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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 380 / 2023 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione.
promosso da: , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. CORTESE NINO MARIA, con C.F._1
domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GALEANO MANLIO , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposto
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 13/02/2023 , il sig. ha proposto opposizione – Parte_1
previa sospensiva - avverso l'ordinanza ingiunzione n.OI-000445325 notificata in data
01/02/2023 per il pagamento di €.10.006,60 a titolo di sanzione e spese anno 2016 di cui all'atto di accertamento 6500.20/10/2017.0149926 del 9/12/2017. CP_1
Il ricorrente, mediante rituale opposizione (art.22 L. n.689/1981) ha eccepito l'omessa motivazione, l'omessa notifica dell'atto presupposto, la decadenza ex art.14 L. 689/1981,
l'intervenuta prescrizione, e anche smisurato l'importo della sanzione rispetto ai contributi omessi.
Si è costituito l' rilevando che il pagamento è dovuto quale sanzione amministrativa per CP_1
il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali come da atto di accertamento notificato nel 2017 e quindi chiesto il rigetto.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 3 febbraio 2025 sostituita con il deposito di note di trattazione scritta a trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.), sulla scorta delle note scritte dei difensori , decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
1)Preliminarmente, va rilevato che l' in corso di giudizio , ai sensi dell'articolo 2, CP_1
comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023,
n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, ha provveduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 474,21.
Parte ricorrente ,tuttavia, ha insistito sulla richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
2) In materia il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.8 (entrato in vigore il 6 febbraio 2016) ha disposto tra l'altro la depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro se non superiore ad €.10.000 e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 (art.3 comma 6
D.Lgs. n.8 /2016) .
Il decreto legislativo (art.6) rinvia per il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa alla Legge n.689/1981.
Nella fattispecie ,risulta in atti che la sanzione amministrativa riguarda l'omesso versamento dei contributi per anno 2016, per i quali contributi l' aveva notificato avviso di CP_1
2 accertamento spedito tramite raccomandata a/r ma non recapitato e quindi spedita in data
13/11/2017 la comunicazione di avvenuto deposito ex L.890/1982 (doc.2 memoria . CP_1
L'accertamento si basa su una mera verifica d'ufficio compiuta dall presso i propri CP_1
archivi e quindi dall'esame dei flussi Uniemes (DM 10 -maggio 2016) dai quali è emerso a carico dell'azienda una inadempienza contributiva per il 2016 .
L'Ente avendo già provveduto ad emette l'avviso di addebito n. 597 2016 00011976 87
(notificato il 16/08/2016-doc.4 memoria ), ed avendo contestato con l'avviso di CP_1 accertamento l'illecito amministrativo (notificato il 13/11/2017) ha quindi emesso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione, oggi opposta.
Tuttavia l'avviso di accertamento e contestazione notificato in data 13/11/2017 è tardivo perché oltre il termine perentorio di decadenza previsto dall' art.14 comma 2 L. 689/1981.
La legge prevede espressamente che :
« Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento».
e al comma 6 aggiunge
« L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»
Nella fattispecie, l'omissione contributiva risale al 2016 e l'atto di accertamento e di contestazione è stato notificato solo in data 13/11/2017 e quindi , ben oltre 90 giorni decorrenti dal periodo in cui i contributi dovevano essere pagati .
L'eccezione ,sollevata dall' di inapplicabilità all'ordinanza ingiunzione della CP_1
normativa della decadenza ex art.14 L.689/1981 non convince.
Sia la legge ( l'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 ) prevede espressamente che:
«nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689».
Sia la circolare n.32/2022 dell' avente ad oggetto «articolo 3, comma 6, del decreto CP_1
legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione
parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689» precisa che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza
3 ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981.
L'eccezione sollevata dall' è infondata. CP_1
Di conseguenza , l'omessa notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento e contestazione entro il termine perentorio di 90 giorni ex art. 14 L.689/1981 estingue l'obbligo di pagamento della sanzione che pertanto non è dovuto e l'ordinanza di pagamento deve essere annullata.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
1)annulla l'ordinanza ingiunzione
2)condanna l' alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente ,che si liquidano CP_1
in €.43,00 per esborsi, €.800,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e
I.V.A.
Ragusa, 10 febbraio 2025.
Il Giudice onorario
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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