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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OL LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, EL
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2022 depositato il 21/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 3030 0000 0000 406907 I.C.I. 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo sull' autovettura FIAT EE Targa_1, emesso in data 16-11-2021, notificato il 30-11-2021 per il mancato pagamento dell'ingiunzione fiscale n. ING/299-2019-2017.
La pretesa tributaria è di €.449,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge.
In particolare, difetto di motivazione sul carattere di urgenza del provvedimento assunto;
sproporzione tra il valore del mezzo e il credito tributario azionato;
omessa notifica degli atti prodromici.
L'A.F. non risulta costituita in giudizio.
All'udienza del 12 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti qui di seguito esposti.
L'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici è fondata. Dal materiale probatorio non risulta la prova documentale sulla regolarità della procedura notificatori dei suddetti atti. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il dato deve ritenersi non contestato.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, restando assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
Quanto alle spese di lite, si ravvisano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione, avuto riguardo all'interesse pubblico sotteso alla corretta gestione e tutela delle risorse erariali, oltre che alla semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie e compensa.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OL LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, EL
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2022 depositato il 21/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 3030 0000 0000 406907 I.C.I. 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo sull' autovettura FIAT EE Targa_1, emesso in data 16-11-2021, notificato il 30-11-2021 per il mancato pagamento dell'ingiunzione fiscale n. ING/299-2019-2017.
La pretesa tributaria è di €.449,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge.
In particolare, difetto di motivazione sul carattere di urgenza del provvedimento assunto;
sproporzione tra il valore del mezzo e il credito tributario azionato;
omessa notifica degli atti prodromici.
L'A.F. non risulta costituita in giudizio.
All'udienza del 12 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti qui di seguito esposti.
L'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici è fondata. Dal materiale probatorio non risulta la prova documentale sulla regolarità della procedura notificatori dei suddetti atti. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il dato deve ritenersi non contestato.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, restando assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
Quanto alle spese di lite, si ravvisano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione, avuto riguardo all'interesse pubblico sotteso alla corretta gestione e tutela delle risorse erariali, oltre che alla semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie e compensa.