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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
R.G. n. 6469/2023
Il giudice, all'esito dell'udienza del 17.2.2025, svolta ai sensi dell'art 127 ter cpc;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa pronuncia la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 6469/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto una domanda di reintegra nel possesso e vertente
TRA
(C.F.: ; Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ; C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Sara Itro e C.F._3
Francesco Gallipoli
- Ricorrenti
E
(C.F/P.IVA – numero REA CE- Controparte_1 P.IVA_1
63884), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Vigliotti
- Resistente
OSSERVA
Con il ricorso introduttivo i sig.ri e Parte_1 Pt_2 Pt_3 deducevano:
- di essere, rispettivamente, proprietario e comodatari di un capannone di oltre
2000 mq., sito in San Felice a Cancello (CE) I trav. via “Piazza Vecchia”;
- che detto capannone, destinato alla conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, aveva quale unico accesso una strada che partiva da via “Piazza
1 Vecchia”, della larghezza di circa 9-10 m, sulla quale i ricorrenti avevano sempre esercitato il passaggio, pedonale e carrabile, anche con mezzi pesanti;
- che nel mese di settembre la controparte aveva ridotto la carreggiata di circa 3 metri, nel tratto iniziale, realizzando scavi e manufatti cementizi per la costruzione di un muro di cinta;
- che per effetto di detto restringimento era inibito il transito di veicoli pesanti nei due sensi di marcia, fino ad allora praticato;
- che la privazione, anche solo parziale, del possesso costituiva spoglio, sorretto dal relativo animus.
Pertanto chiedevano la reintegra nel possesso, nello stato di fatto preesistente all'esecuzione dei lavori, mediante ripristino della larghezza originaria della strada.
Si costituiva la società resistente, la quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
Contestava in particolare il passaggio frequente e nel doppio senso di marcia da parte di veicoli pesanti riconducibili alla controparte;
deduceva che, anche con il muro di cinta, residuava uno spazio di 6,57 metri, sufficiente al passaggio di veicoli pesanti, e che anche considerando le transenne e gli scavi temporanei vi era comunque una larghezza di 5,13 metri;
deduceva che lo scavo realizzato era in ogni caso temporaneo, in quanto funzionale a garantire la sicurezza del cantiere, durante il tempo strettamente necessario alla costruzione del muro di cinta.
Tanto premesso in punto di fatto, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare l'azione può essere qualificata come di reintegra, avendo i ricorrenti lamentato la privazione, seppur parziale, della servitù di passaggio in precedenza esercitata.
Sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di azioni possessorie integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo. Lo spoglio, in definitiva, si caratterizza per la sua diretta incidenza sulla
2 cosa, senza presupporre necessariamente la privazione totale del possesso, ma potendo anche concretizzarsi in una privazione solo parziale di esso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, perpetrata nella consapevolezza del divieto del possessore, che restringa, o riduca, le facoltà inerenti al potere da lui esercitato sulla cosa o, comunque, renda meno comodo
l'esercizio del diritto, in ciò differenziandosi dalla molestia, che, viceversa, si rivolge contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio mediante una contraria pretesa o mediante altri atti o fatti diretti a renderlo disagevole o scomodo, misurandosi per gradi ed essendo reprimibile con l'azione di manutenzione solo se supera la normale tollerabilità” (Cassazione civile sez. II,
13/12/2022, n.36363).
In punto di prova va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente, di una situazione di possesso (ancorché illegittimo e abusivo o di mala fede, purchè avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui, talchè l'esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso rileva unicamente ad colorandam possessionem: sul punto, cfr.
Cass. 15 maggio 1998 n. 4908; Cass. 7 febbraio 1998 n. 1299) o di detenzione qualificata. Il concetto di possesso, poi, deve essere inteso come potere di fatto sulla cosa che si manifesta non solo in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ma anche di qualsiasi altro diritto reale;
elementi costitutivi del possesso sono l'animus, espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto, ed il corpus, inteso come la possibilità che, quando voglia, il possessore possa impiegare secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finchè altri non glielo sottragga.
Dall'altro lato, è necessaria la privazione totale o parziale del possesso, purchè manifestata con carattere duraturo (v. Cass. 25 luglio 1981 n. 4820), intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti al potere esercitato sulla res (sul punto ex plurimis, già Cass. 2 dicembre 1994 n. 10363), caratterizzata dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato (v. Cass. 18 luglio 1985 n. 4226; Cass.
22 ottobre 1997 n. 10366).
3 Dunque, ed in sintesi, affinchè l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. possa essere esperita vittoriosamente è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res, in un periodo di tempo prossimo al lamentato spoglio;
2) lo spoglio di detto possesso da parte di terzi;
3) l'elemento soggettivo dell'"animus spoliandi" in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta spoliativa.
Tanto evidenziato in via sistematica, nel caso di specie non può dirsi raggiunta una prova rassicurante del pregresso esercizio del possesso, con le modalità dedotte in ricorso, e di uno spoglio, seppur parziale, per effetto delle opere realizzate dalla parte resistente.
Invero è pacifico, in quanto non contestato da nessuna delle parti in causa, che sulla strada in questione i ricorrenti esercitassero un passaggio carrabile, anche mediante mezzi pesanti, e che nel settembre del 2023 la resistente iniziò CP_2
i lavori di costruzione di un muro di cinta, realizzando anche uno scavo e apponendo una rete che delimitava la zona di cantiere.
Tuttavia non si ritiene raggiunta la prova né di un pregresso e frequente passaggio di mezzi pesanti nel doppio senso di marcia né, soprattutto,
l'impossibilità di esercitare detto passaggio all'attualità.
Anzi, dalle dichiarazioni delle stesse parti è emerso che ad oggi è possibile il transito anche con mezzi pesanti, seppur passando sui binari presenti sulla strada.
Ed infatti dagli atti di causa (riproduzioni fotografiche e dichiarazioni delle parti) si evince che su parte della strada in questione vi sono dei binari dismessi
(afferenti ad una ferrovia in disuso, nel tratto interessato), incastonati nell'asfalto, sui quali è possibile il transito.
Sul punto il ricorrente sentito all'udienza del Parte_3
20.3.2024, ha dichiarato “... Se mettono il muro io sarò costretto a passare sui binari. L'ultima volta che sono passato sulla strada in questione è stato stamattina, con la macchina. Con i mezzi pesanti siamo passati, nel doppio senso di marcia, fino a settembre del 2023. Ora invece si può passare solo in un senso di marcia, cioè non possono transitare due veicoli pesanti alla volta nel doppio senso. Quando
4 parlo di mezzi pesanti intendo i furgoni LI (sono furgoni frigorifero). Preciso che ora il furgone LI ci passa ma devo andare sui binari…”.
Anche il ricorrente ha dichiarato “ … da quando c'è la Parte_2 recinzione ci posso passare solo in un senso e comunque devo invadere i binari presenti al lato. L'ultima volta che sono passato senza dover andare sui binari è stato verso settembre 2023, ovvero prima che facessero la buca…”.
I testi escussi non solo non hanno confermato un passaggio frequente di mezzi pesanti (ovvero un passaggio contemporaneo nel doppio senso di marcia), ma in ogni caso non hanno confermato l'impossibilità di detto passaggio, per effetto e in conseguenza dei lavori realizzati dalla parte resistente.
Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 22.5.2024, Testimone_1 pur avendo confermato il restringimento (“… Ci sono stato l'ultima volta nel dicembre 2023, con un autotreno. Però posso dire però che può passare solo un camion alla volta, con difficoltà, anche perché c'è una curva e non si vede chi viene dall'altro lato. Insomma nella curva ci si incastra se vogliono passare due mezzi.
… sì hanno ristretto la strada, di quasi la metà, c'è uno scavo laterale…”) ha riferito di pregressi passaggi sporadici (“in un anno può capitare 10-20 volte, ad esempio quando ho aiutato per portare le angurie dal terreno al magazzino ci sono stato anche tutti i giorni per una settimana”); non ha confermato un passaggio stabile e contemporaneo di mezzi pesanti nel doppio senso di marcia e in ogni caso ha riferito che anche in passato, nella curva presente sulla strada, erano necessarie cautele nelle manovre, con difficoltà di transito (“…non ricordo se mi è mai capitato, prima che ci fosse il restringimento, di passare sulla curva di cui ho detto prima con il mio autotreno proprio mentre passava un altro mezzo pesante, ma credo che si potesse passare, sebbene con molta attenzione nella manovra…”); ha in ogni caso confermato la possibilità di passare con mezzi pesanti all'attualità
(“…prima del restringimento sulla strada ci si passava con un autotreno (camion + rimorchio), un bilico, furgoni...invece da quando c'è il restringimento con l'autotreno ci sono passato ma come detto con difficoltà, un bilico non credo ci passi…”).
Il teste di parte resistente escusso alla medesima udienza - Testimone_2 dipendente che ha dichiarato di avere contezza dei luoghi in quanto ha l'ufficio che affaccia sulla stradina in questione - ha riferito “…posso dire che sulla stradina in questione ci passano macchine, furgoni, camion. Ricordo di aver visto
5 due macchine passare nel doppio senso di marcia, ma non ricordo se ho visto due camion passare nel doppio senso, né se un camion abbia incrociato un'auto. Sulla strada ci sono dei binari, però sono dismessi … e ci si può passare sopra, perché sono nell'asfalto. …ADR: da quello che vedo verso il capannone dei ci Parte_2 passano 3-4 camion al giorno, almeno in questo periodo. Invece nel periodo invernale di meno, forse uno al giorno…”.
Dunque, posto che il transito di mezzi pesanti non è impedito neanche all'attualità, non è stato comunque confermato un traffico di detti mezzi nel doppio senso di marcia, neanche prima e in prossimità del lamentato spoglio.
Va inoltre osservato che dall'esame delle riproduzioni fotografiche in atti emerge la presenza di binari incastonati nell'asfalto, sui quali risulta agevole il passaggio con mezzi.
Peraltro anche prima dei lavori i binari erano presenti in loco ed era necessario passarvi sopra con i mezzi, vista la loro collocazione sulla carreggiata.
Inoltre dai rispettivi rilievi e deduzioni delle parti emerge un'ampiezza sufficiente al passaggio di veicoli pesanti: anche considerando la presenza della rete e dello scavo del cantiere, emerge una larghezza di svariati metri (almeno 5). Gli stessi ricorrenti lamentano una riduzione di tre metri, riconoscendo un'ampiezza di
8,83 metri.
Può altresì osservarsi che il restringimento dovuto allo scavo e alla rete di cantiere risulta strumentale alla presenza del cantiere stesso: trattasi, in sostanza, di opere temporanee, legate all'esecuzione dei lavori.
In sostanza dalle dichiarazioni delle parti e dei testi escussi, nonché dalle riproduzioni fotografiche e dalle rispettive difese emerge:
- che non è stato confermato un pregresso (oltre che frequente e continuo) passaggio di mezzi pesanti nel doppio senso di marcia;
- che all'attualità, nonostante la presenza della rete e dello scavo strumentali alla realizzazione del muro di cinta, è ancora di fatto praticato il passaggio di mezzi pesanti, seppur passando in parte sopra i binari dismessi incastonati nell'asfalto
(come del resto avveniva prima dell'esecuzione dei lavori contestati alla resistente);
- che la larghezza attuale della strada (di circa 8 metri, come dedotto dagli stessi ricorrenti) permette un passaggio di detti mezzi pesanti.
6 Non si ravvisa, in definitiva, né la prova certa e rassicurante di un pregresso e continuo passaggio di mezzi pesanti nel doppio senso di marcia, da parte dei ricorrenti, né un impedimento per effetto del restringimento operato.
Risulta anzi acclarato che anche dopo il settembre 2023 è di fatto assicurato e realizzato il passaggio di mezzi provenienti e diretti al capannone di parti ricorrenti.
Non vi è stata, in sostanza, alcuna interruzione nella circolazione da parte dei ricorrenti, anche con mezzi pesanti, né si ravvisano ostacoli o impedimenti tali da configurare uno spoglio, ovvero una privazione (anche solo parziale) del possesso
Anche a voler qualificare l'azione come di manutenzione - a fronte di un passaggio di mezzi ancora possibile ma meno agevole e comodo – comunque non si ravvisano i presupposti per un accoglimento della domanda.
Ed infatti, per giurisprudenza costante, non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla res da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, bensì "solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sè una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo nè limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, siano con questo compatibili" (Cass. 11.11.2002, n. 15788, poi confermata ex multis da Cass. 15.07.2003, n. 11036 e da Cass. 23.10.2018, n.
26787). L'elemento materiale della molestia è, dunque, atipico, potendosi inquadrare all'interno di una "soglia superiore", oltre la quale è integrato lo spoglio, e una "inferiore", al di sotto della quale si ha sì ingerenza ma lecita (in questi termini cfr. anche Tribunale La Spezia, 07/01/2020, n.74).
In sostanza non qualsivoglia turbativa rileva ai fini dell'accoglimento della domanda, ma solo quegli atti che comportano un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza, rendendolo impossibile, gravoso o eccessivamente difficoltoso.
Nel caso di specie il passaggio anche con mezzi pesanti è ancora possibile senza che siano necessarie manovre o cautele particolarmente gravose (ulteriori
7 rispetto a quelle che già andavano praticate in precedenza, in relazione allo stato dei luoghi, tra cui la presenza di curve o dei binari dismessi).
La domanda va quindi rigettata.
Nonostante il rigetto della domanda si ravvisano giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite, alla luce del restringimento (e dunque della modifica dello stato dei luoghi) comunque acclarato e incontestato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
a) rigetta la domanda avanzata dalle parti ricorrenti;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Santa Maria Capua Vetere, il 16.4.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
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