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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2820/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LV LD Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa AN LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 2820/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BUCCI Parte_1
RICCARDO;
e nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. SUPINO CP_1
ANNUNZIATA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto personale.
2. Il figlio minore della coppia, , viene affidato ad entrambi i genitori secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Jesi (AN), Via Lauro De Bosis n. 19.
avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio minore, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. Al fine di garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, la Sig.ra si obbliga a non allontanarsi in Pt_1 ogni caso oltre il confine della Provincia di Ancona, salvo diverso accordo con l'ex coniuge. In caso di trasferimento, ella sarà tenuta a darne notizia a con congruo preavviso, non CP_1 inferiore a trenta giorni.
1 Parimenti, avrà la facoltà di trasferire la propria residenza altrove, purché ciò non CP_1 limiti il proprio diritto di visita al figlio minore. Al fine di garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, il Sig. si obbliga a non allontanarsi in ogni caso oltre il confine della CP_1
Provincia di Ancona, salvo diverso accordo con l'ex coniuge. In caso di trasferimento, egli sarà tenuta a darne notizia a con congruo preavviso, non inferiore a trenta giorni. Parte_1
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore ed assumeranno insieme le decisioni più importanti nel suo interesse relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, tenuto conto di quelle che sono le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relati-ve al figlio e, all'uopo, gli stessi si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni questione ritenuta rilevante o semplicemente opportuna, con l'utilizzo del telefono o per iscritto con ogni mezzo che garantisca la piena conoscenza dell'informazione all'altro, evitando, ove possibile, di scambiarsi comunicazioni tramite il minore.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con lui.
3. I genitori contribuiranno congiuntamente ed in proporzione alle loro capacità patrimoniali al mantenimento del figlio: a tal riguardo, verserà a , a ti-tolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di € 200,00= (euro due-cento/00) mensili, da rivalutarsi ulteriormente di anno in anno secondo la variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, mediante bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, le cui coordinate sono già note all' ed eventuali loro variazioni gli CP_1 verranno comunicate tempestivamente, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Quanto alla somma di € 155,80 (Euro centocinquantacinque/80), maturata in favore di Parte_1
a titolo di rivalutazione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in
[...] base alla variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dal mese di settembre 2022, di deposito della domanda, ad oggi, si dà atto che la stessa è stata corrisposta da in data odierna di firma del presente atto, somma di cui la Sig.ra CP_1
rilascia ampia quietanza liberatoria con la firma del ricorso. Pt_1
L'assegno unico corrisposto dall'INPS ed ogni ulteriore forma di sostegno economico alle famiglie con figli saranno percepiti interamente da . Parte_1
Quanto alla somma di € 5.040,57, riferibile al minore , investita in quote del fondo Persona_1
3324347/01 gestito da (doc. 12), i ricorrenti convengono che potranno disporne o CP_1
2 investirla in altri strumenti finanziari, nell'esclusivo interesse del minore, solo a seguito di accordo tra loro.
Le spese straordinarie o indispensabili a soddisfare tendenze e inclinazioni naturali di Per_1
saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, purché necessarie,
[...] eventualmente preventivamente concordate e documentate, secondo i criteri individuati dal
Protocollo adottato, in data 10 luglio 2024, dalla Conferenza Distrettuale della Corte d'Appello di
Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, conosciuto alle parti e da considerarsi in questa se-de integralmente richiamato.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi í genitori, quello che ravvisi la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, PEC, telefax o mezzo equipollente) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della richiesta, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta di spesa.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al relativo rimborso all'altro, per la metà, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno di essi dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio e relativi all'impegno di spesa sostenuto, entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa.
In ordine alle suddette spese straordinarie si specifica, a titolo comunque non esaustivo, quanto segue.
Spese mediche
Si considerano rimborsabili anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti, etc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
3 - acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
Spese scolastiche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
4 - alloggio universitario;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
Spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acqui-stato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
5 - frequenza di centri estivi.
4. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni pomeriggio della settimana CP_1 quando effettuerà il turno lavorativo di mattina, come peraltro già avviene.
Ulteriormente, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, a settimane alterne, dal CP_1 tardo pomeriggio del venerdì (dalle ore 18 e 30 circa) al tardo pomeriggio della domenica (ore 18 e
30 circa).
avrà, inoltre, il diritto tenere con sé il figlio per una notte, infrasettimanalmente, CP_1 laddove in futuro i turni lavorativi glielo dovessero consentire.
Gli orari di visita di al figlio e di permanenza di quest'ultimo presso l'abitazione CP_1 paterna potranno essere variati mediante accordo con , come peraltro già Parte_1 avviene.
potrà tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive, presso la sua abitazione CP_1
o in altro luogo da comunicare preventivamente a , per quindici giorni all'anno, Parte_1 anche non consecutivi, in date da concordarsi, con anticipo, di volta in volta, in base alle esigenze prioritarie del minore.
Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali, fermo il normale diritto di visita, in tali periodi il padre potrà trascorrere insieme al figlio, rispettivamente, 7 (sette) giorni e 3 (tre) giorni, mentre per i giorni di festa viene stabilito il criterio dell'alternanza. Altre festività o ricorrenze alternate.
Resta salva la facoltà per i genitori di stabilire ulteriori giorni di visita o di permanenza del minore presso l'abitazione paterna.
I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicare, l'uno all'atro, con adeguato anticipo, i periodi in cui essi intenderanno recarsi in vacanza, in Italia o all'estero, senza il bambino, sì da permettere all'ex coniuge che rimarrà con il figlio minore un'adeguata organizzazione.
5. I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a non frapporre ostacoli, ed anzi a garantire al figlio minore la frequentazione dei nonni, degli altri parenti e degli amici.
6. I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento in loro favore essendo entrambi titolari di reddito proprio.
I coniugi dichiarano che tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi sono già stati regolati in sede di procedimento di separazione e rinunciano reciprocamente a chiedere ogni eventuale rimborso e/o restituzione di somme in favore l'uno dell'altro, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto.
7. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il loro consenso per l'emissione del documento di riconoscimento, valido anche per l'espatrio, e del passaporto, per il figlio minore . Persona_1
8. Le spese vive del presente procedimento vengono sostenute in parti uguali tra i ricorrenti e ciascuno di loro si farà carico di corrispondere gli onorari convenuti con il proprio procuratore”.
6 * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pozzuoli (NA) il 27.09.2017.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 16.11.2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 15.11.2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzuoli (NA) il
27.09.2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) al n. 236, parte
II, serie A dell'anno 2017.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore , di cui non si provvede all'ascolto in Persona_1 ragione della tenera età e del fatto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Pozzuoli (NA) il 27/09/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di CP_1
Pozzuoli (NA) al n. 236, parte II, serie A dell'anno 2017;
7 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN LO LV LD
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LV LD Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa AN LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 2820/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BUCCI Parte_1
RICCARDO;
e nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. SUPINO CP_1
ANNUNZIATA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto personale.
2. Il figlio minore della coppia, , viene affidato ad entrambi i genitori secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Jesi (AN), Via Lauro De Bosis n. 19.
avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio minore, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. Al fine di garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, la Sig.ra si obbliga a non allontanarsi in Pt_1 ogni caso oltre il confine della Provincia di Ancona, salvo diverso accordo con l'ex coniuge. In caso di trasferimento, ella sarà tenuta a darne notizia a con congruo preavviso, non CP_1 inferiore a trenta giorni.
1 Parimenti, avrà la facoltà di trasferire la propria residenza altrove, purché ciò non CP_1 limiti il proprio diritto di visita al figlio minore. Al fine di garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, il Sig. si obbliga a non allontanarsi in ogni caso oltre il confine della CP_1
Provincia di Ancona, salvo diverso accordo con l'ex coniuge. In caso di trasferimento, egli sarà tenuta a darne notizia a con congruo preavviso, non inferiore a trenta giorni. Parte_1
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore ed assumeranno insieme le decisioni più importanti nel suo interesse relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, tenuto conto di quelle che sono le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relati-ve al figlio e, all'uopo, gli stessi si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni questione ritenuta rilevante o semplicemente opportuna, con l'utilizzo del telefono o per iscritto con ogni mezzo che garantisca la piena conoscenza dell'informazione all'altro, evitando, ove possibile, di scambiarsi comunicazioni tramite il minore.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con lui.
3. I genitori contribuiranno congiuntamente ed in proporzione alle loro capacità patrimoniali al mantenimento del figlio: a tal riguardo, verserà a , a ti-tolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di € 200,00= (euro due-cento/00) mensili, da rivalutarsi ulteriormente di anno in anno secondo la variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, mediante bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, le cui coordinate sono già note all' ed eventuali loro variazioni gli CP_1 verranno comunicate tempestivamente, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Quanto alla somma di € 155,80 (Euro centocinquantacinque/80), maturata in favore di Parte_1
a titolo di rivalutazione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in
[...] base alla variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dal mese di settembre 2022, di deposito della domanda, ad oggi, si dà atto che la stessa è stata corrisposta da in data odierna di firma del presente atto, somma di cui la Sig.ra CP_1
rilascia ampia quietanza liberatoria con la firma del ricorso. Pt_1
L'assegno unico corrisposto dall'INPS ed ogni ulteriore forma di sostegno economico alle famiglie con figli saranno percepiti interamente da . Parte_1
Quanto alla somma di € 5.040,57, riferibile al minore , investita in quote del fondo Persona_1
3324347/01 gestito da (doc. 12), i ricorrenti convengono che potranno disporne o CP_1
2 investirla in altri strumenti finanziari, nell'esclusivo interesse del minore, solo a seguito di accordo tra loro.
Le spese straordinarie o indispensabili a soddisfare tendenze e inclinazioni naturali di Per_1
saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, purché necessarie,
[...] eventualmente preventivamente concordate e documentate, secondo i criteri individuati dal
Protocollo adottato, in data 10 luglio 2024, dalla Conferenza Distrettuale della Corte d'Appello di
Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, conosciuto alle parti e da considerarsi in questa se-de integralmente richiamato.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi í genitori, quello che ravvisi la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, PEC, telefax o mezzo equipollente) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della richiesta, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta di spesa.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al relativo rimborso all'altro, per la metà, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno di essi dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio e relativi all'impegno di spesa sostenuto, entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa.
In ordine alle suddette spese straordinarie si specifica, a titolo comunque non esaustivo, quanto segue.
Spese mediche
Si considerano rimborsabili anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti, etc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
3 - acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
Spese scolastiche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
4 - alloggio universitario;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
Spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acqui-stato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano invece rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
5 - frequenza di centri estivi.
4. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni pomeriggio della settimana CP_1 quando effettuerà il turno lavorativo di mattina, come peraltro già avviene.
Ulteriormente, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, a settimane alterne, dal CP_1 tardo pomeriggio del venerdì (dalle ore 18 e 30 circa) al tardo pomeriggio della domenica (ore 18 e
30 circa).
avrà, inoltre, il diritto tenere con sé il figlio per una notte, infrasettimanalmente, CP_1 laddove in futuro i turni lavorativi glielo dovessero consentire.
Gli orari di visita di al figlio e di permanenza di quest'ultimo presso l'abitazione CP_1 paterna potranno essere variati mediante accordo con , come peraltro già Parte_1 avviene.
potrà tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive, presso la sua abitazione CP_1
o in altro luogo da comunicare preventivamente a , per quindici giorni all'anno, Parte_1 anche non consecutivi, in date da concordarsi, con anticipo, di volta in volta, in base alle esigenze prioritarie del minore.
Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali, fermo il normale diritto di visita, in tali periodi il padre potrà trascorrere insieme al figlio, rispettivamente, 7 (sette) giorni e 3 (tre) giorni, mentre per i giorni di festa viene stabilito il criterio dell'alternanza. Altre festività o ricorrenze alternate.
Resta salva la facoltà per i genitori di stabilire ulteriori giorni di visita o di permanenza del minore presso l'abitazione paterna.
I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicare, l'uno all'atro, con adeguato anticipo, i periodi in cui essi intenderanno recarsi in vacanza, in Italia o all'estero, senza il bambino, sì da permettere all'ex coniuge che rimarrà con il figlio minore un'adeguata organizzazione.
5. I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a non frapporre ostacoli, ed anzi a garantire al figlio minore la frequentazione dei nonni, degli altri parenti e degli amici.
6. I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento in loro favore essendo entrambi titolari di reddito proprio.
I coniugi dichiarano che tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi sono già stati regolati in sede di procedimento di separazione e rinunciano reciprocamente a chiedere ogni eventuale rimborso e/o restituzione di somme in favore l'uno dell'altro, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto.
7. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il loro consenso per l'emissione del documento di riconoscimento, valido anche per l'espatrio, e del passaporto, per il figlio minore . Persona_1
8. Le spese vive del presente procedimento vengono sostenute in parti uguali tra i ricorrenti e ciascuno di loro si farà carico di corrispondere gli onorari convenuti con il proprio procuratore”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pozzuoli (NA) il 27.09.2017.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 16.11.2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 15.11.2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzuoli (NA) il
27.09.2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) al n. 236, parte
II, serie A dell'anno 2017.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore , di cui non si provvede all'ascolto in Persona_1 ragione della tenera età e del fatto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Pozzuoli (NA) il 27/09/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di CP_1
Pozzuoli (NA) al n. 236, parte II, serie A dell'anno 2017;
7 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
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