Sentenza 23 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/09/2003, n. 14076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14076 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2003 |
Testo completo
P *. IN NOME DE POPO14076/03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINCO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 20757/00 28333Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. .3734Rep. - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Ud.29/04/03 MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Dott. Lucio - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: - REPETTO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G.CESARE 14, presso .lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, che la difende unitamente all'avvocato ANNA LAZAGNA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COND VIA CADEVILLA 30 GENOVA, in persona dell'amministratore pro TEMPORE Sig.GIANCARLO BUONPENSIERE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 42/12, presso lo studio 2003 dell'avvocato DESIDERIO BALDASSARINI, che 10 difende unitamente 705 -1- a. all'avvocato LUIGI FANTE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 228/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 11/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due distinti atti di citazione del 1994 TT NI, condomina dello stabile in Genova, Via Cadevilla n. 30, chiese che quel Tribunale annullasse la delibera assembleare del 6 maggio 1994 con la quale era stato stabilito il riparto, secondo le quote millesimali, delle spese per la manutenzione straordinaria, tra l'altro, di parapetti e balconi, nonché la delibera del 28 ottobre 1994, con la quale si stabiliva di dar corso ai suddetti lavori. L'attrice sosteneva che i parapetti non erano condominiali ed assumeva, inoltre, che, in ogni caso, il dovuto alla incuria del singolidegrado degli stesi era condomini. Il Tribunale respinse entrambe le domande. La TT propose appello lamentando che erroneamente era stato ritenuto che i parapetti fossero condominiali e che il Tribunale aveva trascurato ogni indagine circa l'incuria nella manutenzione dei poggioli. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 21 marzo 11 aprile 2000, notificata il 7.7.2000, respinse 1'appello considerando: a) che le parti a vista dei poggioli, pur costituendo elementi strutturalmente compenetrati dei ية balconi, erano parte integrante delle facciata esterna di cui contribuivano a formare la parte visibile la cui integrità e dignità estetica andava salvaguardata come bene comune;
b) che esulava dall'oggetto della causa lo stabilire le cause che avevano reso necessari gli interventi poiché non erano state oggetto delle delibere impugnate potendosi, al riguardo ipotizzare una azione di responsabilità dei singoli condomini cui fossero addebitabili azioni od omissioni lesive dei beni comuni o delle singole porzioni. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione TT NI con due motivi. Il Condominio di Via Cadevilla 30 in Genova resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1123 CC, la ricorrente assume che erroneamente sarebbero state ritenute condominiali le parti a vista (facce esterne dei parapetti, frontalini e cielini) dei poggioli che, al contrario, non potevano essere ricompresi tra i beni, le opere, manufatti ed installazioni comuni ai sensi dell'art. 1117 nn. 1, 2 e 3 cc. Col secondo mezzo deduce motivazione carente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Dalle delibere assembleari non si evinceva alcuna giustificazione della diversa disciplina applicata ai balconi, da un lato, ed alle parti a vista degli stessi, dall'altro, e la stessa sentenza era carente di motivazione quanto alla affermata condominialità parti a vista, essendo necessaria, per affermare tanto, una della prevalente verifica in concreto che era mancata funzione delle parti in base alle caratteristiche costruttive dei balconi che il giudice di primo grado aveva ritenuto "strutture semplici, prive di particolari elementi decorativi". La Corte di Appello, poi, aveva del tutto tralasciato le pur opinabili valutazioni del Tribunale circa la responsabilità dei singoli condomini, affermando che si trattava di un profilo estraneo al tema della causa poiché non oggetto delle delibera, così dimostrando "che non era stata colta nel segno l'effettiva portata delle delibera". Il ricorso non merita accoglimento. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che il giudizio sulla condominialità delle parti a vista dei balconi ○ poggioli, a servizio dei singoli piani ° porzioni di piano di un edificio in condominio, costituisce quaestio facti che deve essere risolta dal giudice di merito tenendo presenti le particolarità del caso concreto. I balconi ed i poggioli, di regola, costituiscono elementi accidentali della struttura del fabbricato condominiale e non rientrano tra le parti comuni dell'edificio ma appartengono ai proprietari delle singole unità immobiliari cui corrispondono. E, tuttavia, quando le parti a vista dei balconi (parapetti, frontalini, cieli, fregi ed elementi ornamentali degli stessi) adempiono, con prevalenza, ad una funzione ornamentale dell'intero edificio costituendo parte interante della facciata, della sua armonia e del decoro ornamentale complessivo della stessa, ben possono annoverarsi tra la parti comuni ai sensi dell'art. 1117 CC (Cass. n. 637/2000; n. 8159/96), così che tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle spese per la loro manutenzione o riparazione. E, quando il giudice di merito, avendo considerato le particolarità del singolo edificio, abbia concluso, senza incorrere (come nel caso di specie) in vizi logici, che le suddette parti dei balconi adempiono alla funzione decorativa ed ornamentale della intera facciata e ne costituiscono parte integrante, il relativo apprezzamento si sottrae al censura in sede di legittimità. Il secondo motivo è infondato sia laddove riprende, sotto il profilo del vizio di motivazione, la censura formulata nel primo motivo sia laddove lamenta che la corte di merito ha rifiutato di prendere in esame il profilo delle responsabilità dei condomini. A tal proposito la Corte di appello ha considerato che la responsabilità dei singoli condomini non era in discussione, evidentemente restringendo il thema decidendi alla richiesta di annullamento delle delibere, e che, inoltre, l'assemblea aveva formulato raccomandazioni ai singoli condomini per cui era, al più, ipotizzabile un'azione (futura) di responsabilità nei confronti di quelli tra essi (e non di tutti indiscriminatamente, come viene genericamente profilato ви nelle difese della ricorrente) che fossero ritenuti responsabili di (eventuali) azioni od omissioni "1 atte a ledere i beni comuni". E' evidente, quindi, che la Corte di Appello non solo ha interpretato la domanda, come era in suo potere, l'ambito, senza ricevere sul punto circoscrivendone censure puntuali e pertinenti, ma ha, altresì, ritenuto non rilevante la questione della responsabilità dei condomini né al fine di stabilire la condominialità dei beni né ai fini di decidere sulla ripartizione delle spese, formulando al riguardo un giudizio del tutto corretto, а fronte del quale si oppone il generico rilievo della ricorrente secondo la quale "non era stata colta nel segno l'effettiva portata delle delibera". Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo. РОМ La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente che liquida in complessivi euro 1091,00, dialle spese, cui euro 1000,00 (mille) per onorario. Così deciso in Roma addì 29 aprile 2003 nella camera di consiglio della seconda civile della Corte sezione Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE · Fuadam Авлачио IL CANCELLIERE 01 PA AR DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1