TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N° 7429 / 2016 del Ruolo Generale avente ad oggetto: proprietà tra: (c.f. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Salvatore Califano, elett.te domiciliati in Nocera Inferiore alla via A.
Barbarulo 132 come in atti, ATTORE
contro
: (c.f. ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Alessandro Izzo, elett.te domiciliati in Nocera Inferiore alla Via G.
Matteotti 14 come in atti, CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n.69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art.281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 c.p.c. il dr. , asserendo di essere Parte_1 comproprietario, unitamente alla sorella , di un lotto di terreno sito nel CP_1
Comune di Nocera Inferiore alla Via Anfiteatro n. 20 della superficie di mq 121, per averlo acquistato, unitamente alla sorella , dal loro padre CP_1 Persona_1 con atto del Notaio del 22.05.1998 rientrante nel mappale
[...] Per_2
5691 del foglio 18 del NCEU di Nocera Inferiore, e sull'assunto che la germana si sarebbe opposta, negando il consenso, alla modificazione del cancello di CP_1 accesso al fondo, pur avendone sottoscritto un regolamento di uso delle parti comuni che prevedeva tale modifica, conveniva in giudizio davanti a questo
Tribunale la sig.ra , per sentir dichiarare ed essere autorizzato Controparte_1 alla realizzazione della nuova opera, rectius modifica cancello di accesso, oltre
Pagina 1 alla condanna della resistente al risarcimento dei danni quantificati in € 2.000,00, il tutto con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attore deduceva tutto quanto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio cui per brevità si rinvia.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava l'assunto attoreo, e chiedeva pertanto il rigetto della domanda, spiegando, in via subordinata domanda riconvenzionale tesa allo scioglimento della comunione nei confronti dell'attore e di chiamata in causa del terzo, il tutto come meglio si evince dalla memoria di costituzione in giudizio a cui per brevità si rinvia.
Veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo sig.ra , Persona_3 madre del ricorrente e della resistente, che rimaneva contumace.
Disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario, stante la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma.
All'udienza del 08.10.2020 veniva dichiarato il decesso del terzo chiamato in causa ed il giudizio veniva interrotto.
Con ricorso ex art 303 cpc del 17.11.2020, l'odierno attore depositava ricorso per la riassunzione del processo interrotto la cui udienza di prosieguo veniva fissata per il giorno 22.04.2021.
Resi i deferiti interrogatori formali, la causa veniva rinviata per l'escussione dei testi ammessi, vi è stata un nuova interruzione per morte del procuratore di parte resistente.
Escussi i testi ammessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 10.10.2024.
Su richiesta delle Parti costituite e sulle trascritte conclusioni, il Giudice si riservava la decisione assegnando alle parti termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale e gg. 20 per l'eventuale replica.
Tanto premesso vanno esaminate, prima, le questioni preliminari e/o pregiudiziali e, se superate, sarà vagliato il merito della controversia.
La procedibilità della domanda.
Preliminarmente va affermata la procedibilità della domanda proposta da parte attrice avendo la stessa dato prova dell'esito negativo del procedimento di mediazione introdotto ex art. 5 della Legge n.28/2010 (cfr. documenti depositati in atti).
La legittimazione ad agire delle parti.
Va premesso che, secondo i principi consolidati della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 17092/2016 e Cass. S.U. n. 2951 del 16.2.2016) la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e Pagina 2 probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto, a meno che non risulti dagli atti di causa, non può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ma deve essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità.
Sulla scorta dei principi sopra riportati va affermata la legittimazione ad agire del sig. avendo lo stesso proposto, come meglio si preciserà Parte_1 nel seguito dell'elaborato, domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per la modifica di un cancello d'ingresso ad un bene comune ed indiviso, in virtù di un regolamento d'uso, sottoscritto dalle parti in causa.
Parimenti va riconosciuta la legittimazione passiva della convenuta, peraltro non disconosciuta, in quanto parte attrice ha documentato la qualità della convenuta di comproprietaria del fondo su cui insiste il cancello d'ingresso oggetto di causa.
Passando al merito della causa, la domanda attorea va accolta in quanto fondata e provata.
Invero, con la sottoscrizione del 26.12.1998 del regolamento d'uso per una migliore fruizione del bene comune (fondo di mq 121) da parte dei comproprietari, depositato agli atti di causa (doc. n.2 produzione attorea), la resistente si obbligava ad autorizzare il germano ricorrente a modificare a sue spese il cancello di ingresso alla porzione di fondo di suo godimento.
Nel corso del giudizio è stato provato che tale autorizzazione è stata sempre negata in aperto dispregio a quanto prescritto dal regolamento de quo.
