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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 528/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 02116960168
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300005 2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300005 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300005 2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 531/2023 depositato il 21/07/2023 proposto da
RICORRENTE_2 Srl - 02120360165
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300007 2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300007 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300007 2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 533/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
RICORRENTE_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300014 2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300014 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300014 2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 747/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
RICORRENTE_4 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B300472 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B300472 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B300472 2023 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 332/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
RICORRENTE_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301992 2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301992 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301992 2023 IRAP 2018
- sul ricorso n. 343/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
RICORRENTE_2 Srl - 02120360165
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B302022 2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B302022 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B302022 2023 IRAP 2018 - sul ricorso n. 639/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
RICORRENTE_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B300503 2024 RITENUTE 2018
- sul ricorso n. 641/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
RICORRENTE_2 Srl - 02120360165
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B300517 2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27 marzo 2023 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B300005/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 528/2023 R.G.R.
Con ricorso in data 27 marzo 2023 la RICORRENTE_2 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B300007/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 531/2023 R.G.R.
Con ricorso in data 27 marzo 2023 la RICORRENTE_3 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B300014/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 533/2023 R.G.R.
Con ricorso in data 19 febbraio 2024 la RICORRENTE_3 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B301992/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 332/2024 R.G.R. Con ricorso in data 20 febbraio 2024 la RICORRENTE_2 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B302022/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 343/2024 R.G.R.
Nei ricorsi nn. 528, 531 e 533/2023 e 332 e 343/2024 le società ricorrenti ripercorrevano le vicende che avevano portato a sponsorizzare l'associazione sportiva A.S.D. Associazione_1 (la Ricorrente_1 s.r.l. per euro 10.000 oltre iva per il 2017, la RICORRENTE_2 per euro 15.000 oltre iva nel 2017 ed euro 5.000 oltre iva per il 2018, la RICORRENTE_3 s.r.l. per euro 22.000 oltre iva per il 2017 ed euro 20.000 oltre iva per l'anno 2018), ricevendo regolari fatture.
Le ricorrenti riteneva che illegittimamente l'Ufficio avesse dichiarato relative ad operazioni oggettivamente inesistenti le fatture emesse, per gli anni di imposta 2017 e 2018, dalla suindicata associazione sportiva a favore di ciascuna delle società ricorrenti, in quanto la sponsorizzazione era effettivamente avvenuta, come da fotografie e articoli giornalistici prodotti;
l'Ufficio non aveva assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., in quanto gli elementi addotti per rilevare l'inesistenza oggettiva delle operazioni alla base delle fatture emesse dalla associazione sportiva (indagini della Guardia di Finanza relative alla predetta associazione, da cui erano emerse numerose anomalie e incongruenze, tra cui evidenti retrocessioni di denaro ad alcuni tesserati ed uscite spesso coincidenti con l'importo delle fatture emesse e non giustificate) non erano sufficienti, anche a fronte delle contrarie prove dedotte dai ricorrenti, a dimostrare che di operazioni oggettivamente inesistenti si trattasse.
Osservava come, con riferimento alle asserite retrocessioni degli importi indicati nelle fatture relative alle sponsorizzazioni, vi fossero generici riferimenti a prelievi in contanti da parte dell'associazione, ma non vi fosse alcuna prova che le somme fossero state restituite alla ricorrente.
Rilevava come, comunque, ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002, le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino all'importo di euro 200.000 all'anno, beneficiano di una presunzione legale assoluta di inerenza e congruenza delle spese di pubblicità.
Rilevava comunque come le sponsorizzazioni fossero pienamente inerenti all'attività di impresa e che non corrispondesse al vero quanto dedotto negli atti impugnati, ovverosia che l'operazione sarebbe stata antieconomica, in quanto l'associazione sportiva garantiva assoluta visibilità agli sponsor, anche tenuto conto che si trattava comunque di importi di non particolare rilevanza.
Eccepivano inoltre la illegittimità delle sanzioni irrogate, anche nella determinazione dei calcoli e degli aumenti ex art. 12 d.l.vo 472/1997.
L' Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per tutti i ricorsi suindicati, deducendo la piena legittimità di ciascun avviso di accertamento impugnato, ribadendo la ragioni per cui le fatture emesse dall'associazione sportiva A.S.D. Associazione_1 nei confronti delle società ricorrenti fossero relative ad operazioni inesistenti, osservando come nessuna di tali società avesse pienamente provato l'effettività della sponsorizzazione oggetto del contratto e che, comunque, considerato che l'associazione sponsorizzata fosse di minimo rilievo, anche territoriale, la spesa era incongrua e non aveva portato alcun vantaggio agli asseriti sponsor. Chiedeva pertanto la reiezione del ricorso con vittoria di spese legali.
Con ricorso in data 31 luglio 2023 Rappresentante_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F01B300472/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, in materia di IRPEF per l'anno di imposta 2017, essendo stato determinato un maggior reddito imponibile da partecipazione nelle società la Ricorrente_1 s.r.l., RICORRENTE_2 s.r.l., RICORRENTE_3 s.r.l., di cui era amministratore e socio.
Il ricorso veniva iscritto con n. 747/2023 R.G.R.
Il ricorrente ribadiva i motivi di illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle suindicate società, di cui era socio ed amministratore, attesa l'effettività ed inerenza del contratto di sponsorizzazione con la associazione sportiva A.S.D. Associazione_1 e, per tale ragione, erano conseguenzialmente illegittimi gli avvisi di accertamento emessi anche nei confronti del socio.
Il ricorrente segnalava peraltro come fosse stati archiviato il procedimento penale a suo carico, iscritto per l'utilizzazione delle fatture in oggetto.
L' Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio nei, deducendo la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, ribadendo la ragioni per cui le fatture emesse dall'associazione sportiva A.S.D.
Associazione_1 nei confronti delle tre società, da lui amministrate e di cui era socio, fossero relative ad operazioni inesistenti, osservando come le predette società non avessero provato l'effettività della sponsorizzazione oggetto del contratto e che, comunque, considerato che l'associazione sponsorizzata fosse di minimo rilievo, anche territoriale, la spesa era incongrua e non solo non aveva portato alcun vantaggio alla società ricorrente, ma anzi, aveva visto diminuire i propri introiti.
Di conseguenza era stato dunque determinato anche un maggior reddito a carico dei soci, operando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
Con ricorso in data 17 giugno 2024 la RICORRENTE_3 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F07B300503/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di ritenute per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 639/2024 R.G.R.
Con ricorso in data 20 febbraio 2024 la RICORRENTE_2 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F07B300517/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di ritenute per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 641/2024 R.G.R. Nei ricorsi nn. 639 e 641/2024 R.G.R. le ricorrente ribadivano i motivi di illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle stesse in materia di imposte dirette ed iva per l'anno 2018, attesa l'effettività ed inerenza del contratto di sponsorizzazione con la associazione sportiva A.S.D. Associazione_1
e, per tale ragione, non essendovi alcun maggior reddito non dichiarato, non poteva operare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci e nessuna ritenuta doveva essere effettuata.
L' Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per entrambi i ricorsi nn. 639 e 641/2024 R.G.R., deducendo la piena legittimità di ciascun avviso di accertamento impugnato, ribadendo la ragioni per cui le fatture emesse dall'associazione sportiva A.S.D. Associazione_1 nei confronti delle due società fossero relative ad operazioni inesistenti, osservando come le predette società non avessero provato l'effettività della sponsorizzazione oggetto del contratto e che, comunque, considerato che l'associazione sponsorizzata fosse di minimo rilievo, anche territoriale, la spesa era incongrua e non solo non aveva portato alcun vantaggio alla società ricorrente, ma anzi, aveva visto diminuire i propri introiti.
Di conseguenza, essendo determinato un maggior reddito a carico delle società ricorrenti, operando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, le società avrebbe ro dovuto operare ritenute sulle somme distribuite.
Stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, la Corte disponeva la riunione dei ricorsi nn. 531, 533,
747/2023 e 332, 343, 639 e 641/2024 R.G.R. al ricorso n. 528/2023 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte rileva la fondatezza dei ricorsi riuniti.
Gli accertamenti effettuati nei confronti della l'associazione sportiva A.S.D. Associazione_1
non hanno permesso di verificare come i contratti di sponsorizzazione delle società ricorrenti a favore dell'attività sportiva dell'associazione fossero in effetti fittizi e non reali, con retrocessione degli importi degli stessi sia ad atleti e dirigenti sia, verosimilmente, agli asseriti sponsor.
Le società ricorrenti hanno infatti fornito adeguata ed idonea prova che i contratti di sponsorizzazione da essa stipulati fossero, invece, relativi ad operazioni reali ed effettivamente esistenti, come dimostrato dalle numerose fotografie, articoli di giornale, file allegati al ricorso, da cui emerge come le squadre calcistiche dell'associazione sportiva Associazione_1 avessero il logo dello sponsor sulle magliette, esistessero cartelloni riferiti alle società ricorrenti.
Dunque le società sponsor hanno effettivamente ricevuto la pubblicità alla base di contratti di sponsorizzazione, né, per le modalità di sponsorizzazione, poteva essere richiesta ulteriore documentazione attestante l'attività svolta a favore dello sponsor. Non possono essere ritenuti esorbitanti i compensi corrisposti dalle ricorrenti all'associazione sportiva (la Ricorrente_1 s.r.l. per euro 10.000 oltre iva per il 2017, la RICORRENTE_2 per euro 15.000 oltre iva nel 2017 ed euro 5.000 oltre iva per il 2018, la RICORRENTE_3 s.r.l. per euro 22.000 oltre iva per il 2017 ed euro 20.000 oltre iva per l'anno 2018) e, comunque, a fronte di operazioni effettive, il sindacato giurisdizionale, ma anche dell'amministrazione finanziaria, non può spingersi a valutare in astratto l'economicità delle operazioni, rilasciate alla libertà di impresa.
I compensi pattuiti paiono del tutto ragionevoli, anche considerato che la associazione sponsorizzata operava nel territorio ove è la sede degli sponsor, che hanno anche interessi, sociali, oltrechè economici, a sponsorizzare enti territoriali, a nulla rilevando che Rappresentante_1 fosse contestualmente amministratore e socio di maggioranza delle società e presidente dell'associazione dilettantistica.
Proprio per la non particolare riferimento delle somme corrisposte, non si comprende come possano essere ritenute incongrue le somme indicate in ciascun contratto di sponsorizzazione.
Con riferimento alle retrocessioni accertate nella verifica della Guardia di Finanza a carico dell'associazione sportiva, nessun elemento individualizzante sussiste a carico di nessuna società ricorrente, che, al contrario, come detto, ha adeguatamente provato l'effettività dell'accordo di sponsorizzazione ad essa riferito. I prelievi in contanti da parte dell'associazione, in concomitanza con i bonifici disposti dallo sponsor, odierna società ricorrente, possono avere le più svariate ragioni, anche illecite, ma non vi è alcun elemento che possa in alcun modo attestare che si sia trattato di retrocessione degli importi allo sponsor.
Non è poi condivisibile l'argomentazione dell'Ufficio secondo cui le somme pagate per la sponsorizzazione sarebbero eccessive rispetto alla natura, sostanzialmente, oratoriana, dell'associazione sportiva sponsorizzata, in quanto si trattava, invece, di associazione con plurimi tesserai e numerose squadre di calcio iscritte ai campionati delle diverse fasce di età.
Peraltro, escluso che le fatture in oggetto siano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non è comunque possibile un giudizio di economicità e congruità della spesa di euro 21.000 annui sostenuta dalla società ricorrente, in quanto l'art. 90, ottavo comma, L. 289/2002, proprio al fine di incentivare sovvenzioni nel mondo dello sport dilettantistico, ha introdotto una presunzione legale assoluta circa l'inerenza e la congruità delle spese relative a tali forme pubblicitarie, come peraltro confermato da univoco orientamento della Suprema Corte (cfr. ordinanze nn. 2145/2021, 3470/2024 e, da ultimo, 30036/2025).
La illegittimità degli avvisi di accertamento (ricorsi nn. 528, 531 e 533/2023 e 332e 343/2024) emessi nei confronti delle società ricorrenti in materia di imposte dirette ed iva comporta, conseguenzialmente, la illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Nominativo_1 (ricorso n. 747/2023 R.G.R.) e nei confronti di RICORRENTE_3 s.r.l. e RICORRENTE_2 s.r.l. (ricorsi nn. 639 e 641/2024 R.G.R.), in quanto non essendo ravvisabile alcuna indebita deduzione di costi inesistenti da parte delle società ricorrenti, né una indebita detrazione di iva, non è pertanto ravvisabile alcun maggior reddito della società e, come reddito di partecipazione, da parte dei soci e nessun utile extracontabile, neppure presuntivamente, può ritenersi essere stato distribuito ai soci, ragione per cui, in particolare, le due suindicate società non dovevano operare alcuna ritenuta
Tutti gli avvisi di accertamento devono, pertanto, essere annullati.
Essendo la decisione fondata su valutazione di elementi e di fatti, non assolutamente univoci, si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite. E' certamente vero che questa Corte, con plurime sentenze, ha già dichiarato la illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle stesse o di altre società sponsor dell'associazione sportiva in oggetto, ma, allo stato, nessuna sentenza risulta passata in giudicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese di giudizio.
Bergamo, 19 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Gaballo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 528/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 02116960168
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300005 2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300005 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300005 2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 531/2023 depositato il 21/07/2023 proposto da
RICORRENTE_2 Srl - 02120360165
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300007 2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300007 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300007 2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 533/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
RICORRENTE_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300014 2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300014 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B300014 2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 747/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
RICORRENTE_4 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B300472 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B300472 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F01B300472 2023 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 332/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
RICORRENTE_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301992 2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301992 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B301992 2023 IRAP 2018
- sul ricorso n. 343/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
RICORRENTE_2 Srl - 02120360165
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B302022 2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B302022 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B302022 2023 IRAP 2018 - sul ricorso n. 639/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
RICORRENTE_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B300503 2024 RITENUTE 2018
- sul ricorso n. 641/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
RICORRENTE_2 Srl - 02120360165
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B300517 2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27 marzo 2023 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B300005/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 528/2023 R.G.R.
Con ricorso in data 27 marzo 2023 la RICORRENTE_2 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B300007/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 531/2023 R.G.R.
Con ricorso in data 27 marzo 2023 la RICORRENTE_3 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B300014/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2017.
Il ricorso veniva iscritto con n. 533/2023 R.G.R.
Con ricorso in data 19 febbraio 2024 la RICORRENTE_3 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B301992/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 332/2024 R.G.R. Con ricorso in data 20 febbraio 2024 la RICORRENTE_2 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B302022/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di imposte dirette ed IVA per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 343/2024 R.G.R.
Nei ricorsi nn. 528, 531 e 533/2023 e 332 e 343/2024 le società ricorrenti ripercorrevano le vicende che avevano portato a sponsorizzare l'associazione sportiva A.S.D. Associazione_1 (la Ricorrente_1 s.r.l. per euro 10.000 oltre iva per il 2017, la RICORRENTE_2 per euro 15.000 oltre iva nel 2017 ed euro 5.000 oltre iva per il 2018, la RICORRENTE_3 s.r.l. per euro 22.000 oltre iva per il 2017 ed euro 20.000 oltre iva per l'anno 2018), ricevendo regolari fatture.
Le ricorrenti riteneva che illegittimamente l'Ufficio avesse dichiarato relative ad operazioni oggettivamente inesistenti le fatture emesse, per gli anni di imposta 2017 e 2018, dalla suindicata associazione sportiva a favore di ciascuna delle società ricorrenti, in quanto la sponsorizzazione era effettivamente avvenuta, come da fotografie e articoli giornalistici prodotti;
l'Ufficio non aveva assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., in quanto gli elementi addotti per rilevare l'inesistenza oggettiva delle operazioni alla base delle fatture emesse dalla associazione sportiva (indagini della Guardia di Finanza relative alla predetta associazione, da cui erano emerse numerose anomalie e incongruenze, tra cui evidenti retrocessioni di denaro ad alcuni tesserati ed uscite spesso coincidenti con l'importo delle fatture emesse e non giustificate) non erano sufficienti, anche a fronte delle contrarie prove dedotte dai ricorrenti, a dimostrare che di operazioni oggettivamente inesistenti si trattasse.
Osservava come, con riferimento alle asserite retrocessioni degli importi indicati nelle fatture relative alle sponsorizzazioni, vi fossero generici riferimenti a prelievi in contanti da parte dell'associazione, ma non vi fosse alcuna prova che le somme fossero state restituite alla ricorrente.
Rilevava come, comunque, ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002, le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino all'importo di euro 200.000 all'anno, beneficiano di una presunzione legale assoluta di inerenza e congruenza delle spese di pubblicità.
Rilevava comunque come le sponsorizzazioni fossero pienamente inerenti all'attività di impresa e che non corrispondesse al vero quanto dedotto negli atti impugnati, ovverosia che l'operazione sarebbe stata antieconomica, in quanto l'associazione sportiva garantiva assoluta visibilità agli sponsor, anche tenuto conto che si trattava comunque di importi di non particolare rilevanza.
Eccepivano inoltre la illegittimità delle sanzioni irrogate, anche nella determinazione dei calcoli e degli aumenti ex art. 12 d.l.vo 472/1997.
L' Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per tutti i ricorsi suindicati, deducendo la piena legittimità di ciascun avviso di accertamento impugnato, ribadendo la ragioni per cui le fatture emesse dall'associazione sportiva A.S.D. Associazione_1 nei confronti delle società ricorrenti fossero relative ad operazioni inesistenti, osservando come nessuna di tali società avesse pienamente provato l'effettività della sponsorizzazione oggetto del contratto e che, comunque, considerato che l'associazione sponsorizzata fosse di minimo rilievo, anche territoriale, la spesa era incongrua e non aveva portato alcun vantaggio agli asseriti sponsor. Chiedeva pertanto la reiezione del ricorso con vittoria di spese legali.
Con ricorso in data 31 luglio 2023 Rappresentante_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F01B300472/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, in materia di IRPEF per l'anno di imposta 2017, essendo stato determinato un maggior reddito imponibile da partecipazione nelle società la Ricorrente_1 s.r.l., RICORRENTE_2 s.r.l., RICORRENTE_3 s.r.l., di cui era amministratore e socio.
Il ricorso veniva iscritto con n. 747/2023 R.G.R.
Il ricorrente ribadiva i motivi di illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle suindicate società, di cui era socio ed amministratore, attesa l'effettività ed inerenza del contratto di sponsorizzazione con la associazione sportiva A.S.D. Associazione_1 e, per tale ragione, erano conseguenzialmente illegittimi gli avvisi di accertamento emessi anche nei confronti del socio.
Il ricorrente segnalava peraltro come fosse stati archiviato il procedimento penale a suo carico, iscritto per l'utilizzazione delle fatture in oggetto.
L' Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio nei, deducendo la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, ribadendo la ragioni per cui le fatture emesse dall'associazione sportiva A.S.D.
Associazione_1 nei confronti delle tre società, da lui amministrate e di cui era socio, fossero relative ad operazioni inesistenti, osservando come le predette società non avessero provato l'effettività della sponsorizzazione oggetto del contratto e che, comunque, considerato che l'associazione sponsorizzata fosse di minimo rilievo, anche territoriale, la spesa era incongrua e non solo non aveva portato alcun vantaggio alla società ricorrente, ma anzi, aveva visto diminuire i propri introiti.
Di conseguenza era stato dunque determinato anche un maggior reddito a carico dei soci, operando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
Con ricorso in data 17 giugno 2024 la RICORRENTE_3 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F07B300503/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di ritenute per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 639/2024 R.G.R.
Con ricorso in data 20 febbraio 2024 la RICORRENTE_2 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F07B300517/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Bergamo, nei confronti della società in materia di ritenute per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 641/2024 R.G.R. Nei ricorsi nn. 639 e 641/2024 R.G.R. le ricorrente ribadivano i motivi di illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle stesse in materia di imposte dirette ed iva per l'anno 2018, attesa l'effettività ed inerenza del contratto di sponsorizzazione con la associazione sportiva A.S.D. Associazione_1
e, per tale ragione, non essendovi alcun maggior reddito non dichiarato, non poteva operare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci e nessuna ritenuta doveva essere effettuata.
L' Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per entrambi i ricorsi nn. 639 e 641/2024 R.G.R., deducendo la piena legittimità di ciascun avviso di accertamento impugnato, ribadendo la ragioni per cui le fatture emesse dall'associazione sportiva A.S.D. Associazione_1 nei confronti delle due società fossero relative ad operazioni inesistenti, osservando come le predette società non avessero provato l'effettività della sponsorizzazione oggetto del contratto e che, comunque, considerato che l'associazione sponsorizzata fosse di minimo rilievo, anche territoriale, la spesa era incongrua e non solo non aveva portato alcun vantaggio alla società ricorrente, ma anzi, aveva visto diminuire i propri introiti.
Di conseguenza, essendo determinato un maggior reddito a carico delle società ricorrenti, operando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, le società avrebbe ro dovuto operare ritenute sulle somme distribuite.
Stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, la Corte disponeva la riunione dei ricorsi nn. 531, 533,
747/2023 e 332, 343, 639 e 641/2024 R.G.R. al ricorso n. 528/2023 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte rileva la fondatezza dei ricorsi riuniti.
Gli accertamenti effettuati nei confronti della l'associazione sportiva A.S.D. Associazione_1
non hanno permesso di verificare come i contratti di sponsorizzazione delle società ricorrenti a favore dell'attività sportiva dell'associazione fossero in effetti fittizi e non reali, con retrocessione degli importi degli stessi sia ad atleti e dirigenti sia, verosimilmente, agli asseriti sponsor.
Le società ricorrenti hanno infatti fornito adeguata ed idonea prova che i contratti di sponsorizzazione da essa stipulati fossero, invece, relativi ad operazioni reali ed effettivamente esistenti, come dimostrato dalle numerose fotografie, articoli di giornale, file allegati al ricorso, da cui emerge come le squadre calcistiche dell'associazione sportiva Associazione_1 avessero il logo dello sponsor sulle magliette, esistessero cartelloni riferiti alle società ricorrenti.
Dunque le società sponsor hanno effettivamente ricevuto la pubblicità alla base di contratti di sponsorizzazione, né, per le modalità di sponsorizzazione, poteva essere richiesta ulteriore documentazione attestante l'attività svolta a favore dello sponsor. Non possono essere ritenuti esorbitanti i compensi corrisposti dalle ricorrenti all'associazione sportiva (la Ricorrente_1 s.r.l. per euro 10.000 oltre iva per il 2017, la RICORRENTE_2 per euro 15.000 oltre iva nel 2017 ed euro 5.000 oltre iva per il 2018, la RICORRENTE_3 s.r.l. per euro 22.000 oltre iva per il 2017 ed euro 20.000 oltre iva per l'anno 2018) e, comunque, a fronte di operazioni effettive, il sindacato giurisdizionale, ma anche dell'amministrazione finanziaria, non può spingersi a valutare in astratto l'economicità delle operazioni, rilasciate alla libertà di impresa.
I compensi pattuiti paiono del tutto ragionevoli, anche considerato che la associazione sponsorizzata operava nel territorio ove è la sede degli sponsor, che hanno anche interessi, sociali, oltrechè economici, a sponsorizzare enti territoriali, a nulla rilevando che Rappresentante_1 fosse contestualmente amministratore e socio di maggioranza delle società e presidente dell'associazione dilettantistica.
Proprio per la non particolare riferimento delle somme corrisposte, non si comprende come possano essere ritenute incongrue le somme indicate in ciascun contratto di sponsorizzazione.
Con riferimento alle retrocessioni accertate nella verifica della Guardia di Finanza a carico dell'associazione sportiva, nessun elemento individualizzante sussiste a carico di nessuna società ricorrente, che, al contrario, come detto, ha adeguatamente provato l'effettività dell'accordo di sponsorizzazione ad essa riferito. I prelievi in contanti da parte dell'associazione, in concomitanza con i bonifici disposti dallo sponsor, odierna società ricorrente, possono avere le più svariate ragioni, anche illecite, ma non vi è alcun elemento che possa in alcun modo attestare che si sia trattato di retrocessione degli importi allo sponsor.
Non è poi condivisibile l'argomentazione dell'Ufficio secondo cui le somme pagate per la sponsorizzazione sarebbero eccessive rispetto alla natura, sostanzialmente, oratoriana, dell'associazione sportiva sponsorizzata, in quanto si trattava, invece, di associazione con plurimi tesserai e numerose squadre di calcio iscritte ai campionati delle diverse fasce di età.
Peraltro, escluso che le fatture in oggetto siano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non è comunque possibile un giudizio di economicità e congruità della spesa di euro 21.000 annui sostenuta dalla società ricorrente, in quanto l'art. 90, ottavo comma, L. 289/2002, proprio al fine di incentivare sovvenzioni nel mondo dello sport dilettantistico, ha introdotto una presunzione legale assoluta circa l'inerenza e la congruità delle spese relative a tali forme pubblicitarie, come peraltro confermato da univoco orientamento della Suprema Corte (cfr. ordinanze nn. 2145/2021, 3470/2024 e, da ultimo, 30036/2025).
La illegittimità degli avvisi di accertamento (ricorsi nn. 528, 531 e 533/2023 e 332e 343/2024) emessi nei confronti delle società ricorrenti in materia di imposte dirette ed iva comporta, conseguenzialmente, la illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Nominativo_1 (ricorso n. 747/2023 R.G.R.) e nei confronti di RICORRENTE_3 s.r.l. e RICORRENTE_2 s.r.l. (ricorsi nn. 639 e 641/2024 R.G.R.), in quanto non essendo ravvisabile alcuna indebita deduzione di costi inesistenti da parte delle società ricorrenti, né una indebita detrazione di iva, non è pertanto ravvisabile alcun maggior reddito della società e, come reddito di partecipazione, da parte dei soci e nessun utile extracontabile, neppure presuntivamente, può ritenersi essere stato distribuito ai soci, ragione per cui, in particolare, le due suindicate società non dovevano operare alcuna ritenuta
Tutti gli avvisi di accertamento devono, pertanto, essere annullati.
Essendo la decisione fondata su valutazione di elementi e di fatti, non assolutamente univoci, si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite. E' certamente vero che questa Corte, con plurime sentenze, ha già dichiarato la illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle stesse o di altre società sponsor dell'associazione sportiva in oggetto, ma, allo stato, nessuna sentenza risulta passata in giudicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese di giudizio.
Bergamo, 19 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Gaballo