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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/12/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
ZI TI Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
ER Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5209/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Pernechele Chiara Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell'avvocato Guarnieri Fabio e dell'avvocato Dall'oglio CP_1
Roberta;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e disponendone la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Selvazzano Dentro (PD) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
- Accertare che la causa esclusiva della disgregazione familiare è stata determinata dalle gravissime condotte maltrattanti tenute dal coniuge e conseguentemente dichiarare addebitabile allo stesso la separazione.
pagina 1 di 17 - Affidare in via super esclusiva i minori alla madre, mantenendo il mandato di vigilanza e supporto dei Servizi sociali finché necessario, con collocazione dei figli presso la madre affinché la stessa possa assumere ex art. 337 quater comma 3 c.c. tutte le scelte riguardanti i figli, tra cui istruzione, educazione, salute e residenza, rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, nonché la residenza dei figli minori presso la madre.
- Disporre che, ove il Sig. dovesse comparire e mostrare interesse nei confronti dei CP_1
figli minori, dovrà rivolgersi ai servizi sociali affinché, previa individuazione ed esperimento di un percorso per la rielaborazione degli agiti violenti del Sig. e considerando la CP_1
condizione psicofisica dei minori, possano organizzare visite in modalità protetta.
- Assegnare la casa familiare sita in via T. Aspetti n. 59, Padova, a . Parte_1
- Prevedersi in capo a l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli CP_1
nella misura di Euro 1.000,00 mensili, o altra misura ritenuta di giustizia, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle straordinarie giusto Protocollo del Tribunale di Padova, salvo maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- Assegno unico o similari al 100% a favore di ”. Parte_1
Per parte resistente, attesa la rinuncia al mandato dei difensori del resistente, come da verbale d'udienza del 23.4.2025, si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione:
“NEL MERITO:
-Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto con trasmissione della sentenza al Comune di Muserà, ufficio dello stato civile, per le annotazioni di legge
-Disporsi l'affidamento congiunto dei figli poiché, da tutte le relazioni rese dai servizi sociali nulla osta all'esercizio paritario della potestà genitoriale;
il rapporto padre figli si è interrotto per volere esclusivo e immotivato della madre che ha troncato ogni possibilità di incontro tra padre e figli. Pt_1
-Confermarsi l'assegno di mantenimento nella misura disposta dal Giudice in € 300; nulla osta al riconoscimento dell'assegno unico familiare al 100% in capo alla OG
-Affidamento condiviso dei figli
pagina 2 di 17 -Quanto alla casa familiare nulla osta, allo stato, all'assegnazione alla OG fermo restando che i sostanziosi debiti contratti per il pagamento ed il mantenimento di quest'ultima sono ben oltre la capacità patrimoniale del resistente che attualmente si trova in mezzo alla strada;
sarebbe quantomeno opportuno valutarne la vendita con ricavato da suddividere tra le parti al netto dei debiti affinchè entrambi abbiano un luogo decoroso e dignitoso dove abitare
-Respingersi la richiesta di addebito della separazione perché infondata per tutti i motivi esposti
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi l'audizione dei figli secondo le modalità che il Tribunale vorrà adottare;
si chiede che vengano sentite a chiarimenti sulle perizie già in atti, le assistenti sociali e la psicologa che ha avuto in carico la famiglia negli ultimi anni, Dott.ssa e Dott.ssa entrambe presso il Comune di Per_1 Per_2
Padova, nonché la Dott.ssa di MA di Padova presso la Caritas di MA che ha Persona_3 avuto in carico la famiglia sin dal 2014”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi depositato il 29.10.2024, allegava Parte_1
che:
- dall'unione sono nati i figli minori nato a [...] in data [...], CP_1 Per_4
Per_
e nate a Padova in data 25 maggio 2010, , nato a [...] in data [...]; Per_5 Per_7
- la madre e i minori rientravano dal Belgio ad agosto 2024 e venivano presi in carico dai Servizi
Sociali di Padova, mentre il padre viveva presso l'abitazione familiare in via Tiziano Aspetti n. 59,
Padova;
- la OG e i figli minori erano stati infatti costretti dal padre a trasferirsi in Belgio nel dicembre del
2021, dove erano stati accolti in un centro di accoglienza belga, mentre tornava CP_1
immediatamente in Italia;
la OG e i figli riuscivano a tornare in Italia solamente nell'estate 2024;
- i Servizi Sociali di Padova individuavano, per il nucleo famigliare, un centro di accoglienza a Pago del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, dove si sarebbero dovuti trasferire entro la fine di ottobre
(cfr. doc. 5);
- il rapporto coniugale si era logorato irrimediabilmente a causa di comportamenti violenti posti in essere da nei confronti della OG, che è stata vittima di numerose condotte che CP_1 hanno arrecato grave pregiudizio all'integrità fisica e morale e alla liberta della stessa;
pagina 3 di 17 - in data 09/06/2019, a seguito di una lite domestica, veniva accompagnata dalle Forze Parte_1 dell'Ordine al Pronto Soccorso di Padova riportando un trauma allo zigomo e all'occhio sinistro;
la ricorrente sporgeva una denuncia querela in data 20/06/2019 (cfr. doc. 6) per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e, insieme ai figli, veniva trasferita in una struttura di accoglienza per vittime di violenza domestica, grazie all'intervento del Centro Antiviolenza Progetto Donna;
- tuttavia, a causa delle forti pressioni del marito, la signora decideva di ritornare nella casa coniugale;
purtroppo, le violenze non terminavano, tanto che gli episodi spesso richiedevano l'intervento delle
Forze dell'Ordine e la signora, con i figli, veniva prima allontanata da casa e rientrava poi in virtù di un ordine di protezione emesso dal Tribunale di Padova nei confronti del , costretto a lasciare Pt_2
l'abitazione, nel dicembre 2020; il decreto veniva confermato e prorogato fino al termine del 2021 (cfr. docc.7 e 8);
- nel frattempo, il procedimento penale nr. 7412/20 R.G.N.R., a seguito della richiesta di riapertura delle indagini, veniva riaperto e veniva notificato l'avviso 415 bis c.p.p. (cfr. docc. 9 e 10) per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. 'perché maltrattava la OG , anche in presenza dei quattro Parte_1 figli minorenni, in particolare tra l'altro: - ripetutamente e in più occasioni offendeva l'onorabilità della OG rivolgendole epiteti ingiuriosi quali pazza, stupida, donna inutile e simili;
- Parte_1 ripetutamente e in più occasioni minacciava la OG , prospettando che l'avrebbe Parte_1
picchiata e che avrebbe ucciso lei e i componenti della sua famiglia di origine;
in più in occasione la minacciava anche mediante l'uso di un coltello;
- esercitava un continuo controllo sulla OG Pt_1
imponendole di occuparsi dei figli e delle faccende domestiche, impendendole di uscire di casa
[...]
