Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 783/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Giudice, nel procedimento in epigrafe instaurato da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso cautelare dall'avv. Alessandro Betti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Strada di Pescaia nn.
54/56, Siena (SI)
PARTE RICCORENTE nei confronti di
) e CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi giusta procura depositata in C.F._3 calce alla memoria di costituzione dal Prof. Avv. Giuliano Scarselli ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del difensore nonché presso lo studio di Email_1 quest'ultimo in viale Giuseppe Mazzini n. 18, Firenze
PARTI RESISTENTI
e nei confronti di
), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4 giusta procura in calce alla memoria di costituzione dagli Avv.ti Emiliano
De Rossi e Gabriele Segamonti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale in Via Luigi Settembrini n. 28, Roma
1
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.5.2025 ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ha chiesto “ordinare ex art. Parte_1
700 c.p.c. e 669-octies c.p.c. al Sig. (Cod. Fisc.: CP_2
), ed il Sig. (Cod. Fisc.: C.F._3 Controparte_4
) … di provvedere alla cancellazione immediata della C.F._2 trascrizione della propria domanda giudiziale avvenuta in data 18/12/2023
(Registro generale n. 12090 - Registro particolare n. 8539), con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario;
ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. chiede altresì all'Ill.mo Tribunale Adito di fissare una somma di denaro da porre a carico del Sig. (Cod. CP_2
Fisc.: ), del Sig. (Cod. Fisc.: C.F._3 Controparte_4
) ed in favore della parte ricorrente in caso di C.F._2 inosservanza o ritardo nell'esecuzione dell'eventuale provvedimento di condanna, nella misura da accertarsi in via equitativa tenendo conto del valore della controversia, della natura essenziale della prestazione inadempiuta, e del grave danno causato”.
A fondamento della domanda ha dedotto:
- che il ricorrente, imprenditore agricolo professionale iscritto all'INPS nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, ad aprile 2020 ha concluso con un contratto di affitto di fondo rustico Persona_1 costituito da terreni, nonché da fabbricati censiti nel NCEU del Comune di
Monteroni D'Arbia (SI) al Foglio 110, Particella 38: Sub. 1, unità collabente, piano T;
Sub. 2 , categoria A/4, classe 3, vani 6,5, piano T-1,
R.C.E. 453,19; Sub. 3 , categoria C/2, classe 2, mq 57, piano T, R.C.E.
105,98; Sub. 4 e 5 , graffati, categoria C/2, classe 1, mq 391, piano T,
2 R.C.E. 605,80, Sub. 6 , pesa agricola a ponte, Sub. 7 , resede esclusivo al sub. 6;
- che ha manifestato l'interesse a voler acquistare tutti gli immobili concessi in godimento;
- che, in attesa del rogito notarile e hanno CP_2 Controparte_4 trascritto in data 18/12/2023, a proprio favore e contro la Controparte_3 domanda giudiziale: “voglia l''Ill.mo tribunale di Siena:a) dichiarare ed accertare che le parti attrici sig. nato a [...] (vt) il 22 CP_2 luglio 1965, , e il sig. nato a C.F._5 Controparte_4
IA il 30 maggio 1998 , sono titolari di una C.F._2 servitù dominante nei confronti della parte convenuta sig. CP_3
nato a [...] (vt) ii 20 giugno 1957, ivi residente in [...], , avente ad oggetto una C.F._4 pesa per uso agricolo insistente, salvo errori, sulla particella n. 38 del foglio di mappa 110 del Comune di Monteroni d'Arbia (SI), della quale dispongono a vantaggio delle proprie aziende agricole, e ciò in forza di atto del notaio dr. del 6 settembre 1990 (rep. 18.169 - Persona_2 racc.34 08), e per aver esercitato tale diritto in modo pacifico e continuato almeno fin dal tempo della scrittura privata in atti del 24 agosto 1987;b) conseguentemente. accertata la rimozione e/o demolizione di detta servitù di pesa agricola avvenuta in data 28 ottobre 2023, voglia ordinare e condannare il sig. o chi dovesse esser ritenuto obbligato Controparte_3
a ciò, a sue spese, al ripristino dello status quo ante e alla rimessa in opera della servitù di cui godono le parti attrici, nei modi e nelle forme fino a quella data esistenti;
c) conseguentemente ancora condannare altresì il sig. al risarcimento del danno patito, che le parti Controparte_3 attrici indicano complessivamente, nella somma di e 50.000,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia con vittoria di spese ed onorari di lite e salvo i diritti processuali e di merito di legge”.
Ciò premesso, ha eccepito l'erroneità ed illegittima della domanda in quanto la pesa agricola ricade fisicamente e catastalmente sul Subalterno
6 e 7 della particella 38 Foglio 110, e non già sull'intera particella 38 del
3 Foglio 110 ma, stante la trascrizione della domanda giudiziale su tutta la particella, il ricorrente ha acquistato, con atto del 19/01/2024, gli immobili contraddistinti in catasto al foglio 110, particella 38, subalterni: Sub. 1 , unità collabente, piano T;
Sub. 2 , categoria A/4, classe 3, vani 6,5, piano
T-1, R.C.E. 453,19; Sub. 3 , categoria C/2, classe 2, mq 57, piano T,
R.C.E. 105,98; Sub. 4 e 5 graffati, categoria C/2, classe 1, mq 391, piano
T, R.C.E. 605,80, con eslcusione deu Sub 6 e 7.
