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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 461/2025 ed iniziato con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4/02/25 da
Parte_1 con avv. A. Lovero
- ricorrente -
contro fu , non ulteriormente identificabile;
fu , non Controparte_1 Per_1 CP_2 Per_2
CP_ ulteriormente identificabile;
fu , non ulteriormente identificabile CP_3
- parti resistenti contumaci - avente ad oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni del ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
IN SEDE PRINCIPALE E DI MERITO
• accertato e dichiarato che il signor possiede in modo esclusivo, pacifico ed Parte_1 ininterrotto da oltre venti anni i terreni siti nel Comune di Santa Croce, così iscritti P.T. 1511, cat.
2315, P.T. 2555 cat. 2312 e P.T. 2577 cat. 2311 rispettivamente corrispondenti al Catasto alle p.c.n.
2939, p.c.n. 2945, p.c.n 2942/2 del Comune di Santa Croce;
• accertata e dichiarata la sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 1158 c.c.,
• DICHIARARE l'intervenuto acquisto per usucapione in capo al sig. del diritto di Parte_1 proprietà in ordine alle descritte unità immobiliari.
• Con vittoria di diritti, onorari e spese in caso di opposizione.
pagina 1 di 3 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha adito il Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, in fatto Parte_1 esponendo: di possedere “da più di quarant'anni e comunque da oltre venti anni in modo continuato, interrotto, pacifico ed indisturbato, senza limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte di terzi estranei
e/o aventi diritto, le P.T. 1511, cat. 2315 , P.T. 2577 cat. 2311 e P.T. 2555 cat. 2312, del Comune di
Santa Croce, rispettivamente corrispondenti al Catasto alle p.c.n. 2939, p.c.n. 2945, p.c.n 2942/2 così come indicate da elaborato grafico/piano di corrispondenza redatto del tecnico, geom. CP_4
(doc. all.1), esercitando su detti beni un potere di fatto corrispondente all'esercizio di proprietà.
Trattasi di due aree e di una zona di passaggio tra le stesse;
dette aree sono posizionate in prosecuzione dei terreni e dell'abitazione di proprietà del sig. (p.c.n.2958, 2942 nonché 2944 ora Pt_1 commassata nella 2958 come da allegati 2 e 2 bis). Al di sopra le particelle sono delimitate dal confine naturale della linea ferroviaria e da un pastino che la separa dalla proprietà superiore.
Il signor , per oltre trent'anni ha sempre posseduto la suddetta area godendone in modo pieno ed Pt_1 esclusivo, dedicandosi alla cura, alla manutenzione della stessa, svolgendo attività di potatura degli alberi, delle piante, coltivando e piantando conifere, ulivi, castagni, tenendo quindi un comportamento univocamente ed inequivocabilmente corrispondente all'esercizio del diritto di piena proprietà.
Dall'estratto rilasciato dall'Ufficio Tavolare di Trieste emerge che le aree oggetto del presente ricorso sono così intestate (come da documento 3): - P.T. 1511, cat. 2315 a nome di Persona_3
1/1; - P.T. 2555 cat. 2312 a nome di – quota 1/1;
[...] Persona_4 Persona_5
- P.T. 2577 cat. 2311 a nome di paternità – quota 1/1. CP_2 Per_2
A comprova del totale disinteresse che i soggetti proprietari hanno avuto per le aree in questione, viene il fatto che gli ultimi aggiornamenti della proprietà presso il competente Ufficio Tavolare risalgono all'anno 1835 per le P.T.1511 e 2577 ed all'anno 1907 per la P.T. 2555. In ragione di un tanto non è stato possibile reperire le generalità complete dei soggetti sopra indicati, e quindi identificare loro eventuali eredi. Per detta ragione è stata richiesta l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c, con istanza depositata di data 17.09.2024 sub R.V.G. 3233/24 accolta con provvedimento dd. 3/12/2024 al cron. 3128/2024”.
In contumacia delle parti resistenti, il Giudice ha ammesso ed assunto prova testimoniale e quindi, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha acquisito le conclusioni del ricorrente e si è riservato il deposito della sentenza.
Ciò premesso, la domanda di usucapione proposta merita accoglimento.
pagina 2 di 3 La fondatezza degli assunti del trova sicuro conforto nei documenti prodotti e alla luce Pt_1 dell'istruttoria svolta, da cui emerge che effettivamente l'istante ha esercitato, per oltre 20 anni e in modo esclusivo, il possesso pacifico, pubblico e continuato sugli immobili in questione.
In particolare, vengono in rilievo le deposizioni del teste , della cui attendibilità non vi è ragione Tes_1 di dubitare, in quanto da anni conoscente dei luoghi e del ricorrente, oltre che sostanzialmente disinteressato. Se ne trae la piena conferma dell'uso esclusivo e ultraventennale, come tale pubblico e pacifico, da parte dell'istante dei beni oggetto di causa, consistenti in terreni, orti o prati, da sempre oggetto di attività di cura ed utilizzo ad opera del predetto, comunque nel suo esclusivo godimento e disponibilità, quali parti adiacenti alla casa già in rispettiva proprietà; ciò, senza mai chiedere il permesso ad alcuno, e senza che mai alcuno sollevasse una qualche contestazione, ovvero ponesse in essere atti di godimento od esercizio incompatibili.
Con ciò, nonché tenuto conto della totale inerzia difensiva dei convenuti (ritualmente notiziati per pubblici proclami debitamente autorizzati), possono ritenersi senz'altro dimostrati i requisiti del valido possesso ad usucapionem in capo al ricorrente, sia sotto il profilo obiettivo della continuità, pacificità ed ultraventennalità del godimento di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà in via esclusiva, sia con riferimento al profilo psicologico.
Infine, le spese vanno compensate, stante la mancata resistenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che è divenuto proprietario per usucapione degli immobili siti nel Parte_1
Comune di Santa Croce, iscritti in P.T. 1511, cat. 2315, P.T. 2555 cat. 2312 e P.T. 2577 cat. 2311 rispettivamente corrispondenti al Catasto alle p.c.n. 2939, p.c.n. 2945, p.c.n 2942/2 del Comune di
Santa Croce;
autorizza la conseguente intavolazione a proprio nome dei beni sopra indicati.
Spese compensate.
Così deciso a Trieste, il 4/12/25
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 3 di 3
Il Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 461/2025 ed iniziato con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4/02/25 da
Parte_1 con avv. A. Lovero
- ricorrente -
contro fu , non ulteriormente identificabile;
fu , non Controparte_1 Per_1 CP_2 Per_2
CP_ ulteriormente identificabile;
fu , non ulteriormente identificabile CP_3
- parti resistenti contumaci - avente ad oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni del ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
IN SEDE PRINCIPALE E DI MERITO
• accertato e dichiarato che il signor possiede in modo esclusivo, pacifico ed Parte_1 ininterrotto da oltre venti anni i terreni siti nel Comune di Santa Croce, così iscritti P.T. 1511, cat.
2315, P.T. 2555 cat. 2312 e P.T. 2577 cat. 2311 rispettivamente corrispondenti al Catasto alle p.c.n.
2939, p.c.n. 2945, p.c.n 2942/2 del Comune di Santa Croce;
• accertata e dichiarata la sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 1158 c.c.,
• DICHIARARE l'intervenuto acquisto per usucapione in capo al sig. del diritto di Parte_1 proprietà in ordine alle descritte unità immobiliari.
• Con vittoria di diritti, onorari e spese in caso di opposizione.
pagina 1 di 3 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha adito il Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, in fatto Parte_1 esponendo: di possedere “da più di quarant'anni e comunque da oltre venti anni in modo continuato, interrotto, pacifico ed indisturbato, senza limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte di terzi estranei
e/o aventi diritto, le P.T. 1511, cat. 2315 , P.T. 2577 cat. 2311 e P.T. 2555 cat. 2312, del Comune di
Santa Croce, rispettivamente corrispondenti al Catasto alle p.c.n. 2939, p.c.n. 2945, p.c.n 2942/2 così come indicate da elaborato grafico/piano di corrispondenza redatto del tecnico, geom. CP_4
(doc. all.1), esercitando su detti beni un potere di fatto corrispondente all'esercizio di proprietà.
Trattasi di due aree e di una zona di passaggio tra le stesse;
dette aree sono posizionate in prosecuzione dei terreni e dell'abitazione di proprietà del sig. (p.c.n.2958, 2942 nonché 2944 ora Pt_1 commassata nella 2958 come da allegati 2 e 2 bis). Al di sopra le particelle sono delimitate dal confine naturale della linea ferroviaria e da un pastino che la separa dalla proprietà superiore.
Il signor , per oltre trent'anni ha sempre posseduto la suddetta area godendone in modo pieno ed Pt_1 esclusivo, dedicandosi alla cura, alla manutenzione della stessa, svolgendo attività di potatura degli alberi, delle piante, coltivando e piantando conifere, ulivi, castagni, tenendo quindi un comportamento univocamente ed inequivocabilmente corrispondente all'esercizio del diritto di piena proprietà.
Dall'estratto rilasciato dall'Ufficio Tavolare di Trieste emerge che le aree oggetto del presente ricorso sono così intestate (come da documento 3): - P.T. 1511, cat. 2315 a nome di Persona_3
1/1; - P.T. 2555 cat. 2312 a nome di – quota 1/1;
[...] Persona_4 Persona_5
- P.T. 2577 cat. 2311 a nome di paternità – quota 1/1. CP_2 Per_2
A comprova del totale disinteresse che i soggetti proprietari hanno avuto per le aree in questione, viene il fatto che gli ultimi aggiornamenti della proprietà presso il competente Ufficio Tavolare risalgono all'anno 1835 per le P.T.1511 e 2577 ed all'anno 1907 per la P.T. 2555. In ragione di un tanto non è stato possibile reperire le generalità complete dei soggetti sopra indicati, e quindi identificare loro eventuali eredi. Per detta ragione è stata richiesta l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c, con istanza depositata di data 17.09.2024 sub R.V.G. 3233/24 accolta con provvedimento dd. 3/12/2024 al cron. 3128/2024”.
In contumacia delle parti resistenti, il Giudice ha ammesso ed assunto prova testimoniale e quindi, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha acquisito le conclusioni del ricorrente e si è riservato il deposito della sentenza.
Ciò premesso, la domanda di usucapione proposta merita accoglimento.
pagina 2 di 3 La fondatezza degli assunti del trova sicuro conforto nei documenti prodotti e alla luce Pt_1 dell'istruttoria svolta, da cui emerge che effettivamente l'istante ha esercitato, per oltre 20 anni e in modo esclusivo, il possesso pacifico, pubblico e continuato sugli immobili in questione.
In particolare, vengono in rilievo le deposizioni del teste , della cui attendibilità non vi è ragione Tes_1 di dubitare, in quanto da anni conoscente dei luoghi e del ricorrente, oltre che sostanzialmente disinteressato. Se ne trae la piena conferma dell'uso esclusivo e ultraventennale, come tale pubblico e pacifico, da parte dell'istante dei beni oggetto di causa, consistenti in terreni, orti o prati, da sempre oggetto di attività di cura ed utilizzo ad opera del predetto, comunque nel suo esclusivo godimento e disponibilità, quali parti adiacenti alla casa già in rispettiva proprietà; ciò, senza mai chiedere il permesso ad alcuno, e senza che mai alcuno sollevasse una qualche contestazione, ovvero ponesse in essere atti di godimento od esercizio incompatibili.
Con ciò, nonché tenuto conto della totale inerzia difensiva dei convenuti (ritualmente notiziati per pubblici proclami debitamente autorizzati), possono ritenersi senz'altro dimostrati i requisiti del valido possesso ad usucapionem in capo al ricorrente, sia sotto il profilo obiettivo della continuità, pacificità ed ultraventennalità del godimento di un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà in via esclusiva, sia con riferimento al profilo psicologico.
Infine, le spese vanno compensate, stante la mancata resistenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che è divenuto proprietario per usucapione degli immobili siti nel Parte_1
Comune di Santa Croce, iscritti in P.T. 1511, cat. 2315, P.T. 2555 cat. 2312 e P.T. 2577 cat. 2311 rispettivamente corrispondenti al Catasto alle p.c.n. 2939, p.c.n. 2945, p.c.n 2942/2 del Comune di
Santa Croce;
autorizza la conseguente intavolazione a proprio nome dei beni sopra indicati.
Spese compensate.
Così deciso a Trieste, il 4/12/25
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
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