sola ed escludendola dalla gestione dei redditi familiari;
omettendo di fornire alla OG e ai figli i mezzi di sostentamento;
- imponeva le proprie decisioni sulla collaborazione della OG e dei figli, imponendo lori di trascorrere alcuni periodi in Nigeria, opponendosi all'iscrizione a scuola dei figli in
Italia, omettendo di fornire il denaro necessario per l'acquisto dei libri e del materiale didattico, lasciando la OG da sola con i quattro figli per oltre un mese tra la fine di aprile e l'inizio di giugno dell'anno 2019 con la disponibilità di denaro del tutto insufficiente per provvedere ai bisogni essenziali;
- ripetutamente e in più occasioni percuoteva la OG colpendola con Parte_1
pugni, calci e schiaffi, afferrandola per il collo e per i polsi, strattonandola e spintonandola;
- in più occasioni con le condotte di violenza sopraindicata cagionava alla OG lesioni Parte_1 personali consistite in lividi, tumefazioni ed escoriazioni;
in particolare tra l'altro in data 9 giugno
2019 cagionava alla OG una contusione al viso giudicata guaribile in giorni cinque;
Parte_1
pagina 4 di 17 in data 16 marzo 2014 cagionava alla OG contusioni scapolari, la distorsione del Parte_1
terzo dito della mano sinistra, contusione peristernale sinistra dalle quali derivava una giudicata guaribile in giorni cinque;
- Con tali condotte costringeva la OG e i figli minorenni Parte_1
a vivere in uno stato di ansia, soggezione e prostrazione fisico-psichica, in condizioni incompatibili con normali condizioni di vita. In Padova dal febbraio 2008 all'inizio dell'anno 2021”;
- allo scadere del termine dell'ordine di protezione nel dicembre 2021, tornava Parte_1
nuovamente dal marito, il quale la convinceva a trasferirsi in Belgio con la minaccia che i Servizi sociali sarebbe intervenuti per allontanare i figli minori;
una volta arrivati a Bruxelles, il padre tornava immediatamente in Italia, lasciando la famiglia senza denaro e costretti a rivolgersi alla Croce Rossa per avere un posto dove dormire e del cibo;
- arrivata in Italia nell'agosto 2024, alla signora veniva notificato la citazione a presentarsi in qualità di teste all'udienza del 02/10/2024, ove rendeva le proprie dichiarazioni e rappresentava di non avere avuto contezza del procedimento nei confronti del marito (cfr. doc.12);
- la ricorrente al momento del deposito dell'atto introduttivo non lavorava e non percepiva l'assegno unico per i quattro figli minori, infatti il nucleo familiare dipendeva unicamente dalla Caritas e dai
Servizi Sociali di Padova;
il sussidio per i figli veniva percepito sempre dal marito, il quale gestiva l'economia famigliare e presumibilmente spendeva tale somma per i propri bisogni;
la situazione economica del nucleo familiare, completamente abbandonato dal padre, era drammatica, considerato che il figlio maggiore, necessitava di cure per l'asma e la madre non era in grado di far Persona_8
fronte alle spese sanitarie del ragazzo (cfr. doc. 13); il marito aveva un regolare rapporto di lavoro dipendete, oltre a percepire somme a titolo di locazione delle stanze affittate dell'abitazione familiare;
- la famiglia viveva presso l'appartamento sito in via Tiziano Aspetti n. 59 a Padova, immobile intestato ad entrambi i coniugi, mentre al momento del deposito del ricorso viveva presso una casa rifugio messa a disposizione dal Comune di Padova;
- si era sempre occupata dei figli il nucleo familiare avrebbe dovuto essere trasferito in Parte_1
provincia di Avellino, tuttavia tutti i minori sono nati e cresciuti a Padova.
La ricorrente concludeva, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti domande: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto e disponendone la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di MA di Padova (PD) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000; - Tenuto conto della gravità delle violenze indicate in narrativa, disporre l'allontanamento di dalla CP_1
pagina 5 di 17 casa familiare e disporre il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla OG e dai figli minori;
-
Accertare che la causa esclusiva della disgregazione familiare è stata determinata dalle gravissime condotte maltrattanti tenute dal coniuge e conseguente dichiarare addebitabile allo stesso la separazione;
- Assegnare la casa familiare sita in via T. Aspetti n. 59, Padova, a o in Parte_1
alternativa, disporre un trasferimento dal centro di accoglienza di Avellino ad un centro di accoglienza di Padova, o provincia;
- Disporre che, ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, la ricorrente si avvalga dell'ausilio della forza pubblica, nello specifico polizia o carabinieri, in quanto si ha ragione di temere che , come da lui stesso dichiarato a OG e figli e come sta CP_1 accertando la stessa polizia di stato, detenga un'arma da fuoco;
- Affidare in via esclusiva e/o super esclusiva i minori alla madre, con collocazione presso la stessa;
- Prevedersi in capo a CP_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura di Euro 1.000,00
[...]
mensili, o altra misura ritenuta di giustizia, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, corrispondersi entro il giorno 20 a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle straordinarie giusto Protocollo del
Tribunale di Padova, salvo maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- Assegno unico
o similari al 100% a favore di;
- Prevedere gli incontri protetti padre-figli, solo previa Parte_1 verifica della sua capacità genitoriale in ambiente neutro”.
Con decreto del 30.10.2024 il Giudice delegato, qualificate le richieste della ricorrente ai sensi degli artt. 473bis. 15 e 473bis. 69 c.p.c., ritenuto il fumus delle violenze allegate in ricorso e ravvisata l'urgenza di provvedere a tutela dell'incolumità della madre e dei figli minori, assumeva i seguenti provvedimenti inaudita altera parte:
“
1. dispone l'allontanamento immediato di dalla casa familiare sita in via T. Aspetti n. CP_1
59, Padova;
2. ordina a di non avvicinarsi alla casa familiare e ai luoghi abitualmente frequentati CP_1
da e dai figli minori, ad una distanza inferiore ai 500 metri;
Parte_1
Per_ 3. affida in via esclusiva i figli minori , e alla madre;
Per_4 Per_5 Per_7
4. assegna la casa familiare sita in via T. Aspetti n. 59, Padova alla madre affinché vi abiti con i figli minori;
5. pone a carico di ai sensi dell'art. 473bis. 70 c.p.c., un assegno a favore di OG e CP_1 figli di € 700,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
6. dispone l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Padova, che valuteranno quanto prima il contesto abitativo di madre e figli e disporranno, previa valutazione del
pagina 6 di 17 padre e della situazione psicofisica dei figli, visite in modalità esclusivamente protetta, ove non ritenute disturbanti per i minori”.
Assegnato ai Servizi Sociali termine per il deposito di breve relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, veniva fissata udienza a 15 giorni per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emessi, con termine alle parti per notifica e memoria difensiva.
Si costituiva contestando le allegazioni di cui al ricorso e rilevando, in ogni caso, che CP_1
le condotte allegate da controparte erano risalenti al 2019, senza che fossero stati dedotti atti di violenza del periodo successivo, durante il quale vi era anche stata una riappacificazione tra coniugi.
Sentite le parti, con le cautele di cui all'art. 473bis. 42 c.p.c., all'udienza del 3.12.2024, con provvedimento del 9.12.2024 il Giudice delegato, esaminati gli atti di causa e le difese delle parti, modificava il provvedimento emesso inaudita altera parte con riferimento al mantenimento dei figli a carico del padre, ridotto ad € 300,00 mensili, tenendo conto dell'allontanamento dello stesso dalla casa familiare e delle conseguenti esigenze abitative, nonché della circostanza che la ricorrente avrebbe percepito in via esclusiva l'assegno unico per i figli.
I restanti provvedimenti venivano confermati, con fissazione del termine di durata di un anno dell'ordine di protezione nei confronti di e con incarico ai Servizi Sociali della CP_1
“immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Padova, affinché: monitorino la situazione psicofisica dei figli minori;
offrano supporto alla madre per il reinserimento dei figli a Padova, a partire dalle iscrizioni scolastiche;
attivino nell'interesse del nucleo ogni intervento necessario;
procedano con ogni cautela a sentire i minori e, ove ci sia la loro volontà e non ravvisino elementi di pregiudizio, organizzino visite esclusivamente in modalità protetta”; contestualmente, veniva fissata udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., con termine alla difesa del resistente per integrare la costituzione.
All'udienza del 23.4.2025, veniva disposto rinvio su richiesta della difesa del resistente, che comunicava la rinuncia al mandato.
All'udienza del 17.6.2025, preso atto che parte resistente non aveva nominato un nuovo difensore, il
Giudice delegato, esaminata la relazione dei Servizi Sociali, confermava integralmente i provvedimenti vigenti di cui all'ordinanza del 9.12.2024 e disponeva mandato di vigilanza e supporto in capo ai
Servizi Sociali di Padova, con compiti di ausilio al nucleo familiare composto da madre e figli minori;
ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato fissava udienza per rimessione della causa pagina 7 di 17 al Collegio ex art. 473bis. 28 c.p.c., con termini di legge alle parti per il deposito di note di precisazione conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
La sola difesa della ricorrente depositava gli scritti conclusivi, precisando le conclusioni come in epigrafe;
la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
******
1.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Nigeria e non vi è prova in atti della loro cittadinanza italiana), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione e alla domanda di addebito, quale richiesta inscindibilmente connessa a quella sullo status (cfr. Tribunale di Roma, Sez. I, n. 13804 del 5.6.2015), sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito, in base al Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che con riferimento al precedente Parte_3
Regolamento (CE) n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") e ciò in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti alla separazione personale le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi;
nel caso di specie è documentalmente provato che la casa familiare si trovi a Padova (doc. 3 ricorso), dove in ogni caso il resistente ha mantenuto la residenza anche durante il periodo di trasferimento della madre in Belgio con i minori, così radicando la competenza anche in base all'art. 3, paragrafo a) lett. iii) del Regolamento citato (residenza abituale del convenuto).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) e d), del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi e comunque “in cui è adita l'autorità giurisdizionale” e dunque, per le medesime ragioni sopra esposte, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla pagina 8 di 17 data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, i figli minori della coppia sono nati in Italia e hanno risieduto in Italia sin dalla nascita ove hanno frequentato, e tuttora frequentano, la scuola;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Itali.
