Sentenza 26 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema.
Commentario • 1
- 1. Condanna per giornalista che fa domande pressanti (Cass. 36407/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2023
Commette il reato di violenza privata il giornalista pretende di intervistare una persona con reiterata, insistente e oppressiva pressione per il tramite dell'imposizione di domande, di riprese video e di posture fisiche, cui la persona intervistata tentava invano di sottrarsi; una condotta siffatta può certo ricondursi a quella peculiare forma di violenza privata indicata dalla costante giurisprudenza di legittimità quale violenza "impropria", vale a dire un tipo di coartazione dell'altrui libertà «che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali». Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2021, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2021 |
Testo completo
mamim io 03953-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano асы LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente Sent. n. sez. 2038/2021 VITO DI NICOLA UP 26/10/2021 EL MATTEO SOCCI R.G.N. 36615/2020 LUCA SEMERARO GIANNI FILIPPO REYNAUD Relatore UBALDA MACRI' ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RR LL NY nato a [...]( REP. DOMINICANA) il 25/08/1969 AR IV RO EL nato a [...]( REP. DOMINICANA) il 07/02/1970 NC IO nato a [...] il [...] AB VA nato a [...] il [...] NI OB nato a [...] il [...] CA AN nato a [...] il [...] NT DR nato a [...] il [...] RO EL nato a [...] il [...] GN DA RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOL.INO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. uditi gli avv. Giacomo Iaria (per RO EL NY e RZ VA RO GE), Luca Cianferoni (per CA FR e RO AN), IO GU (per NI BE), Massimo Giuseppe Mercurelli (per IA IO e, in sostituzione degli avv. Adriano Bazzoni e Flavio Ceccarelli, per NI IV), FR LI (per AN LE), OL NI (per MP DA MA), AL ON (per RO AN), i quali hanno concluso chiedendo laccoglimento delle conclusioni dei ricorsi. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 giugno 2020, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente confermato la pronuncia emessa all'esito del giudizio abbreviato nei confronti, tra gli altri, degli imputati oggi ricorrenti, in primo grado ritenuti responsabili: alcuni, del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di reati-fine per importazione (tentata o consumata) da Santo Domingo di sostanza stupefacente di tipo cocaina, quasi sempre in ingente quantità, trasportata e nascosta su aerei facenti scalo a Malpensa ovvero in container imbarcati su navi dirette al porto di Cagliari, ove la droga sarebbe stata prelevata da operai aeroportuali infedeli e consegnata agli acquirenti per il successivo smercio in Italia;
altri imputati, soltanto per aver partecipato a taluno di questi ultimi reati. Per quanto qui rileva, la Corte d'appello: ha assolto IO IA dal reato ascrittogli al capo E) ed IV NI dal reato al medesimo ascritto al capo I), rideterminando conseguentemente la pena per le residue imputazioni;
ha riqualificato il reato associativo ascritto a RO GE RZ VA come violazione dell'art. 74, co. 2, t.u. stup., rideterminando conseguentemente la pena;
ha inoltre ridotto le pene inflitte nei confronti di tutti gli altri imputati oggi ricorrenti.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei rispettivi difensori cassazionisti, gli imputati hanno proposto i ricorsi per cassazione di seguito indicati.
3. Nel cumulativo ricorso proposto nell'interesse dei coniugi NY RO EL e RO GE RZ VA ritenuti responsabili del reato - associativo e di numerosi reati-fine per aver intrattenuto i rapporti tra il gruppo di acquirenti italiani, guidato dal coimputato De RD, ed i fornitori sudamericani, in particolare tale IN IA, loro parente, concorrendo ad organizzare i singoli illeciti loro ascritti con il primo motivo si lamentano violazione della legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la loro responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 t.u. stup. piuttosto che il solo concorso di persone nei numerosi reati d'importazione loro ascritti, la cui affermazione di responsabilità non viene in questa sede contestata. Si lamenta che, nel rigettare le doglianze proposte con i motivi di appello, la sentenza non aveva fatto buon governo dei principi di diritto elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e che la partecipazione dei due ricorrenti al contestato sodalizio era stata apoditticamente desunta dai soli contatti che costoro avevano con il coimputato De RD per il compimento di 3 singoli episodi di natura illecita, trascurandosi che le intercettazioni di conversazioni attestavano atteggiamenti di diffidenza e sospetto incompatibili con la volontà di far parte del contestato organigramma criminoso. Tra il gruppo dei fornitori di stupefacente sudamericano, a cui i ricorrenti erano vicini, e il gruppo di acquirenti italiano facente capo al De RD non vi era alcuna commistione idonea ad integrare gli estremi di una affectio societatis, potendosi al più ravvisare due distinti sodalizi. Era al proposito stato illogicamente valorizzato il pagamento anticipato della droga (semmai indice di diffidenza) e illogicamente ritenuto neutro il sospetto che il referente dominicano potesse intrattenere rapporti di fornitura di droga anche con altre associazioni criminali.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per essere stato ritenuto che il ricorrente RO EL avesse una posizione apicale nell'associazione, mentre le intercettazioni di conversazioni dimostravano l'assenza di un ruolo essenziale e di preminenza del medesimo.
3.2. Con gli ultimi due motivi di ricorso si lamentano violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di mancanza di motivazione in ordine alle richieste volte alla riduzione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi valutati gli elementi favorevoli emergenti dalle memorie prodotte in giudizio dai ricorrenti e allegate al ricorso ed il positivo percorso intramurario effettuato dall'imputata RZ VA. Si censura poi il difetto di motivazione con riguardo all'individuazione della pena base, dell'aumento per la circostanza aggravante ex art. 80 t.u. stup. e per gli aumenti praticati a titolo di continuazione, che, per il ricorrente RO EL, erano sperequati rispetto a quelli praticati ad altri correi.
4. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di IO IA si deducono la nullità dell'ordinanza emessa in data 7 febbraio 2020 e della sentenza, in relazione agli artt. 178, lett. c), 185, comma 1, e 603, comma 2, cod. proc. pen. per non essere stata ammessa la rinnovazione istruttoria richiesta dal coimputato MA De RD per rendere l'esame, essendogli soltanto stato consentito di rendere dichiarazioni spontanee. La Corte territoriale aveva illegittimamente ritenuto che l'esame dell'imputato non costituisse mezzo di prova e che, comunque, lo stesso non fosse necessario ai fini del decidere, senza considerare che rendere l'esame rappresenta un incondizionato diritto dell'imputato funzionale all'esercizio del diritto di difesa. La conseguente nullità si era riverberata sulla posizione del ricorrente IA poiché tutti i reati al medesimo ascritti erano stati contestati in concorso con il De RD, sicché, se ne fosse stato ammesso l'esame, si sarebbero potuti acquisire elementi 4 certamente rilevanti, forse addirittura decisivi, anche in ordine ai fatti contestati al ricorrente.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione per l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo D). La conclusione, già deficitaria nell'impugnata sentenza di primo grado, era stata tratta da un unico elemento, vale a dire l'incontro che, successivamente al fatto, si verificò in Milano tra altri correi. Non essendo stati registrati i colloqui, si era illogicamente concluso che le modalità partecipative del IA a quell'incontro ne avrebbero rivelato il ruolo di concorrente, trascurando che egli non era stato ammesso al colloquio nella prima fase, ma - unitamente ad altri due correi soltanto nella seconda, ciò che, anche alla luce - di altre argomentazioni svolte in sentenza circa il compito che il ricorrente aveva rivestito nell'ambito dell'associazione, avrebbe dovuto piuttosto far concludere che egli aveva partecipato all'incontro perché il suo ruolo era quello di intrattenere rapporti con gli operatori aeroportuali infedeli presso lo scalo di Malpensa. La conclusione circa la responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo D), inoltre, si poneva in insanabile contraddizione con la sua assoluzione per il reato di cui al capo E), per il quale pure vi era un unico indizio a carico, rappresentato dalla partecipazione ad un incontro con altri due correi. Del tutto stravagante, poi, era il riferimento operato in sentenza alle vicende relative al capo B), reato ritenuto estraneo al programma associativo e consumato circa otto mesi prima.
4.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermata responsabilità in ordine al citato reato di cui al capo B), vale a dire una tentata importazione di droga. La sentenza aveva ritenuto la responsabilità facendo leva unicamente sulla consapevolezza del ricorrente del piano delittuoso e sul fatto che il giorno del presunto arrivo della droga all'aeroporto di Malpensa egli si era recato in loco, omettendo di dare risposta all'alternativa spiegazione che di quel viaggio nell'appello era stata avanzata e che mostrava l'insussistenza di un rapporto eziologico tra quella condotta ed il reato tentato.
4.3. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione della legge penale, anche con riferimento all'art. 56, terzo comma, cod. pen., e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato tentato di cui al capo F). Si lamenta, in particolare, la mancata risposta alle doglianze proposte con l'appello con riguardo, da un lato, alla non configurabilità del reato per mancanza di disponibilità dello stupefacente da parte dei promittenti venditori - - messi in crisi dall'arresto del loro fornitore e che ben potrebbero aver incassato la somma pattuita a saldo di pregresse consegne d'altro lato, sulla rilevanza- 5 penale delle condotte ascritte al IA (consistenti in un mero, generico, progetto delittuoso) e, comunque, sulla sua desistenza dal reato a partire dal 13 gennaio 2015, avendo egli in tale data comunicato ai correi di aver "sospeso" l'organizzazione del delitto in attesa della comunicazione della disponibilità degli operai aeroportuali addetti al carico dello stupefacente alla partenza, poi effettivamente mancata.
4.4. Con ulteriore motivo di ricorso (rubricato come quarto, ma in realtà quinto) si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo H), sia per la mancata motivazione sull'esistenza della sostanza stupefacente, anche in relazione all'ambigua condotta tenuta da coimputato De RD, sia per non aver risposto alla doglianza rassegnata con il gravame circa la incomprensibile affermazione di penale responsabilità degli imputati per quel capo laddove, con riguardo all'identica situazione di cui al capo N), era invece intervenuta, già in primo grado, pronuncia di assoluzione.
4.5. Con il sesto motivo di ricorso (erroneamente indicato come quinto) si deducono violazione della legge penale, anche con riferimento all'art. 56, terzo comma, cod. pen., e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato tentato di cui al capo I), senza fornire risposta alla specifica doglianza per con cui si allegava l'intervenuta desistenza dall'azione delittuosa da parte del De RD, e quindi dei suoi complici.
4.6. Con il settimo motivo di ricorso (erroneamente indicato come sesto) si deducono violazione della legge penale, anche con riferimento all'art. 56, terzo comma, cod. pen., e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi L) e M). Si rileva che, con riguardo alla prima delle menzionate imputazioni - già dal primo giudice ritenuta assorbita nella seconda - vi era stata desistenza, essendo l'azione stata interrotta dal correo AN e, con riguardo alla seconda, era mancato qualsiasi apporto causale da parte del IA, erroneamente ritenuto dal primo giudice sul presupposto della continuità ideativa ed operativa tra le due operazioni. Pur sollecitata a correggere detto errore valutativo, la Corte territoriale aveva omesso di rispondere alla specifica doglianza.
4.7. Con l'ottavo motivo di ricorso (erroneamente indicato come settimo) si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al reato associativo contestato al capo A). Innanzitutto, ci si duole della mancanza di motivazione circa la stabilità della presunta organizzazione, essendo stati ritenuti estranei al programma associativo i gravi reati di cui ai capi B) e C), senza argomentare in ordine al momento genetico del vincolo associativo. Non si era data risposta alla doglianza cui si era segnalata che l'attività criminosa sarebbe progredita "acon धि singhiozzo", essendo stata caratterizzata da una significativa volatilità delle linee operative ed organizzative di volta in volta seguite (ad es. con riguardo all'alternanza dei fornitori). In secondo luogo, si lamenta la ritenuta intraneità del ricorrente al sodalizio. Benché non sia contestato che il medesimo avesse coltivato relazioni finalizzate al compimento di attività illecite con gli operatori aeroportuali NI e LF, egli era stato in molte occasioni sostituito dal De RN e, come argomentato nei precedenti motivi di ricorso, non aveva dato un effettivo contributo causale alla commissione dei reati-fine contestati. Del pari illogica, e anche contraddittoria rispetto all'assoluzione dal reato di cui al capo E), era la valorizzazione dei due incontri avvenuti con i correi a Milano e a Roma.
4.8. Con l'ultimo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 62 bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo state al proposito accomunate le posizioni di tutti gli imputati (ad eccezione del De RD), senza valutare l'oggettiva diversità delle loro posizioni, così determinando un'iniqua ed irrazionale risposta sanzionatoria come dimostra il confronto tra la pena inflitta al ricorrente e quella inflitta alla correa RZ.
5. Con i primi due motivi del ricorso proposto da FR CA nella più completa versione in un secondo tempo depositata nel rispetto del termine d'impugnazione e con i primi due motivi aggiunti nella memoria - successivamente depositata si lamentano, rispettivamente, violazione dell'art. 74 t.u. stup. e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la partecipazione del ricorrente al sodalizio, piuttosto che la sua responsabilità concorsuale nell'unico reato di importazione di droga al medesimo ascritto al capo E). Nel giungere a tale conclusione, la sentenza impugnata non aveva svolto alcuna elaborazione critica delle doglianze difensive rassegnate con il gravame di merito che in - ricorso vengono indicate - introducendo in modo del tutto congetturale un dato inesistente, vale a dire quello della disponibilità di portuali da parte del ricorrente, peraltro erroneamente riferita ad una struttura permanente e funzionale all'interesse dell'associazione piuttosto che alla sola buona riuscita dell'unica importazione che il medesimo aveva effettuato in qualità di cliente di una parte di quel carico, finanziandolo pro-quota. La motivazione era dunque affetta da travisamento della prova su una circostanza decisiva, affermata come certa e tuttavia valutabile come mera ipotesi, smentita da elementi di fatto, in sentenza non valutati, che erano stati devoluti con il gravame e che in ricorso vengono riepilogati. 7 E Nella memoria contenente motivi aggiunti si evidenzia inoltre come nella specie non vi fosse alcun legame stabile e duraturo tra il ricorrente e l'associazione, essendosi i contatti, pur durati nel tempo, limitati ad organizzare quella singola operazione illecita. Si era dunque trattato di una singola operazione di compravendita di stupefacenti che non integrava l'affectio societatis necessaria per la configurazione del reato associativo.
5.1. Con i successivi due motivi di ricorso si deducono, rispettivamente, violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 t.u. stup. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo E, per essere stato ritenuto, con travisamento della prova fondato sulla visita del ricorrente ad un parente in ospedale, che fosse lui l'usuario dell'utenza telefonica i cui messaggi sono stati utilizzati per la ricostruzione del ruolo concorsuale.
5.2. Con gli ultimi tre motivi di ricorso e gli ultimi due motivi aggiunti contenuti nella memoria si deducono la violazione della legge penale - sostanziale ed il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo mancata la personalizzazione del giudizio anche in relazione al fatto che, per il ricorrente, a differenza di altri coimputati, il reato più grave è stato già dal primo giudice individuato in quello di cui al capo E) piuttosto che nel reato associativo. La sentenza impugnata, riformando quella di primo grado, nel ritenere per molti coimputati più grave il reato-fine piuttosto che quello associativo e nel rimodulare quindi favorevolmente la pena nei loro confronti, avrebbe dovuto utilizzare un criterio di favor rei anche nei confronti del ricorrente, piuttosto che limitarsi a considerare assorbente il criterio oggettivo della gravità del reato. Anche ai fini delle circostanze attenuanti generiche, si era trascurato di considerare che l'imputato è soggetto incensurato, occasionalmente coinvolto in un solo reato-fine, e anche la determinazione della pena con aumento della metà per la contestata aggravante non era stato adeguatamente motivato.
5.3. Con un'ultima memoria si è argomentato quale ulteriore motivo aggiunto in replica alla memoria depositata dal Procuratore generale, con la quale il medesimo aveva richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso - come i motivi sviluppati dal ricorrente fossero specifici e sicuramente ammissibili, insistendosi per il loro accoglimento.
6. Con il primo motivo del ricorso proposto da BE NI, si lamentano la violazione dell'art. 74 T.U.S. ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la partecipazione del ricorrente alla contestata associazione, trascurando di rilevare che: il ricorrente non aveva mai avuto contatti con i referenti stranieri né con i soggetti in posizione apicale;
egli aveva mostrato risentimento nei confronti di costoro e non intendeva in alcun modo rafforzare l'attività del sodalizio, badando solo al proprio tornaconto personale;
la sua non era una disponibilità perdurante e generalizzata alla commissione dei reati, come dimostrato dalla vicenda relativa al capo I); egli aveva svolto un ruolo marginale in soli tre episodi nell'ambito di un contenuto arco temporale rispetto a quello di operatività dell'associazione; in sostanza, l'affectio societatis era stata erroneamente argomentata soltanto in base alla realizzazione dei suddetti reati-fine.
6.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge, anche dell'art. 114 cod. pen., e vizio di motivazione, in primo luogo per essere stata esclusa la circostanza attenuante del contributo di minima importanza - considerata anche la facile sostituibilità del ricorrente nella commissione dei reati e, inoltre, per non essere state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. A quest'ultimo proposito si lamenta che la sentenza richiami genericamente la "spregiudicatezza e protervia del dolo", non prendendo in esame le specifiche ragioni che militavano a favore della concessione nei confronti di esso ricorrente.
7. Nel ricorso proposto nell'interesse di DA MA MP, ritenuto corresponsabile del solo reato contestato al capo D) d'imputazione, con il primo motivo e con i primi due motivi aggiunti della memoria successivamente depositata si deducono violazione della legge penale e processuale e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta identificazione dell'imputato nel soggetto, chiamato ZU, che utilizzava un apparecchio Blackberry ed al ritenuto contributo concorsuale attribuito alle conversazioni in tal modo intrattenute. Sotto il primo aspetto, si lamenta che non è dato comprendere da quali elementi si sia tratta la certezza che fosse stato l'imputato ad effettuare quelle conversazioni, essendo peraltro emerso che non erano a lui attribuibili altre conversazioni effettuate dal fantomatico ZU in relazione alla commissione di altri reati. Nella memoria contenente motivi aggiunti si sottolinea, inoltre, come la sentenza sia contraddittoria nell'affermare, da un lato, in relazione al capo A), che le utenze telefoniche intercettate erano oggetto di utilizzo promiscuo tra i correi e, d'altro lato, nel non ritenere verosimile quanto dichiarato dall'imputato circa il fatto che quell'apparecchio fosse stato utilizzato da altri a sua insaputa, non spiegando neppure quale interesse egli avrebbe avuto a rendere le parziali dichiarazioni contra se valorizzate in sentenza. In assenza di una perizia fonica, dunque, non vi era prova certa che quelle conversazioni fossero a lui attribuibili. In secondo luogo, si lamenta anche con ulteriori argomentazioni sviluppate nella memoria contenente motivi aggiunti - la violazione della legge penale e la carenza motivazionale della sentenza sulla doglianza, prospettata con l'appello, giusta la quale le conversazioni in questione non potrebbero comunque essere ritenute quale contributo causale rispetto al reato contestato, costituendo invece un post factum non punibile (o, al limite, un tentativo di concorso), rispetto alla antecedente progressione criminosa, non essendo neppure ravvisabile il necessario coefficiente psicologico. La sentenza non si poneva in linea né con la giurisprudenza che ricostruisce la responsabilità concorsuale in termini di causalità efficiente, né con quella che ritiene sufficiente la causalità agevolatrice e aveva trascurato che il reato d'importazione di sostanze stupefacenti si consuma con l'intervenuto accordo, sì che le condotte addebitate al ricorrente, essendo a questo successive, non si sarebbero potute valorizzare in termini di concorso rispetto ad un reato già perfezionato.
7.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 378 e 110 cod. pen. e difetto di motivazione circa la subordinata richiesta di derubricazione della condotta nel reato di favoreggiamento reale, essendosi le conversazioni in questione concretizzate nella rassicurazione di AN RO della partenza del vettore che trasportava la droga e nel successivo sequestro della sostanza, informazioni da altri ricevute e meramente trasmesse all'interlocutore. Quanto all'errata qualificazione giuridica del reato, con il terzo motivo della memoria contenente motivi aggiunti si allega altresì la violazione dell'art. 379 cod. pen., sul rilievo che tale fattispecie, a differenza di quella disciplinata nell'articolo precedente, non richiede che la condotta di favoreggiamento sia posta in essere dopo la commissione del reato presupposto. Dovrebbe, pertanto · almeno nei reati istantanei, come quello contestato al ricorrente ritenersi il favoreggiamento reale anche quando l'aiuto fornito dall'agente a chi commetta il reato sia precedente alla sua consumazione, laddove esso non si concretizzi in una condotta necessaria per l'integrazione del medesimo, ma si risolva in un mero ausilio o facilitazione, come nella fattispecie avvenuto ad opera dell'utilizzatore del Blackberry con riguardo all'assicurazione del prodotto del reato, vale a dire lo stupefacente. -7.2. Con il terzo motivo di ricorso ed il quarto della memoria contenente motivi aggiunti - valorizzando il descritto contributo, si lamenta che la sentenza abbia violato l'art. 114 cod. pen. e sia incorsa in vizio di motivazione nell'escludere che si trattasse di un contributo di minima importanza integrante gli estremi della richiamata circostanza attenuante, trattandosi, al più, di un apporto causale del tutto marginale, e trascurabile, nell'economia generale dell'iter criminoso, che si sarebbe comunque sviluppato nello stesso modo anche con condotta, peraltro, senza il contributo contestato al ricorrente, assolutamente fungibile. 1 10 0 ん 7.3. Con il quarto motivo di ricorso ed il sesto della memoria contenente motivi aggiunti - si deducono violazione degli artt. 133, 62 bis e 69 cod. pen. e vizio di motivazione per non essere state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in regime di prevalenza o quantomeno di equivalenza, e per la dosimetria della pena, pur ridotta dalla Corte territoriale. Si lamenta che la sentenza richiami genericamente la "spregiudicatezza e protervia del dolo", non configurabili in relazione all'unico reato contestato al ricorrente, non prendendo in esame le specifiche ragioni che militavano a favore della concessione, e che si riveli contraddittoria rispetto al riconoscimento delle menzionate attenuanti al correo De RD, la cui posizione processuale era incomparabilmente più grave. Le motivazioni sul trattamento sanzionatorio si lamenta - - erano generiche e complessive e non avevano tenuto conto delle singole posizioni processuali e di quella del ricorrente in particolare.
7.4. Con il quinto motivo del ricorso e della memoria successiva si deducono violazione dell'art. 80, comma 2, t.u. stup. e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la richiamata circostanza aggravante senza considerare che in nessuna delle conversazioni intercettate e attribuite al ricorrente si parlasse della quantità o qualità della sostanza stupefacente, sicché l'aggravante gli era stata accollata a titolo di responsabilità oggettiva, non essendosi in alcun modo argomentato le ragioni per le quali essa sarebbe stata per il medesimo prevedibile.
7.5. Con l'ultimo motivo di ricorso, rimandando all'impugnazione proposta dal coimputato AN RO circa la dedotta inutilizzabilità delle conversazioni intercettate mediante l'apparecchio Blackberry, si rileva come l'accoglimento di tale doglianza, in quanto motivo estensibile ai coimputati, travolgerebbe la sentenza impugnata, senza che la stessa sia peraltro condivisibile nella parte in cui afferma che si tratterebbe di nullità meramente fisiologica, non deducibile nel rito abbreviato prescelto. Con l'ultimo motivo della memoria contenente motivi aggiunti tale doglianza viene sviluppata sottolineando come vi fosse stata, per un verso, violazione dell'art. 268, commi 3 e 3 bis, cod. proc. pen., poiché le operazioni di captazione si erano svolte presso la società RIM, avente sede in Canada, senza alcun controllo da parte dell'autorità giudiziaria e, per altro verso, violazione della legge processuale per essere ciò avvenuto su semplice richiesta della RIM Italia Spa e non a mezzo di una rogatoria internazionale. Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, si trattava di inutilizzabilità patologica, incidente sul diritto di difesa e non sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, poiché la RIM aveva trasmesso alla Procura della Repubblica due documenti, di 11 cui uno criptato, senza fornire la chiave di decifrazione, sicché non era stato possibile esercitare il diritto di difesa sul controllo circa la corretta decriptazione.
8. Con il ricorso proposto nell'interesse di AN RO si articolano, con i primi due motivi, rispettivamente, la violazione delle disposizioni di legge sostanziale ed il vizio di motivazione per esserne stata ritenuta la responsabilità in ordine al reato di cui al capo D) sul presupposto che egli avesse utilizzato i dispositivi Blackberry con gli pseudonimi SS e "A CE e con i primi due motivi aggiunti contenuti nella memoria successivamente depositata si integrano le argomentazioni a sostegno della doglianza. L'utilizzo degli apparecchi, che nella sentenza di primo grado era stato mutuato da accertamenti svolti da altra autorità giudiziaria in un procedimento per diverso reato di cui all'art. 74 t.u. stup., da cui risultava che l'apparecchio era in uso "indifferenziato" al ricorrente e al cugino EN LV (peraltro assolto nel dibattimento di primo grado dalla medesima imputazione), era stato specificamente contestato con il gravame di merito, in particolare con i motivi aggiunti, lamentandosi che, diversamente dalla prova di un illecito contesto associativo, per l'affermazione di penale responsabilità in ordine ad un singolo reato occorreva la certezza dell'attribuibilità delle conversazioni significative all'uno piuttosto che all'altro degli indicati utilizzatori. Con sbrigativa ed illogica risposta costituente - travisamento della prova e comunque non specificata e quindi incomprensibile - la sentenza impugnata aveva attribuito l'uso degli apparecchi al ricorrente in base ad una generica "lettura aggregata dei dati”. Erano rimaste senza risposta le specifiche doglianze mosse con i motivi aggiunti di appello alla ricostruzione del fatto operata in base alla relazione di servizio della Guardia di Finanza del 26 luglio 2016 per l'attribuzione al ricorrente dell'utilizzo del Blackberry e anche in un'informativa di polizia valorizzata in un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.i.p. del Tribunale di Genova, prodotta in atti e allegata alla memoria contenente motivi aggiunti, si era ritenuto che quegli apparecchi fossero nella disponibilità di EN LV. Le tre conversazioni, ritenute significative, indicate in sentenza come intercorse tra il ricorrente e i coimputati MP e De RD, scontavano dunque la mancata certa individuazione dell'interlocutore e sussisteva quindi un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti che avrebbe dovuto condurre a non ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del ricorrente.
8.1. Con il terzo motivo aggiunto contenuto nella memoria successivamente depositata, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'eccessivo trattamento sanzionatorio, con il recupero del motivo al proposito svolto in grado d'appello, invocando l'estensione, ai sensi dell'art. 587, comma 1, 12 cod. proc. pen., dei motivi d'impugnazione sul punto proposti in questa sede dagli altri ricorrenti.
9. Nel ricorso proposto da LE AN - condannato per i reati di cui ai capi I) e M) per aver gestito l'imbarco delle sostanze stupefacenti fatte oggetto della contestata importazione (nel primo caso tentata, nel secondo consumata) - con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione per essere stato il medesimo identificato nell'utilizzatore di un'utenza Blackberry che agi dapprima con lo pseudonimo di MO GR e poi con quella di AN TR. La sbrigativa conclusione con cui la sentenza impugnata aveva respinto la doglianza proposta con il gravame era apodittica e contraddittoria, essendo risultato che i correi si scambiavano le utenze e non essendo mai stato accertato in servizi di o.c.p. l'utilizzo degli apparecchi da parte del ricorrente, essendosi per contro verificato, in un'occasione, come ad un incontro concordato si fossero recate altre persone. Si lamenta, inoltre, il travisamento della prova da cui risultava come in data 1° giugno 2015 l'apparecchio in questione fosse stato utilizzato dall'estero benché si fosse argomentato con l'appello che il ricorrente non avrebbe potuto espatriare per aver riportato una condanna, senza che tale circostanza sia stata in alcun modo verificata. Si deduce, inoltre, l'omessa motivazione sulla doglianza con cui si lamentava la mancata esistenza agli atti del processo dell'informativa del 29 aprile 2015, redatta in altro procedimento penale, nella quale si sosteneva che il ricorrente avesse utilizzato quell'apparecchio e che era stata utilizzata per raggiungere questa conclusione.
9.1. Con il secondo motivo si deducono vizio di motivazione ed inosservanza dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. per non essere stata ritenuta l'ipotesi della desistenza in relazione al reato tentato di cui al capo I). Si era omesso di valutare la doglianza con cui l'appellante aveva indicato le intercettazioni telefoniche da cui risultava come l'operatore aeroportuale infortunato, complice del programmato reato, si era recato al lavoro il giorno del previsto arrivo della droga, ma gli agenti avessero comunque volontariamente deciso di interrompere l'azione criminosa, non essendovi, peraltro, neppure la prova che lo stupefacente fosse stato portato all'interno dell'aeroporto di partenza.
9.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, t.u. stup. benché non vi fosse prova della percentuale di principio attivo contenuta nella sostanza oggetto di contestazione al capo M).
9.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione in ordine alle richieste circostanze attenuanti generiche - negate con formula di stile resa per tutti gli imputati, senza esaminare la soggettiva situazione del ricorrente-e 13 con riguardo alla determinazione della pena, senza indicare quali criteri enunciati nell'art. 133 cod. pen. fossero stati nella specie valutati. 10. Il ricorrente IV NI, con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e l'omessa motivazione in ordine alla doglianza con cui si era richiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dopo aver richiamato le errate ragioni addotte dal primo giudice per rigettare l'istanza e le articolate censure proposte contro tale decisione, con l'indicazione dei numerosi elementi che avrebbero giustificato la concessione, il ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione sul punto da parte della Corte territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da NY RO EL e RO RZ VA sono inammissibili.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico.
1.1.1. In diritto va premesso che, secondo un orientamento che trae linfa dall'interpretazione dei reati associativi e che può dirsi consolidato, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387/2014 del 03/12/2013, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). La commissione di ripetuti reati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all'affectio societatis (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj e aa., Rv. 264177) e non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine (Sez. 3, n. 9457/2016 del 06/11/2015 Rv. 266286). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla 14 predisposizione di mezzi, per perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo degli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso e aa., Rv. 258165). Più in particolare, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato testo unico risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avelino e a., Rv. 270396). L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di cui all'articolo precedente va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma e aa., Rv. 270564). La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra i complici, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033/2013 del 15/11/2012, Barbetta;
Sez. 6, n. 9061/2013 del 24/09/2012, Cecconi e aa., Rv. 255312). Per la configurabilità della condotta di partecipazione, in questi casi, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio e aa., Rv. 257905).
1.1.2. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi e, con adeguata motivazione (pagg. 52 ss.), ricostruisce la sussistenza del sodalizio criminale contestato al capo A) d'imputazione e la partecipazione associativa dei due coniugi, di cui viene descritto il fondamentale ruolo di tramite tra l'importatore italiano De RD stabilmente coadiuvato da IO IA e da dipendenti aeroportuali infedeli ed i fornitori sudamericani di stupefacente, dapprima tale IN IA SA, parente dei ricorrenti, e poi, dopo l'arresto di quest'ultimo, altri soggetti sudamericani. La sentenza ricostruisce la stabilità del vincolo evidenziando il loro ruolo continuativo ed essenziale nei rapporti con 15 il citato De RD per l'organizzazione dei numerosi reati-fine accertati (e, come detto, non contestati), per l'analisi delle ragioni delle operazioni non andate a buon fine per il sodalizio e spesso conclusesi con il sequestro della sostanza, per l'organizzazione di nuove importazioni, per la raccolta del denaro da trasmettere al fornitore, per la fornitura di schede sim da utilizzarsi dagli associati per le comunicazioni finalizzate all'attività dell'associazione. Diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, il Collegio reputa non manifestamente illogico aver ravvisato nel pagamento anticipato delle forniture preteso dai sudamericani un elemento fiduciario comprovante l'adesione al pactum sceleris, essendo indice rivelatore dell'affidamento che gli acquirenti italiani riponevano nel fornitore e nei mediatori RO EL e RZ VA, ed aver ritenuto che la preoccupazione che IN IA potesse intrattenere rapporti commerciali illeciti non scalfiva la stabilità del vincolo quale efficacemente provata nel non breve periodo in cui avvennero i fatti oggetto di contestazione.
1.1.2. Le doglianze proposte in ricorso quali più sopra riassunte vanno inoltre ritenute generiche perché difettano della necessaria correlazione con le plurime, descritte, ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), posto che i motivi del ricorso per cassazione che non possono risolversi nella pedissequa - reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. In diritto, va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento di questa Corte affermato anche con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di - sostanze stupefacenti secondo cui nel sodalizio criminoso riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni ed i consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali (Sez. 6, n. 16 и 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524). Quanto alla qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, va ribadito che essa spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271707; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256) e a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza (Sez. 3, n. 40348 del 06/07/2016, Martiello, Rv. 267761). Ciò precisato, le doglianze sulla carenza di motivazione circa il ruolo di promozione e organizzazione contestato al ricorrente sono assolutamente generiche e nuovamente non si confrontano con la motivazione addotta nella sentenza impugnata (pag. 56) che, escludendo la posizione apicale di RO RZ VA, l'ha invece confermata con riguardo al marito, evidenziando anche il suo ruolo nella ricerca di nuovi fornitori in grado di assicurare all'associazione i quantitativi di stupefacente da importare dopo l'arresto di IN IA.
1.3. I due ultimi motivi, concernenti il trattamento sanzionatorio, sono inammissibili perché manifestamente infondati e proposti per ragioni non consentite.
1.3.1. In diritto va ricordato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, per assolvere il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime al proposito un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, 17 non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).
1.3.2. Alla luce dei richiamati principi, la sentenza impugnata non può essere in questa sede censurata. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, con non illogica motivazione la sentenza ha ritenuto che i favorevoli elementi addotti dagli imputati fossero superati dalla "spregiudicatezza e protervia del dolo significativamente rappresentante dalla perduranza dell'elemento volitivo nell'ambito di ogni singolo progetto criminoso, nonostante il prolungato sviluppo temporale di ciascuna condotta delittuosa". Si tratta di motivazione assolutamente adeguata, tenendo conto del numero, della gravità e delle modalità esecutive dei numerosi reati ritenuti nei confronti dei ricorrenti, in alcun modo scalfita dalla doglianza sulla mancata considerazione degli elementi, peraltro piuttosto generici, indicati in ricorso e comunque frutto di una valutazione di merito qui non altrimenti rivisitabile. Quanto al trattamento sanzionatorio, nel ridurre le pene inflitte in primo grado la Corte territoriale ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando il criterio guida della valutazione della gravità del reato nel suo complesso, a prescindere dalla quantità di sostanza, e, ritenendo più grave il delitto di cui all'art. 73, aggravato ex art. 80, comma 2, t.u. stup., contestato al capo C), ha fissato la pena detentiva nel minimo edittale del reato satellite associativo per entrambi gli imputati, in conformità a consolidato orientamento interpretativo (cfr. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti e a., Rv. 255348- 01). L'aumento per circostanza aggravante speciale è stato contenuto nella misura minima di legge e gli aumenti a titolo di continuazione sono stati distinti per ogni singolo capo, diversamente quantificati per gruppi di ritenuta omogenea gravità e diversamente calibrati a seconda dei due correi, ciò che rivela come la Corte territoriale abbia valutato con attenzione la specificità delle posizioni in esame, rendendo sul punto un giudizio di merito in questa sede non sindacabile, non potendosi certo ritenere illogico che gli aumenti siano stati quantificati in termini più elevati per il RO EL, in considerazione del ruolo criminale di maggior spicco al medesimo riconosciuto. 18 W 2. Il ricorso proposto da IO IA è nel complesso infondato.
2.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, nonché per mancanza di interesse.
2.1.1. Sotto quest'ultimo angolo visuale, va rilevato che IO IA non può lamentare in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dal coimputato De RD, non avendo egli interesse a dolersi del rigetto di un'istanza da altri proposta al giudice del gravame, facendo valere una nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., concernente la lesione del diritto di difesa del coimputato. Trattandosi dell'esame dell'imputato De RD, da questi richiesto sui fatti al medesimo addebitati, e non già della sua audizione come imputato di reato connesso, è inoltre all'evidenza del tutto generico il rilievo che forse il coimputato avrebbe anche - potuto rendere dichiarazioni rilevanti in favore della posizione del IA. Né sussiste un diritto assoluto dell'imputato di ottenere la rinnovazione istruttoria per rendere l'esame in secondo grado, poiché nel giudizio d'appello vige il principio per il quale la rinnovazione dibattimentale viene disposta su richiesta di parte solo quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, o d'ufficio quando sia assolutamente necessaria (Sez. 3, n. 10165 del 03/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272493).
2.1.2. In ogni caso, la Corte territoriale ha argomentato la non necessità della prova a fronte di un quadro istruttorio sufficiente in giudizio abbreviato e la decisione si sottrae a censure in questa sede. Ed invero, in tali casi, in grado di appello all'imputato è consentito unicamente di sollecitare il giudice del gravame all'adozione dei poteri officiosi di integrazione probatoria riconosciuti dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061; Sez. 2, sent. n. 17103 del 24/03/2017, Rv. 270069). E la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà e aa., Rv. 271163; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher e aa., Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400, del 22/10/2014, PR., Rv. 261799), ciò che nella specie non può dirsi, né il ricorso specificamente lo argomenta. 19 2.2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato, essendo per taluni versi anche inammissibile perché attinente alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove, estranei al sindacato di legittimità.
2.2.1. La sentenza (pag. 67) ha confermato il giudizio di responsabilità reso dal primo giudice con riguardo al concorso di IO IA nel reato d'importazione di droga contestato al capo D), reputando provato che egli aveva svolto il ruolo di coordinamento degli operatori portuali infedeli in servizio presso lo scalo di Milano Malpensa, incaricati del recupero dello stupefacente imbarcato su un volo proveniente dalla Repubblica Dominica e poi rinvenuto dalla polizia italiana e caduto in sequestro. Diversamente da quanto si opina in ricorso, la prova indiziaria della compartecipazione criminosa del IA non è stata ricavata da un unico indizio vale a dire la partecipazione dell'imputato - all'incontro fissato tra i correi per chiarire le ragioni del fallimento dell'operazione illecita di cui subito si dirà ma si è valorizzato il fatto che già in precedenza era - emerso, in relazione al reato di cui al capo B), che, agendo in concorso con i coimputati RO EL, RZ VA e De RD, egli si occupava appunto di intrattenere i rapporti con gli operatori portuali pure concorrenti nelle attività illecite (ciò che continuò a fare, con continuità, anche in epoca successiva, come nello stesso ricorso si ammette). Quest'ultimo elemento indiziario non è certo manifestamente illogico, e tanto meno contraddittorio sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe escluso il reato di cui al capo B) da quelli oggetto dell'attività del sodalizio criminoso: trattasi di rilievo infondato, posto che la sentenza (pag. 52), ovviamente vincolata dal capo d'accusa, si è limitata a prendere atto che l'addebito associativo era stato contestato soltanto a far data dal giugno 2014, non mancando tuttavia di osservare che anche i reati di cui ai capi B) e C), commessi nell'anno 2013, erano stati realizzati con la compartecipazione dei medesimi protagonisti. Alla luce del predetto ruolo - già svolto da IO IA alla fine di ottobre del 2013 (v. infra, sub §. 2.3) e poi provato per tutte le successive importazioni di droga effettuate con l'imbarco su voli diretti all'aeroporto di Milano Malpensa - i giudici di merito hanno pertanto non illogicamente ritenuto indicativo di un'analoga condotta di compartecipazione svolta anche con riguardo all'importazione di droga del 6 luglio 2014 contestata a capo D) il fatto che, il 17 di quel mese, IA sia partito da Roma con De RD e abbia partecipato in Milano ad un incontro per chiarire le responsabilità dell'intervenuto sequestro dello stupefacente con gli altri correi (da un lato, RZ VA e RO EL, quali mediatori con i fornitori sudamericani, e, d'altro lato, IC LF e un altro uomo in rappresentanza degli operatori portuali infedeli). Che l'incontro in Milano avesse quell'unico scopo è stato dai giudici di merito desunto 20 da plurime conversazioni telefoniche, sicché non rileva la mancata registrazione dei colloqui in quell'occasione intercorsi, né scardina la logicità della motivazione essendo, anzi, ciò del tutto compatibile con il ruolo addebitatogli e con il diverso ruolo di De RD il fatto che IO IA abbia fisicamente partecipato con De RD soltanto all'incontro con LF e il suo accompagnatore e non anche al precedente colloquio che il correo romano ebbe con i due sudamericani, sicché non rileva l'omessa motivazione della Corte territoriale sul motivo di gravame sul punto proposto. Al proposito, infatti, vale il principio giusta il quale, in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227). Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). Ed invero, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione ed è certamente questo il caso di specie le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera e aa., Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
2.2.2. La ricostruzione del fatto operata dalle concordi sentenze di merito con riguardo al reato di cui al capo D) nei termini più sopra riportati non è 21 dunque censurabile in sede di legittimità, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Quanto, da ultimo, al fatto che l'affermazione di responsabilità per il capo B) si porrebbe in contrasto logico con l'assoluzione di IO IA dal reato contestatogli sub E), dove pure era stata provata la sua partecipazione ad un incontro finalizzato alla commissione del reato, si tratta di rilievo manifestamente infondato, posto che da quest'ultimo reato IA è stato assolto soltanto perché la spedizione era stata fatta al porto di Cagliari, dove non risulta che egli abbia mai operato, essendo il suo ruolo attinente alla gestione del rapporti con gli aeroportuali di Malpensa (sent. impugnata, pag. 67).
2.3. Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, lo stringato terzo motivo del ricorso proposto da IO IA è inammissibile per genericità e perché prospetta una ricostruzione del fatto alternativa a quella non illogicamente operata nella sentenza impugnata, che (pagg. 66-67) ha già disatteso le identiche doglianze proposte con il gravame di merito e qui reiterate.
2.4. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il quarto motivo di ricorso. La sentenza impugnata (pag. 68) ha accertato richiamando le - conversazioni intercettate (riportate nella ricostruzione del primo giudice riassunta a pag. 22) - che il reato contestato al capo F) non si consumò, non già per mancata disponibilità della droga da parte dei fornitori, ma soltanto perché, nonostante l'organizzazione per il recupero dello stupefacente presso lo scalo di Malpensa effettuata dal IA, la droga non fu spedita a causa dell'assenza di 22 R uno degli operatori aeroportuali che avrebbero dovuto materialmente effettuare la spedizione presso l'aeroporto di partenza. Del tutto generica, dunque, si mostra la doglianza sulla mancata risposta alla dedotta inesistenza della sostanza stupefacente, che non si confronta con la diversa ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, ciò che pure vale per la presunta "desistenza" del IA, che la sentenza impugnata espressamente esclude argomentando, in fatto, come egli avesse continuato a tenere i contatti con gli aeroportuali e condividendo la ricostruzione del primo giudice (riassunta alle pagg. 21-23) giusta la quale IA aveva ad un certo punto solo "sospeso l'organizzazione in attesa di conoscere la disponibilità degli operai" e la data utile era poi stata indicata nel 24 gennaio 2015. 2.5. Parimenti inammissibile per identiche ragioni è il quinto motivo di ricorso. La sentenza (pag. 69) argomenta logicamente la ricostruzione dell'accaduto e la rilevanza penale degli atti tentati compiuti con il concorso del IA. Le critiche mosse in ricorso non si confrontano con quelle argomentazioni e non ne scalfiscono la logicità. Del tutto generico, poi, è il riferimento all'assoluzione intervenuta in primo grado per altro capo di imputazione che, secondo il ricorrente, avrebbe presentato analoghe caratteristiche. Al di là del fatto che si tratta di due fatti diversi, non essendo stata la Corte d'appello investita della cognizione sul capo N), il confronto tra le due vicende era del tutto sterile: il giudice d'appello era tenuto a valutare, e lo ha fatto, se fosse condivisibile la condanna di IO IA per il reato contestatogli sub H) e non anche a valutare, in assenza d'impugnazione sul punto, se fosse corretta l'assoluzione intervenuta in primo grado per il diverso capo N).
2.6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La ricostruzione in fatto operata in sentenza ed in questa sede non rivisitabile (De RD annullò l'operazione ritenendo che un correo infortunato, aeroportuale di Malpensa, non avrebbe potuto consentire il recupero della droga) esclude che possa parlarsi di "desistenza volontaria", dovendo farsi applicazione dei consolidati principi secondo cui in tema di desistenza dal delitto, benché la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, la decisione di interrompere l'azione non deve risultare necessitata (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647; Sez. 2, n. 18385 del 05/04/2013, Pesce e a., Rv. 255919; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro e a, Rv. 252230), ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico e aa., Rv. 272535; Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, 23 Canadè, Rv. 258791). La volontarietà della desistenza non è esclusa dalla valutazione degli svantaggi di altra natura che deriverebbero dal proseguimento dell'azione criminosa, sempre che la decisione di interromperla non risulti necessitata, posto che la ragione della previsione normativa non risiede nella resipiscenza dell'agente (Sez. 5, n. 1955/2000 del 07/12/1999, Rv. 216438), sicché la decisione di interrompere l'iter criminoso può essere giustificata da motivi di qualsiasi natura, anche utilitaristici, purché si tratti di una deliberazione assunta in piena libertà, indipendentemente da fattori esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell'agente (Sez. 1, n. 11865 del 26/02/2009, Fondino, Rv. 243923). Per contro, di libera determinazione del soggetto non può parlarsi allorché la prosecuzione dell'azione sia impedita da fattori esterni che la rendano vana (Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076) o che ne renderebbero estremamente improbabile il compimento (Sez. 6, n. 203/2012 del 20/12/2011, Del Giudice, Rv. 251571), essendo necessario che l'agente abbia ancora l'oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell'azione in atto (Sez. 6, n. 40678 del 11/10/2011, Rinaldi, Rv. 251058). In sostanza, i fattori esterni che rilevano ai fini di escludere una volontaria desistenza dall'azione criminosa e che lasciano sussistere la - responsabilità per gli atti già compiuti che rientrino nel paradigma del delitto tentato sono quelli che ostacolano la consumazione del reato, tanto da indurre - l'agente a decidere di non portare avanti l'azione delittuosa nella ritenuta consapevolezza che la stessa non potrebbe ragionevolmente giungere a compimento ovvero quando la prosecuzione di essa presenti svantaggi o rischi tali da non potersi attendere da nessuna persona ragionevole (in quest'ultimo senso, Sez. 2, n. 7254/1976 del 15/12/1975 Ud., MA Rv. 133907). È quanto accaduto nel caso di specie. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, De RD annullò l'operazione per non rischiare di perdere il carico, ritenendo che i complici addetti allo scalo aeroportuale domestico non avrebbero potuto assicurare il recupero dello stupefacente. Né rileva che come ex post emerso si trattasse di un convincimento poggiante su un errato presupposto di fatto, atteso che il complice IA era invece riuscito ad assicurare la prestazione illecita da parte della squadra di aeroportuali. Di desistenza volontaria non può parlarsi laddove la decisione di interrompere l'azione delittuosa sia assunta sull'errato presupposto che, per una causa esterna in realtà insussistente, non vi sia ragionevole possibilità di portarla fruttuosamente a termine. È pur vero che, in questi casi, sul piano squisitamente oggettivo, se il reo non fosse caduto in errore avrebbe in realtà potuto portare a consumazione il delitto, ma la desistenza non può ritenersi "volontaria" nel senso più sopra indicato, essendo stata invece coartata (sia pur in base ad una 2 24 4 situazione di fatto che l'agente si era erroneamente rappresentato). Quale che sia la ratio che voglia riconoscersi alla previsione di cui all'art 56, terzo comma, cod. pen. - ragioni di politica criminale fondate sulla c.d. "teoria del ponte d'oro", piuttosto che ragioni connesse alle teorie dello scopo della pena o della premialità della condotta l'esclusione della punibilità postula la libera decisione - di non portare a compimento l'azione delittuosa pur se le condizioni note all'agente lo avrebbero consentito, sicché nei casi come quello di specie, difettando la spontaneità della scelta, non v'è ragione di non sanzionare gli atti che già hanno integrato il tentativo punibile.
2.7. Il settimo motivo di ricorso è ictu oculi inammissibile. La sentenza (p. 70) risponde alla doglianza sollevata con il motivo di gravame, citando la conversazione intercettata del 27.5.2015 tra IA e De RD, che comprova il concorso di entrambi nel reato di cui al capo M) del successivo 31 maggio. Con questa argomentazione il generico ricorso in alcun modo si confronta.
2.8. L'ottavo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, sotto entrambi i profili dedotti.
2.8.1. Quanto alla sussistenza del reato associativo, come si è già più sopra osservato (§§.
1.1.1 e 1.1.2) la motivazione è corretta in diritto e assolutamente adeguata e le critiche svolte dal ricorrente sono del tutto generiche e manifestamente infondate. -In particolare, già si è rilevato come la sentenza che non poteva ovviamente estendere l'accusa al di là di quella contestata in imputazione abbia semplicemente preso atto che l'addebito del reato di cui al capo A) era stato formulato a partire dal giugno 2014 e per ciò solo ha (doverosamente) escluso dall'orizzonte associativo i due reati di cui all'art. 73 t.u. stup. in precedenza commessi (capi B e C), logicamente attestando che, quantomeno a partire dal dies a quo individuato, tra gli imputati era stata costituita una stabile organizzazione finalizzata alla commissione di delitti in materia di traffico di stupefacenti di tipo cocaina e, in particolare, d'importazione di consistenti partite di droga dal Sudamerica. Tenuto conto del rilevante numero e della gravità dei reati-fine commessi tra il giugno 2014 e l'agosto 2015 è incomprensibile il rilievo circa la pretesa attività "a singhiozzo" che l'associazione avrebbe avuto, laddove la sentenza impugnata ha del tutto logicamente attestato la stabilità del sodalizio e l'esistenza di un'organizzazione adeguata al raggiungimento dello scopo criminoso condiviso.
2.8.2. Quanto, poi, all'affiliazione al sodalizio di IO IA, il ricorso non si confronta con i numerosi elementi di prova indicati in sentenza e tratti dalle conversazioni intercettate, non illogicamente ritenuti dimostrativi di una 25 continuata ed intranea attività - certamente significativa dell'affectio societatis di gestione dei rapporti con gli operai aeroportuali infedeli di Malpensa e di condivisione con il De RD dei rapporti da questi tenuti con i due coniugi sudamericani. Contrariamente a quanto opina il ricorrente, l'affermata responsabilità penale per i numerosi reati-fine dei quali IA è stato ritenuto colpevole - con decisione che, come si è visto, è in questa sede incensurabile - - costituisce ulteriore conferma della condotta partecipativa, essendosi addirittura ritenuto che, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346). Il fatto anche De RD si interfacciasse talvolta direttamente con i correi che gestivano il recupero dello stupefacente presso lo scalo aeroportuale di Malpensa non scalfisce la logicità della conclusione raggiunta, tenendo conto del ruolo apicale al medesimo riconosciuto, mentre si è già rilevato come non si ravvisi alcuna contraddittorietà tra le conclusioni raggiunte in sentenza in termini di responsabilità ciò che vale anche per il reato associativo e l'esclusione - - della partecipazione di IA IO alla commissione del reato di cui al capo E), essendo, anzi, tale ultima conclusione del tutto coerente con il ruolo associativo in capo al medesimo ricostruito.
2.9. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché trattasi di questione di merito non deducibile nel ricorso per cassazione. Richiamando i principi più sopra esposti (§§.
1.3.1 s.), deve rilevarsi che la motivazione, per quanto scarna, è adeguata e qui non censurabile, sia per la mancata concessione delle circostanze generiche (vale certamente per IA, ritenuto responsabile del reato associativo e di numerosi, e gravi, reati d'importazione di droga, tentata o consumata, anche per ingenti quantità, il rilievo negativo, ritenuto assorbente, sulla "spregiudicatezza" e "protervia del dolo"), sia per il trattamento sanzionatorio, anche nel suo caso individuato con riguardo al più grave reato-fine (nella specie, il capo D), applicandosi tuttavia il minimo della pena detentiva per il reato associativo satellite e l'aumento per la circostanza aggravante contenuto nel minimo di legge. Gli aumenti a titolo di continuazione sono stati dosati in relazione ai diversi capi, considerati per gruppi omogenei e la posizione del IA è stata specificamente considerata, anche in relazione allo sfavorevole giudizio per il ruolo in concreto da lui rivestito in ambito associativo. La valutazione di merito è qui insindacabile e non è conferente il generico riferimento alla pena (peraltro quantificata in termini non dissimili) inflitta alla correa RZ, considerati i diversi ruoli svolti dai due 26 R nell'associazione e nella realizzazione dei singoli reati quali valutati, nella sua discrezionalità, dal giudice di merito.
3. Il ricorso proposto da FR CA è inammissibile, conclusione che si estende conseguentemente alle doglianze proposte con la memoria contenente motivi aggiunti, l'ammissibilità dei quali dipende da quella dell'impugnazione a cui i medesimi accedono, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen. (cfr., di recente, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387), i quali ultimi, peraltro, nulla di significativo aggiungono alle doglianze originariamente proposte.
3.1. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità.
3.1.1. In diritto, va in primo luogo richiamato l'orientamento giusta il quale se l'accertamento della commissione dei reati che costituiscono lo scopo del sodalizio non è necessario ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459/2016 del 06/11/2015, Venere, Rv. 266710), anche il coinvolgimento in un solo reato- fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343/2016 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890) ovvero laddove si tratti di un episodio comunque sintomatico dell'appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand e aa., Rv. 257800). Nel caso di specie l'affiliazione al sodalizio è stata innanzitutto ritenuta in base alla partecipazione del CA alla commissione del reato di cui al capo E) ed alla protratta attività, significativa dell'affectio societatis, che il suddetto ricorrente compì in tale contesto, a partire già dal luglio 2014, per organizzare una squadra di portuali del porto di Cagliari in grado di recuperare carichi di stupefacenti spediti via nave dall'estero, così giungendo alla programmazione dell'importazione di circa 140 Kg. di cocaina, poi sequestrata, avvenuta in data 12 dicembre 2014. Lungi dall'essere meramente congetturale - come opina il ricorrente, senza confrontarsi con le significative conversazioni intercettate richiamate in sentenza - la disponibilità di quei portuali da parte del CA per la - consumazione dei traffici organizzati dall'associazione è stata logicamente argomentata (v. pagg. 56-58). - in ciò nuovamente 3.1.2. In secondo luogo, va rilevato che il ricorso non si confronta con la richiamata motivazione della sentenza, che generico 27 fonda la conclusione della ritenuta adesione al sodalizio non solo sugli elementi di prova riferiti alla responsabilità per il pur significativo reato-fine contestato al capo E), ma anche su ulteriori elementi, tratti dalle intercettazioni e dal monitoraggio degli incontri con altri partecipi. La sentenza, poi, risponde sulla ragione per cui il collaboratore LA non aveva parlato di CA, mentre il fatto che IN IA potesse non conoscerlo nulla prova, posto che gli associati non devono necessariamente conoscersi tutti tra di loro (cfr. Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi e aa., Rv. 252232) e che quest'ultimo si interfacciava con gli italiani per il tramite dei connazionali e parenti RO EL e RZ VA. I rilievi contenuti a pag. 10 del ricorso, dunque, hanno in larga parte ottenuto una non illogica risposta dalla Corte territoriale e quelli non affrontati in sentenza non sono in grado di scalfirne la tenuta logica, non attenendo a circostanze decisive.
3.2. I successivi due motivi di ricorso, riferiti al reato di cui al capo E), sono inammissibili perché sottopongono a questa Corte una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove. La sentenza (p.76) argomenta non illogicamente sull'identificazione di CA quale utilizzatore dell'utenza telefonica a lui attribuita e in ricorso non si - e neppure specificamente si allega dimostra un travisamento della prova - idoneo ad inficiare la conclusione raggiunta. Già si è detto della manifesta infondatezza del rilievo pure qui fugacemente inserito circa la pretesa congetturalità della conclusione sua disponibilità di portuali da parte di CA.
3.3. Gli ultimi tre motivi di ricorso, concernenti il trattamento sanzionatorio, sono del pari inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, proponendosi pure qui doglianze di merito non consentite in sede di legittimità (cfr. i rilievi di cui supra, sub §§.
1.3.1 s.). Quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione sulla spregiudicatezza e protervia del dolo in relazione al prolungato sviluppo temporale di ciascuna condotta si attaglia alla posizione di FR CA, giusta quanto più sopra osservato in relazione alla lunga gestazione che ha condotto alla commissione del reato di cui al capo E), tenendo anche conto della ritenuta responsabilità per il reato associativo. Quanto alla pena detentiva base - probabilmente proprio in funzione del diverso criterio adottato nei suoi riguardi già in primo grado per FR CA (unico tra tutti gli imputati) la pena è - stata addirittura fissata in limiti inferiori al minimo edittale prevista per quest'ultimo reato, in termini peraltro compresi tra il minimo ed il medio edittale del reato ritenuto più grave, con aumento per l'aggravante nella misura minima 28 e contenuto aumento per la continuazione con il reato associativo. La sentenza, pertanto, non può essere in questa sede censurata.
4. Il ricorso di BE NI è inammissibile perché entrambe le doglianze sono meramente ripetitive dei motivi di appello e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza (pp. 60 ss.), che del tutto logicamente supportano le conclusioni raggiunte facendo buon governo dei principi giuridici che regolano le questioni trattate.
4.1. Quanto alla ritenuta affectio societatis del ricorrente, la sentenza adeguatamente argomenta, indicando le prove senza che il ricorrente muova sul punto specifiche critiche: perché era fisiologico, in relazione al ruolo svolto in seno all'associazione, che egli avesse contatti soltanto con alcuno degli altri partecipanti;
perché egli era consapevole di far parte di un gruppo organizzato volto alla commissione di illecite importazioni di droga;
in cosa consisteva la sua manifestata disponibilità nei confronti dell'associazione, dandosi atto che egli aveva indicato anche le date dei turni di servizio in cui lui ed altri correi avrebbero potuto prelevare lo stupefacente allo scalo aeroportuale di Malpensa;
perché egli era consapevole del contributo da lui offerto al rafforzamento della comune azione delittuosa, tanto da avanzare pretese sulla maggior valorizzazione economica del proprio apporto, interesse personale - questo - che non è certo incompatibile con l'adesione al pactum sceleris, non essendo di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (cfr. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-02). Quanto al fatto che i tre reati-fine per i quali è stata accertata la responsabilità del ricorrente siano stati commessi nell'arco di un breve lasso temporale, va rilevato che quattro mesi sono è periodo certamente idoneo a supportare l'affermazione di una stabile condivisione del vincolo, giusta il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato associativo, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno e aa., Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D. e aa., Rv. 250771).
4.2. Quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non illogicamente la sentenza ha ritenuto la importanza non minima del suo contributo ai reati-fine, essendo egli stato non illogicamente equiparato al 29 q corriere, posto che il suo compito - fondamentale nell'economia del piano illecito · era di far uscire la droga dallo scalo aeroportuale.
4.3. La già più volte menzionata motivazione comune sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, poi, è adeguata per il ricorrente NI, essendo egli stato ritenuto responsabile del reato associativo e di tre reati-fine, sicché la ritenuta subvalenza dei profili favorevoli invocati dalla difesa dell'imputato costituisce valutazione di merito in questa sede insindacabile.
5. Il ricorso proposto da DA MA MP è parzialmente fondato nei termini di cui infra, dovendo nel resto essere complessivamente rigettato.
5.1. Il primo motivo è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite e, comunque, perché generico e manifestamente infondato, sicché, per quanto sopra osservato (§. 3) non rilevano le ulteriori argomentazioni al proposito spese nei motivi aggiunti, che comunque non muterebbero la conclusione.
5.1.1. Quanto alle doglianze afferenti all'attribuzione al ricorrente dell'utenza telefonica intercettata, esse attengono alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione della prova e non rientrano tra i motivi proponibili in sede di legittimità (il ricorrente prospetta a questa Corte addirittura la "rilettura dell'intero compendio probatorio": pag. 7 ricorso). La sentenza (pagg. 83 e 84) fonda l'utilizzo dell'apparecchio da parte di MP sulle stesse dichiarazioni da lui rese circa il fatto che il quel periodo aveva la disponibilità, ritenendo inverosimile che, in arco temporale ne comunque non ristretto (tra il 29 giugno e il 1° agosto 2014), un'altra persona lo avesse ripetutamente utilizzato per intrattenere, a sua insaputa, i contatti illeciti con i correi RO e De RD, entrambi peraltro conosciuti, come da sua ammissione, dal ricorrente MP. Si tratta di argomentazioni che, in modo non manifestamente illogico, hanno valutato ed escluso l'alternativa spiegazione offerta dalla difesa, sicché le stesse non possono in questa sede essere altrimenti sindacate. Né vale - per sostenere una inesistente contraddittorietà - il richiamo a quella parte della sentenza (pag. 5) in cui si afferma che tra gli associati "occasionalmente vi fu un uso promiscuo delle utenze": non v'è, all'evidenza, alcuna contraddizione, sia perché l'uso promiscuo viene definito "occasionale", sia, soprattutto, perché lo stesso è riferito ai partecipi dell'associazione contestata al capo A), addebito mai neppure ipotizzato nei confronti dell'odierno ricorrente. Quanto alla mancata risposta al quesito sulle ragioni per cui MP avrebbe fatto quelle parziali ammissioni, poi utilizzate contra se, si tratta di critica che non scalfisce la logicità della tenuta 305 0 q argomentativa della sentenza, trattandosi di questione, non decisiva, che può avere diverse spiegazioni.
5.1.2. Quanto alle critiche sul riconosciuto ruolo concorsuale in forza delle condotte tenute dal MP di cui danno evidenza le conversazioni intercettate, diversamente da quanto allega il ricorrente che non si confronta - adeguatamente con le ragioni spese nella motivazione della sentenza impugnata - è stato non illogicamente ricostruito l'apporto causale dato dal MP, che mediò tra l'acquirente RO e l'importatore di droga De RD, favorendo il loro incontro per il raggiungimento dell'accordo, prima che l'operazione illecita fosse compiutamente definita, come la sentenza ha ritenuto riportando la conversazione del 29 giugno 2014, che in ricorso neppure viene analizzata. Le successive conversazioni le uniche evocate in ricorso - si ricollegano a quella e valgono esclusivamente a confermare che il coinvolgimento di MP nell'illecita importazione, quale trait d'union rispetto ai finanziatori dell'operazione, si protrasse anche successivamente alla commissione del delitto. Quanto ai rilievi per la prima volta prospettati nella memoria contenente motivi aggiunti con riguardo alla citata conversazione del 29 giugno anche a voler prescindere dalla loro inammissibilità derivata per - quanto più sopra osservato gli stessi attengono a valutazioni di fatto in questa sede non proponibili circa il momento in cui l'accordo sarebbe stato definitivamente preso. Come detto, la sentenza impugnata - dando anche atto di quanto ricostruito nella conforme di primo grado attesta che il ricorrente fu il "collegamento" tra RO (e la cosca calabrese degli LV da lui rappresentata) e De RD per organizzare il reato, finanziato dalla cosca, cui stupefacente fu poi sequestrato e si pongono dunque eziologicamente prima dell'accordo e della consumazione. Del resto, il reato che nella specie stato contestato, e ritenuto, nei confronti dell'imputato e dei suoi complici non è un mero acquisto di sostanza stupefacente (che, questo sì, si perfeziona con l'accordo e non richiede per la consumazione l'effettiva traditio: cfr. Sez. 3, n. 14233 del 05/02/2020, Lasic, Rv. 279289), bensì il diverso reato di importazione, che, secondo la preferibile tesi condivisa dal Collegio, si consuma invece con l'ingresso dello stupefacente nel territorio dello Stato, nella specie avvenuto il 6 luglio 2014 (cfr. Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949-04). Le informazioni riferite da MP a RO circa l'avvenuta spedizione dello stupefacente ed il successivo sequestro confortano semplicemente la sua corresponsabilità nel ruolo di intermediazione di cui si è detto, protrattosi anche durante e dopo l'esecuzione del reato. La sentenza, dunque, ha fatto buon governo dei consolidati principi giusta i quali per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il 31 concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, dep. 2014, Merola e aa., Rv. 258185). Le argomentazioni giuridiche spese dal ricorrente, per contro, non si attagliano al caso di specie quale in fatto ricostruito dal giudice di merito sì da essere irrimediabilmente generiche.
5.2. Il secondo motivo di ricorso, anche come integrato con il terzo motivo aggiunto contenuto nella successiva memoria, è in parte inammissibile perché sottende una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici di merito e, comunque, è in diritto infondato.
5.2.1. Dovendo il Collegio prendere a base la ricostruzione operata in sede di merito quale più sopra schematicamente riassunta, il ruolo concorsuale del MP è stato ravvisato nella sua mediazione tra RO e De RD, provata sin dal 29 giugno 2014 e finalizzata a consentire ai due di definire compiutamente l'accordo illecito che poi portò all'importazione della droga avvenuta il 6 luglio 2014. Il ricorrente ha dunque posto in essere una condotta agevolatrice rispetto alla commissione del delitto, prima che lo stesso fosse integrato, certamente rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., sicché le condotte successivamente commesse non possono all'evidenza essere qualificate in termini di mero favoreggiamento personale o reale giusta la clausola di - riserva contenuta negli artt. 378 e 379 cod. pen.
5.2.2. Quanto al fatto che quest'ultima disposizione, a differenza di quella contenuta nell'articolo precedente, non richieda espressamente che le condotte di favoreggiamento siano state commesse dopo la commissione del reato presupposto, sicché potrebbero rilevare anche comportamenti commessi prima della sua consumazione, laddove diretti ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un illecito non ancora consumato, si tratta di prospettazione che in ogni caso non si attaglia al caso di specie: la descritta condotta di mediazione commessa da MP a partire dal 29 giugno è stata infatti eziologicamente collegata alla stessa definizione dell'accordo criminoso tra RO e De RD che portò all'importazione di quel quantitativo di stupefacente, in parte finanziato, come ricostruito in sentenza, dalla cosca degli LV. Si è dunque radicalmente fuori dall'area di un possibile favoreggiamento reale, trattandosi invece di compartecipazione nella commissione del reato presupposto. 32 5.3. Il terzo motivo di ricorso come integrato dal quarto motivo nuovo non è fondato perché non si confrontadedotto nella successiva memoria appieno con l'effettiva ratio decidendi dell'esclusione del contributo di minima importanza. La sentenza (pag. 84) ha escluso di poter riconoscere l'invocata circostanza attenuante richiamando il "ruolo di collegamento svolto dal'imputato con RO" ritenuto non di minima efficacia causale e facendo poi riferimento alle - - "informazioni" girate da MP a RO sul fatto che l'aereo con la droga era partito da Santo Domingo e che la droga era poi stata sequestrata. Le critiche mosse dal ricorrente si limitano a contestare, con argomenti non manifestamente infondati, queste ultime argomentazioni, ma non si spingono ad esaminare, nella sua ampiezza, il ruolo concorsuale "di collegamento" espressamente valorizzato dalla sentenza ai fini della condanna (si vedano le prime righe di pag. 84) e consistito nell'aver MP svolto mediazione e assicurato supporto logistico per favorire gli accordi illeciti tra RO e De RD. Nell'applicare al caso di specie il "criterio della causalità adeguata" rispetto alle condotte che hanno fondato il giudizio di responsabilità di MP - evidenziando come quelle post delictum di cui sopra si è detto avevano un'efficacia del tutto marginale il ricorrente non spende parola sulla più rilevante condotta di "collegamento", quella ante delictum, ricostruita in capo al medesimo per verificare se, anche sotto questo angolo visuale, la motivazione sia carente o manifestamente illogica. Ad avviso del Collegio, l'onere del confronto con la motivazione della sentenza impugnata che, come nella specie, si censuri con il ricorso per cassazione perché carente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., impone al ricorrente di prendere in esame l'intero contenuto del provvedimento impugnato e non soltanto la parte di esso che specificamente si riferisce all'analisi della doglianza proposta con il gravame che viene fatta oggetto di critica in sede di legittimità. Non è consentito, cioè, "parcellizzare" il provvedimento impugnato sia pur seguendo l'ordine di trattazione delle specifiche questioni che in esso viene fatto senza considerare argomentazioni spese in altra parte della sentenza e che sono rilevanti rispetto al giudizio sul tema devoluto in sede di legittimità. Alla luce di tale principio, il motivo di doglianza qui in esame appare dunque generico, poiché non si confronta con la natura della condotta concorsuale che nella specie ha assunto rilievo decisivo per fondare l'affermazione di penale responsabilità di DA MA MP e non argomenta perché, rispetto ad essa, il contributo dal medesimo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 3, n. 9844/2016 del 17/11/2015, 33 Barbato, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e a., Rv. 264455; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035).
5.4. Il quarto motivo di ricorso, come anche integrato dal sesto della memoria contenente motivi aggiunti, è fondato con riguardo al diniego sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, Se sulla quantificazione della pena base per l'unico reato commesso non possono muoversi censure all'operato della Corte territoriale che, tenendo conto della gravità del reato anche a prescindere dalla quantità di stupefacente oggetto dell'importazione (pag. 86), l'ha ridotta in termini prossimi al minimo, e ben inferiori al medio, edittale gli argomenti spesi per negare le invocate - attenuanti generiche, come già rilevato, comuni a tutti i coimputati, non si attagliano alla posizione di DA MA MP. Essendo nel suo caso stata riconosciuta la responsabilità per un unico fatto di reato, con riguardo alle condotte di intermediazione e supporto più sopra descritte, il richiamo alla "spregiudicatezza e protervia del dolo" appare formula vuota, priva di concreti agganci alla fattispecie concreta, e non risultano effettivamente analizzati i profili favorevoli addotti dall'imputato e richiamati a pag. 19 del ricorso. Sul punto s'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
5.5. La medesima conclusione vale con riguardo alla doglianza proposta con il quinto motivo di ricorso, come integrato dal quinto motivo contenuto nella memoria contenente motivi aggiunti. Come anche si ricava dal riepilogo dei motivi fatto nella sentenza impugnata (pag. 50), l'imputato aveva chiesto che fosse nei suoi confronti esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, t.u. stup. sul rilievo che da nessuna delle conversazioni intercettate fosse desumibile la sua conoscenza del quantitativo di droga oggetto dell'accordo criminoso. Rigettando in modo assai strigato la doglianza, la sentenza (pag. 85) si limita ad osservare che si tratta di circostanza aggravante di tipo oggettivo, che si comunica dunque ai compartecipi i quali l'abbiano ignorata anche solo per colpa. Pur trattandosi di esatto principio, ricavabile dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. ed affermato da un consolidato orientamento interpretativo, la sua applicazione nel caso di specie non è adeguatamente motivata. Rispetto al punto devoluto, vale a dire che dalle conversazioni intercettate cui prese parte MP nulla poteva ricavarsi sull'entità dello stupefacente oggetto d'importazione, la sentenza in alcun modo argomenta per quale ragione potesse al medesimo ascriversi quantomeno una colpevole ignoranza circa l'ingente quantità. Si tratta, dunque, di omessa motivazione su un punto decisivo (cfr., in 34 4 tema di reato concorsuale, Sez. 2, n. 50172 del 04/10/2018, Cocola, Rv. 274689). Anche sul punto la sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
5.6. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento di un motivo di gravame concernente l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate mediante l'apparecchio Blackberry proposto esclusivamente, in grado di appello, dal coimputato AN. Pur non avendo quest'ultimo coltivato la doglianza nel ricorso per cassazione, la censura prospettata da MP deve comunque essere valutata, posto che l'inutilizzabilità della prova è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., di recente, Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, Fenili, Rv. 281880-02). La questione, reputa tuttavia il Collegio, è già stata correttamente risolta dalla sentenza impugnata sulla base di accertamenti in fatto qui non rivisitabili e della giurisprudenza richiamata, con cui il ricorrente non si confronta (pp. 79- 80). Valgono, in particolare, i seguenti principi: ->> in tema di intercettazioni telefoniche, l'acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema Blackberry e gestito tramite server collocato in territorio estero, non necessita di rogatoria internazionale nel caso in cui la registrazione dei dati sia avvenuta in Italia, a nulla rilevando che per "decriptare" gli elementi identificativi associati ai cd. codici PIN, assegnati dalla compagnia che eroga il servizio all'apparecchio dell'utente, sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero (Sez. 3, n. 47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990 - 03, che ha ritenuto corretta l'attività di intercettazione del traffico telematico cd. "PIN to PIN", svolta secondo le modalità di cui all'art. 266 bis cod. proc. pen., relativa a comunicazioni registrate da terminale sito sul territorio italiano, rispetto alle quali la società canadese di gestione del traffico si era limitata a comunicare i dati in suo possesso che identificavano i possessori dei "nickname" associati ai codici PIN monitorati); in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema Blackberry, la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione e può essere svolta, ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., mediante la mera richiesta alla società produttrice del sistema operativo di trasformare, tramite l'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili (Sez. 6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819); 35 in tali casi, l'acquisizione della messaggistica non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni siano avvenute in Italia, a nulla rilevando che per "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949-02); - ove l'attività di messa in chiaro di messaggi critpati sia svolta dal fornitore del servizio fuori dal contraddittorio, la difesa ha diritto di ottenere la versione originale e criptata dei messaggi e le chiavi di sicurezza necessarie alla decriptazione, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., sanabile tuttavia dall'istanza di giudizio di abbreviato (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949-03). Nel caso di specie, la sentenza che ha fatto buon governo di tali principi - non attesta che i messaggi non erano stati intercettati in territorio italiano, affermando che soltanto successivamente i messaggi captati erano stati decriptati con richiesta alla RIM canadese, senza che fosse necessaria una rogatoria e senza che potessero farsi valere invalidità connesse alle operazioni di decriptazione proprio perché vi era stata richiesta di definizione del processo con rito abbreviato.
6. Il ricorso proposto da AN RO è inammissibile, sicché, anche in questo caso, non vanno analiticamente esaminati i motivi aggiunti (cfr. §. 3) che, peraltro, non porterebbero a diversa conclusione.
6.1. I due motivi del ricorso originario -da trattarsi unitariamente in quanto sono inammissibili perché si tratta della reiterazione obiettivamente connessi- delle medesime doglianze attinenti alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione della prova già disattese dalla sentenza impugnata con motivazione non manifestamente illogica e non inficiata da travisamenti. Ed invero, la sentenza (pp. 80 e 81) esamina le doglianze proposte con il gravame ed argomenta adeguatamente le ragioni per cui le utenze telefoniche sulle quali sono state intercettate le conversazioni utilizzate per la decisione e qui fatte nuovamente oggetto di censura erano state attribuite all'imputato RO. E' solo con riguardo al giorno 27 maggio 2014 - quando non vi furono però intercettazioni rilevanti, sicché l'irrisolta questione sul punto è priva di decisività che la sentenza attesta come non sia stato possibile chiarire chi avesse la disponibilità delle utenze (se l'imputato RO o il cugino LV), rispondendo la sentenza, peraltro, in modo non manifestamente illogico e senza che sia provato il travisamento della prova, anche alle censure sul fatto che quel giorno l'auto non sarebbe entrata nell'autogrill. 36 Quel che conta ai fini della conclusione qui fatta oggetto di critica è che gli accertamenti svolti in epoca successiva al maggio 2014 hanno invece consentito di appurare che le utenze erano entrambe nella disponibilità ed in uso ad AN RO e con queste argomentazioni il ricorrente non si confronta, non essendo sufficiente a scardinare la logicità della conclusione il semplice rilievo che non vi sarebbe prova dell'effettivo controllo delle generalità dei passeggeri sul volo Lamezia Terme Germania del 25 giugno 2014, che vedeva appunto AN - RO tra i passeggeri imbarcati e ha logicamente consentito di desumere come quel giorno le due utenze fossero in suo possesso, alla luce delle celle telefoniche attivate nei pressi di entrambi gli scali aeroportuali in orari compatibili con il decollo e l'atterraggio (ciò che peraltro era già accaduto il precedente 12 giugno, in relazione ad altro volo effettuato da RO da Lamezia Terme a Bergamo, così come identico risultato avevano dato i servizi di o.c.p. effettuati il 21 giugno). È questa, all'evidenza, la "lettura aggregata dei dati" - menzionata in -sentenza e di cui il ricorrente lamenta il mancato chiarimento che ha consentito ai giudici di merito, peraltro con doppia decisione conforme, di attribuire al di là di ogni ragionevole dubbio le due utenze in questione ad AN RO nel periodo, immediatamente successivo, in cui furono monitorate le conversazioni utilizzate per l'affermazione di penale responsabilità. Del tutto generico è il riferimento alla valutazione che in altro procedimento sarebbe stata fatta circa l'uso dell'apparecchio da parte del cugino, non essendo peraltro configurabile il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla contraddittorietà della motivazione rispetto a sentenza diversa da quella impugnata (Sez. 1, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo e aa., Rv. 240996).
6.2. Quanto al (terzo) motivo aggiunto contenuto nella memoria successivamente depositata, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'eccessivo trattamento sanzionatorio, con il recupero del motivo al proposito svolto in grado d'appello, invocando l'estensione, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., dei motivi d'impugnazione sul punto proposti in questa sede dagli altri ricorrenti, al di là dell'evidente infondatezza di tale ultima prospettazione posto che i motivi afferenti alla dosimetria della pena sono personali e nella specie non viene specificamente argomentato il contrario vale quanto più sopra osservato circa - l'impossibilità di valutare motivi aggiunti ad un ricorso ab origine inammissibile. A ciò si aggiunge, quale ulteriore ed autonoma causa di inammissibilità, il fatto che si tratta di motivo non collegato a quelli principali, valendo il consolidato principio secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario 37 atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato e quello afferente a questioni relative al trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783).
7. Il ricorso proposto da LE AN è inammissibile.
7.1. Con il primo motivo ci si limita a reiterare doglianze sulla ricostruzione del fatto non illogicamente disattese dalla sentenza impugnata, con le cui argomentazioni il ricorrente non si confronta, senza che sia ravvisabile alcun travisamento della prova, facendosi peraltro riferimento, in ricorso, ad atti processuali neppure menzionati nel provvedimento. A quest'ultimo proposito, va innanzitutto osservato come la sentenza impugnata non faccia riferimento all'informativa della quale viene lamentata l'assenza agli atti, con la conseguente genericità della doglianza. Per contro, la sentenza afferma come non vi sia prova che il ricorrente fosse all'epoca ristretto e quindi impossibilitato a recarsi all'estero, mentre la attribuzione all'imputato dei telefoni su cui sono state intercettate le conversazioni è stata fatta anche in relazione a riferimenti personali al medesimo con cui il ricorso non si confronta (telefonata di un interlocutore che gli diceva di essersi presentato all'impiegata di un'agenzia di viaggi come il "cugino di LE AN"; difficoltà di locomozione compatibili con l'operazione che l'imputato aveva all'epoca da poco subito). Quanto all'interscambiabilità degli apparecchi cellulari a cui si fa fugace riferimento a pag. 77 della sentenza, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà, avendo la sentenza non illogicamente attestato, poco sopra, che i messaggi utilizzati per la decisione, in forza della loro consequenzialità e cronologica lettura, mostravano come in quel periodo gli apparecchi monitorati fossero in uso alla stessa persona.
7.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni già esposte in occasione della disanima dell'identico motivo proposto da IO IA (v. supra, sub §. 2.6).
7.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ci si limita a reiterare la medesima doglianza già proposta con l'appello a cui la sentenza (pp. 84-85) ha dato logica risposta, osservando che nel caso di specie (importazione di 32,450 kg. di cocaina), tenendo conto del tipo di organizzazione, doveva ragionevolmente presumersi un principio attivo di sostanza drogante nella media e quindi notevolmente superiore a duemila volte il 38 valore massimo detenibile. È stato fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512). Le critiche mosse dal ricorrente non scalfiscono la logicità dell'argomentazione.
7.4. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Richiamandosi quanto più sopra già osservato (§.
1.3.1 s.), si osserva che la pur comune motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche si attaglia alla persona di AN ed alle contestazioni mossegli e che la pena base fissata per il reato più grave è di poco superiore al minimo ed inferiore al medio edittale. La sentenza, inoltre, argomenta lo sfavorevole giudizio sulla personalità del suddetto imputato, ricavato dai precedenti specifici, anche recenti, mentre l'aumento per la circostanza aggravante è stato applicato nella misura minima di legge.
8. Per ragioni analoghe a quelle da ultimo descritte, è inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di IV NI. La comune motivazione si attaglia infatti anche alla sua posizione, essendo il ricorrente stato ritenuto responsabile del reato associativo e di ben quattro reati- fine, sicché il giudizio sulla spregiudicatezza e protervia del dolo, ritenuto dal giudice di merito assorbente per argomentare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non può essere in questa sede rivisitato.
9. Concludendo, va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione ai due profili di cui si è detto con riguardo alla posizione di DA MA MP con il rigetto, nel resto, del ricorso dal medesimo proposto. Va complessivamente rigettato il ricorso proposto da IO IA, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. I restanti ricorsi debbono invece essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 39 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MP DA MA limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di MP DA MA. Rigetta il ricorso di IA IO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di RO EL NY, RZ VA RO GE, NI IV, NI BE, CA FR, AN LE, RO AN e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud Vito Di OL hi Todilic e +491 - 4 FEB 2022 IL CAME THEPERTO 0 40 4