Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01665/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 05 Dicembre 2022, con cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha espresso la valutazione complessiva di “parzialmente conforme” con il punteggio di 96, sull'attività professionale svolta dal ricorrente per l'anno 2021;
di ogni altro atto antecedente, successivo, consequenziale e comunque connesso, ivi comprese, ove occorra e se del caso, le osservazioni allegate alla scheda di valutazione, con le quali il Provveditore Regionale per l'Emilia -OMISSIS- le Marche ha espresso il giudizio di “adeguato” sull'attività professionale svolta dal ricorrente per l'anno 2021 e la nota prot. n. -OMISSIS- del 26 Settembre 2022, con la quale il Provveditore Regionale per l'Emilia Romagna e le Marche ha ritenuto giustificato assegnare al ricorrente il giudizio di “adeguato” per l'attività professionale svolta nel corso dell'anno 2021 quale Comandante della Casa Circondariale di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, dirigente aggiunto di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale “-OMISSIS--OMISSIS-” di -OMISSIS- con le mansioni di Vice Comandante, con riguardo all’attività professionale svolta nell’anno 2021 è stato valutato dal Ministero della Giustizia con il giudizio di “adeguato”, non corrispondente al massimo previsto dalla legge, con una riduzione di 24 punti sui 120, ossia il massimo del punteggio assegnato sempre al ricorrente per gli anni precedenti (seppur con una scala di valori differente).
Con nota prot. n. 0324549 del 1 settembre 2022, il DAP ha chiesto chiarimenti al Provveditore Regionale per l’Emilia Romagna e le Marche.
Con la nota prot. n. -OMISSIS- del 26 Settembre 2022 quest’ultimo ha giustificato la valutazione espressa; successivamente, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2022, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha espresso la valutazione complessiva di “parzialmente conforme” assegnando al ricorrente il punteggio di 96 per l’attività professionale svolta per tutto l’anno 2021.
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2023 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione resistente avrebbe violato l’art. 16, d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146, come interpretato dalla Circolare della Direzione Generale del Personale e delle Risorse Umane del DAP n. 0154924.U, del 21 aprile 2021, poiché alla scheda valutativa non sono state allegate le osservazioni del Direttore Generale della Formazione presso l’Istituto di Istruzione di -OMISSIS- quale dirigente dell’Ufficio presso il quale il ricorrente ha prestato servizio per sette mesi;
2. l’Amministrazione, secondo il ricorrente, non avrebbe valutato quest’ultimo sulla base dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignità della sua posizione nel Corpo, ma sulla base di un asserito atteggiamento vendicativo - in tesi - indotto dal rifiuto opposto dal ricorrente al provvedimento di trasferimento temporaneo presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-; con le osservazioni contenute nella nota prot. n. -OMISSIS- del 26 settembre 2022, il Provveditore Regionale per l’Emilia Romagna e le Marche avrebbe riferito il giudizio non a tutta l’attività svolta nell’anno 2021, ma soltanto all’attività espletata come Comandante della Casa Circondariale di -OMISSIS- e cioè ad un periodo di neanche due mesi (dal 9 settembre al 6 novembre 2021), non tenendo conto dei compiti svolti nella maggior parte dell’anno sia come Coordinatore del corso per Vice Soprintendenti che come Coordinatore del 178° corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria presso la Scuola di -OMISSIS- fino al 31 luglio 2021 e sia come vice comandante della casa Circondariale di -OMISSIS- per il resto del periodo annuale preso in considerazione; sarebbe inoltre illegittimo il giudizio negativo fondato sull’esercizio da parte del ricorrente dei relativi diritti sindacali o del diritto di manifestare la propria contrarietà all’ordine di trasferimento, ancorché effettuata anche a mezzo di legale, senza prendere invece in considerazione lo sforzo e l’impegno profuso per eseguire l’ordine di trasferimento temporaneo.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146 (recante “Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari”), l’attività dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è esaminata annualmente tenendo conto dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerato in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignità della loro posizione nel Corpo.
Il comma 2, poi, precisa che, ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori, i primi dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione è trasmessa al dirigente generale dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse, entro il successivo 30 aprile.
Va rammentato, poi, che, ai sensi dell’art. 48 ter, d.lgs. n. 443 del 1992 (recante “Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo”), per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo è redatto dalle autorità ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attività in più sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terrà conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi.
La circolare applicativa della Direzione Generale del Personale e delle Risorse Umane del DAP n. 0154924.U, del 21 aprile 2021, al paragrafo 4 espressamente precisa che «… nel caso in cui la relazione investa anche l’incarico svolto dal Dirigente preso uffici diversi da quello di cui è titolare …, l’organo così individuato provvederà ad acquisire anche le eventuali osservazioni dei dirigenti generali titolari dei detti uffici, che verranno allegate alla relazione, in adesione a quanto previsto dall’art. 48 ter del D.L.vo 20 ottobre 1992 n. 443 …».
