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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/10/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
AN GUAGLIONE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
AL BINETTI Consigliere istr. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 827 dell'anno 2023
T R A
e in persona del legale Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentante pro tempore, tutti assistiti e difesi dall'avv. Annunziata Agneta, giusta procura in calce all'atto d'appello, elettivamente domiciliati in Bari, alla via Francesco Netti, 23, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale annunziata.agneta@èec.giuffre.it;
APPELLANTI
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, assistito e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, ove domicilia, ope legis, alla via Melo, n. 97;
APPELLATO
All'udienza del 26 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il consigliere istruttore ha assegnato la causa a sentenza, riservandosi di riferire al Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I sigg.ri e , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, Parte_1 Parte_2 Parte_4 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il e, Controparte_2 premesso di avere svolto in favore dello stesso l'incarico – ricevuto con comunicazione del 12 dicembre 2012 - di componente della Commissione per le operazioni di apertura dei plichi pervenuti
e per le valutazioni delle offerte da sottoporre al Consiglio di Amm.ne al fine di aggiudicare il servizio di cassa, nonché un ulteriore incarico aggiuntivo – conferito con missiva del 14 marzo 2013 – di redigere una graduatoria, sulla base delle offerte pervenute, e di individuare il vincitore della gara, assumevano che, nonostante le numerose richieste stragiudiziali ed il tentativo, obbligatorio di mediazione, non avevano ricevuto alcun compenso, sicché concludevano perché fosse il giudice adito a determinare il compenso dovuto, ai sensi dell'art. 2232 cod. civ., per la prestazione d'opera intellettuale e a condannare il resistente al pagamento dell'importo, che veniva, CP_1 comunque, indicato in €. 45.600,00 (€. 15.200,00 per ciascuno dei componenti), oltre accessori di legge;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nel costituirsi in giudizio, il , che non aveva dato alcun riscontro nella fase CP_1 stragiudiziale e non era comparso dinanzi al mediatore, si è difeso assumendo che non si trattava affatto di due distinti incarichi, bensì il secondo – del quale espressamente si richiedeva il compenso
– era una semplice prosecuzione e specificazione del primo;
che il detto incarico non aveva la forma scritta richiesta ad substantiam per i contratto con la p.A.; che non vi era prova che l'incarico fosse oneroso. Concludeva, pertanto, chiedendo rigettarsi la domanda dei ricorrenti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Trasformato il rito da sommario in ordinario, la causa, senza approfondimenti istruttori e non raggiunta l'intesa su una proposta di conciliazione, veniva decisa con la sentenza n. 4751/2022 del
21 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea, condannando gli stessi attori a rifondere le spese di lite nei confronti del che liquidava in €. 2.905,00, CP_1 oltre accessori di legge.
In particolare, il Tribunale di Bari riteneva che il contratto d'opera professionale di cui si discuteva, concluso con una pubblica Amministrazione, quale era il Conservatorio di Musica, necessitasse della prova scritta a pena di nullità, mentre, nel caso di specie, tale forma scritta non si rinveniva.
Sotto diverso profilo, il Tribunale affermava che, nel caso di specie, non vi era stato alcun ulteriore incarico, rispetto a quello conferito con la missiva del 12 dicembre 2012, e che, in ogni caso, gli incarichi dovevano ritenersi a titolo gratuito.
2 Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e , chiedendo, per i motivi Parte_1 Parte_2 Parte_4 di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del in Controparte_3 persona del suo Presidente pro-tempore, per inadempimento consistente nel mancato versamento di
quanto dovuto agli odierni appellanti a fronte dell'impegno intellettuale e professionale profuso e documentato, tenendo conto, ai sensi di legge, anche della mancata comparizione senza giustificazione alcuna alla mediazione richiesta;
b) conseguentemente, accertata la prestazione d'opera intellettuale espletata dagli odierni appellanti in favore dell'appellato ex art.2232 c.c., dichiarare il diritto del Controparte_3
Prof. del Prof. e del Dott. all'adempimento Parte_1 Parte_2 Parte_3 da parte del Convenuto in persona del suo Presidente pro – Controparte_3 tempore della sua obbligazione di pagamento complessiva di Euro 45.600,00 per così come calcolata, precisata e dedotta ex lege in punto di diritto della narrativa del presente atto, al netto di
IVA se dovuta e per l'effetto condannare il in persona del suo Controparte_3
Presidente pro-tempore, con sede, in Bari, alla Via Cifarelli 26, a pagare tale somma ai Prof.
e nonché al Dott. , (ciascuno pro quota, Parte_1 Parte_2 Parte_3 ovvero: Euro 45.600,00 /3 = Euro 15.000,00 ciascuno oltre iva), rivalutata secondo la variazione degli indici ISTAT, con i relativi interessi legali o di quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, oltre IVA, svalutazione monetaria ed interessi per le causali di cui in narrativa;
c) condannare l'appellato , corrente, in Bari, alla Via Controparte_4
Cifarelli n.26, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio in grado d'appello, il ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nominato il consigliere istruttore, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con la concessione dei termini per le note conclusive ed all'udienza del 26 settembre 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale di Bari nella parte in cui ha erroneamente ritenuto di non individuare nel carteggio intervenuto tra le parti alcun contratto scritto, necessario a pena di nullità nei riguardi della p.A.
