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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2567/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
RN EL TA, Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7798/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di UN - Via G. Matteotti N. 37 00048 UN RM
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8657 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente
IL DIFENSORE DEL RICORRENTE ESIBISCE ATTO DI ANNULLAMENTO DEL COMUME
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1” con sede in Indirizzo_1 (00161), in persona della Procuratrice Reverenda Rappresentante_1, impugna l'avviso di accertamento n 8657 del 20/10/2022 emesso da CI di UN (CI Metropolitana di Roma Capitale) in rettifica per omesso/parziale versamento dell'imposta IMU per l'anno
2018 della somma di euro 3.082,88 oltre interessi e sanzioni per un totale di euro 4.069,27 relativamente agli immobili di proprietà siti in UN, Indirizzo_2, Daticatastali_1 categoria A/7 rendita euro 2.161,37 e fDaticatastali_1 categoria C/2 rendita euro 104,12 ed un immobile ubicato in Indirizzo_3 di cui al Daticatastali_1 categoria C/6 rendita euro 55,78.
Evidenzia che:
- la “Casa Generalizia dell'Istituto delle Serve di Ricorrente_1” è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con regio Decreto 26 maggio 1932, iscritto nel registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo al n. 508/87 - e, in quanto tale, esonerato dal pagamento dell'imposta IMU ai sensi dell'art. 7, lett. i), del D. Lgs. 504/1992;
-la pretesa tributaria dell'Ente Impositore si riferisce ad immobili il cui uso è esclusivamente istituzionale, così come previsto dal Regolamento adottato dal Ministero dell'economia e Finanze con Decreto n. 200 del 19 novembre 2012;
-il mancato svolgimento di attività lucrativa attribuisce a tale Ente la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, comma 1, lettera c), individuati dal Legislatore negli «… enti pubblici e privati diversi dalle società, (ne)i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale …….(omissis), residenti nel territorio dello Stato»;
-in base all'articolo 149, comma 4, del TUIR gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono sempre enti non commerciali.
- gli immobili sono esclusivamente utilizzati per svolgere una delle attività di rilevante valore sociale indicate alla lettera i) ovvero quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, e sportive, oltre a quelle di religione e culto;
-lo stesso decreto ministeriale 200/2012 ha poi puntualmente identificato le attività di religione e culto, esenti in forza del richiamo all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, ovvero le «attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana» (art. 1, lett. n);
-in virtù di tale disposizione normativa il ricorrente ha conseguentemente diritto a beneficiare delle agevolazioni previste in materia di IMU per gli enti che svolgono attività di religione e di culto a condizione che gli immobili vengano utilizzati esclusivamente per attività istituzionali;
-a partire dall'anno 2013, per poter godere dell'esenzione sopra indicata non è più necessario che gli immobili siano “destinati esclusivamente” allo svolgimento di una o più delle attività socialmente rilevanti sopra richiamate;
- l'art. 91-bis, commi 2 e 3, del decreto legge 1/2012 in caso di utilizzazione mista dell'unità immobiliare ha previsto, in luogo della perdita totale dell'esenzione, un'imponibilità parziale: «2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione….».
L'imponibilità limitata nei casi di uso promiscuo è dunque concessa:
– solo se non sia possibile procedere al frazionamento catastale;
– proporzionalmente agli usi diversi da quelli esenti;
– a condizione che sia resa una specifica dichiarazione.
Eccezionalmente per questa prima dichiarazione è stato posto come termine di presentazione il 30 novembre 2014 con obbligo di dichiarare due annualità, ovvero le annualità 2012 e 2013.
-il ricorrente ha puntualmente trasmesso la dichiarazione IMU ENC2014 per le annualità 2012 e 2013 motivando il diritto all'esenzione totale in considerazione della destinazione a stabile convivenza religionis causa della comunità negli immobili oggetto di accertamento, come si evince dalla copia del modello
IMUENC2014 trasmesso;
-dal punto di vista fattuale si evidenzia che l'Ente Casa Generalizia dell'Istituto delle Serve di Ricorrente_1 è un Istituto religioso femminile di diritto pontificio il cui riconoscimento di istituzione di diritto diocesano risale al 1° aprile 1853 mentre l'approvazione della Santa Sede è definitivamente intervenuta l'11 luglio 1876;
-l'attività di assistenza gratuita ai malati prestata dal ricorrente è priva di qualsiasi connotazione commerciale e, pertanto, l'Istituto religioso Ricorrente_1 i rientra nel novero dei soggetti meritevoli di esenzione dall'imposta IMU ai sensi del sopra richiamato art 7, comma primo, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992; -da un punto di vista oggettivo si rileva ancora che gli immobili ubicati in UN, per i quali è contestato l'omesso versamento dell'imposta IMU, sono utilizzati esclusivamente come alloggio delle religiose che periodicamente vi dimorano e vi esercitano l'attività di culto. Conseguentemente, uniformemente al principio sancito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 6494/2014, tali immobili godono del beneficio ex art. 7, comma 1 lettera i).
Evidenzia di fornire una ulteriore prova utile a comprovare l'oggettiva assenza di attività lucrativa all'interno degli immobili ubicati nel Comune di UN, fornendo copia della dichiarazione dei redditi
Unico ENC2018 dalla quale emerge un'unica fonte di reddito derivante dalla locazione di un box di proprietà sito nel Comune di Roma (Quadri RB, RN -).
Conclude rappresentando che la pretesa tributaria è nulla per insussistenza del presupposto impositivo in virtù del diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta IMU.
Il Comune di UN si è costituito in giudizio evidenziando che l'onere della prova circa il diritto all'esenzione grava sul contribuente. La Cassazione (cfr. ordinanza n. 23314/2011), afferma che " la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di attività commerciale (ex multis Cass. n.
5485/2008).".
Il requisito oggettivo è riferito alla circostanza che l'immobile sia effettivamente destinato allo svolgimento di una delle attività agevolate identificate dalla norma (assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), da parte dello stesso ente proprietario. Ciò postula che la destinazione dell'immobile sia effettiva e non semplicemente teorica (Cassazione, sentenze n. 10092/2005, 1064/2005,
5485/2008) e che tali attività siano svolte direttamente dal medesimo soggetto proprietario. La giurisprudenza di legittimità afferma che l'agevolazione spetta alla duplice condizione dell'utilizzo diretto da parte dell'ente possessore ed all'esclusiva destinazione ad attività peculiari non produttive di reddito, escludendo ogni caso di utilizzazione indiretta anche se assistita da finalità di pubblica utilità.
Rappresenta che con l'art. 1, comma 759 della Legge 160/2019 e con l'art. 9, comma 8 del D.L. 23/2021
l'esenzione a favore dei soggetti di cui all'art. 7 comma 1 lett. I) D.Lgs. 504/1992, possessori di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività non lucrative elencate nella stessa lett. i) della norma, è stata confermata anche in ambito IMU.
Più precisamente, in base all'art. 7 D.Lgs. 504/92 l'esenzione opera solo in presenza della duplice condizione in esso prevista: l'utilizzazione diretta degli immobili da parte del possessore (requisito soggettivo) e la loro esclusiva destinazione alle attività istituzionali di tipo commerciale (requisito oggettivo). Ne deriva quindi che è necessario valutare, per i casi specifici, la compresenza di detti requisiti, non essendo sufficiente il soddisfacimento di uno solo dei due.
Sottolinea che nella dichiarazione prodotta dalla parte ricorrente è riportato un solo immobile ovvero quello di cui al Daticatastali_1 rendita euro 2.161,37 mentre vengono omessi i riferimenti all'immobile ubicato in Indirizzo_2 di cui al Daticatastali_1 rendita euro 104,12 e e a quello ubicato in Indirizzo_3 b di cui al Daticatastali_1
rendita euro 55,78; da ciò deduce che gli immobili non citati non rientrano nella richiesta specifica di esenzione dal pagamento.
Inoltre segnala che non viene specificato più dettagliatamente cosa si intende per attività di“religione e di culto” svolte dall'Ente come indicate nella dichiarazione. Nel ricorso viene inoltre indicato un presunto “uso promiscuo” dell'immobile ai sensi dell'art. 91 bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 1/2012 che, in luogo della perdita totale dell'esenzione determina un'imponibilità parziale;
tuttavia non viene meglio specificato l'utilizzo parziale dell'immobile ed a quali attività viene dedicato.
Sottolinea ulteriormente che, in sede di dichiarazione IMU per i periodi d'imposta 2012 e 2013, la parte ricorrente non ha dichiarato due unità immobiliari oggetto di accertamento (U.I.f. 30/1446/46-cat C/6 F.
28/78/4 Cat. C/2) né ha dichiarato l'asserito regime di esenzione per l'U.I. F. 28/78/3 Cat. A/7, unico immobile dichiarato.
All'udienza del 29 febbraio 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respingeva la istanza di sospensiva richiesta dalla parte ricorrente.
All'udienza del 18 luglio 2024 il difensore del comune di UN ha chiesto un rinvio dell'udienza che veniva accolta.
Con provvedimento del 9 ottobre 2024 il Comune di UN disponeva la rettifica in autotutela dell'avviso di accertamento IMU n. 8657 del 20/10/2022 di euro 4.069,27 relativo all'anno d'imposizione 2018 motivandola testualmente quanto segue: “Per conformarsi alle pronunce del giudice tributario, favorevoli alla contribuente, che considerano determinati immobili passibili di esenzione IMU (sentenze tributarie n.
4027/2020; n. 6461/2022; n. 11407/2022; n. 12147/2023; n. 487/2024; n. 7965/2021…..L'importo totale dell'avviso di accertamento IMU n. 8657 del 20/10/2022, rettificato ed arrotondato (art. 1 comma 166 L.
27/12/2006 n. 296), di euro 106,00, dovrà essere versato con modello F24 allegato alla presente…”.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per estinzione parziale del giudizio.
Ed invero, come già sopra esposto, con provvedimento del 9 ottobre 2024 il Comune di UN disponeva la rettifica in autotutela dell'avviso di accertamento IMU n. 8657 del 20/10/2022 di euro
4.069,27 relativo all'anno d'imposizione 2018 motivandola testualmente quanto segue: “Per conformarsi alle pronunce del giudice tributario, favorevoli alla contribuente, che considerano determinati immobili passibili di esenzione IMU (sentenze tributarie n. 4027/2020; n. 6461/2022; n. 11407/2022; n.
12147/2023; n. 487/2024; n. 7965/2021…..L'importo totale dell'avviso di accertamento IMU n. 8657 del
20/10/2022, rettificato ed arrotondato (art. 1 comma 166 L. 27/12/2006 n. 296), di euro 106,00, dovrà essere versato con modello F24 allegato alla presente…”.
Nel resto il ricorso va rigettato essendo pienamente condivisibili le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni della parte resistente e quelle poste a base della sentenza della Commissione
Provinciale Tributaria di Roma n. 3710/20/2020 depositata in data 17.06.2020.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese processuali vanno compensate tra le parti processuali.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per estinzione parziale del giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese processuali vanno compensate tra le parti processuali.
Roma 25 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
AN TA SI OR PI
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
RN EL TA, Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7798/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di UN - Via G. Matteotti N. 37 00048 UN RM
elettivamente domiciliato presso protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8657 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente
IL DIFENSORE DEL RICORRENTE ESIBISCE ATTO DI ANNULLAMENTO DEL COMUME
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1” con sede in Indirizzo_1 (00161), in persona della Procuratrice Reverenda Rappresentante_1, impugna l'avviso di accertamento n 8657 del 20/10/2022 emesso da CI di UN (CI Metropolitana di Roma Capitale) in rettifica per omesso/parziale versamento dell'imposta IMU per l'anno
2018 della somma di euro 3.082,88 oltre interessi e sanzioni per un totale di euro 4.069,27 relativamente agli immobili di proprietà siti in UN, Indirizzo_2, Daticatastali_1 categoria A/7 rendita euro 2.161,37 e fDaticatastali_1 categoria C/2 rendita euro 104,12 ed un immobile ubicato in Indirizzo_3 di cui al Daticatastali_1 categoria C/6 rendita euro 55,78.
Evidenzia che:
- la “Casa Generalizia dell'Istituto delle Serve di Ricorrente_1” è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con regio Decreto 26 maggio 1932, iscritto nel registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo al n. 508/87 - e, in quanto tale, esonerato dal pagamento dell'imposta IMU ai sensi dell'art. 7, lett. i), del D. Lgs. 504/1992;
-la pretesa tributaria dell'Ente Impositore si riferisce ad immobili il cui uso è esclusivamente istituzionale, così come previsto dal Regolamento adottato dal Ministero dell'economia e Finanze con Decreto n. 200 del 19 novembre 2012;
-il mancato svolgimento di attività lucrativa attribuisce a tale Ente la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, comma 1, lettera c), individuati dal Legislatore negli «… enti pubblici e privati diversi dalle società, (ne)i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale …….(omissis), residenti nel territorio dello Stato»;
-in base all'articolo 149, comma 4, del TUIR gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono sempre enti non commerciali.
- gli immobili sono esclusivamente utilizzati per svolgere una delle attività di rilevante valore sociale indicate alla lettera i) ovvero quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, e sportive, oltre a quelle di religione e culto;
-lo stesso decreto ministeriale 200/2012 ha poi puntualmente identificato le attività di religione e culto, esenti in forza del richiamo all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, ovvero le «attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana» (art. 1, lett. n);
-in virtù di tale disposizione normativa il ricorrente ha conseguentemente diritto a beneficiare delle agevolazioni previste in materia di IMU per gli enti che svolgono attività di religione e di culto a condizione che gli immobili vengano utilizzati esclusivamente per attività istituzionali;
-a partire dall'anno 2013, per poter godere dell'esenzione sopra indicata non è più necessario che gli immobili siano “destinati esclusivamente” allo svolgimento di una o più delle attività socialmente rilevanti sopra richiamate;
- l'art. 91-bis, commi 2 e 3, del decreto legge 1/2012 in caso di utilizzazione mista dell'unità immobiliare ha previsto, in luogo della perdita totale dell'esenzione, un'imponibilità parziale: «2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione….».
L'imponibilità limitata nei casi di uso promiscuo è dunque concessa:
– solo se non sia possibile procedere al frazionamento catastale;
– proporzionalmente agli usi diversi da quelli esenti;
– a condizione che sia resa una specifica dichiarazione.
Eccezionalmente per questa prima dichiarazione è stato posto come termine di presentazione il 30 novembre 2014 con obbligo di dichiarare due annualità, ovvero le annualità 2012 e 2013.
-il ricorrente ha puntualmente trasmesso la dichiarazione IMU ENC2014 per le annualità 2012 e 2013 motivando il diritto all'esenzione totale in considerazione della destinazione a stabile convivenza religionis causa della comunità negli immobili oggetto di accertamento, come si evince dalla copia del modello
IMUENC2014 trasmesso;
-dal punto di vista fattuale si evidenzia che l'Ente Casa Generalizia dell'Istituto delle Serve di Ricorrente_1 è un Istituto religioso femminile di diritto pontificio il cui riconoscimento di istituzione di diritto diocesano risale al 1° aprile 1853 mentre l'approvazione della Santa Sede è definitivamente intervenuta l'11 luglio 1876;
-l'attività di assistenza gratuita ai malati prestata dal ricorrente è priva di qualsiasi connotazione commerciale e, pertanto, l'Istituto religioso Ricorrente_1 i rientra nel novero dei soggetti meritevoli di esenzione dall'imposta IMU ai sensi del sopra richiamato art 7, comma primo, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992; -da un punto di vista oggettivo si rileva ancora che gli immobili ubicati in UN, per i quali è contestato l'omesso versamento dell'imposta IMU, sono utilizzati esclusivamente come alloggio delle religiose che periodicamente vi dimorano e vi esercitano l'attività di culto. Conseguentemente, uniformemente al principio sancito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 6494/2014, tali immobili godono del beneficio ex art. 7, comma 1 lettera i).
Evidenzia di fornire una ulteriore prova utile a comprovare l'oggettiva assenza di attività lucrativa all'interno degli immobili ubicati nel Comune di UN, fornendo copia della dichiarazione dei redditi
Unico ENC2018 dalla quale emerge un'unica fonte di reddito derivante dalla locazione di un box di proprietà sito nel Comune di Roma (Quadri RB, RN -).
Conclude rappresentando che la pretesa tributaria è nulla per insussistenza del presupposto impositivo in virtù del diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta IMU.
Il Comune di UN si è costituito in giudizio evidenziando che l'onere della prova circa il diritto all'esenzione grava sul contribuente. La Cassazione (cfr. ordinanza n. 23314/2011), afferma che " la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di attività commerciale (ex multis Cass. n.
5485/2008).".
Il requisito oggettivo è riferito alla circostanza che l'immobile sia effettivamente destinato allo svolgimento di una delle attività agevolate identificate dalla norma (assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), da parte dello stesso ente proprietario. Ciò postula che la destinazione dell'immobile sia effettiva e non semplicemente teorica (Cassazione, sentenze n. 10092/2005, 1064/2005,
5485/2008) e che tali attività siano svolte direttamente dal medesimo soggetto proprietario. La giurisprudenza di legittimità afferma che l'agevolazione spetta alla duplice condizione dell'utilizzo diretto da parte dell'ente possessore ed all'esclusiva destinazione ad attività peculiari non produttive di reddito, escludendo ogni caso di utilizzazione indiretta anche se assistita da finalità di pubblica utilità.
Rappresenta che con l'art. 1, comma 759 della Legge 160/2019 e con l'art. 9, comma 8 del D.L. 23/2021
l'esenzione a favore dei soggetti di cui all'art. 7 comma 1 lett. I) D.Lgs. 504/1992, possessori di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività non lucrative elencate nella stessa lett. i) della norma, è stata confermata anche in ambito IMU.
Più precisamente, in base all'art. 7 D.Lgs. 504/92 l'esenzione opera solo in presenza della duplice condizione in esso prevista: l'utilizzazione diretta degli immobili da parte del possessore (requisito soggettivo) e la loro esclusiva destinazione alle attività istituzionali di tipo commerciale (requisito oggettivo). Ne deriva quindi che è necessario valutare, per i casi specifici, la compresenza di detti requisiti, non essendo sufficiente il soddisfacimento di uno solo dei due.
Sottolinea che nella dichiarazione prodotta dalla parte ricorrente è riportato un solo immobile ovvero quello di cui al Daticatastali_1 rendita euro 2.161,37 mentre vengono omessi i riferimenti all'immobile ubicato in Indirizzo_2 di cui al Daticatastali_1 rendita euro 104,12 e e a quello ubicato in Indirizzo_3 b di cui al Daticatastali_1
rendita euro 55,78; da ciò deduce che gli immobili non citati non rientrano nella richiesta specifica di esenzione dal pagamento.
Inoltre segnala che non viene specificato più dettagliatamente cosa si intende per attività di“religione e di culto” svolte dall'Ente come indicate nella dichiarazione. Nel ricorso viene inoltre indicato un presunto “uso promiscuo” dell'immobile ai sensi dell'art. 91 bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 1/2012 che, in luogo della perdita totale dell'esenzione determina un'imponibilità parziale;
tuttavia non viene meglio specificato l'utilizzo parziale dell'immobile ed a quali attività viene dedicato.
Sottolinea ulteriormente che, in sede di dichiarazione IMU per i periodi d'imposta 2012 e 2013, la parte ricorrente non ha dichiarato due unità immobiliari oggetto di accertamento (U.I.f. 30/1446/46-cat C/6 F.
28/78/4 Cat. C/2) né ha dichiarato l'asserito regime di esenzione per l'U.I. F. 28/78/3 Cat. A/7, unico immobile dichiarato.
All'udienza del 29 febbraio 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respingeva la istanza di sospensiva richiesta dalla parte ricorrente.
All'udienza del 18 luglio 2024 il difensore del comune di UN ha chiesto un rinvio dell'udienza che veniva accolta.
Con provvedimento del 9 ottobre 2024 il Comune di UN disponeva la rettifica in autotutela dell'avviso di accertamento IMU n. 8657 del 20/10/2022 di euro 4.069,27 relativo all'anno d'imposizione 2018 motivandola testualmente quanto segue: “Per conformarsi alle pronunce del giudice tributario, favorevoli alla contribuente, che considerano determinati immobili passibili di esenzione IMU (sentenze tributarie n.
4027/2020; n. 6461/2022; n. 11407/2022; n. 12147/2023; n. 487/2024; n. 7965/2021…..L'importo totale dell'avviso di accertamento IMU n. 8657 del 20/10/2022, rettificato ed arrotondato (art. 1 comma 166 L.
27/12/2006 n. 296), di euro 106,00, dovrà essere versato con modello F24 allegato alla presente…”.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per estinzione parziale del giudizio.
Ed invero, come già sopra esposto, con provvedimento del 9 ottobre 2024 il Comune di UN disponeva la rettifica in autotutela dell'avviso di accertamento IMU n. 8657 del 20/10/2022 di euro
4.069,27 relativo all'anno d'imposizione 2018 motivandola testualmente quanto segue: “Per conformarsi alle pronunce del giudice tributario, favorevoli alla contribuente, che considerano determinati immobili passibili di esenzione IMU (sentenze tributarie n. 4027/2020; n. 6461/2022; n. 11407/2022; n.
12147/2023; n. 487/2024; n. 7965/2021…..L'importo totale dell'avviso di accertamento IMU n. 8657 del
20/10/2022, rettificato ed arrotondato (art. 1 comma 166 L. 27/12/2006 n. 296), di euro 106,00, dovrà essere versato con modello F24 allegato alla presente…”.
Nel resto il ricorso va rigettato essendo pienamente condivisibili le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni della parte resistente e quelle poste a base della sentenza della Commissione
Provinciale Tributaria di Roma n. 3710/20/2020 depositata in data 17.06.2020.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese processuali vanno compensate tra le parti processuali.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per estinzione parziale del giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese processuali vanno compensate tra le parti processuali.
Roma 25 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
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