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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/07/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 83/2025 promossa da:
, c.f. , col patrocinio dell'avv. Luisa Ronco, con Parte_1 C.F._1 domicilio in Biella, via Caraccio 8;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , residente a [...] C.F._2
Monte Grappa 1; non costituito
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alla minore
, nata a [...] il 1° luglio 2023 Persona_1
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 17 luglio 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
La sig. presentava ricorso al fine di regolamentare le condizioni di affidamento, Parte_1 collocamento e visite relativamente alla figlia nata da una relazione di convivenza ormai Per_1 conclusa con il sig. Quest'ultimo non si costituiva nel procedimento. All'udienza del 17 CP_1 luglio 2025 la giudice sentiva la parte presente e adottava provvedimenti provvisori, la parte concludeva chiedendo l'adozione in via permanente di detti provvedimenti e rinunciando ai termini per memorie conclusive. La giudice si riservava. Tanto premesso, ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., dato atto del disinteresse manifestato dal sig. per il procedimento e in assenza di prove circa CP_1
i suoi redditi, il Tribunale ritiene di affidare in via esclusiva alla madre, con facoltà per Per_1 quest'ultima di decidere anche le questioni straordinarie in piena autonomia, di collocarla presso la madre, di consentire al padre di vederla previo accordo con la madre e previa l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali, e di fissare a carico del padre un contributo minimo al mantenimento della minore di € 150,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e della metà delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
con decorrenza dalla domanda. Assegno unico come per legge. Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche in €
3.000,00 oltre accessori, in considerazione della complessità della causa e dell'assenza di istruttoria, dovranno essere sostenute dal convenuto soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 83
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Affida alla madre in via esclusiva, con facoltà per quest'ultima di Persona_1 adottare in via autonoma anche le decisioni di straordinaria amministrazione;
2) Colloca la minore presso la madre;
3) Dispone che la minore possa incontrare il padre su sua richiesta, previo accordo con la madre con l'intermediazione dei Servizi Sociali;
4) Condanna il padre a versare alla madre l'importo di € 150,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario della minore, nonché a sostenere la metà delle spese straordinarie a lei necessarie, come da Protocollo del Tribunale;
5) Condanna il padre a rifondere alla madre le spese legali, liquidate in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Biella. 23/07/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 83/2025 promossa da:
, c.f. , col patrocinio dell'avv. Luisa Ronco, con Parte_1 C.F._1 domicilio in Biella, via Caraccio 8;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , residente a [...] C.F._2
Monte Grappa 1; non costituito
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alla minore
, nata a [...] il 1° luglio 2023 Persona_1
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 17 luglio 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
La sig. presentava ricorso al fine di regolamentare le condizioni di affidamento, Parte_1 collocamento e visite relativamente alla figlia nata da una relazione di convivenza ormai Per_1 conclusa con il sig. Quest'ultimo non si costituiva nel procedimento. All'udienza del 17 CP_1 luglio 2025 la giudice sentiva la parte presente e adottava provvedimenti provvisori, la parte concludeva chiedendo l'adozione in via permanente di detti provvedimenti e rinunciando ai termini per memorie conclusive. La giudice si riservava. Tanto premesso, ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., dato atto del disinteresse manifestato dal sig. per il procedimento e in assenza di prove circa CP_1
i suoi redditi, il Tribunale ritiene di affidare in via esclusiva alla madre, con facoltà per Per_1 quest'ultima di decidere anche le questioni straordinarie in piena autonomia, di collocarla presso la madre, di consentire al padre di vederla previo accordo con la madre e previa l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali, e di fissare a carico del padre un contributo minimo al mantenimento della minore di € 150,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e della metà delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
con decorrenza dalla domanda. Assegno unico come per legge. Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche in €
3.000,00 oltre accessori, in considerazione della complessità della causa e dell'assenza di istruttoria, dovranno essere sostenute dal convenuto soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 83
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Affida alla madre in via esclusiva, con facoltà per quest'ultima di Persona_1 adottare in via autonoma anche le decisioni di straordinaria amministrazione;
2) Colloca la minore presso la madre;
3) Dispone che la minore possa incontrare il padre su sua richiesta, previo accordo con la madre con l'intermediazione dei Servizi Sociali;
4) Condanna il padre a versare alla madre l'importo di € 150,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario della minore, nonché a sostenere la metà delle spese straordinarie a lei necessarie, come da Protocollo del Tribunale;
5) Condanna il padre a rifondere alla madre le spese legali, liquidate in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Biella. 23/07/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore