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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5259/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5259/2019 promossa da
Parte_1
O DE ATTORE/I contro Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
in contraddittorio con
Controparte_3
Con l'Avv. Stefano Cerruti
Controparte_4
Controparte_5 ro
1
quale chiamato in causa da Controparte_2 Controparte_1
Controparte_6
Controparte_7 va e l'avv. Roberto Bondi
Controparte_8
Con l'Avv. Francesca Mander
TERZI CHIAMATI
Avente ad oggetto: Responsabilità medica e sanitaria
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10 ottobre 2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in rinnovazione, l'odierna attrice con- veniva in giudizio la struttura sanitaria (inde: S&S) e il Controparte_1
dott. – suo direttore sanitario all'epoca dei fatti, chiedendo Controparte_2
l'accertamento della responsabilità della prima per i danni cagionatile a seguito di un trattamento medico – chirurgico, che per i motivi di cui alla perizia di parte allegata alla citazione, sarebbe stato erroneamente formulato dal dott. e CP_2
mal eseguito da lui e dal dott. , che l'aveva coadiuvato Controparte_5
nella fase esecutiva. Ne sarebbero conseguiti i danni patrimoniali – per spese me- diche anche emendative, compensi non dovuti (per l'avversario inadempimento) e perdita di reddito – e non patrimoniali, biologico e morale, specificati nella consu- lenza di parte allegata all'atto introduttivo e quantificati in € 100.000,00 complessivi o diversa somma di giustizia.
2 Al risarcimento di tali danni parte attrice chiedeva la condanna di e CP_1 [...]
n via subordinata, rectius conseguente (come chiarito nella I memoria ex CP_9
art. 183 VI co. c.p.c. di detta parte, p. 2) rispetto al prodromico accertamento;
in via parimenti subordinata, rectius conseguente (cfr. loc. ult. cit.) essa chiedeva anche la restituzione del (la parte di) compenso versata per prestazioni inesattamente adempiute ex adverso.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti eccepivano in rito la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e nel merito contestavano le domande attoree, chiedendo la reiezione per infondatezza in fatto e in diritto. Su istanza dei convenuti erano chiamati in causa i rispettivi assicuratori per la respon- sabilità professionale e formulava anche domanda di “manleva” Controparte_1
nei confronti del dott. CP_2
Si costituivano le parti chiamate, ad eccezione di (quale assi- Controparte_10
curatore del dott. quale convenuto) che, in quanto ritualmente citata, veniva CP_2
dichiarata contumace.
Il dott. e il dott. eccepivano sia la nullità che l'improponibilità CP_5 CP_2
e/o improcedibilità della domanda per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 9
e 13 della legge n. 24 del 08.03.2017 ed a loro volta chiedevano di chiamare in causa i propri assicuratori per la responsabilità professionale;
questi ultimi, dopo aver richiesto in tesi la reiezione delle domande attoree verso il proprio assicurato, chie- deva in ipotesi subordinata accertarsi l'inoperatività della polizza e in ulteriore su- bordine la limitazione del quantum da pagare in manleva invocando scoperti, fran- chigie e limitazioni contrattuali delle rispettive responsabilità.
Il dott. a sua volta costituitosi, contestava la sussistenza di alcun suo rap- CP_4
porto diretto con la paziente e chiedendo la reiezione di ogni pretesa nei suoi con- fronti, instava per la chiamata in causa del proprio assicuratore RC
[...]
. Quest'ultima dopo aver richiesto in tesi la reiezione delle Parte_2
3 domande attoree verso il proprio assicurato, chiedeva in ipotesi subordinata accer- tarsi l'inoperatività della polizza e in ulteriore subordine la limitazione del quantum da pagare in manleva invocando scoperti, franchigie e limitazioni contrattuali delle rispettive responsabilità.
non si costituiva neppure sulle domande svolte dal dott. Controparte_6
quale terzo chiamato in regresso dalla clinica e perciò veniva Controparte_2
dichiarata contumace.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, interrogato- rio formale, prova testimoniale e C.T.U., le parti precisavano le conclusioni, come per la trattazione scritta del 10 ottobre 2024 il Giudice tratteneva la causa in deci- sione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., con i termini di cui all'art. 190, I co.
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
0. Eccezioni in rito
Appare in primo luogo opportuno, seppure con una consapevole, lieve inversione logica, sgombrare il campo dalle eccezioni pregiudiziali di rito di improponibilità
e/o improcedibilità della domanda per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 9
e 13 della legge n. 24 del 08.03.2017, dovendosi chiarire che il rapporto sub iudice si
è esaurito prima della sua entrata in vigore (avvenuta il 1° aprile 2017) e che per- tanto si applica il previgente d.lgs. 189/2012 (in tal senso, v. ad es. Corte di Cassa- zione, sez. III civ. sentenza n. 28994/2019). La normativa applicabile non pone(va) condizioni di procedibilità e/o proponibilità della domanda analoghe a quanto sa- rebbe stato previsto dall'art. 8 l. 24/2017.
Anche l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza assoluta del petitum posto che l'oggetto delle domande si delinea compiutamente mediante una lettura combinata dell'atto introduttivo attoreo e della relazione tecnica ad esso allegata:
4 tale consulenza, secondo un'espressione ormai tralatizia, costituisce allegazione di parte.
Ebbene, siffatta natura, che letta “in negativo” preclude al Giudice di basare la sua decisione sulla c.t.p., “in positivo” consente di valorizzarla al fine di chiarire le voci risarcitorie richieste ed il relativo ammontare.
Del resto, i convenuti ed i terzi chiamati, nonostante la formulazione dell'eccezione di nullità, si sono difesi compiutamente sotto ogni profilo, argomentando l'infon- datezza in fatto e in diritto delle domande attoree e sanando ogni ipotetica nullità dell'atto introduttivo avversario.
Posto dunque che le domande originarie, “principale” e “subordinate” nei con- fronti della clinica ed i relativi titoli sono state chiarite quanto al loro reciproco rapporto nella I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. ed impregiudicata ogni conside- razione sulla loro fondatezza, non è invece ammissibile l'estensione delle domande
– principale, di accertamento e risarcitoria e subordinata, restitutoria – al dott.
[...]
, a quanto è dato comprendere, in solido con la – pure operata dall'at- Per_1
trice nella sua I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.
Tale ampliamento soggettivo delle domande realizza all'evidenza non una mera emendatio ma, assommando all'originario un nuovo rapporto processuale, realizza una modifica del tema del contendere non consentita dal sistema delle preclusioni legali del quale è espressione la disposizione da ultimo richiamata.
Esclusa dunque l'instaurazione di un rapporto processuale tra l'attrice e il conve- nuto dott. , verso cui non è stata (tempestivamente) svolta alcuna do- CP_2
manda, e conseguentemente superata la valutazione della domanda di manleva da questi formulata ad hoc contro , occorre ora passare all'esame Controparte_11
delle domande svolte da erso Pt_1
5
1. L'evocazione in giudizio del dott. da parte dell'attrice CP_2
e la domanda risarcitoria da questa proposta verso la conve- nuta struttura sanitaria
In fatto, è documentale che nel luglio 2014 si sia rivolta alla Parte_1
clinica (con insegna “Centro Dentalcoop”) di Chioggia per Controparte_1
far verificare due preesistenti impianti e per curare alcune carie.
Veniva visitata dall'allora direttore sanitario, dott. il quale, sulla Controparte_2
base di una ortopantomografia datata 13.03.2014, formulava il piano terapeutico.
Il primo intervento aveva luogo il 12.9.2014 ed era eseguito dal dott. CP_5
; ne seguivano altri, fino a quando nel settembre – ottobre dell'anno suc-
[...]
cessivo, interveniva il dott. Il rapporto della paziente con Controparte_4 Pt_3
nterrompeva quando ella nel dicembre 2015 si rivolgeva ad un professionista esterno (dott. Levorin).
Il contratto di cura del cui inadempimento si controverte fu concluso da CP_12
(v. preventivo agli atti, doc. 1 att.) e da lei pagato alla clinica (ibidem) ed
[...]
aveva ad oggetto prestazioni di cura individuate dal dott. sia in sede di prima CP_2
visita, che nei successivi accessi dell'odierna attrice.
All'inadempimento in contesa – protrattosi in ipotesi da luglio 2014 a dicembre
2015 – si applica ratione temporis il c.d. decreto Balduzzi (d.lgs. 189/2012).
Verso la paziente è dunque configurabile una responsabilità contrattuale della cli- nica per il comportamento del sanitario (dott. che l'ha presa in Controparte_2
carico – visitandola per la prima volta concordando all'esito con lei il piano di cura
(doc. 1, cit.).
A fortiori rispetto all'eventuale risoluzione del contratto – che tuttavia, come di dirà, non è stata domandata dall'attrice – ed al suo connesso diritto alla restituzione del compenso, unica legittimata passiva appare la clinica S&S.
6 Come già osservato, peraltro, rispetto alle domande attoree, vuoi di accertamento e condanna al risarcimento del danno, vuoi di condanna alla restituzione dei com- pensi pagati a fronte dell'inadempimento del contratto, il dott. Controparte_2
in proprio non è destinatario di alcuna domanda da parte dell'attrice, che lo ha in- giustificatamente evocato in giudizio.
Considerati comunque gli esiti del giudizio e le ragioni della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese legali e tecniche tra attrice e convenuto dott. . CP_2
Conseguentemente, è assorbita la domanda di manleva formulata dal dott. CP_2
quale convenuto verso il proprio assicuratore per la RC professionale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese legali tra il dott. e CP_2 Controparte_10
posto che la chiamata di quest'ultima si era resa necessaria in ragione della
[...]
citazione del professionista da parte della paziente, ma è ri- Controparte_10
masta contumace.
*
Quanto alle domande attoree verso la clinica, esaminandole nell'ordine logico in cui esse (non tanto sono state formulate, quanto obiettivamente) si collocano, deve innanzitutto ritenersi che la domanda risarcitoria attorea sia fondata e vada accolta, nei termini di cui al prosieguo.
Nella loro relazione, i consulenti tecnici d'ufficio dott. medico legale, e Per_2
dott. ssa odontoiatra forense, previo scrupoloso esame del caso, con Per_3
motivazione logica e congruamente motivata e con riferimento soltanto ad abun- tantiam alle “dichiarazioni della perizianda”, sempre puntualmente affiancate alle “ri- sultanze documentali” (v. rel. cit. passim e pp. 39 ss.), hanno ritenuto che “al momento dell'accesso presso la struttura la situazione dell'apparato stomatognatico della Controparte_1
signora era compromessa e necessitava di rifacimento”. I cc.tt.uu. “analizzando Parte_1
7 l'esame ortopantomografico eseguito in data 13 marzo 2014, unico dato documentale antecedente
l'inizio della riabilitazione … [hanno ritenuto di] fare le seguenti considerazioni.
Nell'arcata inferiore erano presenti due impianti, in posizione 36 e 37, che erano scarsamente sostenuti da osso e non avrebbero pertanto costituito valido sostegno per una futura riabilitazione.
L'indicazione a rimuoverli e sostituirli è pertanto da considerarsi corretta … Gli elementi 13 e
43, mesioinclinati, già precedentemente devitalizzati e protesizzati, per poter essere utilizzati ne- cessitavano di ritrattamento e quindi della sostituzione dei perni endocanalari.
In conclusione, essendo nell'arcata inferiore integro e funzionalmente valido a finalità di sostegno protesico solo il 45, la proposta di rimuovere 45, 33, 43 e gli impianti preesistenti
e riabilitare l'arcata inferiore con implantoprotesi è da considerarsi conforme a linee guida/buone pratiche clinico assistenziali” (rel. dep. 26 marzo 2024).
Per quanto riguarda l'arcata superiore, i cc.tt.uu. hanno chiarito che “pur essendo la scelta terapeutica riabilitativa implantoprotesica per l'arcata superiore una di quelle possibili e praticabili secondo linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali … prima di applicare una strategia terapeutica così demolitiva, era doveroso approfondire il quadro clinico con una valuta- zione tridimensionale e un attento studio della situazione parodontale … e motivare la paziente
a migliorare il livello di igiene orale e a diminuire l'abitudine al fumo, entrambi aspetti importanti per il successo di qualsiasi tipo di riabilitazione ed in particolare per quella implantopotesica che stava per essere intrapresa. [Sennonché] da quanto riportato in cartella clinica emerge che a fronte del ripetersi del fallimento implantare non è mai stata presa in considerazione una rivalu- tazione della salute parodontale e del livello di igiene, della qualità dell'osso né dell'abitudine al fumo, mentre il Dr. si limitava unicamente a mettere in atto “tentativi” di riposizio- CP_5
namento senza mai richiedere un esame tridimensionale”.
Non è peraltro emerso – nella prospettiva, astrattamente configurabile, di una li- mitazione della responsabilità sanitaria in contesa – che i medici tempo per tempo intervenuti abbiano quantomeno tentato di migliorare l'igiene orale né che abbiano tenuto in debita considerazione il tabagismo della paziente.
8 Proseguono i cc.tt.uu. rilevando come “In relazione al ripetuto e massivo fallimento im- plantare … oltre alla mancata preparazione e monitoraggio della paziente sotto il profilo dell'igiene orale e della diminuzione al tabagismo (non risulta in cartella clinica sia mai stata eseguita una seduta di igiene orale professionale né sono riportati inviti a migliorare il livello di igiene e astenersi dal fumo) … anche l'inquadramento diagnostico è stato scorretto per la man- canza di esami di secondo livello e questo sia nel momento della prima fase riabilitativa quando,
a fronte del primo fallimento, alcuni impianti sono stati riposizionati senza che ne venisse ricercata la causa del fallimento” (rel. p. 43).
Infine, osservano i consulenti tecnici d'ufficio che “Per quanto riguarda la riabilitazione protesica, il cui costo è stato completamente corrisposto, si segnala che la periziata ha interrotto i rapporti con la struttura mentre, dopo molteplici interventi e ritocchi, era ancora portatrice di manufatti provvisori, peraltro del tutto incongrui come emerge dalla documentazione fotografica riportata nella valutazione tecnica del Dr. [autore della c.t.p. allegata sub doc. 10 Per_4
al ricorso] e che tali manufatti sono stati successivamente sostituiti dal Dr. Levorin” (ibidem,
p. 44).
Risultano dunque accertati molteplici profili di colpa in capo agli odierni convenuti, atti a fondare, innanzitutto, la responsabilità da inadempimento in capo alla con- venuta clinica S&S nei confronti della paziente – cliente.
Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale può farsi riferimento alla ctu, la quale alle pp. 46 ss. ha ritenuto che una parte degli onorari (per complessivi €
5.100,00) fossero “giustificati”, in quanto “afferenti a trattamenti corretti”, mentre la somma che in ipotesi andrebbe restituita alla paziente sarebbe determinata per sot- trazione con quanto dalla stessa versato (€ 22.610,00) e dunque ammonterebbe ad
€ 17.510,00 (= 22.610,00 – 5.100,00).
Oltre a ciò, va considerato il danno emergente per gli interventi che sono stati eseguiti dal Dr. Levorin per emendare i danni derivati dai trattamenti incongrui, ossia complessivamente a € 1.840,00.
9 A ben vedere, peraltro, mentre il rimborso delle spese mediche documentate e congrue, resesi necessarie a seguito della malpractice sanitaria, integra una somma dovuta a titolo risarcitorio, la restituzione del compenso che postula la risoluzione del contratto.
La relativa domanda è da considerarsi implicita in quella restitutoria espressamente formulata dall'attrice: spetta pertanto a quest'ultima anche la restituzione del com- penso pagato per le controprestazioni non esattamente adempiute, per un
contro
- valore stimato dai cc.tt.uu. ut supra in € 17.510,00.
Non vi è invece prova della perdita di reddito lamentata dalla ricorrente in rela- zione alla fase di “malattia”.
Quanto al risarcimento del danno biologico i cc.tt.uu. hanno stimato “l'entità del danno permanente … al valore complessivo del 5% costitutivo di sofferenza fisiopsichica di grado lieve nel cronico … [mentre] Non si riscontrano profili di danno psichico permanente.
Per quanto riguarda il danno biologico temporaneo emerge dalla cartella clinica che nel corso del periodo di cura (da settembre 2014 a novembre 2015) la SI.ra è stata sottoposta Pt_1
a plurime sedute presso la struttura di cui due complesse - valutabili come danno Controparte_1
biologico al 75% per giorni 2, seguiti da giorni 7 in forma parziale al 50% e giorni 30 al 25%
… con livello di sofferenza di grado medio-lieve … Il restante periodo … potrà essere valutato come danno biologico temporaneo parziale al 15% per mesi 13, con livello di sofferenza di grado lieve. Le attività odontoiatriche resesi necessarie per emendare i danni iatrogeni (implementazione dei siti e rialzi) hanno determinato un ulteriore periodo di malattia e convalescenza computabile
… in giorni 2 in forma parziale al 75%, giorni 7 al 50% e giorni 15 al 25%, con livello di sofferenza di grado medio-lieve” (rel. cit. pp. 54 ss.).
Ai fini della relativa quantificazione si ritiene di applicare, in continuità con l'orien- tamento costante di questo Giudice, e in difetto di apprezzabili scostamenti – sul piano schiettamente nummario – in ipotesi di applicazione della più diffusa tabella
“milanese” corrispondente, la tabella del tribunale di Venezia aggiornata al 2020.
10 Si ritiene, infatti, che Il ricorso a tabelle elaborate da altri Tribunali induce a liqui- dare un danno biologico comprensivo (sempre e comunque) di tutte le sottocate- gorie di danno non patrimoniale in astratto risarcibile. In particolare, la compo- nente c.d. morale nelle tabelle si trova inglobata all'interno del valore del CP_7
danno non patrimoniale, che le sentenze cc.dd. di San Martino del 2008 hanno affrancato dal dato della temporaneità affidandone tuttavia la tutela alla prova di un pregiudizio grave e di una lesione seria in relazione a diritti inviolabili della per- sona costituzionalmente rilevanti. Anche per C. Cass. sez. III civ. 30-07-2015, n.
16197 “Le tabelle di liquidazione offrono i parametri di base ai quali attenersi, in vista di valutazioni tendenzialmente unitarie;
ma l'esigenza dell'integrale e adeguato risarcimento dei danni impedisce di attribuire loro efficacia vincolante e inderogabile ed impone di valutarne l'ade- guatezza ad assicurare al danneggiato l'integrale risarcimento, tenuto conto delle peculiarità del caso”. Le ragioni che ancora oggi giustificano il ricorso a tabelle diverse da quelle meneghine si devono dunque al rispetto di quanto statuito nelle sentenze di San
Martino del 2008, considerando partitamente la componente morale e quella bio- logica. La stessa giurisprudenza di legittimità dimostra da tempo considerazione della componente morale del danno (v. C. Cass. sez. III civ. 17-01-2018, n. 901;
13.10.2017, n. 24075; 20-04-2016, n. 7766; 13-01-2016, n. 339; 23.1.2014, n. 1361).
In altri termini, il danno morale, ove dimostrato, è risarcibile autonomamente, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria, sanciva che il giudice di merito non può limitarsi a liquidare la componente «sofferenza soggettiva» me- diante applicazione automatica di una quota proporzionale del valore del danno biologico, né procedere alla riduzione, anche questa automatica, dell'importo cor- rispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effet- tiva del danneggiato, ma deve preliminarmente verificare se e come tale specifica componente sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica
11 – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di «personalizzazione» adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica.
Applicando la tabella prescelta, spettano dunque alla ricorrente € 9736,10 per ri- sarcimento del danno da IP, € 8050,00 per IT (calcolando 100,00 € die per IT al 100%)
A ciò si aggiungono € 3000,00 per danno morale, tenuto conto del grado di sof- ferenza nell'acuto e nel cronico e dei contorni concreti della vicenda, che ha visto la paziente per mesi sottoposta ad un doloroso e via via sempre più imperscrutabile percorso “terapeutico”, oltre che del particolare senso di vergogna e decadimento fisico che secondo l'id quod plerumque accidit colpisce chi per mesi si ritrovi in diffi- coltà nella masticazione e più in generale nella mobilità della bocca (condizioni queste riscontrate dai cc.tt.uu.).
Complessivamente, spettano dunque all'attrice € 40.110,00 per risarcimento dei danni patrimoniali (da spese mediche) e non patrimoniale (biologico e morale) e restituzione della parte di corrispettivo pagato per prestazioni non esattamente ese- guite dai sanitari: la convenuta clinica va dichiarata tenuta e condannata al relativo pagamento, oltre rivalutazione della componente risarcitoria (pari ad € 22.600,00) dal 2020 (anno dell'aggiornamento della tabella utilizzata) e interessi dal dicembre
2015, quando la paziente fu presa in carico dal dott. nella misura legale CP_4
tempo per tempo dovuta (e quantificabile, dopo l'introduzione del presente giudi- zio, ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c.).
Per il principio di soccombenza le spese legali, liquidate come da dispositivo tenuto conto della somma riconosciuta (art. 4 d.m. 127/2004) e dell'attività svolta, oltre che della complessità della controversia (art. 4 d.m. 55/2014 ss.mm.ii.) e quelle di
12 ctp documentate, tra attrice e convenuta vanno poste a carico Controparte_1
di quest'ultima, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al difensore attoreo, antistatario.
2. La domanda di manleva di e verso CP_1 CP_1 [...]
Controparte_13
La domanda di manleva di verso è fondata e va accolta, nei Controparte_14
termini di cui in appresso.
Per contrastarla e sottrarsi al proprio obbligo nell'ipotesi denegata di condanna dell'assicurata verso la paziente, eccepisce l'inoperatività della Controparte_14
polizza e in subordine invoca scoperti e franchigia.
La prima di tali eccezioni si sostanzia nel riferimento alla limitazione della coper- tura ai soli “danni materiali” (art. 1 – doc. 1 ed alle condizioni speciali di Pt_4
polizza che all'art.
5.c escludono ancora il vincolo di solidarietà, nel senso che nel caso fosse accertata una responsabilità concorsuale solidale dell'assicurata con i dottori e “l'assicurazione è limitata alla sola quota di respon- CP_2 CP_5 CP_4
sabilità dell'assicurato”.
Inoltre, la difesa di eccepisce che essendo nella specie l'assicura- Controparte_14
zione prestata per uno Studio Associato, essa copre esclusivamente “la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti nello statuto ed atto co- stitutivo”.
Premessa l'infondatezza di tale ultimo assunto, alla luce della documentazione in atti (visura CCIAA – doc. 1 ) e dei testi assunti circa i rapporti Controparte_1
contrattuali tra i singoli medici e la clinica (v. verbale ud. 20.6.2023) anche il riferimento ai soli danni “materiali” quale oggetto della garanzia assicurativa non è appropriato.
Ed infatti la copertura della responsabilità professionale, con esclusione – anzi – dei danni materiali è espressamente prevista dall'informativa di polizza (doc. 1
13 A., p. 17). Non ha dunque pregio la difesa dell'assicuratore che limita ai danni te- stualmente esclusi la copertura, per sottrarsi al proprio impegno.
Correttamente, invece, deve limitarsi la manleva di al solo esborso CP_15
patrimoniale che finirà per dover sostenere, al netto delle somme Controparte_1
dovutele in regresso dai suoi ausiliari come sotto ritenuti corresponsabili in solido
(dott. e dott. ) (cfr. art. 5 c.s.a. – doc. 1 : diversamente, CP_2 CP_5 Pt_4
verrebbe contraddetto il principio indennitario che governa l'assicurazione danni, con iniusta locupletatio dell'assicurata.
Altrettanto condivisibile è l'applicazione dell'art. 6 delle c.s.a. per cui l'assicurazione
è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, con minimo assoluto di €
500,00 e massimo di € 15.000,00.
va dunque dichiarata tenuta e condannata a tenere indenne e man- Controparte_14
levare di quanto essa sarà a sua volta condannata pro quota a Controparte_1
corrispondere all'attrice a titolo risarcitorio ed esclusa la somma dovuta a titolo restitutorio e pro quota – ossia detratto quanto dovuto alla clinica dai sanitari in sede di regresso.
Somma che al netto della franchigia e scoperto contrattuale del 10% del danno indennizzabile, ammonta ad € 6280,33 (= 7533,33 – 500 – 753), cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Attesa la parziale soccombenza di e le spese legali e tecniche Controparte_14
tra loro vanno compensate.
3. L'azione di regresso di e erso i CP_1 CP_1 dott. ri , e CP_2 CP_5 CP_16
[...]
, nei termini di cui sopra, la domanda attorea relativa alla responsa-
[...]
bilità della struttura sanitaria va altresì ritenuto che la responsabilità del medico si estenda automaticamente ex art. 1228, cod. civ. alla struttura che se ne è avvalsa
14 per i propri fini, rendendo possibile l'espletamento della prestazione sanitaria, non potendo fare alcuna differenza sulla graduazione delle colpe, tra chi aveva male eseguito gli interventi e chi avrebbe dovuto assicurare un'esecuzione da parte di persona idonea.
La casa di cura sostiene che la responsabilità sia in carico all'esecutore della presta- zione e quindi chiedendo di applicare su questo il principio della rivalsa, deducendo di essersi limitata a mettere a disposizione dei sanitari ( , e CP_2 CP_5
locali e attrezzature. CP_4
Come già accennato sopra, tuttavia, questa impostazione difensiva non è condivi- sibile, sia perché dalle prove documentali e orali è emerso che la paziente concluse il contratto di cura con la clinica e ad essa pagò il compenso;
sia perché i testi hanno riferito di un compenso predeterminato corrisposto dalla clinica ai sanitari che vi collaboravano.
Sebbene la paziente abbia deciso di rivolgere la propria domanda risarcitoria alla clinica – ossia, nella nostra prospettiva interpretativa, ad uno soltanto dei condebi- tori solidali – sussiste invero una corresponsabilità tra e e i CP_1 CP_1
tre medici convenuti che trattarono l'attrice in esecuzione del contratto tra questa e la clinica: lo si evince dai principi generali in materia di responsabilità solidale per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.) e ripartizione interna delle quote di responsabilità
(art. 2055 c.c.) tra i condebitori in solido.
Ed infatti, la struttura che si avvale della “collaborazione” dei sanitari si trova anche a dover rispondere dei danni da questi eventualmente causati, non tanto per una inammissibile interpretazione retroattiva della legge 24/2017, quanto perché essa volge in regole principi che costituiscono canoni interpretativi anche della norma- tiva previgente, in tema di rivalsa.
Come affermato anche recentemente dalla Corte di Cassazione (sez. III civ. sent.
28987/2019) “tra le possibili opzioni interpretative che consentono di identificare i limiti
15 quantitativi dell'azione di rivalsa, la più corretta è quella che vede il risarcimento del danno da malpratice ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute: si pensi al sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori della sala operatoria dell'o- spedale”. Ed infatti, si deve ritenere che il medico “operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente 'isolata' dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta,
l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'ob- bligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ovvero, descrittivamente, se- condo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”.
La Corte di Cassazione chiarisce inoltre “come la responsabilità della struttura sanitaria destinata a scaturire ex se da un'attività che impone … l'adozione di uno stringente 'standard' operativo, vada a modellarsi secondo criteri di natura oggettiva, a differenza di quanto invece predicabile con riferimento all'attività del singolo sanitario, ai sensi dell'espressa disposizione di cui all'art. 7 comma 1 della legge n. 24 del 2017, ove si discorre di responsabilità scaturente 'dalle condotte dolose o colpose di quest'ultimo nessun addebito potrà essere Parte_5
legittimamente mosso alla struttura, a conferma della bontà della ricostruzione teorica che la vede responsabile 'per fatto proprio' dell'agire dei suoi dipendenti”.
La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: “in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del
16 tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”.
Posto che, nella specie, non è stata fornita dalla struttura sanitaria quest'ultima prova liberatoria, deve ritenersene la corresponsabilità in solido con i sanitari che hanno agito con colpa.
Se dunque non può andare tout court esente da responsabilità – per es- CP_1
sersi assunta il rischio d'impresa avvalendosi della prestazione dei sanitari odierni terzi chiamati – le relative quote di corresponsabilità vanno suddivise in parti uguali tra coloro il cui operato è stato giudicato errato dai cc.tt.uu. (in difetto di elementi concreti atti a superare la parità delle quote dei debitori in solido).
I consulenti tecnici d'ufficio, sul punto, hanno rilevato che “Da settembre 2014 a settembre 2015, quando iniziavano i rapporti con il Dr. la SI.ra veniva seguita CP_4 Pt_1
esclusivamente dal Dr. (per la prima visita, il progetto di cura ed alcuni controlli) e dal CP_2
Dr. (per le estrazioni, l'applicazione di impianti e la prima protesizzazione). Se en- CP_5
trambi avevano condiviso, e quindi erano responsabili, del progetto riabilitativo, sia il posiziona- mento degli impianti che la protesizzazione … ed i successivi controlli venivano eseguiti dal Dr.
e quindi su questi ricadeva sia la responsabilità dell'errato posizionamento di alcuni CP_5
impianti, come ampiamente descritto nell'elaborato peritale, ma anche quello degli eventuali effetti dannosi provocati da inadeguatezze protesiche in grado di avere effetti dannosi sull'osteointegra- zione degli inserti implantari stessi” (rel. ctu, p. 57, enfasi aggiunta).
Proseguono i cc.tt.uu. osservando come “in occasione del primo contatto con il Dr. tardi questi rimuoveva due impianti già falliti in precedenza, dei quali dunque la perdita non poteva essere attribuita in alcun modo all'operato del Dr. e per quanto riguarda la CP_4
motivazione della rimozione di impianti in posizione 12 e 22 eseguita dal Dr. Levorin [secondo la stessa attrice, estraneo ai fatti di causa – n.d.r.] … questa era legata ad errori nel posizionamento … e quindi ancora una volta attribuibili al Dr. (rel. ctu, p. 57). CP_5
17 Pertanto il regresso che parte convenuta può esercitare nei confronti di ciascuno di loro è dunque pari ad 1/3 della somma complessivamente dovuta alla paziente a titolo (non anche restitutorio, ma unicamente) risarcitorio (pari ad € 22.600,00 di cui 1/3 equivale ad € 7533,33).
e vanno dunque dichiarati tenuti e condan- Controparte_2 Controparte_5
nati a pagare a in via di regresso la somma di € 7533,33 ciascuno, Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese legali tra S&S e i dott. ri e vanno compensate, attesa la CP_2 CP_5
parziale soccombenza della prima, la cui domanda di regresso per le somme dovute alla paziente a titolo restitutorio non ha trovato accoglimento.
*
Va invece rigettata per infondatezza la domanda di regresso di verso il dott.
il cui operato è risultato – secondo i cc.tt.uu. – esente da censure;
conse- CP_4
guentemente, anche la domanda di manleva di costui verso il proprio assicuratore per la RC va respinta. Parte_6
Per tali ragioni, in base al principio di soccombenza le spese legali, liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività processuale svolta, della sua complessità e del valore della domanda originariamente prospettata da in regresso verso il dott. e quelle di ctp da quest'ultimo documentate vanno poste a carico di CP_4
in favore di e vanno invece Controparte_1 Controparte_4
compensate tra questi e il proprio assicuratore . Controparte_18
4. La manleva degli assicuratori RC professionale in favore dei sanitari
Gli assicuratori per la RC professionale dei sanitari c.s. condannati – rispettiva- mente per il dott. e per il dott. Controparte_10 CP_2 CP_8 CP_5
– dovranno essere condannati a tenerli indenni e manlevare di quanto ciascuno di
18 essi è stato condannato a pagare alla clinica convenuta per responsabilità profes- sionale.
Le spese legali tra – contumace e soccombente – e il dott. Controparte_10
vanno poste a carico della prima e si liquidano come da dispositivo. CP_2
Le eccezioni contrattuali sollevate da nei riguardi del dott. CP_8 CP_5
involgono l'an ed il quantum risarcitorio verso la paziente, nonché, in ipotesi di re- sponsabilità del proprio assicurato e di eventuale manleva, i limiti contrattuali alla garanzia assicurativa e l'operatività del massimale di polizza di € 500.000,00 e della franchigia di € 500,00 per sinistro;
PO escludeva altresì qualsivoglia ricono- scimento delle spese di lite sostenute dall'assicurato per violazione del patto di ge- stione della lite.
Alla luce della documentazione agli atti, deve innanzitutto ritenersi che la domanda di manleva potrà riguardare le sole conseguenze pregiudizievoli direttamente cau- sate da fatto dell'assicurato dott. . CP_5
Opera infatti la previsione contrattuale di cui all' “Art. 7.15 – Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all' con esclusione quindi di quella parte di Parte_7
responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone” (cfr condizioni generali di polizza pag 29/41 sub doc.1 . CP_8
Non possono infine essere indennizzate le spese per la difesa in questo giudizio, dove l'assicurato non si è avvalso di legale messo a disposizione dalla compagnia, la quale in tale ipotesi non sarebbe invero stata tenuta ad un dare (ossia, a rimborsare i costi legali comunque sostenuti dall'assicurato), ma ad un facere (mettendogli a disposizione l'avvocato), di cui non vi è prova che il dott. abbia fatto CP_5
richiesta.
19 Pertanto, PO dovrà tenere indenne e manlevare il dott. versando- CP_5
gli – al netto della franchigia di € 500,00 e dello scoperto del 10% del danno inden- nizzabile (loc. ult. cit.), la somma di € 6280,33 (= 7533,33 – 500 – 753).
Le spese legali e tecniche tra dette parti vanno compensate, attesa la parziale soc- combenza del dott. verso il proprio assicuratore. CP_5
*
Tenuto conto dell'oggetto e dell'esito dell'accertamento peritale e della soccom- benza di ognuno di loro, gli oneri di ctu liquidati a parte vanno posti carico di e per 1/3 ciascuno. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara inammissibili le domande formulate dall'attrice verso il convenuto per la prima volta in memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. Controparte_2
2) compensa le spese legali e tecniche tra dette parti;
3) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma Parte_1
di € 40.110,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
4) condanna a rifondere a le spese legali che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 1701,00 per studio, € 1204,00 per fase introduttiva, € 1806,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 2905,00 per fase decisoria, oltre al
15% per rimborso spese generali, iva e cpa ed al rimborso degli oneri di ctp attoreo documentati, con distrazione in favore del difensore attoreo antista- tario;
20 5) dichiara tenuta e condanna spa a tenere indenne e manlevare CP_15
della somma di € 6280,33 dalla stessa pro quota dovuta all'at- Controparte_1
trice a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
6) compensa le spese legali tra e;
Controparte_1 CP_15
7) dichiara tenuti e condanna e al paga- Controparte_2 Controparte_5
mento, in favore di ed a titolo di regresso, della somma Controparte_1
di € 7533,33 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
8) compensa le spese legali e tecniche tra e e i dott. ri CP_1 CP_1 CP_2
e ; CP_5
9) respinge la domanda di regresso proposta da e verso CP_1 CP_1 [...]
CP_19
10) pone a carico di ed in favore di le spese Controparte_1 Controparte_4
processuali, che liquida in € 1701,00 per studio, € 1204,00 per fase introdut- tiva, € 1806,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 2905,00 per fase de- cisoria, oltre al 15% per rimborso spese generali, iva e cpa - e gli oneri di ctp documentati sostenuti dal dott. CP_4
11) dichiara assorbita la domanda di manleva formulata in via subordinata da verso;
Controparte_4 Parte_8
12) compensa le spese legali tra e;
Controparte_4 Parte_8
13) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_11
della somma di € 7533,33 che egli è stato come sopra di- Controparte_2
chiarato tenuto e condannato a pagare a oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo;
14) pone a carico di le spese processuali in favore di Controparte_11 [...]
liquidate in € 919,00 per studio, € 777,00 per fase introdut- Parte_9
tiva, € 1680,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 1701,00 per fase de- cisoria, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
21 15) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e manle- Controparte_20
vare della somma di € 7533,33 che egli è stato come Controparte_5
sopra dichiarato tenuto e condannato a pagare a oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
16) compensa le spese legali tra e;
Controparte_20 Controparte_5
17) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_2
per 1/3 ciascuno le spese di ctu liquidate con separato Controparte_5
decreto.
Così deciso in data 13 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5259/2019 promossa da
Parte_1
O DE ATTORE/I contro Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
in contraddittorio con
Controparte_3
Con l'Avv. Stefano Cerruti
Controparte_4
Controparte_5 ro
1
quale chiamato in causa da Controparte_2 Controparte_1
Controparte_6
Controparte_7 va e l'avv. Roberto Bondi
Controparte_8
Con l'Avv. Francesca Mander
TERZI CHIAMATI
Avente ad oggetto: Responsabilità medica e sanitaria
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10 ottobre 2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in rinnovazione, l'odierna attrice con- veniva in giudizio la struttura sanitaria (inde: S&S) e il Controparte_1
dott. – suo direttore sanitario all'epoca dei fatti, chiedendo Controparte_2
l'accertamento della responsabilità della prima per i danni cagionatile a seguito di un trattamento medico – chirurgico, che per i motivi di cui alla perizia di parte allegata alla citazione, sarebbe stato erroneamente formulato dal dott. e CP_2
mal eseguito da lui e dal dott. , che l'aveva coadiuvato Controparte_5
nella fase esecutiva. Ne sarebbero conseguiti i danni patrimoniali – per spese me- diche anche emendative, compensi non dovuti (per l'avversario inadempimento) e perdita di reddito – e non patrimoniali, biologico e morale, specificati nella consu- lenza di parte allegata all'atto introduttivo e quantificati in € 100.000,00 complessivi o diversa somma di giustizia.
2 Al risarcimento di tali danni parte attrice chiedeva la condanna di e CP_1 [...]
n via subordinata, rectius conseguente (come chiarito nella I memoria ex CP_9
art. 183 VI co. c.p.c. di detta parte, p. 2) rispetto al prodromico accertamento;
in via parimenti subordinata, rectius conseguente (cfr. loc. ult. cit.) essa chiedeva anche la restituzione del (la parte di) compenso versata per prestazioni inesattamente adempiute ex adverso.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti eccepivano in rito la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e nel merito contestavano le domande attoree, chiedendo la reiezione per infondatezza in fatto e in diritto. Su istanza dei convenuti erano chiamati in causa i rispettivi assicuratori per la respon- sabilità professionale e formulava anche domanda di “manleva” Controparte_1
nei confronti del dott. CP_2
Si costituivano le parti chiamate, ad eccezione di (quale assi- Controparte_10
curatore del dott. quale convenuto) che, in quanto ritualmente citata, veniva CP_2
dichiarata contumace.
Il dott. e il dott. eccepivano sia la nullità che l'improponibilità CP_5 CP_2
e/o improcedibilità della domanda per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 9
e 13 della legge n. 24 del 08.03.2017 ed a loro volta chiedevano di chiamare in causa i propri assicuratori per la responsabilità professionale;
questi ultimi, dopo aver richiesto in tesi la reiezione delle domande attoree verso il proprio assicurato, chie- deva in ipotesi subordinata accertarsi l'inoperatività della polizza e in ulteriore su- bordine la limitazione del quantum da pagare in manleva invocando scoperti, fran- chigie e limitazioni contrattuali delle rispettive responsabilità.
Il dott. a sua volta costituitosi, contestava la sussistenza di alcun suo rap- CP_4
porto diretto con la paziente e chiedendo la reiezione di ogni pretesa nei suoi con- fronti, instava per la chiamata in causa del proprio assicuratore RC
[...]
. Quest'ultima dopo aver richiesto in tesi la reiezione delle Parte_2
3 domande attoree verso il proprio assicurato, chiedeva in ipotesi subordinata accer- tarsi l'inoperatività della polizza e in ulteriore subordine la limitazione del quantum da pagare in manleva invocando scoperti, franchigie e limitazioni contrattuali delle rispettive responsabilità.
non si costituiva neppure sulle domande svolte dal dott. Controparte_6
quale terzo chiamato in regresso dalla clinica e perciò veniva Controparte_2
dichiarata contumace.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, interrogato- rio formale, prova testimoniale e C.T.U., le parti precisavano le conclusioni, come per la trattazione scritta del 10 ottobre 2024 il Giudice tratteneva la causa in deci- sione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., con i termini di cui all'art. 190, I co.
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
0. Eccezioni in rito
Appare in primo luogo opportuno, seppure con una consapevole, lieve inversione logica, sgombrare il campo dalle eccezioni pregiudiziali di rito di improponibilità
e/o improcedibilità della domanda per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 9
e 13 della legge n. 24 del 08.03.2017, dovendosi chiarire che il rapporto sub iudice si
è esaurito prima della sua entrata in vigore (avvenuta il 1° aprile 2017) e che per- tanto si applica il previgente d.lgs. 189/2012 (in tal senso, v. ad es. Corte di Cassa- zione, sez. III civ. sentenza n. 28994/2019). La normativa applicabile non pone(va) condizioni di procedibilità e/o proponibilità della domanda analoghe a quanto sa- rebbe stato previsto dall'art. 8 l. 24/2017.
Anche l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza assoluta del petitum posto che l'oggetto delle domande si delinea compiutamente mediante una lettura combinata dell'atto introduttivo attoreo e della relazione tecnica ad esso allegata:
4 tale consulenza, secondo un'espressione ormai tralatizia, costituisce allegazione di parte.
Ebbene, siffatta natura, che letta “in negativo” preclude al Giudice di basare la sua decisione sulla c.t.p., “in positivo” consente di valorizzarla al fine di chiarire le voci risarcitorie richieste ed il relativo ammontare.
Del resto, i convenuti ed i terzi chiamati, nonostante la formulazione dell'eccezione di nullità, si sono difesi compiutamente sotto ogni profilo, argomentando l'infon- datezza in fatto e in diritto delle domande attoree e sanando ogni ipotetica nullità dell'atto introduttivo avversario.
Posto dunque che le domande originarie, “principale” e “subordinate” nei con- fronti della clinica ed i relativi titoli sono state chiarite quanto al loro reciproco rapporto nella I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. ed impregiudicata ogni conside- razione sulla loro fondatezza, non è invece ammissibile l'estensione delle domande
– principale, di accertamento e risarcitoria e subordinata, restitutoria – al dott.
[...]
, a quanto è dato comprendere, in solido con la – pure operata dall'at- Per_1
trice nella sua I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.
Tale ampliamento soggettivo delle domande realizza all'evidenza non una mera emendatio ma, assommando all'originario un nuovo rapporto processuale, realizza una modifica del tema del contendere non consentita dal sistema delle preclusioni legali del quale è espressione la disposizione da ultimo richiamata.
Esclusa dunque l'instaurazione di un rapporto processuale tra l'attrice e il conve- nuto dott. , verso cui non è stata (tempestivamente) svolta alcuna do- CP_2
manda, e conseguentemente superata la valutazione della domanda di manleva da questi formulata ad hoc contro , occorre ora passare all'esame Controparte_11
delle domande svolte da erso Pt_1
5
1. L'evocazione in giudizio del dott. da parte dell'attrice CP_2
e la domanda risarcitoria da questa proposta verso la conve- nuta struttura sanitaria
In fatto, è documentale che nel luglio 2014 si sia rivolta alla Parte_1
clinica (con insegna “Centro Dentalcoop”) di Chioggia per Controparte_1
far verificare due preesistenti impianti e per curare alcune carie.
Veniva visitata dall'allora direttore sanitario, dott. il quale, sulla Controparte_2
base di una ortopantomografia datata 13.03.2014, formulava il piano terapeutico.
Il primo intervento aveva luogo il 12.9.2014 ed era eseguito dal dott. CP_5
; ne seguivano altri, fino a quando nel settembre – ottobre dell'anno suc-
[...]
cessivo, interveniva il dott. Il rapporto della paziente con Controparte_4 Pt_3
nterrompeva quando ella nel dicembre 2015 si rivolgeva ad un professionista esterno (dott. Levorin).
Il contratto di cura del cui inadempimento si controverte fu concluso da CP_12
(v. preventivo agli atti, doc. 1 att.) e da lei pagato alla clinica (ibidem) ed
[...]
aveva ad oggetto prestazioni di cura individuate dal dott. sia in sede di prima CP_2
visita, che nei successivi accessi dell'odierna attrice.
All'inadempimento in contesa – protrattosi in ipotesi da luglio 2014 a dicembre
2015 – si applica ratione temporis il c.d. decreto Balduzzi (d.lgs. 189/2012).
Verso la paziente è dunque configurabile una responsabilità contrattuale della cli- nica per il comportamento del sanitario (dott. che l'ha presa in Controparte_2
carico – visitandola per la prima volta concordando all'esito con lei il piano di cura
(doc. 1, cit.).
A fortiori rispetto all'eventuale risoluzione del contratto – che tuttavia, come di dirà, non è stata domandata dall'attrice – ed al suo connesso diritto alla restituzione del compenso, unica legittimata passiva appare la clinica S&S.
6 Come già osservato, peraltro, rispetto alle domande attoree, vuoi di accertamento e condanna al risarcimento del danno, vuoi di condanna alla restituzione dei com- pensi pagati a fronte dell'inadempimento del contratto, il dott. Controparte_2
in proprio non è destinatario di alcuna domanda da parte dell'attrice, che lo ha in- giustificatamente evocato in giudizio.
Considerati comunque gli esiti del giudizio e le ragioni della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese legali e tecniche tra attrice e convenuto dott. . CP_2
Conseguentemente, è assorbita la domanda di manleva formulata dal dott. CP_2
quale convenuto verso il proprio assicuratore per la RC professionale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese legali tra il dott. e CP_2 Controparte_10
posto che la chiamata di quest'ultima si era resa necessaria in ragione della
[...]
citazione del professionista da parte della paziente, ma è ri- Controparte_10
masta contumace.
*
Quanto alle domande attoree verso la clinica, esaminandole nell'ordine logico in cui esse (non tanto sono state formulate, quanto obiettivamente) si collocano, deve innanzitutto ritenersi che la domanda risarcitoria attorea sia fondata e vada accolta, nei termini di cui al prosieguo.
Nella loro relazione, i consulenti tecnici d'ufficio dott. medico legale, e Per_2
dott. ssa odontoiatra forense, previo scrupoloso esame del caso, con Per_3
motivazione logica e congruamente motivata e con riferimento soltanto ad abun- tantiam alle “dichiarazioni della perizianda”, sempre puntualmente affiancate alle “ri- sultanze documentali” (v. rel. cit. passim e pp. 39 ss.), hanno ritenuto che “al momento dell'accesso presso la struttura la situazione dell'apparato stomatognatico della Controparte_1
signora era compromessa e necessitava di rifacimento”. I cc.tt.uu. “analizzando Parte_1
7 l'esame ortopantomografico eseguito in data 13 marzo 2014, unico dato documentale antecedente
l'inizio della riabilitazione … [hanno ritenuto di] fare le seguenti considerazioni.
Nell'arcata inferiore erano presenti due impianti, in posizione 36 e 37, che erano scarsamente sostenuti da osso e non avrebbero pertanto costituito valido sostegno per una futura riabilitazione.
L'indicazione a rimuoverli e sostituirli è pertanto da considerarsi corretta … Gli elementi 13 e
43, mesioinclinati, già precedentemente devitalizzati e protesizzati, per poter essere utilizzati ne- cessitavano di ritrattamento e quindi della sostituzione dei perni endocanalari.
In conclusione, essendo nell'arcata inferiore integro e funzionalmente valido a finalità di sostegno protesico solo il 45, la proposta di rimuovere 45, 33, 43 e gli impianti preesistenti
e riabilitare l'arcata inferiore con implantoprotesi è da considerarsi conforme a linee guida/buone pratiche clinico assistenziali” (rel. dep. 26 marzo 2024).
Per quanto riguarda l'arcata superiore, i cc.tt.uu. hanno chiarito che “pur essendo la scelta terapeutica riabilitativa implantoprotesica per l'arcata superiore una di quelle possibili e praticabili secondo linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali … prima di applicare una strategia terapeutica così demolitiva, era doveroso approfondire il quadro clinico con una valuta- zione tridimensionale e un attento studio della situazione parodontale … e motivare la paziente
a migliorare il livello di igiene orale e a diminuire l'abitudine al fumo, entrambi aspetti importanti per il successo di qualsiasi tipo di riabilitazione ed in particolare per quella implantopotesica che stava per essere intrapresa. [Sennonché] da quanto riportato in cartella clinica emerge che a fronte del ripetersi del fallimento implantare non è mai stata presa in considerazione una rivalu- tazione della salute parodontale e del livello di igiene, della qualità dell'osso né dell'abitudine al fumo, mentre il Dr. si limitava unicamente a mettere in atto “tentativi” di riposizio- CP_5
namento senza mai richiedere un esame tridimensionale”.
Non è peraltro emerso – nella prospettiva, astrattamente configurabile, di una li- mitazione della responsabilità sanitaria in contesa – che i medici tempo per tempo intervenuti abbiano quantomeno tentato di migliorare l'igiene orale né che abbiano tenuto in debita considerazione il tabagismo della paziente.
8 Proseguono i cc.tt.uu. rilevando come “In relazione al ripetuto e massivo fallimento im- plantare … oltre alla mancata preparazione e monitoraggio della paziente sotto il profilo dell'igiene orale e della diminuzione al tabagismo (non risulta in cartella clinica sia mai stata eseguita una seduta di igiene orale professionale né sono riportati inviti a migliorare il livello di igiene e astenersi dal fumo) … anche l'inquadramento diagnostico è stato scorretto per la man- canza di esami di secondo livello e questo sia nel momento della prima fase riabilitativa quando,
a fronte del primo fallimento, alcuni impianti sono stati riposizionati senza che ne venisse ricercata la causa del fallimento” (rel. p. 43).
Infine, osservano i consulenti tecnici d'ufficio che “Per quanto riguarda la riabilitazione protesica, il cui costo è stato completamente corrisposto, si segnala che la periziata ha interrotto i rapporti con la struttura mentre, dopo molteplici interventi e ritocchi, era ancora portatrice di manufatti provvisori, peraltro del tutto incongrui come emerge dalla documentazione fotografica riportata nella valutazione tecnica del Dr. [autore della c.t.p. allegata sub doc. 10 Per_4
al ricorso] e che tali manufatti sono stati successivamente sostituiti dal Dr. Levorin” (ibidem,
p. 44).
Risultano dunque accertati molteplici profili di colpa in capo agli odierni convenuti, atti a fondare, innanzitutto, la responsabilità da inadempimento in capo alla con- venuta clinica S&S nei confronti della paziente – cliente.
Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale può farsi riferimento alla ctu, la quale alle pp. 46 ss. ha ritenuto che una parte degli onorari (per complessivi €
5.100,00) fossero “giustificati”, in quanto “afferenti a trattamenti corretti”, mentre la somma che in ipotesi andrebbe restituita alla paziente sarebbe determinata per sot- trazione con quanto dalla stessa versato (€ 22.610,00) e dunque ammonterebbe ad
€ 17.510,00 (= 22.610,00 – 5.100,00).
Oltre a ciò, va considerato il danno emergente per gli interventi che sono stati eseguiti dal Dr. Levorin per emendare i danni derivati dai trattamenti incongrui, ossia complessivamente a € 1.840,00.
9 A ben vedere, peraltro, mentre il rimborso delle spese mediche documentate e congrue, resesi necessarie a seguito della malpractice sanitaria, integra una somma dovuta a titolo risarcitorio, la restituzione del compenso che postula la risoluzione del contratto.
La relativa domanda è da considerarsi implicita in quella restitutoria espressamente formulata dall'attrice: spetta pertanto a quest'ultima anche la restituzione del com- penso pagato per le controprestazioni non esattamente adempiute, per un
contro
- valore stimato dai cc.tt.uu. ut supra in € 17.510,00.
Non vi è invece prova della perdita di reddito lamentata dalla ricorrente in rela- zione alla fase di “malattia”.
Quanto al risarcimento del danno biologico i cc.tt.uu. hanno stimato “l'entità del danno permanente … al valore complessivo del 5% costitutivo di sofferenza fisiopsichica di grado lieve nel cronico … [mentre] Non si riscontrano profili di danno psichico permanente.
Per quanto riguarda il danno biologico temporaneo emerge dalla cartella clinica che nel corso del periodo di cura (da settembre 2014 a novembre 2015) la SI.ra è stata sottoposta Pt_1
a plurime sedute presso la struttura di cui due complesse - valutabili come danno Controparte_1
biologico al 75% per giorni 2, seguiti da giorni 7 in forma parziale al 50% e giorni 30 al 25%
… con livello di sofferenza di grado medio-lieve … Il restante periodo … potrà essere valutato come danno biologico temporaneo parziale al 15% per mesi 13, con livello di sofferenza di grado lieve. Le attività odontoiatriche resesi necessarie per emendare i danni iatrogeni (implementazione dei siti e rialzi) hanno determinato un ulteriore periodo di malattia e convalescenza computabile
… in giorni 2 in forma parziale al 75%, giorni 7 al 50% e giorni 15 al 25%, con livello di sofferenza di grado medio-lieve” (rel. cit. pp. 54 ss.).
Ai fini della relativa quantificazione si ritiene di applicare, in continuità con l'orien- tamento costante di questo Giudice, e in difetto di apprezzabili scostamenti – sul piano schiettamente nummario – in ipotesi di applicazione della più diffusa tabella
“milanese” corrispondente, la tabella del tribunale di Venezia aggiornata al 2020.
10 Si ritiene, infatti, che Il ricorso a tabelle elaborate da altri Tribunali induce a liqui- dare un danno biologico comprensivo (sempre e comunque) di tutte le sottocate- gorie di danno non patrimoniale in astratto risarcibile. In particolare, la compo- nente c.d. morale nelle tabelle si trova inglobata all'interno del valore del CP_7
danno non patrimoniale, che le sentenze cc.dd. di San Martino del 2008 hanno affrancato dal dato della temporaneità affidandone tuttavia la tutela alla prova di un pregiudizio grave e di una lesione seria in relazione a diritti inviolabili della per- sona costituzionalmente rilevanti. Anche per C. Cass. sez. III civ. 30-07-2015, n.
16197 “Le tabelle di liquidazione offrono i parametri di base ai quali attenersi, in vista di valutazioni tendenzialmente unitarie;
ma l'esigenza dell'integrale e adeguato risarcimento dei danni impedisce di attribuire loro efficacia vincolante e inderogabile ed impone di valutarne l'ade- guatezza ad assicurare al danneggiato l'integrale risarcimento, tenuto conto delle peculiarità del caso”. Le ragioni che ancora oggi giustificano il ricorso a tabelle diverse da quelle meneghine si devono dunque al rispetto di quanto statuito nelle sentenze di San
Martino del 2008, considerando partitamente la componente morale e quella bio- logica. La stessa giurisprudenza di legittimità dimostra da tempo considerazione della componente morale del danno (v. C. Cass. sez. III civ. 17-01-2018, n. 901;
13.10.2017, n. 24075; 20-04-2016, n. 7766; 13-01-2016, n. 339; 23.1.2014, n. 1361).
In altri termini, il danno morale, ove dimostrato, è risarcibile autonomamente, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria, sanciva che il giudice di merito non può limitarsi a liquidare la componente «sofferenza soggettiva» me- diante applicazione automatica di una quota proporzionale del valore del danno biologico, né procedere alla riduzione, anche questa automatica, dell'importo cor- rispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effet- tiva del danneggiato, ma deve preliminarmente verificare se e come tale specifica componente sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica
11 – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di «personalizzazione» adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica.
Applicando la tabella prescelta, spettano dunque alla ricorrente € 9736,10 per ri- sarcimento del danno da IP, € 8050,00 per IT (calcolando 100,00 € die per IT al 100%)
A ciò si aggiungono € 3000,00 per danno morale, tenuto conto del grado di sof- ferenza nell'acuto e nel cronico e dei contorni concreti della vicenda, che ha visto la paziente per mesi sottoposta ad un doloroso e via via sempre più imperscrutabile percorso “terapeutico”, oltre che del particolare senso di vergogna e decadimento fisico che secondo l'id quod plerumque accidit colpisce chi per mesi si ritrovi in diffi- coltà nella masticazione e più in generale nella mobilità della bocca (condizioni queste riscontrate dai cc.tt.uu.).
Complessivamente, spettano dunque all'attrice € 40.110,00 per risarcimento dei danni patrimoniali (da spese mediche) e non patrimoniale (biologico e morale) e restituzione della parte di corrispettivo pagato per prestazioni non esattamente ese- guite dai sanitari: la convenuta clinica va dichiarata tenuta e condannata al relativo pagamento, oltre rivalutazione della componente risarcitoria (pari ad € 22.600,00) dal 2020 (anno dell'aggiornamento della tabella utilizzata) e interessi dal dicembre
2015, quando la paziente fu presa in carico dal dott. nella misura legale CP_4
tempo per tempo dovuta (e quantificabile, dopo l'introduzione del presente giudi- zio, ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c.).
Per il principio di soccombenza le spese legali, liquidate come da dispositivo tenuto conto della somma riconosciuta (art. 4 d.m. 127/2004) e dell'attività svolta, oltre che della complessità della controversia (art. 4 d.m. 55/2014 ss.mm.ii.) e quelle di
12 ctp documentate, tra attrice e convenuta vanno poste a carico Controparte_1
di quest'ultima, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al difensore attoreo, antistatario.
2. La domanda di manleva di e verso CP_1 CP_1 [...]
Controparte_13
La domanda di manleva di verso è fondata e va accolta, nei Controparte_14
termini di cui in appresso.
Per contrastarla e sottrarsi al proprio obbligo nell'ipotesi denegata di condanna dell'assicurata verso la paziente, eccepisce l'inoperatività della Controparte_14
polizza e in subordine invoca scoperti e franchigia.
La prima di tali eccezioni si sostanzia nel riferimento alla limitazione della coper- tura ai soli “danni materiali” (art. 1 – doc. 1 ed alle condizioni speciali di Pt_4
polizza che all'art.
5.c escludono ancora il vincolo di solidarietà, nel senso che nel caso fosse accertata una responsabilità concorsuale solidale dell'assicurata con i dottori e “l'assicurazione è limitata alla sola quota di respon- CP_2 CP_5 CP_4
sabilità dell'assicurato”.
Inoltre, la difesa di eccepisce che essendo nella specie l'assicura- Controparte_14
zione prestata per uno Studio Associato, essa copre esclusivamente “la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti nello statuto ed atto co- stitutivo”.
Premessa l'infondatezza di tale ultimo assunto, alla luce della documentazione in atti (visura CCIAA – doc. 1 ) e dei testi assunti circa i rapporti Controparte_1
contrattuali tra i singoli medici e la clinica (v. verbale ud. 20.6.2023) anche il riferimento ai soli danni “materiali” quale oggetto della garanzia assicurativa non è appropriato.
Ed infatti la copertura della responsabilità professionale, con esclusione – anzi – dei danni materiali è espressamente prevista dall'informativa di polizza (doc. 1
13 A., p. 17). Non ha dunque pregio la difesa dell'assicuratore che limita ai danni te- stualmente esclusi la copertura, per sottrarsi al proprio impegno.
Correttamente, invece, deve limitarsi la manleva di al solo esborso CP_15
patrimoniale che finirà per dover sostenere, al netto delle somme Controparte_1
dovutele in regresso dai suoi ausiliari come sotto ritenuti corresponsabili in solido
(dott. e dott. ) (cfr. art. 5 c.s.a. – doc. 1 : diversamente, CP_2 CP_5 Pt_4
verrebbe contraddetto il principio indennitario che governa l'assicurazione danni, con iniusta locupletatio dell'assicurata.
Altrettanto condivisibile è l'applicazione dell'art. 6 delle c.s.a. per cui l'assicurazione
è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, con minimo assoluto di €
500,00 e massimo di € 15.000,00.
va dunque dichiarata tenuta e condannata a tenere indenne e man- Controparte_14
levare di quanto essa sarà a sua volta condannata pro quota a Controparte_1
corrispondere all'attrice a titolo risarcitorio ed esclusa la somma dovuta a titolo restitutorio e pro quota – ossia detratto quanto dovuto alla clinica dai sanitari in sede di regresso.
Somma che al netto della franchigia e scoperto contrattuale del 10% del danno indennizzabile, ammonta ad € 6280,33 (= 7533,33 – 500 – 753), cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Attesa la parziale soccombenza di e le spese legali e tecniche Controparte_14
tra loro vanno compensate.
3. L'azione di regresso di e erso i CP_1 CP_1 dott. ri , e CP_2 CP_5 CP_16
[...]
, nei termini di cui sopra, la domanda attorea relativa alla responsa-
[...]
bilità della struttura sanitaria va altresì ritenuto che la responsabilità del medico si estenda automaticamente ex art. 1228, cod. civ. alla struttura che se ne è avvalsa
14 per i propri fini, rendendo possibile l'espletamento della prestazione sanitaria, non potendo fare alcuna differenza sulla graduazione delle colpe, tra chi aveva male eseguito gli interventi e chi avrebbe dovuto assicurare un'esecuzione da parte di persona idonea.
La casa di cura sostiene che la responsabilità sia in carico all'esecutore della presta- zione e quindi chiedendo di applicare su questo il principio della rivalsa, deducendo di essersi limitata a mettere a disposizione dei sanitari ( , e CP_2 CP_5
locali e attrezzature. CP_4
Come già accennato sopra, tuttavia, questa impostazione difensiva non è condivi- sibile, sia perché dalle prove documentali e orali è emerso che la paziente concluse il contratto di cura con la clinica e ad essa pagò il compenso;
sia perché i testi hanno riferito di un compenso predeterminato corrisposto dalla clinica ai sanitari che vi collaboravano.
Sebbene la paziente abbia deciso di rivolgere la propria domanda risarcitoria alla clinica – ossia, nella nostra prospettiva interpretativa, ad uno soltanto dei condebi- tori solidali – sussiste invero una corresponsabilità tra e e i CP_1 CP_1
tre medici convenuti che trattarono l'attrice in esecuzione del contratto tra questa e la clinica: lo si evince dai principi generali in materia di responsabilità solidale per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.) e ripartizione interna delle quote di responsabilità
(art. 2055 c.c.) tra i condebitori in solido.
Ed infatti, la struttura che si avvale della “collaborazione” dei sanitari si trova anche a dover rispondere dei danni da questi eventualmente causati, non tanto per una inammissibile interpretazione retroattiva della legge 24/2017, quanto perché essa volge in regole principi che costituiscono canoni interpretativi anche della norma- tiva previgente, in tema di rivalsa.
Come affermato anche recentemente dalla Corte di Cassazione (sez. III civ. sent.
28987/2019) “tra le possibili opzioni interpretative che consentono di identificare i limiti
15 quantitativi dell'azione di rivalsa, la più corretta è quella che vede il risarcimento del danno da malpratice ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute: si pensi al sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori della sala operatoria dell'o- spedale”. Ed infatti, si deve ritenere che il medico “operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente 'isolata' dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta,
l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'ob- bligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ovvero, descrittivamente, se- condo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”.
La Corte di Cassazione chiarisce inoltre “come la responsabilità della struttura sanitaria destinata a scaturire ex se da un'attività che impone … l'adozione di uno stringente 'standard' operativo, vada a modellarsi secondo criteri di natura oggettiva, a differenza di quanto invece predicabile con riferimento all'attività del singolo sanitario, ai sensi dell'espressa disposizione di cui all'art. 7 comma 1 della legge n. 24 del 2017, ove si discorre di responsabilità scaturente 'dalle condotte dolose o colpose di quest'ultimo nessun addebito potrà essere Parte_5
legittimamente mosso alla struttura, a conferma della bontà della ricostruzione teorica che la vede responsabile 'per fatto proprio' dell'agire dei suoi dipendenti”.
La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: “in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del
16 tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”.
Posto che, nella specie, non è stata fornita dalla struttura sanitaria quest'ultima prova liberatoria, deve ritenersene la corresponsabilità in solido con i sanitari che hanno agito con colpa.
Se dunque non può andare tout court esente da responsabilità – per es- CP_1
sersi assunta il rischio d'impresa avvalendosi della prestazione dei sanitari odierni terzi chiamati – le relative quote di corresponsabilità vanno suddivise in parti uguali tra coloro il cui operato è stato giudicato errato dai cc.tt.uu. (in difetto di elementi concreti atti a superare la parità delle quote dei debitori in solido).
I consulenti tecnici d'ufficio, sul punto, hanno rilevato che “Da settembre 2014 a settembre 2015, quando iniziavano i rapporti con il Dr. la SI.ra veniva seguita CP_4 Pt_1
esclusivamente dal Dr. (per la prima visita, il progetto di cura ed alcuni controlli) e dal CP_2
Dr. (per le estrazioni, l'applicazione di impianti e la prima protesizzazione). Se en- CP_5
trambi avevano condiviso, e quindi erano responsabili, del progetto riabilitativo, sia il posiziona- mento degli impianti che la protesizzazione … ed i successivi controlli venivano eseguiti dal Dr.
e quindi su questi ricadeva sia la responsabilità dell'errato posizionamento di alcuni CP_5
impianti, come ampiamente descritto nell'elaborato peritale, ma anche quello degli eventuali effetti dannosi provocati da inadeguatezze protesiche in grado di avere effetti dannosi sull'osteointegra- zione degli inserti implantari stessi” (rel. ctu, p. 57, enfasi aggiunta).
Proseguono i cc.tt.uu. osservando come “in occasione del primo contatto con il Dr. tardi questi rimuoveva due impianti già falliti in precedenza, dei quali dunque la perdita non poteva essere attribuita in alcun modo all'operato del Dr. e per quanto riguarda la CP_4
motivazione della rimozione di impianti in posizione 12 e 22 eseguita dal Dr. Levorin [secondo la stessa attrice, estraneo ai fatti di causa – n.d.r.] … questa era legata ad errori nel posizionamento … e quindi ancora una volta attribuibili al Dr. (rel. ctu, p. 57). CP_5
17 Pertanto il regresso che parte convenuta può esercitare nei confronti di ciascuno di loro è dunque pari ad 1/3 della somma complessivamente dovuta alla paziente a titolo (non anche restitutorio, ma unicamente) risarcitorio (pari ad € 22.600,00 di cui 1/3 equivale ad € 7533,33).
e vanno dunque dichiarati tenuti e condan- Controparte_2 Controparte_5
nati a pagare a in via di regresso la somma di € 7533,33 ciascuno, Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese legali tra S&S e i dott. ri e vanno compensate, attesa la CP_2 CP_5
parziale soccombenza della prima, la cui domanda di regresso per le somme dovute alla paziente a titolo restitutorio non ha trovato accoglimento.
*
Va invece rigettata per infondatezza la domanda di regresso di verso il dott.
il cui operato è risultato – secondo i cc.tt.uu. – esente da censure;
conse- CP_4
guentemente, anche la domanda di manleva di costui verso il proprio assicuratore per la RC va respinta. Parte_6
Per tali ragioni, in base al principio di soccombenza le spese legali, liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività processuale svolta, della sua complessità e del valore della domanda originariamente prospettata da in regresso verso il dott. e quelle di ctp da quest'ultimo documentate vanno poste a carico di CP_4
in favore di e vanno invece Controparte_1 Controparte_4
compensate tra questi e il proprio assicuratore . Controparte_18
4. La manleva degli assicuratori RC professionale in favore dei sanitari
Gli assicuratori per la RC professionale dei sanitari c.s. condannati – rispettiva- mente per il dott. e per il dott. Controparte_10 CP_2 CP_8 CP_5
– dovranno essere condannati a tenerli indenni e manlevare di quanto ciascuno di
18 essi è stato condannato a pagare alla clinica convenuta per responsabilità profes- sionale.
Le spese legali tra – contumace e soccombente – e il dott. Controparte_10
vanno poste a carico della prima e si liquidano come da dispositivo. CP_2
Le eccezioni contrattuali sollevate da nei riguardi del dott. CP_8 CP_5
involgono l'an ed il quantum risarcitorio verso la paziente, nonché, in ipotesi di re- sponsabilità del proprio assicurato e di eventuale manleva, i limiti contrattuali alla garanzia assicurativa e l'operatività del massimale di polizza di € 500.000,00 e della franchigia di € 500,00 per sinistro;
PO escludeva altresì qualsivoglia ricono- scimento delle spese di lite sostenute dall'assicurato per violazione del patto di ge- stione della lite.
Alla luce della documentazione agli atti, deve innanzitutto ritenersi che la domanda di manleva potrà riguardare le sole conseguenze pregiudizievoli direttamente cau- sate da fatto dell'assicurato dott. . CP_5
Opera infatti la previsione contrattuale di cui all' “Art. 7.15 – Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all' con esclusione quindi di quella parte di Parte_7
responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone” (cfr condizioni generali di polizza pag 29/41 sub doc.1 . CP_8
Non possono infine essere indennizzate le spese per la difesa in questo giudizio, dove l'assicurato non si è avvalso di legale messo a disposizione dalla compagnia, la quale in tale ipotesi non sarebbe invero stata tenuta ad un dare (ossia, a rimborsare i costi legali comunque sostenuti dall'assicurato), ma ad un facere (mettendogli a disposizione l'avvocato), di cui non vi è prova che il dott. abbia fatto CP_5
richiesta.
19 Pertanto, PO dovrà tenere indenne e manlevare il dott. versando- CP_5
gli – al netto della franchigia di € 500,00 e dello scoperto del 10% del danno inden- nizzabile (loc. ult. cit.), la somma di € 6280,33 (= 7533,33 – 500 – 753).
Le spese legali e tecniche tra dette parti vanno compensate, attesa la parziale soc- combenza del dott. verso il proprio assicuratore. CP_5
*
Tenuto conto dell'oggetto e dell'esito dell'accertamento peritale e della soccom- benza di ognuno di loro, gli oneri di ctu liquidati a parte vanno posti carico di e per 1/3 ciascuno. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara inammissibili le domande formulate dall'attrice verso il convenuto per la prima volta in memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. Controparte_2
2) compensa le spese legali e tecniche tra dette parti;
3) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma Parte_1
di € 40.110,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
4) condanna a rifondere a le spese legali che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 1701,00 per studio, € 1204,00 per fase introduttiva, € 1806,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 2905,00 per fase decisoria, oltre al
15% per rimborso spese generali, iva e cpa ed al rimborso degli oneri di ctp attoreo documentati, con distrazione in favore del difensore attoreo antista- tario;
20 5) dichiara tenuta e condanna spa a tenere indenne e manlevare CP_15
della somma di € 6280,33 dalla stessa pro quota dovuta all'at- Controparte_1
trice a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
6) compensa le spese legali tra e;
Controparte_1 CP_15
7) dichiara tenuti e condanna e al paga- Controparte_2 Controparte_5
mento, in favore di ed a titolo di regresso, della somma Controparte_1
di € 7533,33 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
8) compensa le spese legali e tecniche tra e e i dott. ri CP_1 CP_1 CP_2
e ; CP_5
9) respinge la domanda di regresso proposta da e verso CP_1 CP_1 [...]
CP_19
10) pone a carico di ed in favore di le spese Controparte_1 Controparte_4
processuali, che liquida in € 1701,00 per studio, € 1204,00 per fase introdut- tiva, € 1806,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 2905,00 per fase de- cisoria, oltre al 15% per rimborso spese generali, iva e cpa - e gli oneri di ctp documentati sostenuti dal dott. CP_4
11) dichiara assorbita la domanda di manleva formulata in via subordinata da verso;
Controparte_4 Parte_8
12) compensa le spese legali tra e;
Controparte_4 Parte_8
13) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_11
della somma di € 7533,33 che egli è stato come sopra di- Controparte_2
chiarato tenuto e condannato a pagare a oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo;
14) pone a carico di le spese processuali in favore di Controparte_11 [...]
liquidate in € 919,00 per studio, € 777,00 per fase introdut- Parte_9
tiva, € 1680,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 1701,00 per fase de- cisoria, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
21 15) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e manle- Controparte_20
vare della somma di € 7533,33 che egli è stato come Controparte_5
sopra dichiarato tenuto e condannato a pagare a oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
16) compensa le spese legali tra e;
Controparte_20 Controparte_5
17) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_2
per 1/3 ciascuno le spese di ctu liquidate con separato Controparte_5
decreto.
Così deciso in data 13 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
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