Ordinanza collegiale 15 novembre 2021
Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01565/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2021, proposto da
AC De OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (ILPM) Settore 5 - Lavori Pubblici – Politiche Edilizia Abitativa n. 7104 del 9 luglio 2021 di approvazione dell'esito istruttorio definitivo, relativamente alla documentazione trasmessa dai beneficiari ammessi a finanziamento con lo scorrimento della graduatoria definitiva, approvato con DDS n. 10133 del 14 agosto 2019, relativa alla “ Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi strutturali di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati ”, nella parte in cui respinge la domanda del ricorrente recante codice 18072017-171232-90187, collocata al posto n. 99 della suddetta graduatoria attribuendo un contributo potenziale di € 0,00;
- ove occorrer possa del Decreto Dirigenziale Regione Calabria – Dipartimento ILPM Settore 5 - Lavori Pubblici – Politiche Edilizia Abitativa n. 2411 del 10 marzo 2021 di approvazione dell'esito istruttorio provvisorio, nella parte in cui esclude provvisoriamente la domanda del ricorrente, salva la facoltà di produrre controdeduzioni;
- nonché di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. NI NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale, emarginato in epigrafe, con il quale è stata respinta la domanda di accesso ai contributi finalizzati alla esecuzione di interventi strutturali di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati, previsti dall’avviso pubblico pubblicato dalla Regione Calabria, sul proprio sito istituzionale, il 24 novembre 2016, in conformità a quanto previsto dall’OCDPC n. 344/2016 ed alle disposizioni della DGR n. 393 del 13 ottobre 2016.
2. A sostegno del mezzo, ha proposto i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione della OCDPC n.344/2016; Violazione e/o falsa applicazione delle NTC 2008 CAP.8 – Perplessità e contraddittorietà della motivazione anche in relazione alle FAQ pubblicate dall’amministrazione – Travisamento ”;
2.2. “ Sviamento – Violazione delle finalità sottese all’OCDPC 344/2016 ”.
3. Con ordinanza collegiale n.2004 del 15 novembre 2021, questo Tribunale ha disposto che la Regione Calabria, non ancora costituitasi in giudizio, provvedesse al deposito di tutti gli atti del procedimento, comprensivi dell’avviso pubblico e della documentazione istruttoria nonché di una relazione “ attraverso la quale venga chiarito, alla luce degli atti procedimentali, quanto segue:
a) in base a quali elementi l’Amministrazione abbia ritenuto che nella verifica ante e post intervento l’unità minima strutturale presa in considerazione comprenda sia le unità immobiliari di proprietà De OS che quella di proprietà AR mentre il calcolo della superficie consideri la sola superficie De OS e in base a quali elementi la domanda avrebbe dovuto fare riferimento all’intero edificio, definito come UMI, comprensivo tanto delle proprietà De OS che della proprietà AR;
b) in base a quali elementi l’Amministrazione abbia ritenuto sussistere l’incongruenza: -) tra le unità immobiliari dichiarate in domanda e quelle accertate e documentate; -) tra le superfici dichiarate in domanda e quelle accertate e documentate; -) tra gli occupanti dichiarati in domanda e quelli accertati e documentati;
c) in base a quali elementi, in base alle previsioni del bando, l’Amministrazione abbia ritenuto le suesposte difformità causa di esclusione dalla procedura ”.
4. La Regione si è costituita, ottemperando alle prescrizioni impartite con la riferita ordinanza e sostenendo, nel merito, la infondatezza del ricorso.
5. Con ordinanza collegiale n.36 del 22 gennaio 2022, questo Tribunale ha quindi deciso l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, respingendola.
6. La causa è stata infine mandata in decisione all’udienza di merito straordinaria del 14 novembre 2025.
7. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
8. Per comprendere le ragioni addotte dalla Regione a fondamento del rigetto della istanza e delle stesse censure mosse dal ricorrente, occorre, in primo luogo, indicare le specificità della domanda questi formulata e, in secondo luogo, esaminare la disciplina specifica dettata nel caso di specie per la concessione dei contributi de quibus .
8.1. In ordine al primo aspetto, occorre evidenziare l’odierno ricorrente ha formulato istanza di accesso al contributo in proprio, quale proprietario di una delle unità immobiliari presenti nell’edificio interessato dall’intervento strutturali di miglioramento sismico, nonché quale rappresentante designato dalle sigg.re TA, LL e RT, proprietarie, ciascuna, di altre unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio.
Senonché, adiacente alle “proprietà De OS”, v’è una unità immobiliare di proprietà di un soggetto terzo (AR), che non ha partecipato alla domanda.
