Sentenza 23 febbraio 2009
Massime • 1
Nelle vendite a lotti di aree fabbricabili le pattuizioni contrattuali, con cui allo scopo di conferire determinate caratteristiche alle zone in esecuzione di un piano di sviluppo si impongano limitazioni alla libertà di utilizzare vari lotti, danno luogo alla costituzione di servitù prediali a carico e a favore di ciascun lotto e, affinché tali limitazioni siano efficaci, è sufficiente che nei singoli atti di acquisto venga richiamato il piano di lottizzazione e di sviluppo con i diritti e gli obblighi in esso previsti, con la loro conseguente operatività dopo la vendita dei primi lotti anche sulla restante proprietà del venditore senza che sia necessario che su questa vengano formalmente imposte le servitù inserite nel predetto piano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2009, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE AL e L'BB NA, elettivamente domiciliati in Roma, via Tigre n. 37, presso lo studio dell'Avv. CAFFARELLI Francesco, rappresentati e difesi dall'Avv. DE FELICE Domenico, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
RU ON, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 11, presso lo studio dell'Avv. BIANCO Giorgio, rappresentato e difeso dall'Avv. SCORCIA Scipione, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 657 depositata il 30 giugno 2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2008 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato DE FELICE Domenico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato SCIPIONE Scorcia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della fase monitoria relativa a denuncia di nuova opera iniziata davanti al Pretore di Monopoli con ricorso del 27 agosto 1991 e conclusasi con sentenza dichiarativa di incompetenza per valore, i coniugi VE TA e L'AT NN, proprietari dell'edificio costruito sul lotto n. 20 della lottizzazione eredi AN approvata dal Comune di Polignano a Mare, con citazione notificata il 9 luglio 1993, riassumevano il giudizio
contro
RU NI, lamentando che costui, proprietario del confinante lotto n. 21 nel quale stava costruendo un immobile abitativo, aveva abusivamente realizzato vedute a distanza inferiore a quella legale a mezzo di balconi ubicati all'altezza del primo e del secondo piano nonché di un affaccio dal lastrico solare.
Chiedevano, quindi, l'eliminazione di tali servitù, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni. Costituitosi in giudizio, il RU contestava la pretesa e ne chiedeva il rigetto deducendo di essersi rigorosamente attenuto all'originario progetto di lottizzazione, debitamente approvato dalla competente amministrazione e richiamato nei rispettivi titoli di provenienza unitamente alle relative tavole progettuali esecutive. Espletata una ctu, il Tribunale di Bari, con sentenza del 27 novembre 2000, rilevata la conformità di quanto realizzato dal convenuto alle previsioni della lottizzazione, richiamata nel titolo di provenienza degli attori, rigettava la domanda.
I coniugi VE e L'BA proponevano appello, al quale resisteva il RU.
La Corte d'appello, con sentenza depositata il 30 giugno 2003, rigettava il gravame. La Corte rilevava in primo luogo che non erano state mosse censure in ordine alla accertata corrispondenza di quanto realizzato dagli appellati alle previsioni del piano di lottizzazione e delle relative tavole progettuali. Le censure degli appellanti si appuntavano, infatti, sulla qualificazione di dette tavole progettuali che, a loro avviso, non sarebbero stati atti esecutivi del piano di lottizzazione, ma "piante modello", suscettibili di variazione secondo le necessità dei singoli acquirenti dei vari lotti e quindi inidonee ad assurgere al rango di atto costitutivo di servitù.
La Corte riteneva tale censura inammissibile perché proposta sulla base di una duplice affermazione tautologica, non essendo stato dedotto alcun elemento in base al quale ritenere che le tavole in questione avevano la natura di piante modello, ed essendosi affermato, ma non dimostrato, che, potendo variare secondo le necessità dei singoli acquirenti, le stesse, pur se richiamate nel caso concreto nei titoli di provenienza, non sarebbero state idonee a costituire una servitù. Al contrario, la logica imponeva di ritenere che la previsione della facoltà di modificare una determinata situazione comportava anche quella di realizzarla senza alcun cambiamento. Del resto, dalla ctu era emerso che le piante in questione erano delle vere e proprie tavole progettuali esecutive e, sul punto, gli appellanti non avevano mosso alcuna specifica critica. Sotto altro profilo, la Corte rilevava che gli appellanti non avevano censurato le argomentazioni che avevano sorretto il convincimento del Tribunale. Il giudice di primo grado, infatti, era pervenuto alla conclusione che gli atti di provenienza richiamavano il piano di lottizzazione convenzionato con il Comune e contenevano l'impegno a rispettarne le previsioni progettuali che, per i lotti 20 e 21, prevedevano la erezione degli edifici così come realizzati dalle parti;
e ciò dopo avere rimarcato, senza che gli appellanti ne avessero neppure prospettato la erroneità, non solo che nell'atto di divisione del suolo tra le sorelle AN vi era l'espresso impegno ad eseguire il progetto di lottizzazione così come approvato dal Comune, ma anche che nell'atto di vendita a favore degli appellanti vi era la loro dichiarazione di conoscere e accettare il menzionato atto di divisione e l'impegno a rispettare ed eseguire per quanto di loro competenza il piano di lottizzazione dei luoghi. Nè poteva pervenirsi a diversa conclusione sulla base della argomentazione, già disattesa dal giudice di primo grado, che proprio l'atto di divisione, prevedendo che le aree originariamente destinate a strada - parcheggio sarebbero state invece destinate a spazi a disposizione dei singoli lotti con possibilità di edificare a confine con le medesime e di aprirvi vedute, sporti e balconi, avrebbe evidenziato l'inesistenza di una tale facoltà per le aree non considerate. Al contrario di quanto affermato dagli appellanti, con l'atto di divisione le parti avevano inteso apportare una deroga al piano di lottizzazione solo per alcune aree, ferme restando per il resto le prescrizioni di detto piano, tra le quali quella della possibilità, per il lotto n. 21, di aprire a confine con il lotto 20, le vedute risultanti dalle tavole progettuali esecutive. La diversa interpretazione della deroga non potrebbe del resto essere propugnata perché dalla stessa discenderebbe un effetto abrogativo delle altre prescrizioni del piano di lottizzazione, certamente non voluto dalle parti e non consentito dal canone di ermeneutica che privilegia l'interpretazione che serve a conservare efficacia alla volontà delle parti a preferenza di quella che la elide. Per la cassazione di questa sentenza, ricorrono VE TA e L'BA NN sulla base di quattro motivi;
resiste, con controricorso, illustrato da memoria, RU NI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono vizio di omessa o quanto meno insufficiente motivazione, rilevando che il punto focale della controversia era quello di accertare se il piano di lottizzazione, benché richiamato nell'atto di acquisto di essi ricorrenti, e indipendentemente dal suo richiamo, attraverso la tavola progettuale n. 9, avesse, come ha ritenuto il Tribunale, natura di titolo costitutivo della servitù di veduta o no, e sul punto la Corte d'appello non ha detto alcunché.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 c.c., vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo e di omesso esame di una circostanza giuridica prospettata da essi ricorrenti, con conseguente vizio di omessa motivazione sul punto. I ricorrenti sostengono che con l'atto di divisione le sorelle AN, prevedendo una speciale disciplina per le aree "retinate", avevano voluto procedere anche alla regolamentazione dei rapporti di diritto privato, e in particolare dei rapporti di servitù attiva e passiva, tra i lotti adiacenti alle zone retinate, cioè tra i lotti individuati dai nn. 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 25, derogando alla norma di cui all'art. 905 c.c.. Conseguentemente, pur volendosi ammettere che la lottizzazione avesse regolato i rapporti giuridici privatistici, sostengono i ricorrenti, la nuova disciplina di quei rapporti contenuta nell'atto di divisione doveva ritenersi sostitutiva di quella dettata dal piano di lottizzazione quanto alla costituzione di servitù. E l'atto di divisione non sarebbe stato tenuto in alcun conto dalla Corte d'appello, la quale avrebbe quindi violato l'art.1363 c.c.. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e segg., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione nella interpretazione del contratto del 13 novembre 1987, con il quale le sorelle AN avevano proceduto allo scioglimento della comunione e alla regolamentazione dei rapporti di diritto reale tra i singoli lotti.
