CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/11/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. AR ST - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: cessione dei crediti.
Proposta da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: , ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio, sito in Milano, corso Magenta n. 84;
-Appellante
-contro-
Controparte_1
-Appellato, contumace
-per la riforma-
della sentenza n. 330/24 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 10.05.24.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Genova, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 330/24 pubblicata dal Tribunale di Imperia il 10.05.24 nel giudizio RG
1562/20 tra il e non notificata, limitatamente ai capi con Parte_1 Controparte_1
i quali il Tribunale di Imperia ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la Parte_1 condanna del (“ ) al pagamento dei seguenti crediti: • € 1.363,88 Controparte_1 CP_1 esclusivamente a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati mediante i documenti denominati Note
Debito, prodotti con la citazione sub doc. 4, nel cui dettaglio sono analiticamente indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora: fatture che erano state cedute a Part
dalle società indicate nel dettaglio allegato alle Note Debito • gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora di cui alle Note Debito al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4^ c.c. con decorrenza dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, trattandosi di interessi scaduti da almeno 6 mesi alla data di notifica della citazione • € 8.280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle predette Note Debito IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti del Parte_1 [...]
condannare il al relativo pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei
[...] Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta in relazione ai predetti Controparte_1 crediti e, per l'effetto, condannare il a pagare a a diversa Controparte_1 Parte_1 somma ritenuta dovuta in relazione a tali crediti a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici
e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”.
***
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.7.2020, la , premesso che Parte_1 [...] ed le avevano ceduto il credito di complessivi € 12.064,98 (per capitale) Pt_2 Controparte_2 già rispettivamente fatturato nei confronti del Comune di e maturato a titolo di Controparte_1 corrispettivo per la fornitura di energia erogata in favore dell'Ente locale, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Imperia il debitore ceduto, per sentirlo condannare alla corresponsione in suo favore, quale società cessionaria del credito, della complessiva somma di € 12.064,98 oltre interessi moratori (ex lege n. 231/2002), interessi anatocistici e oltre al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio il che – previa chiamata in causa della Controparte_1 [...]
– contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e in CP_2 diritto;
in via riconvenzionale, chiedeva che la società cessionaria del credito ( fosse Parte_1 condannata “alla restituzione o compensazione a favore del della somma di Controparte_1
€ 30.072,78 laddove in corso di causa risultasse che la cedente dei crediti le Controparte_2
[avesse] girato detta somma ricevuta in pagamento delle forniture dal dopo Controparte_1 la cessione del credito”.
Con decreto del 3.12.2020, il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Pur ritualmente evocata in lite, non si costituiva la e all'udienza del 5.5.2021 ne Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.12.2020, la - premesso che la Parte_1 le aveva ceduto il credito di complessivi € 37.682,74 (per capitale) già fatturato Controparte_2 nei confronti del per la fornitura di energia elettrica – conveniva in giudizio Controparte_1 dinnanzi al Tribunale di Imperia il predetto Ente Locale, per sentirlo condannare alla corresponsione in suo favore, quale società cessionaria del credito, della complessiva somma di € 37.582,74, oltre interessi moratori (ex lege n. 231/2002), interessi anatocistici, nonché al risarcimento del danno
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda attrice e Controparte_1 chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
Disposta la riunione dei due procedimenti, il Tribunale di Imperia istruiva la causa documentalmente e, all'esito, la decideva con la sentenza impugnata, statuendo quanto segue: “ condanna il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, dell'importo di € CP_1
11.491,95, oltre interessi di mora ex artt. 2 e 5 D.L.vo n. 231/2002 maturati su detta somma con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento indicato in ciascuna singola fattura fino alla data dell'effettivo soddisfo;
condanna, altresì, il CP_1 convenuto al pagamento, in favore della società attrice, degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
– da determinarsi ex art. 1284 comma IV c.c. - maturati dal giorno determinati, scaduti da oltre sei mesi;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, della ulteriore CP_1 somma di € 440,00 ex art. 6 comma 2 D.L.vo n. 231/2002; rigetta ogni altra pretesa in relazione al procedimento n. 1562/2020 R.G.A.C.C.; dichiara inammissibile la domanda attrice proposta nella causa (riunita) iscritta al n. 34/2021 R.G.A.C.C.; condanna il convenuto alla rifusione, in CP_1 favore della società attrice, delle spese di lite che liquida, per il procedimento n. 1562/2020
R.G.A.C.C., in € 518,00 per spese ed € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
condanna la società attrice alla rifusione, in favore del CP_1 convenuto, delle spese di lite che liquida, per il giudizio n. 34/2021 R.G.A.C.C., in € 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- quanto al procedimento R.G. n. 1562/20, non vi sarebbe stata in atti alcuna prova, neppure indiziaria, che il ceduto abbia provveduto al pagamento delle fatture emesse CP_1 nell'anno 2016 dalle società cedenti NI ed IS e, rispetto a questa sorte capitale, alla Part cessionaria sarebbero spettati anche gli interessi di mora, quelli anatocistici e la penalità forfettaria di cui all'art. 6, c. 2 del d.lgs. n. 231/2002;
- la domanda riconvenzionale avanzata dal sarebbe stata infondata perché il CP_1 pagamento da esso effettuato in favore della società cedente dopo la notifica della cessione non sarebbe stato liberatorio e, quindi, l'Ente non avrebbe potuto rivolgere la sua pretesa nei Part confronti di bensì della società cedente, per ripetizione di indebito o arricchimento ingiustificato;
Part
- le “ulteriori somme” pretese da a titolo di interessi di mora, interessi anatocistici e penalità forfettaria ex art. 6, co. 2 d. lgs. 231/2002 non sarebbero state giustificate, perché non sarebbe stata debitamente specificata la base di calcolo dei relativi importi e perché, comunque, si sarebbe trattato di fatture dell'anno 2015, rispetto cui il Tribunale di Imperia si era già pronunciato, in un giudizio tra le medesime parti, con la sentenza n. 770/19, passata in giudicato;
Part
- quanto al procedimento R.G. n. 34/21, riguardante presunti crediti vantati da per fatture emesse nei periodi febbraio-luglio 2015, gennaio-febbraio-aprile-settembre 2014 e ottobre- Part dicembre 2013 dalla la stessa avrebbe riconosciuto, in comparsa Controparte_2 conclusionale, che tali fatture sarebbero già state oggetto del giudizio svoltosi dinnanzi al
Tribunale di Imperia ed esitato nella sentenza n. 770/19 (passata in giudicato), sicché la domanda formulata dall'odierna appellante sarebbe stata inammissibile.
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.12.24, impugnava la predetta Parte_1 decisione, deducendo un unico motivo, con cui censurava il capo della sentenza di primo grado contenente il rigetto della domanda inerente “al pagamento dei seguenti crediti:
• € 1.363,88 esclusivamente a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, prodotti con la citazione sub doc. 4, nel cui dettaglio sono analiticamente indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora: fatture che erano Part state cedute a dalle società indicate nel dettaglio allegato alle Note Debito
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora di cui alle Note Debito al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4^ c.c. con decorrenza dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, trattandosi di interessi scaduti da almeno 6 mesi alla data di notifica della citazione
• € 8.280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle predette Note Debito” (pag. 2 dell'appello).
In particolare, l'originaria attrice sosteneva che essa, nel procedimento di primo grado, avrebbe compiutamente allegato e provato che gli importi di cui sopra erano relativi alle fatture dettagliate nei Part documenti riepilogativi prodotti sub doc. 4). Inoltre, la evidenziava che controparte non avrebbe specificamente contestato le suddette fatture e gli accessori calcolati in relazione ad esse.
Infine, l'appellante puntualizzava che “le fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di cui alle Note Debito non risultano aver costituito oggetto del giudizio richiamato dal Tribunale.”
(pag. 5 dell'appello).
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 09.05.25, dichiarava la contumacia del non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1 citazione, e fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 06.11.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 07.11.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
L'appello è infondato per le seguenti ragioni in fatto e diritto.
1.1. Sul punto, giova richiamare i principi fondamentali relativi al riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale.
Come statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30/10/2001, n. 13533,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”.
L'onere probatorio gravante sul creditore della prestazione inadempiuta si ispira, pertanto, ai principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e di controllo esso si è verificato, posto che, in linea con la motivazione della succitata pronuncia delle Sezioni unite, è più facile per il debitore provare il proprio adempimento e per il creditore l'inadempimento della controparte.
A sostegno di quanto sopra, milita anche il principio di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando non venga fornita la prova dell'adempimento che opera come fatto estintivo.
1.2 Tutto ciò premesso, nel caso di specie, l'appellante ha prodotto il contratto di cessione Part stipulato con ed il Dettaglio nota debito per gli interessi di mora (sub doc. 4, 5A e 5B allegati all'atto di citazione in primo grado).
Dalla pacifica lettura degli atti, però, è possibile desumere non solo come non sia stata provata l'avvenuta cessione delle fatture emesse nel 2016, ma soprattutto come non vi sia corrispondenza tra le fatture indicate nel contratto di cessione e quelle sul cui capitale si sono calcolati gli interessi di mora e quelli anatocistici. Part Il contratto di cessione, infatti, dà atto di come la cedente abbia ceduto n. 9 fatture emesse nel
2015 (già coperte dal giudicato intervenuto con la sentenza n. 770/ 2019) e n. 4 nel 2016, di cui l'ultima, numerata G166000432, non è rinvenibile nella nota di debito funzionale al calcolo degli interessi di mora.
La semplice produzione del contratto di cessione, pertanto, non è sufficiente ai fini della prova dell'intervenuto effetto traslativo tra cedente e cessionario laddove non vengano specificamente indicate le singole fatture non pagate, di cui si chieda poi la condanna all'adempimento.
La nota di debito, inoltre, indica n. 23 fatture emesse nel 2016, ben oltre le n. 11 di cui l'appellante lamenta il mancato adempimento: data la differenza dei singoli importi, inoltre, non è nemmeno possibile riconoscere il soddisfacimento dell'onere probatorio adducendo la serialità ed omogeneità dei singoli addebiti.
L'appellante, di conseguenza, avrebbe dovuto indicare la cessione delle n. 11 fatture asseritamente inadempiute, somma capitale su cui poi calcolare gli accessori a titolo di interessi di mora ed anatocistici: non avendo così individuato le singole fatture ed i relativi importi, il difetto di allegazione non consente di ritenere soddisfatto il disposto dell'art. 2697 c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Né a tal fine sopperisce quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui parte appellata non avrebbe contestato la cessione del credito, trovando così applicazione il principio ex art. 115 c.p.c. in punto di non contestazione dei fatti posti a fondamento delle pretese attoree: al riguardo, infatti, è sufficiente sottolineare come dagli atti del giudizio di primo grado (in particolare dalle conclusioni formulate dal come riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata) si apprenda la Controparte_1 contestazione da parte del debitore ceduto, contumace in appello. Da quanto sopra si desume che, nel caso della cessione del credito, è il cessionario che, agendo per il pagamento, deve dimostrare l'avvenuta cessione ma, soprattutto, l'esistenza, la validità e l'ammontare del credito originario.
Insoddisfatto l'onere probatorio gravante sull'appellante, pertanto, l'appello deve essere rigettato là dove chiede la riforma della sentenza impugnata relativamente alla corresponsione degli interessi moratori ed anatocistici.
1.3 Parimenti, l'appello deve essere rigettato anche in merito alla richiesta di condanna dell'appellato al pagamento di 8280 euro, a titolo di risarcimento forfetario ex art. 6 D.lgs. 231/2002.
L'appellante, infatti, chiede di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha condannato l'appellato al risarcimento forfetario per il mancato pagamento di n. 207 fatture, le quali, però, sono tutte relative al 2015 e, come tali, coperte dal giudicato intervenuto con la sentenza del Tribunale di
Imperia n. 770/2019.
1.4 Per siffatte ragioni questa Corte d'Appello rigetta l'appello e conferma la sentenza del
Tribunale di Imperia n. 330/2024, tanto nella parte in cui, limitatamente alla somma richiesta a titolo di interessi di mora ed anatocistici, statuisce che “la somma di € 1.363,88 pretesa a titolo di
(“ulteriori”) interessi moratori non appare giustificata in quanto neppure è chiaro su quale importo
(capitale) sia stata conteggiata e, in ogni caso, non risulta che in relazione a detto importo sia mai intervenuto atto di cessione in favore della società attrice (vd., docc. 4, 5/A e 5/B fasc. attrice) In ogni caso le fatture, su sono stati calcolati i detti interessi, sono tutte relative all'anno 2015 (vd., doc. 4 fasc. attrice) e quindi si tratta di questione che avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio orami irretrattabilmente definito con sentenza (passata in giudicato) n. 770/19 (in atti); Analogo discorso va fatto con riferimento agli ulteriori interessi anatocistici pretesi dalla società attrice con riferimento alle medesime fatture (anno 2015) già oggetto del giudizio definito con sentenza n. 770/19
(in atti) passata in giudicato” quanto nel capo sull'ulteriore risarcimento del danno ex art. 6, comma
2, D.L.vo n. 231/2002, dove si legge che “le (207) fatture di cui si lamenta il tardivo pagamento sono tutte relative all'anno 2015 (vd., doc. 4 fasc. attrice) e quindi già oggetto del giudizio definito con sentenza n. 770/19 (in atti)”.
Da qui la conferma integrale della sentenza appellata.
2. Data la contumacia di parte appellata, questa Corte dichiara le spese di lite non ripetibili in favore dell'appellato, come affermato da Cass., sez. II, ordinanza del 18/03/2024, n. 7179. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 a carico del ricorrente in appello.
3. In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- Dichiara non ripetibili le spese. Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
AR ST
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. AR ST - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: cessione dei crediti.
Proposta da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: , ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio, sito in Milano, corso Magenta n. 84;
-Appellante
-contro-
Controparte_1
-Appellato, contumace
-per la riforma-
della sentenza n. 330/24 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 10.05.24.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Genova, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 330/24 pubblicata dal Tribunale di Imperia il 10.05.24 nel giudizio RG
1562/20 tra il e non notificata, limitatamente ai capi con Parte_1 Controparte_1
i quali il Tribunale di Imperia ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la Parte_1 condanna del (“ ) al pagamento dei seguenti crediti: • € 1.363,88 Controparte_1 CP_1 esclusivamente a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati mediante i documenti denominati Note
Debito, prodotti con la citazione sub doc. 4, nel cui dettaglio sono analiticamente indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora: fatture che erano state cedute a Part
dalle società indicate nel dettaglio allegato alle Note Debito • gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora di cui alle Note Debito al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4^ c.c. con decorrenza dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, trattandosi di interessi scaduti da almeno 6 mesi alla data di notifica della citazione • € 8.280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle predette Note Debito IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti del Parte_1 [...]
condannare il al relativo pagamento in favore di CP_1 Controparte_1 Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei
[...] Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta in relazione ai predetti Controparte_1 crediti e, per l'effetto, condannare il a pagare a a diversa Controparte_1 Parte_1 somma ritenuta dovuta in relazione a tali crediti a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici
e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”.
***
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.7.2020, la , premesso che Parte_1 [...] ed le avevano ceduto il credito di complessivi € 12.064,98 (per capitale) Pt_2 Controparte_2 già rispettivamente fatturato nei confronti del Comune di e maturato a titolo di Controparte_1 corrispettivo per la fornitura di energia erogata in favore dell'Ente locale, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Imperia il debitore ceduto, per sentirlo condannare alla corresponsione in suo favore, quale società cessionaria del credito, della complessiva somma di € 12.064,98 oltre interessi moratori (ex lege n. 231/2002), interessi anatocistici e oltre al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio il che – previa chiamata in causa della Controparte_1 [...]
– contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e in CP_2 diritto;
in via riconvenzionale, chiedeva che la società cessionaria del credito ( fosse Parte_1 condannata “alla restituzione o compensazione a favore del della somma di Controparte_1
€ 30.072,78 laddove in corso di causa risultasse che la cedente dei crediti le Controparte_2
[avesse] girato detta somma ricevuta in pagamento delle forniture dal dopo Controparte_1 la cessione del credito”.
Con decreto del 3.12.2020, il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Pur ritualmente evocata in lite, non si costituiva la e all'udienza del 5.5.2021 ne Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.12.2020, la - premesso che la Parte_1 le aveva ceduto il credito di complessivi € 37.682,74 (per capitale) già fatturato Controparte_2 nei confronti del per la fornitura di energia elettrica – conveniva in giudizio Controparte_1 dinnanzi al Tribunale di Imperia il predetto Ente Locale, per sentirlo condannare alla corresponsione in suo favore, quale società cessionaria del credito, della complessiva somma di € 37.582,74, oltre interessi moratori (ex lege n. 231/2002), interessi anatocistici, nonché al risarcimento del danno
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda attrice e Controparte_1 chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
Disposta la riunione dei due procedimenti, il Tribunale di Imperia istruiva la causa documentalmente e, all'esito, la decideva con la sentenza impugnata, statuendo quanto segue: “ condanna il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, dell'importo di € CP_1
11.491,95, oltre interessi di mora ex artt. 2 e 5 D.L.vo n. 231/2002 maturati su detta somma con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento indicato in ciascuna singola fattura fino alla data dell'effettivo soddisfo;
condanna, altresì, il CP_1 convenuto al pagamento, in favore della società attrice, degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
– da determinarsi ex art. 1284 comma IV c.c. - maturati dal giorno determinati, scaduti da oltre sei mesi;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, della ulteriore CP_1 somma di € 440,00 ex art. 6 comma 2 D.L.vo n. 231/2002; rigetta ogni altra pretesa in relazione al procedimento n. 1562/2020 R.G.A.C.C.; dichiara inammissibile la domanda attrice proposta nella causa (riunita) iscritta al n. 34/2021 R.G.A.C.C.; condanna il convenuto alla rifusione, in CP_1 favore della società attrice, delle spese di lite che liquida, per il procedimento n. 1562/2020
R.G.A.C.C., in € 518,00 per spese ed € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
condanna la società attrice alla rifusione, in favore del CP_1 convenuto, delle spese di lite che liquida, per il giudizio n. 34/2021 R.G.A.C.C., in € 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- quanto al procedimento R.G. n. 1562/20, non vi sarebbe stata in atti alcuna prova, neppure indiziaria, che il ceduto abbia provveduto al pagamento delle fatture emesse CP_1 nell'anno 2016 dalle società cedenti NI ed IS e, rispetto a questa sorte capitale, alla Part cessionaria sarebbero spettati anche gli interessi di mora, quelli anatocistici e la penalità forfettaria di cui all'art. 6, c. 2 del d.lgs. n. 231/2002;
- la domanda riconvenzionale avanzata dal sarebbe stata infondata perché il CP_1 pagamento da esso effettuato in favore della società cedente dopo la notifica della cessione non sarebbe stato liberatorio e, quindi, l'Ente non avrebbe potuto rivolgere la sua pretesa nei Part confronti di bensì della società cedente, per ripetizione di indebito o arricchimento ingiustificato;
Part
- le “ulteriori somme” pretese da a titolo di interessi di mora, interessi anatocistici e penalità forfettaria ex art. 6, co. 2 d. lgs. 231/2002 non sarebbero state giustificate, perché non sarebbe stata debitamente specificata la base di calcolo dei relativi importi e perché, comunque, si sarebbe trattato di fatture dell'anno 2015, rispetto cui il Tribunale di Imperia si era già pronunciato, in un giudizio tra le medesime parti, con la sentenza n. 770/19, passata in giudicato;
Part
- quanto al procedimento R.G. n. 34/21, riguardante presunti crediti vantati da per fatture emesse nei periodi febbraio-luglio 2015, gennaio-febbraio-aprile-settembre 2014 e ottobre- Part dicembre 2013 dalla la stessa avrebbe riconosciuto, in comparsa Controparte_2 conclusionale, che tali fatture sarebbero già state oggetto del giudizio svoltosi dinnanzi al
Tribunale di Imperia ed esitato nella sentenza n. 770/19 (passata in giudicato), sicché la domanda formulata dall'odierna appellante sarebbe stata inammissibile.
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.12.24, impugnava la predetta Parte_1 decisione, deducendo un unico motivo, con cui censurava il capo della sentenza di primo grado contenente il rigetto della domanda inerente “al pagamento dei seguenti crediti:
• € 1.363,88 esclusivamente a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, prodotti con la citazione sub doc. 4, nel cui dettaglio sono analiticamente indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora: fatture che erano Part state cedute a dalle società indicate nel dettaglio allegato alle Note Debito
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora di cui alle Note Debito al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4^ c.c. con decorrenza dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, trattandosi di interessi scaduti da almeno 6 mesi alla data di notifica della citazione
• € 8.280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle predette Note Debito” (pag. 2 dell'appello).
In particolare, l'originaria attrice sosteneva che essa, nel procedimento di primo grado, avrebbe compiutamente allegato e provato che gli importi di cui sopra erano relativi alle fatture dettagliate nei Part documenti riepilogativi prodotti sub doc. 4). Inoltre, la evidenziava che controparte non avrebbe specificamente contestato le suddette fatture e gli accessori calcolati in relazione ad esse.
Infine, l'appellante puntualizzava che “le fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di cui alle Note Debito non risultano aver costituito oggetto del giudizio richiamato dal Tribunale.”
(pag. 5 dell'appello).
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 09.05.25, dichiarava la contumacia del non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1 citazione, e fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 06.11.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 07.11.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
L'appello è infondato per le seguenti ragioni in fatto e diritto.
1.1. Sul punto, giova richiamare i principi fondamentali relativi al riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale.
Come statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30/10/2001, n. 13533,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”.
L'onere probatorio gravante sul creditore della prestazione inadempiuta si ispira, pertanto, ai principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e di controllo esso si è verificato, posto che, in linea con la motivazione della succitata pronuncia delle Sezioni unite, è più facile per il debitore provare il proprio adempimento e per il creditore l'inadempimento della controparte.
A sostegno di quanto sopra, milita anche il principio di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando non venga fornita la prova dell'adempimento che opera come fatto estintivo.
1.2 Tutto ciò premesso, nel caso di specie, l'appellante ha prodotto il contratto di cessione Part stipulato con ed il Dettaglio nota debito per gli interessi di mora (sub doc. 4, 5A e 5B allegati all'atto di citazione in primo grado).
Dalla pacifica lettura degli atti, però, è possibile desumere non solo come non sia stata provata l'avvenuta cessione delle fatture emesse nel 2016, ma soprattutto come non vi sia corrispondenza tra le fatture indicate nel contratto di cessione e quelle sul cui capitale si sono calcolati gli interessi di mora e quelli anatocistici. Part Il contratto di cessione, infatti, dà atto di come la cedente abbia ceduto n. 9 fatture emesse nel
2015 (già coperte dal giudicato intervenuto con la sentenza n. 770/ 2019) e n. 4 nel 2016, di cui l'ultima, numerata G166000432, non è rinvenibile nella nota di debito funzionale al calcolo degli interessi di mora.
La semplice produzione del contratto di cessione, pertanto, non è sufficiente ai fini della prova dell'intervenuto effetto traslativo tra cedente e cessionario laddove non vengano specificamente indicate le singole fatture non pagate, di cui si chieda poi la condanna all'adempimento.
La nota di debito, inoltre, indica n. 23 fatture emesse nel 2016, ben oltre le n. 11 di cui l'appellante lamenta il mancato adempimento: data la differenza dei singoli importi, inoltre, non è nemmeno possibile riconoscere il soddisfacimento dell'onere probatorio adducendo la serialità ed omogeneità dei singoli addebiti.
L'appellante, di conseguenza, avrebbe dovuto indicare la cessione delle n. 11 fatture asseritamente inadempiute, somma capitale su cui poi calcolare gli accessori a titolo di interessi di mora ed anatocistici: non avendo così individuato le singole fatture ed i relativi importi, il difetto di allegazione non consente di ritenere soddisfatto il disposto dell'art. 2697 c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Né a tal fine sopperisce quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui parte appellata non avrebbe contestato la cessione del credito, trovando così applicazione il principio ex art. 115 c.p.c. in punto di non contestazione dei fatti posti a fondamento delle pretese attoree: al riguardo, infatti, è sufficiente sottolineare come dagli atti del giudizio di primo grado (in particolare dalle conclusioni formulate dal come riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata) si apprenda la Controparte_1 contestazione da parte del debitore ceduto, contumace in appello. Da quanto sopra si desume che, nel caso della cessione del credito, è il cessionario che, agendo per il pagamento, deve dimostrare l'avvenuta cessione ma, soprattutto, l'esistenza, la validità e l'ammontare del credito originario.
Insoddisfatto l'onere probatorio gravante sull'appellante, pertanto, l'appello deve essere rigettato là dove chiede la riforma della sentenza impugnata relativamente alla corresponsione degli interessi moratori ed anatocistici.
1.3 Parimenti, l'appello deve essere rigettato anche in merito alla richiesta di condanna dell'appellato al pagamento di 8280 euro, a titolo di risarcimento forfetario ex art. 6 D.lgs. 231/2002.
L'appellante, infatti, chiede di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha condannato l'appellato al risarcimento forfetario per il mancato pagamento di n. 207 fatture, le quali, però, sono tutte relative al 2015 e, come tali, coperte dal giudicato intervenuto con la sentenza del Tribunale di
Imperia n. 770/2019.
1.4 Per siffatte ragioni questa Corte d'Appello rigetta l'appello e conferma la sentenza del
Tribunale di Imperia n. 330/2024, tanto nella parte in cui, limitatamente alla somma richiesta a titolo di interessi di mora ed anatocistici, statuisce che “la somma di € 1.363,88 pretesa a titolo di
(“ulteriori”) interessi moratori non appare giustificata in quanto neppure è chiaro su quale importo
(capitale) sia stata conteggiata e, in ogni caso, non risulta che in relazione a detto importo sia mai intervenuto atto di cessione in favore della società attrice (vd., docc. 4, 5/A e 5/B fasc. attrice) In ogni caso le fatture, su sono stati calcolati i detti interessi, sono tutte relative all'anno 2015 (vd., doc. 4 fasc. attrice) e quindi si tratta di questione che avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio orami irretrattabilmente definito con sentenza (passata in giudicato) n. 770/19 (in atti); Analogo discorso va fatto con riferimento agli ulteriori interessi anatocistici pretesi dalla società attrice con riferimento alle medesime fatture (anno 2015) già oggetto del giudizio definito con sentenza n. 770/19
(in atti) passata in giudicato” quanto nel capo sull'ulteriore risarcimento del danno ex art. 6, comma
2, D.L.vo n. 231/2002, dove si legge che “le (207) fatture di cui si lamenta il tardivo pagamento sono tutte relative all'anno 2015 (vd., doc. 4 fasc. attrice) e quindi già oggetto del giudizio definito con sentenza n. 770/19 (in atti)”.
Da qui la conferma integrale della sentenza appellata.
2. Data la contumacia di parte appellata, questa Corte dichiara le spese di lite non ripetibili in favore dell'appellato, come affermato da Cass., sez. II, ordinanza del 18/03/2024, n. 7179. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 a carico del ricorrente in appello.
3. In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- Dichiara non ripetibili le spese. Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
AR ST
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri