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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/07/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1171/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
S E N T E N Z A
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di I grado iscritta al n. 1171 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019
T R A
- (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Timpanaro C.F._2
ATTORI
e
(C.F. ) e (CF: Parte_3 C.F._3 Parte_4 [...]
rappresentati e difesi dell'Avv. Antonino Granata;
C.F._4 Parte_5
(C.F. ) e (C.F. ) rappresentati e C.F._5 Parte_6 C.F._6 difesi dell'Avv. Agatino Finocchiaro.
CONVENUTI
PREMESSO CHE
- Con atto di citazione del 3 settembre 2019 gli attori hanno chiamato in giudizio i convenuti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “ Piaccia On.le Tribunale adito, 1° accertare e dichiarare giudizialmente - previa espletanda C.T.U. sulla scorta delle mappe catastali ed in coerenza con la prodotta C.T.P.- ai sensi dell'art 950 cod.civ., l'esatta linea di confine tra il fondo attoreo (appezzamento di terreno sito in Regalbuto alla Cda Piano Arena, rilevato in catasto al foglio di mappa 58 particella mappale 1031, di are 3 ca 13) e quello dei convenuti (appezzamento di terreno sito in Regalbuto alla C.da Piano Arena, rilevato in catasto al medesimo foglio di mappa 58, particella mappale 1032, avente una superficie are 3 e ca9) adeguando la incerta e controversa situazione di fatto a quella di diritto, provvedendo, altresì, all'accessoria e conseguenziale apposizione in loco di termini lapidei o altri segni visibili e materiali;
2° condannare tutti i convenuti all'immediato rilascio della zona di suolo abusivamente occupata e al ripristino e demolizione di
1 eventuali manufatti e di qualsivoglia installazione esistente nella zona usurpata;
3° con ogni consequenziale statuizione e col favore delle spese di lite ”.
I e hanno dedotto: Pt_1 Pt_2
- di essere proprietari e di possedere l'appezzamento di terreno sito in Regalbuto al foglio 58 particella
1031 di are 3 e ca 13, per averlo acquistato in regime di comunione legale, da Controparte_1
e con atto di compravendita del 27.9.2000 n. 17818 rep. 7278 e n. 7278 racc.; Persona_1
- che detto fondo confina con la particella 1032 di proprietà ¼ degli odierni convenuti in forza della successione del loro congiunto Persona_2
- che entrambe le particelle 1031 e 1032 derivano dal frazionamento depositato presso il Catasto terreni di Enna in data 29.2.2008 prot. EN0022241;
- che dai rilievi effettuai, dal proprio CTP Ing. la recinzione attuale non Persona_3 corrisponde alla reale situazione di confine, invero detta recinzione segue il confine fra le particelle
1001 e 1031, entrambe di proprietà degli attori, e non ricade sul confine tra le particelle 1031 e 1032, per come risulta dai titoli di proprietà, con uno sconfinamento di circa 3,00 m e pertanto hanno chiesto il ripristino della situazione di diritto.
Si sono costituiti i convenuti, i quali hanno contestato le richieste di parte attrice per i seguenti motivi:
- preliminarmente hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per materia;
- nel merito hanno rivelato l'inammissibilità della domanda attorea, in quanto carente dei suoi presupposti, osservando che l'indicazione specifica del confine fra le particelle oggetto del giudizio
è stato consacrato nella sentenza n. 151/2006 del Tribunale di IC, nella quale è stata dichiarato l'usucapione, a favore di (rispettivamente marito e padre degli attuali convenuti Persona_2 suoi eredi), del tratto di terreno sito in C.da Piano Arena, catastalmente rientrante nel foglio 58 della particela 42 di forma triangolare esteso circa 391 mq per come descritto nella relazione tecnica dell'Ing. e per come confermato nella sentenza della C.A. di TA nella sentenza Per_4
n. 128/2010;
- hanno osservato che il confine fra le due particelle oggetto di causa deriva, per come asserito anche da parte attrice, dal frazionamento della particella 1000;
- hanno evidenziato che il proprio CTP Geom. tenendo conto delle visure storiche, Persona_5 dei punti fiduciali e delle coordinate dei vertici ha confermato l'esatta corrispondenza dei confini fra i due fondi;
- hanno rappresentato che la situazione dei luoghi e la recinzione tra i due fondi è rimasta invariata dal giudizio di usucapione e sino ad oggi;
2 - hanno evidenziato che detto giudizio è stato introdotto solo ed esclusivamente al fine di paralizzare il procedimento esecutivo, pendente fra le medesime parti del giudizio, avente ad oggetto la sentenza n. 48/2008 del GDP di Regalbuto con la quale gli odierni attori erano stati condannati a recidere degli alberi piantati lungo il confine in violazione delle norme sulle distanze legali, chiedendo pertanto la condanna per lite temeraria.
I convenuti hanno concluso: “Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria in tema di azione avente ad oggetto diritti reali. Nel merito, con qualsiasi statuizione rigettare tutte le domande attoree per come formulate nelle conclusioni dell'atto di citazione siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. In via meramente subordinata e nella non certa temuta ipotesi di non accoglimento della superiore richiesta di rigetto delle domande avverse, si eccepisce l'intervenuta usucapione e di conseguenza si chiede dichiararsi, in ogni caso, che i convenuti hanno usucapito la parte di terreno occupato e meglio indicato nell'atto di citazione la recinzione, che delimita i confini, di circa 3.00 mt.”
Alla prima udienza i convenuti hanno insisto nelle loro argomentazioni e richieste, gli attori hanno contestato la tardività della domanda riconvenzionale di usucapione e chiesto un termine per l'espletare il tentativo di mediazione avvento il 13.10.2021 con esito negativo come da verbale di mediazione depositato il 21.10.2021.
Successivamente sono stati concessi i termini 183 6 co. c.p.c.; le parti hanno ritualmente depositato le proprie memorie istruttorie.
Il presente giudizio è stato assegnato a questo giudice nel giugno 2024, il quale, con ordinanza del
26.8.2024, ha rimesso sul ruolo ravvisando la necessità di nomina del CTU.
Il CTU ha depositato la propria consulenza, ma parte attrice ha chiesto il rinnovo della perizia.
Il Giudice in seguito ai chiarimenti resi dal CTU e dai CTP in sede di udienza del 17.4.2025 ha ritenuto che non vi fossero motivi per disporre il rinnovo della consulenza né di compiere ulteriori indagini, rinviando la causa per la decisione e concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche che sono state regolarmente depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento all'azione proposta dagli attori, preme rilevare come non appaia condivisibile quanto eccepito dai convenuti a proposito della inammissibilità azione ex art 950 c.c. per mancanza del requisito della incertezza del confine.
Com'è noto, l'azione di regolamento dei confini è ammissibile non solo in mancanza di un confine materiale, che determina incertezza oggettiva sul confine, ma anche quando, pur esistendo un confine
3 materiale, da parte di uno dei due confinanti, o di entrambi, vi sia incertezza soggettiva sull'esattezza di esso, a nulla rilevando che dall'accertamento relativo discenda il recupero, da parte di uno dei confinanti, di una determinata porzione di terreno. Essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (Cass. 15304/2006)
Più volte la Suprema Corte (Cass. 3663/94 e 4427/86) ha ritenuto che si abbia azione di regolamento di confini, quando, pur essendovi un confine apparente, se ne deduce l'incertezza per essere avvenuta l'usurpazione di una parte di terreno e si chieda, quindi, l'accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti, senza porre in discussione i titoli di proprietà. In tale ipotesi è irrilevante che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti l'effetto recuperatorio della proprietà stessa, risolvendosi l'azione in una vindicatio duplex incertae partis, giacché l'accertamento della proprietà è meramente conseguenziale all'esperimento dell'azione di regolamento di confine, la quale tende soltanto ad eliminare l'incertezza e la contestazione della linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.
In tal senso, la deduzione di una usurpazione di suolo esprime una caratteristica incertezza soggettiva sul confine che vale ad integrare quello che si suole definire come conflitto tra fondi ove, cioè, risulta in contestazione la rispettiva estensione di beni diversi e tra loro contigui.
Nel caso in esame, pur esistendo un confine materiale, gli attori sostengono che la recinzione attuale risulta essere posta all'interno delle particelle 1001 e 1031 (di loro proprietà) con una distanza di circa
3,00 m dal reale confine fra le particelle 1031 e 1032 (di proprietà di parte convenuta), con una usurpazione della loro proprietà.
Pertanto, correttamente, gli attori hanno proposto l'actio finium reguardorum nonché, per l'eventualità che l'azione si rilevi fondata, la domanda di restituzione della porzione della predetta parte usurpata.
Tanto chiarito circa l'ammissibilità dell'azione ex articolo 950 c.c. ivi proposta, si osserva che l'onere probatorio è ripartito ugualmente tra attori e convenuti, i quali devono dimostrare, con ogni mezzo di prova presuntivo o tecnico, quale sia l'esatta linea di confine, non operando il principio per cui actore non probante reus absolvitur. (Cass.n. 14993/2012)
Dalla produzione documentale allegata dalle parti si rileva che:
• gli attori, con atto di vendita del 27.9.2000 (repertorio n.17818 raccolta 7228) hanno acquistato da e un terreno sito in Regalbuto censito Controparte_1 Persona_1 al N.C.T. , di detto comune, alla partita 21212 figlio 58 particelle nn. 42 e 500 confinante con
, con proprietà comunale e proprietà fratelli;
(cfr doc. n.1 atto Persona_6 CP_1 di citazione)
4 • con sentenza n. 151/2006 del Tribunale di IC dante causa degli Persona_2 odierni convenuti, ha acquisito per usucapione un tratto di terreno, esteso circa 391 mq, sito in Regalbuto e censito al N.C.T. del predetto comune, al foglio n. 58 della particella n.42, intestato agli odierni attori. L'acquisto a titolo originario di detta porzione di terreno è stato riconosciuto al er aver, in modo pacifico, posseduto, coltivato, recintato l'area Per_2 ed apponendo un muro di confine con la restante particella n. 42 e la strada.
Invero, nella menzionata sentenza è stato statuito che “Deve quindi dichiararsi l'avvenuta usucapione in favore di del tratto di terreno come identificato nella Persona_2 relazione giurata e relativa planimetria prodotta da parte attrice (n.d.a ovvero Per_2
) (mai contestata in relazione all'individuazione dei confini dell'area oggetto del
[...] presente giudizio) e redatta dall'Ing. (il quale escusso in sede istruttoria, ne ha Per_4 confermato il contenuto evidenziandone il corretto metodo di individuazione…” (doc. n. 1 comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale);
• nella perizia giurata dell'Ing. si legge “in funzione delle misurazioni dirette si è Per_4 potuto restituire l'allegata planimetrica, che individua l'ubicazione del confine catastale della particella in oggetto a tratto continuo, e del confine della proprietà così come dai confini evidenti sui luoghi a tratto discontinuo. Da ciò scaturisce che la maggior larghezza della particella 172 (n.d.a. proprietà sulla adiacente particella ad ovest, e cioè Controparte_2 la 42 (n.d.a. proprietà ). Quindi annessa alla particella 172 sui luoghi vi è Controparte_3 una frazione della particella 42” (cfr doc. 2 comparsa di risposta con domanda riconvenzionale);
• la sentenza 128/2010 della C.A. di TA, avente ad oggetto l'appello della sentenza del Tribunale di IC n. 151/2006, ha confermato la statuizione in merito all'usucapione, in particolar modo in essa si rileva che “ i suddetti testi hanno deposto tutti con il riscontro dei rilievi fotografici prodotti e, quindi, con riferimento certo ai luoghi oggetto di causa e che, inoltre, ciascuno di loro ha utilizzato, quale punto di riferimento sicuro, la recinzione apposta a tale terreno, sulla cui ultraventennalità nella stessa posizione non può dubitarsi alla luce delle chiare deposizioni testimoniali sul punto nel giudizio di primo grado” (c.f.r. doc.3 comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale)
• dalla visura storica per immobile si rileva che le particelle n. 1031 e n. 1032 del foglio n. 58 del N.C.T. del Comune di Regalbuto derivano dalla soppressione della particella 1000 in seguito al frazionamento del 29.02.2008 prot. EN 0022241 posto in essere in esecuzione della citata sentenza di usucapione, e che la particella 1000 deriva dalla soppressione delle particelle
42 e 500;( c.f.r. doc. 3 atto di citazione e pagg. 5,6, 7, 8, 9, 10, 11doc. 7 comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale)
5 • nel Pregeo 10.6.0 originale – 2008/22241 del frazionamento si legge “oggetto del presente atto geometrico è il frazionamento della particella 1000 del foglio 58 del Comune di
Regalbuto. Per il rilevo si sono utilizzati due punti fiduciali ( ed un punto C.F._7 ausiliario (101), coincidenti con lo spigolo del pilastro s/o di accesso ai campetti sportivi della cittadella dello sport… Si precisa che l'atto di aggiornamento è firmato dal Sig. Per_2
, e non dall'attuale intestatario sig.ra , poiché, con la sentenza
[...] Parte_2
151/06 … del tribunale di IC, dichiarava l'avvenuta usucapione a favore del sottoscrittore… Si precisa che la nuova dividente rilevata è rappresentata dal muro di cinta esistente…” (c.f.r. pag 12 e 13 doc. 7 comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale). Ciò è altresì richiamato nella copia libretto di Campagna dell'Agenzia delle
Entrate, ufficio provinciale di Enna Territorio con estremi dell'atto prot. 22241 approvato in data 29.02.2008 (cfr pag 15-16 CTU)
Oltre alla documentazione allegata delle parti, la causa è stata istruita con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'identificazione dell'esatta linea di confine tra i fondi.
