Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 69
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni. Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcuna indebita deduzione di costi inesistenti, non è ravvisabile alcun maggior reddito della società né, conseguentemente, un maggior reddito di partecipazione per i soci. Pertanto, non vi è alcuna presunzione di distribuzione di utili extracontabili.

  • Accolto
    Illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci

    Poiché gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società sono stati annullati, anche gli avvisi emessi nei confronti dei soci, basati sulle stesse premesse, sono illegittimi.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che le società ricorrenti abbiano fornito prova adeguata dell'effettività delle sponsorizzazioni, come dimostrato da fotografie, articoli di giornale e loghi sugli sponsor. Non sono state trovate prove di retrocessioni di denaro riconducibili alle società sponsor. Inoltre, l'art. 90 L. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Poiché gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le relative sanzioni sono di conseguenza illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    Poiché gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società sono stati annullati, non essendo ravvisabile alcun maggior reddito, non vi è presunzione di distribuzione di utili extracontabili e, pertanto, nessuna ritenuta doveva essere operata.

  • Accolto
    Illegittimità degli avvisi di accertamento in materia di ritenute

    La Corte ha annullato gli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette e IVA, escludendo la sussistenza di maggior reddito o utili extracontabili, pertanto le ritenute sono illegittime.

  • Rigettato
    Inesistenza oggettiva delle operazioni di sponsorizzazione

    Poiché gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società sono stati annullati, non essendo ravvisabile alcun maggior reddito, non vi è presunzione di distribuzione di utili extracontabili e, pertanto, nessuna ritenuta doveva essere operata.

  • Accolto
    Illegittimità degli avvisi di accertamento in materia di ritenute

    La Corte ha annullato gli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette e IVA, escludendo la sussistenza di maggior reddito o utili extracontabili, pertanto le ritenute sono illegittime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 69
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 69
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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