Con riguardo ai due figli minori, inoltre, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla pagina 9 di 17 responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiede, appunto, in Italia;
pertanto, si applica la legge italiana.
2.
Quanto alla domanda sullo status, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie e dalla documentazione depositata nel corso del giudizio, emerge che non vi è più alcun vincolo affettivo tra coniugi e che la convivenza è ormai divenuta intollerabile.
3.
La domanda di addebito della separazione nei confronti di è fondata. CP_1
risulta imputato nel procedimento penale n. 74217/2020 R.G.N.R. per il delitto di cui CP_1 all'art. 572 c.p. commesso nei confronti della OG e dei figli, attualmente in fase dibattimentale;
nel capo di imputazione vengono descritte una pluralità di condotte di violenza verbale, fisica ed economica: “… ripetutamente e in più occasioni offendeva l'onorabilità della OG Parte_1
rivolgendole epiteti ingiuriosi quali pazza, stupida, donna inutile e simili;
- ripetutamente e in più occasioni minacciava la OG… prospettando che l'avrebbe picchiata e che avrebbe ucciso lei e i componenti della sua famiglia di origine… anche mediante l'uso di un coltello… ripetutamente e in più occasioni percuoteva la OG… colpendola con pugni, calci e schiaffi, afferrandola per il collo e per i polsi, strattonandola e spintonandola;
- in più occasioni con le condotte di violenza sopraindicata cagionava alla OG.. lesioni personali consistite in lividi, tumefazioni ed escoriazioni, in particolare tra l'altro in data 9 giugno 2019 cagionava alla OG… una contusione al viso giudicata guaribile in giorni cinque;
in data 16 marzo 2014 cagionava alla OG… contusioni scapolari, la distorsione del terzo dito alla mano sinistra, contusione peristernale sinistra dalle quali derivava una lesione
pagina 10 di 17 giudicata guaribile in giorni cinque… esercitava un continuo controllo sulla OG… imponendole di occuparsi dei figli e delle faccende domestiche, impedendole di uscire di casa sola ed escludendola dalla gestione dei redditi familiari;
omettendo di fornire alla OG e ai figli i mezzi di sostentamento;
- imponeva le proprie decisioni sulla collaborazione della OG e dei figli, imponendo loro di trascorrere alcuni periodi in Nigeria, opponendosi all'iscrizione a scuola dei figli in Italia, omettendo di fornire il denaro necessario per l'acquisto dei libri e del materiale didattico, lasciando la OG da sola con i quattro figli per oltre un mese tra la fine di aprile e l'inizio di giugno del 2019 con la disponibilità di denaro del tutto insufficiente per provvedere ai bisogni essenziali”.
I documenti trasmessi dal Pubblico Ministero trasmessi ai sensi dell'art. 473bis. 42 c.p.c. costituiscono, nell'odierno procedimento, prove c.d. atipiche che possono porsi alla base del convincimento del giudice, dal momento che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il Tribunale può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali
(cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 1593 del 20.1.2017); il presente giudizio, occorre precisare, differisce da quello penale sia dal punto di vista dell'oggetto (dovendosi accertare, in questa sede, se il comportamento del convenuto abbia costituito causa dell'intollerabilità della convivenza e non se abbia integrato il reato abituale di cui all'art. 572 c.p.), sia in punto di standard probatorio (preponderanza dell'evidenza in luogo dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio).
Tra i documenti trasmessi Pubblico Ministero, utilizzabili in base al principio giurisprudenziale sopra esposto, si rinvengono non solo i due referti di Pronto Soccorso del 2014 e del 2019, che riscontrano le percosse e lesioni cagionate alla ricorrente dal marito, ma anche alcune annotazioni delle Forze dell'Ordine che, negli corso degli anni, sono intervenute presso la coppia su richiesta della ricorrente o di terzi e relazioni del Centro antiviolenza e dei Servizi Sociali, da cui si desume che anche gli operatori, coinvolti a vario titolo a sostegno del nucleo familiare, si erano attivati per segnalare le violenze subite dalla ricorrente.
In particolare, risulta dalla relazione del Centro antiviolenza del 5.8.2019 che, fin dal 2014, il Centro era stato contattato da un'assistente sociale, la quale aveva riportava l'episodio del 16.3.2014 in cui la sig.ra era stata picchiata dal marito mentre si trovava al parco con il figlio, con intervento delle Pt_1
Forze dell'Ordine e trasporto in Pronto Soccorso con l'ambulanza; la signora aveva poi deciso di fare ritorno a casa dal marito e, nel 2019, aveva contattato telefonicamente il Centro riportando una situazione di violenza psicologica, fisica ed economica da parte del sig. CP_1
pagina 11 di 17 È inoltre agli atti una nota dei Servizi Sociali di Padova del 30.10.2020 in cui viene riportata, su segnalazione dell'educatrice che svolgeva il servizio domiciliare presso la famiglia, un altro episodio di violenza agita dal marito sulla sig.ra ; nella relazione si legge che l'educatrice, una volta arrivata Pt_1
presso la casa familiare, aveva raccolto le confidenze di che le aveva raccontato, Parte_1
visibilmente agitata e preoccupata, di un litigio con il marito che la aveva aggredita spingendola sul letto, minacciando di uccidere lei e la sua famiglia d'origine quando sarebbe andato in Nigeria, togliendo dalle pareti i climatizzatori e svuotando tutte le dispense (la signora aveva mostrato all'educatrice sia i buchi nel muro che le dispense vuote) e lasciando per OG e figli quattro scatole di cereali;
dopo il rientro a casa del marito, l'educatrice si era congedata e aveva poi ricevuto un messaggio della sig.ra che le comunicava di essere preoccupata delle minacce del marito sia Pt_1 per se stessa, sia per la sua famiglia d'origine in Nigeria.
Risulta, inoltre, dalla relazione dei Servizi Sociali del 29.3.2021 che i figli avessero chiaramente espresso il desiderio di rimanere con la madre e di non voler vedere il padre, ricordando i suoi agiti
Per_ aggressivi in famiglia: “ e lo volevano vedere 'solo dopo che è cambiato, che non fa più Per_5 del male' alla madre, mentre era contrario perché temeva che poi lui di notte ' mi viene a Per_7 prendere e mi porta nella sua nuova casa'. Hanno sostenuto tali idee affermando che il Sig. è Pt_1
sempre stato violento ed aggressivo fisicamente con la Sig.ra e con ('picchiava la Pt_1 Per_4 mamma e a volte anche quando lei non c'era o quando la difendeva'), il fratello maggiore che Per_4
li ha sempre protetti. Riferiscono di numerose liti ed aggressioni a cui hanno assistito tutti i fratelli in
Nigeria, mentre in Italia avvenivano al mattino mentre erano a scuola, ma quando tornavano a casa percepivano il clima di tensione familiare e l'espressione triste e/o piangente della madre intuendo che il padre l'aveva aggredita… [il padre] sembra essere una figura da un lato desiderata, cercata giocando con lui negli incontri e dall'altro allontanata per il timore che 'picchi la mamma' o di essere nuovamente feriti, sentendosi rifiutati da questa figura genitoriale o non considerati”.
Occorre inoltre osservare che, già nel 2020, era stato emesso un ordine di protezione nei confronti di per le condotte di violenza sopra ricostruite (cfr. doc. 7 ricorso). CP_1
A fronte di tutti gli elementi sopra richiamati, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui le violenze fisiche e morali “costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse
-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del
pagina 12 di 17 merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2022 n. 31351).
Le difese del resistente non sono idonee a smentire le allegazioni di cui al ricorso e le risultanze delle prove atipiche sopra richiamate, considerato che i possibili riavvicinamenti della coppia in passato non sono idonei ad escludere, di per sé, la sussistenza delle condotte violente tenute dal marito.
Con riferimento, poi, alle relazioni dei Servizi Sociali allegate dal resistente, che evidenziano una certa rigidità nelle espressioni della sig.ra la contraddittorietà dei suoi racconti, la difficoltà di Pt_1
dialogare con lei e alcuni aspetti critici della sua genitorialità (cfr. relazione 30.3.2021 a firma dott.ssa e dott.ssa , le stesse non sono idonee ad escludere le violenze sopra riportate, Per_2 Per_9
dovendosi anche evidenziare che le operatrici dei Servizi avevano comunque ipotizzato che le eccessive difese di potessero “avere a che fare con i fatti di violenza” e avevano riportato che il Pt_1
sig. pur apparendo più coerente e logico nel suo narrato, aveva “minimizzato eccessivamente Pt_1 sulle violenze agite… è anche vero che nella cultura nigeriana certi comportamenti violenti non vengono considerati come tali”.
In ogni caso, sulla base del principio giurisprudenziale sopra esposto, sarebbero sufficienti i verbali di
Pronto Soccorso trasmessi dal P.M., le cui risultanze non sono state smentite dal resistente, che riscontrano più di un singolo episodio di percosse: il verbale del 9.6.2019 riporta che la sig.ra si Pt_1 fosse recata in P.S. per “trauma zigomo sinistro, riferisce percosse da parte del marito al volto dopo arrabbiatura… zigomo e occhio sinistro edematosi con ferita di circa 1 cm sullo zigomo”, con diagnosi di contusione al viso;
il verbale del precedente 16.3.2014, ove la ricorrente si era recata riferendo di percosse da parte del marito (e con prognosi di giorni 5 salvo complicazioni), è riscontrato dall'annotazione di P.G. del 16.3.2014, secondo cui la Polizia era stata contattata dal medico, che riferiva le percosse lamentate dalla sig.ra (strattonamento per il collo, contusioni, distorsione Pt_1
del dito della mano sinistra, dolori in varie parti del corpo), a seguito di una lite per la gestione dei quattro figli.
Le gravissime condotte maltrattanti di come sopra ricostruite, costituiscono CP_1
indubbiamente violazioni dei doveri coniugali e, ribadito che sarebbe sufficiente anche un singolo episodio di violenza ai fini della pronuncia richiesta, sono idonee a fondare la pronuncia di addebito della separazione in capo al resistente.
pagina 13 di 17 4.
Quanto già esposto a fondamento della pronuncia di addebito, con riguardo alle condotte poste in essere dal resistente in danno della OG ed in presenza dei figli minori, deve qui richiamarsi ai fini delle decisioni da assumere a tutela e nell'interesse preminente dei figli stessi. Per_ Ritiene il Collegio che l'ascolto diretto di , e si risolverebbe in un Per_4 Per_5 Per_7
pregiudizio, risultando dagli atti di causa che i minori abbiano già riportato i loro vissuti di sofferenza ai Servizi Sociali nell'ambito dei precedenti e numerosi interventi presso il nucleo;
non si ritiene, dunque, rispondente al loro interesse coinvolgerli ulteriormente nell'odierno procedimento di separazione tra genitori, posto che sussistono numerosi elementi che consentono di assumere le decisioni relative al loro benessere psicofisico.
Le condotte di violenza denotano una profonda lacuna nelle capacità genitoriali e il padre non ha in alcun modo rivisto in maniera critica i propri comportamenti, come emerge chiaramente dalle relazioni dei Servizi Sociali incaricati nell'odierno procedimento, secondo cui il padre si sarebbe trasferito all'estero dopo i provvedimenti assunti nell'odierno giudizio, rendendosi irreperibile e senza provvedere al mantenimento dei figli (nemmeno nella misura ridotta di € 300,00 complessivi per tutti e quattro i figli, come da provvedimento del 9.12.2024).
La rilevanza degli atti di violenza nella individuazione del regime di affidamento è sancita dalla
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il cui art. 31 prevede che “le parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente
Convenzione”.
Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per i figli minori.
Non vi sono invece dubbi sulle competenze genitoriali della madre, che si è sempre occupata in via sostanzialmente esclusiva dei tre figli minori con lei conviventi, promuovendo l'odierno giudizio di separazione nel loro interesse e fruendo in maniera collaborativa del supporto dei Servizi Sociali;
si ritiene altresì che la soluzione più tutelante per i figli sia quella di autorizzare la madre ad adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per i figli ex art. 337 quater comma 3 c.c. ed in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, tenendo conto che la totale assenza di pagina 14 di 17 rapporti e l'allontanamento del padre preclude ogni possibilità in concreto, da parte di quest'ultimo, di assumere scelte nell'interesse dei minori.
Si ritiene comunque, alla luce della progettualità messa in atto nel corso del procedimento da parte dei
Servizi Sociali, che sia opportuno mantenere questa forma di ausilio e supporto a favore della madre, tenendo conto che deve gestire da sola quattro figli in età scolare;
si dispone, pertanto, la prosecuzione del mandato di vigilanza e supporto in capo ai Servizi Sociali, per la durata di 18 mesi.
In ragione dei provvedimenti in punto di affidamento, i figli devono essere collocati presso la madre, cui va assegnata ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare, sita in Padova, via T. Aspetti n. 59.
Nulla di dispone sulle visite tra padre e figli minori, in quanto allo stato ritenute pregiudizievoli dati i passati agiti violenti del padre. Ove quest'ultimo dovesse tornare a manifestare interesse per i minori, eventuali future visite dovranno necessariamente essere subordinate al previo esperimento, da parte del resistente, di un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti, da individuarsi, ove si sia la sua volontà in tal senso, da parte dei Servizi Sociali;
soltanto all'esito, i Servizi Sociali, sentiti i minori e tenendo conto della loro volontà, potranno organizzare visite in contesto protetto.
5.
L'assenza di informazioni sulla attuale situazione reddituale del padre, che risulterebbe essersi trasferito in Nigeria nelle more del procedimento, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
Detto obbligo, invero, sorge per effetto della sola instaurazione del rapporto di filiazione e non può essere neutralizzato dalla condizione di disoccupazione del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperire le risorse necessarie a garantire una vita dignitosa alla prole.
Ai fini della decisione in esame, va tenuto conto che la ricorrente ha intrapreso un percorso di formazione e qualificazione lavorativa tramite i Servizi Sociali, all'esito del quale è stata assunta da agenzia interinale con contratto di lavoro intermittente part-time come addetta alle pulizie e scadenza al
31.12.2025 con reddito mensile di € 250,00; la signora ha inoltre riferito di svolgere qualche attività precaria per non oltre € 300/400,00 mensili e riceve in via integrale l'assegno unico e universale che ammonta ad € 1.000,00 complessivi.
Pur tenendo conto della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti, ritiene il Collegio che la somma di € 300,00 a carico del padre, provvisoriamente stabilita per l'emergenza abitativa segnalata a seguito dell'emissione dell'ordine di protezione, debba essere pagina 15 di 17 incrementata tenendo conto della generica capacità lavorativa del padre e della circostanza che egli non provvede in via diretta al mantenimento dei figli.
Per l'effetto, si stima congruo aumentare il contributo a carico del padre ad € 500,00 mensili complessivi (€ 125,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici Istat e da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova.
L'assegno unico e universale seguirà il regime ex lege e dunque verrà fruito dalla madre quale genitore affidatario in via esclusiva dei figli.
6.
Non sono state formulate domande relative ai rapporti economici tra coniugi e, pertanto, nulla vi è da provvedere sul punto.
7.
Le statuizioni di cui alla presente sentenza comportano la condanna del convenuto alle spese di lite, tenendo conto dei principi di causalità e soccombenza sottesi a tale decisione.
Visto il contestuale decreto di rigetto dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvedendo su domanda della ricorrente ex art. 126 comma 3 D.P.R. 115/2002, il resistente dovrà rifondere le spese alla ricorrente stessa.
Tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile e bassa complessità e applicando i valori medi, le spese si liquidano in
€ 7.616,00 per compenso professionale, oltre I.V.A, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed con addebito della Parte_1 CP_1
responsabilità della separazione a carico di CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
Per_
3) affida in via esclusiva i figli minori , e alla madre Per_7 Per_4 Per_5 Parte_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., in particolare pagina 16 di 17 quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, con collocazione e residenza presso la madre;
4) assegna la casa familiare sita in Padova, via T. Aspetti n. 59 a affinché vi abiti con i CP_2
figli;
5) nulla provvede sulle visite tra padre e figli minori, disponendo che, ove il padre dovesse manifestare interesse per i figli, lo stesso dovrà rivolgersi ai Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza dei minori affinché individuino un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti;
all'esito di tale percorso, i Servizi Sociali, sentiti i minori e tenendo conto della loro volontà, potranno organizzare visite in contesto protetto;
6) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, l'obbligo CP_1
di versare alla madre la somma di € 500,00 complessivi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
7) dispone un mandato di vigilanza e supporto del nucleo familiare composto da madre e figli minori a cura dei Servizi Sociali, al fine di mantenere attivi tutti gli interventi già in essere a favore della madre e dei minori, per la durata di 18 mesi;
8) condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice relatore
ER Di PA
Il Presidente
ZI TI
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
ZI TI Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
ER Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5209/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Pernechele Chiara Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell'avvocato Guarnieri Fabio e dell'avvocato Dall'oglio CP_1
Roberta;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e disponendone la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Selvazzano Dentro (PD) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
- Accertare che la causa esclusiva della disgregazione familiare è stata determinata dalle gravissime condotte maltrattanti tenute dal coniuge e conseguentemente dichiarare addebitabile allo stesso la separazione.
pagina 1 di 17 - Affidare in via super esclusiva i minori alla madre, mantenendo il mandato di vigilanza e supporto dei Servizi sociali finché necessario, con collocazione dei figli presso la madre affinché la stessa possa assumere ex art. 337 quater comma 3 c.c. tutte le scelte riguardanti i figli, tra cui istruzione, educazione, salute e residenza, rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, nonché la residenza dei figli minori presso la madre.
