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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4605 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza del 19.3.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Criscoli (c.f.: ), domiciliatario in Napoli, alla via C.F._1 dei Mille n. 25; appellante
E
(p.iva: in persona del l.r.p.t., Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Simonetta Verlingieri (c.f.:
, elett.te dom.ta in Benevento, alla via Traiano n. 45; C.F._2 appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 2397 resa dal Tribunale di Benevento il
20.09.2019, e depositata in pari data, all'esito di procedimento introdotto ex art. 702 – bis e ss., nel proc. di primo grado n. 4908/2016 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. agì in giudizio, dinanzi al tribunale di Benevento, nei Parte_2 confronti del proponendo domanda di accertamento negativo, rettifica Parte_1 del saldo e ripetizione di indebito in riferimento a due rapporti bancari di conto corrente intercorsi tra le parti.
Con ordinanza n. 2397/2019 depositata in data 20.9.2019, il Tribunale di Benevento ha così deciso: dichiara la risoluzione del contratto di conto corrente n. 1420/002804 intercorso tra la ricorrente ed il , attuale titolare del rapporto a Parte_3 Parte_1 seguito di fusione tra il Banco Popolare Soc. Coop. e la , per grave Controparte_1 inadempimento del resistente , previa annotazione “in avere” in favore del Parte_1 ricorrente sul Conto Corrente ordinario predetto della somma di 146.848,62;
Condanna, conseguentemente, il , in persona del l.r.p.t. alla restituzione in Parte_1 favore del ricorrente della somma di € 146.848,62, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
Condanna il , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente…della somma di € 824,65 indebitamente percepita in relazione al contratto di conto corrente n. 0420/021201, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
Condanna il rifusione delle spese legali sostenute dai ricorrenti… CP_2 quantificate in € 15.444,50, oltre iva e cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico del resistente ... le spese di c.t.u.
Avverso questa sentenza ha proposto appello la affidato a n. 3 motivi: CP_1
1.inammissibilità della domanda di ripetizione in presenza di conto ancora aperto;
erroneo richiamo alle risultanze della c.t.u. e, in particolare, alla griglia rubricata “differenze in favore del correntista”, anziché alla corretta griglia “saldo ricalcolato”;
2.mancata produzione di tutti gli estratti conto;
erroneo richiamo delle regole probatorie applicabili;
erroneo riferimento al conteggio A, effettuato con illegittimi saldi di raccordo, in luogo del conteggio B, limitato ai periodi documentati;
3.omessa verifica delle poste prescritte in presenza di eccezione tempestivamente formulata e di conti documentalmente affidati.
Ha chiesto, dunque, l'appellante, in accoglimento dell'appello, di dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione a conto ancora aperto;
in via subordinata, ha chiesto di rigettare la domanda di ripetizione in mancanza della produzione di tutti gli estratti;
ha chiesto, comunque, di correggere il grossolano errore di esame della griglia di riferimento;
ha poi chiesto di considerare non la ipotesi di calcolo sub A, contenuta nella consulenza, contenente illegittimi saldi figurativi di raccordo, ma la ipotesi sub B, limitata al ricalcolo dei
2 soli periodi documentati, come da concorde giurisprudenza, e di espungere le poste prescritte;
ha chiesto di riconvocare il c.t.u. per nuovi calcoli.
Accolta l'istanza di inibitoria, il Collegio ha inteso espletare consulenza contabile, affidando al c.t.u. dott. , il seguente quesito integrativo: Persona_1
Fermi i criteri di ricalcolo del rapporto dare/ avere intercorso tra la correntista … e il
Banco Popolare…. in relazione al conto corrente n. 2804, utilizzati dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado nell'elaborazione delle ipotesi di ricalcolo A e B riportate dalla pag.
16 e ss. della relazione tecnica depositata il 14/09/2018 – e cioè applicando il tasso di interesse convenzionale (o quello maggiormente favorevole al correntista in concreto applicato dalla banca come desumibile dagli estratti conto), espungendo gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto, espungendo tutte le altre spese e commissioni non validamente pattuite, tenendo conto dei giorni/valuta così come pattuiti ed escludendo qualsivoglia capitalizzazione degli interessi – provveda il c.t.u. a rideterminare il saldo del suddetto rapporto di conto corrente (sia per l'ipotesi A che per l'ipotesi B elaborate dal c.t.u di primo grado) previo ricalcolo del rapporto dare avere in base ai citati criteri e procedendo poi ad escludere dal conteggio tutti i versamenti che, all'esito del ricalcolo, risultino solutori, vale a dire quei versamenti effettuati sui saldi negativi eccedenti i limiti degli affidamenti di cui ai contratti di apertura di credito depositati nel giudizio di primo grado, precedenti al decennio anteriore alla data del 19 gennaio 2017 (data di notifica del ricorso di primo grado).
Depositata la c.t.u. in data 19.2.2025, sulle conclusioni delle parti rese all'udienza del
19.3.2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Il primo ed il secondo motivo di appello vanno esaminati congiuntamente perché collegati.
Al di là della inconferente giurisprudenza posta dal Tribunale a sostegno della gravata decisione e della assoluta incongruenza di molti punti della motivazione rispetto a quanto domandato ed emergente dagli atti, in via preliminare va rilevato che il tribunale, nella sentenza impugnata, ha fatto propri specifici criteri di calcolo che ha utilizzato il c.t.u. nominato in primo grado, che devono essere tenuti fermi sia perché rispondenti ai principi di diritto applicabili alla materia sia perché le censure da valutare devono essere limitate ai motivi di appello.
3 2.1- Evidenziato, altresì, che le doglianze attengono solo al contratto n. 2804, si rileva che, come esposto, ai fini della individuazione delle poste illegittime il c.t.u. ha ritenuto di applicare i criteri che seguono, che sono condivisi dal Collegio.
-Interessi debitori: computati dal consulente considerando gli interessi regolarmente pattuiti siccome desumibili dai contratti di apertura di credito regolati nel conto, formalizzati negli anni e prodotti sin dal 1991, o quelli maggiormente favorevoli concretamente applicati siccome desumibili dagli estratti conto depositati;
- c.m.s.: espunta poiché indicata, nei richiamati contratti di apertura di credito, solo nella misura percentuale, senza specifica indicazione dei criteri di calcolo e della capitalizzazione;
-spese, oneri e commissioni: espunti solo quelli non espressamente pattuiti;
- imputazione valute: calcolo come da clausola validamente pattuita in contratto;
-capitalizzazione degli interessi: espunta la capitalizzazione trimestrale, trattandosi di contratto sorto in epoca antecedente alla delibera CICR del 2000; espunta la capitalizzazione trimestrale anche per il periodo successivo alla delibera poiché nei contratti di apertura di credito, ritualmente prodotti, la relativa clausola contrattuale non era rispettosa dell'art. 6 della delibera, in riferimento alla indicazione del tasso effettivo annuo (TAE) sia per gli interessi a debito che per quelli a credito.
Tali criteri, oltre ad essere rispettosi dei principi di diritto applicabili, non sono stati oggetto di alcuna censura e sono stati correttamente tenuti fermi nei quesiti integrativi formulati al c.t.u. da questa Corte di Appello.
2.2- Fondata è, invece, la censura sull'erroneo richiamo fatto in sentenza alla griglia di calcolo contenuta nella relazione di consulenza e considerata dal Tribunale per individuare gli importi da ripetere: è evidente che la voce da considerare non è certo la “differenza” a favore del correntista, bensì il “saldo ricalcolato” (differenza tra saldo banca e saldo ricalcolato, ottenuta espungendo le poste illegittime).
2.3-Fondate sono anche le censure riferibili all'onere della prova sulla produzione degli estratti (che il tribunale ha posto a carico della e sui criteri di calcolo ancorati alle CP_1 scritture di raccordo (criterio di calcolo dal tribunale preferito rispetto a quello limitato ai periodi strettamente documentati).
2.4 – Quanto alla produzione degli estratti conto, non vi è dubbio che il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di
4 documentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (cfr. tra le tante Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023).
Così recuperato l'onere probatorio del correntista, va ulteriormente chiarito che le poste che si possono ripetere sono quelle desumibili dagli estratti conto depositati, ma limitatamente ai periodi documentati. Del resto, si è chiarito che, in applicazione delle regole di distribuzione dell'onere della prova in caso di azione di accertamento e indebito del cliente verso la è onere del cliente produrre gli estratti conto, con la conseguenza che al CP_1 ricalcolo potrà provvedersi limitatamente ai periodi documentati, nel senso che, per quelli non documentati, il correntista nulla potrà avere e non sono ammissibili calcoli figurativi.
Inoltre, in mancanza di estratti intermedi, laddove ad agire sia il cliente, il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato dall'attore (cfr. Cass. n. 30789 del 2023); e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass.
1.6.2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso,
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal cd. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore» (Cass. 2022 n. 37800).
Infine, in mancanza di taluni estratti, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 28191 del 2023), ben potendo il giudice accertare,
5 di regola mediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35979 del 2022; Cass. n. 7697 del
2023; Cass. n. 12993 del 2023).
2.5- Così esposti i principi di diritto applicabili, si evidenzia che, pur avendo il tribunale richiamato erroneamente in sentenza le regole di distribuzione dell'onere della prova in caso di domanda di accertamento e ripetizione proposta dal correntista (si legge nella sentenza che era la banca a dover depositare gli estratti conto), è pur vero che il tribunale, facendo propria una delle ipotesi di calcolo del c.t.u., di fatto ne ha condiviso i criteri, che sono corretti nei limiti di cui sopra, con la conseguenza che su tale punto la motivazione va solo corretta.
2.6- Più in dettaglio, il c.t.u.:
-ha considerato solo gli estratti conto presenti in atti, siccome prodotti dal correntista
(che ne era onerato), partendo dal saldo inziale a debito emergente dal primo estratto depositato;
- ha poi formulato, in mancanza di produzione di estratti intermedi per taluni periodi, due ipotesi di ricalcolo: ipotesi A con saldi di raccordo figurativi - utilizzata dal tribunale - che ricostruisce fittiziamente le competenze per i periodi non documentati;
ipotesi B, che limita il ricalcolo del dovuto solo per i periodi documentati.
Ne consegue che quanto ritenuto dal tribunale in punto di onere della prova non ha sostanzialmente pregiudicato la decisione nella parte in cui è fondata su corretti criteri di calcolo.
2.7- A parere del Collegio, è maggiormente attendibile, oltre che rispondente alla giurisprudenza sopra riportata, solo la ipotesi di calcolo sub B. Del resto, il cd. saldo di raccordo è considerato metodo ricostruttivo di per sé inattendibile, salvo il caso in cui il medesimo consulente espliciti i motivi della sua attendibilità nel caso concreto;
laddove, nel caso di specie, non solo il c.t.u. nulla ha detto sul punto, limitandosi a svolgere il doppio calcolo come da quesito del tribunale, ma la inattendibilità del calcolo è implicita nel diverso conteggio formulato (molto più favorevole al correntista, applicando raccordi fittizi, privi di un sostegno contabile).
2.8-Va evidenziato che la giurisprudenza che aderisce alle ipotesi di calcolo formulate in base al cd. saldo di raccordo, parte dal presupposto che le annotazioni fittizie di raccordo si traducano in una operazione contabile che consenta una ricostruzione del rapporto ragionevolmente attendibile al fine di pervenire ad un risultato finale che non si risolva in una
6 mera ipotesi astratta, bensì realizzi una ricostruzione del conto il più possibile aderente al reale andamento del rapporto (arg. Cass. 2024 n. 5387).
Così non è nel caso in esame se è vero che il calcolo effettuato con le scritture di raccordo è favorevole al correntista in maniera assolutamente non attendibile e verificabile, alla luce della distanza rispetto al diverso calcolo delle poste da ripetere effettuato tenendo conto della sottrazione degli indebiti riferibili ai soli periodi strettamente documentati.
Emerge, cioè, implicitamente dagli esiti del doppio conteggio che la ipotesi di calcolo con i saldi di raccordo è del tutto inattendibile, ribadendosi ulteriormente che il correntista aveva il preciso onere di dimostrare documentalmente le maggiori somme che oggi pretende.
3.È fondato anche il terzo motivo di appello.
Il tribunale non ha motivato sulla eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie (a decorrere dall'annotazione), tempestivamente sollevata dalla banca in primo grado, in presenza di un conto affidato con contratti di apertura di credito formalizzati e ritualmente prodotti.
Per tale motivo questa Corte ha conferito al c.t.u. l'incarico integrativo soprariportato, volto ad individuare le rimesse solutorie prescritte, all'esito della depurazione del conto dalle poste illegittime (saldo cd. rettificato;
Cass. 2020, n.9141: per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento).
3.1-Va premesso che la prescrizione delle rimesse è eccezione esaminabile e verificabile sia in riferimento al conto aperto che a quello chiuso in quanto sussiste l'interesse della CP_1
a invocare la prescrizione anche a fronte di una domanda di mero accertamento del correntista e prima che questi agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
si tratta, secondo la Corte di Cassazione, di interesse speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come il correntista ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la
7 prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione (in termini cfr. Cass. 2024 n. 9756; vedi anche 2024 n.16113).
3.2- Ebbene, il c.t.u., depurato il conto dalle poste illegittime, ha correttamente individuato gli importi prescritti e sul punto la verifica non è stata adeguatamente contestata.
3.3.- In conclusione, per i motivi esposti, la griglia da considerare è quella che il consulente denomina “saldo ricalcolato”; l'ipotesi di calcolo è quella sub B, senza calcoli figurativi, ma che tiene conto delle poste da ripetere limitatamente ai periodi che il correntista ha documentato. Il saldo ricalcolato, al netto della prescrizione, a debito per il correntista, è pari a - € 73.905,51.
3.4- Tale esito assorbe la questione pure posta dall'appellante (e fondata) dell'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle somme indebitamente versate, poiché il saldo rimane a debito e, dunque, nessun importo va restituito.
Si ricorda che il carattere unitario del rapporto dedotto in giudizio non consente alcun esame frazionato delle posizioni ad opera del giudice il quale, al contrario, dovrà verificare e conteggiare le pretese con contestuale elisione dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Si riconferma, quindi, che, a fronte del carattere unitario del rapporto, il giudice non potrà che procedere d'ufficio all'esame delle reciproche posizioni, in quanto una definizione frammentata e parziale renderebbe impossibile la determinazione del quantum oggetto di giudizio.
4.-In parziale accoglimento dell'appello, va rideterminato il saldo a debito per il correntista, limitatamente al conto n. 2804, in - € 73.905,51 alla data indicata nella c.t.u. del
31.3.2016 (data ultimo estratto prodotto dal correntista), in luogo del saldo banca di - €
123.495,96 a debito per il correntista.
5.L'accoglimento anche parziale dell'appello travolge il capo della sentenza di primo grado riferibile alle spese di lite che, in ragione dell'esito complessivo della lite, vanno compensate per la metà in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, dovendosi considerare maggiormente soccombente il correntista, che va condannato al pagamento della residua metà, liquidata in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, in valori leggermente superiori a quelli medi di scaglione (valore indeterminabile-complessità media), per l'impegno difensivo prestato, in € 5.430,00, oltre spese generali ed accessori, per il primo grado, ed in € 6.078,002 per il presente grado, per tutte le fasi (anche istruttoria, dato l'espletamento della c.t.u.).
Si ricorda che, in presenza di più domande o di una domanda articolata in più capi, e di limitato accoglimento delle pretese (nella specie il correntista ha chiesto sia la
8 rideterminazione del saldo che la rettifica del conto e, all'esito delle verifiche contabili, vi è stato un limitato abbattimento del saldo, che è rimasto ampiamente a debito), in applicazione della regola della causalità, è configurabile la reciproca soccombenza e anche l'attore parzialmente vittorioso che ha dato causa al giudizio può essere condannato in parte alle spese: Cass. SS.UU. 2022, n. 32061).
Medesimo criterio va seguito per le spese della c.t.u. svolta in grado di appello e separatamente liquidate, che vanno poste carico di entrambe le parti in quota uguale.
Il correntista va anche condannato alla restituzione alla di quanto eventualmente CP_1 già corrisposto a tale titolo in eccedenza al dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento del motivo di appello ed in parziale riforma della ordinanza n. 2397 resa dal Tribunale di Benevento il 20.9.2019,
a) ridetermina il saldo del conto corrente 1420/002804 nell'importo, a debito per il correntista, di - € 73.905,51 alla data del 31.3.2016;
b) compensa per la metà le spese di lite del doppio grado e condanna Parte_4 al pagamento in favore del della residua metà, liquidata,
[...] Parte_1 per il primo grado, in € 5.430,00, oltre spese generali ed accessori di legge e, per il secondo grado, in € 6.078,002, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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