Ordinanza collegiale 9 settembre 2021
Sentenza breve 11 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 11/10/2021, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2021
N. 01201/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Passini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del avv. Fabio Formentin in Venezia - Mestre via Cappuccina 22;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso la sua sede in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di esclusione -OMISSIS-comunicato via email il -OMISSIS-, alle 17.58-OMISSIS-, dal concorso straordinario per l'immissione in ruolo dei docenti per-OMISSIS-nonché della sua preventiva comunicazione via email delle 10.28 e delle 13.15.
2) decreto di conferma dell’esclusione del-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di aver conseguito -OMISSIS-
-OMISSIS-ha ottenuto, secondo la procedura prevista dal D.M. 22 maggio 2014, n. 353, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per le supplenze del personale docente relativamente alla -OMISSIS-.
Con provvedimento -OMISSIS-, è stata esclusa in autotutela dalla graduatoria perché, pur in possesso della -OMISSIS-, che è titolo idoneo all’inserimento nella predetta classe di concorso, non ha seguito il piano di studi richiesto.
L’Amministrazione tuttavia, con successivo provvedimento -OMISSIS-, prendendo atto che l’interessata aveva prodotto una certificazione rilasciata -OMISSIS-dalla quale emerge invece l’idoneità e validità del percorso di studi ai fini dell’inserimento nella graduatoria, ha decretato l’inclusione a pieno titolo della ricorrente nella graduatoria per la-OMISSIS-.
La ricorrente è stata quindi assunta -OMISSIS-con contratto a termine dal-OMISSIS- ed a tale contratto ne sono succeduti per la stessa classe di concorso ogni anno altri, fino a quello con decorrenza dal-OMISSIS-.
Nel mese di -OMISSIS-la ricorrente si è iscritta al concorso straordinario per l'immissione in ruolo indetto con -OMISSIS-, ovvero la stessa classe di concorso per la quale, in forza del proprio titolo di studio, aveva insegnato negli anni precedenti.
In data -OMISSIS-, dopo aver prodotto su richiesta telefonica l’elenco degli esami svolti all’Università, ha ricevuto tre diverse email .
Con un primo messaggio delle ore 10:28 è stata informata dell’esclusione dal concorso, con un secondo messaggio delle 13:14 le è stata comunicata la riammissione con la revoca delle precedente esclusione, e con un terzo messaggio delle 13.15 è stata informata dell’esclusione disposta con provvedimento -OMISSIS-, per mancanza di un titolo di studio coerente con la classe di concorso richiesta.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato con tre motivi.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che l’atto con il quale è stata disposta l’esclusione, che è il primo della sequenza comunicata per email , deve ritenersi inefficace perché revocato, e comunque illegittimo perché del tutto privo di motivazione dato che non indica sotto quali profili l’Amministrazione ritiene la ricorrente, che per anni con questi medesimi titoli ha svolto l’attività di insegnamento per la stessa classe di concorso, priva del titolo di studio necessario.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce nuovamente il difetto di motivazione perché, in ragione del generico richiamo alla norma di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del -OMISSIS-, non è possibile evincere in alcun modo l’ iter logico seguito dall’Amministrazione e ciò impedisce di fatto l’esercizio del diritto di difesa in quanto rende impossibile l’articolazione di specifiche censure volte a dimostrare il possesso dei titoli che erroneamente l’Amministrazione, contraddicendosi rispetto a quanto precedentemente aveva statuito, ritiene oggi insussistenti.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione perché già in occasione dell’esclusione dalla graduatoria per le supplenze le era stato inizialmente contestato di non aver svolto gli esami richiesti per l’iscrizione nella-OMISSIS-, ma poi era stata riammessa a seguito della certificazione -OMISSIS-comprovante gli esami superati. La ricorrente lamenta pertanto che deve considerarsi illegittima l’omessa considerazione della pregressa attività istruttoria positivamente conclusa -OMISSIS- prima circa il possesso dei titoli necessari all’insegnamento nella-OMISSIS- assorbita nella -OMISSIS-, e il non aver altresì considerato che tale attività di insegnamento è stata effettivamente svolta con continuità per molti anni, con la maturazione di una significativa anzianità di servizio destinata a saldarsi in continuità con l’eventuale servizio da svolgere in ruolo. Circostanze queste ultime che hanno inesorabilmente consolidato un legittimo affidamento circa il possesso di titoli validi ed idonei.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio limitandosi a replicare di ritenere la ricorrente priva del titolo di studi necessario perché le mancano -OMISSIS-.
All’esito dell’acquisizione di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, a cui è stato chiesto un approfondimento istruttorio con -OMISSIS-, è emerso che la ricorrente ha senz’altro interesse al ricorso perché ha superato positivamente le prove riportando un punteggio finale di 59,5, e che nella procedura in esame non sono identificabili eventuali controinteressati, in quanto il contingente di posti disponibili è superiore al numero di candidati inseriti in graduatoria.
Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2021, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per le assorbenti censure di difetto di motivazione e di istruttoria proposte con il secondo ed terzo motivo di ricorso.
E’ necessario in primo luogo sottolineare la specificità della controversia in esame.
La ricorrente è stata destinataria di un procedimento amministrativo di esclusione dalla graduatoria per le supplenze nella-OMISSIS- -OMISSIS-, concluso con provvedimento-OMISSIS-, per la ritenuta mancanza di tutti gli esami necessari nel corso di studi universitari (cfr. doc. 14 allegato al ricorso).
In seguito è stata invece ammessa a tale graduatoria con l’esplicito riconoscimento del possesso dei titoli necessari. Nel dispositivo del provvedimento -OMISSIS-(cfr. doc. 15 allegato al ricorso), di riammissione in autotutela alla graduatoria e contestuale revoca della precedente esclusione, viene infatti precisato che la ricorrente “ è inclusa a pieno titolo nella procedura di cui al D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 per la costituzione della graduatoria -OMISSIS- ” con il punteggio di 39.
In forza di tale ammissione la ricorrente ha maturato un’anzianità di servizio di circa -OMISSIS-, per il succedersi dei contratti a tempo determinato, di insegnamento nella specifica classe di -OMISSIS-.
Nel caso in esame, pertanto, il provvedimento impugnato non svolge una valutazione del corso di studi della ricorrente alla luce di nuovi fatti o elementi prima non conosciuti o taciuti, né pone in essere una verifica dei titoli eseguita per la prima volta in modo espresso in sede di controlli effettuati in un momento successivo a quello dell’ammissione alla procedura.
Infatti la medesima Amministrazione che fin dal principio aveva l’esatta conoscenza di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è pervenuta ad una diversa interpretazione e qualificazione dello stesso corso di studi svolto dalla ricorrente ad una distanza di circa -OMISSIS-. In ciò risiede l’assoluta peculiarità del caso di specie, perché in questo contesto l’atto impugnato viene a connotarsi non come un provvedimento di mera esclusione dal concorso straordinario, ma come un atto di annullamento in autotutela delle precedenti determinazioni espresse circa l’idoneità e validità del percorso di studi sostenuto dalla ricorrente ai fini dell’insegnamento nella -OMISSIS-, atto di autoannullamento che in quanto tale soggiace a degli oneri motivazionali, compendiati dall’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sono stati del tutto disattesi.
In questo senso su un piano generale va osservato che la rilevanza attribuita all'interesse del destinatario del provvedimento favorevole discende dalla configurazione del potere di autotutela come potere di amministrazione attiva in cui l'interesse del destinatario riceve una tutela oggettiva risultante dal corretto uso del potere discrezionale, e si sostanzia in un’aspettativa di coerenza dell'Amministrazione con il proprio precedente comportamento, che implica l’obbligo per quest’ultima di motivare in modo particolarmente puntuale le proprie determinazioni.
Nel caso in esame l’Amministrazione né nel provvedimento impugnato, né nelle difese prodotte in giudizio, dà conto di aver considerato il precedente provvedimento -OMISSIS-, con il quale aveva espressamente riconosciuto l’idoneità dei titoli della ricorrente. Anche nell’escludere la ricorrente dal concorso straordinario con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha tenuto un comportamento contraddittorio disponendo entro un breve lasso temporale, senza mai esplicitare le ragioni delle proprie valutazioni, dapprima l’esclusione, quindi la riammissione ed infine ancora l’esclusione della ricorrente dalla procedura.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso.
Nonostante l’esito della lite, le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.