Con tale atto le RA, pur ribadendo l'impegno ad eseguire il progetto di lottizzazione così come approvato dal Comune, avevano dettato una disciplina derogatoria per i lotti prima indicati. Secondo la Corte d'appello, sarebbe evidente che le parti, ribadendo per ben due volte l'obbligo di rispettare il piano di lottizzazione, avevano inteso introdurvi solo una deroga per ciò che concerneva le zone "retinate", con l'ovvia conseguenza che tutto il resto del piano di lottizzazione sarebbe rimasto invariato. Peraltro, osservano i ricorrenti, posto che nella interpretazione del Tribunale prima e della Corte d'appello poi era già consentita la possibilità di costruire e aprire vedute sul confine, in deroga a quanto disposto dall'art. 905 c.c., non si comprenderebbe quale poteva essere la portata derogatoria della disciplina stabilita per le sole aree "retinate". Ne consegue che l'unica interpretazione possibile del citato atto è quella secondo cui solo per i lotti adiacenti alle aree retinate era possibile l'apertura di vedute in deroga all'art.905 c.c., possibilità invece esclusa per i lotti non adiacenti a dette aree, costituendo questa la regola generale ex art. 905 c.c., che, proprio in quanto generale, non aveva bisogno di essere evidenziata dalle parti, trovando essa applicazione anche in caso di mancato richiamo esplicito nella convenzione tra privati. Non a caso, del resto, nell'atto del novembre 1987, con l'avverbio "conseguentemente" le parti avevano stabilito una stretta correlazione di causa ed effetto per i soli lotti adiacenti alle zone retinate. Ed ancora, dalla specifica regolamentazione emerge che le aree retinate, a differenza delle altre, erano spazi a disposizione dei lotti confinanti, e quindi restavano in comunione tra i proprietari di detti lotti, con la conseguenza che l'apertura di vedute sarebbe avvenuta non su aree di proprietà esclusiva, come nel caso dei lotti 20 e 21, non adiacenti alle zone retinate, ma su aree comuni agli stessi lotti confinati.
Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 1058 c.c., avendo la Corte d'appello annesso al piano di lottizzazione la natura di atto costitutivo di servitù per il solo fatto che lo stesso era stato richiamato nell'atto di acquisto. Il piano di lottizzazione, infatti, può si avere questa efficacia, ma solo nel caso in cui esso contenga accordi, pattuizioni contrattuali, limitazioni disposte contrattualmente, miranti alla costituzione della servitù. Nel caso di specie, invece, il piano di lottizzazione non conteneva accordi in tal senso, e i giudici di merito hanno desunto la costituzione della servitù dal riferimento alla tavola progettuale n. 9, che però costituiva solo la rappresentazione grafica di uno dei possibili appartamenti da realizzare per piano, e che in quanto tale non poteva essere considerata una pattuizione o un patto costitutivo di servitù.
Il primo e il quarto motivo, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. Con essi i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto il piano di lottizzazione titolo idoneo alla costituzione di una servitù di veduta, nonché del mancato esame delle argomentazioni in proposito svolte nell'atto di appello. Giova premettere che nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che "nelle vendite a lotti di aree fabbricabili le pattuizioni contrattuali, con cui al fine di imprimere determinate caratteristiche alle zone in esecuzione di un piano di sviluppo si impongano limitazioni alla libertà di utilizzare vari lotti, danno luogo a servitù prediali a carico e a favore di ciascun lotto. Perché dette limitazioni siano efficaci è sufficiente che nei singoli atti di acquisto venga richiamato il piano di lottizzazione e di sviluppo con i diritti e gli obblighi in esso previsti, e perché esse operino dopo la vendita dei primi lotti anche sulla restante proprietà del venditore non è necessario che su questa vengano formalmente imposte le servitù inserite nel piano predetto. Le anzidette servitù sono reciproche nel senso che ciascun fondo riveste la qualità di fondo dominante e servente e possono essere costituite anche da colui che, pur non avendo alcuna ingerenza sul fondo a favore del quale avviene la costituzione, abbia tuttavia interesse quale proprietario del comprensorio di cui faceva già parte detto fondo, che comprende altri fondi ancora da alienare, ad assicurare attraverso un opportuno reciproco contemperamento delle contrapposte posizioni dei vari fondi, in cui si suddivide il comprensorio, un omogeneo ed armonico sviluppo edilizio della zona e ciò pur nell'ipotesi in cui egli non abbia assunto un obbligo espresso in tal senso". (Cass. n. 6652 del 1992, nonché, ivi richiamate, Cass. n. 1162 del 1978; Cass. n. 829 del 1977; Cass. n. 2619 del 1974; Cass. n. 484 del 1974; Cass. n. 1528 del 1973). Nella sentenza n. 6652 del 1992, inoltre, si è chiarito che "l'accertamento dell'esistenza o meno di un piano di lottizzazione, e del riferimento ad esso negli atti di compravendita delle aree fabbricabili (quali condizioni per la costituzione di servitù reciproche riguardanti dette aree), attiene alla valutazione del merito e della prova" (in tal senso, v. anche Cass. n. 2667 del 1973). Nel quadro di questi principi, si deve rilevare che la sentenza impugnata si fonda sulla premessa - già fatta propria dal giudice di primo grado e che si assume non censurata con l'atto di appello senza che sul punto i ricorrenti deducano alcunché - secondo cui le tavole progettuali allegate al piano di lottizzazione, e di questo facenti parte integrante, non costituivano, come sostenuto dai ricorrenti stessi, una pianta modello, suscettibile di modificazione ad opera dei proprietari dei lotti in sede di realizzazione dei fabbricati, ma, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, vere e proprie tavole progettuali esecutive. La medesima sentenza, inoltre, assume come elemento di fatto rilevante ai fini della decisione l'avvenuto richiamo sia nell'atto di divisione intervenuto tra le sorelle AN, sia negli atti di cessione dei lotti alle parti del presente giudizio, del piano di lottizzazione con l'assunzione dell'obbligo di rispettarne le prescrizioni e di realizzarlo così come risultante dalle previsioni progettuali.
Simili argomentazioni non risultano neanche in questa sede validamente censurate, essendosi i ricorrenti limitati a dedurre la diversa natura delle tavole progettuali, senza tuttavia farsi carico di censurare le conclusioni specifiche del consulente tecnico d'ufficio, recepite dalla Corte d'appello, circa la natura e la efficacia di tavole progettuali esecutive riconosciuta agli allegati al piano di lottizzazione. Così come non contestata è la circostanza della assoluta conformità della costruzione edificata dai resistenti alle previsioni delle tavole progettuali esecutive di cui si è detto. Nè oggetto di contestazione è il richiamo al piano di lottizzazione negli atti di compravendita dei lotti cui si riferisce il presente giudizio, e neanche l'assunzione dell'obbligo di "rispettare ed eseguire per quanto di loro competenza il piano di lottizzazione dei luoghi", essendo posta in discussione, come si vedrà in sede di esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, l'interpretazione delle modificazioni a detto piano contenute nell'atto di divisione, ma non già il dato storico del richiamo al piano sia nell'atto di divisione che negli atti di compravendita relativi ai lotti in questione.
