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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9666 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. 9893/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.03.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ester Baccigaluppi del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
nei confronti di
2) Controparte_1
Nato a Piacenza (PC), il 01.08.1994 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carolina Arata del Foro di Piacenza presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
con il seguente figlio: , nato a [...], il [...], cittadino Persona_1 italiano pagina 1 di 4 FATTO
Le parti, all'udienza in data 23.09.2024, hanno trovato un accordo volto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio alle seguenti condizioni:
- Il figlio resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica. Il Sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì dalle 16.00/16.30 fino alla domenica successiva ad ore 16.00/16.30, con accompagnamento presso la casa materna.
- Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori, i quali concordano che fino al completamento del ciclo della scuola primaria di primo grado il giorno
24 dicembre sarà di pertinenza paterna ed il giorno 25 di pertinenza materna. Le vacanze pasquali saranno trascorse da alternativamente di anno in anno per tre giorni Per_1 comprensivi della Domenica di Pasqua con un genitore e per tre giorni comprensivi del Lunedì dell'Angelo con l'altro. I ponti saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza.
- Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non continuative, previo accordo con la madre da prendersi entro il 31 maggio di ciascun anno. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
- Con decorrenza dal mese di ottobre 2024 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 180,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L'assegno unico sarà di pertinenza materna al 100%. Con decorrenza dal mese di gennaio 2026 l'importo per il mantenimento del figlio sarà rideterminato in € 300,00 mensili.
- Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite pagina 2 di 4 scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
- Le parti concordano che possa trascorrere un periodo di vacanza in Egitto con la madre Per_1 dal 14 al 20 ottobre 2024.
- Le parti stabiliscono che il sig. contribuirà al pagamento del 50% del costo dell'asilo CP_1 attualmente frequentato da dedotto il costo della mensa e dedotto l'eventuale Bonus se Per_1 di pertinenza.
- Il sig. si impegna altresì a provvedere al rimborso del finanziamento stipulato per CP_1
l'acquisto dell'autovettura Alfa Romeo Stelvio ed a provvedere al trapasso della Polo in favore della sig.ra , la quale si impegna a pagare le multe relative alla predetta autovettura, di Pt_1 cui ha l'uso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di procedersi ex art. 473 bis. 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 c.p.c., hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12, comma 3, c.p.c., hanno chiesto di sostituire l'udienza davanti al Giudice Delegato con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno confermato la rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 3 di 4 DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. L'accordo delle parti può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 16/10/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.03.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ester Baccigaluppi del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
nei confronti di
2) Controparte_1
Nato a Piacenza (PC), il 01.08.1994 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carolina Arata del Foro di Piacenza presso la quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
con il seguente figlio: , nato a [...], il [...], cittadino Persona_1 italiano pagina 1 di 4 FATTO
Le parti, all'udienza in data 23.09.2024, hanno trovato un accordo volto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio alle seguenti condizioni:
- Il figlio resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica. Il Sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì dalle 16.00/16.30 fino alla domenica successiva ad ore 16.00/16.30, con accompagnamento presso la casa materna.
- Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori, i quali concordano che fino al completamento del ciclo della scuola primaria di primo grado il giorno
24 dicembre sarà di pertinenza paterna ed il giorno 25 di pertinenza materna. Le vacanze pasquali saranno trascorse da alternativamente di anno in anno per tre giorni Per_1 comprensivi della Domenica di Pasqua con un genitore e per tre giorni comprensivi del Lunedì dell'Angelo con l'altro. I ponti saranno accorpati ai week end di rispettiva pertinenza.
- Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non continuative, previo accordo con la madre da prendersi entro il 31 maggio di ciascun anno. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
- Con decorrenza dal mese di ottobre 2024 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 180,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L'assegno unico sarà di pertinenza materna al 100%. Con decorrenza dal mese di gennaio 2026 l'importo per il mantenimento del figlio sarà rideterminato in € 300,00 mensili.
- Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite pagina 2 di 4 scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
- Le parti concordano che possa trascorrere un periodo di vacanza in Egitto con la madre Per_1 dal 14 al 20 ottobre 2024.
- Le parti stabiliscono che il sig. contribuirà al pagamento del 50% del costo dell'asilo CP_1 attualmente frequentato da dedotto il costo della mensa e dedotto l'eventuale Bonus se Per_1 di pertinenza.
- Il sig. si impegna altresì a provvedere al rimborso del finanziamento stipulato per CP_1
l'acquisto dell'autovettura Alfa Romeo Stelvio ed a provvedere al trapasso della Polo in favore della sig.ra , la quale si impegna a pagare le multe relative alla predetta autovettura, di Pt_1 cui ha l'uso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di procedersi ex art. 473 bis. 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 c.p.c., hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12, comma 3, c.p.c., hanno chiesto di sostituire l'udienza davanti al Giudice Delegato con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno confermato la rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 3 di 4 DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. L'accordo delle parti può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 16/10/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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