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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 686/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2022 0022067867000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento di cui all'epigrafe davanti al Tribunale di Latina che dichiarava il rporpio difetto di giurisdizione. Riassunta la causa davanti a questa Corte il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale per omessa notifca dell'avviso bonario e per essere decaduto dalla potesta impositiva l'Agenzia delle Entrate. In subordine l'annullamento delle sanzioni in quanto l'errore era satato colpa non del contibuente ma del datore di lavoro e l'annullamento degli interessi per essere gli stessi prescritti. .
Si costituivano l'Agente della Riscossione e l'Agenzia delle Entrate che ribadendo la correttezza del proprio operato concludevano chiedendo il rigetto del ricorso .
All'odierna udienza camerale la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto l'Agenzia delle Entrate costituendosi ha dato prova di aver notificato l'avviso bonario a mezzo di raccomandata A/R e che la relativa comunicazione si è perfezionata il 25.6.2021 per compiuta giacenza. Peraltro in caso di omessi versamenti rilevati a seguito di controllo automatizzato , come nel caso di specie, non c'è l'obbligatorietà dell'invio della comunicazione di irregolarità al contribuente, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di inviare la comunicazione di irregolarità, nel rispetto del principio del contraddittorio preventivo sancito al comma 5 dell'art. 6 dello Statuto del contribuente, sussiste solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Anche il secondo motivo di reclamo è del tutto infondato. Come correttamente argomentato dalla Agenzia delle Entrate il termine decadenziale di cui all'art. 25 del DPR 602/73 è stato certamente rispettato, posto che, ai sensi del disposto dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, le cartelle di pagamento contenenti la liquidazione delle imposte sulle somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19
(indennità di fine rapporto) e 20 del TUIR - devono essere notificate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta, ovvero da parte del contribuente per le somme erogate da soggetti non tenuti ad effettuare la ritenuta a titolo d'acconto.
Nel caso di specie quindi, la cartella doveva essere notificata entro il 31.12.2021; tale termine, però, è stato sospeso per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in conformità con quanto stabilito dal decreto Cura
Italia (D.L. n. 18/2020) che all'art. 68, comma 4 bis della medesima disposizione prevede “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Pertanto il termine decadenziale, originariamente scadente il 31/12/2021 è stato prorogato al 31/12/2023.
La notifica della cartella dell'08/11/2022 è, pertanto, tempestiva.
Deve infine rilevarsi che le norme che hanno prorogato tali termini sono anteriori alla scadenza dell'originario termine di decadenza (31/12/2021).
Anche le domande subordinate sono infondate.
Invero le sanzioni amministrative hanno carattere personale e sono poste a carico del contribuente che era tenuto al pagamento delle imposte e non certo del datore di lavoro. Quanto agli interessi essi non sono prescritti atteso che la notifica dell'avviso bonario ha comunque interrotto la prescrizione.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese dle giudizio liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.290,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, in favore dell'avvocato Difensore_2, difensore dell'ADER, che se ne è dichiarato anticipatario e di euro 1.050,00, omnicomprensive, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 686/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2022 0022067867000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento di cui all'epigrafe davanti al Tribunale di Latina che dichiarava il rporpio difetto di giurisdizione. Riassunta la causa davanti a questa Corte il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale per omessa notifca dell'avviso bonario e per essere decaduto dalla potesta impositiva l'Agenzia delle Entrate. In subordine l'annullamento delle sanzioni in quanto l'errore era satato colpa non del contibuente ma del datore di lavoro e l'annullamento degli interessi per essere gli stessi prescritti. .
Si costituivano l'Agente della Riscossione e l'Agenzia delle Entrate che ribadendo la correttezza del proprio operato concludevano chiedendo il rigetto del ricorso .
All'odierna udienza camerale la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto l'Agenzia delle Entrate costituendosi ha dato prova di aver notificato l'avviso bonario a mezzo di raccomandata A/R e che la relativa comunicazione si è perfezionata il 25.6.2021 per compiuta giacenza. Peraltro in caso di omessi versamenti rilevati a seguito di controllo automatizzato , come nel caso di specie, non c'è l'obbligatorietà dell'invio della comunicazione di irregolarità al contribuente, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di inviare la comunicazione di irregolarità, nel rispetto del principio del contraddittorio preventivo sancito al comma 5 dell'art. 6 dello Statuto del contribuente, sussiste solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Anche il secondo motivo di reclamo è del tutto infondato. Come correttamente argomentato dalla Agenzia delle Entrate il termine decadenziale di cui all'art. 25 del DPR 602/73 è stato certamente rispettato, posto che, ai sensi del disposto dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, le cartelle di pagamento contenenti la liquidazione delle imposte sulle somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19
(indennità di fine rapporto) e 20 del TUIR - devono essere notificate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta, ovvero da parte del contribuente per le somme erogate da soggetti non tenuti ad effettuare la ritenuta a titolo d'acconto.
Nel caso di specie quindi, la cartella doveva essere notificata entro il 31.12.2021; tale termine, però, è stato sospeso per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in conformità con quanto stabilito dal decreto Cura
Italia (D.L. n. 18/2020) che all'art. 68, comma 4 bis della medesima disposizione prevede “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Pertanto il termine decadenziale, originariamente scadente il 31/12/2021 è stato prorogato al 31/12/2023.
La notifica della cartella dell'08/11/2022 è, pertanto, tempestiva.
Deve infine rilevarsi che le norme che hanno prorogato tali termini sono anteriori alla scadenza dell'originario termine di decadenza (31/12/2021).
Anche le domande subordinate sono infondate.
Invero le sanzioni amministrative hanno carattere personale e sono poste a carico del contribuente che era tenuto al pagamento delle imposte e non certo del datore di lavoro. Quanto agli interessi essi non sono prescritti atteso che la notifica dell'avviso bonario ha comunque interrotto la prescrizione.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese dle giudizio liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.290,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge, in favore dell'avvocato Difensore_2, difensore dell'ADER, che se ne è dichiarato anticipatario e di euro 1.050,00, omnicomprensive, in favore dell'Agenzia delle Entrate