 287 c.p.c. in Pt_1
quanto non ricorreva alcun errore/svista materiale suscettibile di correzione. Di conseguenza,
l'ordinanza emessa non si configurerebbe “come mera correzione di un errore materiale della sentenza emessa dal medesimo Decidente”, ma si risolverebbe in “una vera e propria integrazione/riforma della pronuncia iniziale”.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che l'impugnazione proposta deve essere ricondotta all'ipotesi prevista dall'art. 288, comma 4, c.p.c., che disciplina lo specifico mezzo di impugnazione riguardante le parti corrette della sentenza e avente lo scopo di verificare se sia stato violato il giudicato già formatosi, utilizzando il procedimento di correzione per incidere su errori di giudizio (Cass. 26480/2007).
Dunque, in conformità alla funzione della norma richiamata, lo specifico mezzo di impugnazione da essa disciplinato - e, in concreto, il mezzo proposto da - è finalizzato ad ottenere la Parte_1
sola revisione della correzione. Rimane, invece, precluso alle parti, attraverso la tardiva proposizione di tale rimedio, rimettere in discussione l'intero giudizio ovvero le parti non corrette della sentenza, ormai passata in giudicato.
L'unico motivo d'impugnazione deve, dunque, essere esaminato alla luce di tali principi, tenendo presente - come già affermato nell'ordinanza del 3 febbraio 2025 - che, nella fattispecie, è stato proposto lo specifico rimedio apprestato dall'art. 288, comma 4, c.p.c., per l'ipotesi in cui, mediante il pagina 4 di 7 surrettizio ricorso al procedimento di correzione, venga in realtà modificato il contenuto decisorio della sentenza (Cass. 25978/2015).
Come già rilevato nella suddetta ordinanza, tuttavia, il Collegio ritiene che tale ipotesi, nel caso di specie, non ricorra.
Infatti, la sentenza oggetto della correzione, in primo luogo, enunciava le domande attoree (ivi compresa quella sub lett. c), avente ad oggetto la richiesta di “condannare il convenuto al rilascio della striscia di terreno avuta con l'azione di spoglio con ripristino della recinzione”) e, successivamente, con puntuale motivazione - fondata essenzialmente sull'accordo intervenuto tra le parti con scrittura privata del 28.3.2014 - perveniva alla conclusione che andavano accolte le domande di parte attrice nei limiti degli accordi raggiunti. Per l'effetto, riteneva che dovesse essere condannato Parte_1
ad apporre, sulla tubazione, una saracinesca a T in prossimità del cancello della proprietà al CP_1 fine di innestarvi una propria conduttura;
e, per l'ulteriore effetto, dichiarava il diritto della parte attrice contro alla apposizione della recinzione lungo il confine segnato dalla attuale Parte_1
stradella, riconosciuta, per intero, di proprietà della prima nel negozio intercorso fra le parti. Ometteva, però, evidentemente per mera svista, di aggiungere, subito dopo che il medesimo andava Pt_1
condannato - rientrando ciò fra le domande accolte e compatibili con gli accordi raggiunti - anche “al rilascio della striscia di terreno avuta con l'azione di spoglio con ripristino della recinzione” (come specificamente richiesto dall'attrice con la domanda introduttiva sub. lett. c).
Tale esito risulta pienamene conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, richiamata anche dal primo Giudice in seno all'ordinanza di correzione della sentenza.
Costituisce, invero, ius receptum il principio secondo cui deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass. n. 19601/2011).
A ciò deve aggiungersi che il ricorso al procedimento di correzione è consentito anche ove l'erronea rappresentazione sia costituita, come nella specie, da un'omissione - in quanto anche in tale ipotesi la correzione è diretta ad eliminare la difettosa formulazione esteriore del concetto contenuto nella sentenza (Cass. n. 13006/2003).
pagina 5 di 7 L'impugnazione proposta da va, pertanto, rigettata. Parte_1
2. - Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di Parte_1
cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, oggi vigente, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tariffario € 5.200,01/€ 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Quanto alla sola fase di trattazione, nella liquidazione si è tenuto conto dei valori minimi della tariffa, in mancanza di attività a contenuto propriamente istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 4.888,00 (per la fase di studio un compenso medio di € 1.134,00, per la fase introduttiva un compenso medio di € 921,00, per la fase di trattazione un compenso minimo di € 922,00 e per la fase decisionale un compenso medio di €
1.911,00).
Atteso l'integrale rigetto dell'impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore impugnante, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'impugnazione, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1183/2024 R.G., rigetta l'impugnazione proposta da ai sensi dell'art. 288, comma 4, c.p.c. nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza n. 532/2023, pubblicata il 31 marzo 2023 (resa nel proc. Controparte_1
iscritto al n. 2116/2018 R.G.), del Tribunale di Ragusa oggetto di correzione con ordinanza depositata in data 8 luglio 2024;
condanna al rimborso, in favore di , delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00 per compenso unico di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il
26 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7