Il ricorrente lamenta, nel caso di specie, il mancato coinvolgimento, nell’ambito del procedimento, del Direttore Generale della Formazione, quale organo competente ad esprimere un giudizio nei suoi confronti, poiché, nel corso del 2021, lo stesso aveva espletato, per alcuni mesi, l'incarico di Coordinatore di corsi di formazione del personale di Polizia penitenziaria, presso l'Istituto di Istruzione di -OMISSIS-.
La censura non appare fondata per due ragioni.
In primo luogo, infatti, il coordinamento di un Corso di formazione, così come svolto da parte ricorrente, non risulta qualificabile in termini di attività o incarico dirigenziali da svolgere presso “uffici diversi”, come indicato nella circolare, non essendo assimilabile alle fattispecie di cui ai commi da 2 a 10, d.lgs. n. 146 del 2000, rientrando, al più, nella fattispecie, di cui all’art. 6, ultimo comma, d.lgs. n. 146 del 2000, che prevede l’obbligo dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria di svolgere compiti di formazione, istruzione e addestramento del personale e di direttore dei poligoni di tiro.
In secondo luogo, in ogni caso, la stessa circolare che precede indica come “eventuali” le osservazioni dei dirigenti generali titolari dei detti uffici, sì che la loro mancanza non può ritenersi di per sé motivo di illegittimità del provvedimento a meno che non emerga un evidente difetto di istruttoria in sede procedimentale, nel senso che si dimostri la mancata valutazione, da parte dell’organo competente, dell’attività svolta dall’interessato.
Nel caso di specie in realtà non vi è prova che l’attività svolta dal ricorrente non sia stata considerata e valutata, quanto, piuttosto, che la stessa non sia stata ritenuta tale da giustificare un maggior punteggio in favore dell’odierno ricorrente.
In tal senso, non vi sono evidenze che facciano presumere che l’acquisizione del parere del Direttore Generale della Formazione avrebbe potuto comportare una diversa valutazione finale.
2. Sul secondo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146 (recante “Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari”), l’attività dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è esaminata annualmente tenendo conto dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignità della loro posizione nel Corpo.
Nel caso di specie viene in rilievo la valutazione per l'anno 2021, rispetto alla quale il ricorrente ha ottenuto un punteggio totale di 96/120, corrispondente al giudizio “parzialmente conforme”, dal primo contestato perché inferiore a quanto dallo stesso ottenuto in anni precedenti, ancorché, ai sensi del d.m. 15 gennaio 2021, solo al giudizio di “non conforme” risulti associata la conseguenza negativa della revoca dell’incarico dirigenziale ricoperto e la rilevanza del giudizio ai fini dell’attribuzione in carriera e dell’attribuzione dei nuovi incarichi, sicché, a contrario, deve ritenersi il giudizio in contestazione ininfluente ai fini che precedono.
A tal proposito, l’Amministrazione resistente ha dato conto del fatto che con il D.M. 15 gennaio 2021, sono stati individuati i contenuti della Relazione per la valutazione annuale, che ogni dirigente della carriera dei funzionari è chiamato a compilare, i tempi della presentazione, nonché i parametri ed i criteri per la valutazione del giudizio finale: si tratta di disciplina entrata in vigore nell'anno 2021, e che ha sostituito la precedente disciplina valutativa.
Quindi, in primo luogo, va rilevato come non sia corretto lamentare una valutazione ingiustificatamente inferiore per l’anno 2021 rispetto ai precedenti, se solo si considera che sono mutati criteri di valutazione e tipologia di giudizi e coefficienti numerici attribuibili.
In secondo luogo, va rammentato che, secondo l’insegnamento giurisprudenziale costante, « Sia i giudizi analitici, sia quello complessivo, contenuti nel rapporto informativo, possono evidentemente variare di anno in anno, senza che si configuri il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e senza che sussista al riguardo alcun obbligo di motivazione specifica. Infatti, il principio dell'autonomia delle valutazioni caratteristiche, sia relativamente al contesto temporale oggetto di valutazione, sia con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del provvedimento, esclude che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche, in quanto la funzione di dette valutazioni è limitata a riscontrare il rendimento del dipendente nel solo e determinato arco temporale preso in considerazione dal documento. Ciò in quanto le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori. (...). In conclusione, posto che la periodicità della valutazione fa si che i singoli giudizi siano autonomi l'uno dall'altro, non sorgendo in capo al valutato alcun diritto a mantenere gli stessi giudizi nel corso della carriera, si può affermare che il giudizio precedente, per quanto positivo, non può avere alcun effetto condizionante sul giudizio successivo, perché questo equivarrebbe a dire che il punto di partenza di qualsiasi valutazione deve restare sempre quella precedente, mentre invece, affinché la scheda valutativa sia legittima, non è necessaria una graduale flessione nel tempo del giudizio" (Cons St n. 8596/2024 cit.) » ( ex plurimis , Tar Friuli Venezia Giulia, 16 luglio 2025, n. 278).
Sotto altro profilo, la motivazione addotta a sostegno del giudizio attribuito al dipendente è chiaramente evincibile dalle schede di valutazione nelle quali per le singole voci relative ai tre macroparametri previsti dal decreto ministeriale citato, è stato attribuito il coefficiente “0,8” corrispondente ad “adeguato” (su una scala di tre: 1 = pienamente adeguato; 0,8 = adeguato; 0,5 = inadeguato).
Ciò in conformità alle osservazioni del Provveditore per l'-OMISSIS- che ha giudicato le attività così come descritte nella relazione del ricorrente come “adeguate”, come emerge dalle osservazioni del 31 marzo 2022.
È vero che il Provveditore, con la successiva integrazione del 26 settembre 2022, nel rispondere alla richiesta del Direttore Generale di meglio motivare le proposte di punteggio, ha concentrato i propri rilievi sulle modalità con le quali il ricorrente avrebbe, non adeguatamente, assolto l’incarico di Comando della Casa circondariale di -OMISSIS-, anche tenuto conto di 19 giorni di permessi sindacali usufruiti dal Li Marzi, valorizzando altresì il comportamento critico tenuto da quest’ultimo, il quale con missiva del 27 settembre 2021 aveva chiesto la revoca dell’assegnazione alla sede di -OMISSIS-, lamentando il pregiudizio per la propria vita privata e affettiva.
È anche vero, però, che nella circolare del Ministero della Giustizia m-dg DAP n. 0154924.U, del 21 aprile 2021, si legge che « tale strumento valutativo si caratterizza per una marcata attenzione alle attività svolte dal dirigente del Corpo nell’espletamento del proprio incarico, nonché ai comportamenti organizzativi e ai risultati conseguiti nelle attività di carattere straordinario ».
In questo senso, pur a fronte di un’attività di formazione svolta per sette mesi, sul piano funzionale e dell’interesse pubblico generale correlato all’attività dell’Amministrazione penitenziaria, l’attività di rilievo assegnata al ricorrente per l’anno 2021 è da individuarsi proprio nella sostituzione presso il Comando di -OMISSIS-, unico incarico di comando attribuito nell’annualità in questione, come indicato dal Provveditore Regionale.
Se, da un lato, il ricorrente non ha né dedotto, né fornito elementi per ritenere manifestamente irragionevole la valutazione operata dall’Amministrazione secondo il coefficiente “adeguato” anche in relazione alle altre attività indicate in relazione, vi è che certamente non vi sono elementi per ritenere censurabile il rilievo non positivo attribuito alla modalità con la quale il ricorrente ha inteso assolvere l’incarico di comando assegnatogli, peraltro limitato ad un periodo di tempo di soli tre mesi, dal 9 settembre 2021 e fino al 30 novembre 2021, con provvedimento di missione a carattere residenziale.
È evidente, infatti, che salvi casi eccezionali (non sussistenti nella specie) le esigenze correlate all’attività, specie se di comando, nell’ambito dell’Amministrazione penitenziaria peraltro notoriamente afflitta da ristrettezze e difficoltà sul piano del personale e funzionale, prevale sulle esigenze personali e impone anche, sul piano formale, una incondizionata disponibilità da parte del destinatario di incarichi come quello rilevante nel caso in esame.
Al contrario, il ricorrente ha dapprima inviato un’istanza di revoca, rispetto alla quale il Provveditore, per venire incontro alle richieste del ricorrente, ha modificato l’incarico conferito, aggiungendo quello di Vice Comandante della Casa Circondariale di -OMISSIS- per la giornata del sabato, consentendo, quindi, al ricorrente di poter permanere nei fine settimane nella città di residenza.
Successivamente, il ricorrente ha fatto intercedere il proprio difensore con ulteriore missiva per ottenere la revoca, costringendo nuovamente l’Amministrazione a tentare un bilanciamento di interessi, riducendo la durata del trasferimento.
A fronte dell’atteggiamento di non disponibilità evidenziato dal ricorrente, non appare dirimente nemmeno il fatto che quest’ultimo asserisca di avere, nel tempo di svolgimento dell’incarico, provveduto ad una nuova organizzazione del personale e ad apportare migliorie alle strutture rimediando in parte alle numerose problematiche riscontrate, circostanze delle quali, peraltro, non emerge evidenza probatoria.
3. Conclusioni e spese.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA PE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA IN | PA PE |
IL SEGRETARIO