Le argomentazioni svolte nel quarto motivo, secondo cui la natura negoziale della pattuizione concernente la costituzione della servitù non avrebbe potuto essere desunta dal mero richiamo al piano di lottizzazione, non colgono nel segno. Infatti, posto che il fabbricato è stato realizzato in conformità alle prescrizioni delle tavole progettuali esecutive e considerato che in tutti gli atti negoziali rilevanti nel presente giudizio, secondo l'accertamento dei giudici di merito, era presente uno specifico e vincolante richiamo all'obbligo dell'osservanza del piano di lottizzazione, risulta evidente come a quelle prescrizioni non potesse non riconoscersi la idoneità a costituire la servitù di veduta, quale risultante dalle tavole progettuali, e come, quindi, la sottoscrizione dell'atto di compravendita comportasse, attraverso il detto richiamo, l'accettazione, da parte degli acquirenti dei lotti, delle servitù quali risultanti dalle tavole progettuali esecutive allegate al piano di lottizzazione.
La sentenza impugnata resiste anche al vizio di omessa motivazione denunciato nel primo motivo di ricorso. La Corte d'appello, invero, lungi dall'omettere di esaminare le argomentazioni svolte nell'atto di appello, ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali doveva ritenersi che, nella specie, il titolo costitutivo della servitù di veduta a favore del fondo dei resistenti dovesse essere individuato nel contratto di vendita, attraverso il richiamo in esso contenuto al piano di lottizzazione e alle allegate tavole progettuali esecutive. È noto, del resto che "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione" (Cass. n. 8718 del 2005;
Cass. n. 4842 del 2006). Ipotesi, quest'ultima, che certamente non può essere ravvisata nel caso di specie, stante la chiara esplicitazione del procedimento logico-giuridico che ha condotto il giudice di appello al rigetto del proposto gravame.
Infondati sono altresì il secondo e il terzo motivo di ricorso, alla trattazione dei quali può procedersi congiuntamente in considerazione del fatto che detti motivi si riferiscono, per profili diversi, alla medesima questione. Si tratta, in particolare, di censure relative alla questione della individuazione del significato da attribuire alle modificazioni del piano di lottizzazione apportate in sede di divisione e della incidenza di dette modificazioni sulla interpretazione dello stesso piano di lottizzazione e di riflesso del contenuto del contratto di compravendita dei lotti n. 20 e n. 21. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso emerge che nell'atto di divisione le sorelle AN convennero che le assegnatarie si impegnarono "ad eseguire il progetto di lottizzazione così come approvato dal Comune di Polignano a Mare"; più specificamente le parti si dettero atto che "nel corso di edificazione, le aree di terreno che risultano retinate nella pianta allegata e che nel piano di lottizzazione risultano destinate a strada - parcheggio, in realtà saranno spazi a disposizione dei lotti numerati e confinanti per consentire il più comodo e libero accesso alle costruzioni che saranno edificate sui lotti;
conseguentemente, fermo restando l'obbligo per le sottoscritte e i loro aventi causa di attenersi al piano di lottizzazione, sarà consentito alle stesse di edificare sui confini, aprire luci, vedute affacci, balconi sugli spazi corrispondenti alle richiamate zone retinate".
Assumono i ricorrenti che, proprio perché nell'atto di divisione era stata prevista espressamente la deroga a quanto disposto dall'art.905 c.c., per le sole zone retinate, doveva per converso escludersi che una siffatta deroga potesse operare per i lotti non compresi in quelle zone, tra i quali, appunto, i lotti n. 20 e n. 21, per i quali, quindi, non poteva ritenersi sussistente la esercitata servitù di veduta. E che questa fosse la interpretazione da dare alla richiamata clausola, doveva desumersi, secondo i ricorrenti, dal rilievo che l'atto di divisione era successivo al piano di lottizzazione, sicché, quand'anche si fosse voluto ritenere che il piano di lottizzazione aveva regolato anche i rapporti privatistici, lo stesso sarebbe comunque stato modificato per effetto delle successive pattuizioni.
Le censure così proposte dai ricorrenti non possono essere condivise. La Corte d'appello ha infatti considerato le modificazioni apportate nell'atto di divisione con riferimento ai lotti compresi nella zona retinata e ha concluso nel senso che da dette modificazioni non poteva certamente desumersi che le parti dell'atto di divisione avessero inteso modificare il regime stabilito dal piano di lottizzazione per i lotti non inclusi nella zona retinata. Si tratta di interpretazione di una clausola contrattuale rientrante nel potere del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione.
In realtà, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1363 (secondo motivo) e 1362 c.c. (terzo motivo). Quanto alla prima, peraltro, la pretesa dei ricorrenti, secondo cui il piano di lottizzazione avrebbe dovuto essere interpretato alla luce delle modificazioni introdotte dall'atto di divisione anche per le parti non interessate dalle medesime modificazioni, non può essere accolta, sia per la diversa natura degli atti presi in considerazione, sia perché l'argomento difensivo, per essere rilevante e decisivo, avrebbe richiesto una ricognizione delle tavole progettuali relative agli edifici che avrebbero dovuto essere realizzati sui lotti inclusi nelle zone retinate e la loro comparazione con le prescrizioni desumibili dalle tavole progettuali esecutive relative ai lotti n. 20 e n. 21; allegazioni, queste, che i ricorrenti hanno del tutto omesso. La necessità della previsione, nel contratto di divisione, della possibilità di apertura di luci e vedute per i lotti considerati, ove non rapportata alla precedente situazione, quale risultante dalle tavole progettuali relative ai lotti stessi, appare di per sè inidonea ad esplicare efficacia in ordine alla interpretazione delle prescrizioni o delle regolamentazioni privatistiche desumibili dalle tavole progettuali esecutive relative a diversi lotti, e in particolare ai lotti n. 20 e n. 21. In assenza di ogni deduzione sul punto, la esplicitazione della facoltà di aprire vedute sui lotti inclusi nella zona retinata lascia presumere che le originarie tavole progettuali allegate al piano di lottizzazione non consentissero l'apertura di vedute e la costruzione a confine, ma correttamente è stata ritenuta dalla Corte d'appello, in mancanza di specifiche deduzioni sulle prescrizioni desumibili dalle tavole progettuali relative a quei lotti, inidonea ad orientare la individuazione degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti attraverso il richiamo alle prescrizioni del piano di lottizzazione, e certamente inidonea ad escludere la efficacia costitutiva del diritto di servitù di veduta per effetto dell'assunzione dell'obbligo di eseguire l'edificazione conformemente alle prescrizioni del piano di lottizzazione e delle tavole progettuali rilevanti.
Le considerazioni sin qui svolte consentono altresì di ritenere del tutto infondata la denunciata violazione del canone della interpretazione letterale di cui all'art. 1362 c.c. (terzo motivo), dovendosi escludere che la Corte d'appello, nel ricostruire la volontà delle parti sulla base del contratto di compravendita, del piano di lottizzazione e delle allegate tavole progettuali esecutive, abbia violato detto canone. La censura, invero, presuppone che la volontà delle parti poteva essere desunta solo dalla enunciazione contenuta nella richiamata clausola, laddove la Corte d'appello ha non infondatamente ne' implausibilmente ritenuto che detta volontà dovesse essere desunta anche dalle tavole progettuali esecutive allegate al piano di lottizzazione e recepite dalle parti nei contratti di compravendita relativi ai lotti n. 20 e n. 21. Per quanto riguarda poi il denunciato vizio di motivazione, lo stesso, alla luce del richiamato principio concernente i limiti del sindacato di legittimità, risulta del tutto infondato, apparendo chiaro il procedimento logico-giuridico seguito dalla Corte d'appello per respingere il corrispondente motivo di gravame, e risolvendosi la censura nella richiesta di una interpretazione degli atti negoziali e del piano di lottizzazione diversa da quella motivatamente recepita dal giudice del merito nell'esercizio del potere di interpretare gli atti di autonomia provata ad esso riservato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di RU FF, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00, di cui Euro 3.500,00, per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2008. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2009