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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 338 /2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la revisione delle condizioni della separazione presentato da:
, con l'Avv. LARICCHIUTA VITANTONIO e il DOTT. CIRO Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Vitantonio Laricchiuta, sito in Pt_2
Foggia al Viale Giuseppe Mazzini 16/A;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE- CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note di discussione e precisazione conclusioni depositate dalla ricorrente per l'udienza del 9.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I. ha introdotto ricorso, innanzi a questo Tribunale, per la modifica delle Parte_1 Pt_1
condizioni della separazione pronunciata con sentenza n. 1156/2019 del 30.04.2019, pubblicata il
07.05.2019. Ha esposto la ricorrente, a sostegno della domanda, che nel giudizio di separazione la stessa non aveva avanzato alcuna richiesta economica nei confronti del sig. in Controparte_1
quanto intendeva unicamente e a tutti i costi separarsi dal coniuge, il quale non aveva mai voluto sostenere le spese di famiglia e dei figli. Ha altresì precisato di essere priva di reddito e che i suoi figli provvedevano ad aiutarla e a sostenerla economicamente, deducendo, in particolare, che il primogenito , prossimo a formare un proprio nucleo familiare, prima di lascare Persona_1
la casa della madre, aveva provveduto ad aiutarla facendole proporre domanda per una qualsiasi forma assistenziale INPS, ma ricevendo da tale ente risposta negativa del 25.02.2022 e del
14.04.2022, in quanto la stessa ricorrente non aveva, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, proposto alcuna regolarizzazione dei rapporti economici con il sig. . Controparte_1
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo porsi in suo favore, a carico del sig. , Controparte_1
un assegno di mantenimento non inferiore ad € 500,00 mensili.
Il Giudice delegato, alla prima udienza del 1.07.2024, dichiarata la contumacia del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per a discussione della causa all'udienza del
9.12.2024, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c.; all'esito, si
è riservato di riferire al collegio per la decisione.
II. In via preliminare, va considerato che la possibilità di ottenere la rivisitazione dei provvedimenti in relazione ai contributi economici è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis. 29 c.p.c., applicabile ratione temporis, il quale ricollega la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae -
e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio - bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di a tutela dei minori e in materia economica in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, il Collegio ritiene, nel caso in esame, che la domanda avanzata , vada rigettata per le seguenti ragioni. Parte_1 Pt_1
Pag. 2 di 4 La ricorrente, a fondamento delle proprie pretese, ha genericamente dedotto di essere priva di redditi, ma non ha allegato e provato il mutamento in peius delle proprie condizioni economiche rispetto al tempo della separazione, pronunciata con sentenza del 30 aprile 2019.
In particolare, la non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente ai sensi Pt_1 dell'art. 2697 c.c.: nella specie, non ha allegato la propria documentazione reddituale
(comprensiva di quella dell'epoca della separazione e di quella fino all'attualità) idonea fungere da dato comparativo per verificare la mutatio in peius delle proprie condizioni economiche, essendosi limitata a depositare attestazioni ISEE del proprio nucleo familiare per gli anni 2023,
2022, 2021, 2020, nulla deducendo e documentando rispetto alla propria situazione reddituale ed economica al momento della separazione.
Va, peraltro, considerato che le condizioni e i conseguenti provvedimenti in sede di separazione sono stati il frutto di una precisa e libera scelta della ricorrente, che non ha formulato alcuna richiesta economica (al di là delle ragioni morali che l'hanno indotta a tale decisione, le quali chiaramente non possono essere prese in considerazione dal Collegio, in quanto strettamente personali e comunque prese liberamente dalla stessa all'epoca della separazione), così dimostrando di poter provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la soccombenza della ricorrente e la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
07/01/2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 338 /2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la revisione delle condizioni della separazione presentato da:
, con l'Avv. LARICCHIUTA VITANTONIO e il DOTT. CIRO Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Vitantonio Laricchiuta, sito in Pt_2
Foggia al Viale Giuseppe Mazzini 16/A;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE- CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note di discussione e precisazione conclusioni depositate dalla ricorrente per l'udienza del 9.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I. ha introdotto ricorso, innanzi a questo Tribunale, per la modifica delle Parte_1 Pt_1
condizioni della separazione pronunciata con sentenza n. 1156/2019 del 30.04.2019, pubblicata il
07.05.2019. Ha esposto la ricorrente, a sostegno della domanda, che nel giudizio di separazione la stessa non aveva avanzato alcuna richiesta economica nei confronti del sig. in Controparte_1
quanto intendeva unicamente e a tutti i costi separarsi dal coniuge, il quale non aveva mai voluto sostenere le spese di famiglia e dei figli. Ha altresì precisato di essere priva di reddito e che i suoi figli provvedevano ad aiutarla e a sostenerla economicamente, deducendo, in particolare, che il primogenito , prossimo a formare un proprio nucleo familiare, prima di lascare Persona_1
la casa della madre, aveva provveduto ad aiutarla facendole proporre domanda per una qualsiasi forma assistenziale INPS, ma ricevendo da tale ente risposta negativa del 25.02.2022 e del
14.04.2022, in quanto la stessa ricorrente non aveva, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, proposto alcuna regolarizzazione dei rapporti economici con il sig. . Controparte_1
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo porsi in suo favore, a carico del sig. , Controparte_1
un assegno di mantenimento non inferiore ad € 500,00 mensili.
Il Giudice delegato, alla prima udienza del 1.07.2024, dichiarata la contumacia del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per a discussione della causa all'udienza del
9.12.2024, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c.; all'esito, si
è riservato di riferire al collegio per la decisione.
II. In via preliminare, va considerato che la possibilità di ottenere la rivisitazione dei provvedimenti in relazione ai contributi economici è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis. 29 c.p.c., applicabile ratione temporis, il quale ricollega la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae -
e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio - bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di a tutela dei minori e in materia economica in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, il Collegio ritiene, nel caso in esame, che la domanda avanzata , vada rigettata per le seguenti ragioni. Parte_1 Pt_1
Pag. 2 di 4 La ricorrente, a fondamento delle proprie pretese, ha genericamente dedotto di essere priva di redditi, ma non ha allegato e provato il mutamento in peius delle proprie condizioni economiche rispetto al tempo della separazione, pronunciata con sentenza del 30 aprile 2019.
In particolare, la non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente ai sensi Pt_1 dell'art. 2697 c.c.: nella specie, non ha allegato la propria documentazione reddituale
(comprensiva di quella dell'epoca della separazione e di quella fino all'attualità) idonea fungere da dato comparativo per verificare la mutatio in peius delle proprie condizioni economiche, essendosi limitata a depositare attestazioni ISEE del proprio nucleo familiare per gli anni 2023,
2022, 2021, 2020, nulla deducendo e documentando rispetto alla propria situazione reddituale ed economica al momento della separazione.
Va, peraltro, considerato che le condizioni e i conseguenti provvedimenti in sede di separazione sono stati il frutto di una precisa e libera scelta della ricorrente, che non ha formulato alcuna richiesta economica (al di là delle ragioni morali che l'hanno indotta a tale decisione, le quali chiaramente non possono essere prese in considerazione dal Collegio, in quanto strettamente personali e comunque prese liberamente dalla stessa all'epoca della separazione), così dimostrando di poter provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la soccombenza della ricorrente e la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
07/01/2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
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