Sul punto, il primo giudice, partendo dall'ormai granito orientamento giurisprudenziale secondo cui la forma scritta dei contratti con la pubblica amministrazione – sebbene non necessariamente contenuta nel medesimo atto – non può essere integrata da atti interni dell'amministrazione o mere comunicazioni informali, ha rilevato che, nel caso di specie, “nessuna delle note prodotte dalle parti abbia il requisito formale necessario affinché si possa ritenere validamente concluso il contratto
d'opera intellettuale posto a fondamento della richiesta di pagamento del compenso avanzata dagli attori”.
Gli appellanti hanno, dunque, contestato la ratio decidendi del primo giudice, deducendo che, invece, nello scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti e segnatamente nelle lettere inviate dal
Presidente del in data 12 dicembre 2012 – quanto al primo incarico – ed in data 14 CP_1 marzo 2013 – quanto al secondo – cui avevano fatto seguito la trasmissione del verbale delle operazioni della commissione del 17 dicembre 2012 e le due missive del 4 e 23 marzo 2013, poteva rinvenirsi lo scambio di proposta ed accettazione i n forma scritta, equivalente alla conclusione di un contratto valido con la p.A.
La censura non coglie nel segno, dal momento che, pur volendo ammettere che le lettere del
Presidente del del 12 dicembre 2012 e del marzo 2013 potessero costituire il CP_1 conferimento di un incarico – ipotesi del tutto inverosimile, in quanto prive della esatta descrizione dell'incarico e del compenso previsto – in ogni caso, sia il verbale delle operazioni della commissione che le comunicazioni rese a seguito della richiesta di chiarimenti e di esame della documentazione già a disposizione della commissione, non possono affatto essere considerate come accettazione dell'incarico in forma scritta, ma soltanto la dimostrazione della corretta esecuzione dell'incarico medesimo, della quale, peraltro, non si è discusso né nel primo né nel secondo grado.
Gli appellanti, peraltro, proprio nella consapevolezza che manca un contratto scritto, perché non si rinviene né un testo contrattuale scritto né le distinte proposte ed accettazione, entrambe scritte, richiama la giurisprudenza relativa alla procura alle liti, per affermare che, in quel caso – asseritamente assimilabile al presente – il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista possa ritenersi configurato – rimanendo soddisfatto anche il requisito della forma scritta ad substantiam – laddove la procura conferita per iscritto dal cliente, ex art. 83 c.p.c., venga accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziali tramite atto difensivo sottoscritto. 4 Segue, secondo la prospettazione degli appellanti, che, anche nel caso presente, una volta ottenuto il conferimento dell'incarico nella forma scritta, sarebbe sufficiente la concreta esecuzione dell'incarico medesimo per integrare l'accettazione e, quindi, il contratto in forma scritta.
Anche tale osservazione non appare meritevole di accoglimento.
Infatti, rispetto alla regola generale della necessità di un contratto scritto ovvero di proposta ed accettazione scritta, per tutti i contratti con la p.A., il contratto di patrocinio rappresenta un'ipotesi speciale nella quale, premessa la sussistenza di un conferimento d'incarico scritto, quale è la procura alle liti (cui certamente non può essere equiparata una mera missiva di comunicazione) l'accettazione viene integrata dalla sottoscrizione degli atti difensivi, nei quali il difensore si qualifica tale in virtù della procura conferitagli, che, quindi, accetta per iscritto.
Non può, quindi, affermarsi, in via generale, che eseguire la prestazione dedotta nell'incarico (di cui l'atto scritto è solo una dimostrazione) possa tenere luogo dell'accettazione scritta di una proposta contrattuale scritta.
Tanto appare sufficiente al rigetto del primo motivo di appello.
La conferma della sentenza sotto il profilo della nullità del contratto dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ottenere il compenso relativo, comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello che riguardavano l'affermata unitarietà dell'incarico e gratuità dello stesso.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 4751/2022, pubblicata il 21 dicembre 2022, del Tribunale di Bari, in composizione monocratica :
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare all'appellato Controparte_5
le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 9.991,00 per
[...] compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori come per legge;
5 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_3
Così decisa il 15 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
AL BI AN UA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
AN GUAGLIONE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
AL BINETTI Consigliere istr. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 827 dell'anno 2023
T R A
e in persona del legale Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentante pro tempore, tutti assistiti e difesi dall'avv. Annunziata Agneta, giusta procura in calce all'atto d'appello, elettivamente domiciliati in Bari, alla via Francesco Netti, 23, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale annunziata.agneta@èec.giuffre.it;
APPELLANTI
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, assistito e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, ove domicilia, ope legis, alla via Melo, n. 97;
APPELLATO
All'udienza del 26 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il consigliere istruttore ha assegnato la causa a sentenza, riservandosi di riferire al Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I sigg.ri e , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, Parte_1 Parte_2 Parte_4 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il e, Controparte_2 premesso di avere svolto in favore dello stesso l'incarico – ricevuto con comunicazione del 12 dicembre 2012 - di componente della Commissione per le operazioni di apertura dei plichi pervenuti
e per le valutazioni delle offerte da sottoporre al Consiglio di Amm.ne al fine di aggiudicare il servizio di cassa, nonché un ulteriore incarico aggiuntivo – conferito con missiva del 14 marzo 2013 – di redigere una graduatoria, sulla base delle offerte pervenute, e di individuare il vincitore della gara, assumevano che, nonostante le numerose richieste stragiudiziali ed il tentativo, obbligatorio di mediazione, non avevano ricevuto alcun compenso, sicché concludevano perché fosse il giudice adito a determinare il compenso dovuto, ai sensi dell'art. 2232 cod. civ., per la prestazione d'opera intellettuale e a condannare il resistente al pagamento dell'importo, che veniva, CP_1 comunque, indicato in €. 45.600,00 (€. 15.200,00 per ciascuno dei componenti), oltre accessori di legge;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nel costituirsi in giudizio, il , che non aveva dato alcun riscontro nella fase CP_1 stragiudiziale e non era comparso dinanzi al mediatore, si è difeso assumendo che non si trattava affatto di due distinti incarichi, bensì il secondo – del quale espressamente si richiedeva il compenso
– era una semplice prosecuzione e specificazione del primo;
che il detto incarico non aveva la forma scritta richiesta ad substantiam per i contratto con la p.A.; che non vi era prova che l'incarico fosse oneroso. Concludeva, pertanto, chiedendo rigettarsi la domanda dei ricorrenti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Trasformato il rito da sommario in ordinario, la causa, senza approfondimenti istruttori e non raggiunta l'intesa su una proposta di conciliazione, veniva decisa con la sentenza n. 4751/2022 del
21 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea, condannando gli stessi attori a rifondere le spese di lite nei confronti del che liquidava in €. 2.905,00, CP_1 oltre accessori di legge.
In particolare, il Tribunale di Bari riteneva che il contratto d'opera professionale di cui si discuteva, concluso con una pubblica Amministrazione, quale era il Conservatorio di Musica, necessitasse della prova scritta a pena di nullità, mentre, nel caso di specie, tale forma scritta non si rinveniva.
Sotto diverso profilo, il Tribunale affermava che, nel caso di specie, non vi era stato alcun ulteriore incarico, rispetto a quello conferito con la missiva del 12 dicembre 2012, e che, in ogni caso, gli incarichi dovevano ritenersi a titolo gratuito.
2 Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e , chiedendo, per i motivi Parte_1 Parte_2 Parte_4 di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del in Controparte_3 persona del suo Presidente pro-tempore, per inadempimento consistente nel mancato versamento di
quanto dovuto agli odierni appellanti a fronte dell'impegno intellettuale e professionale profuso e documentato, tenendo conto, ai sensi di legge, anche della mancata comparizione senza giustificazione alcuna alla mediazione richiesta;
b) conseguentemente, accertata la prestazione d'opera intellettuale espletata dagli odierni appellanti in favore dell'appellato ex art.2232 c.c., dichiarare il diritto del Controparte_3
Prof. del Prof. e del Dott. all'adempimento Parte_1 Parte_2 Parte_3 da parte del Convenuto in persona del suo Presidente pro – Controparte_3 tempore della sua obbligazione di pagamento complessiva di Euro 45.600,00 per così come calcolata, precisata e dedotta ex lege in punto di diritto della narrativa del presente atto, al netto di
IVA se dovuta e per l'effetto condannare il in persona del suo Controparte_3
Presidente pro-tempore, con sede, in Bari, alla Via Cifarelli 26, a pagare tale somma ai Prof.
e nonché al Dott. , (ciascuno pro quota, Parte_1 Parte_2 Parte_3 ovvero: Euro 45.600,00 /3 = Euro 15.000,00 ciascuno oltre iva), rivalutata secondo la variazione degli indici ISTAT, con i relativi interessi legali o di quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, oltre IVA, svalutazione monetaria ed interessi per le causali di cui in narrativa;
c) condannare l'appellato , corrente, in Bari, alla Via Controparte_4
Cifarelli n.26, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio in grado d'appello, il ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nominato il consigliere istruttore, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con la concessione dei termini per le note conclusive ed all'udienza del 26 settembre 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale di Bari nella parte in cui ha erroneamente ritenuto di non individuare nel carteggio intervenuto tra le parti alcun contratto scritto, necessario a pena di nullità nei riguardi della p.A.
Sul punto, il primo giudice, partendo dall'ormai granito orientamento giurisprudenziale secondo cui la forma scritta dei contratti con la pubblica amministrazione – sebbene non necessariamente contenuta nel medesimo atto – non può essere integrata da atti interni dell'amministrazione o mere comunicazioni informali, ha rilevato che, nel caso di specie, “nessuna delle note prodotte dalle parti abbia il requisito formale necessario affinché si possa ritenere validamente concluso il contratto
d'opera intellettuale posto a fondamento della richiesta di pagamento del compenso avanzata dagli attori”.
Gli appellanti hanno, dunque, contestato la ratio decidendi del primo giudice, deducendo che, invece, nello scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti e segnatamente nelle lettere inviate dal
Presidente del in data 12 dicembre 2012 – quanto al primo incarico – ed in data 14 CP_1 marzo 2013 – quanto al secondo – cui avevano fatto seguito la trasmissione del verbale delle operazioni della commissione del 17 dicembre 2012 e le due missive del 4 e 23 marzo 2013, poteva rinvenirsi lo scambio di proposta ed accettazione i n forma scritta, equivalente alla conclusione di un contratto valido con la p.A.
La censura non coglie nel segno, dal momento che, pur volendo ammettere che le lettere del
Presidente del del 12 dicembre 2012 e del marzo 2013 potessero costituire il CP_1 conferimento di un incarico – ipotesi del tutto inverosimile, in quanto prive della esatta descrizione dell'incarico e del compenso previsto – in ogni caso, sia il verbale delle operazioni della commissione che le comunicazioni rese a seguito della richiesta di chiarimenti e di esame della documentazione già a disposizione della commissione, non possono affatto essere considerate come accettazione dell'incarico in forma scritta, ma soltanto la dimostrazione della corretta esecuzione dell'incarico medesimo, della quale, peraltro, non si è discusso né nel primo né nel secondo grado.
Gli appellanti, peraltro, proprio nella consapevolezza che manca un contratto scritto, perché non si rinviene né un testo contrattuale scritto né le distinte proposte ed accettazione, entrambe scritte, richiama la giurisprudenza relativa alla procura alle liti, per affermare che, in quel caso – asseritamente assimilabile al presente – il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista possa ritenersi configurato – rimanendo soddisfatto anche il requisito della forma scritta ad substantiam – laddove la procura conferita per iscritto dal cliente, ex art. 83 c.p.c., venga accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziali tramite atto difensivo sottoscritto. 4 Segue, secondo la prospettazione degli appellanti, che, anche nel caso presente, una volta ottenuto il conferimento dell'incarico nella forma scritta, sarebbe sufficiente la concreta esecuzione dell'incarico medesimo per integrare l'accettazione e, quindi, il contratto in forma scritta.
Anche tale osservazione non appare meritevole di accoglimento.
Infatti, rispetto alla regola generale della necessità di un contratto scritto ovvero di proposta ed accettazione scritta, per tutti i contratti con la p.A., il contratto di patrocinio rappresenta un'ipotesi speciale nella quale, premessa la sussistenza di un conferimento d'incarico scritto, quale è la procura alle liti (cui certamente non può essere equiparata una mera missiva di comunicazione) l'accettazione viene integrata dalla sottoscrizione degli atti difensivi, nei quali il difensore si qualifica tale in virtù della procura conferitagli, che, quindi, accetta per iscritto.
Non può, quindi, affermarsi, in via generale, che eseguire la prestazione dedotta nell'incarico (di cui l'atto scritto è solo una dimostrazione) possa tenere luogo dell'accettazione scritta di una proposta contrattuale scritta.
Tanto appare sufficiente al rigetto del primo motivo di appello.
La conferma della sentenza sotto il profilo della nullità del contratto dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ottenere il compenso relativo, comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello che riguardavano l'affermata unitarietà dell'incarico e gratuità dello stesso.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 4751/2022, pubblicata il 21 dicembre 2022, del Tribunale di Bari, in composizione monocratica :
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare all'appellato Controparte_5
le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 9.991,00 per
[...] compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori come per legge;
5 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico degli appellanti Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_3
Così decisa il 15 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
AL BI AN UA
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