Versione
15 dicembre 1981
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30 dicembre 2022
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Art. 69. (( (Licenze ai condannati alla semiliberta' e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive). )) ((Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell'articolo 56, primo comma, e' applicabile l'articolo 66, primo comma.
Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' puo' essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro e' applicabile l'articolo 66 secondo comma.
Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semiliberta' puo' essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.
Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita', nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena.
Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.))
Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' puo' essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro e' applicabile l'articolo 66 secondo comma.
Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semiliberta' puo' essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.
Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita', nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena.
Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.))
Commentari • 8
- 1. Note minime, con andamento rapsodico, sugli aspetti generale delle nuove pene sostitutiveErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 luglio 2023 · 2.9747803
[…] Ancora, l'art. 69 legge n. 689/ 1981, nell'enucleare una serie di cause che consentono al condannato alla semidetenzione e alla detenzione domiciliare di fruire di licenze, oppure della sospensione o del rinvio dell'esecuzione delle pene sostitutive, concorre anch'esso a delineare la funzione spiccatamente rieducative e risocializzante connessa a siffatte pene. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Roma, sentenza 30/01/2023, n. 1514Provvedimento: […] L'art. 69 comma 2 legge n. 689/1981 prevede un termine di due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'Amministrazione procedente, salvo la possibilità di proroghe (sei mesi per intervenuta audizione dell'interessato in data 17 marzoLeggi di più...
- sanzione amministrativa·
- antiriciclaggio·
- decadenza procedimento sanzionatorio·
- art. 14 legge 689/1981·
- violazione obblighi antiriciclaggio·
- adeguata verifica della clientela·
- art. 56 D.Lgs. 231/2007·
- art. 69 D.Lgs. 231/2007·
- definizione agevolata