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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 228/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliera dott.ssa Arianna Sbano consigliera rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 228 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato il 18/07/2025 da:
, in persona del procuratore speciale, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. BERTI LUDOVICO elett.te dom.ta presso CORSO GARIBALDI 119, ANCONA
APPELLANTE contro
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNI ROBERTA,
[...]
dall'avv. D'ILIO PAOLA e dall'avv. CORSALINI GUGLIELMO, elett.te dom.to in VIA PIAVE 25,
ANCONA
APPELLATO
e nei confronti di
, in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. CAGIA NICOLA e dall'avv. BRUGIAPAGLIA STEFANO, elett.te dom.ta presso CORSO
pagina 1 di 16 MAZZINI 122, ANCONA
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE nonché di
, contumace APPELLATO Controparte_3 avverso la sentenza n. 380/2025 resa dal Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro
– in data 17.06.2025
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso in primo grado depositato in data 11 marzo 2024, l adiva il CP_1
Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che, in data 8 giugno
2021, era pervenuta presso la sede territoriale la denuncia di infortunio presentata dalla società con sede in Falconara Marittima ed operante nel settore della Controparte_2
fabbricazione di strutture metalliche, relativa al lavoratore dipendente Persona_1
il quale il 3 giugno 2021, alle ore 19:30 circa, aveva subìto un grave infortunio sul lavoro, consistito in un trauma cranico commotivo con frattura delle ossa craniche, con prognosi inizialmente riservata e successivamente protratta sino al 16 gennaio 2022.
L'Istituto evidenziava che la dinamica del fatto era stata accertata nell'ambito del procedimento penale conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Ancona –
Sezione Penale n. 1653/2022, confermativa della sentenza resa dal G.I.P. presso il
Tribunale di Ancona n. 52/2022, irrevocabile a seguito della decisione della Corte di cassazione n. 48094/2023. In tali provvedimenti era stato definitivamente accertato che l'infortunio si era verificato a seguito dell'aggressione compiuta dal supervisore
, anch'egli dipendente della società che nel corso di Controparte_3 Controparte_2
un diverbio con il lavoratore colpiva violentemente quest'ultimo al capo con un martello, cagionandogli le gravissime lesioni sopra descritte.
Rilevava l' che, sussistendo i presupposti di legge, l'infortunio era stato preso CP_1
in carico dall' , il quale riconosceva al lavoratore un periodo di inabilità CP_1
pagina 2 di 16 temporanea assoluta pari a 224 giorni e successivamente una rendita per postumi permanenti nella misura del 17%, derivanti da trauma cranico commotivo con esiti encefalici ed epilessia post-traumatica. L erogava pertanto prestazioni per un CP_1
importo complessivo di euro 123.786,45, di cui euro 10.206,04 per indennità temporanea, euro 107.184,61 per valore capitale della rendita e ulteriori somme per acconti, ratei e accertamenti medico-legali.
Sulla base di tali circostanze, l proponeva domanda di regresso ex artt. 10 e CP_1
11 del D.P.R. n. 1124/1965 nei confronti della società datrice di lavoro Controparte_2
e di , chiedendone la condanna in solido al pagamento della predetta Controparte_3
somma di euro 123.786,45, oltre interessi, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava Controparte_2
integralmente la fondatezza della domanda attorea e chiedeva, in via principale, il rigetto delle pretese dell' . CP_1
La società, dopo aver ripercorso la dinamica del fatto e richiamato le statuizioni intervenute in sede penale, evidenziava che l'aggressione posta in essere dal dipendente era avvenuta nel corso di una pausa di lavoro, per ragioni personali ed Controparte_3
estranee all'organizzazione aziendale, nell'ambito di un diverbio sorto per questioni inerenti all'orario di servizio, senza alcun collegamento funzionale con le mansioni lavorative affidategli.
Richiamando giurisprudenza di legittimità, la convenuta sosteneva che, in assenza di un “nesso di occasionalità necessaria” tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso, non potesse configurarsi la responsabilità datoriale ex art. 2049 c.c., né quella per violazione dell'art. 2087 c.c. o della normativa prevenzionistica di cui al d.lgs. n. 81/2008.
Sottolineava, a tale riguardo, di avere regolarmente adempiuto agli obblighi di formazione e di sicurezza nei confronti dei lavoratori e di non poter essere chiamata a rispondere di un gesto improvviso e del tutto eccentrico rispetto all'attività lavorativa.
In subordine, contestava l'ammontare della somma richiesta dall' a titolo di CP_1
regresso, eccependo che l'importo dovesse in ogni caso essere parametrato al danno pagina 3 di 16 civilistico effettivamente risarcibile e che, nella specie, le poste considerate dall' CP_1
non corrispondevano ai criteri di liquidazione normalmente adottati in sede giudiziaria.
In via ulteriormente gradata, la società proponeva domanda riconvenzionale di garanzia, chiedendo di essere manlevata da compagnia con la Parte_1
quale essa aveva stipulato polizza di responsabilità civile verso prestatori d'opera, idonea, a suo avviso, a coprire anche l'eventuale condanna in regresso.
Chiedeva infine l'ammissione di prova per consulenza medico-legale, al fine di accertare i postumi dell'infortunio e la correttezza della quantificazione operata dall' opponendosi invece alla richiesta di acquisizione del fascicolo penale ed alla CP_1
prova testimoniale articolata dall' , ritenendole superflue e irrilevanti. CP_1
Si costituiva, altresì, la terza chiamata evocata in Parte_1
giudizio dalla la quale contestava integralmente la fondatezza della Controparte_2
pretesa attorea nonché l'operatività della garanzia assicurativa.
In particolare, la compagnia eccepiva in via preliminare l'incompetenza del giudice del lavoro, assumendo che l'evento per cui è causa fosse avvenuto al di fuori dell'ambito lavorativo, in assenza del nesso di occasionalità necessaria richiesto dall'art. 2049 c.c., e dunque estraneo alla responsabilità del datore di lavoro. Da ciò deriverebbe l'infondatezza non solo della domanda proposta dall' nei confronti della società CP_1
assicurata, ma anche della domanda di manleva proposta da quest'ultima.
Nel merito, sosteneva che la condotta del dipendente Parte_1
fosse frutto di un'iniziativa personale, violenta e abnorme, del tutto Controparte_3
estranea alle mansioni affidategli, e perciò imprevedibile e inevitabile per il datore di lavoro. In tale prospettiva, richiamava ampia giurisprudenza di legittimità, a conferma del principio per cui la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. non può configurarsi quando il fatto illecito sia stato determinato da ragioni personali del lavoratore, senza alcun collegamento funzionale con l'attività lavorativa.
Secondo la compagnia, dunque, la domanda di regresso dell' doveva essere CP_1
respinta per difetto dei presupposti di legge, e, conseguentemente, doveva essere pagina 4 di 16 respinta anche la domanda riconvenzionale di garanzia proposta dalla Controparte_2
atteso che la polizza stipulata con l'assicurata non poteva operare a copertura di un evento doloso estraneo alle mansioni del dipendente, non rientrando tra i rischi assicurati. contestava, inoltre, la quantificazione del danno operata Parte_1
dall' ritenendo che la documentazione prodotta dall' , costituita CP_1 CP_1
essenzialmente da certificazioni e relazioni medico-legali interne, non fosse sufficiente a provare l'entità del danno subìto dal lavoratore infortunato, in assenza di referti clinici provenienti da strutture sanitarie terze e indipendenti.
La compagnia si opponeva, infine, alle richieste istruttorie formulate dall CP_1
ritenendole in parte irrilevanti e in parte esplorative, e articolava prova testimoniale volta a dimostrare l'assenza di poteri gerarchici o direttivi in capo al lavoratore CP_3
nei confronti del collega onde escludere la configurabilità della responsabilità Per_1
datoriale ex art. 2049 c.c.
, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e rimaneva Controparte_3
contumace per l'intero corso del procedimento di primo grado.
Con sentenza n. 380/2025 del 17 giugno 2025, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva integralmente la domanda proposta dall' CP_1
Il giudice, dopo aver richiamato le risultanze del procedimento penale definito con sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1653/2022, rilevava che l'aggressione subìta dal lavoratore era avvenuta nel contesto lavorativo ed era stata Persona_1
posta in essere da nell'esercizio dei poteri di supervisione che gli Controparte_3
erano stati attribuiti dalla società datrice di lavoro. Controparte_2
Riteneva, pertanto, configurabile la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049
c.c., con conseguente legittimità dell'azione di regresso esercitata dall ai sensi CP_1
degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965.
Quanto alla prova del danno e alla quantificazione delle prestazioni erogate, il
Tribunale osservava che l' aveva documentato l'esborso dell'importo di euro CP_1
pagina 5 di 16 123.786,45 in favore del lavoratore infortunato e che tale somma trovava giustificazione nella documentazione sanitaria e negli atti prodotti, ritenuti idonei e sufficienti a dimostrarne l'effettività e la congruità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. Evidenziava, inoltre, che i convenuti non avevano offerto alcuna prova atta a contestare specificamente la quantificazione operata dall'Istituto, né a dimostrare il superamento del limite del danno civilistico.
Conseguentemente, il Tribunale condannava la e Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, a corrispondere all' l'importo di euro 123.786,45 e
[...] CP_1
accoglieva altresì la domanda di manleva proposta dalla società datrice di lavoro, condannando a tenerla indenne di quanto dovuto all'Istituto. Parte_1
Quanto alle spese di lite, le parti convenute venivano condannate in solido a rifondere all' le spese di lite, mentre venivano compensate le spese tra CP_1 CP_2
e attesa la sostanziale comunanza delle difese spiegate
[...] Parte_1
in opposizione alla pretesa dell' . CP_1
Con ricorso in appello depositato in data 17 giugno 2025, l'appellante
[...]
ha impugnato la sentenza n. 380/2025 del Tribunale di Ancona, Parte_1
deducendone l'erroneità in fatto e in diritto e chiedendone la riforma integrale.
L'appellante, dopo avere ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado e le statuizioni ivi contenute, ha in particolare censurato la decisione del giudice per i seguenti motivi:
1) errato riconoscimento del nesso di occasionalità lavorativa necessaria. La sentenza gravata avrebbe apoditticamente ricondotto l'aggressione commessa da ai poteri di supervisione conferitigli dal datore di lavoro, senza Controparte_3
considerare che l'episodio si è collocato in un contesto illecito e violento di sfruttamento della manodopera, estraneo all'ambito di un regolare rapporto di lavoro. Secondo
l'appellante, l'aggressione non costituirebbe un eccesso di zelo nell'esercizio delle mansioni, bensì un gesto criminale finalizzato a mantenere un sistema di intimidazione e sopraffazione, con conseguente esclusione della responsabilità datoriale ex art. 2049 c.c.
pagina 6 di 16 e della giurisdizione del giudice del lavoro;
2) omessa motivazione in ordine alla condanna di alla Parte_1
manleva. L'appellante lamenta che la pronuncia impugnata si sia limitata a condannarla a tenere indenne la società assicurata senza affrontare le eccezioni Controparte_2
tempestivamente sollevate circa la inoperatività della garanzia assicurativa nella fattispecie, atteso che l'evento si colloca al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed è riconducibile a condotte dolose dell'assicurata stessa, ai sensi dell'art. 1900, primo comma, c.c.
In via subordinata, anche ove si volesse ravvisare il nesso di occasionalità necessaria, l'appellante sostiene che l'assicurazione non sarebbe comunque operativa, trattandosi di condotta dolosa ascrivibile alla stessa datrice di lavoro, con conseguente esclusione della garanzia ex artt. 1900 e 1917 c.c.
Sulla base di tali motivi, ha concluso chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda di regresso esercitata dall' e della domanda di manleva proposta dalla nonché la CP_1 Controparte_2
condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in CP_1
esecuzione della decisione di primo grado, oltre al riconoscimento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del gravame, CP_1
insistendo per la conferma della sentenza di primo grado. L' ha rilevato come le CP_1
censure mosse dalla compagnia siano prive di fondamento, sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello giuridico.
Quanto al primo motivo di appello, relativo al presunto errore nella valutazione del nesso tra l'infortunio e l'attività lavorativa, l' ha precisato che l'aggressione CP_1
subìta dal lavoratore è avvenuta nel contesto lavorativo e in Persona_1
connessione con le mansioni svolte, pur non essendo il responsabile un diretto superiore.
La circostanza che la condotta dell'aggressore sia stata violenta o eccedente rispetto ai compiti assegnati non esclude la responsabilità del datore di lavoro, in quanto la pagina 7 di 16 giurisprudenza consolidata prevede che l'illecito commesso dal dipendente nell'esercizio o in occasione delle proprie mansioni rientri comunque nella sfera di responsabilità datoriale, anche quando l'azione costituisca abuso di potere o degenerazione del compito affidato.
Sotto il secondo profilo, relativo alla domanda di manleva e alla presunta inoperatività della garanzia assicurativa, l' ha chiarito che non risulta alcun CP_1
elemento probatorio che possa attribuire all'assicurata la responsabilità Controparte_2
diretta per l'aggressione. La polizza stipulata con al contrario, Parte_1
copre espressamente le obbligazioni derivanti dall'azione di regresso promossa dall'Istituto ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965. Le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa, secondo cui l'evento lesivo sarebbe stato doloso e imputabile alla datrice di lavoro, non trovano alcun riscontro concreto e risultano, pertanto, infondate.
Infine, quanto alla quantificazione delle somme erogate dall' pari a CP_1
complessivi euro 123.786,45, l' ha ribadito la correttezza e la congruità della CP_1
valutazione operata, basata sulla documentazione sanitaria e medico-legale prodotta, ritenuta sufficiente a dimostrare l'effettività del danno subìto dal lavoratore. Le contestazioni della compagnia assicurativa, che lamentano l'insufficienza dei documenti prodotti, risultano generiche e prive di fondamento.
Alla luce di quanto sopra, l' ha chiesto che la Corte rigetti integralmente CP_1
l'appello proposto da confermando la sentenza di primo Parte_1
grado, con condanna della stessa al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. L' ha, in conclusione, ribadito la piena correttezza del provvedimento CP_1
impugnato e l'infondatezza delle doglianze formulate dall'appellante.
Si è altresì costituita in giudizio la la quale ha proposto appello Controparte_2
incidentale avverso la sentenza di primo grado. In particolare, la società ha contestato la domanda di regresso promossa dall' in relazione all'infortunio subìto dal lavoratore CP_1
il 3 giugno 2021. Nel caso di specie, , anch'egli Persona_1 Controparte_3
dipendente della società, nel corso di una pausa lavorativa, aggrediva il collega Per_1
pagina 8 di 16 con un martello, causando gravi lesioni. Il comportamento dell'aggressore ha portato a una condanna penale di anni cinque di reclusione, oramai divenuta irrevocabile.
La società ha sostenuto che l'evento debba ritenersi del tutto imprevedibile e scollegato dal contesto lavorativo. In particolare, ha evidenziato che i due operai appartenevano a squadre distinte, rendendo inesistente un nesso funzionale tra le mansioni svolte e l'aggressione. Ha inoltre contestato qualsiasi accusa relativa a presunti fenomeni di caporalato, sottolineando che il relativo procedimento penale si era concluso con archiviazione per mancanza di riscontri. ha altresì respinto le contestazioni relative a una presunta carenza di CP_2
formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, dimostrando che entrambe le parti coinvolte avevano ricevuto una formazione adeguata e che la società, in qualità di subappaltatrice presso Fincantieri, era comunque soggetta a stringenti obblighi contrattuali.
Quanto alla quantificazione del danno, la società ha contestato l'eccesso della richiesta avanzata dall' evidenziando che il calcolo dei risarcimenti non teneva CP_1
conto dei limiti previsti dalla normativa civilistica e comportava una duplicazione non giustificata tra danno biologico e danno esistenziale, senza adeguati riscontri probatori.
In conclusione, la ha chiesto che venga dichiarata Controparte_2
l'inammissibilità della nuova eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa
[...]
in sede di appello, accertando l'assenza di responsabilità della Parte_1
società per i fatti contestati e, in via subordinata, rideterminando l'importo eventualmente dovuto in regresso. In ogni caso, ha richiesto la conferma della manleva a carico di in conformità alle condizioni contrattuali vigenti. Parte_1
, già contumace nel giudizio di primo grado, non risulta Controparte_3
costituito neppure in grado di appello.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello principale è infondato, così come è da pagina 9 di 16 respingersi l'appello spiegato in via incidentale.
Con l'appello principale, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
380/2025 del Tribunale di Ancona, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità della datrice di lavoro ai sensi Controparte_2
dell'art. 2049 c.c. e dichiarata operativa la garanzia assicurativa a favore della stessa società. Con appello incidentale, la ha a sua volta censurato la sentenza Controparte_2
nella parte in cui è stata accolta l'azione di regresso esercitata dall' , contestando CP_1
sia la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria sia la quantificazione della somma oggetto di rivalsa.
Le censure (principale e incidentale) possono essere esaminate congiuntamente, in ragione della loro intima connessione logico-giuridica.
Dalle risultanze acquisite, e in particolare dagli accertamenti compiuti nel procedimento penale definito con sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.
1653/2022, passata in giudicato, emerge con certezza che l'aggressione subìta dal lavoratore ad opera del collega si è verificata Persona_1 Controparte_3
all'interno dell'ambiente di lavoro, nell'arco dell'orario di servizio e nel corso di una discussione insorta per ragioni inerenti all'organizzazione delle pause lavorative. È stato, altresì, accertato che l' rivestiva un ruolo di supervisione, seppur non CP_3
gerarchicamente sovraordinato alla persona offesa, con funzioni di controllo e coordinamento funzionali allo svolgimento dell'attività produttiva della società datrice di lavoro.
La circostanza che i due lavoratori appartenessero a squadre diverse, elemento più volte richiamato dagli appellanti, non è idonea a escludere la rilevanza funzionale della condotta aggressiva. L'ingerenza dell nella gestione della pausa del collega è CP_3
derivata proprio dall'incarico affidatogli dal datore di lavoro, come puntualmente ricostruito nella sentenza penale, e tale ruolo ha costituito il presupposto dell'interazione sfociata nell'evento lesivo. Né risulta provato che l'aggressione sia stata determinata da ragioni strettamente personali, estranee all'ambiente di lavoro: al contrario, tutti gli pagina 10 di 16 elementi acquisiti concordano nel ricondurre l'accaduto al contesto organizzativo aziendale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le molte, Cass. n. 2851 del 05/02/2025, la quale ha precisato che l'esorbitanza della condotta non è sufficiente a recidere il nesso quando l'incarico svolto dal dipendente abbia costituito l'occasione per l'insorgenza del rischio), richiamato dalla sentenza impugnata, il nesso di occasionalità necessaria che fonda la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c. sussiste non solo quando l'illecito del dipendente costituisce esercizio delle mansioni affidategli, ma anche quando rappresenti abuso, eccesso o degenerazione delle stesse, purché il rapporto di lavoro abbia agevolato o reso possibile il fatto dannoso.
La Cassazione, con la citata pronuncia, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui “la responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro preposti – che ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta
(da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28988) e che trova fondamento nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività – richiede la compresenza di tre condizioni, consistenti a) nel rapporto di preposizione, b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto e c) nella connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo. a) Il rapporto di preposizione trova la sua ipotesi tipica e principale nel lavoro subordinato ma ricorre, anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto (preponente) dispone dell'attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini (ex aliis, Cass. 12/10/2018, n. 25373;
Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 15/06/2016, n.12283). b) Il fatto posto in essere dal preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo
(da ultimo, Cass. 14/11/2024, n. 29448; in precedenza cfr., ex aliis, Cass. 04/03/2005, n.
4742). In particolare, sotto il profilo soggettivo, l'illecito del preposto può essere sia doloso che colposo, ma deve trattarsi di fatto che cagioni un danno a terzi, non essendo invocabile l'art. 2049 cod. civ. per far valere la responsabilità del preponente in ordine
pagina 11 di 16 al danno che il preposto abbia cagionato al preponente medesimo o a sé stesso (Cass.
22/03/2011, n.6528). c) La connessione tra le incombenze e il danno richiede un nesso di “occasionalità necessaria”. Per la sussistenza di questo nesso non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze ma è sufficiente che tale esercizio esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se si verifica questa evenienza il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (da ultimo, Cass. 11/11/2024,
n. 28952). Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che il rapporto di occasionalità necessaria sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o comunque reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (tra le altre, Cass. 22/08/2007, n.17836; Cass. 25/03/2013, n. 7403; Cass.
24/09/2015, n. 18860; Cass. 09/06/2016, n. 11816; Cass. 14/11/2023, n.31675) (…) In proposito, va precisato che la condizione per cui, ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, la condotta del preposto deve costituire il “normale sviluppo” dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, esige che, sotto il profilo fenomenologico, la condotta del preposto rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di “sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento” delle incombenze attribuite (così, in termini, Cass. n. 11816 del 2016, cit.), ma non esclude la degenerazione o l'eccesso nell'esercizio delle mansioni, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute;
circostanze che, se, da un lato, evidenziano l'indebita sostituzione delle finalità
pagina 12 di 16 perseguite dal preponente con obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso, dall'altro lato non tolgono al detto esercizio il carattere di occasione necessaria del danno cagionato al terzo dal preposto”.
Ebbene, nel caso di specie, l'aggressione è maturata proprio nell'ambito dell'attività di supervisione affidata all' attività che ha determinato CP_3
l'ingerenza nei confronti del collega e ha costituito la cornice funzionale dell'accaduto.
Nessun elemento consente di ritenere che la condotta sia stata frutto di un'iniziativa del tutto autonoma, avulsa dal contesto lavorativo, dovendosi, altresì, considerare che, seppure l'esistenza del reato di sfruttamento del lavoro non ha trovato sufficiente riscontro probatorio con conseguente archiviazione del relativo procedimento penale, tuttavia, la stessa necessità dell'indagine penale in proposito appare indice inequivocabile di un contesto lavorativo connotato, quanto meno, da tensioni interne. È dunque corretto, come ritenuto dal Tribunale, concludere per la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria e, conseguentemente, della responsabilità della datrice di lavoro ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965.
Parimenti infondato è il motivo concernente la manleva assicurativa.
L'assicurazione ha sostenuto che l'evento sarebbe escluso dalla garanzia in quanto frutto di condotta dolosa della datrice di lavoro o, comunque, estraneo al rischio assicurato. La tesi non è condivisibile. Nessuna condotta dolosa del datore di lavoro è stata allegata in modo idoneo né, tantomeno, provata. Il dolo del dipendente autore del fatto non comporta di per sé l'inoperatività della copertura, vigendo, ai sensi dell'art. 1900 c.c., la sola esclusione per il dolo dell'assicurato. La polizza stipulata dalla Controparte_2
inoltre, copre espressamente la responsabilità civile verso prestatori d'opera e include le obbligazioni derivanti dall'azione di regresso esperita dall' . Le eccezioni CP_1
sollevate dalla compagnia assicurativa risultano pertanto non supportate da evidenze fattuali né coerenti con l'assetto normativo applicabile.
L'appello incidentale della datrice di lavoro non merita miglior sorte. La ricostruzione dell'occasionalità lavorativa, come sopra esposta, è pienamente conforme pagina 13 di 16 al quadro probatorio e alla giurisprudenza consolidata. Le richieste istruttorie riproposte dalla peraltro, risultavano correttamente respinte in quanto dirette a Controparte_2
provare circostanze non decisive, già acquisite o comunque irrilevanti ai fini della ricostruzione giuridica dell'accaduto.
La censura relativa alla quantificazione del danno oggetto di regresso è anch'essa infondata. L' ha documentato in modo puntuale e completo l'erogazione delle CP_1
prestazioni, per un importo complessivo pari a euro 123.786,45. Tale documentazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, è assistita da presunzione di legittimità e idoneità probatoria, spettando al datore di lavoro dimostrare l'eventuale superamento del limite del danno civilistico.
L'appellante ha censurato, in proposito, il conteggio effettuato nella sentenza di primo grado, rilevando la non corrispondenza delle somme ivi indicate con i criteri della
Tabella di Milano.
In realtà, il primo giudice ha considerato non esorbitante la somma liquidata dall' facendo il raffronto con la quantificazione del danno biologico, sia CP_1
permanente che temporaneo, così come prevista facendo applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano e con l'applicazione della massima personalizzazione per entrambe le voci (nonché conteggiando il danno patrimoniale subito durante il periodo di ricovero).
Ebbene, la personalizzazione del danno applicata dal primo giudice, censurata dall'appellante, trova piena giustificazione nelle gravissime lesioni riportate dal lavoratore, come documentate in atti dall' , il che rende superflua l'ammissione di CP_1
apposita CTU (peraltro, di non immediata esecuzione, considerando che l non è Per_1
parte del giudizio e che necessiterebbe di acquisire tutta la documentazione medica riferita al periodo del ricovero ed oltre).
Infatti, dai doc. nn. 5 e 6 allegati al fascicolo di I grado dell'Istituto, risulta che nel caso in esame si sia trattato di un soggetto dell'età di 24 anni, che ha riportato un trauma cranico commotivo con frattura delle ossa craniche e lesioni encefalitiche, descritto,
pagina 14 di 16 all'esame obiettivo, come vigile ma non orientato sul giorno della settimana, con lieve rallentamento ideativo ed apatia in deflessione timica, sofferente di epilessia post- traumatica in trattamento farmacologico ed avente un lieve deficit attentivo, oltre a riflessi anche sulla deambulazione, possibile autonomamente ma sfumatamente paretica a livello della gamba destra. Ancora più significativo il diario che, al termine del CP_1
periodo di temporanea, certifica l'esistenza di deficit cognitivi, disturbi comportamentali, disturbo della sfera affettiva di tipo reattivo e sfumata paresi in trauma cranico commotivo complicato da epilessia post traumatica.
Appare, pertanto, evidente che, anche in ragione della giovane età della vittima, in piena età lavorativa, le ripercussioni sulla sua qualità della vita, sia lavorativa che extra lavorativa, non possono che essere sensibili, così giustificando la massima personalizzazione del danno. Peraltro, si osserva che la percentuale di invalidità riconosciuta dall' è stata fatta in applicazione dell'unica voce n. 177 della tabella CP_1
delle menomazioni, ossia tenendo conto della sola epilessia (ed in misura ben lontana dal massimo ipotizzabile di 30 punti) e non anche delle altre conseguenze neurologiche subite, tra cui il deficit attentivo e l'indebolimento della gamba.
In ragione di tali fattori, deve ritenersi che la somma riconosciuta dall' non CP_1
travalichi quanto dovuto al danneggiato dall'autore del danno secondo le norme generali che disciplinano la responsabilità per fatto illecito.
In definitiva, la sentenza impugnata resiste integralmente alle censure formulate con entrambi gli appelli, che devono essere respinti.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, il rigetto integrale sia dell'appello principale proposto da , sia Parte_1
dell'appello incidentale proposto da determina la piena soccombenza di Controparte_2
entrambe le appellanti (principale e incidentale) nei confronti dell risultato CP_1
vittorioso su tutte le censure svolte. Ne discende, in applicazione del criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'obbligo per le predette parti di rifondere all'Istituto le spese del grado, da liquidarsi come in dispositivo.
pagina 15 di 16 Diversamente, deve disporsi la compensazione integrale delle spese tra CP_2
e in ragione della posizione processuale sostanzialmente
[...] Parte_1
convergente assunta dalle due parti nel contrastare le pretese dell' nonché della CP_1
peculiare articolazione delle rispettive doglianze, che hanno determinato un intreccio difensivo tale da rendere equa la compensazione del relativo rapporto interno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Rigetta l'appello principale proposto da Controparte_4
l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_2
integralmente la sentenza impugnata;
• Condanna e in solido tra loro, a Controparte_2 Parte_1
rifondere all' le spese del presente grado di giudizio, che liquida in CP_1
complessivi € 5.000,00, il tutto oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e
C.P.A.;
• Compensa integralmente tra e le Controparte_2 Parte_1
spese del presente grado di giudizio;
• Dichiara le parti appellante principale e appellante incidentale entrambe tenute al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 27 novembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Lorenzo Donninelli, addetto UPP.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliera dott.ssa Arianna Sbano consigliera rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 228 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato il 18/07/2025 da:
, in persona del procuratore speciale, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. BERTI LUDOVICO elett.te dom.ta presso CORSO GARIBALDI 119, ANCONA
APPELLANTE contro
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNI ROBERTA,
[...]
dall'avv. D'ILIO PAOLA e dall'avv. CORSALINI GUGLIELMO, elett.te dom.to in VIA PIAVE 25,
ANCONA
APPELLATO
e nei confronti di
, in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. CAGIA NICOLA e dall'avv. BRUGIAPAGLIA STEFANO, elett.te dom.ta presso CORSO
pagina 1 di 16 MAZZINI 122, ANCONA
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE nonché di
, contumace APPELLATO Controparte_3 avverso la sentenza n. 380/2025 resa dal Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro
– in data 17.06.2025
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso in primo grado depositato in data 11 marzo 2024, l adiva il CP_1
Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che, in data 8 giugno
2021, era pervenuta presso la sede territoriale la denuncia di infortunio presentata dalla società con sede in Falconara Marittima ed operante nel settore della Controparte_2
fabbricazione di strutture metalliche, relativa al lavoratore dipendente Persona_1
il quale il 3 giugno 2021, alle ore 19:30 circa, aveva subìto un grave infortunio sul lavoro, consistito in un trauma cranico commotivo con frattura delle ossa craniche, con prognosi inizialmente riservata e successivamente protratta sino al 16 gennaio 2022.
L'Istituto evidenziava che la dinamica del fatto era stata accertata nell'ambito del procedimento penale conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Ancona –
Sezione Penale n. 1653/2022, confermativa della sentenza resa dal G.I.P. presso il
Tribunale di Ancona n. 52/2022, irrevocabile a seguito della decisione della Corte di cassazione n. 48094/2023. In tali provvedimenti era stato definitivamente accertato che l'infortunio si era verificato a seguito dell'aggressione compiuta dal supervisore
, anch'egli dipendente della società che nel corso di Controparte_3 Controparte_2
un diverbio con il lavoratore colpiva violentemente quest'ultimo al capo con un martello, cagionandogli le gravissime lesioni sopra descritte.
Rilevava l' che, sussistendo i presupposti di legge, l'infortunio era stato preso CP_1
in carico dall' , il quale riconosceva al lavoratore un periodo di inabilità CP_1
pagina 2 di 16 temporanea assoluta pari a 224 giorni e successivamente una rendita per postumi permanenti nella misura del 17%, derivanti da trauma cranico commotivo con esiti encefalici ed epilessia post-traumatica. L erogava pertanto prestazioni per un CP_1
importo complessivo di euro 123.786,45, di cui euro 10.206,04 per indennità temporanea, euro 107.184,61 per valore capitale della rendita e ulteriori somme per acconti, ratei e accertamenti medico-legali.
Sulla base di tali circostanze, l proponeva domanda di regresso ex artt. 10 e CP_1
11 del D.P.R. n. 1124/1965 nei confronti della società datrice di lavoro Controparte_2
e di , chiedendone la condanna in solido al pagamento della predetta Controparte_3
somma di euro 123.786,45, oltre interessi, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava Controparte_2
integralmente la fondatezza della domanda attorea e chiedeva, in via principale, il rigetto delle pretese dell' . CP_1
La società, dopo aver ripercorso la dinamica del fatto e richiamato le statuizioni intervenute in sede penale, evidenziava che l'aggressione posta in essere dal dipendente era avvenuta nel corso di una pausa di lavoro, per ragioni personali ed Controparte_3
estranee all'organizzazione aziendale, nell'ambito di un diverbio sorto per questioni inerenti all'orario di servizio, senza alcun collegamento funzionale con le mansioni lavorative affidategli.
Richiamando giurisprudenza di legittimità, la convenuta sosteneva che, in assenza di un “nesso di occasionalità necessaria” tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso, non potesse configurarsi la responsabilità datoriale ex art. 2049 c.c., né quella per violazione dell'art. 2087 c.c. o della normativa prevenzionistica di cui al d.lgs. n. 81/2008.
Sottolineava, a tale riguardo, di avere regolarmente adempiuto agli obblighi di formazione e di sicurezza nei confronti dei lavoratori e di non poter essere chiamata a rispondere di un gesto improvviso e del tutto eccentrico rispetto all'attività lavorativa.
In subordine, contestava l'ammontare della somma richiesta dall' a titolo di CP_1
regresso, eccependo che l'importo dovesse in ogni caso essere parametrato al danno pagina 3 di 16 civilistico effettivamente risarcibile e che, nella specie, le poste considerate dall' CP_1
non corrispondevano ai criteri di liquidazione normalmente adottati in sede giudiziaria.
In via ulteriormente gradata, la società proponeva domanda riconvenzionale di garanzia, chiedendo di essere manlevata da compagnia con la Parte_1
quale essa aveva stipulato polizza di responsabilità civile verso prestatori d'opera, idonea, a suo avviso, a coprire anche l'eventuale condanna in regresso.
Chiedeva infine l'ammissione di prova per consulenza medico-legale, al fine di accertare i postumi dell'infortunio e la correttezza della quantificazione operata dall' opponendosi invece alla richiesta di acquisizione del fascicolo penale ed alla CP_1
prova testimoniale articolata dall' , ritenendole superflue e irrilevanti. CP_1
Si costituiva, altresì, la terza chiamata evocata in Parte_1
giudizio dalla la quale contestava integralmente la fondatezza della Controparte_2
pretesa attorea nonché l'operatività della garanzia assicurativa.
In particolare, la compagnia eccepiva in via preliminare l'incompetenza del giudice del lavoro, assumendo che l'evento per cui è causa fosse avvenuto al di fuori dell'ambito lavorativo, in assenza del nesso di occasionalità necessaria richiesto dall'art. 2049 c.c., e dunque estraneo alla responsabilità del datore di lavoro. Da ciò deriverebbe l'infondatezza non solo della domanda proposta dall' nei confronti della società CP_1
assicurata, ma anche della domanda di manleva proposta da quest'ultima.
Nel merito, sosteneva che la condotta del dipendente Parte_1
fosse frutto di un'iniziativa personale, violenta e abnorme, del tutto Controparte_3
estranea alle mansioni affidategli, e perciò imprevedibile e inevitabile per il datore di lavoro. In tale prospettiva, richiamava ampia giurisprudenza di legittimità, a conferma del principio per cui la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. non può configurarsi quando il fatto illecito sia stato determinato da ragioni personali del lavoratore, senza alcun collegamento funzionale con l'attività lavorativa.
Secondo la compagnia, dunque, la domanda di regresso dell' doveva essere CP_1
respinta per difetto dei presupposti di legge, e, conseguentemente, doveva essere pagina 4 di 16 respinta anche la domanda riconvenzionale di garanzia proposta dalla Controparte_2
atteso che la polizza stipulata con l'assicurata non poteva operare a copertura di un evento doloso estraneo alle mansioni del dipendente, non rientrando tra i rischi assicurati. contestava, inoltre, la quantificazione del danno operata Parte_1
dall' ritenendo che la documentazione prodotta dall' , costituita CP_1 CP_1
essenzialmente da certificazioni e relazioni medico-legali interne, non fosse sufficiente a provare l'entità del danno subìto dal lavoratore infortunato, in assenza di referti clinici provenienti da strutture sanitarie terze e indipendenti.
La compagnia si opponeva, infine, alle richieste istruttorie formulate dall CP_1
ritenendole in parte irrilevanti e in parte esplorative, e articolava prova testimoniale volta a dimostrare l'assenza di poteri gerarchici o direttivi in capo al lavoratore CP_3
nei confronti del collega onde escludere la configurabilità della responsabilità Per_1
datoriale ex art. 2049 c.c.
, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e rimaneva Controparte_3
contumace per l'intero corso del procedimento di primo grado.
Con sentenza n. 380/2025 del 17 giugno 2025, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva integralmente la domanda proposta dall' CP_1
Il giudice, dopo aver richiamato le risultanze del procedimento penale definito con sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1653/2022, rilevava che l'aggressione subìta dal lavoratore era avvenuta nel contesto lavorativo ed era stata Persona_1
posta in essere da nell'esercizio dei poteri di supervisione che gli Controparte_3
erano stati attribuiti dalla società datrice di lavoro. Controparte_2
Riteneva, pertanto, configurabile la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049
c.c., con conseguente legittimità dell'azione di regresso esercitata dall ai sensi CP_1
degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965.
Quanto alla prova del danno e alla quantificazione delle prestazioni erogate, il
Tribunale osservava che l' aveva documentato l'esborso dell'importo di euro CP_1
pagina 5 di 16 123.786,45 in favore del lavoratore infortunato e che tale somma trovava giustificazione nella documentazione sanitaria e negli atti prodotti, ritenuti idonei e sufficienti a dimostrarne l'effettività e la congruità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. Evidenziava, inoltre, che i convenuti non avevano offerto alcuna prova atta a contestare specificamente la quantificazione operata dall'Istituto, né a dimostrare il superamento del limite del danno civilistico.
Conseguentemente, il Tribunale condannava la e Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, a corrispondere all' l'importo di euro 123.786,45 e
[...] CP_1
accoglieva altresì la domanda di manleva proposta dalla società datrice di lavoro, condannando a tenerla indenne di quanto dovuto all'Istituto. Parte_1
Quanto alle spese di lite, le parti convenute venivano condannate in solido a rifondere all' le spese di lite, mentre venivano compensate le spese tra CP_1 CP_2
e attesa la sostanziale comunanza delle difese spiegate
[...] Parte_1
in opposizione alla pretesa dell' . CP_1
Con ricorso in appello depositato in data 17 giugno 2025, l'appellante
[...]
ha impugnato la sentenza n. 380/2025 del Tribunale di Ancona, Parte_1
deducendone l'erroneità in fatto e in diritto e chiedendone la riforma integrale.
L'appellante, dopo avere ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado e le statuizioni ivi contenute, ha in particolare censurato la decisione del giudice per i seguenti motivi:
1) errato riconoscimento del nesso di occasionalità lavorativa necessaria. La sentenza gravata avrebbe apoditticamente ricondotto l'aggressione commessa da ai poteri di supervisione conferitigli dal datore di lavoro, senza Controparte_3
considerare che l'episodio si è collocato in un contesto illecito e violento di sfruttamento della manodopera, estraneo all'ambito di un regolare rapporto di lavoro. Secondo
l'appellante, l'aggressione non costituirebbe un eccesso di zelo nell'esercizio delle mansioni, bensì un gesto criminale finalizzato a mantenere un sistema di intimidazione e sopraffazione, con conseguente esclusione della responsabilità datoriale ex art. 2049 c.c.
pagina 6 di 16 e della giurisdizione del giudice del lavoro;
2) omessa motivazione in ordine alla condanna di alla Parte_1
manleva. L'appellante lamenta che la pronuncia impugnata si sia limitata a condannarla a tenere indenne la società assicurata senza affrontare le eccezioni Controparte_2
tempestivamente sollevate circa la inoperatività della garanzia assicurativa nella fattispecie, atteso che l'evento si colloca al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed è riconducibile a condotte dolose dell'assicurata stessa, ai sensi dell'art. 1900, primo comma, c.c.
In via subordinata, anche ove si volesse ravvisare il nesso di occasionalità necessaria, l'appellante sostiene che l'assicurazione non sarebbe comunque operativa, trattandosi di condotta dolosa ascrivibile alla stessa datrice di lavoro, con conseguente esclusione della garanzia ex artt. 1900 e 1917 c.c.
Sulla base di tali motivi, ha concluso chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda di regresso esercitata dall' e della domanda di manleva proposta dalla nonché la CP_1 Controparte_2
condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in CP_1
esecuzione della decisione di primo grado, oltre al riconoscimento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del gravame, CP_1
insistendo per la conferma della sentenza di primo grado. L' ha rilevato come le CP_1
censure mosse dalla compagnia siano prive di fondamento, sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello giuridico.
Quanto al primo motivo di appello, relativo al presunto errore nella valutazione del nesso tra l'infortunio e l'attività lavorativa, l' ha precisato che l'aggressione CP_1
subìta dal lavoratore è avvenuta nel contesto lavorativo e in Persona_1
connessione con le mansioni svolte, pur non essendo il responsabile un diretto superiore.
La circostanza che la condotta dell'aggressore sia stata violenta o eccedente rispetto ai compiti assegnati non esclude la responsabilità del datore di lavoro, in quanto la pagina 7 di 16 giurisprudenza consolidata prevede che l'illecito commesso dal dipendente nell'esercizio o in occasione delle proprie mansioni rientri comunque nella sfera di responsabilità datoriale, anche quando l'azione costituisca abuso di potere o degenerazione del compito affidato.
Sotto il secondo profilo, relativo alla domanda di manleva e alla presunta inoperatività della garanzia assicurativa, l' ha chiarito che non risulta alcun CP_1
elemento probatorio che possa attribuire all'assicurata la responsabilità Controparte_2
diretta per l'aggressione. La polizza stipulata con al contrario, Parte_1
copre espressamente le obbligazioni derivanti dall'azione di regresso promossa dall'Istituto ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965. Le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa, secondo cui l'evento lesivo sarebbe stato doloso e imputabile alla datrice di lavoro, non trovano alcun riscontro concreto e risultano, pertanto, infondate.
Infine, quanto alla quantificazione delle somme erogate dall' pari a CP_1
complessivi euro 123.786,45, l' ha ribadito la correttezza e la congruità della CP_1
valutazione operata, basata sulla documentazione sanitaria e medico-legale prodotta, ritenuta sufficiente a dimostrare l'effettività del danno subìto dal lavoratore. Le contestazioni della compagnia assicurativa, che lamentano l'insufficienza dei documenti prodotti, risultano generiche e prive di fondamento.
Alla luce di quanto sopra, l' ha chiesto che la Corte rigetti integralmente CP_1
l'appello proposto da confermando la sentenza di primo Parte_1
grado, con condanna della stessa al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. L' ha, in conclusione, ribadito la piena correttezza del provvedimento CP_1
impugnato e l'infondatezza delle doglianze formulate dall'appellante.
Si è altresì costituita in giudizio la la quale ha proposto appello Controparte_2
incidentale avverso la sentenza di primo grado. In particolare, la società ha contestato la domanda di regresso promossa dall' in relazione all'infortunio subìto dal lavoratore CP_1
il 3 giugno 2021. Nel caso di specie, , anch'egli Persona_1 Controparte_3
dipendente della società, nel corso di una pausa lavorativa, aggrediva il collega Per_1
pagina 8 di 16 con un martello, causando gravi lesioni. Il comportamento dell'aggressore ha portato a una condanna penale di anni cinque di reclusione, oramai divenuta irrevocabile.
La società ha sostenuto che l'evento debba ritenersi del tutto imprevedibile e scollegato dal contesto lavorativo. In particolare, ha evidenziato che i due operai appartenevano a squadre distinte, rendendo inesistente un nesso funzionale tra le mansioni svolte e l'aggressione. Ha inoltre contestato qualsiasi accusa relativa a presunti fenomeni di caporalato, sottolineando che il relativo procedimento penale si era concluso con archiviazione per mancanza di riscontri. ha altresì respinto le contestazioni relative a una presunta carenza di CP_2
formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, dimostrando che entrambe le parti coinvolte avevano ricevuto una formazione adeguata e che la società, in qualità di subappaltatrice presso Fincantieri, era comunque soggetta a stringenti obblighi contrattuali.
Quanto alla quantificazione del danno, la società ha contestato l'eccesso della richiesta avanzata dall' evidenziando che il calcolo dei risarcimenti non teneva CP_1
conto dei limiti previsti dalla normativa civilistica e comportava una duplicazione non giustificata tra danno biologico e danno esistenziale, senza adeguati riscontri probatori.
In conclusione, la ha chiesto che venga dichiarata Controparte_2
l'inammissibilità della nuova eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa
[...]
in sede di appello, accertando l'assenza di responsabilità della Parte_1
società per i fatti contestati e, in via subordinata, rideterminando l'importo eventualmente dovuto in regresso. In ogni caso, ha richiesto la conferma della manleva a carico di in conformità alle condizioni contrattuali vigenti. Parte_1
, già contumace nel giudizio di primo grado, non risulta Controparte_3
costituito neppure in grado di appello.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello principale è infondato, così come è da pagina 9 di 16 respingersi l'appello spiegato in via incidentale.
Con l'appello principale, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
380/2025 del Tribunale di Ancona, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità della datrice di lavoro ai sensi Controparte_2
dell'art. 2049 c.c. e dichiarata operativa la garanzia assicurativa a favore della stessa società. Con appello incidentale, la ha a sua volta censurato la sentenza Controparte_2
nella parte in cui è stata accolta l'azione di regresso esercitata dall' , contestando CP_1
sia la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria sia la quantificazione della somma oggetto di rivalsa.
Le censure (principale e incidentale) possono essere esaminate congiuntamente, in ragione della loro intima connessione logico-giuridica.
Dalle risultanze acquisite, e in particolare dagli accertamenti compiuti nel procedimento penale definito con sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.
1653/2022, passata in giudicato, emerge con certezza che l'aggressione subìta dal lavoratore ad opera del collega si è verificata Persona_1 Controparte_3
all'interno dell'ambiente di lavoro, nell'arco dell'orario di servizio e nel corso di una discussione insorta per ragioni inerenti all'organizzazione delle pause lavorative. È stato, altresì, accertato che l' rivestiva un ruolo di supervisione, seppur non CP_3
gerarchicamente sovraordinato alla persona offesa, con funzioni di controllo e coordinamento funzionali allo svolgimento dell'attività produttiva della società datrice di lavoro.
La circostanza che i due lavoratori appartenessero a squadre diverse, elemento più volte richiamato dagli appellanti, non è idonea a escludere la rilevanza funzionale della condotta aggressiva. L'ingerenza dell nella gestione della pausa del collega è CP_3
derivata proprio dall'incarico affidatogli dal datore di lavoro, come puntualmente ricostruito nella sentenza penale, e tale ruolo ha costituito il presupposto dell'interazione sfociata nell'evento lesivo. Né risulta provato che l'aggressione sia stata determinata da ragioni strettamente personali, estranee all'ambiente di lavoro: al contrario, tutti gli pagina 10 di 16 elementi acquisiti concordano nel ricondurre l'accaduto al contesto organizzativo aziendale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le molte, Cass. n. 2851 del 05/02/2025, la quale ha precisato che l'esorbitanza della condotta non è sufficiente a recidere il nesso quando l'incarico svolto dal dipendente abbia costituito l'occasione per l'insorgenza del rischio), richiamato dalla sentenza impugnata, il nesso di occasionalità necessaria che fonda la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c. sussiste non solo quando l'illecito del dipendente costituisce esercizio delle mansioni affidategli, ma anche quando rappresenti abuso, eccesso o degenerazione delle stesse, purché il rapporto di lavoro abbia agevolato o reso possibile il fatto dannoso.
La Cassazione, con la citata pronuncia, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui “la responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro preposti – che ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta
(da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28988) e che trova fondamento nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività – richiede la compresenza di tre condizioni, consistenti a) nel rapporto di preposizione, b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto e c) nella connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo. a) Il rapporto di preposizione trova la sua ipotesi tipica e principale nel lavoro subordinato ma ricorre, anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto (preponente) dispone dell'attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini (ex aliis, Cass. 12/10/2018, n. 25373;
Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 15/06/2016, n.12283). b) Il fatto posto in essere dal preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo
(da ultimo, Cass. 14/11/2024, n. 29448; in precedenza cfr., ex aliis, Cass. 04/03/2005, n.
4742). In particolare, sotto il profilo soggettivo, l'illecito del preposto può essere sia doloso che colposo, ma deve trattarsi di fatto che cagioni un danno a terzi, non essendo invocabile l'art. 2049 cod. civ. per far valere la responsabilità del preponente in ordine
pagina 11 di 16 al danno che il preposto abbia cagionato al preponente medesimo o a sé stesso (Cass.
22/03/2011, n.6528). c) La connessione tra le incombenze e il danno richiede un nesso di “occasionalità necessaria”. Per la sussistenza di questo nesso non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze ma è sufficiente che tale esercizio esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se si verifica questa evenienza il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (da ultimo, Cass. 11/11/2024,
n. 28952). Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che il rapporto di occasionalità necessaria sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o comunque reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (tra le altre, Cass. 22/08/2007, n.17836; Cass. 25/03/2013, n. 7403; Cass.
24/09/2015, n. 18860; Cass. 09/06/2016, n. 11816; Cass. 14/11/2023, n.31675) (…) In proposito, va precisato che la condizione per cui, ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, la condotta del preposto deve costituire il “normale sviluppo” dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, esige che, sotto il profilo fenomenologico, la condotta del preposto rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di “sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento” delle incombenze attribuite (così, in termini, Cass. n. 11816 del 2016, cit.), ma non esclude la degenerazione o l'eccesso nell'esercizio delle mansioni, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute;
circostanze che, se, da un lato, evidenziano l'indebita sostituzione delle finalità
pagina 12 di 16 perseguite dal preponente con obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso, dall'altro lato non tolgono al detto esercizio il carattere di occasione necessaria del danno cagionato al terzo dal preposto”.
Ebbene, nel caso di specie, l'aggressione è maturata proprio nell'ambito dell'attività di supervisione affidata all' attività che ha determinato CP_3
l'ingerenza nei confronti del collega e ha costituito la cornice funzionale dell'accaduto.
Nessun elemento consente di ritenere che la condotta sia stata frutto di un'iniziativa del tutto autonoma, avulsa dal contesto lavorativo, dovendosi, altresì, considerare che, seppure l'esistenza del reato di sfruttamento del lavoro non ha trovato sufficiente riscontro probatorio con conseguente archiviazione del relativo procedimento penale, tuttavia, la stessa necessità dell'indagine penale in proposito appare indice inequivocabile di un contesto lavorativo connotato, quanto meno, da tensioni interne. È dunque corretto, come ritenuto dal Tribunale, concludere per la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria e, conseguentemente, della responsabilità della datrice di lavoro ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965.
Parimenti infondato è il motivo concernente la manleva assicurativa.
L'assicurazione ha sostenuto che l'evento sarebbe escluso dalla garanzia in quanto frutto di condotta dolosa della datrice di lavoro o, comunque, estraneo al rischio assicurato. La tesi non è condivisibile. Nessuna condotta dolosa del datore di lavoro è stata allegata in modo idoneo né, tantomeno, provata. Il dolo del dipendente autore del fatto non comporta di per sé l'inoperatività della copertura, vigendo, ai sensi dell'art. 1900 c.c., la sola esclusione per il dolo dell'assicurato. La polizza stipulata dalla Controparte_2
inoltre, copre espressamente la responsabilità civile verso prestatori d'opera e include le obbligazioni derivanti dall'azione di regresso esperita dall' . Le eccezioni CP_1
sollevate dalla compagnia assicurativa risultano pertanto non supportate da evidenze fattuali né coerenti con l'assetto normativo applicabile.
L'appello incidentale della datrice di lavoro non merita miglior sorte. La ricostruzione dell'occasionalità lavorativa, come sopra esposta, è pienamente conforme pagina 13 di 16 al quadro probatorio e alla giurisprudenza consolidata. Le richieste istruttorie riproposte dalla peraltro, risultavano correttamente respinte in quanto dirette a Controparte_2
provare circostanze non decisive, già acquisite o comunque irrilevanti ai fini della ricostruzione giuridica dell'accaduto.
La censura relativa alla quantificazione del danno oggetto di regresso è anch'essa infondata. L' ha documentato in modo puntuale e completo l'erogazione delle CP_1
prestazioni, per un importo complessivo pari a euro 123.786,45. Tale documentazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, è assistita da presunzione di legittimità e idoneità probatoria, spettando al datore di lavoro dimostrare l'eventuale superamento del limite del danno civilistico.
L'appellante ha censurato, in proposito, il conteggio effettuato nella sentenza di primo grado, rilevando la non corrispondenza delle somme ivi indicate con i criteri della
Tabella di Milano.
In realtà, il primo giudice ha considerato non esorbitante la somma liquidata dall' facendo il raffronto con la quantificazione del danno biologico, sia CP_1
permanente che temporaneo, così come prevista facendo applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano e con l'applicazione della massima personalizzazione per entrambe le voci (nonché conteggiando il danno patrimoniale subito durante il periodo di ricovero).
Ebbene, la personalizzazione del danno applicata dal primo giudice, censurata dall'appellante, trova piena giustificazione nelle gravissime lesioni riportate dal lavoratore, come documentate in atti dall' , il che rende superflua l'ammissione di CP_1
apposita CTU (peraltro, di non immediata esecuzione, considerando che l non è Per_1
parte del giudizio e che necessiterebbe di acquisire tutta la documentazione medica riferita al periodo del ricovero ed oltre).
Infatti, dai doc. nn. 5 e 6 allegati al fascicolo di I grado dell'Istituto, risulta che nel caso in esame si sia trattato di un soggetto dell'età di 24 anni, che ha riportato un trauma cranico commotivo con frattura delle ossa craniche e lesioni encefalitiche, descritto,
pagina 14 di 16 all'esame obiettivo, come vigile ma non orientato sul giorno della settimana, con lieve rallentamento ideativo ed apatia in deflessione timica, sofferente di epilessia post- traumatica in trattamento farmacologico ed avente un lieve deficit attentivo, oltre a riflessi anche sulla deambulazione, possibile autonomamente ma sfumatamente paretica a livello della gamba destra. Ancora più significativo il diario che, al termine del CP_1
periodo di temporanea, certifica l'esistenza di deficit cognitivi, disturbi comportamentali, disturbo della sfera affettiva di tipo reattivo e sfumata paresi in trauma cranico commotivo complicato da epilessia post traumatica.
Appare, pertanto, evidente che, anche in ragione della giovane età della vittima, in piena età lavorativa, le ripercussioni sulla sua qualità della vita, sia lavorativa che extra lavorativa, non possono che essere sensibili, così giustificando la massima personalizzazione del danno. Peraltro, si osserva che la percentuale di invalidità riconosciuta dall' è stata fatta in applicazione dell'unica voce n. 177 della tabella CP_1
delle menomazioni, ossia tenendo conto della sola epilessia (ed in misura ben lontana dal massimo ipotizzabile di 30 punti) e non anche delle altre conseguenze neurologiche subite, tra cui il deficit attentivo e l'indebolimento della gamba.
In ragione di tali fattori, deve ritenersi che la somma riconosciuta dall' non CP_1
travalichi quanto dovuto al danneggiato dall'autore del danno secondo le norme generali che disciplinano la responsabilità per fatto illecito.
In definitiva, la sentenza impugnata resiste integralmente alle censure formulate con entrambi gli appelli, che devono essere respinti.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, il rigetto integrale sia dell'appello principale proposto da , sia Parte_1
dell'appello incidentale proposto da determina la piena soccombenza di Controparte_2
entrambe le appellanti (principale e incidentale) nei confronti dell risultato CP_1
vittorioso su tutte le censure svolte. Ne discende, in applicazione del criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'obbligo per le predette parti di rifondere all'Istituto le spese del grado, da liquidarsi come in dispositivo.
pagina 15 di 16 Diversamente, deve disporsi la compensazione integrale delle spese tra CP_2
e in ragione della posizione processuale sostanzialmente
[...] Parte_1
convergente assunta dalle due parti nel contrastare le pretese dell' nonché della CP_1
peculiare articolazione delle rispettive doglianze, che hanno determinato un intreccio difensivo tale da rendere equa la compensazione del relativo rapporto interno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Rigetta l'appello principale proposto da Controparte_4
l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_2
integralmente la sentenza impugnata;
• Condanna e in solido tra loro, a Controparte_2 Parte_1
rifondere all' le spese del presente grado di giudizio, che liquida in CP_1
complessivi € 5.000,00, il tutto oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e
C.P.A.;
• Compensa integralmente tra e le Controparte_2 Parte_1
spese del presente grado di giudizio;
• Dichiara le parti appellante principale e appellante incidentale entrambe tenute al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 27 novembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Lorenzo Donninelli, addetto UPP.
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