Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 222
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso bonario

    L'Agenzia delle Entrate ha provato la notifica dell'avviso bonario a mezzo raccomandata A/R, perfezionatasi per compiuta giacenza. Inoltre, per i controlli automatizzati, l'invio della comunicazione di irregolarità non è obbligatorio, salvo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che non ricorrono nel caso di specie.

  • Rigettato
    Decadenza della potestà impositiva

    Il termine decadenziale di cui all'art. 25 del DPR 602/73, originariamente fissato al 31.12.2021, è stato prorogato al 31.12.2023 in conformità con il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). La notifica della cartella in data 08/11/2022 è pertanto tempestiva.

  • Rigettato
    Responsabilità per sanzioni

    Le sanzioni amministrative hanno carattere personale e sono a carico del contribuente tenuto al pagamento delle imposte, non del datore di lavoro.

  • Rigettato
    Prescrizione degli interessi

    Gli interessi non sono prescritti, in quanto la notifica dell'avviso bonario ha interrotto la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 222
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 222
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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