TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 12/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 545/2024
avente per oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da
, codice fiscale nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Marocco) il 31.05.1990, cittadina italiana e marocchina, residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Curtaz (codice fiscale;
PEC e Donatella Locatelli CodiceFiscale_2 Email_1
(codice fiscale;
PEC , CodiceFiscale_3 Email_2
entrambi del Foro di Aosta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Aosta, via Festaz
n. 31
-Ricorrente-
Contro
codice fiscale , nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_4
18.02.1972, cittadino italiano e marocchino, residente in [...]
rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti AUGUSTA
BERTHET (CF Pec: – fax: 0165/610522) e C.F._5 Email_3
CHRISTIAN CALGARO (CF – Pec: - fax C.F._6 Email_4
pagina 1 di 7 0165/257795), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Aosta, via Croce
di Città n. 23
-Resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai documenti, dalle allegazioni e dalle deduzioni di parte ricorrente risulta quanto segue:
le parti hanno contratto matrimonio in AT (Marocco) il 01.01.2006, trascritto in Italia al n. 27, parte 2, Serie C, dell'anno 2009, nei registri di Stato Civile del Comune di Aosta;
dall'unione dei coniugi sono nati, tutti ad Aosta, quattro figli: a) codice fiscale Parte_2
, in data 21.03.2008, b) codice fiscale CodiceFiscale_7 Parte_3 [...]
, in data 07.02.2011, c) codice fiscale , il C.F._8 Parte_4 CodiceFiscale_9
11.09.2014, codice fiscale il 09.09.2018; Parte_5 CodiceFiscale_10
i coniugi hanno stabilito la residenza familiare in Aosta, via Capitano Darbelley n. 6, a far data dal 2017, in un alloggio in locazione di proprietà superficiaria dell'AR (doc. 05). Il contratto di locazione è intestato alla SI . Il canone locativo è di euro 144,10 mensili, oltre Pt_1
alle spese variabili per servizi. Ad oggi la spesa complessiva mensile versata ad AR è di euro
396,60 (docc. 06 e 07) e la necessaria provvista è sempre stata messa a disposizione dal IG
CP_1
la crisi coniugale si protrae da tempo e da tempo è venuta meno l'affectio coniugalis;
i figli frequentano la scuola, sono iscritti al Convitto regionale, in modalità semiconvittuale, per l'anno scolastico 2024/2025, sono beneficiari di contributo erogato dall'Amministrazione
regionale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 13.05.2024 e ai sensi della L.R. 23.07.2010 n. 23, sono gestiti interamente dalla madre, mentre il padre contribuisce solo economicamente al mantenimento dei figli e mantiene contatti telefonici con gli stessi un paio di volte alla settimana;
a decorrere dal 2023, la ricorrente svolge lavoro part time a tempo determinato, come assistente alle mense scolastiche, alle dipendenze della cooperativa sociale Medihospes di Aosta e percepisce una retribuzione mensile di circa 300,00 euro per 9 mesi all'anno;
pagina 2 di 7 ella percepisce per intero l'assegno unico universale per i figli, con l'integrazione prevista dalla legge per il quarto figlio, assegno che ad oggi è di euro 1.277,80;
il IG lavora come muratore in Francia, a Moutiers, alle dipendenze di impresa CP_1
francese, di cui la SI non conosce la denominazione, e percepisce una retribuzione Pt_1
mensile di circa 3.000,00 euro;
egli rientra in Italia raramente e in tal caso dimora presso la casa del nipote IG Persona_1
in Aosta, via Liconi 2/4 (è venuto in Italia l'ultima volta ad aprile 2024 e prima di aprile
[...]
veniva in Italia 1 o 2 volte al mese);
le parti non possiedono beni immobili in Italia e in Marocco.
La ricorrente ha quindi chiesto pronunciarsi la separazione, disporsi l'assegnazione della casa familiare, l'affido condiviso (ha poi chiesto disporsi l'affido esclusivo in prima memoria), ha proposto “calendario” di viste padre/figli, stabilirsi un contributo di euro 800 a carico del padre per il mantenimento dei figli e di euro 500 per sé, l'attribuzione per intero dell'assegno unico.
Il convenuto ha aderito alla domanda di separazione, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei figli e proposto “calendario” di visite, nonché contributo di euro 400 per il relativo mantenimento e contributo di euro 100 per il mantenimento della moglie;
ha aderito alla domanda di assegnazione della casa familiare alla madre e alla domanda di attribuzione per intero alla madre dell'assegno unico.
All'udienza del 25.2.2025 è stata prospettata la soluzione conciliativa sulle condizioni di separazione prevedente contributo a carico del padre per i figli di euro 600 e per la moglie di euro
100 nei sei mesi in cui egli lavora, di euro 400 per i figli ed euro 100 per la moglie nei sei mesi in cui lo stesso non lavora e percepisce l'indennità di disoccupazione, spese extra al 60% a carico del padre, 40% a carico della madre, assegno unico per intero in favore della madre, fermo l'affido condiviso, con previsione di attribuire alla madre la gestione ordinaria e per quanto necessario, considerata l'assenza del padre, con previsione che il padre avrà con sé i figli nella giornata del sabato e in quella della successiva domenica, dal mattino alla sera, due volte al mese.
Assunti i provvedimenti provvisori, sulla base di quanto dalle parti concordato in udienza, per la successiva udienza cartolare le parti hanno quindi formulato le seguenti pagina 3 di 7 conclusioni congiunte:
“A. I coniugi vivranno separati per mutuo consenso portandosi reciproco rispetto e senza interferire l'uno nella vita privata dell'altro;
B. La casa coniugale, sita ad Aosta, via Capitano Darbelley n. 6, viene assegnata alla SI
, che ivi abiterà insieme ai figli;
Parte_1
Part C. I figli e vengono affidati congiuntamente ad Per_2 Pt_3 Parte_5
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
D. fermo l'affido condiviso, facoltà per la madre di gestire in autonomia le questioni ordinarie relative ai figli nei rapporti con la scuola e gli enti pubblici;
E. I figli manterranno un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori dai quali riceveranno cura, educazione ed istruzione in modo paritario;
F. Salvo diverso accordo tra i genitori, i figli potranno stare con il padre nella giornata del sabato e della successiva domenica, dal mattino alla sera, due volte al mese;
G. Durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane consecutive in un periodo da comunicare all'altro genitore entro il 1° maggio di ogni anno. Il
predetto periodo potrà esser incrementato in caso di accordo dei genitori;
i pernotti dei figli con il padre potranno effettuarsi solo se il IG dimostrerà di avere una sistemazione CP_1
abitativa idonea ad accogliere i figli;
H. Il IG contribuirà al mantenimento della moglie e dei figli, a far data dal mese di CP_1
marzo 2025, con le seguenti modalità:
a) contributo mensile a carico del padre per il mantenimento dei figli di euro 600,00 (euro
150,00 a figlio) e contributo mensile per il mantenimento della moglie di euro 100,00 nei sei mesi in cui lo stesso lavora;
tali contributi sono rivalutabili annualmente, a far data dal 1° marzo
2026, secondo le variazioni dell'indice ISTAT verificatesi nell'anno precedente, il tutto fino al raggiungimento, da parte dei figli, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo;
b) contributo di euro 400,00 per i figli (euro 100,00 per figlio) e di euro 100,00 per la moglie nei sei mesi in cui lo stesso non lavora e percepisce l'indennità di disoccupazione;
tali pagina 4 di 7 contributi sono rivalutabili annualmente, a far data dal 1° marzo 2026, secondo le variazioni dell'indice ISTAT verificatesi nell'anno precedente, il tutto fino al raggiungimento, da parte dei figli, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo;
c) Il IG si obbliga a trasmettere alla SI , entro e non oltre 7 giorni CP_1 Pt_1
dall'effettiva disoccupazione, la documentazione che ne attesta lo stato e informazioni, se già in suo possesso, circa la futura corresponsione dell'indennità di disoccupazione. In mancanza di trasmissione di detta documentazione mensile, il IG sarà considerato lavorare CP_1
e tenuto a versare il contributo sub a).
