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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24763 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017,
avente ad OGGETTO: “usucapione” e vertente
TRA
AR RI (c.f. [...])
TI RI (c.f. [...]), TI AN (c.f.
[...]), TI IE (c.f. LBDGI69L20F839Z), TI
EL (c.f. [...]), TI AR (c.f. [...]), in qualità di eredi di IB NO
TI AR (c.f. [...]), TI ON (c.f.
[...]), TI IR (c.f. [...]), TI SA
(c.f. [...]), US TT (c.f. [...]), in qualità di eredi di IB CE
RI IN (c.f. [...]), TI AR (c.f.
[...]), TI RISARIA (c.f. [...]), in qualità di eredi di IB VI RI
OR TT (c.f. [...]), TI RI (c.f.
[...]), TI AR (c.f. [...]), TI
ON (c.f. [...]), in qualità di eredi di IB AT
rappresentati e difesi dall'avv. Sciarrino Wanda, giusta procura in atti, presso lo studio della quale sito in Napoli alla via Santa RI della Libera 13, elettivamente domiciliano ATTORI
E
LO AR, (c.f. [...]), LO IO, (c.f.
[...]), LO UA, (c.f. [...]),
LO IN, (c.f. [...]),LO RI, (c.f.
[...]), nella qualità di eredi di IB Concetta
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHE'
TI SE, (c.f. [...])
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, RD RI conveniva in giudizio IB
US, ZZ RM, ZZ RI, ZZ SQ, ZZ LI e
ZZ RI, nella predetta qualità rassegnando le seguenti conclusioni: “….dichiarare
l'attrice Sig.ra AR RI, nata a [...] il [...], proprietaria per intervenuta
usucapione della consistenza immobiliare e delle sue pertinenze sita in Napoli, alla Calata
Capodichino n°211, piano primo, interno 185, quartiere San Carlo, distinti al N.C.E.U. del
Comune di Napoli, SCA foglio 13, particella 612, subalterno 15 categ. A/3, classe 4, sup. cat. vani
6,5, R.C.704.96, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
2) il
tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione, con attribuzione al
sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
A fondamento della domanda esponeva:
- che RD RI ed il suo coniuge IB NO hanno abitato a partire dal 13.07.1963
nell'appartamento sito in Napoli, alla Calata Capodichino n°211, piano 1°, interno 185 e censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Napoli sezione SCA foglio 13, particella 612,
subalterno 15 categ. A/3, classe 4, sup. cat.vani 6,5, R.C.704.96; - che tale appartamento, condotto in locazione agevolata dal padre del sig. NO, IB
RM, era stato poi riscattato da quest'ultimo dall'Istituto Autonomo Case Popolari con rogito del Notaio GE Fiordaliso di Napoli, del 02.05.1967, con nota di trascrizione n. 26529 del
30.05.1967;
- che, in data 02.01.1975, IB RM, proprietario dell'immobile, decedeva lasciando ivi il figlio NO con la moglie RD RI ed i loro figli e che i predetti provvedevano, fino a completa estinzione, al pagamento dei ratei di riscatto dell'immobile;
- che, in data 12.03.1984, decedeva in Napoli il sig. IB NO, il quale lasciava nell'immobile di cui è causa la moglie RI RD, odierna attrice ed i suoi figli;
- che l'odierna attrice, RD RI, esercita il possesso, pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni nell'immobile, avendolo abitato con il proprio nucleo familiare senza mai ricevere contestazioni del possesso né alcuna rivendicazione della proprietà o delle sue pertinenze;
- che, a tutt'oggi, l'attrice gode dei beni descritti in via esclusiva e cura e mantiene a proprie spese la consistenza immobiliare sopportando anche tutte le spese, tasse, tributi, oneri fiscali,
condominiali di qualsiasi natura afferenti l'immobile;
- che, dai registri immobiliari non risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto e contro i suddetti beni, alcuna domanda giudiziale.