Il CTU, Geom. , ha esaminato gli atti di causa, ha eseguito un sopralluogo ed ha Persona_7 effettuato un rilievo topografico con la strumentazione GPS Trimble R6, rilevando due punti fiduciali e un ausiliario ed ha riscontrato che la recinzione il loco rappresenta la reale dividente tra le due particelle di terreno oggetto di causa, rilevando altresì una discrasia nell'ordine massimo di 20 cm, che rientra nella tolleranza.
Ha aggiunto anche che: - la perizia giurata a firma dell'Ing. , - la sentenza di usucapione Per_4
151/2006 del Tribunale di IC, - quella di appello, cioè la n. 128/2010 della C.A. di TA,
- e il frazionamento n. EN 0022241 del 2008 “descrivono in maniera inconfutabile la forma e la posizione della dividente tra la particella 1031 e1032”.
Il CTU ha, altresì, verificato i punti fiduciali e quello ausiliario indicati nel citato frazionamento, pertanto ha dichiarato, che l'attuale confine, intercorrente fra i due fondi oggetto di causa, risulta essere lo stesso che è stato rilevato dall'ingegnere nella redazione del frazionamento, il quale a Per_5 sua volta risulta essere lo stesso menzionato nella sentenza di usucapione;
rispondendo quindi in modo esaustivo al quesito posto.
Ha, infine, rilevato di aver eseguito anche una verifica cartografica, sovrapponendo il frazionamento redatto dall'Ing. alla mappa catastale al fine di determinare se la dividente tra la Persona_8 part.1031 e 1032 fosse stata posizionata correttamente in mappa, appurandone tuttavia, l'errato posizionamento in fase di elaborazione del frazionamento da parte dell'ufficio del Catasto, specificando che la dividente è stata posizionata senza tener conto dei punti fiduciali e utilizzando la
6 linea nera continua riportata nello schema di rilievo dell'Ing. così facendo si è spostata di fatto Per_5 la dividente verso l'attuale particella 757 variandone anche la superficie catastale.
Il CTU nel giungere a tali conclusioni ha dato conto in modo analitico dei criteri impiegati e di tutte le operazioni svolte, nel contraddittorio con i tecnici delle parti. Ha riferito di aver proceduto alle operazioni attraverso l'utilizzo di adeguata strumentazione per l'attività di rilevamento, facendo riferimento, in particolare, ai medesimi punti fiduciali e allo stesso punto ausiliario utilizzato dall'Ing. er la redazione del frazionamento;
punti rilevati presso il competente ufficio catastale. Con tale Per_5 attività ha potuto costatare che “l'intero confine costituito da paletti in cemento e rete metallica in luogo è la dividente delle proprietà”, attestando che l'attività del frazionamento effettuato dall'Ing.
è stata svolta sulla base dei dettami della citata sentenza di usucapione. Ha evidenziato inoltre Per_5 che già nel frazionamento del 2008 era stato rilevato che “si precisa che la nuova dividente rilevata
è rappresentata dal muro di cinta esistente”.
Infine, il CTU ha eseguito anche una verifica cartografica sovrapponendo il frazionamento alla mappa catastale al fine di appurare se la dividente fra le particelle 1031 e 1032 fosse stata posizionata correttamente in mappa riscontrando un errore sulla mappa catastale dovuta “da parte dell'ex ufficio catasto oggi Agenzia delle Entrate” esplicitando che nella mappa catastale “è stata posizionata la dividente senza tener conto dei punti fiduciali ed utilizzando la linea nera continua riportata nello schema di rilievo dell'ing. spostando di fatto la dividente verso l'attuale particella 757 e Per_5 variandone così anche la superficie catastale”.
Il CTU ha in modo esaustivo risposto alle osservazioni del CTP di parte attrice ed ha spiegato anche le ragioni del mancato allineamento cartografico della dividente “il confine tra la part. 172 e
l'originaria 42… è da ritenersi inesistente in quanto la porzione usucapita risultava già accorpata alla part. 172, per cui il confine tra di esse non era esistente e l'ing. lo ha rappresentato solo Per_5 per contornare e determinare la superficie derivata dal frazionamento, questa procedura viene sottintesa dall'Ing. il quale nella relazione allegata al frazionamento dichiara che i punti 102- Per_5
103-104-105 ricadono sull'allargamento stradale per cui i punti 111 e 106 che rappresentano la linea di confine della particella originaria con la strada non potevano essere rilevati poiché di fatto accorpati alla parte trapezoidale usucapita”.
Il CTU ha anche precisato che la sovrapposizione catastale all'allegata ortofoto georeferenziata effettuata dal tecnico di parte attrice è errata e poco attendibile e ciò si rileva osservando ad esempio il confine fra le part. 47 e 45, tra 949 e 275, nonché la posizione dei fabbricati ottagonali e Pt_1
, “e se si effettuasse una traslazione verso ovest si otterrebbe un diverso posizionamento del Pt_2 confine oggetto di causa, per cui non è da tenere in considerazione”.
Orbene, sulla scorta delle seguenti premesse si osserva quanto segue.
7 Tutte le parti del presente giudizio richiamano e riconoscono la validità del frazionamento del
29.02.2008 con protocollato n. EN0022241 e che lo stesso è stato posto in essere in ottemperanza alla sentenza di usucapione.
Inoltre:
- nella sentenza 151/2006 del Tribunale di IC si legge che la “ planimetria prodotta da parte attrice (n.d.a ovvero dante causa degli odierni convenuti) (mai contestata in Persona_2 relazione all'individuazione dei confini dell'area oggetto del presente giudizio)“;
- nella sentenza della C.A. di TA si rileva che “i suddetti testi,… hanno utilizzato quale punto di riferimento sicuro, la recinzione apposta a tale terreno”,
- nel frazionamento 2008/22241 è stato appurato che “la nuova dividente rilevata è rappresentata dal muro di cinta esistente”;
- il CTU ha rilevato che “ l'intero confine costituito da paletti in cemento e rete metallica, che risulta essere lo stesso che è stato rilevato dall'ing. nella redazione del frazionamento e lo stesso che Per_5 viene menzionato nella sentenza di usucapione”.
Si evidenzia come il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti, e che discrezionalmente può sceglie gli elementi ritenuti decisivi o può avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria di importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle risultanze delle mappe catastali. (Cass. n. 5115/93)
Il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine. (Cass. n. 23682/2015, Cass n. 14020/2017, e la recente ordinanza n.
11557/2024).
Per una corretta individuazione del confine, previa verifica degli atti di provenienza, debbano essere ricercati gli elementi naturali e materializzati e riscontrabili sul posto.
Quando gli altri elementi probatori permettono l'individuazione del confine reale, tali elementi prevalgono sui dati tratti dalle mappe catastali, che hanno una natura incerta, e il riferimento ad esse deve ritenersi non necessario (Cass. 2265/1982; 861/1986).
Nel caso di specie, il CTU ha potuto determinare gli esatti confini sulla base dei titoli di proprietà, del frazionamento del 2008/22241 e dai sopralluoghi effettuati e dalle misurazioni compiute che sono state eseguite facendo riferimento agli stessi punti fiduciali e ausiliari già indicati nell'atto di frazionamento. I punti fiduciali costituiscono elementi attendibili e molto più molto più affidabili rispetto alle mappe catastali che possono presentare delle difformità rispetto alla situazione originaria.
La giurisprudenza ha chiarito che in materia di regolamento di confini, l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine fra due fondi limitrofi è rappresentato dal tipo di frazionamento
8 allegato ai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, (Sentenza n. 823/2022 Tribunale di Lamezia
Terme) e che nel caso di specie tutte le parti del presente giudizio riconoscono la validità del frazionamento del 2008/22241 frutto della sentenza di usucapione.
Il CTU dichiara che: “- nel frazionamento n° EN 0022241 del 28.02.2008, è stato rilevato il confine attuale accettato tra le parti delimita la part. 1031 e 1032; - nel confine riportato sui luoghi corrisponde esattamente a quanto usucapito e di diritto;
- analiticamente le differenze tra quanto rilevato dall'ing. el frazionamento e il rilievo dello scrivente sono tutte nella tolleranza;
- è da Per_5 evidenziare l'errato posizionamento della linea dei confine sulla mappa castale da parte dell'agenzia delle Entrate … l'intero confine costituito da paletti in cemento e rete metallica che risulta essere lo stesso che è stato rilevato dall'ing. nella relazione del frazionamento e lo stesso che viene Per_5 menzionato nella sentenza di usucapione….”
Si è dunque in presenza di un convergente quadro probatorio, così come sopra passato in rassegna e questo Tribunale non può che concludere nel senso di ritenere che lo stato di fatto insistente presso i luoghi di causa, integri il reale confine tra le particelle 1031 e 1032 del foglio 58 del Comune di
Regalbuto di proprietà rispettivamente di e Parte_7 Controparte_2
Si precisa, inoltre, che nella sentenza di usucapione del Tribunale di IC (la n. 151/2006) confermata poi in Corte d'Appello di TA (con la sentenza n. 128/2010) si parla di 391 mq circa con la conseguenza che tale dato non è indicato in termini assoluti;
che dagli di causa emerge che la situazione dei luoghi è rimasta immutata dalla sentenza di usucapione e gli che attori non forniscono alcuna prova circa il lamentato sconfinamento. Sembra verosimile, dunque, per come evidenziato dal CTU, che ci possa essere stato un errore da parte dell'Agenzia delle Entrate per cui la sovrapposizione del frazionamento alla mappa catastale è stata eseguita senza agganciare il rilievo ai punti fiduciari.
Alla luce delle pregresse considerazioni la domanda attorea deve essere rigettata.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda ed eccezione proposta.
Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate sulla base dei valori medi, e non potendo applicare l'art. 15 c.p.c., il valore della causa, per come previsto dalla stessa norma, deve ritenersi di valore indeterminabile (complessità bassa).
Le spese di CTU, come liquidate in favore del nominato GE , con separato Per_7 contestuale provvedimento, devono parimenti essere poste a carico di e Parte_1 [...]
in solido, e pertanto pone definitivamente il pagamento delle spese di consulenza tecnica Parte_2
d'ufficio, già liquidate con decreto del 05.05.2025 a carico degli attori.
Anche alla luce delle questioni tecniche sottese al procedimento non si ravvisano i presupposti per una condanna per lite temeraria.
9
P.Q.M
- rigetta la domanda attorea;
- condanna gli attori, in solido fra loro, al rimborso, in favore degli attori Parte_3
delle spese del giudizio, Parte_4 Parte_5 Parte_6 come sopra liquidate in complessivi € 3.809,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%)
CPA ed IVA come per legge;
- condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese del CTU come liquidate in apposito decreto.
Enna 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
S E N T E N Z A
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano nella causa civile di I grado iscritta al n. 1171 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019
T R A
- (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Timpanaro C.F._2
ATTORI
e
(C.F. ) e (CF: Parte_3 C.F._3 Parte_4 [...]
rappresentati e difesi dell'Avv. Antonino Granata;
C.F._4 Parte_5
(C.F. ) e (C.F. ) rappresentati e C.F._5 Parte_6 C.F._6 difesi dell'Avv. Agatino Finocchiaro.
CONVENUTI
PREMESSO CHE
- Con atto di citazione del 3 settembre 2019 gli attori hanno chiamato in giudizio i convenuti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “ Piaccia On.le Tribunale adito, 1° accertare e dichiarare giudizialmente - previa espletanda C.T.U. sulla scorta delle mappe catastali ed in coerenza con la prodotta C.T.P.- ai sensi dell'art 950 cod.civ., l'esatta linea di confine tra il fondo attoreo (appezzamento di terreno sito in Regalbuto alla Cda Piano Arena, rilevato in catasto al foglio di mappa 58 particella mappale 1031, di are 3 ca 13) e quello dei convenuti (appezzamento di terreno sito in Regalbuto alla C.da Piano Arena, rilevato in catasto al medesimo foglio di mappa 58, particella mappale 1032, avente una superficie are 3 e ca9) adeguando la incerta e controversa situazione di fatto a quella di diritto, provvedendo, altresì, all'accessoria e conseguenziale apposizione in loco di termini lapidei o altri segni visibili e materiali;
2° condannare tutti i convenuti all'immediato rilascio della zona di suolo abusivamente occupata e al ripristino e demolizione di
1 eventuali manufatti e di qualsivoglia installazione esistente nella zona usurpata;
3° con ogni consequenziale statuizione e col favore delle spese di lite ”.
I e hanno dedotto: Pt_1 Pt_2
- di essere proprietari e di possedere l'appezzamento di terreno sito in Regalbuto al foglio 58 particella
1031 di are 3 e ca 13, per averlo acquistato in regime di comunione legale, da Controparte_1
e con atto di compravendita del 27.9.2000 n. 17818 rep. 7278 e n. 7278 racc.; Persona_1
- che detto fondo confina con la particella 1032 di proprietà ¼ degli odierni convenuti in forza della successione del loro congiunto Persona_2
- che entrambe le particelle 1031 e 1032 derivano dal frazionamento depositato presso il Catasto terreni di Enna in data 29.2.2008 prot. EN0022241;
- che dai rilievi effettuai, dal proprio CTP Ing. la recinzione attuale non Persona_3 corrisponde alla reale situazione di confine, invero detta recinzione segue il confine fra le particelle
1001 e 1031, entrambe di proprietà degli attori, e non ricade sul confine tra le particelle 1031 e 1032, per come risulta dai titoli di proprietà, con uno sconfinamento di circa 3,00 m e pertanto hanno chiesto il ripristino della situazione di diritto.
Si sono costituiti i convenuti, i quali hanno contestato le richieste di parte attrice per i seguenti motivi:
- preliminarmente hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per materia;
- nel merito hanno rivelato l'inammissibilità della domanda attorea, in quanto carente dei suoi presupposti, osservando che l'indicazione specifica del confine fra le particelle oggetto del giudizio
è stato consacrato nella sentenza n. 151/2006 del Tribunale di IC, nella quale è stata dichiarato l'usucapione, a favore di (rispettivamente marito e padre degli attuali convenuti Persona_2 suoi eredi), del tratto di terreno sito in C.da Piano Arena, catastalmente rientrante nel foglio 58 della particela 42 di forma triangolare esteso circa 391 mq per come descritto nella relazione tecnica dell'Ing. e per come confermato nella sentenza della C.A. di TA nella sentenza Per_4
n. 128/2010;
- hanno osservato che il confine fra le due particelle oggetto di causa deriva, per come asserito anche da parte attrice, dal frazionamento della particella 1000;
- hanno evidenziato che il proprio CTP Geom. tenendo conto delle visure storiche, Persona_5 dei punti fiduciali e delle coordinate dei vertici ha confermato l'esatta corrispondenza dei confini fra i due fondi;
- hanno rappresentato che la situazione dei luoghi e la recinzione tra i due fondi è rimasta invariata dal giudizio di usucapione e sino ad oggi;
2 - hanno evidenziato che detto giudizio è stato introdotto solo ed esclusivamente al fine di paralizzare il procedimento esecutivo, pendente fra le medesime parti del giudizio, avente ad oggetto la sentenza n. 48/2008 del GDP di Regalbuto con la quale gli odierni attori erano stati condannati a recidere degli alberi piantati lungo il confine in violazione delle norme sulle distanze legali, chiedendo pertanto la condanna per lite temeraria.
I convenuti hanno concluso: “Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria in tema di azione avente ad oggetto diritti reali. Nel merito, con qualsiasi statuizione rigettare tutte le domande attoree per come formulate nelle conclusioni dell'atto di citazione siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. In via meramente subordinata e nella non certa temuta ipotesi di non accoglimento della superiore richiesta di rigetto delle domande avverse, si eccepisce l'intervenuta usucapione e di conseguenza si chiede dichiararsi, in ogni caso, che i convenuti hanno usucapito la parte di terreno occupato e meglio indicato nell'atto di citazione la recinzione, che delimita i confini, di circa 3.00 mt.”
Alla prima udienza i convenuti hanno insisto nelle loro argomentazioni e richieste, gli attori hanno contestato la tardività della domanda riconvenzionale di usucapione e chiesto un termine per l'espletare il tentativo di mediazione avvento il 13.10.2021 con esito negativo come da verbale di mediazione depositato il 21.10.2021.
Successivamente sono stati concessi i termini 183 6 co. c.p.c.; le parti hanno ritualmente depositato le proprie memorie istruttorie.
Il presente giudizio è stato assegnato a questo giudice nel giugno 2024, il quale, con ordinanza del
26.8.2024, ha rimesso sul ruolo ravvisando la necessità di nomina del CTU.
Il CTU ha depositato la propria consulenza, ma parte attrice ha chiesto il rinnovo della perizia.
Il Giudice in seguito ai chiarimenti resi dal CTU e dai CTP in sede di udienza del 17.4.2025 ha ritenuto che non vi fossero motivi per disporre il rinnovo della consulenza né di compiere ulteriori indagini, rinviando la causa per la decisione e concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche che sono state regolarmente depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento all'azione proposta dagli attori, preme rilevare come non appaia condivisibile quanto eccepito dai convenuti a proposito della inammissibilità azione ex art 950 c.c. per mancanza del requisito della incertezza del confine.
Com'è noto, l'azione di regolamento dei confini è ammissibile non solo in mancanza di un confine materiale, che determina incertezza oggettiva sul confine, ma anche quando, pur esistendo un confine
3 materiale, da parte di uno dei due confinanti, o di entrambi, vi sia incertezza soggettiva sull'esattezza di esso, a nulla rilevando che dall'accertamento relativo discenda il recupero, da parte di uno dei confinanti, di una determinata porzione di terreno. Essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (Cass. 15304/2006)
Più volte la Suprema Corte (Cass. 3663/94 e 4427/86) ha ritenuto che si abbia azione di regolamento di confini, quando, pur essendovi un confine apparente, se ne deduce l'incertezza per essere avvenuta l'usurpazione di una parte di terreno e si chieda, quindi, l'accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti, senza porre in discussione i titoli di proprietà. In tale ipotesi è irrilevante che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti l'effetto recuperatorio della proprietà stessa, risolvendosi l'azione in una vindicatio duplex incertae partis, giacché l'accertamento della proprietà è meramente conseguenziale all'esperimento dell'azione di regolamento di confine, la quale tende soltanto ad eliminare l'incertezza e la contestazione della linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.
In tal senso, la deduzione di una usurpazione di suolo esprime una caratteristica incertezza soggettiva sul confine che vale ad integrare quello che si suole definire come conflitto tra fondi ove, cioè, risulta in contestazione la rispettiva estensione di beni diversi e tra loro contigui.
Nel caso in esame, pur esistendo un confine materiale, gli attori sostengono che la recinzione attuale risulta essere posta all'interno delle particelle 1001 e 1031 (di loro proprietà) con una distanza di circa
3,00 m dal reale confine fra le particelle 1031 e 1032 (di proprietà di parte convenuta), con una usurpazione della loro proprietà.
Pertanto, correttamente, gli attori hanno proposto l'actio finium reguardorum nonché, per l'eventualità che l'azione si rilevi fondata, la domanda di restituzione della porzione della predetta parte usurpata.
Tanto chiarito circa l'ammissibilità dell'azione ex articolo 950 c.c. ivi proposta, si osserva che l'onere probatorio è ripartito ugualmente tra attori e convenuti, i quali devono dimostrare, con ogni mezzo di prova presuntivo o tecnico, quale sia l'esatta linea di confine, non operando il principio per cui actore non probante reus absolvitur. (Cass.n. 14993/2012)
Dalla produzione documentale allegata dalle parti si rileva che:
• gli attori, con atto di vendita del 27.9.2000 (repertorio n.17818 raccolta 7228) hanno acquistato da e un terreno sito in Regalbuto censito Controparte_1 Persona_1 al N.C.T. , di detto comune, alla partita 21212 figlio 58 particelle nn. 42 e 500 confinante con
, con proprietà comunale e proprietà fratelli;
(cfr doc. n.1 atto Persona_6 CP_1 di citazione)
4 • con sentenza n. 151/2006 del Tribunale di IC dante causa degli Persona_2 odierni convenuti, ha acquisito per usucapione un tratto di terreno, esteso circa 391 mq, sito in Regalbuto e censito al N.C.T. del predetto comune, al foglio n. 58 della particella n.42, intestato agli odierni attori. L'acquisto a titolo originario di detta porzione di terreno è stato riconosciuto al er aver, in modo pacifico, posseduto, coltivato, recintato l'area Per_2 ed apponendo un muro di confine con la restante particella n. 42 e la strada.
Invero, nella menzionata sentenza è stato statuito che “Deve quindi dichiararsi l'avvenuta usucapione in favore di del tratto di terreno come identificato nella Persona_2 relazione giurata e relativa planimetria prodotta da parte attrice (n.d.a ovvero Per_2
) (mai contestata in relazione all'individuazione dei confini dell'area oggetto del
[...] presente giudizio) e redatta dall'Ing. (il quale escusso in sede istruttoria, ne ha Per_4 confermato il contenuto evidenziandone il corretto metodo di individuazione…” (doc. n. 1 comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale);
• nella perizia giurata dell'Ing. si legge “in funzione delle misurazioni dirette si è Per_4 potuto restituire l'allegata planimetrica, che individua l'ubicazione del confine catastale della particella in oggetto a tratto continuo, e del confine della proprietà così come dai confini evidenti sui luoghi a tratto discontinuo. Da ciò scaturisce che la maggior larghezza della particella 172 (n.d.a. proprietà sulla adiacente particella ad ovest, e cioè Controparte_2 la 42 (n.d.a. proprietà ). Quindi annessa alla particella 172 sui luoghi vi è Controparte_3 una frazione della particella 42” (cfr doc. 2 comparsa di risposta con domanda riconvenzionale);
• la sentenza 128/2010 della C.A. di TA, avente ad oggetto l'appello della sentenza del Tribunale di IC n. 151/2006, ha confermato la statuizione in merito all'usucapione, in particolar modo in essa si rileva che “ i suddetti testi hanno deposto tutti con il riscontro dei rilievi fotografici prodotti e, quindi, con riferimento certo ai luoghi oggetto di causa e che, inoltre, ciascuno di loro ha utilizzato, quale punto di riferimento sicuro, la recinzione apposta a tale terreno, sulla cui ultraventennalità nella stessa posizione non può dubitarsi alla luce delle chiare deposizioni testimoniali sul punto nel giudizio di primo grado” (c.f.r. doc.3 comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale)
• dalla visura storica per immobile si rileva che le particelle n. 1031 e n. 1032 del foglio n. 58 del N.C.T. del Comune di Regalbuto derivano dalla soppressione della particella 1000 in seguito al frazionamento del 29.02.2008 prot. EN 0022241 posto in essere in esecuzione della citata sentenza di usucapione, e che la particella 1000 deriva dalla soppressione delle particelle
42 e 500;( c.f.r. doc. 3 atto di citazione e pagg. 5,6, 7, 8, 9, 10, 11doc. 7 comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale)
5 • nel Pregeo 10.6.0 originale – 2008/22241 del frazionamento si legge “oggetto del presente atto geometrico è il frazionamento della particella 1000 del foglio 58 del Comune di
Regalbuto. Per il rilevo si sono utilizzati due punti fiduciali ( ed un punto C.F._7 ausiliario (101), coincidenti con lo spigolo del pilastro s/o di accesso ai campetti sportivi della cittadella dello sport… Si precisa che l'atto di aggiornamento è firmato dal Sig. Per_2
, e non dall'attuale intestatario sig.ra , poiché, con la sentenza
[...] Parte_2
151/06 … del tribunale di IC, dichiarava l'avvenuta usucapione a favore del sottoscrittore… Si precisa che la nuova dividente rilevata è rappresentata dal muro di cinta esistente…” (c.f.r. pag 12 e 13 doc. 7 comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale). Ciò è altresì richiamato nella copia libretto di Campagna dell'Agenzia delle
Entrate, ufficio provinciale di Enna Territorio con estremi dell'atto prot. 22241 approvato in data 29.02.2008 (cfr pag 15-16 CTU)
Oltre alla documentazione allegata delle parti, la causa è stata istruita con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'identificazione dell'esatta linea di confine tra i fondi.
Il CTU, Geom. , ha esaminato gli atti di causa, ha eseguito un sopralluogo ed ha Persona_7 effettuato un rilievo topografico con la strumentazione GPS Trimble R6, rilevando due punti fiduciali e un ausiliario ed ha riscontrato che la recinzione il loco rappresenta la reale dividente tra le due particelle di terreno oggetto di causa, rilevando altresì una discrasia nell'ordine massimo di 20 cm, che rientra nella tolleranza.
Ha aggiunto anche che: - la perizia giurata a firma dell'Ing. , - la sentenza di usucapione Per_4
151/2006 del Tribunale di IC, - quella di appello, cioè la n. 128/2010 della C.A. di TA,
- e il frazionamento n. EN 0022241 del 2008 “descrivono in maniera inconfutabile la forma e la posizione della dividente tra la particella 1031 e1032”.
Il CTU ha, altresì, verificato i punti fiduciali e quello ausiliario indicati nel citato frazionamento, pertanto ha dichiarato, che l'attuale confine, intercorrente fra i due fondi oggetto di causa, risulta essere lo stesso che è stato rilevato dall'ingegnere nella redazione del frazionamento, il quale a Per_5 sua volta risulta essere lo stesso menzionato nella sentenza di usucapione;
rispondendo quindi in modo esaustivo al quesito posto.
Ha, infine, rilevato di aver eseguito anche una verifica cartografica, sovrapponendo il frazionamento redatto dall'Ing. alla mappa catastale al fine di determinare se la dividente tra la Persona_8 part.1031 e 1032 fosse stata posizionata correttamente in mappa, appurandone tuttavia, l'errato posizionamento in fase di elaborazione del frazionamento da parte dell'ufficio del Catasto, specificando che la dividente è stata posizionata senza tener conto dei punti fiduciali e utilizzando la
6 linea nera continua riportata nello schema di rilievo dell'Ing. così facendo si è spostata di fatto Per_5 la dividente verso l'attuale particella 757 variandone anche la superficie catastale.
Il CTU nel giungere a tali conclusioni ha dato conto in modo analitico dei criteri impiegati e di tutte le operazioni svolte, nel contraddittorio con i tecnici delle parti. Ha riferito di aver proceduto alle operazioni attraverso l'utilizzo di adeguata strumentazione per l'attività di rilevamento, facendo riferimento, in particolare, ai medesimi punti fiduciali e allo stesso punto ausiliario utilizzato dall'Ing. er la redazione del frazionamento;
punti rilevati presso il competente ufficio catastale. Con tale Per_5 attività ha potuto costatare che “l'intero confine costituito da paletti in cemento e rete metallica in luogo è la dividente delle proprietà”, attestando che l'attività del frazionamento effettuato dall'Ing.
è stata svolta sulla base dei dettami della citata sentenza di usucapione. Ha evidenziato inoltre Per_5 che già nel frazionamento del 2008 era stato rilevato che “si precisa che la nuova dividente rilevata
è rappresentata dal muro di cinta esistente”.
Infine, il CTU ha eseguito anche una verifica cartografica sovrapponendo il frazionamento alla mappa catastale al fine di appurare se la dividente fra le particelle 1031 e 1032 fosse stata posizionata correttamente in mappa riscontrando un errore sulla mappa catastale dovuta “da parte dell'ex ufficio catasto oggi Agenzia delle Entrate” esplicitando che nella mappa catastale “è stata posizionata la dividente senza tener conto dei punti fiduciali ed utilizzando la linea nera continua riportata nello schema di rilievo dell'ing. spostando di fatto la dividente verso l'attuale particella 757 e Per_5 variandone così anche la superficie catastale”.
Il CTU ha in modo esaustivo risposto alle osservazioni del CTP di parte attrice ed ha spiegato anche le ragioni del mancato allineamento cartografico della dividente “il confine tra la part. 172 e
l'originaria 42… è da ritenersi inesistente in quanto la porzione usucapita risultava già accorpata alla part. 172, per cui il confine tra di esse non era esistente e l'ing. lo ha rappresentato solo Per_5 per contornare e determinare la superficie derivata dal frazionamento, questa procedura viene sottintesa dall'Ing. il quale nella relazione allegata al frazionamento dichiara che i punti 102- Per_5
103-104-105 ricadono sull'allargamento stradale per cui i punti 111 e 106 che rappresentano la linea di confine della particella originaria con la strada non potevano essere rilevati poiché di fatto accorpati alla parte trapezoidale usucapita”.
Il CTU ha anche precisato che la sovrapposizione catastale all'allegata ortofoto georeferenziata effettuata dal tecnico di parte attrice è errata e poco attendibile e ciò si rileva osservando ad esempio il confine fra le part. 47 e 45, tra 949 e 275, nonché la posizione dei fabbricati ottagonali e Pt_1
, “e se si effettuasse una traslazione verso ovest si otterrebbe un diverso posizionamento del Pt_2 confine oggetto di causa, per cui non è da tenere in considerazione”.
Orbene, sulla scorta delle seguenti premesse si osserva quanto segue.
7 Tutte le parti del presente giudizio richiamano e riconoscono la validità del frazionamento del
29.02.2008 con protocollato n. EN0022241 e che lo stesso è stato posto in essere in ottemperanza alla sentenza di usucapione.
Inoltre:
- nella sentenza 151/2006 del Tribunale di IC si legge che la “ planimetria prodotta da parte attrice (n.d.a ovvero dante causa degli odierni convenuti) (mai contestata in Persona_2 relazione all'individuazione dei confini dell'area oggetto del presente giudizio)“;
- nella sentenza della C.A. di TA si rileva che “i suddetti testi,… hanno utilizzato quale punto di riferimento sicuro, la recinzione apposta a tale terreno”,
- nel frazionamento 2008/22241 è stato appurato che “la nuova dividente rilevata è rappresentata dal muro di cinta esistente”;
- il CTU ha rilevato che “ l'intero confine costituito da paletti in cemento e rete metallica, che risulta essere lo stesso che è stato rilevato dall'ing. nella redazione del frazionamento e lo stesso che Per_5 viene menzionato nella sentenza di usucapione”.
Si evidenzia come il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti, e che discrezionalmente può sceglie gli elementi ritenuti decisivi o può avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria di importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle risultanze delle mappe catastali. (Cass. n. 5115/93)
Il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine. (Cass. n. 23682/2015, Cass n. 14020/2017, e la recente ordinanza n.
11557/2024).
Per una corretta individuazione del confine, previa verifica degli atti di provenienza, debbano essere ricercati gli elementi naturali e materializzati e riscontrabili sul posto.
Quando gli altri elementi probatori permettono l'individuazione del confine reale, tali elementi prevalgono sui dati tratti dalle mappe catastali, che hanno una natura incerta, e il riferimento ad esse deve ritenersi non necessario (Cass. 2265/1982; 861/1986).
Nel caso di specie, il CTU ha potuto determinare gli esatti confini sulla base dei titoli di proprietà, del frazionamento del 2008/22241 e dai sopralluoghi effettuati e dalle misurazioni compiute che sono state eseguite facendo riferimento agli stessi punti fiduciali e ausiliari già indicati nell'atto di frazionamento. I punti fiduciali costituiscono elementi attendibili e molto più molto più affidabili rispetto alle mappe catastali che possono presentare delle difformità rispetto alla situazione originaria.
La giurisprudenza ha chiarito che in materia di regolamento di confini, l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine fra due fondi limitrofi è rappresentato dal tipo di frazionamento
8 allegato ai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, (Sentenza n. 823/2022 Tribunale di Lamezia
Terme) e che nel caso di specie tutte le parti del presente giudizio riconoscono la validità del frazionamento del 2008/22241 frutto della sentenza di usucapione.
Il CTU dichiara che: “- nel frazionamento n° EN 0022241 del 28.02.2008, è stato rilevato il confine attuale accettato tra le parti delimita la part. 1031 e 1032; - nel confine riportato sui luoghi corrisponde esattamente a quanto usucapito e di diritto;
- analiticamente le differenze tra quanto rilevato dall'ing. el frazionamento e il rilievo dello scrivente sono tutte nella tolleranza;
- è da Per_5 evidenziare l'errato posizionamento della linea dei confine sulla mappa castale da parte dell'agenzia delle Entrate … l'intero confine costituito da paletti in cemento e rete metallica che risulta essere lo stesso che è stato rilevato dall'ing. nella relazione del frazionamento e lo stesso che viene Per_5 menzionato nella sentenza di usucapione….”
Si è dunque in presenza di un convergente quadro probatorio, così come sopra passato in rassegna e questo Tribunale non può che concludere nel senso di ritenere che lo stato di fatto insistente presso i luoghi di causa, integri il reale confine tra le particelle 1031 e 1032 del foglio 58 del Comune di
Regalbuto di proprietà rispettivamente di e Parte_7 Controparte_2
Si precisa, inoltre, che nella sentenza di usucapione del Tribunale di IC (la n. 151/2006) confermata poi in Corte d'Appello di TA (con la sentenza n. 128/2010) si parla di 391 mq circa con la conseguenza che tale dato non è indicato in termini assoluti;
che dagli di causa emerge che la situazione dei luoghi è rimasta immutata dalla sentenza di usucapione e gli che attori non forniscono alcuna prova circa il lamentato sconfinamento. Sembra verosimile, dunque, per come evidenziato dal CTU, che ci possa essere stato un errore da parte dell'Agenzia delle Entrate per cui la sovrapposizione del frazionamento alla mappa catastale è stata eseguita senza agganciare il rilievo ai punti fiduciari.
Alla luce delle pregresse considerazioni la domanda attorea deve essere rigettata.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda ed eccezione proposta.
Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate sulla base dei valori medi, e non potendo applicare l'art. 15 c.p.c., il valore della causa, per come previsto dalla stessa norma, deve ritenersi di valore indeterminabile (complessità bassa).
Le spese di CTU, come liquidate in favore del nominato GE , con separato Per_7 contestuale provvedimento, devono parimenti essere poste a carico di e Parte_1 [...]
in solido, e pertanto pone definitivamente il pagamento delle spese di consulenza tecnica Parte_2
d'ufficio, già liquidate con decreto del 05.05.2025 a carico degli attori.
Anche alla luce delle questioni tecniche sottese al procedimento non si ravvisano i presupposti per una condanna per lite temeraria.
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P.Q.M
- rigetta la domanda attorea;
- condanna gli attori, in solido fra loro, al rimborso, in favore degli attori Parte_3
delle spese del giudizio, Parte_4 Parte_5 Parte_6 come sopra liquidate in complessivi € 3.809,00 oltre al rimborso delle spese generali (15%)
CPA ed IVA come per legge;
- condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese del CTU come liquidate in apposito decreto.
Enna 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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