I. L'assegno unico ed ogni forma di contributo elargito a favore dei figli verrà percepito al 100%
della madre;
J. Il IG si impegna a contribuire per il 60% a tutte le spese straordinarie relative ai CP_1
figli, ivi comprese le rette del convitto di tutti i figli (al netto di eventuali bonus), in conformità a quanto definito dal Protocollo sottoscritto tra i magistrati e gli avvocati del Tribunale di Aosta in data 22/02/2019, conosciuto dalle parti, che qui deve intendersi integralmente richiamato;
con particolare riferimento alle rette del convitto: a) per le rette future, la quota del 60%, al netto di eventuali bonus, gravante sul IG dovrà essere da lui versata direttamente al Convitto CP_1
regionale alle scadenze;
b) l'obbligo di pagamento delle rette vale anche per quelle ad oggi maturate e non pagate per l'anno scolastico in corso, che ammontano a complessivi euro 1.312,50
e che vanno saldate entro e non oltre il 30 giugno 2025, e pertanto il IG si obbliga a CP_1
versare entro e non oltre il 30 giugno 2025 l'importo di euro 787,50 al regionale e a CP_2
notiziare senza ritardo la SI dell'avvenuto pagamento. Pt_1
K. I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto economico tra di loro in essere e di null'altro aver più a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione;
L. I sig.ri e dichiarano infine di CP_1 Parte_1
rinunciare ai termini per l'impugnazione della sentenza;
M. Spese legali interamente compensate tra le parti.”
%%%%%%
pagina 5 di 7 Deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi essendo pacificamente venuta meno tra le parti la comunione morale e spirituale che è alla base del vincolo matrimoniale.
Il marito, peraltro, si è definitivamente allontanato dalla casa familiare e, per ragioni di lavoro,
dal territorio nazionale, facendo saltuariamente rientro ad Aosta dove alloggia presso la famiglia del nipote.
Circa i quattro figli minori, deve essere accolta la domanda di affido esclusivo alla madre,
considerato che il padre vive per lo più in Francia e non sarebbe in condizioni di intervenire tempestivamente su questioni di rilievo per il primario interesse della prole che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Peraltro, non è contestato che solo la madre di fatto si occupa della gestione dei figli e delle loro necessità di vita quotidiana.
Va quindi accolta anche la domanda di assegnazione della casa familiare alla madre che la abiterà
con i figli.
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza dei figli con il padre, possono accogliersi le richieste della ricorrente, in quanto modulate in ragione della lontananza del padre e, comunque,
corrispondenti al preminente interesse della prole a mantenere l'adeguato rapporto con i genitori e rispettose del principio della bigenitorialità.
Il contributo mensile per il mantenimento dei figli minori, a carico del padre, va fissato in complessivi euro 800, tenuto conto dei redditi delle parti, dei tempi di permanenza dei figli con ognuno dei genitori, del numero dei figli.
Le spese extra, come da protocollo, vanno suddivise al 50% considerato, da un lato, che il padre già si fa carico degli oneri di conduzione della casa familiare e, dall'altro, che la madre beneficia per intero dell'assegno unico e delle provvidenze economiche regionali. Per le stesse ragioni, non va riconosciuto il contributo per il mantenimento della moglie a carico del marito.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, trattandosi di pronuncia necessaria sullo status
e considerata l'assenza di contestazioni sulla pronuncia della separazione e sulle relative condizioni da parte del convenuto rimasto contumace.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero, ogni altra domanda disattesa:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti;
manda all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle incombenze di legge.
Compensa le spese.
Aosta, 10.6.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7