TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa LAURA SERRA Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1625 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BERTON MANUELA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
I coniugi si sono separati con verbale di separazione consensuale omologato in data 19.08.2016.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente oltre il tempo di legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Dal matrimonio contratto dalle parti, in data 26.09.2007 è nato il figlio . Per_1
Per ciò che attiene al regime di affidamento del figlio minore, ritiene il Collegio di dover disporre,
come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente, l'affidamento congiunto di ad entrambi i Per_1
genitori, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento tale da giustificare la deroga a tale generale modello.
Il figlio minore delle parti deve poi essere prevalentemente collocato presso la madre, con la quale risulta stabilmente convivente sin dalla disgregazione dell'unità famigliare ormai risalente all'anno
2016.
Per ciò che attiene alle visite padre-figlio deve disporsi, in conformità con quanto consensualmente stabilito dalle parti già in sede di separazione e tenuto conto dell'attuale stato di fatto e dell'età del figlio minore, ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio minore quando lo desideri previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore aventi valenza prioritaria.
Passando all'aspetto economico il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente, che ha chiesto la conferma delle condizioni consensualmente pattuite dalle parti nell'anno 2016 e che paiono adeguate tenuto conto delle condizioni economiche delle parti (la madre, di anni 52, comincerà a breve a lavorare presso percependo una Controparte_2
retribuzione mensili pari ad Euro 1.300,00/1.400,00 mensili, paga un canone di locazione di Euro 400,00 mensili, mentre il padre, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, è attualmente disoccupato, ma per sua scelta volontaria, non avendo problematiche di salute e, tenuto conto dell'età – 52 anni – e delle pregresse esperienze lavorative – dipendente presso una ditta di smaltimento rifiuti – pare dotato di buona capacità lavorativa). Deve pertanto disporsi che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di Euro 300,00, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in sede di separazione.
Stante la sostanziale non opposizione del resistente ed attesa la natura del presente giudizio sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
* dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 28.06.2010, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di CP_1
Osiglia (SV), al numero 1, parte I, serie A, anno 2010, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Osiglia (SV) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
* dispone che il figlio minore delle parti sia affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
* dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio minore quando lo desideri previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore aventi valenza prioritaria;
* pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
l'importo mensile di Euro 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie, come indicate in sede di separazione;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 28.01.2025 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Daniela Mele
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lorena Canaparo