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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/09/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1349/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1349/2022 R.G. vertente tra
- corrente in Marsala in via Stefano Bilardello n. 74 (P. IVA: Parte_1
) – in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 CP_1
in proprio e nella qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I. costituito con l'
[...] [...] appresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Salvatore Controparte_2
Giacalone PEC: Email_1
- attrice – contro
(c.f. ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2
CP_ ex lege domiciliato presso la Casa Comunale sita a nella Piazza San Francesco, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Leonardo Costa in
Salemi (Tp) nella via Paolo Oliveri n°51 p.e.c. , che lo rappresenta e difende Email_2 giusta deliberazione di G.M. n. 106 del 17/12/2021, della Determina del Capo Settore “Area
Tecnica” n. 165 del 29/12/2021
- convenuta – nonché
l Controparte_4
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica P.IVA_3
1 presso la residenza municipale del Comune di Partanna / Ente Capofila, in in via Vittorio CP_4
Emanuele n. 18
- convenuto contumace – avente ad oggetto: contratto di appalto/ risarcimento danni per maggiori oneri sostenuti nei confronti della Pubblica Amministrazione _
Conclusioni delle parti: attore: conclude e si riporta alle note conclusive depositate in atti e replica alle deduzioni di parte convenuta [A)- accertare e dichiarare il diritto del R.T.I. Parte_2 ad avere rifusa, a titolo di compensi e/o indennizzi ovvero
[...] di risarcimento del danno, la complessiva somma di Euro 28.951,84 per il maggiore costo sopportato nel periodo controverso, causalmente riconducibile alla grave negligenza ed imperizia della Stazione
Appaltante nella predisposizione e nella verifica del Progetto sotteso alla indizione della gara, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali al personale S.R.R., dovutamente in distacco come per legge, impiegato nel “Cantiere di Vita”; rispetto a quello, minore, riportato in seno ad essi atti indittivi e falsamente addotto come conforme alle Tabelle del vigente CCNL
Federambiente;
B)- per l'effetto, condannare il e l' CP_3 Controparte_4 al pagamento, in solido, in favore del Parte_3 per le causali indicate in narrativa e poste a fondamento
[...] dell'azionata domanda, della complessiva somma di Euro 28.951,84
(ventottomilanovecentocinquantuno/84), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari].
Convenuto conclude e si riporta alle note conclusive depositate in atti e replica alle CP_3 deduzioni di parte attrice [- rigettare le domande spiegate dall'Impresa nei confronti del CP_3
per i motivi indicati in narrativa e per ogni altro migliore di giustizia con ogni statuizione di
[...] legge.
- In subordine e senza recesso dalle superiori deduzioni difensive, ritenere e dichiarare inammissibile la domanda spiegata dall'Impresa ex art 2041 c.c., per i motivi sopra meglio esplicitati e per ogni altro migliore di giustizia e, per l'effetto, integralmente rigettarla con ogni e qualsiasi statuizione.
- In ulteriore subordine, senza recesso alcuno dalle superiori assorbenti eccezioni ed argomentazioni di difesa, ritenere e dichiarare in ogni caso improponibile l'azione di indebito
2 arricchimento ex art. 2041 c.c. poiché esperita in violazione dell'art. 2042 c.c., in combinato disposto con gli artt. 191 e 194 del D.lgs n. 267/2000.
- Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_1 capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con l' Controparte_2 al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con gli accessori come per legge].
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e di risposta;
osserva
3 1) Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 17 giugno 2022, a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza territoriale del 6.5.22, resa dal Tribunale di Sciacca, in favore del
Tribunale di Marsala, la sponeva che: Parte_1
In esito a pubblico incanto indetto […] dall Controparte_5 costituito [all'interno dell'A.T.O. n. 18 Trapani ] tra i Comuni di , CP_6 CP_4 CP_4
CP_ e […], il R.T.I. (di tipo orizzontale) (Capogruppo Mandataria) - Parte_1
(Mandante) […] [d'ora innanzi, in breve, R.T.I.] è Controparte_2 riuscito aggiudicatario […] del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene CP_ pubblica all'interno dell'ARO tra i Comuni di , e per anni 7 (sette)” (CIG: CP_4 CP_4
67096312A9) verso il prezzo complessivo offerto [al netto del praticato ribasso del 6,7557% - …] di
Euro 9.969,814,76 (oltre I.V.A.), di cui Euro 7.680.792,28 per il costo della manodopera, determinato dalla Stazione Appaltante, non assoggettato a ribasso [confrontasi pag. 7
“giustificazioni” R.T.I. prodotte – ed accolte – in sede di verifica dell'offerta riuscita legislativamente presunta anomala - […].
Al punto 6.3.12 del Disciplinare di gara […] ed all'art. 15 del C.S.A […], la realizzazione del Servizio in tutto il bacino di utenza dell' è stata preordinata attraverso l'obbligatoria utilizzazione, ex CP_4
L.R. n. 9/10, di n. 27 unità di personale operativo da distaccarsi dalla Parte_4
(d'ora innanzi, in breve, , il cui integrale costo reale, retributivo e contributivo, derivante dalla Pt_4 vincolata applicazione del trattamento economico-normativo previsto dal CCNL di Federambiente non può ovviamente che essere a carico della Stazione Appaltante richiedente il distacco [il rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze della distaccante , chiamata pertanto, con gli atti indittivi Pt_4 della gara, ad assicurare all'appaltatore, senza pregiudizio alcuno, le relative risorse finanziarie.
In altri termini, nessun maggiore onere per il costo della manodopera, correlato alla dovuta utilizzazione del personale distaccato rispetto alla predetta complessiva somma di Euro Pt_4
7.680.792,28 prevista in seno al “Prospetto Economico degli Oneri complessivi per l'Acquisizione del Servizio” […] allegato al Progetto e facente parte integrante degli atti indittivi, deve essere sopportata dall'aggiudicatario - che, si è detto, soggiace legislativamente all'obbligo di utilizzare il predetto personale - al quale pertanto la Stazione Appaltante (a mò di “partita di giro”) ha Pt_4
l'onere di corrispondere tutte le risorse finanziarie necessarie sia a pagare le retribuzioni ai lavoratori in distacco (comprese 13° e 14° mensilità); che a versare alla che dovrà poi riversarli a sua Pt_4 volta agli Enti Previdenziali, i sottesi “oneri contributivi ed assicurativi”.
4 In concreto, la ha distaccato soltanto 24 unità di personale, sì che il R.T.I. impiega per la Pt_4 corretta esecuzione del Servizio altresì n. 3 dipendenti propri.
A decorrere dall'1.1.20, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente alla S.R.R. - ma, si badi, nella misura da quest'ultima determinata, rimanendo così eroso l'utile di impresa – le somme dovute a titolo di “contributi previdenziali” per i 24 lavoratori in distacco impiegati ope legis dal R.T.I. nella esecuzione del Servizio [al riguardo, il derogatorio meccanismo della cd. “delegazione di pagamento” pattiziamente stabilito in seno al “Verbale di accordo di distacco di lavoratori” prot. n. 2613 del
31.7.18 (…) è stato disdettato dal R.T.I. giusta Nota trasmessa via PEC il 31.7.20 - …].
Per l'esecuzione della specifica parte di Servizio (pari al 10% del totale) concernente il territorio del CP_ Comune di (cd. Cantiere di Vita”), è stato stipulato tra lo stesso ed il R.T.I. il CP_3
Contratto d'Appalto rep. n. 2282 dell'8.8.18 verso il prezzo di Euro 1.136.273,81 (oltre I.V.A.) […].
1.1) In diritto, deduceva che:
Ai Paragrafi 1.8.5.2. (pag. 34), 1.8.9.2.1 (pag. 46) ed 1.8.13.1 (pag. 57) del “Calcolo degli importi per l'acquisizione del Servizio con indicazioni della sicurezza non soggetta a ribasso” […] allegato al Progetto e facente parte integrante degli atti indittivi - sulla base dei quali ciascun Operatore
Economico ha partecipato alla gara formulando un'offerta, che, oltre all'opzione prezzo, rappresenta la qualità delle soluzioni elaborate, della propria organizzazione e dei propri servizi - la Stazione
Appaltante ha espressamente indicato “costi orari” del personale, dei quali ha assunto l'asserita conformità alle Tabelle del vigente CCNL Federambiente, pari ad Euro 20,76 per l'Operatore
Ecologico Livello IIA;
e ad Euro 21,84 sia per l'Autista Livello IIIA che per l'Addetto alla Pesa
Livello IIIA, determinando, per l'effetto, in complessivi Euro 7.680.792,28, tenuto conto del monte ore complessivo di 1.877 all'anno per singolo lavoratore impiegato, il costo complessivo della manodopera per la globale esecuzione del Servizio in tutto l' ” CP_4 Controparte_4 per i 7 anni di durata dell'appalto.
E dunque era risultata una manifesta differenza tra il (minore) “costo orario” del personale addotto e computato dalla Stazione Appaltante in seno agli atti indittivi, al fine della stima del valore dell'appalto; e quello (maggiore) riportato nei “cedolini paga” e “prospetti della maturata mensilità”, elaborati mensilmente, che, nella realtà, il datore di lavoro applica ai fini del calcolo delle Pt_4 retribuzioni – e dei riflessi oneri contributivi - spettanti ai propri dipendenti distaccati, obbligatoriamente utilizzati dal R.T.I., ripetesi ancora una volta, nella esecuzione del Servizio, ai sensi della L.R. n. 9/10 sulla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Deduceva, quindi, che l'aggiudicatario odierno attore, (doveva) debba essere tenuto indenne Pt_3 dalla Stazione Appaltante dal predetto onere non originariamente contemplato, che sta mensilmente
5 sopportando sin dall'inizio dell'esecuzione del Servizio (1 Agosto 2018), costituito dalla differenza tra il sostenuto costo effettivo del personale in distacco (retribuzioni + contributi previdenziali) per come determinato dalla S.R.R. […]; e quello cui avrebbe invece dovuto far fronte in forza di quanto stabilito dagli atti indittivi della gara, sulla base dei quali è chiamato a partecipare, formulando la propria offerta economica.
E ciò, avuto riguardo all'economia complessiva del rapporto obbligatorio, e la contrarietà ai principi di correttezza e di buona fede ed al dovere di lealtà contrattuale della colpevole condotta tenuta dalla
Stazione Appaltante, che incide, squilibrandolo e rendendolo anomalo, sullo svolgimento del rapporto contrattuale, con grave pregiudizio sofferto dal R.T.I. per i costi aggiuntivi che ha dovuto e che, mensilmente, continua ad affrontare.
Risaltando, in particolare, la negligenza nella predisposizione e nella verifica del Progetto da parte dell'Ente Appaltante, tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti, laddove in specie appare manifesta la superficialità e l'approssimazione con cui è stato determinato in seno agli atti di gara il “costo orario della manodopera”, giocoforza riferito al personale ex lege da distaccarsi dalla per essere impiegato nella esecuzione del Servizio. Pt_4
Deducendo poi che, il predetto costo orario della manodopera era stato falsamente assunto come facente riferimento alle Tabelle del CCNL Federambiente vigente, laddove invece è affiorato che i dati dedotti in seno agli atti indittivi coincidono con quelli riportati dalla più che datata Tabella
Ministeriale di settore approvata con D.M. 27.10.2005 […]; e dal CCNL Igiene Ambientale vigente alla data dell'1.7.2005 […], quest'ultimo, altresì, falsamente addotto come “...attualmente applicato ai lavoratori della ...”, dalla quale sono transitate nella Parte_5
S.R.R. le 24 unità di personale oggi distaccate per la esecuzione del Servizio, ma alle quali tuttavia, si
è detto, viene applicato dalla il trattamento economico-normativo previsto dal CCNL Pt_4
Federambiente vigente alla data odierna e non certo quello in vigore nell'anno 2005.
E dunque che il R.T.I. (aveva) ha pertanto diritto ad avere rifusi, in accoglimento della proposta domanda [che si aziona dopo defatiganti tentativi di bonario componimento vanamente esperiti con la
Stazione Appaltante […] che sta peraltro costringendo, allo stato, il R.T.I. ad emettere fatture recanti soltanto i minori importi, che vengono mensilmente corrisposti per l'esecuzione del Servizio […], pena il ritorsivo rifiuto […] – ed il conseguente totale mancato pagamento – delle emesse fatture correttamente recanti gli importi determinati nei sensi sopra esposti, vale a dire tenuto conto del costo effettivo del personale in distacco per come determinato dalla S.R.R.], a titolo di compensi e/o indennizzi ovvero di risarcimento del danno, i maggiori oneri come sopra sostenuti a causa della colpevole condotta imputabile alla Stazione Appaltante sotto forma di grave imperizia nella
6 predisposizione e nella verifica del Progetto posto a base di gara, con pesante lesione dell'utile di
Impresa supposto dal R.T.I. in sede di partecipazione, teso, in via essenziale, ad assicurare la remuneratività dell'offerta, in conformità altresì all'interesse pubblico alla regolare esecuzione del contratto d'appalto ed alla piena realizzazione del Servizio, cui è preordinato il rapporto negoziale.
1.2) In ordine alquantum debeatur: esponeva che l'odierna domanda [con espressa riserva di agire successivamente in giudizio per il rimanente periodo fino alla scadenza del Contratto] veniva proposta avuto riguardo all'arco temporale dei primi 3 anni / 36 mesi di esecuzione del Servizio, ossia dall'1 Agosto 2018 al 31 Luglio
2021.
E che il costo aggiuntivo sopportato dal R.T.I. per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali per i lavoratori in distacco utilizzati nel “Cantiere di Vita” ammonta mensilmente a complessivi Euro 1.907,54, giusta ricalcolo del costo del personale, rispetto a quello stabilito dal datore di lavoro operato sulla base dello specifico “costo orario” espressamente indicato in Pt_4 seno agli atti indittivi e del quale la Stazione Appaltante ha tenuto conto per la stima del valore dell'appalto.
Dunque, che il “prospetto di ricalcolo”, è relativo, a titolo esemplificativo, al mese di Gennaio 2019, ma il predetto importo di Euro 1.907,54 potrebbe essere ritenuto, in via presuntiva, un “valore mensile medio” idoneo a consentire di poter determinare, anche in via equitativa, nella globale somma di Euro 68.671,44 [1.907,54 x 36 mesi = 68.671,44] il maggior costo indebitamente sopportato dal R.T.I. nell'arco temporale di 36 mesi, dall'1 Agosto 2018 al 31 Luglio 2021, preso in considerazione, richiedendone la rifusione alla convenuta Stazione Appaltante a ristoro del grave pregiudizio sofferto.
Chiedendo l'espletamento di di una C.T.U. contabile in via istruttoria.
Concludeva chiedendo:
A)- accertare e dichiarare il diritto del R.T.I. attore ad avere rifusi, a titolo di compensi e/o indennizzi ovvero di risarcimento del danno, i maggiori oneri aggiuntivi indebitamente sopportati, nel periodo controverso che va dall'1 Agosto 2018 al 31 Luglio 2021, per il costo del personale distaccato dalla (retribuzioni + contributi previdenziali) ed ope legis impiegato nella Pt_4 esecuzione del Servizio nel “Cantiere di Vita”, ammontanti mediamente ad Euro 1.907,54 mensili e così, nei 36 mesi, pari a complessivi Euro 68.671,64, causalmente riconducibili alla grave negligenza ed imperizia della
Stazione Appaltante nella predisposizione e nella verifica del Progetto sotteso alla indizione della gara, poiché recante l'indicazione di un importo del “costo orario” della manodopera, con
7 riferimento al quale è stato determinato il valore dell'appalto, falsamente addotto come corrispondente alle Tabelle del CCNL Federambiente vigente e falsamente assunto come attualmente applicato dalla al richiamato personale in distacco;
Pt_4
B)- per l'effetto, atteso il grave pregiudizio derivatone al R.T.I. attore e causalmente riconducibile all'accertato comportamento colpevole della Stazione Appaltante, condannare il CP_3
e l' al pagamento, in solido, in favore del Controparte_4 [...]
per le causali indicate Parte_3 in narrativa e poste a fondamento dell'azionata domanda, della complessiva somma di Euro
68.671,64 (sessantottomilaseicentosettantuno/64), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
Con vittoria di spese ed onorari.
2) Costituendosi in giudizio, il convenuto obiettava alle domande avanzate da parte CP_3 attrice, eccependo in primis l'infondatezza della domanda attorea ed esponendo che: parte attrice non rilevava che al punto 1.8.5.2. del prospetto di “Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio con indicazioni della sicurezza non soggetta a ribasso”, allegato al progetto posto a base di gara, era stato espressamente specificato che “… Il costo del personale può Part essere suscettibile di variazione, in quanto ad oggi non si conoscono le unità che dalla CP_ transiteranno nei servizi dei comuni di , , , all'atto della costituzione CP_4 CP_4
Cont dell' ; una volta individuate le unità si procederà all'applicazione dei costi reali tenendo conto degli effettivi livelli, qualifiche e scatti di anzianità, secondo quanto previsto in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti dalla l.r. 9/2010…” [così, pag. 34].
E che, pertanto, aggiudicato l'appalto, con il successivo verbale di accordo di distacco dei lavoratori recante del 31/07/2018, stipulato tra la il Parte_6
e l' al punto 2 CP_3 Controparte_7 erano stati espressamente individuati i lavoratori in distacco per lo svolgimento del servizio presso il detto ente locale, con i relativi livelli di inquadramento professionali, mansioni e costo annuale complessivo delle retribuzioni, anch'esso suscettibile di variazione secondo i criteri ivi specificati.
Nonché, che, il costo annuo della retribuzione del personale in distacco, convenzionalmente determinato, era superiore a quello indicato nel suddetto prospetto di calcolo ed (era) è stato effettuato (così come anche confermato in citazione) secondo il vigente CCNL Federambiente (sic, punto 26), per di più per 38 ore settimanali (due in più rispetto a quelle previste negli atti indittivi);
8 e che tutte le clausole del predetto verbale erano state sottoscritte ed accettate, anche ai sensi dell'art. 1241 e ss c.c., dal RTI attoreo.
Ed ancora, che in sede di giustificazione richiesta con nota prot. n. 19140 del 26.1.2018, dalla
Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la con Parte_3 propria nota del 9.2.2018, in merito al costo della manodopera indicato in sede di offerta, ha testualmente precisato che: “… Il costo annuo della manodopera, già in sede di offerta, è stato dichiarato pari ad €. 7.680.792,28 complessivamente per l'intero appalto. Quindi, tenuto conto del livello di inquadramento del personale, dei servizi da espletare e di quanto indicato nell'offerta tecnica (pag. 116), era stato analizzato e ritenuto congruo il costo effettivo della manodopera calcolato dalla Stazione Appaltante, così come riportato nel PROSPETTO ECONOMICO DEGLI
ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO” della documentazione di gara…” [cfr., pag. 4, relazione del 9.2.2018]. Parte_3
Eccepiva così la pretestuosità e strumentalità degli assunti attorei, soprattutto posto che il costo della manodopera per l'intero appalto, sì come calcolato dalla Stazione Appaltante, era stato oggetto di Parte espressa verifica dal che lo aveva ritenuto manifestamente congruo già in sede di presentazione dell'offerta economica, e come l'Impresa, nel giustificare la contestata anomalia dell'offerta, sia giunta ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunto.
Ed inoltre, che l'Impresa aggiudicataria non aveva mai impugnato gli atti di gara relativi alla determinazione del costo della manodopera, né in sede di sottoscrizione del contratto di appalto, dell'accordo di distacco del personale della e della presa in consegna del servizio né aveva Pt_4 sollevato, nei modi e termini di legge, eccezioni e/o riserve su eventuali incongruenze riscontrate rispetto agli atti indittivi, che hanno determinato, pertanto, tutte le maturate decadenze e preclusioni già previste dal codice e dal contratto.
Ed altresì, che nessun pregiudizio aveva subìto l'Impresa aggiudicataria relativamente al costo della manodopera atteso che le differenze retributive erogate al personale in distacco delle S.R.R., ivi comprese le variazioni per sopravvenienze di legge, avevano trovato piena copertura nel costo complessivamente determinato da questa in sede di offerta economica, e ciò relativamente agli anni
2018, 2019, 2020 e 2021.
Eccependo poi, l'inammissibilità della domanda di indebito, e per cui la pretesa economica, per come formulata, sembrerebbe rivolta ad ottenere il ristoro di un onere indebitamente sopportato dall'Impresa, cui avrebbe fatto da contraltare un conseguente vantaggio economico per il CP_3
(sic, arricchimento ex art. 2041 c.c.), esulando dal vincolo convenzionale di appalto con la
[...] conseguenza che, in assenza di valido ed efficace atto scritto sulla maggiore spesa ex adverso pretesa,
9 non sussiste alcuna obbligazione di pagamento validamente assunta a carico del CP_3 contrattualmente obbligato a corrispondere all'Impresa solamente gli importi preventivamente stabiliti in sede di gara, di successiva aggiudicazione e di contratto (cfr, art. 191 D.Lgs n. 267/2000).
Eccepiva, infine, l'improponibilità dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per violazione dell'art. 2042 c.c., in combinato disposto con gli artt. 191 e 194 del D.lgs n. 267/2000
(violazione del principio della sussidiarietà dell'azione); in quanto il comma 4 dell'art. 191, del D.lgs n. 267/2000 per i casi di richiesta di prestazioni o servizi non rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato dalla stessa citata normativa, ha previsto la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o funzionario responsabile che ha consentito la prestazione.
Concludeva chiedendo di:
- rigettare la domande spiegata dall'Impresa nei confronti del per i motivi indicati in CP_3 narrativa e per ogni altro migliore di giustizia con ogni statuizione di legge.
- In subordine e senza recesso dalle superiori deduzioni difensive, ritenere e dichiarare inammissibile la domanda spiegata dall'Impresa ex art 2041 c.c., per i motivi sopra meglio esplicitati e per ogni altro migliore di giustizia e, per l'effetto, integralmente rigettarla con ogni e qualsiasi statuizione.
- In ulteriore subordine, senza recesso alcuno dalle superiori assorbenti eccezioni ed argomentazioni di difesa, ritenere e dichiarare in ogni caso improponibile l'azione di indebito arricchimento ex art.
2041 c.c. poiché esperita in violazione dell'art. 2042 c.c., in combinato disposto con gli artt. 191 e
194 del D.lgs n. 267/2000.
- Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_1 capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con l' Controparte_2 al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con gli accessori come per legge.
3) Così instaurato il contraddittorio tra le parti, e doverosamente delineato come sopra, l'ambito del dibattito processuale, venivano in seguito assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., e la causa è stata dapprima istruita dal Giudice originariamente assegnatario del procedimento, mediante le allegazioni documentali delle parti nonché, giusta ordinanza del 23.05.2023 mediante l'espletamento di una ctu contabile redatta dal consulente del lavoro dr. , sui quesiti come Persona_1 appresso indicati: esaminati tecnicamente i documenti contabili prodotti in giudizio, calcoli , avuto riguardo all'azionato periodo controverso (1.8.18 / 31.7.21), il maggior costo in concreto sopportato dal R.T.I. attore per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali del personale in distacco, cui la S.R.R. applica il vigente CCNL Federambiente;
rispetto a quello che la Stazione
Appaltante ha indicato in seno agli atti indittivi, aritmeticamente determinato sulla base di un costo-
10 orario [Euro 20,76 per il Livello IIA ed Euro 21,84 per il Livello IIIA] adotto come conforme alle
Tabelle del vigente CCNL Federambiente.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, avanti al Giudice antecessore, il procedimento era poi rimesso sul ruolo istruttorio affinché la cancelleria provvedesse all'acquisizione dell'intero fascicolo d'ufficio del citato proc. n° 921/2021 R.G. Tribunale di Sciacca, ex art. 126 disp. att. c.p.c.
Quindi, a seguito di nuova assegnazione allo scrivente giudicante, veniva disposa la discussione orale della causa e così successivamente trattenuta in decisione ex art. 281 – sexies c.p.c. con riserva del deposito della sentenza ai sensi del 3° comma.
-Va intanto dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_4
, e ”. CP_4 CP_4 CP_3
4) Merito della controversia, qualificazione della domanda ed analisi delle risultanze istruttorie, princìpi applicabili.
La domanda formulata dall'attore è fondata nei termini che come di seguito si preciseranno e ritiene il giudice che ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono, a questo punto, di considerare i princìpi applicabili in materia ed esaminare i profili in diritto sui quali si incentra l'odierno giudizio.
Non appare intanto contestato (né in effetti contestabile sulla scorta della compulsazione del compendio documentale offerto da parte attrice) il contenuto degli atti indittivi della gara:
l'avvenuta aggiudicazione a seguito di pubblico incanto nei termini indicati dall'impresa attrice, il contratto di appalto relativo al servizio oggetto di esso,
i termini del disciplinare di gara,
l'utilizzazione del personale distaccato Pt_4 il calcolo degli importi per l'acquisizione del Servizio con indicazioni della sicurezza non soggetta a ribasso” allegato al Progetto e facente parte integrante degli atti indittivi e con l'indicazione dei “costi orari” del personale,
l'offerta economica prodotta in uno con la relazione a giustificazione dell'offerta, la giustificazione richiesta con nota prot. n. 19140 del 26.1.2018, dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la con propria nota del 9.2.2018, in Parte_3 merito al costo della manodopera indicato in sede di offerta.
Occorre ricordare, a livello di inquadramento generale, che la domanda ha ad oggetto il diritto del
R.T.I. attore ad avere rifusi, a titolo di compensi e/o indennizzi ovvero di risarcimento del danno, i maggiori oneri aggiuntivi indebitamente sopportati, causalmente riconducibili ad essa P.A. stante un'alterazione fondamentale del sinallagma contrattuale.
11 E ciò in ragione di una modifica sostanziale dell'equilibrio contrattuale, che avrebbe imposto all'appaltatore un onere diverso da quello pattuito, e dunque un danno costituito dai maggiori costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quanto previsto dal contratto d'appalto.
In altre parole, l'appaltatore avanza una richiesta di reintegrazione di carattere risarcitorio in quanto i maggiori oneri aggiuntivi non rientrerebbero nel normale rischio d'impresa dell'appaltatore.
Muovendo dal generale principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, invocabile nella fattispecie, e al di là del diritto alla rinegoziazione azionabile da parte del soggetto colpito dalla scure di sopravvenienze perturbatrici esogene al ciclo economico fisiologico della “scommessa” contrattuale (come precisato dalla dottrina), non essendo peraltro dedotta la diversa ipotesi di una revisione dei prezzi quale strumento di adeguamento del prezzo del contratto anche ai sensi dell'art. 1664, co. 1° c.c., appare sussistere un evidente nesso eziologico (e dunque la riconducibilità del fatto ad una condotta della Stazione Appaltante) tra l'alterazione del sinallagma contrattuale e i maggiori oneri sostenuti dal R.T.I. (Raggruppamento temporaneo di imprese).
Occorre, inoltre, addentrarsi nella verifica volta ad accertare se in ordine alle istanze economiche dell'appaltatore quest'ultimo abbia provveduto o meno alla formale apposizione delle riserve nei documenti contrattuali o di comunicazione formale al fine di far valere le proprie ragioni derivanti da eventi non contemplati contrattualmente nei documenti contrattuali o mediante comunicazioni formali.
4.1) Ed orbene, risulta dalla nota dell'11.3.2019 inviata dal Comune di l'invito rivolto CP_4 all di provvedere alla regolarizzazione degli oneri contributivi e previdenziali CP_7 dovuti per il personale in distacco, e la successiva risposta del legale di in riscontro del Parte_3
12 marzo 2019 con cui veniva precisato che il rapporto di lavoro proseguiva con la distaccante, nonché il verbale di riunione del 20.1.2020 (al fine di trovare un accordo) con cui nell'interesse di detta parte attrice veniva esplicitato che il maggiore costo non era corrispondente a quello previsto nei capitolati di gara, e ancora, con successiva nota del 21.2.2020, rilevando la differenza dei parametri relativi al costo medio orario del personale e un danno economico cagionato alla
[...]
avendo quest'ultima dovuto retribuire il personale e di riflesso percepire un corrispettivo Pt_3 inferiore dalla stazione appaltante, la conseguente richiesta di refusione.
Con successiva nota dell'8 maggio 2020 - in riscontro ad antecedente diffida del 31 luglio 2020 inviata nell'interesse del R.T.I. - l'Avvocatura Comunale del Comune di rappresentava al CP_4 legale della che la richiesta di adeguamento costo della manodopera rispetto al Parte_3 costo orario indicato in progetto non poteva trovare accoglimento in quanto il presunto errore di fatto non era riscontrabile in alcun atto prodromico all'espletata e affidata gra d'appalto. E per cui,
12 superato il lamentato profilo dell'errore di fatto, non residuava alcuna possibilità per l'impresa di dolersi ex post della diversità del CCNL applicato.
Ma va soprattutto considerato che in detta diffida del 31 luglio 2020 la comunicava che Parte_3
a decorrere dall'1 agosto 2020 non intendeva accettare la specifica proposta di rinnovo della operatività del meccanismo della delegazione di pagamernto e per cui avrebbe dovuto erssere la
Stazione Appaltante a sopportare il relativo costo reale;
fatto salvo il diritto dell'affidataria all'emanazione di fattura dal corrispondente relativo importo, all'integrale pagamento, in aderenza al prezzo di aggiudicazione dell'appalto, di ogni distinta dovutale spettante contemplata dai contratti di appalto, a fronte delle prestazioni in atti.
Seguivano successive comunicazioni tra le parti e soprattutto la nota del 22.9.2020 del responsabile del procedimento del Comune di Partanna con cui si comunicava che le fatture n. 208 e 211 dei
11.9.2020 e 15.9.2020 venivano rifiutate in quanto difformi dall'importo contrattualizzato, chiedendo alla di emettere fattura contenente l'importo contrattualizzato. Parte_3
Nella successiva nota del 28 settembre 2020 veniva comunicato dal legale del R.T.I. che non poteva essere che la Stazione Appaltante, richiedente il distacco, a doversi fare carico del costo retributivo e contributivo come in concreto determinato dall'ente distaccante.
Mentre appare comprovata la sussistenza di tentativi di bonario componimento della controversia è parimenti asseverato l'assunto per cui a decorrere dall'1.1.2020, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente alla nella misura da quest'ultima determinata, rimanendo così eroso l'utile di Pt_4 impresa – le somme dovute a titolo di “contributi previdenziali” per i 24 lavoratori in distacco impiegati ope legis dal R.T.I. nella esecuzione del Servizio e che il derogatorio meccanismo della cd.
“delegazione di pagamento” pattiziamente stabilito in era stato disdettato dal R.T.I.
Soprattutto, in considerazione dell'avvenuto rifiuto delle fatture (costituendo la fattura un documento contabile e fiscale) è da ritenersi che nella fattispecie il R.T.I. odierna parte attrice abbia comunque avanzato riserve, intese come strumento attraverso cui l'appaltatore, nei lavori pubblici, conserva il diritto ad esporre la propria pretesa e che, in caso di fatti continuativi, la riserva viene iscritta all'insorgenza del fatto e la cui quantificazione può essere effettuata successivamente.
In altre parole, lo strumento attraverso cui sono veicolate le domande di maggiori compensi dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante, che nell'esecuzione del contratto agisce iure privatorum.
4.2) Aderendo alla giurisprudenza di merito, si deve, innanzitutto, premettere che anche con riferimento all'appalto in esame vige il principio, in base al quale l'appaltatore il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o
13 maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (cfr. Cass. civ. n. 11188 del 09/05/2018).
Sicché, tenuto conto della natura delle varie prestazioni contrattuali dell'appalto, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve cd. contabili), sia le pretese risarcitorie.
Peraltro, nel caso di specie, si appalesa una formulazione specifica e idonea ad indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano, essendo comunque l'appaltatore tenuto a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale.
Si osserva inoltre, che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili dell'amministrazione, detto onere diviene concretamente operante solo ove la controparte abbia eccepito la decadenza dalle riserve, equivalendo il comportamento contrario a rinuncia al diritto di farla valere. Ne consegue che, in mancanza della contestazione, da parte del committente convenuto, della avvenuta rituale formulazione delle riserve, al giudice è preclusa ogni indagine sulla osservanza delle prescrizioni dettate in proposito dal R.D. n.
