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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2407/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11624/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Comune di Frattaminore - Via Giuseppe Di Vittorio 21 80020 Frattaminore NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N.31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094077974000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22165/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 29/05/2025 all'Agenzia delle entrate - OS (di seguito AER) e all'Agenzia delle entrate (di seguito AE), il Comune di Frattaminore impugnava una cartella di pagamento, allo stesso notificata in data 17/04/2025, con la quale si chiedeva il pagamento della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile concernente l'anno 2015.
1.1. Il ricorrente eccepiva: 1) la prescrizione e/o la decadenza dalla pretesa impositiva;
2) il difetto di motivazione della cartella di pagamento, anche con riferimento al dettaglio del debito per sorte e interessi;
3) l'intervenuta abolizione della tassa.
2. Si costituiva in giudizio unicamente AE, la quale eccepiva la regolare notificazione dell'avviso di liquidazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
3. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente evidenziato che, differentemente da quanto contestato con il terzo motivo di ricorso, la tassa di concessione governativa relativa al servizio di radiotelefonia mobile di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, riprodotto nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003 è tuttora vigente e non
è incompatibile con l'ordinamento unionale e costituzionale (Cass. S.U. n. 9560 del 02/05/2014; Cass. n.
19897 del 21/06/2022; Cass. n. 19632 del 17/09/2014).
1.1. La sua riscossione è, peraltro, soggetta ad un termine di decadenza triennale ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 (Cass. n. 20522 del 12/10/2016).
1.2. Le superiori considerazioni implicano la sicura infondatezza del terzo motivo di ricorso.
2. Il primo motivo è, tuttavia, fondato, con assorbimento del secondo motivo.
2.1. A fronte delle contestazioni del Comune, AE ha evidenziato l'intervenuta notificazione dell'avviso di liquidazione in data 01/06/2017.
2.2. Orbene, a parte qualsiasi considerazione sulla prova di tale notifica, va evidenziato che dalla menzionata data di notificazione a quella di notifica della cartella di pagamento (17/04/2025) sono decorsi quasi otto anni, con conseguente decadenza dell'Erario dalla pretesa impositiva, pur volendo considerare la sospensione dei termini conseguente alla pandemia Covid-19.
3. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente condanna della resistente costituita al pagamento, in favore del Comune, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene antistatario. Nulla per le spese nei confronti di AER, non responsabile della tardiva riscossione della tassa.
4. Non ricorrono, invece, i presupposti soggettivi e oggettivi per la chiesta condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 300, oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge, da distrarsi.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11624/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Comune di Frattaminore - Via Giuseppe Di Vittorio 21 80020 Frattaminore NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N.31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094077974000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22165/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 29/05/2025 all'Agenzia delle entrate - OS (di seguito AER) e all'Agenzia delle entrate (di seguito AE), il Comune di Frattaminore impugnava una cartella di pagamento, allo stesso notificata in data 17/04/2025, con la quale si chiedeva il pagamento della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile concernente l'anno 2015.
1.1. Il ricorrente eccepiva: 1) la prescrizione e/o la decadenza dalla pretesa impositiva;
2) il difetto di motivazione della cartella di pagamento, anche con riferimento al dettaglio del debito per sorte e interessi;
3) l'intervenuta abolizione della tassa.
2. Si costituiva in giudizio unicamente AE, la quale eccepiva la regolare notificazione dell'avviso di liquidazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
3. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente evidenziato che, differentemente da quanto contestato con il terzo motivo di ricorso, la tassa di concessione governativa relativa al servizio di radiotelefonia mobile di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, riprodotto nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003 è tuttora vigente e non
è incompatibile con l'ordinamento unionale e costituzionale (Cass. S.U. n. 9560 del 02/05/2014; Cass. n.
19897 del 21/06/2022; Cass. n. 19632 del 17/09/2014).
1.1. La sua riscossione è, peraltro, soggetta ad un termine di decadenza triennale ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 (Cass. n. 20522 del 12/10/2016).
1.2. Le superiori considerazioni implicano la sicura infondatezza del terzo motivo di ricorso.
2. Il primo motivo è, tuttavia, fondato, con assorbimento del secondo motivo.
2.1. A fronte delle contestazioni del Comune, AE ha evidenziato l'intervenuta notificazione dell'avviso di liquidazione in data 01/06/2017.
2.2. Orbene, a parte qualsiasi considerazione sulla prova di tale notifica, va evidenziato che dalla menzionata data di notificazione a quella di notifica della cartella di pagamento (17/04/2025) sono decorsi quasi otto anni, con conseguente decadenza dell'Erario dalla pretesa impositiva, pur volendo considerare la sospensione dei termini conseguente alla pandemia Covid-19.
3. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente condanna della resistente costituita al pagamento, in favore del Comune, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene antistatario. Nulla per le spese nei confronti di AER, non responsabile della tardiva riscossione della tassa.
4. Non ricorrono, invece, i presupposti soggettivi e oggettivi per la chiesta condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 300, oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge, da distrarsi.