Ha altresì allegato di essersi rivolto a vari istituti di crediti per la richiesta di un mutuo al fine di far eseguire dei lavori di ristrutturazione e di aver ricevuto un diniego da parte di un operatore stante la trascrizione pregiudizievole in essere sull'immobile.
Si sono costituiti i resistenti e eccependo CP_4 CP_2
l'inammissibilità del ricorso cautelare non potendosi domandare un provvedimento d'urgenza che abbia ad oggetto l'ordine di cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale e l'infondatezza nel merito della domanda.
Si è costituito evidenziando che a seguito della conclusione Persona_1 del procedimento amministrativo con cui egli ha denunciato al
[...]
la demolizione della pesa agricola, sono stati soppressi i Parte_2 sub. 6 e 7 con nuova numerazione dei sub. 11 e 12, attualmente di sua proprietà ed ha aderito alla domanda del ricorrente.
***
1. L'eccezione di inammissibilità della domanda cautelare ex art. 700
c.p.c. è fondata e merita accoglimento.
L'art. 2668 co. 1 c.c. prevede che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale è ordinata con sentenza passata in giudicato.
La questione sollevata con il ricorso è nota e concerne la possibilità di conseguire con lo strumento dell'art. 700 c.p.c. la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale.
Non si ignora che una parte della giurisprudenza di merito ha talvolta ritenuto ammissibile il ricorso allo strumento della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. per disporre la cancellazione o riduzione di iscrizioni o
4 trascrizioni pregiudizievoli, ove le stesse appaiano infondate o pretestuose
(cfr. Tribunale Rieti, 28 gennaio 2002; Tribunale Siracusa, 2 febbraio
2001; Tribunale Milano 24 gennaio 2001; Tribunale Milano, 17 ottobre
1999; Tribunale Roma, 29 dicembre 1998). Tuttavia, si osserva che - nonostante le decisioni adottate dai giudici di merito possano risultare
“comprensibili” sul piano della esigenza di tutela a fronte di iniziative a volte palesemente pretestuose - la soluzione dell'ordine giudiziale di cancellazione continui nondimeno ad esporsi alle critiche ormai classiche mosse da una parte preponderante della dottrina e della giurisprudenza
(soprattutto della Suprema Corte), costante, quest'ultima, nel ritenere inammissibile detto rimedio (cfr. Cassazione civile sez. II, 27 dicembre
1993, n. 12797, Cassazione civile sez. II, 29 ottobre 1992 n. 11770;
Cassazione civile sez. un., 30 settembre 1989 n. 3947; Cassazione civile, sez. II, 16 gennaio 1986 n. 251).
È agevole osservare che lo stesso disposto di cui all'art. 2668 c.c. condiziona la cancellazione della trascrizione all'accertamento - passato in giudicato - dell'infondatezza della domanda, indirettamente escludendo qualsiasi forma di tutela anticipatoria. Un ordine di cancellazione impartito ex art. 700 c.p.c. non presenterebbe i caratteri di provvisorietà e revocabilità tipici della tutela cautelare, dal momento che la cancellazione della trascrizione avrebbe un effetto irrevocabile ed irreparabile: quello di rendere non opponibile la domanda successivamente accolta ai terzi che abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto dopo la cancellazione.
Dunque, l'effetto del provvedimento cautelare assumerebbe un carattere di irreversibilità del tutto incompatibile con la natura meramente interinale dello strumento cautelare. Queste considerazioni risultano a maggior ragione convincenti ove si consideri che la cancellazione viene spesso chiesta (e talvolta ordinata) sulla base della palese infondatezza della domanda e della trascrizione. Orbene, è facile osservare che parametri decisionali di questo tipo presentano margini di indiscutibile opinabilità, rimettendo ad un accertamento sommario (quello tipico dello strumento cautelare) il vaglio della fondatezza e legittimità di una domanda e di una
5 trascrizione che invece il legislatore ha consapevolmente voluto che venissero respinte e cancellate solo una volta pienamente esaurito e consolidato nel giudicato l'accertamento a cognizione piena. Forse, dunque, la soluzione dell'ordine di cancellazione potrebbe essere convincente e legittima qualora - ma non è il caso in esame - la domanda trascritta risulti non rientrare assolutamente tra quelle elencate dagli artt.
2652 e 2653 c.c. (così ad esempio Tribunale Siracusa, 2 febbraio 2001;
Tribunale Milano, 26 novembre 1999; Tribunale Milano, 17 ottobre 1999), giacché in questa ipotesi, esorbitando il ricorso al meccanismo prenotativo della trascrizione dalle ipotesi in cui detta tutela è contemplata dalla legge, dovrebbe venire meno lo “sbarramento” di cui all'art. 2668 c.c., che in fondo sempre presuppone che la trascrizione sia avvenuta nei casi previsti dal codice, e non dovrebbe conseguentemente applicarsi alla trascrizione
“aberrante” (e come tale, tra l'altro, priva di effetti, in virtù del principio di tipicità delle ipotesi di trascrizione).
Infine, merita di essere richiamata la pronuncia della Corte costituzionale
(n. 143 del 9.06.2022) avente ad oggetto la compatibilità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 cc con gli artt. 3, 24 e 42 Cost., che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulle menzionate disposizioni, stabilendo: “Pur dovendosi ribadire quanto già da questa Corte osservato nella sentenza n. 523 del 2002, e cioè che la trascrizione della domanda giudiziale ha una funzione composita, anche a tutela dei terzi, che non ne permette l'assimilazione alla tutela cautelare, resta tuttavia l'evidenza per cui chi ha subìto la trascrizione di un provvedimento cautelare, cioè di un atto vagliato dal giudice in ordine al fumus boni iuris, può ottenerne la cancellazione anche prima della formazione del giudicato a lui favorevole, mentre, a parità di condizioni, non può egli ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda, nonostante di questa il giudice non abbia ex ante delibato la fondatezza, neppure in punto di fumus. 3.7.– Le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze segnalate sono plurime, nessuna priva di controindicazioni,
e soprattutto nessuna costituzionalmente obbligata, neanche con riguardo
6 a domande delle quali si assuma la manifesta infondatezza o il carattere emulativo. La scelta tra l'una e l'altra non può che competere al legislatore, trattandosi in definitiva di rimodellare l'architettura complessiva del microsistema pubblicitario. 3.7.1.– L'attribuzione al giudice del potere di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda con un provvedimento d'urgenza darebbe al convenuto la possibilità di un'immediata reazione difensiva avverso una trascrizione che reputa ingiusta. Per altro verso, ciò comporterebbe un rischio elevato per il diritto di tutela giurisdizionale dell'attore, il quale potrebbe perdere
l'effetto prenotativo della trascrizione sulla base di una cognizione sommaria e, quand'anche potesse trascrivere nuovamente la medesima domanda in conseguenza dell'esito favorevole del reclamo al collegio o del giudizio di merito, quell'effetto recupererebbe solo ex nunc, soccombendo quindi nei confronti di terzi che avessero trascritto o iscritto sullo stesso bene medio tempore. Occorrerebbe peraltro regolare specificamente il meccanismo anticipatorio, e forse coniare un incidente cautelare apposito, in quanto la tutela atipica ex art. 700 cod. proc. civ. è rivolta ad anticipare gli effetti dell'accoglimento di una domanda di merito, laddove nel caso di specie gli effetti dei quali si chiede l'anticipazione sono quelli di una pronuncia di rigetto. 3.7.2.–
Potrebbe d'altro canto ipotizzarsi una modifica che elida il segmento
«passata in giudicato», contenuto in fine del primo comma dell'art. 2668 cod. civ., con un effetto di allineamento tra questo e il terzo comma dell'art. 669-novies cod. proc. civ., di modo che la cancellazione della trascrizione della domanda potrebbe essere anticipata rispetto alla formazione del giudicato, senza tuttavia rinunciare, nella prospettiva della tutela dell'attore, alla garanzia della cognizione piena. In tal caso, sarebbe tuttavia necessario regolare le conseguenze pubblicitarie di un'eventuale riforma o cassazione della sentenza contenente l'ordine di cancellazione, e stabilire a quali condizioni la domanda possa essere nuovamente trascritta dopo una sentenza di rigetto. 3.7.3.– Infine, mentre l'introduzione di un vaglio giudiziale preliminare alla trascrizione, seppure non sia da escludere
7 in linea teorica, determinerebbe un mutamento radicale del sistema pubblicitario delle domande, si possono immaginare anche soluzioni ulteriori, in linea con l'intervento legislativo di cui all'art. 2668-bis cod. civ., che ad esempio riducano la durata dell'efficacia della trascrizione e ne subordinino la rinnovazione ad una favorevole delibazione giudiziale cognita causa. 3.8.– Per costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze
n. 13 del 2022, n. 213, n. 148 e n. 87 del 2021, n. 58 del 2020); affermazione che tanto più va ribadita con riferimento ad istituti – come la trascrizione della domanda giudiziale – nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali. Pur segnalando la reale esistenza di un problema sistemico, le questioni sollevate dal Tribunale di Roma tendono ad una pronuncia additiva che imponga una tra le varie opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, ciascuna delle quali reclama, peraltro, interventi di dettaglio, correttivi e cautele, eccedenti l'ambito della giurisdizione costituzionale. 4.– Pertanto, le questioni devono essere dichiarate inammissibili.”.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra illustrati, la domanda svolta dal ricorrente è inammissibile.
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, seguono la soccombenza e sono, pertanto poste a carico solidale del ricorrente e della parte resistente Controparte_3
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto da Pt_1
;
[...]
8 - condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_5 CP_2 le spese di lite che liquida in € 2.627,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CAP se per legge;
- condanna a rifondere a e Controparte_3 Controparte_5 CP_2 le spese di lite che liquida in € 2.627,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CAP se per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Siena, 02/06/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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