Ordinanza cautelare 21 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01868/2026REG.PROV.COLL.
N. 08576/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8576 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati AB Francario e Luca Maria Petrone, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026, il consigliere CE FR e uditi, per l’appellante, l’avvocato AB Francario e, per delega dell’avvocato Luca Maria Petrone, l’avvocato Francesca Cerluto, nonché, per le amministrazioni appellate, l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal decreto del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, I reparto, prot. n. M_D AB05933 REG2022 0383302 del 4 luglio 2022 di commutazione, a carico del colonnello dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- della sospensione precauzionale obbligatoria, ai sensi dell’articolo 915, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 915, comma 2, 916 e 919 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 17 giugno 2021;
b) all’occorrenza, dalla proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, trasmessa con lettera n. 5183/4-2-3-7 in data 22 dicembre 2022, di sospensione precauzionale a titolo facoltativo del colonnello -OMISSIS- a norma dell’articolo 915, comma 2, in combinato disposto con l’articolo 916 del decreto legislativo n. 66/2010;
c) all’occorrenza, dalla nota del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, I reparto, prot. n. M_D AB05933 REG 2022 001797 del 19 gennaio 2022, notificata il 16 febbraio 2022, richiedente al Comando generale dell’Arma dei carabinieri di notificare con data certa e documentata ai militari indicati nella medesima nota l’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale adozione di un provvedimento cautelare a titolo facoltativo, ai sensi degli articoli 915 e 916 del decreto legislativo n. 66/2010.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il signor -OMISSIS- colonnello dell’Arma dei carabinieri, venne sottoposto a indagini preliminari in relazione al reato di cui agli articoli 319 e 321 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), al delitto di cui agli articoli 110 e 326, commi 1 e 3, c.p. (concorso in rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio) e al delitto di cui agli articoli 110 e 378 c.p. (concorso in favoreggiamento personale);
b) in tale contesto, con ordinanza del 2 settembre 2020 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma dispose nei confronti del colonnello la misura cautelare degli arresti domiciliari con riferimento ai primi due delitti sopra citati;
c) conseguentemente, con decreto del 24 novembre 2020, la direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa applicò all’ufficiale interessato, a decorrere dal 16 settembre 2020, la sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego ai sensi dell’articolo 915, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) con provvedimento dell’8 aprile 2021, la suddetta direzione generale, sulla base della proposta formulata dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dispose il rinvio dell’esame disciplinare della vicenda pendente nei confronti del colonnello -OMISSIS- e di un altro militare all’esito delle decisioni dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 1393, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010;
e) con la sentenza n. 4243 del 9 aprile 2021, il tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza per territorio in favore del tribunale di Latina in composizione collegiale;
f) con provvedimento del 17 giugno 2021, il tribunale di Latina, su istanza dell’interessato, sostituì la misura degli arresti domiciliari con quelle più miti dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza;
g) con nota del 21 dicembre 2021, preso atto della sostituzione della misura custodiale con le suddette nuove misure, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri propose di disporre per l’interessato la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo ai sensi degli articoli 915 e 916 del decreto legislativo n. 66/2010;
h) con nota del 19 gennaio 2022 la direzione generale per il personale militare incaricò il Comando generale dell’Arma dei carabinieri di notificare al colonnello -OMISSIS- e all’altro militare coinvolto nella vicenda penale l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione di un provvedimento cautelare a titolo facoltativo ai sensi dei su citati articoli 915 e 916;
i) tale nota venne notificata al ricorrente in data 16 febbraio 2022;
l) con provvedimento del 26 maggio 2022, il tribunale di Latina revocò le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
m) con decreto del 4 luglio 2022, la direzione generale per il personale militare dispose la commutazione della sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego con la sospensione precauzionale facoltativa, ai sensi degli articoli 915, comma 2, 916 e 919 del decreto legislativo n. 66/2010, a decorrere dal 17 giugno 2021, ovverosia dalla data di cessazione della misura cautelare custodiale.
3. Gli atti indicati al paragrafo 1 sono stati impugnati dal colonnello -OMISSIS- con il ricorso n. 12856 del 2022 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a due motivi compendiati in « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 L. 241/90 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1028 D.LGS. 66/2010 – VIOLAZIONE DI OGNI PRINCIPIO E REGOLA IN TEMA DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO » e in « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DI POTERE, INOSSERVANZA DI CIRCOLARI ADOTTATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA ». Ha formulato anche un’istanza istruttoria e una domanda cautelare.
4. Il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con ordinanza n. 7387 del 5 dicembre 2022, il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha accolto la « domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati e di ordinare al Ministero della Difesa il riesame della posizione del ricorrente alla luce delle doglianze complessivamente dedotte con il gravame in epigrafe, a tal fine assegnando un termine perentorio di giorni 45 ».
6. Il Ministero della difesa non ha versato in giudizio alcun ulteriore atto.
7. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
8. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 27 ottobre 2023 e in data 30 ottobre 2023 – -OMISSIS- ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando sei motivi e formulando, altresì, istanza istruttoria (ordine di esibizione di documenti) e istanza cautelare.
