Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2021, n. 3953
CASS
Sentenza 26 ottobre 2021

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema.

Commentario1

  • 1Condanna per giornalista che fa domande pressanti (Cass. 36407/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2023

    Commette il reato di violenza privata il giornalista pretende di intervistare una persona con reiterata, insistente e oppressiva pressione per il tramite dell'imposizione di domande, di riprese video e di posture fisiche, cui la persona intervistata tentava invano di sottrarsi; una condotta siffatta può certo ricondursi a quella peculiare forma di violenza privata indicata dalla costante giurisprudenza di legittimità quale violenza "impropria", vale a dire un tipo di coartazione dell'altrui libertà «che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali». Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2021, n. 3953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3953
Data del deposito : 26 ottobre 2021

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