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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6580/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Alberto TILOCCA Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 6580 dell'anno 2021, trattenuto in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 nella quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c, vertente
TRA
nato in [...] il 1° gennaio 1983 Parte_1
( ) elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso C.F._1
lo studio del procuratore, avv. Marco LANZILAO, che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore
[...]
non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n° 22841/21, depositata il 12 agosto 2021 in tema di riconoscimento protezione umanitaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 2333/19, pubblicata il 5 aprile 2019, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame proposto da avverso l'ordinanza n° Parte_1
15362/17, depositata il 19 luglio 2017, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso da lui proposto ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, o di una protezione internazionale sussidiaria o per motivi umanitari, che gli era stata negata dalla competente
[...]
. Controparte_1
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione affidato Parte_1
a sei motivi di censura.
Con ordinanza n° 22841/21, la Corte di Cassazione sottolineando che <… l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari proprio all'art.
2 3 della Convenzione, essendo irrilevante il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il soggetto da espellere, poiché dal carattere assoluto del principio affermato dal citato art. 3 deriva l'impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti ed il motivo invocato per l'espulsione …>> (così testualmente e pag. 9 e 10 dell'ordinanza n° 22841/21) ha accolto nel senso e nei limiti indicati in motivazione il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarato assorbito il sesto, e ha cassato l'indicata sentenza n° 2333/19 della
Corte d'Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio di diritto enunciato in proposito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 12 novembre 2021 Parte_1
ha riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, gli fosse concessa la protezione sussidiaria o, in via subordinata, la protezione umanitaria.
Il Controparte_1
seppur ritualmente citato, non si è
[...]
costituito.
Con nota del 14 febbraio 2022, ribadita con nota del 10 febbraio 2025, il Procuratore
Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda proposta da quantomeno con riferimento al riconoscimento della protezione Parte_1
umanitaria.
Con provvedimento del 17 febbraio 2025, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 6 marzo 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; a quell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla parte costituita di termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Va innanzitutto dichiarata in via preliminare la contumacia del
[...]
, Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore che, seppur ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Va quindi sottolineato, ancora in via preliminare, che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 22841/21 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 2333/19 della quarta sezione civile della Corte d'Appello di Roma per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla
Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n°
15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass. n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la Corte di Cassazione, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (così le citate
Cass. n° 15952/06 e Cass. n° 14075/02).
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'indicata ordinanza n° 22841/21 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. per l'applicazione del seguente principio di diritto: <…anche
4 nell'ipotesi della commissione di un reato comune […] il giudice del merito, se considera credibile la confessione del richiedente, non può limitarsi ad affermare che la commissione del suddetto reato costituisce, di per sé, una ragione ostativa alla concessione della richiesta protezione sussidiaria ex art. 16 del d.lgs.
n. 251 del 2007 – come risulta nella sentenza impugnata – ma, avvalendosi dei propri poteri officiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve richiedere alla Commissione nazionale per il diritto
d'asilo nonché al Ministero degli Affari Esteri informazioni precise sulla repressione dei reati di diritto comune nel Paese di origine del ricorrente (nella specie: Bangladesh) e sull'uso della tortura e/o di trattamenti inumani o degradanti o sulla eventuale previsione della pena capitale […] In altri termini, il rischio di sottoposizione alla pena di morte nel Paese di provenienza, o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del proprio Paese, non può essere ignorato dal Giudice nazionale (cfr. ex plurimis, Cass. n. 1033 del 2020; Cass. n. 21667 del 2013), in conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3
CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari propri all'art. 3 della Convenzione, essendo irrilevante il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il soggetto da espellere, poiché dal carattere assoluto del principio affermato dal citato art. 3 deriva l'impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti ed il motivo invocato per l'espulsione …>> (così testualmente a pag. 9 e 10 dell'ordinanza remittente). Ha quindi sottolineato la Corte di Cassazione, sempre nell'ordinanza di rinvio, che la Corte d'Appello nel respingere l'impugnazione di aveva <… affermato d'ufficio che il grave reato confessato dal richiedente Parte_1
rappresenta una causa ostativa al riconoscimento della richiesta protezione senza assumere informazioni precise sulla repressione del medesimo reato, di diritto comune, nel Bangladesh e sull'uso della tortura e/o di trattamenti inumani o degradanti e sulla eventuale previsione della pena capitale …>> (così testualmente a pag. 10 della citata ordinanza). Ciò precisato, l'appello originariamente proposto da cui aveva resistito il ministero oggi contumace, è Parte_1
parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Osserva in proposito questo collegio che il richiedente ha dichiarato di provenire dal
Bangladesh e di essere nato nella città di Kishorgouj;
di essere giunto in Italia nell'agosto
5 2014 via mare da Tripoli. Ha riferito alla commissione territoriale di essere fuggito dal suo paese di origine nel 2012 a causa del timore di essere ucciso;
in particolare Parte_1
ha dichiarato che un suo zio aveva venduto a una persona che abitava in un
[...]
villaggio vicino il negozio di proprietà di suo padre, senza l'autorizzazione di quest'ultimo.
Ha ancora riferito di aver litigato con questa persona – che era venuta a prendere il negozio armata – di essere stato da questa colpito e di aver amputato, con l'aiuto dei suoi familiari che erano stati anch'essi aggrediti e colpiti, le mani e le gambe di un membro dell'avversa famiglia. Osserva quindi questa Corte che tali dichiarazioni vanno contestualizzate con l'attuale condizione sociale del Bangladesh così come risultanti dalle informazioni acquisite per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka, inviate il 15 novembre 2024 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale – Direzione Generale per la
Mondializzazione e le Questioni globali, dal cui esame si evince che <… in Bangladesh non sono in corso conflitti armati. Va tuttavia fatta menzione della zona delle Chittagong Hill TRacs dove, a seguito di armistizio firmato nel 1991 tra il Governo del Bangladesh e la minoranza separatista
è tuttavia applicato un capillare controllo militare, nel contesto del quale si verificano ancora Per_1
occasionali scontri armati. Tale situazione non è, tuttavia, assimilabile a una condizione di conflitto armato. Le medesime considerazioni valgono anche per quanto attiene alla violenza indiscriminata, pur considerando quanto accaduto nei mesi di luglio e agosto, quando una sollevazione popolare ha portato alla deposizione del Governo precedente. In quelle settimane, pur essendosi verificati episodi di violenza generalizzata in tutto il Paese, gli scontri sono avvenuti esclusivamente tra il “movimento di non cooperazione” e le forze dell'ordine, senza il coinvolgimento di soggetti terzi. Successivamente, episodi di violenza si sono verificati tra bande criminali per regolamenti di conti e – ancora oggi in casi sporadici – nelle università, tra diverse fazioni studentesche. Il Governo ad interim è tuttavia impegnato a sopire tali avvenimenti e le forze dell'ordine sono in via di ricostituzione.>> (così testualmente le citate informazioni raccolte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale). Risulta inoltre dall'esame di tali informazioni che <<…le condizioni generali dei servizi pubblici nel Paese, inclusi quelli sanitari e carcerari, si presentano assai al di sotto degli standard europei. Anche nel periodo post-rivoluzionario, presso le forze di polizia continuano a rilevarsi prassi discutibili. Le forze dell'ordine sono state oggetto di gran parte delle proteste prodottesi a luglio e agosto
2024, nonché ritenute responsabili di centinaia di vittime e feriti nei giorni che hanno preceduto il passaggio
6 di potere. Standard carenti si riflettono anche sulle condizioni carcerarie, in special modo sui detenuti per crimini di carattere politico, i quali, durante il precedente regime, sono spesso stati detenuti in carceri segrete.
Con il cambio di governo l'impegno dell'Esecutivo ad interim a riformare profondamente le istituzioni del
Paese, incluse le forze di polizia, continuano ad emergere elementi sulle esperienze vissute dai molti detenuti…>> Ha ancora riferito l'Ambasciata d'Italia a Dhaka in relazione alla repressione dei reati di diritto comune in Bangladesh e all'uso della tortura o di trattamenti inumani e degradanti che: comparabile a quella prevista dalle legislazioni occidentali e l'applicazione effettiva di tali pene è sovente collegata all'effettiva capacità delle forze dell'ordine di operare sul territorio (talvolta carente), nonché alle inefficienze del sistema giudiziario, spesso condizionato da fattori politici e dalla forte incidenza della corruzione. Ciò premesso, una volta attuata, la repressione è assai severa. Mentre l'uso della tortura in modo sistematico è stato di solito riservato ai detenuti politici sotto il precedente regime di Hasina, le condizioni delle carceri nel Paese, la scarsa formazione delle forze dell'ordine, la povertà diffusa e la scarsa qualità dei servizi pubblici fanno sì che di fatto la detenzione nelle strutture ordinarie, ossia dedicate ai detenuti comuni, venga spesso a coincidere con trattamenti inumani e degradanti: celle fatiscenti e sovraffollate, scarsa cura dei detenuti, assenza di programmi di reintegrazione e formazione, scarso accesso alle cure mediche, scarsa possibilità di visite familiari, ricorso frequente alla volenza. Più grave è il reato, peggiori sono di solito le condizioni della pena cui sono sottoposti i detenuti. >>. Risulta infine dall'esame delle suddette informazioni che <<… il Bangladesh è un Paese con un elevato tasso di povertà che si accompagna ad una elevatissima densità di popolazione. Lo scarso investimento pubblico in strutture detentive si traduce in condizioni carcerarie estremamente difficili per tutti, sia per i detenuti che per la polizia penitenziaria. La cultura generale del Paese non aiuta: il detenuto è sovente considerato uno scarto della società, che deve essere separato dalla vita comune. Non sono note storie di riabilitazione
o di resilienza di ex detenuti, né programmi di reinserimento sociale. Le carceri sono poche, di solito costruite in zone lontane dai centri cittadini, così come poche sono le associazioni che si curano delle condizioni carcerarie oltre al Comitato Internazionale della Croce Rossa.>> (così testualmente le citate informazioni inviate il 15 novembre 2024 dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale). Venendo al caso in esame, osserva questa Corte che l'appellante proveniva dal Bangladesh;
in tale territorio l'applicazione della pena rende possibile che il detenuto sia soggetto a trattamenti inumani o degradanti a causa delle
7 condizioni in cui versano le carceri (come sopra detto celle fatiscenti e sovraffollate, scarsa cura dei detenuti che hanno poche possibilità di ottenere visite familiari e cure mediche, ricorso alla violenza) e a causa del fatto che il detenuto è considerato, nella cultura generale del Paese, uno scarto della società che, di regola non ha accesso a percorsi di riabilitazione.
Di conseguenza, ove l'appellante facesse rientro nella sua zona di origine, si troverebbe esposto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti come conseguenza della applicazione della pena per i fatti di sangue di cui all'epoca si è macchiato, in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 della Convenzione così come sottolineato nell'ordinanza n°
22481/21 della Corte di Cassazione. Sussiste pertanto in danno dell'appellante, qualora dovesse tornare in Bangladesh, il concreto pericolo di subire, in caso di sua condanna, un trattamento inumano e degradante: si deve pertanto riconoscere in suo favore la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07. Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello originariamente proposto da Parte_1
si deve riconoscere in suo favore lo status di protezione sussidiaria.
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenendo conto che la richiesta originariamente proposta dall'odierno appellante riguardava in via principale anche il riconoscimento della maggior forma di protezione internazionale costituita dallo status di rifugiato, domanda che è stata definitivamente respinta.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da Parte_1
con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
[...]
dichiara la contumacia del Controparte_2
in persona del Ministro pro
[...]
tempore;
8 riconosce in favore di lo status di protezione sussidiaria ai sensi Parte_1
dell'art. 14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 28 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Alberto TILOCCA Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 6580 dell'anno 2021, trattenuto in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 nella quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c, vertente
TRA
nato in [...] il 1° gennaio 1983 Parte_1
( ) elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso C.F._1
lo studio del procuratore, avv. Marco LANZILAO, che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore
[...]
non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n° 22841/21, depositata il 12 agosto 2021 in tema di riconoscimento protezione umanitaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 2333/19, pubblicata il 5 aprile 2019, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame proposto da avverso l'ordinanza n° Parte_1
15362/17, depositata il 19 luglio 2017, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso da lui proposto ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, o di una protezione internazionale sussidiaria o per motivi umanitari, che gli era stata negata dalla competente
[...]
. Controparte_1
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione affidato Parte_1
a sei motivi di censura.
Con ordinanza n° 22841/21, la Corte di Cassazione sottolineando che <… l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari proprio all'art.
2 3 della Convenzione, essendo irrilevante il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il soggetto da espellere, poiché dal carattere assoluto del principio affermato dal citato art. 3 deriva l'impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti ed il motivo invocato per l'espulsione …>> (così testualmente e pag. 9 e 10 dell'ordinanza n° 22841/21) ha accolto nel senso e nei limiti indicati in motivazione il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarato assorbito il sesto, e ha cassato l'indicata sentenza n° 2333/19 della
Corte d'Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio di diritto enunciato in proposito.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 12 novembre 2021 Parte_1
ha riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, gli fosse concessa la protezione sussidiaria o, in via subordinata, la protezione umanitaria.
Il Controparte_1
seppur ritualmente citato, non si è
[...]
costituito.
Con nota del 14 febbraio 2022, ribadita con nota del 10 febbraio 2025, il Procuratore
Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda proposta da quantomeno con riferimento al riconoscimento della protezione Parte_1
umanitaria.
Con provvedimento del 17 febbraio 2025, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 6 marzo 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; a quell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla parte costituita di termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Va innanzitutto dichiarata in via preliminare la contumacia del
[...]
, Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore che, seppur ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Va quindi sottolineato, ancora in via preliminare, che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 22841/21 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 2333/19 della quarta sezione civile della Corte d'Appello di Roma per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla
Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n°
15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass. n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la Corte di Cassazione, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione (così le citate
Cass. n° 15952/06 e Cass. n° 14075/02).
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'indicata ordinanza n° 22841/21 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. per l'applicazione del seguente principio di diritto: <…anche
4 nell'ipotesi della commissione di un reato comune […] il giudice del merito, se considera credibile la confessione del richiedente, non può limitarsi ad affermare che la commissione del suddetto reato costituisce, di per sé, una ragione ostativa alla concessione della richiesta protezione sussidiaria ex art. 16 del d.lgs.
n. 251 del 2007 – come risulta nella sentenza impugnata – ma, avvalendosi dei propri poteri officiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve richiedere alla Commissione nazionale per il diritto
d'asilo nonché al Ministero degli Affari Esteri informazioni precise sulla repressione dei reati di diritto comune nel Paese di origine del ricorrente (nella specie: Bangladesh) e sull'uso della tortura e/o di trattamenti inumani o degradanti o sulla eventuale previsione della pena capitale […] In altri termini, il rischio di sottoposizione alla pena di morte nel Paese di provenienza, o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri del proprio Paese, non può essere ignorato dal Giudice nazionale (cfr. ex plurimis, Cass. n. 1033 del 2020; Cass. n. 21667 del 2013), in conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3
CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari propri all'art. 3 della Convenzione, essendo irrilevante il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il soggetto da espellere, poiché dal carattere assoluto del principio affermato dal citato art. 3 deriva l'impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti ed il motivo invocato per l'espulsione …>> (così testualmente a pag. 9 e 10 dell'ordinanza remittente). Ha quindi sottolineato la Corte di Cassazione, sempre nell'ordinanza di rinvio, che la Corte d'Appello nel respingere l'impugnazione di aveva <… affermato d'ufficio che il grave reato confessato dal richiedente Parte_1
rappresenta una causa ostativa al riconoscimento della richiesta protezione senza assumere informazioni precise sulla repressione del medesimo reato, di diritto comune, nel Bangladesh e sull'uso della tortura e/o di trattamenti inumani o degradanti e sulla eventuale previsione della pena capitale …>> (così testualmente a pag. 10 della citata ordinanza). Ciò precisato, l'appello originariamente proposto da cui aveva resistito il ministero oggi contumace, è Parte_1
parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Osserva in proposito questo collegio che il richiedente ha dichiarato di provenire dal
Bangladesh e di essere nato nella città di Kishorgouj;
di essere giunto in Italia nell'agosto
5 2014 via mare da Tripoli. Ha riferito alla commissione territoriale di essere fuggito dal suo paese di origine nel 2012 a causa del timore di essere ucciso;
in particolare Parte_1
ha dichiarato che un suo zio aveva venduto a una persona che abitava in un
[...]
villaggio vicino il negozio di proprietà di suo padre, senza l'autorizzazione di quest'ultimo.
Ha ancora riferito di aver litigato con questa persona – che era venuta a prendere il negozio armata – di essere stato da questa colpito e di aver amputato, con l'aiuto dei suoi familiari che erano stati anch'essi aggrediti e colpiti, le mani e le gambe di un membro dell'avversa famiglia. Osserva quindi questa Corte che tali dichiarazioni vanno contestualizzate con l'attuale condizione sociale del Bangladesh così come risultanti dalle informazioni acquisite per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka, inviate il 15 novembre 2024 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale – Direzione Generale per la
Mondializzazione e le Questioni globali, dal cui esame si evince che <… in Bangladesh non sono in corso conflitti armati. Va tuttavia fatta menzione della zona delle Chittagong Hill TRacs dove, a seguito di armistizio firmato nel 1991 tra il Governo del Bangladesh e la minoranza separatista
è tuttavia applicato un capillare controllo militare, nel contesto del quale si verificano ancora Per_1
occasionali scontri armati. Tale situazione non è, tuttavia, assimilabile a una condizione di conflitto armato. Le medesime considerazioni valgono anche per quanto attiene alla violenza indiscriminata, pur considerando quanto accaduto nei mesi di luglio e agosto, quando una sollevazione popolare ha portato alla deposizione del Governo precedente. In quelle settimane, pur essendosi verificati episodi di violenza generalizzata in tutto il Paese, gli scontri sono avvenuti esclusivamente tra il “movimento di non cooperazione” e le forze dell'ordine, senza il coinvolgimento di soggetti terzi. Successivamente, episodi di violenza si sono verificati tra bande criminali per regolamenti di conti e – ancora oggi in casi sporadici – nelle università, tra diverse fazioni studentesche. Il Governo ad interim è tuttavia impegnato a sopire tali avvenimenti e le forze dell'ordine sono in via di ricostituzione.>> (così testualmente le citate informazioni raccolte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale). Risulta inoltre dall'esame di tali informazioni che <<…le condizioni generali dei servizi pubblici nel Paese, inclusi quelli sanitari e carcerari, si presentano assai al di sotto degli standard europei. Anche nel periodo post-rivoluzionario, presso le forze di polizia continuano a rilevarsi prassi discutibili. Le forze dell'ordine sono state oggetto di gran parte delle proteste prodottesi a luglio e agosto
2024, nonché ritenute responsabili di centinaia di vittime e feriti nei giorni che hanno preceduto il passaggio
6 di potere. Standard carenti si riflettono anche sulle condizioni carcerarie, in special modo sui detenuti per crimini di carattere politico, i quali, durante il precedente regime, sono spesso stati detenuti in carceri segrete.
Con il cambio di governo l'impegno dell'Esecutivo ad interim a riformare profondamente le istituzioni del
Paese, incluse le forze di polizia, continuano ad emergere elementi sulle esperienze vissute dai molti detenuti…>> Ha ancora riferito l'Ambasciata d'Italia a Dhaka in relazione alla repressione dei reati di diritto comune in Bangladesh e all'uso della tortura o di trattamenti inumani e degradanti che: comparabile a quella prevista dalle legislazioni occidentali e l'applicazione effettiva di tali pene è sovente collegata all'effettiva capacità delle forze dell'ordine di operare sul territorio (talvolta carente), nonché alle inefficienze del sistema giudiziario, spesso condizionato da fattori politici e dalla forte incidenza della corruzione. Ciò premesso, una volta attuata, la repressione è assai severa. Mentre l'uso della tortura in modo sistematico è stato di solito riservato ai detenuti politici sotto il precedente regime di Hasina, le condizioni delle carceri nel Paese, la scarsa formazione delle forze dell'ordine, la povertà diffusa e la scarsa qualità dei servizi pubblici fanno sì che di fatto la detenzione nelle strutture ordinarie, ossia dedicate ai detenuti comuni, venga spesso a coincidere con trattamenti inumani e degradanti: celle fatiscenti e sovraffollate, scarsa cura dei detenuti, assenza di programmi di reintegrazione e formazione, scarso accesso alle cure mediche, scarsa possibilità di visite familiari, ricorso frequente alla volenza. Più grave è il reato, peggiori sono di solito le condizioni della pena cui sono sottoposti i detenuti. >>. Risulta infine dall'esame delle suddette informazioni che <<… il Bangladesh è un Paese con un elevato tasso di povertà che si accompagna ad una elevatissima densità di popolazione. Lo scarso investimento pubblico in strutture detentive si traduce in condizioni carcerarie estremamente difficili per tutti, sia per i detenuti che per la polizia penitenziaria. La cultura generale del Paese non aiuta: il detenuto è sovente considerato uno scarto della società, che deve essere separato dalla vita comune. Non sono note storie di riabilitazione
o di resilienza di ex detenuti, né programmi di reinserimento sociale. Le carceri sono poche, di solito costruite in zone lontane dai centri cittadini, così come poche sono le associazioni che si curano delle condizioni carcerarie oltre al Comitato Internazionale della Croce Rossa.>> (così testualmente le citate informazioni inviate il 15 novembre 2024 dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale). Venendo al caso in esame, osserva questa Corte che l'appellante proveniva dal Bangladesh;
in tale territorio l'applicazione della pena rende possibile che il detenuto sia soggetto a trattamenti inumani o degradanti a causa delle
7 condizioni in cui versano le carceri (come sopra detto celle fatiscenti e sovraffollate, scarsa cura dei detenuti che hanno poche possibilità di ottenere visite familiari e cure mediche, ricorso alla violenza) e a causa del fatto che il detenuto è considerato, nella cultura generale del Paese, uno scarto della società che, di regola non ha accesso a percorsi di riabilitazione.
Di conseguenza, ove l'appellante facesse rientro nella sua zona di origine, si troverebbe esposto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti come conseguenza della applicazione della pena per i fatti di sangue di cui all'epoca si è macchiato, in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 della Convenzione così come sottolineato nell'ordinanza n°
22481/21 della Corte di Cassazione. Sussiste pertanto in danno dell'appellante, qualora dovesse tornare in Bangladesh, il concreto pericolo di subire, in caso di sua condanna, un trattamento inumano e degradante: si deve pertanto riconoscere in suo favore la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07. Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello originariamente proposto da Parte_1
si deve riconoscere in suo favore lo status di protezione sussidiaria.
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenendo conto che la richiesta originariamente proposta dall'odierno appellante riguardava in via principale anche il riconoscimento della maggior forma di protezione internazionale costituita dallo status di rifugiato, domanda che è stata definitivamente respinta.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da Parte_1
con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
[...]
dichiara la contumacia del Controparte_2
in persona del Ministro pro
[...]
tempore;
8 riconosce in favore di lo status di protezione sussidiaria ai sensi Parte_1
dell'art. 14, lett. b) del d.lgs. n° 251/07;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 28 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
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