8.2. Quanto alle regole dettate per l’ammissione al contributo, l’avviso pubblico, ricalcando la previsione contenuta nell’allegato 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione civile n.344/2016 (“ Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi ”), già richiamata, precisa che “ I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturati più ampi. In questo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modio interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l’interazione è bassa è possibile studiare l’intervento considerando l’edificio indipendente dal resto dell’aggregato. Se così non è il progettista definisce l’unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l’aggregato nel suo complesso. Nel caso di comunioni i proprietari designano all’unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione . Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell’art. 14 ”.
Nelle istruzioni relative alla redazione della istanza è poi precisato che “ nella casella della superficie soggetta ad interventi si deve indicare la superficie lorda complessiva e non la porzione di superficie dove viene effettuato l’intervento ”.
9. Ciò premesso, passando all’esame del provvedimento impugnato, la domanda formulata dal ricorrente è stata respinta dalla Regione sulla base della seguente motivazione: “ premesso che dall’allegato elaborato strutturale si evince che nella verifica sismica ante e post-intervento l’unità immobiliare strutturale d’intervento presa in considerazione comprende le u.i. di proprietà De OS (2 ab. + 2 arte e prof.) e l’u.i. di proprietà AR (1 ab.), si rileva che nel calcolo della superficie non risulta essere presa in considerazione l’adiacente u.i. di proprietà AR, confermando l’incongruenza tra: le u.i. dichiarate in domanda (2 ab. + 2 arte e prof.) e quelle accertate e documentate (3 ab. + 2 arte e prof.), la superficie dichiarata in domanda e la superficie accettata e gli occupanti dichiarati in domanda e quelli accertati nonché anche documentati. Si precisa che, ai sensi dell’Ordinanza, per come evidenziato anche nell’avviso pubblico, la domanda doveva fare riferimento all’intero edificio definito come UMI, pertanto anche la superficie da indicare nella domanda doveva risultare quella della stessa UMI di riferimento, a prescindere dall’intervento strutturale ipotizzato che poteva riguardare anche solo parte di esso ”.
10. Contestando tali ragioni, il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la illegittimità del provvedimento regionale, rilevando che:
- “ sia nella domanda che nelle controdeduzioni il richiedente esponeva in modo assolutamente incontrovertibile che l’Unità Immobiliare (edificio) di proprietà AR era solo adiacente e non compresa in progetto, quindi estranea alle valutazioni di risultato ”, non ricadendo, pertanto, nel progetto;
- sicché, seppure la valutazione sismica ha compreso anche la riferita, diversa proprietà, nella domanda è stata correttamente indicata la sola superficie della “proprietà De OS”, in quanto l’unica interessata dall’intervento da finanziare tramite contributo, da qualificarsi quale “ unità strutturale minima di intervento ”, come qualificata nelle “ Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi ” citate;
- “ nella specie il fabbricato di interesse costituisce un aggregato di più edifici e comprende diverse unità strutturali minime, tra cui quelle di proprietà De OS, già indicate, ed una di proprietà AR, consistente nella particella 569 sub 1, che non è ricompresa […] nell’intervento per cui si è richiesto il contributo, ma che comunque rientra nell’aggregato ”;
- secondo le indicazioni dell’avviso pubblico, il progettista avrebbe potuto, nell’analisi e verifica strutturale di un aggregato, o individuare una unità minima strutturale studiando tutte le interferenze, ovvero esaminare e verificare l’intero aggregato, ed ha scelto la seconda opzione;
- in conclusione, “ l’amministrazione è incorsa in errore istruttorio laddove ha considerato anche l’unità abitativa di proprietà AR ricompresa nell’intervento, che ha invece ad oggetto la sola proprietà De OS ”, in quanto “ il numero delle unità abitative e degli occupanti, nonché l’estensione superficiale dell’intervento, che hanno determinato il punteggio riconosciuto alla istanza, sono, coerentemente, riferiti alla sola parte interessata (comunione De OS), esclusa la sola unità immobiliare di altra proprietà non istante ”.
11. Nelle difese spiegate in giudizio, la Regione ha rimarcato la discrasia esistente fra lo studio di vulnerabilità sismica dell’edificio ante e post intervento prodotta con la istanza di accesso ai contributi, nella quale sono state comprese sia la “proprietà De OS” che la “proprietà AR”, e la stessa istanza di accesso, nella quale, di contro, è stata indicata quale superficie complessiva dell’edificio la sola parte interessata dalla “proprietà De OS”.
Più in generale, ha evidenziato che l’odierno ricorrente, quale rappresentate solo di alcuni ma non di tutti i proprietari dell’edificio – da intendersi quale “ unità strutturale minima di intervento ” – “ non risultava titolato a presentare domanda ”, che richiede la delega di tutti i proprietari.
Ove poi avesse pure agito quale rappresentante dei proprietari di tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio, avrebbe dovuto indicare, nella domanda, l’intera superficie dell’edificio stesso, tutte le unità immobiliari e tutti gli occupanti.
12. Ciò è, tuttavia, contestato dal ricorrente, il quale sostiene che la Regione abbia confuso i concetti di unità minima di intervento e di aggregato, interpretando erroneamente le “ Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi ” contenute nell’avviso pubblico.
13. Ciò esposto, il contrasto fra le parti del presente giudizio si concentra sostanzialmente su una questione, ovvero se, nel caso di specie, si sia alla presenza di un unico edificio, che comprende tanto la “proprietà De OS” quanto la “proprietà AR”, o se, di contro, le due proprietà costituiscano due edifici diversi e tuttavia “ aggregati ”.
Nella prospettiva del ricorrente, si tratterebbe di due edifici “ aggregati ”, ragione per la quale, sulla base delle più volte richiamate “ Indicazioni di massima ” dettate nell’avviso pubblico, il progettista, ritenuta l’interazione fra gli edifici non “ bassa ”, ha potuto “ considera[re] l’aggregato nel suo complesso ”.
Prospettiva opposta è quella della Regione, la quale, invece, ritiene si sia in presenza di un unico edificio, comprendente anche la “proprietà AR” e che, complessivamente considerato, costituisce l’unità strutturale minima di intervento.
14. Ebbene, dalla documentazione prodotta a corredo della istanza, così come dalle planimetrie e dalle foto satellitari pure depositate, non risulta che, nel caso di specie, si sia al cospetto di un aggregato di edifici. Appare, di contro, che le due diverse proprietà compongano un unico edificio, un’unica “unità strutturale minima di intervento”, comprendente più unità immobiliari, fra le quali figura la c.d. “proprietà AR”.
Peraltro, l’assunto difensivo secondo cui si sarebbe in presenza di due edifici separati ma aggregati è stato solo genericamente riferito in giudizio, ma non provato. Si tratta, quindi, di una mera allegazione, priva di dimostrazione.
Ciò senza considerare che, secondo le richiamate regole dettate dall’avviso pubblico, anche ove si trattasse di edifici aggregati, posto che, come rappresentato dal ricorrente, il progettista ha scelto di considerare “ l’aggregato nel suo complesso ”, nella domanda si sarebbe dovuta comunque indicare la sua superficie complessiva, non già, come avvenuto, la sola parte dell’aggregato interessato dall’intervento. E lo stesso è a dirsi in ordine al numero degli occupanti ed al numero di unità immobiliari.
Ad ogni modo, ritenuto che le due diverse proprietà, De OS e AR, costituiscano un unico edificio, risulta fondato l’assunto della Regione secondo cui il ricorrente, per proporre la domanda, avrebbe dovuto ottenere anche la delega del proprietario della unità immobiliare facente parte dell’edificio ma non interessata dagli interventi (AR).
Ciò risulta evidente, ancora una volta, dall’esame dell’avviso pubblico, laddove prevede che “ Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall’Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio. Nel caso di comunioni i proprietari designano all’unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo ”. Non risultando, nel caso di specie, l’esistenza di un condominio, il ricorrente avrebbe dovuto essere designato, quale “ rappresentante della comunione ”, col voto unanime di tutti i proprietari di essa.
15. Del pari infondato si rivela il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione delle finalità sottese all’OCDPC n.344/2016 citato.
In particolare, egli sostiene che la Regione, nell’aver respinto la domanda di erogazione del contributo per aver rilevato l’esistenza di “ una unità abitativa aggiuntiva e di un maggior numero di abitanti ”, avrebbe violato le “ finalità dell’OCDPC 344/2016, che nell’Allegato 2 art. 1 espressamente prevede: “Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane ”. In altri termini, secondo il ricorrente, l’esistenza di un maggior numero di persone presenti negli immobili compresi nella domanda avrebbe dovuto piuttosto comportare l’assegnazione di un punteggio maggiore, non già il rigetto della domanda.
15.1. La tesi non può essere condivisa, dovendosi rimarcare che la ragione del rigetto risiede non già in un mero errore di compilazione della domanda bensì, a monte, nella sua stessa impostazione complessiva, giacché, come rilevato nel provvedimento gravato, “ doveva fare riferimento all’intero edificio definito come UMI, pertanto anche la superficie da indicare nella domanda doveva risultare quella della stessa UMI di riferimento, a prescindere dall’intervento strutturale ipotizzato che poteva riguardare anche solo parte di esso ”, con ogni conseguenza, soprattutto in ordine alla titolarità, in capo all’odierno ricorrente, del potere rappresentativo di tutti i proprietari degli immobili presenti nell’edificio.
16. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
17. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
NI NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NT | IV OR |
IL SEGRETARIO