Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 31/03/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n.89/2026
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 23898 del registro di segreteria, proposto da:
G.R. (omissis) residente a omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Celi ([...]) e Marco Boccetti ([...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in TA via Barlaam da Seminara 139/e come da procura in atti, fax: 0961779827, studiolegaleboccetti@pec.it;
CONTRO
l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano ([...]) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia ([...]) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell’Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, lì 22/03/2024, rep. 37875, elettivamente domiciliati in TA, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS.
F A T T O
1. In data 10.1.2024 il ricorrente ha adito l’intestata Corte dei conti per chiedere di riconoscere “la liquidazione e riliquidazione degli emolumenti cui alla legge n. 59/91 sulla pensione ordinaria e privilegiata a far data dal 01/05/1994 nonché riconoscere gli scatti malattia precedendo alla riliquidazione del TFS”, oltre vittoria di spese e onorari con distrazione nei confronti del procuratore.
A sostegno della propria domanda il ricorrente – già in servizio presso l’arma dei Carabinieri e congedato a domanda in data 20/11/1987 – rappresentava che gli era stata concessa la pensione ordinaria a vita con decorrenza 20/11/1987 (decreto ministeriale n. omissis del 21/09/1992) e a seguito di domanda di pensione privilegiata dell’8/04/1994 – visto il verbale modello B del 13/02/1995 del C.M.O. di Messina e del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie n. 15201/96 del 01/07/1996 – il Ministero della Difesa, con decreto n. omissis del 30/08/1996, riconosceva per le infermità “Duodenite Bulbare Ulcerosa, Pregressa Gastrite” il diritto al pagamento del trattamento privilegiato di 7^ categoria con decorrenza dal 20/11/1987 a vita e l’effettivo pagamento del trattamento di privilegio veniva fatto decorrere dal 01/05/1994 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 191 del T.U. n. 1092/73, avendo prodotto istanza oltre due anni dal congedo), autorizzando la Direzione Provinciale del Tesoro di TA ad effettuare i pagamenti in esso indicati.
Ciò premesso, il ricorrente riferiva di non aver mai percepito le differenze remunerative sulla pensione privilegiata (e la differenza sull’equo indennizzo di 8^ categoria per mancata rimodulazione della pensione secondo i parametri della legge 59/91 oltre agli scatti di malattia e la riliquidazione del TFS) e, di aver prima sollecitato il riscontro della pratica, ai fini della liquidazione dei benefici indicati, e poi, in data 19/12/2022, di aver diffidato a mezzo pec la Ragioneria Territoriale dello Stato e la direzione provinciale delle sedi Inps di Vibo Valentia e di TA alla rideterminazione della pensione sia ordinaria che privilegiata secondo i parametri della legge 59/91, nonché alla riliquidazione della stessa con gli scatti di malattia, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati.
In data 09/01/2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Vibo Valentia comunicava che la pratica era di esclusiva competenza dell’Inps e, in data 07/02/2023, il ricorrente presentava ricorso amministrativo on line presso il Comitato provinciale Inps di Vibo Valentia per la rideterminazione della pensione privilegiata, TFS, scatti malattia, rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i parametri della legge 59/91, che veniva ritenuto “inammissibile perché presentato prima che venisse emesso il provvedimento”.
Sulla base di tali elementi di fatto il ricorrente concludeva per il diritto a ricevere la rimodulazione e riliquidazione della pensione privilegiata, ai sensi della L. 59/91, a far data dal 01/05/1994.
2. L’Inps si costituiva in giudizio con memoria del 3.5.2024 eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione relativamente alle controversie che concernono il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili 9/6/2016, n. 11849).
Nel merito l’Inps indicava che la liquidazione delle pensioni del personale appartenente alle forze armate, nonché il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche conseguenti alla cessazione dal servizio, sono fornite dall’amministrazione datrice di lavoro alla sede Inps territorialmente competente e, nel caso di specie, il trattamento pensionistico oggetto di causa è quello di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973 n° 1092 (artt. 64, 67).
La questione posta dal ricorrente verte, dunque, sulla richiesta di accertare e verificare il diritto alle maggiorazioni di cui alla legge 27/02/1991, n° 59 e conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento.
Richiamata la normativa, l’Inps indicava di aver portato a compimento il necessario presupposto relativo all’acquisizione e alla predisposizione delle condizioni operative ed organizzative per la gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente alle forze armate dal primo gennaio 2010, rimanendo a carico dell’amministrazione le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale cessato dal servizio anteriormente a tale data ed essendo il compito dell’istituto previdenziale limitato a rendere esecutivi, senza compiere alcuna valutazione discrezionale sugli stessi, i provvedimenti endoprocedimentali adottati in piena autonomia dagli organi istituzionalmente preposti alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l’insorgenza del diritto invocato.
Sicché, in forza della documentazione pervenuta, l’Inps aveva già a suo tempo applicato il menzionato decreto 1145 del 30.08.1996, emesso dal Ministero della Difesa, aggiornando la pensione in pagamento secondo quanto disciplinato dalla L.59/91 e nel rispetto delle specifiche decorrenze.
I singoli aumenti erano stati assegnati in base alle percentuali e alle scadenze previste dalla tabella allegata alla legge stessa, specificando che i miglioramenti derivanti dalla predetta riliquidazione si notano raffrontando la vecchia pensione in godimento alla data di maggio 1990 (€ 6.881,08) e la nuova pensione, rideterminata in forza dell’incremento fissato dalla tabella B prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge 59/1991; gli stessi sono stati attribuiti con gli scaglioni previsti, nella misura del 20%, alla data del 1° luglio 1990 (€ 6.961,12), del 30% al 1° gennaio 1992 (€ 7.745,15), nella misura del 55% al 1° gennaio 1993 (€ 8.023,67) e nella misura del 100% alla data del 1° gennaio 1994 (€ 8.274,16) ed infine stabilita alla data del 01/10/1995 dalla legge 23/12/1994, n° 724, corrispondendo il trattamento più favorevole accertato alle singole decorrenze in caso di incrementi negativi a regime.
Nel caso in esame, indicava l’istituto, le maggiorazioni di cui alla legge 27 febbraio 1991, n° 59 sono state regolarmente riconosciute ed applicate secondo i criteri dettati dalla normativa in vigore ed in forza del decreto ministeriale citato e in assenza di ulteriore specifica richiesta/trasmissione da parte del Ministero competente l’Inps è impossibilitato ad effettuare alcuna variazione/lavorazione.
Pertanto, concludeva che allo stato ed in assenza di ulteriori decreti pervenuti null’altro competerebbe al ricorrente.
Quanto, ai c.d. “scatti malattia”, l’Inps eccepiva l’inammissibilità della domanda in quanto genericamente formulata e, ove si fosse trattato di quelli di cui all’articolo 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n° 66 (Codice dell'ordinamento militare), evidenziava che il beneficio si concretizza nell’incremento stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, spettante una sola volta in costanza di rapporto di impiego, che non sarebbe il caso in esame; rappresentava poi che la determinazione della base pensionabile è materia coperta da riserva di legge ed è effettuata, sia nel regime antecedente che in quello susseguente alla riforma di cui alla legge 8 agosto 1995, n° 335, con riferimento al trattamento stipendiale all’atto del passaggio allo status di quiescenza.
La normativa ha come finalità l’attribuzione di un beneficio stipendiale e, pertanto, di un beneficio retributivo la cui incidenza sulla pensione non è diretta, bensì meramente indiretta, nel senso che mutamenti del trattamento retributivo incidono sulla base di calcolo ma non rappresentano un beneficio pensionistico e, pertanto, è il Ministero della Difesa, non evocato in giudizio, ove ne ricorrano i presupposti, a dover fornire all’Inps elementi specifici.
La domanda, quindi, così come genericamente formulata, sarebbe inammissibile e, comunque, infondata.
L’Istituto indicava di aver correttamente riconosciuto l’unica prestazione dovuta e concludeva eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei (rectius maggiorazione, visto che il soggetto gode già di pensione) con decorrenza dalle singole date di pagamento (mensili) e l’inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
L’ente, quindi, rassegnava le conclusioni chiedendo in via pregiudiziale la declaratoria della carenza di giurisdizione e, nel merito, la carenza di interesse ad agire perché ogni spettanza risulta già corrisposta da parte dell’Inps e rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e non provato. In via subordinata, considerata la prescrizione dei ratei, ritenere inammissibile il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze.
3. All’udienza del 16 maggio 2024 vista la richiesta congiunta delle parti al fine della verifica dei dati rispetto alla documentazione prodotta dall’Istituto in sede di costituzione, veniva disposto il rinvio all’udienza del 17 ottobre 2024, con termine alle parti di deposito memorie.
4. In data 8.10.2024 l’Inps depositava memorie con le quali precisava che in forza delle disposizioni di cui alla legge 59/91, art. 3, comma 1 (tab B), al ricorrente erano stati liquidati d’ufficio ed erogati gli aumenti secondo quanto indicato dalla tabella citata e con le seguenti decorrenze e percentuali:
- in data 01/07/1990 l’aumento era previsto nella percentuale del 1,2% della pensione in godimento alla data del 31/12/1989; - in data 01/01/1992 l’aumento era previsto nella percentuale del 0,6% della pensione in godimento alla data del 31/12/1989; - in data 01/01/1993 l’aumento era previsto nella percentuale del 1,5% della pensione in godimento alla data del 31/12/1989; - in data 01/01/1995 l’aumento era previsto nella percentuale del 2,7% della pensione in godimento alla data del 31/12/1989. Quest’ultimo aumento era stato inizialmente previsto per l’1/01/1994, ma per problemi di bilancio il governo ha disposto i pagamenti con la rata del 01/10/1995.
Alle varie scadenze gli aumenti venivano indicati coincidenti come dal prospetto ivi allegato, che coincideva con gli importi “pagati” di cui all’allegato n. 3 alla memoria di costituzione, e si riportava alle conclusioni rassegnate e agli atti di causa.
5. In data 14.10.2025 il ricorrente depositava una memoria a confutazione delle argomentazioni dell’Inps.
6. All’udienza del 17 ottobre 2024 veniva richiesto un parere alla Ragioneria Territoriale dello Stato per indicare “se le somme corrisposte al ricorrente dall’INPS hanno tenuto conto delle maggiorazioni di cui alla L. 59/91, nonché la correttezza dei calcoli”.
7. All’udienza del 13 febbraio 2025, visto il mancato deposito del parere richiesto veniva ordinato il deposito nel termine di trenta giorni e rinviato all’udienza del 17 aprile 2025.
8. In data 21 febbraio 2025 la TS chiedeva una proroga di sessanta giorni per il deposito, concessa con decreto di rinvio dell’udienza al 12 giugno 2025, e in data 6 giugno 2025 un ulteriore proroga di trenta giorni, con rinvio dell’udienza al 10 luglio 2025.
9. In data 4.7.2025 il ricorrente depositava una memoria con allegata una perizia di parte, rappresentando il mancato deposito del parere da parte della TS.
10. In data 10.7.2025 la TS depositava il proprio parere.
11. All’udienza del 10.7.2025, con ordinanza a verbale, considerato che il parere non rispondeva al quesito posto, si richiedeva un supplemento di parere.
12. In data 5.9.2025 il ricorrente depositava memorie insistendo nell’accoglimento della domanda.
13. All’udienza del 18.9.2025, visto che il parere non era stato reso, veniva ordinato il deposito entro 15 giorni e rinviava all’udienza del 18 dicembre 2025.
14. In data 25 settembre 2025 veniva depositato il supplemento di parere da parte della TS.
15. All’udienza del 18.12.2025, con ordinanza a verbale, considerato che sussisteva una discrasia tra i due pareri resi, si chiedeva alla TS di offrire adeguata ed esplicativa evidenza del calcolo effettuato per dare contezza della effettiva applicazione delle maggiorazioni.
16. In data 21.1.2026 la TS depositava il supplemento di parere.
17. In data 3.3.2026 il ricorrente depositava memorie e osservazioni del proprio perito di parte e insisteva nell’accoglimento della domanda.
18. All’udienza del 26 marzo 2026 per il ricorrente è comparso l’avv. Celi il quale contestava la relazione della Regioneria Territoriale dello Stato in quanto non chiarificatrice in relazione al calcolo applicabile, insistendo nella ricomprensione del calcolo anche degli scatti di malattia, con applicazione delle percentuali previste dalla norma.
Per l’Inps è comparsa l’avv. Battaglia, la quale concordava con l’avv. Celi sulla circostanza che la perizia della Ragioneria non è risultata risolutiva e si riportava alle memorie insistendo sulla corretta applicazione della normativa.
La causa veniva trattenuta in decisione.
D I R I T T O
19. In via pregiudiziale in rito, va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di “riliquidazione del TFS”; infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di riparto, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, ex artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934, in materia del diritto, della misura e della decorrenza delle pensioni pubbliche e le altre materie ad essa strumentali (cfr., Cass. civ. SS.UU., ex multis, n. 18076/2009, n. 17927/2013 e n. 26935/2014; Sez. Giur. Sic. 160/2024).
Tra di esse non vi è tuttavia il trattamento di fine servizio la cui giurisdizione spetta al relativo giudice del rapporto di lavoro che nella fattispecie è il giudice ordinario (cfr., Cass. civ. SS.UU., ex multis, n. 11849/2016, n. 25039/2013 e n. 10455/2008).
Infatti, il Trattamento di Fine Servizio (TFS) corrisponde a un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro (e, dunque, rientrante nella giurisdizione che ha cognizione sul rapporto di lavoro stesso) alle dipendenze della P.A. e non soggetto allo scrutinio del giudice contabile (Sez. giur. Lazio, sent. 573/2019).
Pertanto, sulla domanda di riliquidazione del TFS va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
20. La domanda di riconoscimento degli scatti malattia è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, c.g.c.
Infatti, come ha correttamente eccepito l’Istituto convenuto, il ricorrente chiede il riconoscimento degli “scatti malattia”, senza indicare in alcun punto del ricorso a quale fattispecie (in punto di fatto e di diritto) essa faccia riferimento, rendendo difficile la stessa determinazione (ritenendo sia comunque riferibile a profili strettamente pensionistici) dell’oggetto della domanda con l’effetto di determinare l’inammissibilità, in parte qua, della stessa.
21. Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Si osserva, infatti, che a fronte della richiesta del ricorrente di “liquidazione e riliquidazione degli emolumenti cui alla legge n. 59/91 sulla pensione ordinaria e privilegiata” che asserisce non gli siano stati riconosciuti, l’Inps nella memoria di costituzione ha debitamente indicato i vari passaggi nei quali tale voce è stata valorizzata nei provvedimenti intervenuti.
In particolare, emerge dalla documentazione in atti che l’Inps aveva applicato il decreto 1145 del 30.08.1996, emesso dal Ministero della Difesa, aggiornando la pensione in pagamento secondo quanto disciplinato dalla L.59/91 e nel rispetto delle specifiche decorrenze e riconoscendo i singoli aumenti in base alle percentuali ed alle scadenze previste dalla tabella allegata alla legge stessa.
Di tale adeguamento dava evidenza tramite raffronto tra la vecchia pensione in godimento alla data di maggio 1990 (€ 6.881,08) e la nuova pensione, rideterminata in forza dell’incremento fissato dalla tabella B prevista dall’articolo 3, comma 1 della legge 59/1991 con applicazione degli scaglioni previsti, nella misura del 20%, alla data del 1° luglio 1990 (€ 6.961,12), del 30% al 1° gennaio 1992 (€ 7.745,15), nella misura del 55% al 1° gennaio 1993 (€ 8.023,67) e nella misura del 100% alla data del 1° gennaio 1994 (€ 8.274,16), data variata dalla legge 24/12/1993, n° 537/93 ed infine stabilita alla data del 01/10/1995 dalla legge 23/12/1994, n° 724, corrispondendo il trattamento più favorevole accertato alle singole decorrenze.
Sulla base di tali indicazioni – e in assenza di ulteriori decreti pervenuti, come rilevato dall’Inps – la domanda del ricorrente risulta priva di fondamento alla luce delle eccezioni dell’Inps che trovano riscontro nella documentazione in atti.
Sul punto è bene chiarire che ai fini del calcolo della corretta applicazione delle maggiorazioni è stato richiesto parere alla TS (con più domande di precisazione) di per sé non risolutivo, avendo sostanzialmente concluso con l’ultimo parere, anche alla luce delle osservazioni delle parti, che “l’INPS non ha liquidato secondo i conteggi di parte ricorrente” in termini non esplicativi ed utili ai fini del giudizio; il ricorrente ha presentato un parere tecnico di parte, poi integrato con le osservazioni al parere della TS, depositato il 3.3.2026.
L’elaborato di parte ricorrente pone quale base di calcolo la somma di euro 6.662,69, riguardante l’annualità (PAL) immediatamente precedente al quinquennio di maggiorazioni, a cui poi applica gli aumenti dei trattamenti pensionistici che valgono per il quinquennio 1990-1994 (01 gennaio 1990 al 01 gennaio 1994), “e nella misura della maggiorazione prevista del +20% al 01 gennaio 1990 su Euro 6.662,69 +20% ossia Euro 1.332,54 (totale Euro 7.995,23), del +37 % al 01 gennaio 1991 su Euro 6.662,69 +37 % ossia Euro 2.465,19 (totale Euro 9.127,88), del +40% al 01 gennaio 1992 su Euro 6.662,69 +40% ossia Euro 2.665,08 (totale Euro 9.327,77), del +65% al 01 gennaio 1993 su Euro 6.662,69 +65% ossia Euro 4.330,75 (totale Euro 10.993,44), e del +100% al 01 gennaio 1994 su Euro 6.662,69 +100% ossia Euro 6.662,69 (totale Euro 13.325,38)”, precisando che, “dal 1995 al 2010 sono stati correttamente calcolati tutti gli atri inevitabili scostamenti fino al riallineamento INPS”.
Ora, a ben vedere l’art. 3, comma 1, del D.L. 409/1990 convertito nella L. 59/1991, stabilisce che “Gli importi dei trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 […], sono aumentati, a decorrere dal 1' luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B allegata al presente decreto. Gli aumenti sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989”; stabilisce poi il comma 3 che “I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1' luglio 1990, del 30 per cento dal 1' gennaio 1992, del 55 per cento dal 1' gennaio 1993, e del 100 per cento dal 1' gennaio 1994”.
Ebbene, la lettura dell’art. 3, comma 1, dunque, non pone direttamente un aumento del 20%, 30%, 55% e 100% rispetto alla base della somma dovuta al 31.12.1989, ma indica la percentuale che deve essere corrisposta ai miglioramenti del comma 1 (nel caso in esame) e, dunque, agli aumenti “nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B”.
Non si ha, dunque, un moltiplicatore tout court della somma, ma una percentuale sugli aumenti di cui alla tabella B.
Rispetto a tale impostazione, che costituisce l’interpretazione di diritto che appare corretta, la prospettazione di parte ricorrente non è fondata e, per contro, seppur secondo un criterio di prossimità della prova, appare corretta la prospettazione offerta dall’Inps del conteggio effettuato e l’evidenza delle maggiorazioni intervenute nel periodo oggetto di esame.
22. Vista la peculiarità e complessità della fattispecie, oggetto di novità, si compensano le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da G. R. contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario con riguardo alla domanda di riliquidazione del TFS;
- dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento degli scatti malattia, come in motivazione;
- rigetta il ricorso come in motivazione per il resto;
- spese compensate.
Così deciso in TA, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.
IL GIUDICE
ID TA
DECRETO
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in data 26 marzo 2026.
Il GIUDICE f.to ID TA Depositata in segreteria il 30/03/2026 Il responsabile delle segreterie pensioni Dott.ssa Francesca Deni
f.to digitalmente
In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
TA (data della firma digitale)
Il responsabile della Segreteria pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni