TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1066 /2024
Oggi 18/03/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1066/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Salvatore Giustiniano ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del
60% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, la dott.ssa , con ragionamento Persona_2
completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “In conclusione si può
affermare che le menomazioni riscontrate dalla ricorrente, NON sono in atto tali da ridurne la
capacità lavorativa in misura superiore al limite fissato dalla legge per la concessione delle indennità
economiche agli invalidi civili e conseguentemente non ha diritto alla prestazione richiesta.”
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta ai quesiti sottoposti,
illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 05.02.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente non è dunque in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all' assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
3 Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all' assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971;
2. Nulla sulle spese;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, il 18.3.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4