Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 23/02/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
6/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VE LI
composta dai seguenti magistrati:
AN SE presidente Paolo Gargiulo giudice SE TO PR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14826 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
GI RA, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F. [...], contumace;
Visto l’atto di citazione;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza della dott.ssa Marta Mariani, il magistrato relatore e la V.P.G. dott.ssa Mariapaola Daino, nessuno è comparso per il convenuto;
ritenuto in
F A T T O
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. GI RA, dipendente, all’epoca dei fatti di causa, dell’Azienda sanitaria universitaria AN NA (di seguito ASUGI), con qualifica di operaio, addetto al servizio manutentivo della sede di Gorizia, per vederlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 6.102,00 oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia, di cui euro 1.952,00 a titolo di danno patrimoniale ed euro 3.904,00 a titolo di danno all’immagine.
L’accusa contesta al convenuto di aver attestato falsamente di aver lavorato, per un ammontare complessivo di 62 ore e 93 minuti, nelle giornate del 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 febbraio; 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 maggio; 1, 3, 4, 5, 15 giugno e 31 luglio dell’anno 2020.
In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il convenuto si sarebbe allontanato dal luogo di lavoro senza legittimo motivo, utilizzando la macchina di servizio indebitamente e senza registrare, mediante timbratura della scheda magnetica, i periodi di assenza nelle giornate sopra indicate.
Per i medesimi fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ha chiesto il rinvio a giudizio del convenuto per i reati di truffa aggravata (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), false attestazioni (art. 55 quinquies D.Lgs. 165/2001) e peculato (art. 314 c.p.) (doc. 3.1 citazione). In data 15 novembre 2022 il G.U.P. del Tribunale di Gorizia ha disposto il rinvio a giudizio del convenuto (doc. 6.3 citazione).
Sempre in relazione ai medesimi fatti, l’ASUGI ha irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, con provvedimento del 18 gennaio 2023 (doc. 4.1 citazione).
Nella fase preprocessuale del presente giudizio, in seguito alla notifica dell’invito a dedurre, il convenuto ha depositato presso la Procura contabile, in data 05 maggio 2025, con l’assistenza di un legale, una memoria difensiva, con la quale ha contestato ogni addebito, sostenendo di non avere realizzato alcuna delle condotte illecite descritte dalla pubblica accusa (doc. 9 citazione).
La Procura contabile ha quindi notificato al convenuto l’atto di citazione relativo al presente giudizio in data 26 giugno 2025, tramite pec inviata al difensore nominato dal sig. GI nella fase preprocessuale. Successivamente, in data 06 novembre 2025, il sig. GI ha provveduto a versare, in favore di ASUGI, l’intero importo di euro 6.102,00, come attestato dalla quietanza rilasciata dalla stessa azienda sanitaria ed acquisita agli atti in data 17 dicembre 2025.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 il Collegio, verificata la regolarità della notifica dell’atto di citazione, ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto.
Il PM, preso atto dell’avvenuto pagamento dell’intero petitum, ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con spese a carico del convenuto, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Considerato in
D I R I T T O
In seguito all’integrale pagamento della somma corrispondente alle voci di danno contestate in atto di citazione, attestato dalla quietanza rilasciata dalla stessa ASUGI, il Collegio non può che prendere atto e dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere.
Secondo il consolidato e costante orientamento della giurisprudenza, sia contabile che civile, il giudice deve dichiarare, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere, tutte le volte in cui sopravvengano, in corso di giudizio, fatti suscettibili di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio stesso ed alla sua definizione con una pronuncia di merito (da ultimo, Corte dei conti sez.giur. Piemonte n. 2/2026, con ampi riferimenti giurisprudenziali).
Trattasi di una pronuncia di mero rito, implicante tuttavia la necessità di regolare le spese di giudizio attraverso una delibazione incidentale sulle pretese delle parti e sulle relative difese, secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Tale criterio costituisce espressione del più generale principio di soccombenza, sancito dall’art. 31 co. 1 c.g.c., secondo cui “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Secondo tale principio, le spese di giudizio devono essere poste a carico della parte che abbia provocato la necessità del processo, secondo un criterio di causalità, per avere resistito ad una pretesa fondata di controparte o, all’opposto, per avere avanzato una pretesa rivelatasi infondata (Cass. civ. n. 7625/2010).
Ciò premesso, nel caso di specie le spese di giudizio devono con tutta evidenza esser poste a carico del convenuto, nella misura indicata in dispositivo.
Come detto, nella fase preprocessuale il sig. GI ha contestato tutti gli addebiti formulati dalla Procura contabile, rendendo così necessaria l’instaurazione del presente giudizio, mentre il pagamento del risarcimento, come quantificato dalla pubblica accusa, è intervenuto solo dopo la notifica dell’atto di citazione.
Tali elementi risultano ampiamente sufficienti, sulla base delle considerazioni sopra svolte, per la condanna del convenuto alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14826 del registro di segreteria:
· dichiara la cessazione della materia del contendere;
· condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 285,10.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il giudice estensore Il presidente
SE TO PR AN SE
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 23/02/2026
IL FUNZIONARIO
dott.ssa Anna De Angelis
(firmato digitalmente)