- Disporre che, ove il Sig. dovesse comparire e mostrare interesse nei confronti dei CP_1
figli minori, dovrà rivolgersi ai servizi sociali affinché, previa individuazione ed esperimento di un percorso per la rielaborazione degli agiti violenti del Sig. e considerando la CP_1
condizione psicofisica dei minori, possano organizzare visite in modalità protetta.
- Assegnare la casa familiare sita in via T. Aspetti n. 59, Padova, a . Parte_1
- Prevedersi in capo a l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli CP_1
nella misura di Euro 1.000,00 mensili, o altra misura ritenuta di giustizia, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle straordinarie giusto Protocollo del Tribunale di Padova, salvo maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- Assegno unico o similari al 100% a favore di ”. Parte_1
Per parte resistente, attesa la rinuncia al mandato dei difensori del resistente, come da verbale d'udienza del 23.4.2025, si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione:
“NEL MERITO:
-Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto con trasmissione della sentenza al Comune di Muserà, ufficio dello stato civile, per le annotazioni di legge
-Disporsi l'affidamento congiunto dei figli poiché, da tutte le relazioni rese dai servizi sociali nulla osta all'esercizio paritario della potestà genitoriale;
il rapporto padre figli si è interrotto per volere esclusivo e immotivato della madre che ha troncato ogni possibilità di incontro tra padre e figli. Pt_1
-Confermarsi l'assegno di mantenimento nella misura disposta dal Giudice in € 300; nulla osta al riconoscimento dell'assegno unico familiare al 100% in capo alla OG
-Affidamento condiviso dei figli
pagina 2 di 17 -Quanto alla casa familiare nulla osta, allo stato, all'assegnazione alla OG fermo restando che i sostanziosi debiti contratti per il pagamento ed il mantenimento di quest'ultima sono ben oltre la capacità patrimoniale del resistente che attualmente si trova in mezzo alla strada;
sarebbe quantomeno opportuno valutarne la vendita con ricavato da suddividere tra le parti al netto dei debiti affinchè entrambi abbiano un luogo decoroso e dignitoso dove abitare
-Respingersi la richiesta di addebito della separazione perché infondata per tutti i motivi esposti
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi l'audizione dei figli secondo le modalità che il Tribunale vorrà adottare;
si chiede che vengano sentite a chiarimenti sulle perizie già in atti, le assistenti sociali e la psicologa che ha avuto in carico la famiglia negli ultimi anni, Dott.ssa e Dott.ssa entrambe presso il Comune di Per_1 Per_2
Padova, nonché la Dott.ssa di MA di Padova presso la Caritas di MA che ha Persona_3 avuto in carico la famiglia sin dal 2014”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi depositato il 29.10.2024, allegava Parte_1
che:
- dall'unione sono nati i figli minori nato a [...] in data [...], CP_1 Per_4
Per_
e nate a Padova in data 25 maggio 2010, , nato a [...] in data [...]; Per_5 Per_7
- la madre e i minori rientravano dal Belgio ad agosto 2024 e venivano presi in carico dai Servizi
Sociali di Padova, mentre il padre viveva presso l'abitazione familiare in via Tiziano Aspetti n. 59,
Padova;
- la OG e i figli minori erano stati infatti costretti dal padre a trasferirsi in Belgio nel dicembre del
2021, dove erano stati accolti in un centro di accoglienza belga, mentre tornava CP_1
immediatamente in Italia;
la OG e i figli riuscivano a tornare in Italia solamente nell'estate 2024;
- i Servizi Sociali di Padova individuavano, per il nucleo famigliare, un centro di accoglienza a Pago del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, dove si sarebbero dovuti trasferire entro la fine di ottobre
(cfr. doc. 5);
- il rapporto coniugale si era logorato irrimediabilmente a causa di comportamenti violenti posti in essere da nei confronti della OG, che è stata vittima di numerose condotte che CP_1 hanno arrecato grave pregiudizio all'integrità fisica e morale e alla liberta della stessa;
pagina 3 di 17 - in data 09/06/2019, a seguito di una lite domestica, veniva accompagnata dalle Forze Parte_1 dell'Ordine al Pronto Soccorso di Padova riportando un trauma allo zigomo e all'occhio sinistro;
la ricorrente sporgeva una denuncia querela in data 20/06/2019 (cfr. doc. 6) per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e, insieme ai figli, veniva trasferita in una struttura di accoglienza per vittime di violenza domestica, grazie all'intervento del Centro Antiviolenza Progetto Donna;
- tuttavia, a causa delle forti pressioni del marito, la signora decideva di ritornare nella casa coniugale;
purtroppo, le violenze non terminavano, tanto che gli episodi spesso richiedevano l'intervento delle
Forze dell'Ordine e la signora, con i figli, veniva prima allontanata da casa e rientrava poi in virtù di un ordine di protezione emesso dal Tribunale di Padova nei confronti del , costretto a lasciare Pt_2
l'abitazione, nel dicembre 2020; il decreto veniva confermato e prorogato fino al termine del 2021 (cfr. docc.7 e 8);
- nel frattempo, il procedimento penale nr. 7412/20 R.G.N.R., a seguito della richiesta di riapertura delle indagini, veniva riaperto e veniva notificato l'avviso 415 bis c.p.p. (cfr. docc. 9 e 10) per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. 'perché maltrattava la OG , anche in presenza dei quattro Parte_1 figli minorenni, in particolare tra l'altro: - ripetutamente e in più occasioni offendeva l'onorabilità della OG rivolgendole epiteti ingiuriosi quali pazza, stupida, donna inutile e simili;
- Parte_1 ripetutamente e in più occasioni minacciava la OG , prospettando che l'avrebbe Parte_1
picchiata e che avrebbe ucciso lei e i componenti della sua famiglia di origine;
in più in occasione la minacciava anche mediante l'uso di un coltello;
- esercitava un continuo controllo sulla OG Pt_1
imponendole di occuparsi dei figli e delle faccende domestiche, impendendole di uscire di casa
[...]
sola ed escludendola dalla gestione dei redditi familiari;
omettendo di fornire alla OG e ai figli i mezzi di sostentamento;
- imponeva le proprie decisioni sulla collaborazione della OG e dei figli, imponendo lori di trascorrere alcuni periodi in Nigeria, opponendosi all'iscrizione a scuola dei figli in
Italia, omettendo di fornire il denaro necessario per l'acquisto dei libri e del materiale didattico, lasciando la OG da sola con i quattro figli per oltre un mese tra la fine di aprile e l'inizio di giugno dell'anno 2019 con la disponibilità di denaro del tutto insufficiente per provvedere ai bisogni essenziali;
- ripetutamente e in più occasioni percuoteva la OG colpendola con Parte_1
pugni, calci e schiaffi, afferrandola per il collo e per i polsi, strattonandola e spintonandola;
- in più occasioni con le condotte di violenza sopraindicata cagionava alla OG lesioni Parte_1 personali consistite in lividi, tumefazioni ed escoriazioni;
in particolare tra l'altro in data 9 giugno
2019 cagionava alla OG una contusione al viso giudicata guaribile in giorni cinque;
Parte_1
pagina 4 di 17 in data 16 marzo 2014 cagionava alla OG contusioni scapolari, la distorsione del Parte_1
terzo dito della mano sinistra, contusione peristernale sinistra dalle quali derivava una giudicata guaribile in giorni cinque;
- Con tali condotte costringeva la OG e i figli minorenni Parte_1
a vivere in uno stato di ansia, soggezione e prostrazione fisico-psichica, in condizioni incompatibili con normali condizioni di vita. In Padova dal febbraio 2008 all'inizio dell'anno 2021”;
- allo scadere del termine dell'ordine di protezione nel dicembre 2021, tornava Parte_1
nuovamente dal marito, il quale la convinceva a trasferirsi in Belgio con la minaccia che i Servizi sociali sarebbe intervenuti per allontanare i figli minori;
una volta arrivati a Bruxelles, il padre tornava immediatamente in Italia, lasciando la famiglia senza denaro e costretti a rivolgersi alla Croce Rossa per avere un posto dove dormire e del cibo;
- arrivata in Italia nell'agosto 2024, alla signora veniva notificato la citazione a presentarsi in qualità di teste all'udienza del 02/10/2024, ove rendeva le proprie dichiarazioni e rappresentava di non avere avuto contezza del procedimento nei confronti del marito (cfr. doc.12);
- la ricorrente al momento del deposito dell'atto introduttivo non lavorava e non percepiva l'assegno unico per i quattro figli minori, infatti il nucleo familiare dipendeva unicamente dalla Caritas e dai
Servizi Sociali di Padova;
il sussidio per i figli veniva percepito sempre dal marito, il quale gestiva l'economia famigliare e presumibilmente spendeva tale somma per i propri bisogni;
la situazione economica del nucleo familiare, completamente abbandonato dal padre, era drammatica, considerato che il figlio maggiore, necessitava di cure per l'asma e la madre non era in grado di far Persona_8
fronte alle spese sanitarie del ragazzo (cfr. doc. 13); il marito aveva un regolare rapporto di lavoro dipendete, oltre a percepire somme a titolo di locazione delle stanze affittate dell'abitazione familiare;
- la famiglia viveva presso l'appartamento sito in via Tiziano Aspetti n. 59 a Padova, immobile intestato ad entrambi i coniugi, mentre al momento del deposito del ricorso viveva presso una casa rifugio messa a disposizione dal Comune di Padova;
- si era sempre occupata dei figli il nucleo familiare avrebbe dovuto essere trasferito in Parte_1
provincia di Avellino, tuttavia tutti i minori sono nati e cresciuti a Padova.
La ricorrente concludeva, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti domande: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto e disponendone la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di MA di Padova (PD) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000; - Tenuto conto della gravità delle violenze indicate in narrativa, disporre l'allontanamento di dalla CP_1
pagina 5 di 17 casa familiare e disporre il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla OG e dai figli minori;
-
Accertare che la causa esclusiva della disgregazione familiare è stata determinata dalle gravissime condotte maltrattanti tenute dal coniuge e conseguente dichiarare addebitabile allo stesso la separazione;
- Assegnare la casa familiare sita in via T. Aspetti n. 59, Padova, a o in Parte_1
alternativa, disporre un trasferimento dal centro di accoglienza di Avellino ad un centro di accoglienza di Padova, o provincia;
- Disporre che, ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, la ricorrente si avvalga dell'ausilio della forza pubblica, nello specifico polizia o carabinieri, in quanto si ha ragione di temere che , come da lui stesso dichiarato a OG e figli e come sta CP_1 accertando la stessa polizia di stato, detenga un'arma da fuoco;
- Affidare in via esclusiva e/o super esclusiva i minori alla madre, con collocazione presso la stessa;
- Prevedersi in capo a CP_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura di Euro 1.000,00
[...]
mensili, o altra misura ritenuta di giustizia, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, corrispondersi entro il giorno 20 a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle straordinarie giusto Protocollo del
Tribunale di Padova, salvo maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- Assegno unico
o similari al 100% a favore di;
- Prevedere gli incontri protetti padre-figli, solo previa Parte_1 verifica della sua capacità genitoriale in ambiente neutro”.
Con decreto del 30.10.2024 il Giudice delegato, qualificate le richieste della ricorrente ai sensi degli artt. 473bis. 15 e 473bis. 69 c.p.c., ritenuto il fumus delle violenze allegate in ricorso e ravvisata l'urgenza di provvedere a tutela dell'incolumità della madre e dei figli minori, assumeva i seguenti provvedimenti inaudita altera parte:
“
1. dispone l'allontanamento immediato di dalla casa familiare sita in via T. Aspetti n. CP_1
59, Padova;
2. ordina a di non avvicinarsi alla casa familiare e ai luoghi abitualmente frequentati CP_1
da e dai figli minori, ad una distanza inferiore ai 500 metri;
Parte_1
Per_ 3. affida in via esclusiva i figli minori , e alla madre;
Per_4 Per_5 Per_7
4. assegna la casa familiare sita in via T. Aspetti n. 59, Padova alla madre affinché vi abiti con i figli minori;
5. pone a carico di ai sensi dell'art. 473bis. 70 c.p.c., un assegno a favore di OG e CP_1 figli di € 700,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
6. dispone l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Padova, che valuteranno quanto prima il contesto abitativo di madre e figli e disporranno, previa valutazione del
pagina 6 di 17 padre e della situazione psicofisica dei figli, visite in modalità esclusivamente protetta, ove non ritenute disturbanti per i minori”.
Assegnato ai Servizi Sociali termine per il deposito di breve relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, veniva fissata udienza a 15 giorni per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emessi, con termine alle parti per notifica e memoria difensiva.
Si costituiva contestando le allegazioni di cui al ricorso e rilevando, in ogni caso, che CP_1
le condotte allegate da controparte erano risalenti al 2019, senza che fossero stati dedotti atti di violenza del periodo successivo, durante il quale vi era anche stata una riappacificazione tra coniugi.
Sentite le parti, con le cautele di cui all'art. 473bis. 42 c.p.c., all'udienza del 3.12.2024, con provvedimento del 9.12.2024 il Giudice delegato, esaminati gli atti di causa e le difese delle parti, modificava il provvedimento emesso inaudita altera parte con riferimento al mantenimento dei figli a carico del padre, ridotto ad € 300,00 mensili, tenendo conto dell'allontanamento dello stesso dalla casa familiare e delle conseguenti esigenze abitative, nonché della circostanza che la ricorrente avrebbe percepito in via esclusiva l'assegno unico per i figli.
I restanti provvedimenti venivano confermati, con fissazione del termine di durata di un anno dell'ordine di protezione nei confronti di e con incarico ai Servizi Sociali della CP_1
“immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Padova, affinché: monitorino la situazione psicofisica dei figli minori;
offrano supporto alla madre per il reinserimento dei figli a Padova, a partire dalle iscrizioni scolastiche;
attivino nell'interesse del nucleo ogni intervento necessario;
procedano con ogni cautela a sentire i minori e, ove ci sia la loro volontà e non ravvisino elementi di pregiudizio, organizzino visite esclusivamente in modalità protetta”; contestualmente, veniva fissata udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., con termine alla difesa del resistente per integrare la costituzione.
All'udienza del 23.4.2025, veniva disposto rinvio su richiesta della difesa del resistente, che comunicava la rinuncia al mandato.
All'udienza del 17.6.2025, preso atto che parte resistente non aveva nominato un nuovo difensore, il
Giudice delegato, esaminata la relazione dei Servizi Sociali, confermava integralmente i provvedimenti vigenti di cui all'ordinanza del 9.12.2024 e disponeva mandato di vigilanza e supporto in capo ai
Servizi Sociali di Padova, con compiti di ausilio al nucleo familiare composto da madre e figli minori;
ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato fissava udienza per rimessione della causa pagina 7 di 17 al Collegio ex art. 473bis. 28 c.p.c., con termini di legge alle parti per il deposito di note di precisazione conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
La sola difesa della ricorrente depositava gli scritti conclusivi, precisando le conclusioni come in epigrafe;
la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
******
1.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Nigeria e non vi è prova in atti della loro cittadinanza italiana), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione e alla domanda di addebito, quale richiesta inscindibilmente connessa a quella sullo status (cfr. Tribunale di Roma, Sez. I, n. 13804 del 5.6.2015), sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito, in base al Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che con riferimento al precedente Parte_3
Regolamento (CE) n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") e ciò in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti alla separazione personale le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi;
nel caso di specie è documentalmente provato che la casa familiare si trovi a Padova (doc. 3 ricorso), dove in ogni caso il resistente ha mantenuto la residenza anche durante il periodo di trasferimento della madre in Belgio con i minori, così radicando la competenza anche in base all'art. 3, paragrafo a) lett. iii) del Regolamento citato (residenza abituale del convenuto).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) e d), del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi e comunque “in cui è adita l'autorità giurisdizionale” e dunque, per le medesime ragioni sopra esposte, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla pagina 8 di 17 data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, i figli minori della coppia sono nati in Italia e hanno risieduto in Italia sin dalla nascita ove hanno frequentato, e tuttora frequentano, la scuola;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Itali.
Con riguardo ai due figli minori, inoltre, l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla pagina 9 di 17 responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiede, appunto, in Italia;
pertanto, si applica la legge italiana.
2.
Quanto alla domanda sullo status, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie e dalla documentazione depositata nel corso del giudizio, emerge che non vi è più alcun vincolo affettivo tra coniugi e che la convivenza è ormai divenuta intollerabile.
3.
La domanda di addebito della separazione nei confronti di è fondata. CP_1
risulta imputato nel procedimento penale n. 74217/2020 R.G.N.R. per il delitto di cui CP_1 all'art. 572 c.p. commesso nei confronti della OG e dei figli, attualmente in fase dibattimentale;
nel capo di imputazione vengono descritte una pluralità di condotte di violenza verbale, fisica ed economica: “… ripetutamente e in più occasioni offendeva l'onorabilità della OG Parte_1
rivolgendole epiteti ingiuriosi quali pazza, stupida, donna inutile e simili;
- ripetutamente e in più occasioni minacciava la OG… prospettando che l'avrebbe picchiata e che avrebbe ucciso lei e i componenti della sua famiglia di origine… anche mediante l'uso di un coltello… ripetutamente e in più occasioni percuoteva la OG… colpendola con pugni, calci e schiaffi, afferrandola per il collo e per i polsi, strattonandola e spintonandola;
- in più occasioni con le condotte di violenza sopraindicata cagionava alla OG.. lesioni personali consistite in lividi, tumefazioni ed escoriazioni, in particolare tra l'altro in data 9 giugno 2019 cagionava alla OG… una contusione al viso giudicata guaribile in giorni cinque;
in data 16 marzo 2014 cagionava alla OG… contusioni scapolari, la distorsione del terzo dito alla mano sinistra, contusione peristernale sinistra dalle quali derivava una lesione
pagina 10 di 17 giudicata guaribile in giorni cinque… esercitava un continuo controllo sulla OG… imponendole di occuparsi dei figli e delle faccende domestiche, impedendole di uscire di casa sola ed escludendola dalla gestione dei redditi familiari;
omettendo di fornire alla OG e ai figli i mezzi di sostentamento;
- imponeva le proprie decisioni sulla collaborazione della OG e dei figli, imponendo loro di trascorrere alcuni periodi in Nigeria, opponendosi all'iscrizione a scuola dei figli in Italia, omettendo di fornire il denaro necessario per l'acquisto dei libri e del materiale didattico, lasciando la OG da sola con i quattro figli per oltre un mese tra la fine di aprile e l'inizio di giugno del 2019 con la disponibilità di denaro del tutto insufficiente per provvedere ai bisogni essenziali”.
I documenti trasmessi dal Pubblico Ministero trasmessi ai sensi dell'art. 473bis. 42 c.p.c. costituiscono, nell'odierno procedimento, prove c.d. atipiche che possono porsi alla base del convincimento del giudice, dal momento che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il Tribunale può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali
(cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 1593 del 20.1.2017); il presente giudizio, occorre precisare, differisce da quello penale sia dal punto di vista dell'oggetto (dovendosi accertare, in questa sede, se il comportamento del convenuto abbia costituito causa dell'intollerabilità della convivenza e non se abbia integrato il reato abituale di cui all'art. 572 c.p.), sia in punto di standard probatorio (preponderanza dell'evidenza in luogo dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio).
Tra i documenti trasmessi Pubblico Ministero, utilizzabili in base al principio giurisprudenziale sopra esposto, si rinvengono non solo i due referti di Pronto Soccorso del 2014 e del 2019, che riscontrano le percosse e lesioni cagionate alla ricorrente dal marito, ma anche alcune annotazioni delle Forze dell'Ordine che, negli corso degli anni, sono intervenute presso la coppia su richiesta della ricorrente o di terzi e relazioni del Centro antiviolenza e dei Servizi Sociali, da cui si desume che anche gli operatori, coinvolti a vario titolo a sostegno del nucleo familiare, si erano attivati per segnalare le violenze subite dalla ricorrente.
In particolare, risulta dalla relazione del Centro antiviolenza del 5.8.2019 che, fin dal 2014, il Centro era stato contattato da un'assistente sociale, la quale aveva riportava l'episodio del 16.3.2014 in cui la sig.ra era stata picchiata dal marito mentre si trovava al parco con il figlio, con intervento delle Pt_1
Forze dell'Ordine e trasporto in Pronto Soccorso con l'ambulanza; la signora aveva poi deciso di fare ritorno a casa dal marito e, nel 2019, aveva contattato telefonicamente il Centro riportando una situazione di violenza psicologica, fisica ed economica da parte del sig. CP_1
pagina 11 di 17 È inoltre agli atti una nota dei Servizi Sociali di Padova del 30.10.2020 in cui viene riportata, su segnalazione dell'educatrice che svolgeva il servizio domiciliare presso la famiglia, un altro episodio di violenza agita dal marito sulla sig.ra ; nella relazione si legge che l'educatrice, una volta arrivata Pt_1
presso la casa familiare, aveva raccolto le confidenze di che le aveva raccontato, Parte_1
visibilmente agitata e preoccupata, di un litigio con il marito che la aveva aggredita spingendola sul letto, minacciando di uccidere lei e la sua famiglia d'origine quando sarebbe andato in Nigeria, togliendo dalle pareti i climatizzatori e svuotando tutte le dispense (la signora aveva mostrato all'educatrice sia i buchi nel muro che le dispense vuote) e lasciando per OG e figli quattro scatole di cereali;
dopo il rientro a casa del marito, l'educatrice si era congedata e aveva poi ricevuto un messaggio della sig.ra che le comunicava di essere preoccupata delle minacce del marito sia Pt_1 per se stessa, sia per la sua famiglia d'origine in Nigeria.
Risulta, inoltre, dalla relazione dei Servizi Sociali del 29.3.2021 che i figli avessero chiaramente espresso il desiderio di rimanere con la madre e di non voler vedere il padre, ricordando i suoi agiti
Per_ aggressivi in famiglia: “ e lo volevano vedere 'solo dopo che è cambiato, che non fa più Per_5 del male' alla madre, mentre era contrario perché temeva che poi lui di notte ' mi viene a Per_7 prendere e mi porta nella sua nuova casa'. Hanno sostenuto tali idee affermando che il Sig. è Pt_1
sempre stato violento ed aggressivo fisicamente con la Sig.ra e con ('picchiava la Pt_1 Per_4 mamma e a volte anche quando lei non c'era o quando la difendeva'), il fratello maggiore che Per_4
li ha sempre protetti. Riferiscono di numerose liti ed aggressioni a cui hanno assistito tutti i fratelli in
Nigeria, mentre in Italia avvenivano al mattino mentre erano a scuola, ma quando tornavano a casa percepivano il clima di tensione familiare e l'espressione triste e/o piangente della madre intuendo che il padre l'aveva aggredita… [il padre] sembra essere una figura da un lato desiderata, cercata giocando con lui negli incontri e dall'altro allontanata per il timore che 'picchi la mamma' o di essere nuovamente feriti, sentendosi rifiutati da questa figura genitoriale o non considerati”.
Occorre inoltre osservare che, già nel 2020, era stato emesso un ordine di protezione nei confronti di per le condotte di violenza sopra ricostruite (cfr. doc. 7 ricorso). CP_1
A fronte di tutti gli elementi sopra richiamati, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui le violenze fisiche e morali “costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse
-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del
pagina 12 di 17 merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2022 n. 31351).
Le difese del resistente non sono idonee a smentire le allegazioni di cui al ricorso e le risultanze delle prove atipiche sopra richiamate, considerato che i possibili riavvicinamenti della coppia in passato non sono idonei ad escludere, di per sé, la sussistenza delle condotte violente tenute dal marito.
Con riferimento, poi, alle relazioni dei Servizi Sociali allegate dal resistente, che evidenziano una certa rigidità nelle espressioni della sig.ra la contraddittorietà dei suoi racconti, la difficoltà di Pt_1
dialogare con lei e alcuni aspetti critici della sua genitorialità (cfr. relazione 30.3.2021 a firma dott.ssa e dott.ssa , le stesse non sono idonee ad escludere le violenze sopra riportate, Per_2 Per_9
dovendosi anche evidenziare che le operatrici dei Servizi avevano comunque ipotizzato che le eccessive difese di potessero “avere a che fare con i fatti di violenza” e avevano riportato che il Pt_1
sig. pur apparendo più coerente e logico nel suo narrato, aveva “minimizzato eccessivamente Pt_1 sulle violenze agite… è anche vero che nella cultura nigeriana certi comportamenti violenti non vengono considerati come tali”.
In ogni caso, sulla base del principio giurisprudenziale sopra esposto, sarebbero sufficienti i verbali di
Pronto Soccorso trasmessi dal P.M., le cui risultanze non sono state smentite dal resistente, che riscontrano più di un singolo episodio di percosse: il verbale del 9.6.2019 riporta che la sig.ra si Pt_1 fosse recata in P.S. per “trauma zigomo sinistro, riferisce percosse da parte del marito al volto dopo arrabbiatura… zigomo e occhio sinistro edematosi con ferita di circa 1 cm sullo zigomo”, con diagnosi di contusione al viso;
il verbale del precedente 16.3.2014, ove la ricorrente si era recata riferendo di percosse da parte del marito (e con prognosi di giorni 5 salvo complicazioni), è riscontrato dall'annotazione di P.G. del 16.3.2014, secondo cui la Polizia era stata contattata dal medico, che riferiva le percosse lamentate dalla sig.ra (strattonamento per il collo, contusioni, distorsione Pt_1
del dito della mano sinistra, dolori in varie parti del corpo), a seguito di una lite per la gestione dei quattro figli.
Le gravissime condotte maltrattanti di come sopra ricostruite, costituiscono CP_1
indubbiamente violazioni dei doveri coniugali e, ribadito che sarebbe sufficiente anche un singolo episodio di violenza ai fini della pronuncia richiesta, sono idonee a fondare la pronuncia di addebito della separazione in capo al resistente.
pagina 13 di 17 4.
Quanto già esposto a fondamento della pronuncia di addebito, con riguardo alle condotte poste in essere dal resistente in danno della OG ed in presenza dei figli minori, deve qui richiamarsi ai fini delle decisioni da assumere a tutela e nell'interesse preminente dei figli stessi. Per_ Ritiene il Collegio che l'ascolto diretto di , e si risolverebbe in un Per_4 Per_5 Per_7
pregiudizio, risultando dagli atti di causa che i minori abbiano già riportato i loro vissuti di sofferenza ai Servizi Sociali nell'ambito dei precedenti e numerosi interventi presso il nucleo;
non si ritiene, dunque, rispondente al loro interesse coinvolgerli ulteriormente nell'odierno procedimento di separazione tra genitori, posto che sussistono numerosi elementi che consentono di assumere le decisioni relative al loro benessere psicofisico.
Le condotte di violenza denotano una profonda lacuna nelle capacità genitoriali e il padre non ha in alcun modo rivisto in maniera critica i propri comportamenti, come emerge chiaramente dalle relazioni dei Servizi Sociali incaricati nell'odierno procedimento, secondo cui il padre si sarebbe trasferito all'estero dopo i provvedimenti assunti nell'odierno giudizio, rendendosi irreperibile e senza provvedere al mantenimento dei figli (nemmeno nella misura ridotta di € 300,00 complessivi per tutti e quattro i figli, come da provvedimento del 9.12.2024).
La rilevanza degli atti di violenza nella individuazione del regime di affidamento è sancita dalla
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il cui art. 31 prevede che “le parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente
Convenzione”.
Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per i figli minori.
Non vi sono invece dubbi sulle competenze genitoriali della madre, che si è sempre occupata in via sostanzialmente esclusiva dei tre figli minori con lei conviventi, promuovendo l'odierno giudizio di separazione nel loro interesse e fruendo in maniera collaborativa del supporto dei Servizi Sociali;
si ritiene altresì che la soluzione più tutelante per i figli sia quella di autorizzare la madre ad adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per i figli ex art. 337 quater comma 3 c.c. ed in particolare quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, tenendo conto che la totale assenza di pagina 14 di 17 rapporti e l'allontanamento del padre preclude ogni possibilità in concreto, da parte di quest'ultimo, di assumere scelte nell'interesse dei minori.
Si ritiene comunque, alla luce della progettualità messa in atto nel corso del procedimento da parte dei
Servizi Sociali, che sia opportuno mantenere questa forma di ausilio e supporto a favore della madre, tenendo conto che deve gestire da sola quattro figli in età scolare;
si dispone, pertanto, la prosecuzione del mandato di vigilanza e supporto in capo ai Servizi Sociali, per la durata di 18 mesi.
In ragione dei provvedimenti in punto di affidamento, i figli devono essere collocati presso la madre, cui va assegnata ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare, sita in Padova, via T. Aspetti n. 59.
Nulla di dispone sulle visite tra padre e figli minori, in quanto allo stato ritenute pregiudizievoli dati i passati agiti violenti del padre. Ove quest'ultimo dovesse tornare a manifestare interesse per i minori, eventuali future visite dovranno necessariamente essere subordinate al previo esperimento, da parte del resistente, di un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti, da individuarsi, ove si sia la sua volontà in tal senso, da parte dei Servizi Sociali;
soltanto all'esito, i Servizi Sociali, sentiti i minori e tenendo conto della loro volontà, potranno organizzare visite in contesto protetto.
5.
L'assenza di informazioni sulla attuale situazione reddituale del padre, che risulterebbe essersi trasferito in Nigeria nelle more del procedimento, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
Detto obbligo, invero, sorge per effetto della sola instaurazione del rapporto di filiazione e non può essere neutralizzato dalla condizione di disoccupazione del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperire le risorse necessarie a garantire una vita dignitosa alla prole.
Ai fini della decisione in esame, va tenuto conto che la ricorrente ha intrapreso un percorso di formazione e qualificazione lavorativa tramite i Servizi Sociali, all'esito del quale è stata assunta da agenzia interinale con contratto di lavoro intermittente part-time come addetta alle pulizie e scadenza al
31.12.2025 con reddito mensile di € 250,00; la signora ha inoltre riferito di svolgere qualche attività precaria per non oltre € 300/400,00 mensili e riceve in via integrale l'assegno unico e universale che ammonta ad € 1.000,00 complessivi.
Pur tenendo conto della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti, ritiene il Collegio che la somma di € 300,00 a carico del padre, provvisoriamente stabilita per l'emergenza abitativa segnalata a seguito dell'emissione dell'ordine di protezione, debba essere pagina 15 di 17 incrementata tenendo conto della generica capacità lavorativa del padre e della circostanza che egli non provvede in via diretta al mantenimento dei figli.
Per l'effetto, si stima congruo aumentare il contributo a carico del padre ad € 500,00 mensili complessivi (€ 125,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo indici Istat e da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova.
L'assegno unico e universale seguirà il regime ex lege e dunque verrà fruito dalla madre quale genitore affidatario in via esclusiva dei figli.
6.
Non sono state formulate domande relative ai rapporti economici tra coniugi e, pertanto, nulla vi è da provvedere sul punto.
7.
Le statuizioni di cui alla presente sentenza comportano la condanna del convenuto alle spese di lite, tenendo conto dei principi di causalità e soccombenza sottesi a tale decisione.
Visto il contestuale decreto di rigetto dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvedendo su domanda della ricorrente ex art. 126 comma 3 D.P.R. 115/2002, il resistente dovrà rifondere le spese alla ricorrente stessa.
Tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile e bassa complessità e applicando i valori medi, le spese si liquidano in
€ 7.616,00 per compenso professionale, oltre I.V.A, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed con addebito della Parte_1 CP_1
responsabilità della separazione a carico di CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
Per_
3) affida in via esclusiva i figli minori , e alla madre Per_7 Per_4 Per_5 Parte_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., in particolare pagina 16 di 17 quelle relative a educazione, istruzione, salute, residenza, rilascio e al rinnovo del passaporto o di altri documenti di identità validi per l'espatrio, con collocazione e residenza presso la madre;
4) assegna la casa familiare sita in Padova, via T. Aspetti n. 59 a affinché vi abiti con i CP_2
figli;
5) nulla provvede sulle visite tra padre e figli minori, disponendo che, ove il padre dovesse manifestare interesse per i figli, lo stesso dovrà rivolgersi ai Servizi Sociali competenti sul luogo di residenza dei minori affinché individuino un percorso riabilitativo rispetto ai suoi agiti violenti;
all'esito di tale percorso, i Servizi Sociali, sentiti i minori e tenendo conto della loro volontà, potranno organizzare visite in contesto protetto;
6) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, l'obbligo CP_1
di versare alla madre la somma di € 500,00 complessivi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
7) dispone un mandato di vigilanza e supporto del nucleo familiare composto da madre e figli minori a cura dei Servizi Sociali, al fine di mantenere attivi tutti gli interventi già in essere a favore della madre e dei minori, per la durata di 18 mesi;
8) condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice relatore
ER Di PA
Il Presidente
ZI TI
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