9. In data 16 novembre 2023 il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri si sono costituiti in giudizio in resistenza e in pari data hanno depositato una memoria, con cui hanno eccepito « l’improcedibilità dell’avverso gravame, per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che il predetto provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio- che ha costituito oggetto del giudizio definito in primo grado con la sentenza indicata in epigrafe- non è più efficace, a far data dall’adozione del decreto del 28.12.2022, prot. M_D AB05933 REG 2022 dal Ministero della Difesa- Direzione Generale del Personale Militare-I Reparto, con cui è stata confermata la sospensione facoltativa dal servizio della controparte ».
10. Con ordinanza n. 4688 del 21 novembre 2023, questa sezione ha respinto la domanda cautelare per difetto di periculum in mora e ha compensato tra le parti le spese di lite della relativa fase.
11. In vista dell’udienza di discussione l’appellante, in data 9 dicembre 2025, ha depositato documentazione amministrativa medio tempore sopravvenuta (riguardante anche apprezzamenti istituzionali ricevuti dall’interessato) e, in data 20 dicembre 2025, ha depositato una memoria, con cui ha rappresentato la persistenza del suo interesse a una pronuncia di merito, ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e ha insistito sulle proprie posizioni.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 gennaio 2026.
13. In limine litis , va respinta l’istanza istruttoria con cui si è chiesto di « ordinare al Ministero della Difesa e all’Arma dei Carabinieri tutti gli atti e i documenti, ivi compresi gli appunti e/o gli atti istruttori redatti dai Comandi interessati e concernenti le valutazione ed i giudizi che hanno condotto al trattenimento in servizio e alla mancata sospensione degli Ufficiali dell’Arma dei carabinieri che sono stati condannati dal Tribunale di Roma per falso e depistaggio delle indagini sulla morte di -OMISSIS- », trattandosi di documentazione non rilevante per il thema decidendum (come emergerà con evidenza al paragrafo 21.4).
14. L’appello è procedibile, in quanto, sebbene il provvedimento di conferma della sospensione del 28 dicembre 2022 (tutt’ora sub iudice ) abbia ridisciplinato la fattispecie concreta, non può escludersi l’interesse dell’ormai sessantacinquenne colonnello -OMISSIS- all’accertamento dell’illegittimità ab origine della sospensione cautelare dal servizio, potendone derivare potenziali benefici afferenti alla ricostruzione della carriera sul versante giuridico e su quello economico in relazione al periodo di sospensione sofferto dal 17 giugno 2021 al 13 aprile 2024 ovvero benefici inerenti a un ipotetico richiamo in servizio (possibile fino al compimento del 70° anno di età).
15. L’appello, ancorché procedibile, è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
16. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 5 a pagina 7 del gravame – l’appellante ha lamentato « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 915 E 916 C.O.M. SOTTO IL PROFILO DELL’ERRORE SUI PRESUPPOSTI ».
In sintesi, ad avviso dell’appellante il T.a.r. avrebbe frainteso la prima parte del secondo motivo del ricorso di primo grado, per aver reputato che « il motivo avesse denunciato un mero vizio di forma del provvedimento impugnato, come se ci si fosse limitati ad eccepire che la sospensione facoltativa non potesse essere disposta perché i presupposti esistenti giustificavano in realtà una sospensione obbligatoria », mentre si era « lamentato che il provvedimento aveva erroneamente supposto una perdurante efficacia di misure cautelari (la “ sostituzione degli arresti domiciliari con le diverse misure non custodiali ”, per riprendere le parole della sentenza) che rendevano obbligatoria la sospensione. In buona sostanza, si era cioè lamentato che il provvedimento del 4.7.2022 non era affatto una sospensione facoltativa discrezionale, ma una sospensione ancora vincolata dal (-l’erroneamente supposto) perdurare delle misure cautelari penali. Ovvero che, al di là del nomen impiegato e della qualificazione formalmente data all’atto di “ sospensione precauzionale facoltativa ”, il provvedimento del 4.7.2022 in realtà non commutava alcunché, ma si limitava a confermare la sospensione obbligatoria precedentemente adottata, senza che però ne sussistessero più i presupposti ».
17. Siffatta doglianza è infondata.
Nell’ambito di un procedimento amministrativo dell’amministrazione militare, fortemente strutturato a livello normativo, il nomen iuris utilizzato nel qualificare il provvedimento finale (e, prima ancora, il relativo procedimento) non rappresenta un mero dato formale da cui si può prescindere, giacché la qualificazione della sospensione precauzionale come facoltativa ovvero obbligatoria riconduce l’intero procedimento a differenti alvei procedurali delineati dalle disposizioni di settore. Si tratta, pertanto, di un elemento solo apparentemente formale, ma che, in realtà, impinge in modo determinante sull’assetto procedimentale sul suo esito.
Ne deriva che la valutazione di legittimità del giudice amministrativa deve necessariamente basarsi sul raffronto tra il tipo di provvedimento (e di procedimento), così come qualificati dall’amministrazione, e le disposizioni normative che li regolano.
Ciò posto, a differenza di quanto sostenuto dall’interessato, il provvedimento dell’amministrazione militare reca inequivocabilmente (in modo coerente con il proprio antecedente procedimento) una sospensione facoltativa discrezionale tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale, i quali, per quanto illustrato, sono inscindibili in subiecta materia .
Essa è pienamente rispettosa dell’art. 915 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il codice dell’ordinamento militare), dove si prevede che « 1. La sospensione precauzionale dall’impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico: a) il fermo o l’arresto; b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale; c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio; d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio. 2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell’amministrazione di applicare la sospensione facoltativa, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza ».
L’amministrazione, infatti, a fronte della revoca, da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, delle misure cautelari non custodiali per sopravvenuto difetto di esigenze cautelari (e non per carenza dei gravi indizi di colpevolezza) ha legittimamente disposto la commutazione della sospensione obbligatoria dall’impiego con la sospensione facoltativa, esercitando un potere conferitole da norma di rango primaria in presenza di una fattispecie concreta perfettamente collimante con quella delineata dal legislatore.
18. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 7 a pagina 8 del gravame – l’interessato ha dedotto « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 915 E 916 C.O.M SOTTO IL PROFILO DELLA PRESUNTA SUSSISTENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL’ART 27 DELLA COSTITUZIONE, DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 E DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 188 CHE SANCISCONO IL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE D’INNOCENZA ».
In particolare, l’appellante ha sostenuto che « Secondo la sentenza, dunque, la sospensione sarebbe comunque giustificata ai sensi del già ricordato comma 2 dell’art. 915, che contempla la possibilità di applicare la sospensione facoltativa “ se la revoca non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza ”. E’ tuttavia di palmare evidenza che la norma recata dal citato secondo comma ha l’effetto di precludere la possibilità di disporre una sospensione facoltativa se il giudice penale abbia esplicitamente motivato la revoca dei provvedimenti cautelari di sua competenza facendo riferimento alla carenza di gravi indizi di colpevolezza. Ma questo non significa affatto che, se la carenza di gravi indizi di colpevolezza non rappresenta la ragione della revoca, si debba necessariamente presumere il contrario, e cioè che tali gravi indizi sussistano. L’ordinanza del giudice penale di revoca delle misure cautelari non ha minimamente toccato tale profilo, il che rende sicuramente arbitrario ricondurre al contenuto proprio dell’ordinanza di revoca del giudice penale l’affermazione della “ permanenza di gravi indizi di colpevolezza ”. (…) Il fatto che l’appellata sentenza e l’Amministrazione ritengano sussistenti gravi indizi di colpevolezza nonostante siano state revocate le misure cautelari dal giudice penale comporta inoltre una inammissibile anticipazione del giudizio penale, in stridente e palese contrasto con l’art 27 della Costituzione e con la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, recepita con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, che non consentono alle autorità pubbliche (compresi gli organi della giustizia ovviamente non penale) di affermare «come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili ».
19. Il motivo è infondato.
La revoca delle misure cautelari non custodiali non è stata disposta dal giudice ordinario per sopravvenuta carenza di gravi indizi di colpevolezza, ma per una nuova e differente valutazione delle esigenze cautelari (fisiologicamente mutevoli nel tempo), dipesa anche dal fatto che il militare era stato sospeso dal servizio.
In particolare, il tribunale di Latina, in composizione collegiale, ha motivato l’ordinanza di revoca del 26 maggio 2022 come segue: « Letti gli atti del Proc. Pen. N.45400\20 r.g.n.r. Roma; esaminata l’istanza presentata, in data 23 maggio 2022, dai difensori di -OMISSIS- imputato nel procedimento penale indicato in epigrafe ed attualmente sottoposto alle misure dell’obbligo di PG e dell’obbligo di dimora nel Comune di Roma; preso atto del parere favorevole espresso dal PM; rilevato che l’imputato è attualmente sottoposto alle misure cautelari indicate giusta ordinanza del 17 giugno 2021; ritenuto che il rilevante lasso temporale decorso dalla contestata perpetrazione dei fatti per i quali si procede, il lungo periodo durante il quale l’imputato è stato sottoposto a misura - dapprima custodiale e, poi, non custodiale - unitamente all’osservanza delle prescrizioni imposte ed alla mutata situazione lavorativa costituiscano elementi che lasciano desumere la cessazione delle esigenze cautelari originariamente sussistenti ».
Pertanto, ancorché, come valorizzato dall’appellante, con il suddetto provvedimento il giudice ordinario non si sia espresso sui gravi indizi di colpevolezza, essi erano – ovviamente – già stati reputati sussistenti nella precedente ordinanza del Tribunale di Latina, in composizione collegiale, del 17 giugno 2021 di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con le misure non custodiali, dove espressamente è stato precisato che « non sono emersi elementi modificativi dell’originario quadro indiziario » e ancor prima nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma del 2 settembre 2020 con cui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, sicché il silenzio sul punto del nuovo provvedimento non assume alcun significato sul venir meno di tali indizi o sulla loro mancata valutazione, anzi milita univocamente nel senso che la revoca delle misure cautelari sia stata determinata soltanto dal venir meno delle esigenze cautelari, ovverosia da una circostanza espressamente rappresentata nell’ordinanza. Essendo necessari due requisiti (oltre alla tipologia delittuosa) per l’emissione di provvedimenti cautelari personali, ovverosia i gravi indizi di colpevolezza (art. 273, comma 1, c.p.p.) e le esigenze cautelari (normativamente tipizzate all’art. 274 c.p.p.), l’aver escluso l’esigenza cautelare con un provvedimento dopo che con precedente provvedimento erano stati ritenuti sussistenti ambedue i requisiti comporta inequivocabilmente a considerare sussistente la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Non vi è stata, quindi, alcuna violazione del principio di presunzione d’innocenza, avendo l’amministrazione adottato un provvedimento precauzionale in costanza dei gravi indizi di colpevolezza riconosciuti nell’ambito del procedimento penale.
Inoltre, il venir meno delle esigenze cautelari in sede penale non esclude che siffatte esigenze permangano in sede amministrativa e, in particolare, con riferimento alla vita del rapporto di servizio di lavoro di diritto pubblico di tipo militare. Peraltro, come già sottolineato, le esigenze cautelari penali sono state reputate neutralizzate anche (sebbene non soltanto) in forza dell’intervenuta sospensione dell’ufficiale dal servizio, sicché un ripristino del rapporto di servizio impingerebbe su un dato rilevante valutato dal giudice ordinario, determinando un cortocircuito tra i rimedi precauzionali dell’ambito militare e le misure cautelari penali.
20. Con il terzo motivo – esteso da pagina 8 a pagina 13 del gravame – l’appellante ha lamentato « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 915 E 916 C.O.M SOTTO IL PROFILO DELLA MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DELLA MOTIVAZIONE DI UNA SOSPENSIONE PRECAUZIONALE FACOLTATIVA ».
In sintesi, per l’ufficiale « La sentenza si limita a fare propria e ad avallare la motivazione apodittica e stereotipa propria già del provvedimento impugnato, che si era limitata ad asserire al riguardo che “ l’interessato non può più svolgere con pienezza di autorità, credibilità e fiducia, le peculiari e delicate funzioni del suo stato, potendo turbare il regolare e corretto svolgimento delle attività istituzionali, seppur impiegato in altri incarichi ” e che “ prevale l’interesse pubblico dell’Amministrazione di garantire la tutela il prestigio l’imparzialità e l’immagine delle Forze Armate ” », mentre « il provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa doveva necessariamente prendere in considerazione le due circostanze sopra richiamate, ovvero : a) che i fatti addebitati in ogni caso non potevano considerarsi commessi né in occasione, né a causa del servizio; b) l’impossibilità di adottare “ appropriati e diversi provvedimenti ” (come ad esempio il trasferimento anche fuori Regione e l’adibizione a posti non di comando) », considerato che « Lo stesso codice dell’ordinamento militare esclude che in caso di aspettativa il militare possa considerarsi in servizio » (articoli 803 e 913). Inoltre, «« il provvedimento non aveva motivato in ordine all’impossibilità di adottare “ appropriati e diversi provvedimenti ” (come ad esempio il trasferimento anche fuori Regione e l’adibizione a posti non di comando), in luogo della sospensione facoltativa e che era dunque mancata ogni valutazione in merito alla “ permanenza in servizio, a fronte dei pur gravi reati oggetto di imputazione, incidesse negativamente sul sereno svolgimento dell’azione amministrativa e sull’immagine dello stesso Corpo Militare ”. Valutazione che, invece, era stata ad esempio condotta dalla stessa Amministrazione con riferimento alla condizione di altri alti ufficiali dell’Arma nel tristemente noto caso del depistaggio del Geom. -OMISSIS- (…) [e] anche per tutto il vertice del ROS, ivi compreso il Comandante di tale reparto operativo (…) condannato per traffico internazionale di stupefacenti in primo e secondo grado ». L’interessato, altresì, ha sottolineato « l’assurdità della interpretazione per cui la mera possibilità che dal procedimento possa derivare la perdita del grado possa di per sé sola giustificare la sospensione, rendendola di fatto obbligatoria se dalla mera lettura del capo di imputazione si evince che il militare sia imputato di un reato per il quale è prevista la perdita del grado. Infatti, nel momento in cui l’art. 916 c.o.m. dispone che la sospensione precauzionale facoltativa “ può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado ”, esso indica unicamente un presupposto necessario perché la sospensione possa essere eventualmente adottata, aprendo appunto la strada alla valutazione delle altre circostanze parimenti richieste perché possa essere eventualmente disposta. Come già visto per il presupposto stabilito dal secondo comma dell’art. 915, 2° comma, c.o.m. (revoca delle misure cautelari penali non motivata per carenza di gravi indizi di colpevolezza), si è in presenza di una condizione necessaria, ma non sufficiente per poter disporre la sospensione precauzionale facoltativa. Peraltro, la gravata sentenza si fonda sull’improvata equivalenza della riammissione in servizio con l’esercizio di “ peculiari e delicate funzioni ” (…) connesse al grado di colonnello (…) Ove il Col. -OMISSIS-fosse stato riammesso in servizio “a disposizione”, non avendo alcun tipo di comando e/o funzione, sarebbe escluso che lo stesso Ufficiale avesse potuto intrattenere alcun contatto con i cittadini, escludendo il rischio di un danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza e/o rendendolo del tutto remoto ».
21. Detta censura è infondata.
21.1. Come già cennato al paragrafo 19, l’intervenuta revoca delle misure non custodiali disposta dal tribunale di Latina in data 26 maggio 2022 non ha causato di per sé il venir meno delle esigenze precauzionali dell’amministrazione militare, poiché i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’ufficiale reputati espressamente sussistenti dal giudice ordinario in precedenti provvedimenti cautelari (trattandosi, tra l’altro, di un requisito indispensabile) non sono stati in alcun modo esclusi dall’ordinanza del 26 maggio 2022, basata esclusivamente sulla cessazione delle esigenze cautelari rilevanti sul versante del procedimento penale.
21.2. Il provvedimento ministeriale non è stato affatto adottato soltanto sulla circostanza che « per la gravità dei fatti penalmente contestati potrebbe derivare la perdita del grado », la quale rappresenta un presupposto dell’atto (come peraltro affermato anche dall’appellante), ma, a differenza di quanto da questi sostenuto, il Ministero ha congruamente e sufficientemente motivato, all’interno del quadro normativo, l’esercizio della proprio spazio di ampia discrezionalità (propria dell’organizzazione militare e della gestione della vita lavorativa dei militari), rappresentando che « il Col. -OMISSIS- non può svolgere, con pienezza di autorità, credibilità e fiducia, le peculiari funzioni del suo stato, turbando, così, il regolare e corretto svolgimento delle attività istituzionali seppur impiegato in altri incarichi » e che « prevale l’interesse pubblico dell’Amministrazione di garantire la tutela, il prestigio, l’immagine e l’imparzialità delle Forze Armate ».
La circostanza, su cui l’appellante ha insistito in memoria, che i fatti a lui contestati non traggono origine dalle funzioni esercitate nell’amministrazione e attengono a fatti privati, a prescindere dalla sua effettività (in quanto il grado rivestito avrebbe - nell’ipotesi in cui l’accusa fosse confermata - comunque agevolato le condotte dell’interessato), non elide minimamente la gravità dei fatti contestati e, pertanto, non incide sulla logicità e coerenza della motivazione svolta dal Ministero.
21.3. Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non è affatto non provata la « equivalenza della riammissione in servizio con l’esercizio di “ peculiari e delicate funzioni ” (…) connesse al grado di colonnello » affermata dal T.a.r., giacché un colonnello dell’Arma dei carabinieri, nella sua polimorfa veste di ufficiale superiore di una Forza armata svolgente fisiologicamente attività di Forza di polizia, di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia militare e di ufficiale di pubblica sicurezza, non può non svolgere, per status , ruolo, grado e qualifica e appartenenza a un’Istituzione posta a presidio dei valori fondanti della Repubblica, « peculiari e delicate funzioni ». L’assegnazione a compiti non comportanti contatto con i cittadini non inciderebbe su tale assetto, né renderebbe meno delicate le funzioni da svolgere e non ridurrebbe il rischio di danno all’immagine dell’Arma dei carabinieri, fermo restando che generalmente gli ufficiali superiori non hanno contatti costanti con la cittadinanza, ma sono impegnati in delicati compiti che necessitano di un’immagine scevra di qualsivoglia ragionevole sospetto su condotte non cristalline rispetto ai militari subordinati, che, in caso contrario, si potrebbe ripercuotere sulla funzionalità dell’Arma e, in ultima analisi, anche sulla immagine esterna.
21.4. La lamentata sussistenza di precedenti provvedimenti difformi dell’amministrazione militare in relazione a ufficiali dei carabinieri coinvolti in altre vicende penali non vincola in alcun modo l’azione amministrativa, né la inficia, giacché, da un lato, si tratta di situazioni attinenti a contesti differenti e con proprie specifiche caratteristiche, il che elide recisamente la disparità di trattamento (che può integrarsi solo per fattispecie sostanzialmente identiche ricadenti nel medesimo ambito, rappresentando comunque soltanto un sintomo, non decisivo, dell’eccesso di potere dell’attività discrezionale), e, dall’altro, in ogni caso, non può essere legittimamente invocata a fronte di una motivazione congrua e scevra di mende. A ciò consegue anche l’irrilevanza dell’istanza dell’appellante di ordine di esibizione documentale a carico dell’amministrazione.
22. Attraverso il quarto motivo – esteso da pagina 13 a pagina 14 del gravame – l’appellante ha dedotto « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 111 COST. E 2 C.P.A E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO. VIOLAZIONE ART. 64 COMMA 4 C.P.A. ».
Al riguardo l’interessato ha osservato che « Il riesame [effettuato in esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.a.r. n. 7387/2022] si consuma formalmente il 28.12.2022, ma, inspiegabilmente, non viene portato a conoscenza del Collegio, né comunicato al ricorrente se non successivamente al passaggio in decisione della causa, discussa all’udienza di merito del 10.5.2023. Il provvedimento viene comunicato il 7.6.2023. Le ragioni di tale comportamento rimangono inspiegabili. Se non è stato tenuto intenzionalmente, è fuor di dubbio che sia connotato quantomeno da colpa grave. Fatto sta che tale condotta ha avuto l’effetto di falsare il contraddittorio processuale e la formazione della scienza ufficiale del processo. Per quanto il riesame abbia avuto un esito confermativo (di fatto fondato su un simulacro di motivazione meramente apparente, la cui legittimità è già stata portato all’attenzione del giudice di primo grado), l’atto recava infatti l’esplicita ammissione dell’errore sul presupposto fondamentale della corretta lettura della revoca delle misure cautelari penali. Il provvedimento di riesame ammette esplicitamente che il provvedimento di “ commutazione ” del 4.7.2022 aveva ignorato “ che in data 26 maggio 2022 il Tribunale di Latina ha revocato tutte le misure cautelari personali a cui era sottoposto ” e che ciò “ non aveva consentito all’amministrazione della difesa di effettuare le dovute valutazioni richieste e di fornirne indicazione nel provvedimento avverso il quale il ricorrente ha azionato il rimedio giurisdizionale ”. Per quanto, incredibilmente, la mancata conoscenza venga addebitata al ricorrente, che avrebbe “ celato ” al proprio Comando e alla direzione generale del Personale l’esistenza del provvedimento, è indubbio il riconoscimento dell’errore nel presupposto denunciato con il ricorso. Il riesame rimane dunque “nel cassetto” e viene comunicato solo al Colonnello -OMISSIS-e solo successivamente alla chiusura del giudizio in seno al quale doveva essere reso. La mancata produzione in giudizio ha violato il diritto al giusto processo sancito dagli artt. 111 Cost. e 2 c.p.a. L’inadempimento dell’ordine del giudice e con esso la mancata collaborazione e la colpa grave insita nella condotta processuale tenuta sono fatti oggettivi che hanno impedito al giudice di decidere con piena conoscenza dei fatti di causa e che attualmente costringono il ricorrente a frammentare l’azione difensiva di un’unica causa petendi tra vari livelli e forme d’impugnazione ».
23. Il motivo è infondato.
Premesso che la sezione, con l’ordinanza cautelare n. 4688/2023 ha già osservato l’inopportunità del comportamento processuale dell’amministrazione durante il primo grado di giudizio, precisando in proposito che « l’omessa ostensione del provvedimento de quo [il provvedimento del 28 dicembre 2022 con cui il Ministero ha confermato la perdurante validità di quello di cui è causa] nel procedimento di primo grado [è] indice di un comportamento processuale quanto meno inopportuno da parte del Ministero della Difesa », ad ogni modo tale omissione non impinge in alcun modo sulla legittimità del provvedimento oggetto del presente giudizio.
Parimenti non impinge sulle valutazioni da svolgersi in questa sede il contenuto del provvedimento di riesame, il lamentato riconoscimento di un precedente errore e i motivi che hanno condotto comunque l’amministrazione alla conferma della propria precedente determinazione e la loro congruità (contestata dall’appellante). Peraltro il provvedimento di riesame è stato oggetto di apposita impugnazione e allo stato, per quanto consta, è tutt’ora sub iudice .
La frammentazione difensiva determinata dal comportamento dell’amministrazione (in caso di deposito del provvedimento di riesame, infatti, l’interessato avrebbe potuto svolgere motivi aggiunti), sulla cui base l’appellante contesta la violazione degli articoli 111 della Costituzione e 2 c.p.a., è questione che – si ribadisce – non può in alcun modo avere risvolti sostanziali sul vaglio del provvedimento oggetto del processo, la cui area massima è delineata dagli atti e dalle censure svolte nel libello introduttivo di primo grado, mentre potrà essere eventualmente valutata e liberamente apprezzata nell’altro giudizio ai fini della quantificazione delle spese di lite (nell’ipotesi di eventuale soccombenza del Ministero).
24. Con la quinta censura – estesa da pagina 14 a pagina 16 del gravame – l’appellante ha dedotto « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 8 DELLA L. 241/90 ».
Specificamente, l’interessato ha rappresentato di aver in primo grado « lamentato la mancanza di una valida comunicazione di avvio del procedimento, sottolineando come la comunicazione del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto prot. M_D AB05933 REG 2022 001797 del 19-01-2022 notificata al ricorrente il 16.2.2022 (cfr. produzione documentale di primo grado doc. 4) non possedesse il contenuto minimo necessario richiesto dalla legge 241/90 per raggiungere il suo scopo. La nota in parola aveva difatti un contenuto tutt’altro che univoco: non recava l’indicazione che si trattasse di una comunicazione di avvio del procedimento; di per sé recava l’ordine al Comando Generale di notificare con data certa e documentata, al Col CC -OMISSIS-e al Lgt. CS -OMISSIS- l’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale adozione di un provvedimento cautelare a titolo facoltativo ai sensi degli artt. 915 e 916 D.Lgs. n. 66/2010; risultava pertanto indirizzata a due soggetti diversi, distinti come militari sia per grado che per funzioni e reparti di appartenenza, e accomunati dal fatto di essere coimputati nello stesso procedimento penale presso il Tribunale Latina; non recava nemmeno l’indicazione nominativa del responsabile del procedimento né le altre indicazioni che l’art 8 della l. 241/90 indica come contenuto necessario di una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 L. 241/90 (dove, come e a chi presentare memorie difensive) » e ha censurato la sentenza impugnata laddove il T.a.r. ha derubricato « le evidenti violazioni delle garanzie poste dall’art 8 della l. 241/1990 a mere irregolarità formalità, in manifesto contrasto con la ratio intrinseca della norma, vieppiù da osservare nell’ambito di un procedimento disciplinare. L’irragionevolezza di un tale decisum è in ogni caso palese se si considera, ad esempio, che già solo la circonlocuzione impiegata per indicare l’organo al quale presentare memorie e osservazioni procedimentali (eventuali memorie potranno essere prodotte al Comando di Corpo di appartenenza) introduceva elementi di confusione e incertezza dal momento che lo stesso Col. Sessa, fino alla sospensione, era il Comandante del Reparto Comando della Legione Carabinieri Lazio (…) Inspiegabile rimane poi come possa ritenersi soddisfatto i requisito della “personalità”, stante l’impossibilità d’intendere esattamente su quali fatti e circostanze la direzione OM avesse inteso chiedere al Comando Generale di avviare il procedimento in esame. E’ noto che il disposto dell’art. 1028 del d.lgs. 90/2010 (“Testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare”) riprende pedissequamente la definizione dell’art. 8 L. 241/90 imponendo che « i soggetti [destinatari] sono resi edotti dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all’articolo 8 della legge » ed è evidente l’errore in cui incorre la sentenza nel momento in cui (…) ritiene che il requisito della personalità possa essere soddisfatto dalla relata di notifica a prescindere dal contenuto della comunicazione, assumendo che il carattere personale della comunicazione impedirebbe soltanto la notifica collettiva. Il carattere personale non attiene alle modalità di comunicazione, bensì, esclusivamente, al suo contenuto (…) L’aver accomunato indistintamente le due posizioni del LGt. CS CC -OMISSIS- e quella del Col. -OMISSIS-è la migliore prova che la comunicazione non avesse il carattere della personalità oppure che le ragioni della sospensione prescindessero dalle circostanze di fatto e di reato contestate ai due militari. Altrettanto irragionevole è presumere che il ricorrente, interpolando e interpretando la relata di notifica e il contenuto della comunicazione di OM al Comando Generale, avrebbe dovuto intendere » autonomamente tutta una serie di elementi senza incorrere in confusioni.
25. Tale doglianza è infondata.
La comunicazione di avvio del procedimento ha fornito all’interessato le indicazioni necessarie e sufficienti a garantire un effettivo contraddittorio endoprocedimentale.
Le contestate carenze rispetto ad alcuni elementi informativi elencati dall’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 non è di per sé sufficiente a incidere sulla legittimità del provvedimento conclusivo del procedimento, pena l’introduzione di formule sacramentali distoniche rispetto alla dequotazione dei vizi formali di cui all’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/1990 e al generale principio della strumentalità delle forme processuali (e a fortiori procedimentali) e della raggiungimento dell’effetto utile.
Su tale ultimo aspetto va sottolineato che l’interessato, coinvolto in un procedimento penale e in precedenza attinto per di più da misure cautelari (pure custodiali), già era pienamente a conoscenza della propria posizione (in misura anche maggiore dell’amministrazione, visto che nei suoi confronti era stata effettuata la “ discovery ” necessaria alla emissione delle ridette misure cautelari), che non doveva necessariamente essergli rappresentata dal datore di lavoro.
Inoltre, dalla lettura dell’intera nota emerge con chiarezza il tipo di procedimento, in quanto l’oggetto si indica in modo generale (ma non erroneo) la « Sospensione precauzionale obbligatoria ex art. 915-916 del C.O.M. », mentre nel corpo dell’atto (constante di una pagina e, quindi, dal contenuto facilmente intellegibile) si fa specificamente riferimento all’« avvio di un procedimento finalizzato all’eventuale adozione di un provvedimento cautelare a titolo facoltativo ai sensi degli artt. 915 e 916 del D.Lgs. n. 66/2020 ».
Sono state fornite, altresì, all’interessato indicazioni circa le modalità e il termine per la presentazione di memorie (20 giorni dalla notificazione).
Al riguardo la circostanza che la medesima comunicazione sia stata diretta anche al luogotenente dei carabinieri coinvolto nel medesimo procedimento penale non ha ingenerato alcuna effettiva potenziale confusione, ben conoscendo il colonnello l’evoluzione della vicenda e la specificità della propria posizione.
Né vi erano dubbi sull’ufficio a cui inviare le osservazioni fosse quello del personale del Comando generale dell’Arma dei carabinieri a cui la nota della direzione generale del personale militare del Ministero della difesa era anche indirizzata, precisandosi, invero, che le memorie depositate dagli interessati (evidentemente presso il Comando) dovevano essere trasmesse nei successivi 20 giorni al Ministero, che doveva essere avvertito dell’eventuale mancata presentazione delle memorie). In ogni caso, anche laddove le memorie fossero state inviate direttamente alla direzione generale del personale militare (ufficio peraltro competente a emanare il provvedimento finale) non vi sarebbe stato alcuna inutilizzabilità delle difese.
Non sussiste neanche la violazione del comma 1 del citato art. 8, poiché la comunicazione del Ministero della difesa è stata personale, a nulla rilevando che essa sia stata diretta anche al luogotenente coinvolto e al Comando generale dell’Arma dei carabinieri, essendo sufficiente che essa sia riferita all’interessato e che gli sia pervenuta personalmente (il che è pacifico nel caso di specie). Non vi è alcuna sovrapposizione da parte del T.a.r. tra contenuto e notificazione, atteso che tanto la nota dell’amministrazione quanto la sua notificazione sono stati diretti (anche) al colonnello -OMISSIS- il quale, dunque, è stato personalmente e inequivocabilmente edotto dell’avvio del procedimento.
26. Mediante il sesto motivo – esteso da pagina 16 a pagina 28 del gravame – l’appellante, « Ai fini della piena operatività dell’effetto devolutivo dell’appello e nei limiti in cui non è stato esaminato dal Giudice di prime cure », ha effettuato integralmente la « RIPROPOSIZIONE DEL II MOTIVO DI RICORSO DI PRIMO GRADO », contestante la « Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere. Errore sui presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento di potere, inosservanza di circolari adottate dal Ministero della Difesa, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta ».
27. Premesso che detto motivo è articolato in quattro subcensure e che il rigetto, da parte del T.a.r., della prima di queste è oggetto del primo motivo d’appello, già esaminato al paragrafo 17, la doglianza – senza indugiare su un possibile profilo di inammissibilità del motivo per mera riproposizione di questioni non assorbite, ma espressamente respinte dal T.a.r. (ai paragrafi 11, 12 e 13), a prescindere da quanto dedotto, in modo apodittico e senza riferimenti specifici, dall’appellante circa il mancato esame di parti del motivo (non indicate), con conseguente genericità del thema decidendum per mancanza di specifiche censure in violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a. – consistente nell’integrale riproposizione del secondo motivo di primo grado appare più che una censura un completamento di quanto esposto nei primi cinque motivi d’appello ed è, in ogni caso, infondata.
Si tratta, invero, di censure (violazione e falsa applicazione degli articoli 915 e 916 del decreto legislativo n. 66/2010 e 8 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per svariati indici sintomatici, quali l’errore sui presupposti, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e la disparità di trattamento) già sostanzialmente confluite negli altri motivi d’appello, la cui infondatezza è stata già ampiamente acclarata.
Va soltanto soggiunto che è insussistente la residua doglianza di eccesso di potere per inosservanza delle circolari del Ministero della difesa del 9 luglio 2002 e dell’11 giugno 2015, richiamate al fine rispettivamente di escludere che l’interessato abbia agito in veste di colonnello dei carabinieri (stante il ritiro del tesserino e dell’arma per i militari in aspettativa) e di sostenere la sussistenza di un « obbligo di valutare dapprima le ipotesi del trasferimento e/o di assegnazioni di incarichi a disposizione (senza Comando) prima di giungere alla decisione della sospensione ».
Sotto il primo profilo si richiama quanto precisato al paragrafo 21.2 circa la funzione agevolativa dello status rivestito (che permane anche in aspettativa e che come tale è socialmente percepito) sulla perpetrazione delle condotte contestate e circa, in via assorbente, la notevole gravità di queste ultime. Sotto il secondo si osserva che una circolare non è fonte del diritto e non può imporre direttamente obblighi rivendicabili dall’interessato in giudizio e che comunque, per quanto diffusamente illustrato al paragrafo 21.3, la sospensione è stata reputata ragionevolmente – e comunque non irragionevolmente – l’unica soluzione efficace per tutelare la funzionalità e l’immagine dell’Arma a prescindere dal tipo di mansioni potenzialmente svolgibili dall’interessato, in quanto le condotte addebitate (come ipotesi accusatoria ritenuta prima facie verosimile dal giudice penale in sede cautelare) incidono di per sé e in ogni caso su tali rilevanti e ineludibili esigenze.
28. In conclusione l’appello deve essere respinto.
29. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda e le considerazioni circa il comportamento processuale complessivo dell’amministrazione prima rese (cfr. paragrafo 23) giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8576 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dell’appellante e di ogni alta persona fisica citata in sentenza, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle loro generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
CE FR, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE FR | AB TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.