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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Dott. Fabio Perrella, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 16440 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Piervittorio
Tione, in virtù di procura ad litem conferita in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza G. Garibaldi n. 3 - PEC: Email_1
-ATTRICE-
E
(già denominata Controparte_1 Controparte_2
, P.I. in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Villaricca (NA) alla Via della Libertà n.
108/25, presso l'avv. Anna Barbatelli che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti PEC:
Email_2
-CONVENUTA-
NONCHE'
P.I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessia Lubrano e
Francesco Pages ed elettivamente domiciliata presso lo studio di n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 1
quest'ultimo in Napoli alla Via Cilea n. 281, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione. PEC: – Email_3
Email_4
- CONVENUTA -
- ATTRICE IN RICONVENZIONALE -
Oggetto: contratto di somministrazione di energia elettrica
Conclusioni: per parte attrice come da atto di citazione;
per le parti convenute come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza del 16.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha convenuto in giudizio e- Parte_1
distribuzione ed rappresentando la seguente CP_1 Controparte_3
vicenda di fatto.
In data 5.3.2019 stipulava con la società , un Controparte_3
contratto di fornitura di energia elettrica per la sede operativa sita in
Pompei, distribuita da . Con riferimento ai Controparte_1
consumi di luglio 2020 (bolletta di acconto n. 101917 di euro
11.519,00 e bolletta di conguaglio n. 106757 di €. 11.123,00) aveva concordato in data 14.10.2020 con un pagamento Controparte_3 dilazionato della complessiva somma di euro €. 16.142,99 in quattro rate mensili da €. 4.035,75 (scadenze: 10.11.2020; 10.12.2020;
10.1.2021 10.2.2021). Ciononostante in data 13.11.2020 CP_3
trasmetteva alla cliente la fattura n. 133097 di €. 40.319,47 per
[...]
un presunto conguaglio per i mesi da gennaio a ottobre 2020, basato
[... su un ricalcolo di consumi elaborato dalla società di distribuzione (
) all'esito di una verifica n. 621093037 del Controparte_4
12.8.2020.
Deduceva l'attrice che il conguaglio di cui alla fattura del 13.11.2020 di €. 40.319,00 era avvenuto a seguito di verifica eseguita dalla società di distribuzione ( ) in data 14.8.2020 in assenza di Controparte_1 contraddittorio, e che all'esito di tale verifica, che aveva portato alla sostituzione di alcuni componenti del contatore, era risultato un n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 2
malfunzionamento del che aveva comportato, secondo il Pt_2
distributore, un'inesatta misurazione dei consumi per il periodo compreso dall'1.1.2020 al 30.9.2020, con necessità di rivedere i costi in aumento. Lamentava l'attrice, oltre al mancato contraddittorio in sede di verifica, la sussistenza di plurime ragioni che indurrebbero a ritenere che nel periodo in contestazione i consumi effettivi furono inferiori a quelli medi e non superiori come unilateralmente accertato dal distributore.
Le doglianze della attrice furono oggetto di reclamo in data 3.12.2020 nonché di procedure conciliative innanzi l'ARERA Autorità di
Regolazione per Energia Reti ed Ambiente, conclusesi negativamente.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
“I) accertare, in via principale, la non debenza della somma di €.
40.319,00 di cui alla fattura di conguaglio n. 133097/I/20 del
13.11.2020 per il periodo da gennaio 2020 ad ottobre 2020 e pari ad
€. 40.319,00 per evidenti errori di calcolo nei consumi stimati e collegabili al malfunzionamento di alcuni componenti del contatore/misuratore, da sempre eccepito, anche in fase stragiudiziale, da parte attrice;
II) in via meramente subordinata, nel caso invece di verifica del corretto funzionamento del contatore/misuratore (la cui prova graverà sul distributore e/o fornitore), dichiarare comunque non dovuta, o dovuta in una misura minore, la somma di €. 40.319,00 di cui alla fattura n. 133097/I/20 del 13.11.2020 alla luce di tutte le motivazioni e circostanze storiche suesposte per il periodo in contestazione (es. diminuzione vendite, calo fatturato, chiusura locali per ristrutturazione, collocazione dei dipendenti in cassa integrazione, emissione di precedenti fatture per il medesimo periodo contestato, tra l'altro già contenenti voci di conguaglio) ed utili a ricostruire, in modo differente i consumi reali effettuati, anche, eventualmente, con l'ausilio di un consulente tecnico di ufficio;
III) il tutto comunque con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa da attribuire al procuratore distrattario ex D.M. n.
55 del 2014 e s.m.i., tenendo conto anche della fase stragiudiziale”.
n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 3
2. Si costituiva la convenuta che deduceva di aver Controparte_1
proceduto alla verifica del contatore e alla sostituzione di componenti malfunzionanti che avevano comportato una errata lettura dei consumi effettuati. Deduceva ancora che l'utente per l'intero periodo in contestazione (1/1/2020 al 30/09/2020) aveva conservato la disponibilità del locale associato al contatore e che la ricostruzione dei consumi effettuati nel medesimo periodo era avvenuta sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica e sulla base dei periodi corrispondenti a quello ricostruito, utilizzando i consumi storici della fornitura in esame.
3. Si è altresì costituita la la quale deduceva che, in Controparte_3
qualità di esercente la vendita nel mercato libero dell'energia elettrica, gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita di energia elettrica ed è estranea alle attività del servizio di distribuzione, trasporto, e dispacciamento. Gli impianti di misura (cd. misuratori o contatori) sono di proprietà del Distributore Locale, nel caso di specie di Controparte_1
Il Distributore sarebbe quindi l'unico soggetto abilitato ad accedere ai suddetti impianti di misura, a rilevarne i consumi e ad accertare il loro corretto funzionamento, apportando, ove necessario, modifiche al contatore e alle colonne montanti (art. 18 comma 1 All. A alla
Delibera AEEG n. 156/07 e s.m.i). Nel caso si specie la fatturazione dei consumi da parte della sarebbe avvenuta in Controparte_3
base ed in linea ai dati di consumo trasmessi dal competente
Distributore Locale al quale ha provveduto a pagare i CP_3
corrispettivi ad essa fatturati.
La ha altresì formulato domanda riconvenzionale avente CP_3
ad oggetto il pagamento delle fatture nn. 21921 del 12.2.2021 e 9582 del 15.01.2021, per euro 3.013,95 quale corrispettivo non versato per fornitura di energia elettrica, chiedendone in subordine la compensazione con il credito della eventualmente Parte_1
accertato.
n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 4
4. Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. le parti con le memorie depositate precisavano le rispettive domande e formulavano richieste istruttorie.
5. Sulle richieste formulate dalle parti, questo Giudice con provvedimento del 20.11.2023 così provvedeva:
<< rigetta le richieste di prove per testi articolate dalle parti in quanto relative a circostanze documentali o irrilevanti o provabili tramite CTU.
Ritenuta la necessità, dispone nominarsi un CTU, individuato nell'ing. al quale conferire il seguente incarico: Persona_1
“Dica il CTU, sulla base della documentazione ritualmente depositata entro la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., se via stato un malfunzionamento del misuratore (e dei suoi componenti) intestato alla società attrice;
in caso di risposta positiva, ricostruisca i consumi reali di energia elettrica per il periodo in contestazione (1.1.2020 al 31.10.2020)”>>.
6. Depositato l'elaborato peritale da parte del designato Consulente, all'udienza del 16.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le convenute ne impugnavano per quanto di ragione il contenuto rassegnando le rispettive conclusioni;
non compariva invece la società attrice. La causa veniva pertanto riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
7. Va preliminarmente confermato, per i motivi ivi specificati, il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
8. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
8.1 E' pacifico tra le parti che il ricalcolo dei consumi contabilizzati da e fatturati da alla società attrice fu Controparte_1 CP_3
conseguenza di un malfunzionamento del contatore.
La società attrice adduceva tale circostanza fin dalle prime comunicazioni stragiudiziali di contestazione e la , nel Controparte_1
costituirsi, confermava che in occasione della verifica eseguita sul contatore era emerso il malfunzionamento dello stesso.
n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 5
Controversa è la circostanza di come tale malfunzionamento abbia inciso sulla misurazione degli effettivi consumi.
La , all'esito della verifica, in relazione al periodo Controparte_1
controverso (1.1.2020 al 31.10.2020), perviene ad una determinazione che è oggetto di specifica contestazione da parte della attrice.
La questione, come evidente, involge profili tecnici attinenti l'individuazione del tipo di malfunzionamento e in che misura esso abbia inciso nella misurazione dei consumi, dovendosi poi accertare quali furono i consumi effettivi non correttamente misurati dal contatore.
Si è pertanto reso indispensabile affidare alla analisi di un tecnico ausiliario la specifica attività di indagine e di accertamento, conferendo al CTU lo specifico quesito sopra riportato.
Il CTU è pervenuto alla conclusione della insussistenza del credito di cui alla fattura/bolletta di conguaglio n. 133097 di €. 40.319,47 emessa da in relazione al periodo gennaio – ottobre 2020 e CP_3
della sussistenza, al contrario, di un credito della Nelle Parte_1 conclusioni dell'elaborato peritale (p. 33) si legge infatti che:
“Tralasciando gli errori di calcolo (pure rinvenuti), la fattura in oggetto deve ritenersi sbagliata.
I consumi addebitati anzitempo per il periodo gennaio 2020 – luglio
2020 (conguagliati sulle misure “effettive”) erano esatti, poiché
l'anomalia strumentale di misura non aveva ancora probabilmente iniziato a manifestarsi. All'esito dei calcoli economici sviluppati in questa sede, elaborati tenendo conto delle tariffe del periodo agosto
2020 – settembre 2020 (unici mesi verosimilmente critici), e degli acconti già fatturati dalla “ per questi due Controparte_3
mesi, risulta un credito a favore della “ Parte_1
di 707,16 € al lordo dell'I.V.A.. Nei mesi di agosto 2020 e
[...]
settembre 2020 sono stati infatti fatturati in acconto consumi
“stimati” maggiori di quelli ricostruiti dal C.T.U. per questi due mesi
(nel complesso 3.289,1 kWh in più)”.
Sia il metodo accertativo utilizzato dal CTU, che le conclusioni alle quali l'indagine peritale è pervenuta, sono condivise da questo n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 6
giudicante. La relazione non presenta vizi logici e di metodo e risponde in modo esaustivo e convincente al quesito sottoposto al
Consulente. Quest'ultimo, peraltro, ha dato condivisibile risposta nell'elaborato anche ai rilievi provenienti dai tecnici designati dalle
[... parti, più precisamente dal solo consulente della convenuta
. CP_4
Il CTU, oggettivamente impossibilitato all'accesso in loco (p.3 elaborato peritale), ha dichiaratamente svolto l'indagine su base documentale.
Nel merito, ha accertato che l'erroneità della misurazione dei consumi
è derivata dal malfunzionamento strumentale ed anche da errori commessi da operatori di che hanno applicato male i Controparte_1 parametri (la “costante K”) di moltiplicazione per l'esatta determinazione dei KWh registrati dal contatore.
Tuttavia, ritiene l'ausiliario, l'anomalia non ha inciso sulle misurazioni dei consumi – riducendole – a partire dal gennaio 2020, come prospettato da . Controparte_1
[... I dati di consumo disponibili in atti - sui quali la medesima ha inteso parametrare la stima dei consumi effettivi nel CP_4
periodo gennaio ottobre 2020 - inducono il consulente a ritenere che le misure si sono alterate, per difetto, probabilmente solo a partire da agosto 2020.
Il CTU non ha rinvenuto infatti in atti documentazione comprovante la circostanza che anche per i mesi precedenti (a partire da gennaio
2020) i consumi riscontrati erano diversi e maggiori nel senso preteso dal fornitore.
Né a tale omissione documentale, avente ad oggetto i “fatti principali” della pretesa, poteva ovviare il CTU tramite acquisizione di documenti nel corso delle operazioni peritali (Cass. S.U. n. 3086/2022).
[... Non prova, in contrario, l'argomento speso dalla difesa di secondo il quale la documentazione comprovante CP_4
l'alterazione dei consumi fin dal gennaio 2020 (ad esempio la “curva di carico del cliente”) non è stata prodotta tempestivamente in quanto la società attrice non aveva contestato specificamente la circostanza n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 7
del malfunzionamento del contatore fin dal gennaio 2020. Con la conseguenza, secondo la difesa della , che il CTU Controparte_4
nemmeno avrebbe dovuto accertare, perché non richiesto, a quale epoca potesse farsi risalire il malfunzionamento.
Invero, come sopra chiarito, la domanda attorea è finalizzata all'accertamento negativo del credito portato dalla bolletta n. 133097 di €. 40.319,47 e tale bolletta riguarda i presunti consumi del periodo gennaio – ottobre 2020 come rideterminati da E-Distribuzione. Ne consegue che l'indagine peritale non poteva non riguardare anche l'accertamento del momento in cui il contatore ha iniziato a misurare erroneamente e per difetto i consumi: tale accertamento è infatti prodromico proprio alla misurazione dei consumi effettivi e quindi al fondamento del credito del fornitore per l'intero periodo.
La domanda formulata dall'attrice reca in sé la contestazione che i consumi rideterminati da sin dal gennaio 2020 siano Controparte_1
errati, sicché per accertare la fondatezza di tale assunto il CTU non poteva astenersi dal verificare a partire da quando si siano prodotte le alterazioni nella misurazione.
Al fine di dimostrare che i consumi erroneamente non contabilizzati dal gennaio 2020 ammontavano all'importo di cui alla bolletta in contestazione, la avrebbe dovuto produrre adeguata Controparte_1
documentazione che il CTU non ha rinvenuto agli atti.
Peraltro neppure potrebbe discorrere di non contestazione ex art. 115
c.p.c.: trattandosi di questione tecnica - quella della data di alterazione delle misurazioni -, richiedente l'intervento di un tecnico, parte attrice non avrebbe potuto contestarla, non essendo una circostanza di propria conoscenza.
Correttamente pertanto l'Ausiliario ha sviluppato l'indagine esclusivamente sulla scorta della documentazione depositata dalle parti entro i termini preclusivi richiamati dalla medesima ordinanza di conferimento incarico del 20.11.2023 (“Dica il CTU, sulla base della documentazione ritualmente depositata entro la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c .......)., ricostruendo i consumi relativi al periodo 1.1.2020 al 31.10.2020 sulla base di quella medesima n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 8
documentazione (e degli altri elementi di prova forniti dall'attrice, vedi infra).
Tale documentazione, per i motivi chiaramente esplicitati dal
Consulente, è risultata idonea a comprovare una alterazione delle misurazioni soltanto a partire dal luglio 2020.
Con la conseguenza che - avendo già la pagato i consumi Parte_1
relativi al periodo Gennaio-luglio 2020 in virtù di bollette inviate in anticipo da sulla scorta di consumi addebitati - il CTU ha CP_3
correttamente accertato la diversa misura dei consumi con riferimento esclusivamente ai mesi di agosto e settembre 2020 (per il mese di ottobre ogni alterazione era stata evitata dall'intervento eseguito sul contatore).
8.2. V'è peraltro da rilevare ancora quanto segue.
Alla carenza documentale della produzione di parte convenuta come rilevata dal CTU, si aggiunge di contro una convincente allegazione di parte attrice, idonea a far quanto meno presumere che nel periodo gennaio - luglio 2020 i consumi effettivi della fossero di Parte_1
minore entità rispetto a quella accertata da e fatturata Controparte_1
da CP_3
Ed invero l'attrice ha addotto e documentato che lo stabilimento somministrato restò chiuso per ristrutturazione del reparto macchine nei primi cinque mesi del 2020 (con un calo di fatturato pari al 50% rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente). Ha inoltre invocato la chiusura totale degli impianti e degli uffici dal 10.3.2020 al
4.5.2020 per effetto del DPCM del 9.3.2020 con il quale veniva dichiarato il cd. lockdown nazionale, con totale azzeramento dei consumi. Trattasi di circostanze oggettivamente riscontrabili ed idonee
[.. a giustificare consumi inferiori a quelli rideterminati da
; a tali circostanze può senz'altro riconoscersi efficacia CP_4
probatoria di contrasto alle circostanze addotte (e non provate) da
[...]
a fondamento del proprio diritto (cfr. Cass.
7.5.2015 n. CP_4
9201).
Del resto, in tema di riparto dell'onere probatorio nell'azione di accertamento negativo la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 9
che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava pur sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass
10.3.2022 n.7814; Cass. nr. 22862 del 2010; Cass. nr. 14965 del 2012; in motivazione, Cass. nr. 23038 del 2019; Cass. nr. n.26274 del 2020).
In più, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante la lettura dei contatori individuali è assistita da una mera presunzione di veridicità. Pertanto, in caso di contestazione, grava sull'ente somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare (oltre il corretto funzionamento del contatore, non rilevante nel caso che ci occupa) l'effettiva entità del dovuto relativamente al periodo indicato nelle fatture (Cass. civ., sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., sez.
III, 16/06/2011, n. 13193).
9. La domanda riconvenzionale formulata da per il pagamento CP_3
di due fatture (n. 21921 del 12.2.2021 e n. 9582 del 15.1.2021) asseritamente non saldate dalla società attrice, in assenza finanche della documentazione contabile su cui si fonda, non può trovare accoglimento. In atti risulta depositato dalla esclusivamente CP_3
uno “Screen Shot attestante dati di trasporto del Distributore Locale per il servizio di energia sul POD IT001E00229563”, predisposto dalla stessa (all. n.7); trattasi di documento di per sé inidoneo CP_3
a provare la sussistenza del credito, non essendo possibile verificare senza la bolletta che tipo di consumo ci sia stato e per quale periodo.
Peraltro il doc. 7 cit. richiama solo la bolletta 21921 del 12.2.2021 ma non anche la n. 9582 del 15.1.2021.
Il doc. 6 richiamato da nella propria comparsa di costituzione CP_3
e risposta e nel foliario, viceversa, non risulta depositato.
10.1. Le spese tra l'attrice ed seguono la Controparte_1
soccombenza della società convenuta e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 (scaglione fino ad € 52.000,00, compensi minimi - stante la non particolare complessità dell'attività difensiva n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 10
svolta - per le sole prime tre fasi di giudizio, non avendo svolto l'attrice espletato attività nella fase decisionale).
10.2. Vanno viceversa integralmente compensate quelle tra l'attrice ed
CP_3
Ed invero ha contabilizzato la fornitura a seguito dei dati CP_3
forniti dal Distributore Locale.
Il problema, come ampiamente precisato, ha riguardato un guasto al contatore, di proprietà del Distributore, e la susseguente errata lettura dei consumi, effettuata sempre da . Controparte_1
E' anche vero, tuttavia, che l'attrice non poteva non citare in giudizio atteso che la domanda principale ha ad oggetto la non CP_3
debenza di somme richieste in virtù di una bolletta/fattura emessa dalla predetta CP_3
Ad ogni modo, il rigetto della domanda principale e di quella riconvenzionale integra la soccombenza reciproca, ex art. 92 comma 2
c.p.c., che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
11. Sulle spese di CTU si provvede come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara l'insussistenza del credito esposto nella fattura di conguaglio n. 133097/I/20 del 13.11.2020 della CP_3
; CP_3
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in euro Parte_1 Parte_1
27,00 per esborsi ed euro 2.356,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. Piervittorio Tione;
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da CP_3
[...]
3) compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1
ed Controparte_3
n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 11
4) le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
[... 9 novembre 2024, si pongono nei rapporti interni a carico di con il conseguente diritto delle altre parti di Controparte_4
ripetere dalla predetta convenuta le somme eventualmente versate, o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
Così deciso in Napoli, in data 8.4.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 16440/2022 r.g.a.c. Pag. 12