350 del 1895 e dal d.P.R. n. 1063 del 1962, ai fini della dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dal diritto ai maggiori compensi” (Cass. civ., sez. 1, Sent. 03/11/2000 n. 14361). ..." (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 7451/2025 del 20-05-2025).
Ed altresì, la riserva secondo la definizione normativa (art. 165, d.p.r. n. 554 del 1999 e successivamente secondo l'art. 191, d.p.r. n. 207 del 2010) è soggetta ad un obbligo di tempestività che, tuttavia, non può che essere successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. ..." (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 7451/2025 del
20-05-2025).
Ed ancora, in tema di appalto di opere pubbliche, la tardività dell'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità deve essere contestata dall'amministrazione appaltante, in quanto, trattandosi di diritto
14 patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa. ..."
(cfr. Tribunale di Messina, Sentenza n. 1440/2023 del 19-07-2023).
Nel caso di specie, in effetti, non parrebbe contestato l'errore in sé quanto l'infondatezza della pretesa poiché il costo del personale poteva essere suscettibile ab origine di variazione, quanto l'avvenuto riconoscimento della congruità, e la correttezzapredisposizione degli atti di gara, quanto in quelli successivi relativi all'aggiudicazione ed esecuzione del commissionato appalto;
ed inoltre, atteso che, nel rapporto contrattuale, nel quale venivano ex lege fissate le condizioni che regolano l'intera esecuzione dell'appalto, perfettamente conosciute ed accettate dall'Impresa già in sede di predisposizione dell'offerta finalizzata alla partecipazione e successiva aggiudicazione della gara CP_ indetta dalla stazione appaltante nell'interesse dei e . Parte_7 CP_4
Non appare dubbio, tuttavia, che il R.T.I. abbia subito un evidente pregiudizio economico.
Piuttosto, e a sostegno del convincimento circa lo strumento delle riserve, appare opportuno rilevare che le pretese azionate da parte attrice appaiono direttamente collegate all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
Laddove, peraltro, dovesse farsi questione in ordine alla mancata previsione nel capitolato è da ritenersi comunque che debbano ragionevolmente applicarsi i principi di diritto privato e dunque, nell'esercizio dell'autonomia negoziale ben potrebbe, come nella specie, l'appaltatore, formulare le contestazioni del caso secondo le formalità e modalità ritenute più opportune.
Stante l'epoca del bando di gara (25/7/2017), e del contratto di appalto stipulato tra le parti
(8/8/2018), occorre poi precisare che il D.lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) all'articolo 217 comma 1 lett. u) ha previsto l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del Codice
(19 aprile 2016), del DPR 207/2010.
Tuttavia, aderendo ad autorevole orientamento che si ritiene di richiamare, l'articolo 216 prevede espressamente alcune ipotesi di ultrattività del DPR 207/2010 fino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi;
nelle more dell'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(periodo che avrebbe dovuto essere di 90 giorni, ma che è durato oltre un anno), in virtù delle disposizioni transitorie dell'articolo 216, alla contabilità di lavori si continuava ad applicare la disciplina prevista dalla Parte II, Titolo IX, capi I e II del DPR 207/2010.
Pertanto, nonostante l'abrogazione, nel periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice) ed il 30 maggio 2018 (data di entrata in vigore del decreto n. 49 del MIT) la contabilità dei lavori risultava ancora disciplinata dal DPR 207/2010.
L'aspetto particolarmente innovativo riguarda però gli appalti di servizi e di forniture.
15 Dunque, nel vecchio Codice non era previsto alcun rinvio all'istituto delle riserve per gli appalti di servizi e di forniture;
al contrario, il comma 2 dell'articolo 111 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che nelle more dell'adozione di tale decreto del MIT e fino alla sua data di entrata in vigore, si applica l'articolo 216, comma 17 del d.lgs. 50/2016.
Si tratta appunto della disciplina della contabilità dei lavori, tra cui è incluso anche l'articolo 190 del
DPR 2017/2010 sulle riserve dell'appaltatore.
Conseguentemente, tra il 19 aprile 2016 (entrata in vigore del d.lgs. 50/2016) ed il 30 maggio 2018
(entrata in vigore decreto MIT 49/2018) l'articolo 190 del DPR 207/2010 parrebbe applicabile anche ai contratti di servizi, per espresso richiamo dell'articolo 111, comma 2.
Tale aspetto appare particolarmente rilevante in quanto introduce una parificazione di disciplina non prevista nella vecchia normativa.
D'altra parte, la scelta di uniformare la disciplina delle riserve nei lavori pubblici prevista per gli appalti di lavori a quelli di servizi e di forniture, già nella fase transitoria, risulta pienamente coerente con quanto poi introdotto dal DM n. 49 del 2018.
Dunque, la disciplina transitoria anticipa l'uniformazione dell'istituto delle riserve tra appalti di lavori e appalti di servizi e di forniture.
5) Sotto diverso profilo, e in merito all'eccezione di parte convenuta per cui nel prospetto di Calcolo degli Importi per cui era indicato un costo del personale suscettibile di variazione, è da considerare invece nella fattispecie proprio l'insorgenza di una situazione di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, ancorché ex post, obiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede, e comunque di maggiori oneri rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, e che impone alla stazione appaltante di considerare le voci di costo non ragionevolmente preventivabili ed applicabili nella fase esecutiva del contratto.
E ciò, peraltro, in armonia, al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e del dovere ex fide bona di rinegoziazione del contratto, in una logica manutentiva che ispira il sistema ordinamentale, e posto che il principio di immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto, stante l'esigenza di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il cd. sinallagma funzionale e nel ragionevole rispetto delle aspettative dell'aggiudicatario.
Traendo le fila dalle superiori osservazioni, appare desumibile la sussistenza di costi maggiori nonché la sussistenza e la fondatezza delle riserve direttamente collegate all'esecuzione del servizio
16 oggetto dell'appalto ed essendo state comunque avanzate dall'appaltatore le contestazioni in questione secondo le formalità e modalità ritenute più opportune.
-Per quanto attiene la fondatezza di esse, vanno peraltro richiamate le conclusioni a cui è addivenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio, ritenendo infatti, il giudice, che le conclusioni raggiunte nell'espletata consulenza rispettino i princìpi a cui fare riferimento, e di dover pertanto espressamente richiamare le chiare argomentazioni espresse dal ctu dr. nel corso della Persona_1 trattazione –istruzione anche quale ragione di fatto della decisione e fare proprie le conclusioni addotte dal c.t.u., e che le coordinate giuridiche sin qui lungamente tracciate debbano calarsi al caso di specie conseguendone le statuizioni conseguenti.
Al consulente d'ufficio è stato demandato il quesito in precedenza riportato.
-Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti posti (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento;
è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.
-Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.
2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).
-Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il Giudicante al fine di risolvere tutte le problematiche dedotte in giudizio: si ritiene di aderire alle conclusioni espresse nella CTU, le cui puntualizzazioni hanno fornito un dettagliato punto di vista fondato su pregnanti argomentazioni in ordine alle questioni affrontate, e per cui gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati - confortati dalle risultanze documentali – hanno introdotto elementi innegabilmente chiarificatori.
17 -5.1) Così ha chiarito il ctu nella relazione datata 12 marzo 2024 di avere esaminato, oltre agli atti prodotti in causa, il CCNL Igiene Ambientale, i prospetti costo del personale e relativi cedolini dei dipendenti in distacco presso il Comune di Vita, le tabelle contributive INPS (Industria >50 dipendenti), le tabelle assicurative INAIL - Industria voce di rischio 0421 “Servizi di nettezza urbana, compresa la rimozione di mota e neve. Isole ecologiche. Esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, comprese le fasi di biossidazione e compostaggio. Esercizio di discariche, di termovalorizzatori e di inceneritori. Compresa l'eventuale manutenzione degli impianti eserciti.
E dunque, quanto alle differenze costo orario di avere provveduto al ricalcolo del costo orario, per ogni lavoratore, secondo il livello di inquadramento e per l'azionato periodo 01.08.2018 –
31.07.2021. Le differenze di costo orario ottenute sono state aritmeticamente messe a confronto con quanto indicato dalla stazione appaltante e precisamente: euro 20,76 per il livello IIA ed euro 21,84 per il livello IIIA.
Pertanto, a) per il Sig. , livello d'inquadramento IIA, la differenza di costo orario, Parte_8 per il periodo 01.08.2018 – 29.02.2020, è di euro 6.688,79;
b) per il Sig. , livello d'inquadramento IIA, la differenza di costo orario, per il periodo Parte_9
01.08.2018 – 31.07.2021, è di euro 19.995,23; CP_ c) per il Sig. , livello d'inquadramento IIIA, distaccato presso il Comune di per Parte_10 il 10% delle ore mensili, la differenza di costo orario, per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2021, è di euro 1.393,44; CP_ d) per il Sig. livello d'inquadramento IIIA, distaccato presso il Comune di per il Parte_11
10% delle ore mensili, la differenza di costo orario, per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2021, è di euro 874,37.
Ha inoltre precisato il consulente d'ufficio di non essersi limitato ad elaborare un calcolo aritmetico ma ha risposto al quesito del Giudice, tuttavia i maggiori costi sostenuti non sono dovuti a causa dell'applicazione dell'istituto del distacco ma perché i soggetti distaccati rispondono all'applicazione della natura contrattuale, retributiva e contributiva della distaccante (S.R.R.).
Pertanto, l'elaborazione in risposta al quesito è corretta.
Conclusivamente ha quindi rilevato che secondo il costo orario come sopra rappresentato, il R.T.I. ha diritto ad avere rifusi euro 28.951,84.
Accertato, pertanto, il diritto dell'attore Parte_3 alla refusione delle somme calcolate dal ctu a titolo risarcitorio
[...]
e/o indennitario, per il maggiore costo sopportato nel periodo controverso, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali al personale dovutamente in distacco come per Pt_4
18 legge, impiegato nel “Cantiere di Vita” in quanto non conforme a quello, minore, riportato negli atti indittivi di gara, conseguono le statuizioni come in dispositivo.
6) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza, le parti convenute vanno condannate alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura come infra liquidata, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, e avuto riguardo al valore della causa e con il compenso (€ 3.809,00 per compensi di procuratore) calcolato ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando nella causa n. 1349/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in accoglimento della domanda attorea,
-accerta il diritto dell'attore Parte_3 alla refusione delle somme calcolate dal ctu a titolo risarcitorio e/o
[...] indennitario, per i maggiori costi sostenuti nei termini precisati in parte motiva e secondo quanto calcolato dal ctu, e in dipendenza,
-condanna la convenuta il e in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore, e il convenuto Controparte_4
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra
[...] essi, in favore del Parte_3 della complessiva somma di € 28.951,84 oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria come per legge;
-dichiara tenuti e condanna la convenuta il e in persona del suo legale CP_3 rappresentante pro tempore, e il convenuto Controparte_4
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ,
[...] in solido tra essi, a rifondere all'attore R.T.I., le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Marsala, 10 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1349/2022 R.G. vertente tra
- corrente in Marsala in via Stefano Bilardello n. 74 (P. IVA: Parte_1
) – in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 CP_1
in proprio e nella qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I. costituito con l'
[...] [...] appresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Salvatore Controparte_2
Giacalone PEC: Email_1
- attrice – contro
(c.f. ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2
CP_ ex lege domiciliato presso la Casa Comunale sita a nella Piazza San Francesco, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Leonardo Costa in
Salemi (Tp) nella via Paolo Oliveri n°51 p.e.c. , che lo rappresenta e difende Email_2 giusta deliberazione di G.M. n. 106 del 17/12/2021, della Determina del Capo Settore “Area
Tecnica” n. 165 del 29/12/2021
- convenuta – nonché
l Controparte_4
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica P.IVA_3
1 presso la residenza municipale del Comune di Partanna / Ente Capofila, in in via Vittorio CP_4
Emanuele n. 18
- convenuto contumace – avente ad oggetto: contratto di appalto/ risarcimento danni per maggiori oneri sostenuti nei confronti della Pubblica Amministrazione _
Conclusioni delle parti: attore: conclude e si riporta alle note conclusive depositate in atti e replica alle deduzioni di parte convenuta [A)- accertare e dichiarare il diritto del R.T.I. Parte_2 ad avere rifusa, a titolo di compensi e/o indennizzi ovvero
[...] di risarcimento del danno, la complessiva somma di Euro 28.951,84 per il maggiore costo sopportato nel periodo controverso, causalmente riconducibile alla grave negligenza ed imperizia della Stazione
Appaltante nella predisposizione e nella verifica del Progetto sotteso alla indizione della gara, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali al personale S.R.R., dovutamente in distacco come per legge, impiegato nel “Cantiere di Vita”; rispetto a quello, minore, riportato in seno ad essi atti indittivi e falsamente addotto come conforme alle Tabelle del vigente CCNL
Federambiente;
B)- per l'effetto, condannare il e l' CP_3 Controparte_4 al pagamento, in solido, in favore del Parte_3 per le causali indicate in narrativa e poste a fondamento
[...] dell'azionata domanda, della complessiva somma di Euro 28.951,84
(ventottomilanovecentocinquantuno/84), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari].
Convenuto conclude e si riporta alle note conclusive depositate in atti e replica alle CP_3 deduzioni di parte attrice [- rigettare le domande spiegate dall'Impresa nei confronti del CP_3
per i motivi indicati in narrativa e per ogni altro migliore di giustizia con ogni statuizione di
[...] legge.
- In subordine e senza recesso dalle superiori deduzioni difensive, ritenere e dichiarare inammissibile la domanda spiegata dall'Impresa ex art 2041 c.c., per i motivi sopra meglio esplicitati e per ogni altro migliore di giustizia e, per l'effetto, integralmente rigettarla con ogni e qualsiasi statuizione.
- In ulteriore subordine, senza recesso alcuno dalle superiori assorbenti eccezioni ed argomentazioni di difesa, ritenere e dichiarare in ogni caso improponibile l'azione di indebito
2 arricchimento ex art. 2041 c.c. poiché esperita in violazione dell'art. 2042 c.c., in combinato disposto con gli artt. 191 e 194 del D.lgs n. 267/2000.
- Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_1 capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con l' Controparte_2 al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con gli accessori come per legge].
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e di risposta;
osserva
3 1) Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 17 giugno 2022, a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza territoriale del 6.5.22, resa dal Tribunale di Sciacca, in favore del
Tribunale di Marsala, la sponeva che: Parte_1
In esito a pubblico incanto indetto […] dall Controparte_5 costituito [all'interno dell'A.T.O. n. 18 Trapani ] tra i Comuni di , CP_6 CP_4 CP_4
CP_ e […], il R.T.I. (di tipo orizzontale) (Capogruppo Mandataria) - Parte_1
(Mandante) […] [d'ora innanzi, in breve, R.T.I.] è Controparte_2 riuscito aggiudicatario […] del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene CP_ pubblica all'interno dell'ARO tra i Comuni di , e per anni 7 (sette)” (CIG: CP_4 CP_4
67096312A9) verso il prezzo complessivo offerto [al netto del praticato ribasso del 6,7557% - …] di
Euro 9.969,814,76 (oltre I.V.A.), di cui Euro 7.680.792,28 per il costo della manodopera, determinato dalla Stazione Appaltante, non assoggettato a ribasso [confrontasi pag. 7
“giustificazioni” R.T.I. prodotte – ed accolte – in sede di verifica dell'offerta riuscita legislativamente presunta anomala - […].
Al punto 6.3.12 del Disciplinare di gara […] ed all'art. 15 del C.S.A […], la realizzazione del Servizio in tutto il bacino di utenza dell' è stata preordinata attraverso l'obbligatoria utilizzazione, ex CP_4
L.R. n. 9/10, di n. 27 unità di personale operativo da distaccarsi dalla Parte_4
(d'ora innanzi, in breve, , il cui integrale costo reale, retributivo e contributivo, derivante dalla Pt_4 vincolata applicazione del trattamento economico-normativo previsto dal CCNL di Federambiente non può ovviamente che essere a carico della Stazione Appaltante richiedente il distacco [il rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze della distaccante , chiamata pertanto, con gli atti indittivi Pt_4 della gara, ad assicurare all'appaltatore, senza pregiudizio alcuno, le relative risorse finanziarie.
In altri termini, nessun maggiore onere per il costo della manodopera, correlato alla dovuta utilizzazione del personale distaccato rispetto alla predetta complessiva somma di Euro Pt_4
7.680.792,28 prevista in seno al “Prospetto Economico degli Oneri complessivi per l'Acquisizione del Servizio” […] allegato al Progetto e facente parte integrante degli atti indittivi, deve essere sopportata dall'aggiudicatario - che, si è detto, soggiace legislativamente all'obbligo di utilizzare il predetto personale - al quale pertanto la Stazione Appaltante (a mò di “partita di giro”) ha Pt_4
l'onere di corrispondere tutte le risorse finanziarie necessarie sia a pagare le retribuzioni ai lavoratori in distacco (comprese 13° e 14° mensilità); che a versare alla che dovrà poi riversarli a sua Pt_4 volta agli Enti Previdenziali, i sottesi “oneri contributivi ed assicurativi”.
4 In concreto, la ha distaccato soltanto 24 unità di personale, sì che il R.T.I. impiega per la Pt_4 corretta esecuzione del Servizio altresì n. 3 dipendenti propri.
A decorrere dall'1.1.20, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente alla S.R.R. - ma, si badi, nella misura da quest'ultima determinata, rimanendo così eroso l'utile di impresa – le somme dovute a titolo di “contributi previdenziali” per i 24 lavoratori in distacco impiegati ope legis dal R.T.I. nella esecuzione del Servizio [al riguardo, il derogatorio meccanismo della cd. “delegazione di pagamento” pattiziamente stabilito in seno al “Verbale di accordo di distacco di lavoratori” prot. n. 2613 del
31.7.18 (…) è stato disdettato dal R.T.I. giusta Nota trasmessa via PEC il 31.7.20 - …].
Per l'esecuzione della specifica parte di Servizio (pari al 10% del totale) concernente il territorio del CP_ Comune di (cd. Cantiere di Vita”), è stato stipulato tra lo stesso ed il R.T.I. il CP_3
Contratto d'Appalto rep. n. 2282 dell'8.8.18 verso il prezzo di Euro 1.136.273,81 (oltre I.V.A.) […].
1.1) In diritto, deduceva che:
Ai Paragrafi 1.8.5.2. (pag. 34), 1.8.9.2.1 (pag. 46) ed 1.8.13.1 (pag. 57) del “Calcolo degli importi per l'acquisizione del Servizio con indicazioni della sicurezza non soggetta a ribasso” […] allegato al Progetto e facente parte integrante degli atti indittivi - sulla base dei quali ciascun Operatore
Economico ha partecipato alla gara formulando un'offerta, che, oltre all'opzione prezzo, rappresenta la qualità delle soluzioni elaborate, della propria organizzazione e dei propri servizi - la Stazione
Appaltante ha espressamente indicato “costi orari” del personale, dei quali ha assunto l'asserita conformità alle Tabelle del vigente CCNL Federambiente, pari ad Euro 20,76 per l'Operatore
Ecologico Livello IIA;
e ad Euro 21,84 sia per l'Autista Livello IIIA che per l'Addetto alla Pesa
Livello IIIA, determinando, per l'effetto, in complessivi Euro 7.680.792,28, tenuto conto del monte ore complessivo di 1.877 all'anno per singolo lavoratore impiegato, il costo complessivo della manodopera per la globale esecuzione del Servizio in tutto l' ” CP_4 Controparte_4 per i 7 anni di durata dell'appalto.
E dunque era risultata una manifesta differenza tra il (minore) “costo orario” del personale addotto e computato dalla Stazione Appaltante in seno agli atti indittivi, al fine della stima del valore dell'appalto; e quello (maggiore) riportato nei “cedolini paga” e “prospetti della maturata mensilità”, elaborati mensilmente, che, nella realtà, il datore di lavoro applica ai fini del calcolo delle Pt_4 retribuzioni – e dei riflessi oneri contributivi - spettanti ai propri dipendenti distaccati, obbligatoriamente utilizzati dal R.T.I., ripetesi ancora una volta, nella esecuzione del Servizio, ai sensi della L.R. n. 9/10 sulla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Deduceva, quindi, che l'aggiudicatario odierno attore, (doveva) debba essere tenuto indenne Pt_3 dalla Stazione Appaltante dal predetto onere non originariamente contemplato, che sta mensilmente
5 sopportando sin dall'inizio dell'esecuzione del Servizio (1 Agosto 2018), costituito dalla differenza tra il sostenuto costo effettivo del personale in distacco (retribuzioni + contributi previdenziali) per come determinato dalla S.R.R. […]; e quello cui avrebbe invece dovuto far fronte in forza di quanto stabilito dagli atti indittivi della gara, sulla base dei quali è chiamato a partecipare, formulando la propria offerta economica.
E ciò, avuto riguardo all'economia complessiva del rapporto obbligatorio, e la contrarietà ai principi di correttezza e di buona fede ed al dovere di lealtà contrattuale della colpevole condotta tenuta dalla
Stazione Appaltante, che incide, squilibrandolo e rendendolo anomalo, sullo svolgimento del rapporto contrattuale, con grave pregiudizio sofferto dal R.T.I. per i costi aggiuntivi che ha dovuto e che, mensilmente, continua ad affrontare.
Risaltando, in particolare, la negligenza nella predisposizione e nella verifica del Progetto da parte dell'Ente Appaltante, tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti, laddove in specie appare manifesta la superficialità e l'approssimazione con cui è stato determinato in seno agli atti di gara il “costo orario della manodopera”, giocoforza riferito al personale ex lege da distaccarsi dalla per essere impiegato nella esecuzione del Servizio. Pt_4
Deducendo poi che, il predetto costo orario della manodopera era stato falsamente assunto come facente riferimento alle Tabelle del CCNL Federambiente vigente, laddove invece è affiorato che i dati dedotti in seno agli atti indittivi coincidono con quelli riportati dalla più che datata Tabella
Ministeriale di settore approvata con D.M. 27.10.2005 […]; e dal CCNL Igiene Ambientale vigente alla data dell'1.7.2005 […], quest'ultimo, altresì, falsamente addotto come “...attualmente applicato ai lavoratori della ...”, dalla quale sono transitate nella Parte_5
S.R.R. le 24 unità di personale oggi distaccate per la esecuzione del Servizio, ma alle quali tuttavia, si
è detto, viene applicato dalla il trattamento economico-normativo previsto dal CCNL Pt_4
Federambiente vigente alla data odierna e non certo quello in vigore nell'anno 2005.
E dunque che il R.T.I. (aveva) ha pertanto diritto ad avere rifusi, in accoglimento della proposta domanda [che si aziona dopo defatiganti tentativi di bonario componimento vanamente esperiti con la
Stazione Appaltante […] che sta peraltro costringendo, allo stato, il R.T.I. ad emettere fatture recanti soltanto i minori importi, che vengono mensilmente corrisposti per l'esecuzione del Servizio […], pena il ritorsivo rifiuto […] – ed il conseguente totale mancato pagamento – delle emesse fatture correttamente recanti gli importi determinati nei sensi sopra esposti, vale a dire tenuto conto del costo effettivo del personale in distacco per come determinato dalla S.R.R.], a titolo di compensi e/o indennizzi ovvero di risarcimento del danno, i maggiori oneri come sopra sostenuti a causa della colpevole condotta imputabile alla Stazione Appaltante sotto forma di grave imperizia nella
6 predisposizione e nella verifica del Progetto posto a base di gara, con pesante lesione dell'utile di
Impresa supposto dal R.T.I. in sede di partecipazione, teso, in via essenziale, ad assicurare la remuneratività dell'offerta, in conformità altresì all'interesse pubblico alla regolare esecuzione del contratto d'appalto ed alla piena realizzazione del Servizio, cui è preordinato il rapporto negoziale.
1.2) In ordine alquantum debeatur: esponeva che l'odierna domanda [con espressa riserva di agire successivamente in giudizio per il rimanente periodo fino alla scadenza del Contratto] veniva proposta avuto riguardo all'arco temporale dei primi 3 anni / 36 mesi di esecuzione del Servizio, ossia dall'1 Agosto 2018 al 31 Luglio
2021.
E che il costo aggiuntivo sopportato dal R.T.I. per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali per i lavoratori in distacco utilizzati nel “Cantiere di Vita” ammonta mensilmente a complessivi Euro 1.907,54, giusta ricalcolo del costo del personale, rispetto a quello stabilito dal datore di lavoro operato sulla base dello specifico “costo orario” espressamente indicato in Pt_4 seno agli atti indittivi e del quale la Stazione Appaltante ha tenuto conto per la stima del valore dell'appalto.
Dunque, che il “prospetto di ricalcolo”, è relativo, a titolo esemplificativo, al mese di Gennaio 2019, ma il predetto importo di Euro 1.907,54 potrebbe essere ritenuto, in via presuntiva, un “valore mensile medio” idoneo a consentire di poter determinare, anche in via equitativa, nella globale somma di Euro 68.671,44 [1.907,54 x 36 mesi = 68.671,44] il maggior costo indebitamente sopportato dal R.T.I. nell'arco temporale di 36 mesi, dall'1 Agosto 2018 al 31 Luglio 2021, preso in considerazione, richiedendone la rifusione alla convenuta Stazione Appaltante a ristoro del grave pregiudizio sofferto.
Chiedendo l'espletamento di di una C.T.U. contabile in via istruttoria.
Concludeva chiedendo:
A)- accertare e dichiarare il diritto del R.T.I. attore ad avere rifusi, a titolo di compensi e/o indennizzi ovvero di risarcimento del danno, i maggiori oneri aggiuntivi indebitamente sopportati, nel periodo controverso che va dall'1 Agosto 2018 al 31 Luglio 2021, per il costo del personale distaccato dalla (retribuzioni + contributi previdenziali) ed ope legis impiegato nella Pt_4 esecuzione del Servizio nel “Cantiere di Vita”, ammontanti mediamente ad Euro 1.907,54 mensili e così, nei 36 mesi, pari a complessivi Euro 68.671,64, causalmente riconducibili alla grave negligenza ed imperizia della
Stazione Appaltante nella predisposizione e nella verifica del Progetto sotteso alla indizione della gara, poiché recante l'indicazione di un importo del “costo orario” della manodopera, con
7 riferimento al quale è stato determinato il valore dell'appalto, falsamente addotto come corrispondente alle Tabelle del CCNL Federambiente vigente e falsamente assunto come attualmente applicato dalla al richiamato personale in distacco;
Pt_4
B)- per l'effetto, atteso il grave pregiudizio derivatone al R.T.I. attore e causalmente riconducibile all'accertato comportamento colpevole della Stazione Appaltante, condannare il CP_3
e l' al pagamento, in solido, in favore del Controparte_4 [...]
per le causali indicate Parte_3 in narrativa e poste a fondamento dell'azionata domanda, della complessiva somma di Euro
68.671,64 (sessantottomilaseicentosettantuno/64), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
Con vittoria di spese ed onorari.
2) Costituendosi in giudizio, il convenuto obiettava alle domande avanzate da parte CP_3 attrice, eccependo in primis l'infondatezza della domanda attorea ed esponendo che: parte attrice non rilevava che al punto 1.8.5.2. del prospetto di “Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio con indicazioni della sicurezza non soggetta a ribasso”, allegato al progetto posto a base di gara, era stato espressamente specificato che “… Il costo del personale può Part essere suscettibile di variazione, in quanto ad oggi non si conoscono le unità che dalla CP_ transiteranno nei servizi dei comuni di , , , all'atto della costituzione CP_4 CP_4
Cont dell' ; una volta individuate le unità si procederà all'applicazione dei costi reali tenendo conto degli effettivi livelli, qualifiche e scatti di anzianità, secondo quanto previsto in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti dalla l.r. 9/2010…” [così, pag. 34].
E che, pertanto, aggiudicato l'appalto, con il successivo verbale di accordo di distacco dei lavoratori recante del 31/07/2018, stipulato tra la il Parte_6
e l' al punto 2 CP_3 Controparte_7 erano stati espressamente individuati i lavoratori in distacco per lo svolgimento del servizio presso il detto ente locale, con i relativi livelli di inquadramento professionali, mansioni e costo annuale complessivo delle retribuzioni, anch'esso suscettibile di variazione secondo i criteri ivi specificati.
Nonché, che, il costo annuo della retribuzione del personale in distacco, convenzionalmente determinato, era superiore a quello indicato nel suddetto prospetto di calcolo ed (era) è stato effettuato (così come anche confermato in citazione) secondo il vigente CCNL Federambiente (sic, punto 26), per di più per 38 ore settimanali (due in più rispetto a quelle previste negli atti indittivi);
8 e che tutte le clausole del predetto verbale erano state sottoscritte ed accettate, anche ai sensi dell'art. 1241 e ss c.c., dal RTI attoreo.
Ed ancora, che in sede di giustificazione richiesta con nota prot. n. 19140 del 26.1.2018, dalla
Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la con Parte_3 propria nota del 9.2.2018, in merito al costo della manodopera indicato in sede di offerta, ha testualmente precisato che: “… Il costo annuo della manodopera, già in sede di offerta, è stato dichiarato pari ad €. 7.680.792,28 complessivamente per l'intero appalto. Quindi, tenuto conto del livello di inquadramento del personale, dei servizi da espletare e di quanto indicato nell'offerta tecnica (pag. 116), era stato analizzato e ritenuto congruo il costo effettivo della manodopera calcolato dalla Stazione Appaltante, così come riportato nel PROSPETTO ECONOMICO DEGLI
ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO” della documentazione di gara…” [cfr., pag. 4, relazione del 9.2.2018]. Parte_3
Eccepiva così la pretestuosità e strumentalità degli assunti attorei, soprattutto posto che il costo della manodopera per l'intero appalto, sì come calcolato dalla Stazione Appaltante, era stato oggetto di Parte espressa verifica dal che lo aveva ritenuto manifestamente congruo già in sede di presentazione dell'offerta economica, e come l'Impresa, nel giustificare la contestata anomalia dell'offerta, sia giunta ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunto.
Ed inoltre, che l'Impresa aggiudicataria non aveva mai impugnato gli atti di gara relativi alla determinazione del costo della manodopera, né in sede di sottoscrizione del contratto di appalto, dell'accordo di distacco del personale della e della presa in consegna del servizio né aveva Pt_4 sollevato, nei modi e termini di legge, eccezioni e/o riserve su eventuali incongruenze riscontrate rispetto agli atti indittivi, che hanno determinato, pertanto, tutte le maturate decadenze e preclusioni già previste dal codice e dal contratto.
Ed altresì, che nessun pregiudizio aveva subìto l'Impresa aggiudicataria relativamente al costo della manodopera atteso che le differenze retributive erogate al personale in distacco delle S.R.R., ivi comprese le variazioni per sopravvenienze di legge, avevano trovato piena copertura nel costo complessivamente determinato da questa in sede di offerta economica, e ciò relativamente agli anni
2018, 2019, 2020 e 2021.
Eccependo poi, l'inammissibilità della domanda di indebito, e per cui la pretesa economica, per come formulata, sembrerebbe rivolta ad ottenere il ristoro di un onere indebitamente sopportato dall'Impresa, cui avrebbe fatto da contraltare un conseguente vantaggio economico per il CP_3
(sic, arricchimento ex art. 2041 c.c.), esulando dal vincolo convenzionale di appalto con la
[...] conseguenza che, in assenza di valido ed efficace atto scritto sulla maggiore spesa ex adverso pretesa,
9 non sussiste alcuna obbligazione di pagamento validamente assunta a carico del CP_3 contrattualmente obbligato a corrispondere all'Impresa solamente gli importi preventivamente stabiliti in sede di gara, di successiva aggiudicazione e di contratto (cfr, art. 191 D.Lgs n. 267/2000).
Eccepiva, infine, l'improponibilità dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per violazione dell'art. 2042 c.c., in combinato disposto con gli artt. 191 e 194 del D.lgs n. 267/2000
(violazione del principio della sussidiarietà dell'azione); in quanto il comma 4 dell'art. 191, del D.lgs n. 267/2000 per i casi di richiesta di prestazioni o servizi non rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato dalla stessa citata normativa, ha previsto la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o funzionario responsabile che ha consentito la prestazione.
Concludeva chiedendo di:
- rigettare la domande spiegata dall'Impresa nei confronti del per i motivi indicati in CP_3 narrativa e per ogni altro migliore di giustizia con ogni statuizione di legge.
- In subordine e senza recesso dalle superiori deduzioni difensive, ritenere e dichiarare inammissibile la domanda spiegata dall'Impresa ex art 2041 c.c., per i motivi sopra meglio esplicitati e per ogni altro migliore di giustizia e, per l'effetto, integralmente rigettarla con ogni e qualsiasi statuizione.
- In ulteriore subordine, senza recesso alcuno dalle superiori assorbenti eccezioni ed argomentazioni di difesa, ritenere e dichiarare in ogni caso improponibile l'azione di indebito arricchimento ex art.
2041 c.c. poiché esperita in violazione dell'art. 2042 c.c., in combinato disposto con gli artt. 191 e
194 del D.lgs n. 267/2000.
- Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_1 capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con l' Controparte_2 al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con gli accessori come per legge.
3) Così instaurato il contraddittorio tra le parti, e doverosamente delineato come sopra, l'ambito del dibattito processuale, venivano in seguito assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., e la causa è stata dapprima istruita dal Giudice originariamente assegnatario del procedimento, mediante le allegazioni documentali delle parti nonché, giusta ordinanza del 23.05.2023 mediante l'espletamento di una ctu contabile redatta dal consulente del lavoro dr. , sui quesiti come Persona_1 appresso indicati: esaminati tecnicamente i documenti contabili prodotti in giudizio, calcoli , avuto riguardo all'azionato periodo controverso (1.8.18 / 31.7.21), il maggior costo in concreto sopportato dal R.T.I. attore per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali del personale in distacco, cui la S.R.R. applica il vigente CCNL Federambiente;
rispetto a quello che la Stazione
Appaltante ha indicato in seno agli atti indittivi, aritmeticamente determinato sulla base di un costo-
10 orario [Euro 20,76 per il Livello IIA ed Euro 21,84 per il Livello IIIA] adotto come conforme alle
Tabelle del vigente CCNL Federambiente.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, avanti al Giudice antecessore, il procedimento era poi rimesso sul ruolo istruttorio affinché la cancelleria provvedesse all'acquisizione dell'intero fascicolo d'ufficio del citato proc. n° 921/2021 R.G. Tribunale di Sciacca, ex art. 126 disp. att. c.p.c.
Quindi, a seguito di nuova assegnazione allo scrivente giudicante, veniva disposa la discussione orale della causa e così successivamente trattenuta in decisione ex art. 281 – sexies c.p.c. con riserva del deposito della sentenza ai sensi del 3° comma.
-Va intanto dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_4
, e ”. CP_4 CP_4 CP_3
4) Merito della controversia, qualificazione della domanda ed analisi delle risultanze istruttorie, princìpi applicabili.
La domanda formulata dall'attore è fondata nei termini che come di seguito si preciseranno e ritiene il giudice che ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono, a questo punto, di considerare i princìpi applicabili in materia ed esaminare i profili in diritto sui quali si incentra l'odierno giudizio.
Non appare intanto contestato (né in effetti contestabile sulla scorta della compulsazione del compendio documentale offerto da parte attrice) il contenuto degli atti indittivi della gara:
l'avvenuta aggiudicazione a seguito di pubblico incanto nei termini indicati dall'impresa attrice, il contratto di appalto relativo al servizio oggetto di esso,
i termini del disciplinare di gara,
l'utilizzazione del personale distaccato Pt_4 il calcolo degli importi per l'acquisizione del Servizio con indicazioni della sicurezza non soggetta a ribasso” allegato al Progetto e facente parte integrante degli atti indittivi e con l'indicazione dei “costi orari” del personale,
l'offerta economica prodotta in uno con la relazione a giustificazione dell'offerta, la giustificazione richiesta con nota prot. n. 19140 del 26.1.2018, dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la con propria nota del 9.2.2018, in Parte_3 merito al costo della manodopera indicato in sede di offerta.
Occorre ricordare, a livello di inquadramento generale, che la domanda ha ad oggetto il diritto del
R.T.I. attore ad avere rifusi, a titolo di compensi e/o indennizzi ovvero di risarcimento del danno, i maggiori oneri aggiuntivi indebitamente sopportati, causalmente riconducibili ad essa P.A. stante un'alterazione fondamentale del sinallagma contrattuale.
11 E ciò in ragione di una modifica sostanziale dell'equilibrio contrattuale, che avrebbe imposto all'appaltatore un onere diverso da quello pattuito, e dunque un danno costituito dai maggiori costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quanto previsto dal contratto d'appalto.
In altre parole, l'appaltatore avanza una richiesta di reintegrazione di carattere risarcitorio in quanto i maggiori oneri aggiuntivi non rientrerebbero nel normale rischio d'impresa dell'appaltatore.
Muovendo dal generale principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, invocabile nella fattispecie, e al di là del diritto alla rinegoziazione azionabile da parte del soggetto colpito dalla scure di sopravvenienze perturbatrici esogene al ciclo economico fisiologico della “scommessa” contrattuale (come precisato dalla dottrina), non essendo peraltro dedotta la diversa ipotesi di una revisione dei prezzi quale strumento di adeguamento del prezzo del contratto anche ai sensi dell'art. 1664, co. 1° c.c., appare sussistere un evidente nesso eziologico (e dunque la riconducibilità del fatto ad una condotta della Stazione Appaltante) tra l'alterazione del sinallagma contrattuale e i maggiori oneri sostenuti dal R.T.I. (Raggruppamento temporaneo di imprese).
Occorre, inoltre, addentrarsi nella verifica volta ad accertare se in ordine alle istanze economiche dell'appaltatore quest'ultimo abbia provveduto o meno alla formale apposizione delle riserve nei documenti contrattuali o di comunicazione formale al fine di far valere le proprie ragioni derivanti da eventi non contemplati contrattualmente nei documenti contrattuali o mediante comunicazioni formali.
4.1) Ed orbene, risulta dalla nota dell'11.3.2019 inviata dal Comune di l'invito rivolto CP_4 all di provvedere alla regolarizzazione degli oneri contributivi e previdenziali CP_7 dovuti per il personale in distacco, e la successiva risposta del legale di in riscontro del Parte_3
12 marzo 2019 con cui veniva precisato che il rapporto di lavoro proseguiva con la distaccante, nonché il verbale di riunione del 20.1.2020 (al fine di trovare un accordo) con cui nell'interesse di detta parte attrice veniva esplicitato che il maggiore costo non era corrispondente a quello previsto nei capitolati di gara, e ancora, con successiva nota del 21.2.2020, rilevando la differenza dei parametri relativi al costo medio orario del personale e un danno economico cagionato alla
[...]
avendo quest'ultima dovuto retribuire il personale e di riflesso percepire un corrispettivo Pt_3 inferiore dalla stazione appaltante, la conseguente richiesta di refusione.
Con successiva nota dell'8 maggio 2020 - in riscontro ad antecedente diffida del 31 luglio 2020 inviata nell'interesse del R.T.I. - l'Avvocatura Comunale del Comune di rappresentava al CP_4 legale della che la richiesta di adeguamento costo della manodopera rispetto al Parte_3 costo orario indicato in progetto non poteva trovare accoglimento in quanto il presunto errore di fatto non era riscontrabile in alcun atto prodromico all'espletata e affidata gra d'appalto. E per cui,
12 superato il lamentato profilo dell'errore di fatto, non residuava alcuna possibilità per l'impresa di dolersi ex post della diversità del CCNL applicato.
Ma va soprattutto considerato che in detta diffida del 31 luglio 2020 la comunicava che Parte_3
a decorrere dall'1 agosto 2020 non intendeva accettare la specifica proposta di rinnovo della operatività del meccanismo della delegazione di pagamernto e per cui avrebbe dovuto erssere la
Stazione Appaltante a sopportare il relativo costo reale;
fatto salvo il diritto dell'affidataria all'emanazione di fattura dal corrispondente relativo importo, all'integrale pagamento, in aderenza al prezzo di aggiudicazione dell'appalto, di ogni distinta dovutale spettante contemplata dai contratti di appalto, a fronte delle prestazioni in atti.
Seguivano successive comunicazioni tra le parti e soprattutto la nota del 22.9.2020 del responsabile del procedimento del Comune di Partanna con cui si comunicava che le fatture n. 208 e 211 dei
11.9.2020 e 15.9.2020 venivano rifiutate in quanto difformi dall'importo contrattualizzato, chiedendo alla di emettere fattura contenente l'importo contrattualizzato. Parte_3
Nella successiva nota del 28 settembre 2020 veniva comunicato dal legale del R.T.I. che non poteva essere che la Stazione Appaltante, richiedente il distacco, a doversi fare carico del costo retributivo e contributivo come in concreto determinato dall'ente distaccante.
Mentre appare comprovata la sussistenza di tentativi di bonario componimento della controversia è parimenti asseverato l'assunto per cui a decorrere dall'1.1.2020, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente alla nella misura da quest'ultima determinata, rimanendo così eroso l'utile di Pt_4 impresa – le somme dovute a titolo di “contributi previdenziali” per i 24 lavoratori in distacco impiegati ope legis dal R.T.I. nella esecuzione del Servizio e che il derogatorio meccanismo della cd.
“delegazione di pagamento” pattiziamente stabilito in era stato disdettato dal R.T.I.
Soprattutto, in considerazione dell'avvenuto rifiuto delle fatture (costituendo la fattura un documento contabile e fiscale) è da ritenersi che nella fattispecie il R.T.I. odierna parte attrice abbia comunque avanzato riserve, intese come strumento attraverso cui l'appaltatore, nei lavori pubblici, conserva il diritto ad esporre la propria pretesa e che, in caso di fatti continuativi, la riserva viene iscritta all'insorgenza del fatto e la cui quantificazione può essere effettuata successivamente.
In altre parole, lo strumento attraverso cui sono veicolate le domande di maggiori compensi dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante, che nell'esecuzione del contratto agisce iure privatorum.
4.2) Aderendo alla giurisprudenza di merito, si deve, innanzitutto, premettere che anche con riferimento all'appalto in esame vige il principio, in base al quale l'appaltatore il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o
13 maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (cfr. Cass. civ. n. 11188 del 09/05/2018).
Sicché, tenuto conto della natura delle varie prestazioni contrattuali dell'appalto, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve cd. contabili), sia le pretese risarcitorie.
Peraltro, nel caso di specie, si appalesa una formulazione specifica e idonea ad indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano, essendo comunque l'appaltatore tenuto a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale.
Si osserva inoltre, che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili dell'amministrazione, detto onere diviene concretamente operante solo ove la controparte abbia eccepito la decadenza dalle riserve, equivalendo il comportamento contrario a rinuncia al diritto di farla valere. Ne consegue che, in mancanza della contestazione, da parte del committente convenuto, della avvenuta rituale formulazione delle riserve, al giudice è preclusa ogni indagine sulla osservanza delle prescrizioni dettate in proposito dal R.D. n.
350 del 1895 e dal d.P.R. n. 1063 del 1962, ai fini della dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dal diritto ai maggiori compensi” (Cass. civ., sez. 1, Sent. 03/11/2000 n. 14361). ..." (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 7451/2025 del 20-05-2025).
Ed altresì, la riserva secondo la definizione normativa (art. 165, d.p.r. n. 554 del 1999 e successivamente secondo l'art. 191, d.p.r. n. 207 del 2010) è soggetta ad un obbligo di tempestività che, tuttavia, non può che essere successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. ..." (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 7451/2025 del
20-05-2025).
Ed ancora, in tema di appalto di opere pubbliche, la tardività dell'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità deve essere contestata dall'amministrazione appaltante, in quanto, trattandosi di diritto
14 patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa. ..."
(cfr. Tribunale di Messina, Sentenza n. 1440/2023 del 19-07-2023).
Nel caso di specie, in effetti, non parrebbe contestato l'errore in sé quanto l'infondatezza della pretesa poiché il costo del personale poteva essere suscettibile ab origine di variazione, quanto l'avvenuto riconoscimento della congruità, e la correttezzapredisposizione degli atti di gara, quanto in quelli successivi relativi all'aggiudicazione ed esecuzione del commissionato appalto;
ed inoltre, atteso che, nel rapporto contrattuale, nel quale venivano ex lege fissate le condizioni che regolano l'intera esecuzione dell'appalto, perfettamente conosciute ed accettate dall'Impresa già in sede di predisposizione dell'offerta finalizzata alla partecipazione e successiva aggiudicazione della gara CP_ indetta dalla stazione appaltante nell'interesse dei e . Parte_7 CP_4
Non appare dubbio, tuttavia, che il R.T.I. abbia subito un evidente pregiudizio economico.
Piuttosto, e a sostegno del convincimento circa lo strumento delle riserve, appare opportuno rilevare che le pretese azionate da parte attrice appaiono direttamente collegate all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
Laddove, peraltro, dovesse farsi questione in ordine alla mancata previsione nel capitolato è da ritenersi comunque che debbano ragionevolmente applicarsi i principi di diritto privato e dunque, nell'esercizio dell'autonomia negoziale ben potrebbe, come nella specie, l'appaltatore, formulare le contestazioni del caso secondo le formalità e modalità ritenute più opportune.
Stante l'epoca del bando di gara (25/7/2017), e del contratto di appalto stipulato tra le parti
(8/8/2018), occorre poi precisare che il D.lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) all'articolo 217 comma 1 lett. u) ha previsto l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del Codice
(19 aprile 2016), del DPR 207/2010.
Tuttavia, aderendo ad autorevole orientamento che si ritiene di richiamare, l'articolo 216 prevede espressamente alcune ipotesi di ultrattività del DPR 207/2010 fino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi;
nelle more dell'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(periodo che avrebbe dovuto essere di 90 giorni, ma che è durato oltre un anno), in virtù delle disposizioni transitorie dell'articolo 216, alla contabilità di lavori si continuava ad applicare la disciplina prevista dalla Parte II, Titolo IX, capi I e II del DPR 207/2010.
Pertanto, nonostante l'abrogazione, nel periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice) ed il 30 maggio 2018 (data di entrata in vigore del decreto n. 49 del MIT) la contabilità dei lavori risultava ancora disciplinata dal DPR 207/2010.
L'aspetto particolarmente innovativo riguarda però gli appalti di servizi e di forniture.
15 Dunque, nel vecchio Codice non era previsto alcun rinvio all'istituto delle riserve per gli appalti di servizi e di forniture;
al contrario, il comma 2 dell'articolo 111 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che nelle more dell'adozione di tale decreto del MIT e fino alla sua data di entrata in vigore, si applica l'articolo 216, comma 17 del d.lgs. 50/2016.
Si tratta appunto della disciplina della contabilità dei lavori, tra cui è incluso anche l'articolo 190 del
DPR 2017/2010 sulle riserve dell'appaltatore.
Conseguentemente, tra il 19 aprile 2016 (entrata in vigore del d.lgs. 50/2016) ed il 30 maggio 2018
(entrata in vigore decreto MIT 49/2018) l'articolo 190 del DPR 207/2010 parrebbe applicabile anche ai contratti di servizi, per espresso richiamo dell'articolo 111, comma 2.
Tale aspetto appare particolarmente rilevante in quanto introduce una parificazione di disciplina non prevista nella vecchia normativa.
D'altra parte, la scelta di uniformare la disciplina delle riserve nei lavori pubblici prevista per gli appalti di lavori a quelli di servizi e di forniture, già nella fase transitoria, risulta pienamente coerente con quanto poi introdotto dal DM n. 49 del 2018.
Dunque, la disciplina transitoria anticipa l'uniformazione dell'istituto delle riserve tra appalti di lavori e appalti di servizi e di forniture.
5) Sotto diverso profilo, e in merito all'eccezione di parte convenuta per cui nel prospetto di Calcolo degli Importi per cui era indicato un costo del personale suscettibile di variazione, è da considerare invece nella fattispecie proprio l'insorgenza di una situazione di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, ancorché ex post, obiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede, e comunque di maggiori oneri rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, e che impone alla stazione appaltante di considerare le voci di costo non ragionevolmente preventivabili ed applicabili nella fase esecutiva del contratto.
E ciò, peraltro, in armonia, al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e del dovere ex fide bona di rinegoziazione del contratto, in una logica manutentiva che ispira il sistema ordinamentale, e posto che il principio di immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto, stante l'esigenza di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il cd. sinallagma funzionale e nel ragionevole rispetto delle aspettative dell'aggiudicatario.
Traendo le fila dalle superiori osservazioni, appare desumibile la sussistenza di costi maggiori nonché la sussistenza e la fondatezza delle riserve direttamente collegate all'esecuzione del servizio
16 oggetto dell'appalto ed essendo state comunque avanzate dall'appaltatore le contestazioni in questione secondo le formalità e modalità ritenute più opportune.
-Per quanto attiene la fondatezza di esse, vanno peraltro richiamate le conclusioni a cui è addivenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio, ritenendo infatti, il giudice, che le conclusioni raggiunte nell'espletata consulenza rispettino i princìpi a cui fare riferimento, e di dover pertanto espressamente richiamare le chiare argomentazioni espresse dal ctu dr. nel corso della Persona_1 trattazione –istruzione anche quale ragione di fatto della decisione e fare proprie le conclusioni addotte dal c.t.u., e che le coordinate giuridiche sin qui lungamente tracciate debbano calarsi al caso di specie conseguendone le statuizioni conseguenti.
Al consulente d'ufficio è stato demandato il quesito in precedenza riportato.
-Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti posti (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento;
è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.
-Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.
2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).
-Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il Giudicante al fine di risolvere tutte le problematiche dedotte in giudizio: si ritiene di aderire alle conclusioni espresse nella CTU, le cui puntualizzazioni hanno fornito un dettagliato punto di vista fondato su pregnanti argomentazioni in ordine alle questioni affrontate, e per cui gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati - confortati dalle risultanze documentali – hanno introdotto elementi innegabilmente chiarificatori.
17 -5.1) Così ha chiarito il ctu nella relazione datata 12 marzo 2024 di avere esaminato, oltre agli atti prodotti in causa, il CCNL Igiene Ambientale, i prospetti costo del personale e relativi cedolini dei dipendenti in distacco presso il Comune di Vita, le tabelle contributive INPS (Industria >50 dipendenti), le tabelle assicurative INAIL - Industria voce di rischio 0421 “Servizi di nettezza urbana, compresa la rimozione di mota e neve. Isole ecologiche. Esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, comprese le fasi di biossidazione e compostaggio. Esercizio di discariche, di termovalorizzatori e di inceneritori. Compresa l'eventuale manutenzione degli impianti eserciti.
E dunque, quanto alle differenze costo orario di avere provveduto al ricalcolo del costo orario, per ogni lavoratore, secondo il livello di inquadramento e per l'azionato periodo 01.08.2018 –
31.07.2021. Le differenze di costo orario ottenute sono state aritmeticamente messe a confronto con quanto indicato dalla stazione appaltante e precisamente: euro 20,76 per il livello IIA ed euro 21,84 per il livello IIIA.
Pertanto, a) per il Sig. , livello d'inquadramento IIA, la differenza di costo orario, Parte_8 per il periodo 01.08.2018 – 29.02.2020, è di euro 6.688,79;
b) per il Sig. , livello d'inquadramento IIA, la differenza di costo orario, per il periodo Parte_9
01.08.2018 – 31.07.2021, è di euro 19.995,23; CP_ c) per il Sig. , livello d'inquadramento IIIA, distaccato presso il Comune di per Parte_10 il 10% delle ore mensili, la differenza di costo orario, per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2021, è di euro 1.393,44; CP_ d) per il Sig. livello d'inquadramento IIIA, distaccato presso il Comune di per il Parte_11
10% delle ore mensili, la differenza di costo orario, per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2021, è di euro 874,37.
Ha inoltre precisato il consulente d'ufficio di non essersi limitato ad elaborare un calcolo aritmetico ma ha risposto al quesito del Giudice, tuttavia i maggiori costi sostenuti non sono dovuti a causa dell'applicazione dell'istituto del distacco ma perché i soggetti distaccati rispondono all'applicazione della natura contrattuale, retributiva e contributiva della distaccante (S.R.R.).
Pertanto, l'elaborazione in risposta al quesito è corretta.
Conclusivamente ha quindi rilevato che secondo il costo orario come sopra rappresentato, il R.T.I. ha diritto ad avere rifusi euro 28.951,84.
Accertato, pertanto, il diritto dell'attore Parte_3 alla refusione delle somme calcolate dal ctu a titolo risarcitorio
[...]
e/o indennitario, per il maggiore costo sopportato nel periodo controverso, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali al personale dovutamente in distacco come per Pt_4
18 legge, impiegato nel “Cantiere di Vita” in quanto non conforme a quello, minore, riportato negli atti indittivi di gara, conseguono le statuizioni come in dispositivo.
6) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza, le parti convenute vanno condannate alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura come infra liquidata, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, e avuto riguardo al valore della causa e con il compenso (€ 3.809,00 per compensi di procuratore) calcolato ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando nella causa n. 1349/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in accoglimento della domanda attorea,
-accerta il diritto dell'attore Parte_3 alla refusione delle somme calcolate dal ctu a titolo risarcitorio e/o
[...] indennitario, per i maggiori costi sostenuti nei termini precisati in parte motiva e secondo quanto calcolato dal ctu, e in dipendenza,
-condanna la convenuta il e in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore, e il convenuto Controparte_4
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra
[...] essi, in favore del Parte_3 della complessiva somma di € 28.951,84 oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria come per legge;
-dichiara tenuti e condanna la convenuta il e in persona del suo legale CP_3 rappresentante pro tempore, e il convenuto Controparte_4
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ,
[...] in solido tra essi, a rifondere all'attore R.T.I., le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Marsala, 10 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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