Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1868
CS
Ordinanza cautelare 21 novembre 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 915 e 916 C.O.M. sotto il profilo dell’errore sui presupposti

    La Corte ha ritenuto che la qualificazione del provvedimento come sospensione facoltativa o obbligatoria non sia un mero dato formale ma incida sull'assetto procedimentale e sull'esito. Ha affermato che il provvedimento impugnato era chiaramente una sospensione facoltativa discrezionale, in linea con l'art. 915, comma 2 del D.Lgs. 66/2010, poiché la revoca delle misure cautelari penali non era stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 915 e 916 C.O.M. sotto il profilo della presunta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza

    La Corte ha chiarito che la revoca delle misure cautelari non custodiali è avvenuta per una nuova valutazione delle esigenze cautelari, non per carenza di gravi indizi di colpevolezza, i quali erano stati ritenuti sussistenti nei provvedimenti precedenti. Ha inoltre sottolineato che il venir meno delle esigenze cautelari penali non esclude la loro persistenza in sede amministrativa, specialmente in ambito militare.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 915 e 916 C.O.M. sotto il profilo della mancanza dei requisiti minimi della motivazione di una sospensione precauzionale facoltativa

    La Corte ha ritenuto che l'amministrazione abbia congruamente motivato la sospensione, evidenziando l'impossibilità per l'ufficiale di svolgere le sue funzioni con pienezza di autorità e credibilità, e la prevalenza dell'interesse pubblico a tutelare il prestigio delle Forze Armate. Ha inoltre affermato che lo status di colonnello comporta l'esercizio di funzioni delicate, indipendentemente dal contatto con i cittadini, e che la gravità dei fatti contestati incide sull'immagine dell'Arma.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 111 Cost. e 2 c.p.a. e del principio del giusto processo. Violazione art. 64 comma 4 c.p.a.

    La Corte ha riconosciuto l'inopportunità del comportamento processuale dell'amministrazione nell'omettere la comunicazione del provvedimento di riesame, ma ha ritenuto che tale omissione non infici la legittimità del provvedimento impugnato. Ha inoltre affermato che la frammentazione difensiva non ha risvolti sostanziali sul vaglio del provvedimento oggetto del processo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art 8 della L. 241/90

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento abbia fornito le indicazioni necessarie per un effettivo contraddittorio. Ha affermato che le contestate carenze non sono di per sé sufficienti a incidere sulla legittimità del provvedimento conclusivo, specialmente considerando che l'interessato era già a conoscenza della propria posizione a seguito del procedimento penale. Ha inoltre chiarito che le modalità di comunicazione e la notifica erano personali e sufficienti.

  • Rigettato
    Riposizione del II motivo di ricorso di primo grado

    La Corte ha ritenuto che le censure sollevate siano già state sostanzialmente trattate nei precedenti motivi d'appello e che siano infondate. Ha specificato che le circolari non sono fonte del diritto e che la sospensione è stata ritenuta ragionevole per tutelare la funzionalità e l'immagine dell'Arma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1868
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1868
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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