Tale diniego è comprovato anche dalla dichiarazione resa dalla resistente in sede di interrogatorio formale all'udienza del 13/01/2021, ove quest'ultima dichiarava testualmente: “Preciso che alla richiesta di mio fratello di ampliamento del cancello ho risposto di voler dividere i beni, così ognuno effettuava i lavori sulla parte di sua proprietà”. Quindi, ad avviso di questo Giudice non risulta mai concessa l'espressa autorizzazione all'ampliamento del cancello andando così, in aperto dispregio a quanto tra le parti pattuito con il regolamento d'uso nel lontano 1998, che è tuttora efficace e vincolante tra le parti.
Il regolamento assume natura di contratto normativo e costituisce patto del tutto lecito, rientrante nel potere dell'autonomia negoziale anche quando consista nell'assegnare il godimento di parti della cosa comune, avente, pertanto, efficacia obbligatoria, rientrante nell'ampia facoltà dell'utilizzo del bene comune di cui all'art. 1102 c.c..
Pertanto, la domanda attorea va accolta per tale voce.
Discorso diverso per la domanda di risarcimento dei danni.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata Pagina 3 provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Nella specie l'attore ha genericamente lamentato la ricorrenza di danni non patrimoniali, estrinsecati a suo dire in un “turbamento e limitazioni subite dallo stesso nel godimento del fondo in virtù del mancato rispetto del regolamento d'uso sottoscritto dalla resistente”, senza alcun documento giustificativo che induce questo Giudice a non accogliere la relativa domanda per mancanza degli elementi giustificativi e probanti di quanto lamentato.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Nella regolamentazione delle spese nel rapporto tra l'attore e la convenuta, le spese del giudizio vengono compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza, relative alle reciproche domande proposte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa proposta come in narrativa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda attorea ed in virtù del regolamento d'uso sottoscritto dalle parti, ordina alla sig.ra di fornire le Controparte_1 autorizzazioni amministrative necessarie, affinché il germano possa Pt_1 eseguire le modifiche al cancello d'ingresso del fondo indiviso per cui è causa, a sua cura e spese e nelle modalità documentate nella planimetria depositata in atti.
b) Fissa il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza il termine entro il quale parte resistente dovrà ottemperare alla invocata condanna e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., fissa a carico della medesima resistente il pagamento di € 30,00 per ogni giorno di ritardo successivo al termine ultimo e perentorio stabilito.
c) Rigetta ogni altra domanda.
Pagina 4 d) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 12/03/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N° 7429 / 2016 del Ruolo Generale avente ad oggetto: proprietà tra: (c.f. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Salvatore Califano, elett.te domiciliati in Nocera Inferiore alla via A.
Barbarulo 132 come in atti, ATTORE
contro
: (c.f. ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Alessandro Izzo, elett.te domiciliati in Nocera Inferiore alla Via G.
Matteotti 14 come in atti, CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n.69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art.281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 c.p.c. il dr. , asserendo di essere Parte_1 comproprietario, unitamente alla sorella , di un lotto di terreno sito nel CP_1
Comune di Nocera Inferiore alla Via Anfiteatro n. 20 della superficie di mq 121, per averlo acquistato, unitamente alla sorella , dal loro padre CP_1 Persona_1 con atto del Notaio del 22.05.1998 rientrante nel mappale
[...] Per_2
5691 del foglio 18 del NCEU di Nocera Inferiore, e sull'assunto che la germana si sarebbe opposta, negando il consenso, alla modificazione del cancello di CP_1 accesso al fondo, pur avendone sottoscritto un regolamento di uso delle parti comuni che prevedeva tale modifica, conveniva in giudizio davanti a questo
Tribunale la sig.ra , per sentir dichiarare ed essere autorizzato Controparte_1 alla realizzazione della nuova opera, rectius modifica cancello di accesso, oltre
Pagina 1 alla condanna della resistente al risarcimento dei danni quantificati in € 2.000,00, il tutto con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attore deduceva tutto quanto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio cui per brevità si rinvia.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava l'assunto attoreo, e chiedeva pertanto il rigetto della domanda, spiegando, in via subordinata domanda riconvenzionale tesa allo scioglimento della comunione nei confronti dell'attore e di chiamata in causa del terzo, il tutto come meglio si evince dalla memoria di costituzione in giudizio a cui per brevità si rinvia.
Veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo sig.ra , Persona_3 madre del ricorrente e della resistente, che rimaneva contumace.
Disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario, stante la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma.
All'udienza del 08.10.2020 veniva dichiarato il decesso del terzo chiamato in causa ed il giudizio veniva interrotto.
Con ricorso ex art 303 cpc del 17.11.2020, l'odierno attore depositava ricorso per la riassunzione del processo interrotto la cui udienza di prosieguo veniva fissata per il giorno 22.04.2021.
Resi i deferiti interrogatori formali, la causa veniva rinviata per l'escussione dei testi ammessi, vi è stata un nuova interruzione per morte del procuratore di parte resistente.
Escussi i testi ammessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 10.10.2024.
Su richiesta delle Parti costituite e sulle trascritte conclusioni, il Giudice si riservava la decisione assegnando alle parti termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale e gg. 20 per l'eventuale replica.
Tanto premesso vanno esaminate, prima, le questioni preliminari e/o pregiudiziali e, se superate, sarà vagliato il merito della controversia.
La procedibilità della domanda.
Preliminarmente va affermata la procedibilità della domanda proposta da parte attrice avendo la stessa dato prova dell'esito negativo del procedimento di mediazione introdotto ex art. 5 della Legge n.28/2010 (cfr. documenti depositati in atti).
La legittimazione ad agire delle parti.
Va premesso che, secondo i principi consolidati della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 17092/2016 e Cass. S.U. n. 2951 del 16.2.2016) la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e Pagina 2 probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto, a meno che non risulti dagli atti di causa, non può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ma deve essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità.
Sulla scorta dei principi sopra riportati va affermata la legittimazione ad agire del sig. avendo lo stesso proposto, come meglio si preciserà Parte_1 nel seguito dell'elaborato, domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per la modifica di un cancello d'ingresso ad un bene comune ed indiviso, in virtù di un regolamento d'uso, sottoscritto dalle parti in causa.
Parimenti va riconosciuta la legittimazione passiva della convenuta, peraltro non disconosciuta, in quanto parte attrice ha documentato la qualità della convenuta di comproprietaria del fondo su cui insiste il cancello d'ingresso oggetto di causa.
Passando al merito della causa, la domanda attorea va accolta in quanto fondata e provata.
Invero, con la sottoscrizione del 26.12.1998 del regolamento d'uso per una migliore fruizione del bene comune (fondo di mq 121) da parte dei comproprietari, depositato agli atti di causa (doc. n.2 produzione attorea), la resistente si obbligava ad autorizzare il germano ricorrente a modificare a sue spese il cancello di ingresso alla porzione di fondo di suo godimento.
Nel corso del giudizio è stato provato che tale autorizzazione è stata sempre negata in aperto dispregio a quanto prescritto dal regolamento de quo.
Tale diniego è comprovato anche dalla dichiarazione resa dalla resistente in sede di interrogatorio formale all'udienza del 13/01/2021, ove quest'ultima dichiarava testualmente: “Preciso che alla richiesta di mio fratello di ampliamento del cancello ho risposto di voler dividere i beni, così ognuno effettuava i lavori sulla parte di sua proprietà”. Quindi, ad avviso di questo Giudice non risulta mai concessa l'espressa autorizzazione all'ampliamento del cancello andando così, in aperto dispregio a quanto tra le parti pattuito con il regolamento d'uso nel lontano 1998, che è tuttora efficace e vincolante tra le parti.
Il regolamento assume natura di contratto normativo e costituisce patto del tutto lecito, rientrante nel potere dell'autonomia negoziale anche quando consista nell'assegnare il godimento di parti della cosa comune, avente, pertanto, efficacia obbligatoria, rientrante nell'ampia facoltà dell'utilizzo del bene comune di cui all'art. 1102 c.c..
Pertanto, la domanda attorea va accolta per tale voce.
Discorso diverso per la domanda di risarcimento dei danni.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata Pagina 3 provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Nella specie l'attore ha genericamente lamentato la ricorrenza di danni non patrimoniali, estrinsecati a suo dire in un “turbamento e limitazioni subite dallo stesso nel godimento del fondo in virtù del mancato rispetto del regolamento d'uso sottoscritto dalla resistente”, senza alcun documento giustificativo che induce questo Giudice a non accogliere la relativa domanda per mancanza degli elementi giustificativi e probanti di quanto lamentato.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Nella regolamentazione delle spese nel rapporto tra l'attore e la convenuta, le spese del giudizio vengono compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza, relative alle reciproche domande proposte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa proposta come in narrativa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda attorea ed in virtù del regolamento d'uso sottoscritto dalle parti, ordina alla sig.ra di fornire le Controparte_1 autorizzazioni amministrative necessarie, affinché il germano possa Pt_1 eseguire le modifiche al cancello d'ingresso del fondo indiviso per cui è causa, a sua cura e spese e nelle modalità documentate nella planimetria depositata in atti.
b) Fissa il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza il termine entro il quale parte resistente dovrà ottemperare alla invocata condanna e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., fissa a carico della medesima resistente il pagamento di € 30,00 per ogni giorno di ritardo successivo al termine ultimo e perentorio stabilito.
c) Rigetta ogni altra domanda.
Pagina 4 d) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 12/03/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5