Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' puo' essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro e' applicabile l'articolo 66 secondo comma.
Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semiliberta' puo' essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.
Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita', nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena.
Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.))