1.1. Alla prima udienza, il Tribunale, assegnava termine a parte attrice per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria e per produrre certificato storico di famiglia di IB RM, al fine della verifica dell'integrità del contraddittorio nonchè prova dell'intestatario dell'immobile come risultante nei registri immobiliari. Rinnovata la notifica, alle udienze del 22.06.2018 e del
12.02.2019, il g.u. dichiarava la contumacia dei convenuti;
rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni su richiesta del difensore della parte attrice, seguivano ulteriori rinvii. Subentrato
questo giudice in data 15.07.2024, acquisiti i certificati di nascita di IB AN e IB
RI, nonché i certificati di stati di famiglia e stato civile di IB GE e IB
US, è stata fissata udienza per il giorno 21.03.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel corso della quale la causa è stata discussa e decisa con sentenza depositata ai sensi dell'ult.co. della richiamata disposizione nel termine di 30 gg.
3. Il Tribunale osserva.
E' noto che, ai sensi dell'art.1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l'animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso,
nell'arco temporale di un ventennio.
Giova osservare che l'animus possidenti non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus.
Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la continuità del possesso che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto da manifestarsi con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e deve essere esercitato pubblicamente,
in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
Sul piano processuale va osservato che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire (Cass. civ., sez. II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ.,
sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
3.2.Nell'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, di azione di usucapione proposta da un coerede nei confronti degli altri, la giurisprudenza afferma, con orientamento consolidato, che il coerede può
usucapire la quota degli altri coeredi se dopo la morte del de cuius è rimasto nel possesso esclusivo del bene ereditario, senza che sia necessaria l'interversione del possesso (Cassazione, sentenza del
25 marzo 2009, n. 7221; Cassazione, sentenza del 12 aprile 2002, n. 5226; Cassazione, sentenza n. 7075/1999; Cassazione, sentenza n. 5687/1996).
A tal fine, tuttavia, non è sufficiente il semplice fatto che gli altri partecipanti alla comunione ereditaria si siano astenuti dall'uso comune della cosa, essendo necessario che il singolo coerede abbia goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui ed abbia manifestato inequivocabilmente la volontà di escludere gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene.
La Corte di Cassazione ha precisato che tale volontà non può essere desunta dal semplice fatto che il coerede abbia amministrato il bene ed abbia provveduto alla sua manutenzione e al pagamento delle imposte giacché si deve presumere che tali attività siano state compiute nella qualità di coerede.
3.3.Nella fattispecie in esame - posto che parte attrice non ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale articolata bensì la decisione allo stato degli atti ( cfr.verbale udienza del 27.09.2019)
-dalla documentazione depositata non emerge la prova dell'esercizio del possesso” uti dominus”
sull'immobile, inconciliabile con l'altrui compossesso. Ed invero, non ha valore decisivo la circostanza che l'attrice abbia dedotto di aver curato e mantenuto a proprie spese l'immobile sopportando anche le spese, tasse, tributi, oneri fiscali, condominiali di qualsiasi natura afferenti l'immobile, giacché allorché un coerede utilizzi ed amministri un bene ereditario sussiste la presunzione iuris tantum che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi: il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario (Cass., Sez. II, 12 aprile 2002, n. 5226).
Nella specie, parte attrice, da un lato, non ha offerto alcuna prova di avere provveduto al pagamento delle rate di riscatto dell'immobile fino alla completa estinzione, essendo stato versato in atti unicamente un documento datato 25.11.1970 inviato al de cuis IB RM con il quale si richiede il pagamento di rate scadute;
né ha provato di avere sopportato spese per oneri condominiali o altre tasse, atteso che in atti, come emerge dal foliario depositato, non risulta prodotto alcun documento.
Dall'altro lato, come già evidenziato, anche ove l'attrice avesse offerto la prova delle circostanze allegate, le stesse sarebbero state inidonee a provare il possesso esclusivo uti dominus, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui “….il partecipante alla comunione che
intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo
("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua
dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un
comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa,
incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti
soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati
dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di
spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del
potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore”(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9100 del
12/04/2018, Rv. 648079; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005, Rv. 584306;
principio valido anche ai rapporti tra coeredi, prima della divisione, in forza di Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021, Rv. 660860, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10734 del 04/05/2018
Rv. 648439 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 18/02/1999, Rv. 523346).
Pertanto, la domanda va rigettata.
4.Nulla per le spese di lite stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 24763/2017
r.g.a.c., pendente tra RD RI
contro
IB US e ZZ RM, ZZ
RI, ZZ SQ, ZZ LI e ZZ RI, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24763 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017,
avente ad OGGETTO: “usucapione” e vertente
TRA
AR RI (c.f. [...])
TI RI (c.f. [...]), TI AN (c.f.
[...]), TI IE (c.f. LBDGI69L20F839Z), TI
EL (c.f. [...]), TI AR (c.f. [...]), in qualità di eredi di IB NO
TI AR (c.f. [...]), TI ON (c.f.
[...]), TI IR (c.f. [...]), TI SA
(c.f. [...]), US TT (c.f. [...]), in qualità di eredi di IB CE
RI IN (c.f. [...]), TI AR (c.f.
[...]), TI RISARIA (c.f. [...]), in qualità di eredi di IB VI RI
OR TT (c.f. [...]), TI RI (c.f.
[...]), TI AR (c.f. [...]), TI
ON (c.f. [...]), in qualità di eredi di IB AT
rappresentati e difesi dall'avv. Sciarrino Wanda, giusta procura in atti, presso lo studio della quale sito in Napoli alla via Santa RI della Libera 13, elettivamente domiciliano ATTORI
E
LO AR, (c.f. [...]), LO IO, (c.f.
[...]), LO UA, (c.f. [...]),
LO IN, (c.f. [...]),LO RI, (c.f.
[...]), nella qualità di eredi di IB Concetta
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHE'
TI SE, (c.f. [...])
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, RD RI conveniva in giudizio IB
US, ZZ RM, ZZ RI, ZZ SQ, ZZ LI e
ZZ RI, nella predetta qualità rassegnando le seguenti conclusioni: “….dichiarare
l'attrice Sig.ra AR RI, nata a [...] il [...], proprietaria per intervenuta
usucapione della consistenza immobiliare e delle sue pertinenze sita in Napoli, alla Calata
Capodichino n°211, piano primo, interno 185, quartiere San Carlo, distinti al N.C.E.U. del
Comune di Napoli, SCA foglio 13, particella 612, subalterno 15 categ. A/3, classe 4, sup. cat. vani
6,5, R.C.704.96, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
2) il
tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione, con attribuzione al
sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
A fondamento della domanda esponeva:
- che RD RI ed il suo coniuge IB NO hanno abitato a partire dal 13.07.1963
nell'appartamento sito in Napoli, alla Calata Capodichino n°211, piano 1°, interno 185 e censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Napoli sezione SCA foglio 13, particella 612,
subalterno 15 categ. A/3, classe 4, sup. cat.vani 6,5, R.C.704.96; - che tale appartamento, condotto in locazione agevolata dal padre del sig. NO, IB
RM, era stato poi riscattato da quest'ultimo dall'Istituto Autonomo Case Popolari con rogito del Notaio GE Fiordaliso di Napoli, del 02.05.1967, con nota di trascrizione n. 26529 del
30.05.1967;
- che, in data 02.01.1975, IB RM, proprietario dell'immobile, decedeva lasciando ivi il figlio NO con la moglie RD RI ed i loro figli e che i predetti provvedevano, fino a completa estinzione, al pagamento dei ratei di riscatto dell'immobile;
- che, in data 12.03.1984, decedeva in Napoli il sig. IB NO, il quale lasciava nell'immobile di cui è causa la moglie RI RD, odierna attrice ed i suoi figli;
- che l'odierna attrice, RD RI, esercita il possesso, pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni nell'immobile, avendolo abitato con il proprio nucleo familiare senza mai ricevere contestazioni del possesso né alcuna rivendicazione della proprietà o delle sue pertinenze;
- che, a tutt'oggi, l'attrice gode dei beni descritti in via esclusiva e cura e mantiene a proprie spese la consistenza immobiliare sopportando anche tutte le spese, tasse, tributi, oneri fiscali,
condominiali di qualsiasi natura afferenti l'immobile;
- che, dai registri immobiliari non risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto e contro i suddetti beni, alcuna domanda giudiziale.
1.1. Alla prima udienza, il Tribunale, assegnava termine a parte attrice per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria e per produrre certificato storico di famiglia di IB RM, al fine della verifica dell'integrità del contraddittorio nonchè prova dell'intestatario dell'immobile come risultante nei registri immobiliari. Rinnovata la notifica, alle udienze del 22.06.2018 e del
12.02.2019, il g.u. dichiarava la contumacia dei convenuti;
rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni su richiesta del difensore della parte attrice, seguivano ulteriori rinvii. Subentrato
questo giudice in data 15.07.2024, acquisiti i certificati di nascita di IB AN e IB
RI, nonché i certificati di stati di famiglia e stato civile di IB GE e IB
US, è stata fissata udienza per il giorno 21.03.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel corso della quale la causa è stata discussa e decisa con sentenza depositata ai sensi dell'ult.co. della richiamata disposizione nel termine di 30 gg.
3. Il Tribunale osserva.
E' noto che, ai sensi dell'art.1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l'animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso,
nell'arco temporale di un ventennio.
Giova osservare che l'animus possidenti non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus.
Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la continuità del possesso che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto da manifestarsi con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e deve essere esercitato pubblicamente,
in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
Sul piano processuale va osservato che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire (Cass. civ., sez. II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ.,
sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
3.2.Nell'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, di azione di usucapione proposta da un coerede nei confronti degli altri, la giurisprudenza afferma, con orientamento consolidato, che il coerede può
usucapire la quota degli altri coeredi se dopo la morte del de cuius è rimasto nel possesso esclusivo del bene ereditario, senza che sia necessaria l'interversione del possesso (Cassazione, sentenza del
25 marzo 2009, n. 7221; Cassazione, sentenza del 12 aprile 2002, n. 5226; Cassazione, sentenza n. 7075/1999; Cassazione, sentenza n. 5687/1996).
A tal fine, tuttavia, non è sufficiente il semplice fatto che gli altri partecipanti alla comunione ereditaria si siano astenuti dall'uso comune della cosa, essendo necessario che il singolo coerede abbia goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui ed abbia manifestato inequivocabilmente la volontà di escludere gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene.
La Corte di Cassazione ha precisato che tale volontà non può essere desunta dal semplice fatto che il coerede abbia amministrato il bene ed abbia provveduto alla sua manutenzione e al pagamento delle imposte giacché si deve presumere che tali attività siano state compiute nella qualità di coerede.
3.3.Nella fattispecie in esame - posto che parte attrice non ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale articolata bensì la decisione allo stato degli atti ( cfr.verbale udienza del 27.09.2019)
-dalla documentazione depositata non emerge la prova dell'esercizio del possesso” uti dominus”
sull'immobile, inconciliabile con l'altrui compossesso. Ed invero, non ha valore decisivo la circostanza che l'attrice abbia dedotto di aver curato e mantenuto a proprie spese l'immobile sopportando anche le spese, tasse, tributi, oneri fiscali, condominiali di qualsiasi natura afferenti l'immobile, giacché allorché un coerede utilizzi ed amministri un bene ereditario sussiste la presunzione iuris tantum che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi: il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario (Cass., Sez. II, 12 aprile 2002, n. 5226).
Nella specie, parte attrice, da un lato, non ha offerto alcuna prova di avere provveduto al pagamento delle rate di riscatto dell'immobile fino alla completa estinzione, essendo stato versato in atti unicamente un documento datato 25.11.1970 inviato al de cuis IB RM con il quale si richiede il pagamento di rate scadute;
né ha provato di avere sopportato spese per oneri condominiali o altre tasse, atteso che in atti, come emerge dal foliario depositato, non risulta prodotto alcun documento.
Dall'altro lato, come già evidenziato, anche ove l'attrice avesse offerto la prova delle circostanze allegate, le stesse sarebbero state inidonee a provare il possesso esclusivo uti dominus, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui “….il partecipante alla comunione che
intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo
("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua
dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un
comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa,
incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti
soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati
dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di
spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del
potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore”(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9100 del
12/04/2018, Rv. 648079; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005, Rv. 584306;
principio valido anche ai rapporti tra coeredi, prima della divisione, in forza di Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021, Rv. 660860, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10734 del 04/05/2018
Rv. 648439 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 18/02/1999, Rv. 523346).
Pertanto, la domanda va rigettata.
4.Nulla per le spese di lite stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 24763/2017
r.g.a.c., pendente tra RD RI
contro
IB US e ZZ RM, ZZ
RI, ZZ SQ, ZZ LI e ZZ RI, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone