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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10120 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27740/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Pezzella e Parte_1 dall'avv. Alessandro Aureli per procura allegata al ricorso per a.t.p.,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 29 luglio 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 25 novembre 2024 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12 gennaio 2024;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 25 novembre 2024 e CP_1 che, in data 30 gennaio 2025, è stato altresì trasmesso anche il prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, pertanto, la ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, nonché la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che con decreto depositato in data 25 novembre 2024, emesso nel procedimento iscritto al n. 16076/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa (cfr. doc. n. 1 del ricorso). È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento giudiziale, CP_1 nonché l'inoltro del modello AP70, contenente i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione e attestante anche il mancato ricovero in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato (doc. nn. 1 e 2 del ricorso). Essendo decorso già al momento dell'introduzione del presente giudizio il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. e sussistendo tutti i requisiti per l'attribuzione della provvidenza economica, l' sarebbe stato tenuto alla CP_1 liquidazione della prestazione, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12270 del 5 luglio 2004), oltre accessori di legge. Onere che, nel caso di specie, non è stato minimamente assolto. Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, per come indicato dalla stessa ricorrente (valore tra € 5.200 e € 26.000), in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna quest'ultimo, CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980, con decorrenza dall'1 febbraio 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Roma, 8 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27740/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Pezzella e Parte_1 dall'avv. Alessandro Aureli per procura allegata al ricorso per a.t.p.,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 29 luglio 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 25 novembre 2024 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12 gennaio 2024;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 25 novembre 2024 e CP_1 che, in data 30 gennaio 2025, è stato altresì trasmesso anche il prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, pertanto, la ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, nonché la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che con decreto depositato in data 25 novembre 2024, emesso nel procedimento iscritto al n. 16076/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa (cfr. doc. n. 1 del ricorso). È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento giudiziale, CP_1 nonché l'inoltro del modello AP70, contenente i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione e attestante anche il mancato ricovero in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato (doc. nn. 1 e 2 del ricorso). Essendo decorso già al momento dell'introduzione del presente giudizio il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. e sussistendo tutti i requisiti per l'attribuzione della provvidenza economica, l' sarebbe stato tenuto alla CP_1 liquidazione della prestazione, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12270 del 5 luglio 2004), oltre accessori di legge. Onere che, nel caso di specie, non è stato minimamente assolto. Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, per come indicato dalla stessa ricorrente (valore tra € 5.200 e € 26.000), in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna quest'ultimo, CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980, con decorrenza dall'1 febbraio 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Roma, 8 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo