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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/07/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Separazione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno giudiziale
16/07/2025, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1772/2023 R.G., sulla domanda proposta da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato TAMBURRINO ENRICHETTA, C.F._1
contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato SISTO ROCCA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
A seguito di ricorso di veniva introdotto il presente giudizio con Parte_1
domanda di separazione dal coniuge addebito a carico dello stesso, Controparte_1
nonché disciplina delle relazioni con il figlio minore e regolamento degli Per_1
obblighi di mantenimento.
La asseriva che il coniuge aveva sempre tenuto un atteggiamento Pt_1
distaccato, disinteressandosi dei doveri familiari e manifestando asperità caratteriali che avevano portato alla dissoluzione dell'affettività fra loro, così da minare in radice il rapporto coniugale. Ripercorreva la loro storia con l'indicazione di episodi significativi, fino all'abbandono da parte del della coabitazione. CP_1
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva il resistente che, negava le diverse contestazioni a lui rivolte con il ricorso, e, confermata la dissoluzione familiare, formulava una domanda riconvenzionale di addebito, riconducendola a vessazioni subite con vari epiteti denigratori e con un atteggiamento di costante superiorità della
, sia per censo che per titoli accademici. Pt_1
Nel corso del giudizio il Presidente relatore assumeva provvedimenti provvisori sull'affidamento del minore, il suo collocamento, i diritti di visita paterni e gli obblighi di mantenimento, più volte modificati e integrati anche mediante lo scrutinio di una domanda interlocutoria, definita nell'ambito di un apposito subprocedimento.
La trattazione veniva svolta con l'interrogatorio delle parti, l'escussione dei testi e l'ascolto del minore (assunto nell'ambito del subprocedimento). Le parti depositavano copiosa documentazione.
Fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti erano autorizzate al deposito delle note conclusionali e delle repliche. In esito all'udienza del 13 giugno
2025, gli atti erano rimessi al P.M. he concludeva come da nota del 16 giugno successivo.
Tanto premesso, osserva il collegio che vanno definite alcune questioni preliminari. La prima relativa alla dedotta tardività della memoria di replica conclusionale della depositata il 31 maggio 2025 e, quindi, come rilevato dalla Pt_1
controparte, il 14^ giorno antecedente la data dell'udienza.
L'eccezione del risulta essere infondata. La memoria è stata depositata CP_1
esattamente il giorno indicato dal relatore, e ciò dà ragione della sua tempestività.
Innanzitutto, non può che ritenersi che i termini indicati dall'art. 473bis n. 28
c.p.c., abbiano natura ordinatoria e non siano assistiti invece da perentorietà legale, immodificabile dal giudice: lo si deduce facilmente dalla formulazione dell'articolato che con la perifrasi “non superiore a …” lascia un margine indefinito che più opportunamente viene superato dall'istruttore con la indicazione di una data di scadenza precisa, non essendo immediatamente comprensibile se i quindici giorni indicati dalla norma siano liberi o meno, ovvero se la locuzione può essere intesa come facoltà della parte di garantire il deposito in una data più ravvicinata rispetto all'udienza (come conseguenza del calcolo a ritroso “non superiore a ….” inteso come non oltre il quindicesimo giorno antecedente).
In ogni caso, fissata la data dal giudice, questa è rispettosa della parità delle parti,
e se può indurre costoro a richiedere una rimodulazione delle scadenze per allinearle alla dizione normativa, ove ritenuta immediatamente applicabile, non fa conseguire alcuna inammissibilità per i difensori che si sono conformati all'ordinanza.
Altra questione preliminare attiene all'ammissibilità degli screen shot e delle trascrizioni di files video e audio delle registrazioni eseguite dalla , su cui Pt_1
quest'ultima ha insistito in tutte le difese, chiedendo la revoca, in parte qua, dell'ordinanza istruttoria del 26 febbraio 2024.
In effetti, appare dirimente la valenza da rassegnare al disconoscimento del
Costui ha disconosciuto la documentazione di controparte “nel contenuto, CP_1
nell'autenticità, nella provenienza e/o nell'attribuibilità”, ma tale contestazione, non assistita da indicazione dei documenti specifici contestati e di una motivazione pertinente atto per atto, risulta essere generica;
la stessa è finanche contraddetta sia dall'uso paritetico di screen shot anche da parte del resistente, sia dall'accettazione di quei contenuti con una discussione ampiamente rivolta a contestarne l'efficacia probatoria. Dunque, alla luce della ricorrente giurisprudenza di legittimità (e da ultimo confermata in Cass. 17 gennaio 2025, ord. n. 1254), che entrambe le parti hanno richiamato, sia pur a diverso effetto, può addivenirsi a un giudizio di ammissibilità di quella documentazione, salvo il giudizio di merito sulla rilevanza e sull'efficacia probatoria da attribuire alla stessa in relazione alle diverse e contrapposte domande.
Passando al merito, va detto, in primo luogo, che relativamente alla domanda di separazione, risulta accertato il venir meno delle relazioni affettive e quindi l'irreversibilità della dissoluzione del rapporto coniugale. E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare e dalla serietà delle motivazioni addotte.
Anche il P.M. ha espresso parere favorevole.
In ordine alla pronuncia di addebito che l'una e l'altra parte hanno richiesto con domande contrapposte, risulta rilevante la manifestazione della crisi coniugale, della cui evidenza si ha prova certa fin da data anteriore al mese di giugno 2023, giacchè negli atti della è depositata la lettera dell'avv. Tamburrino, che fa riferimento Pt_1
ai colloqui difensivi di lei con entrambi i coniugi, per giungere a una separazione consensuale indicandone la data nel 2 giugno 2023 (doc. 2).
Può senz'altro ritenersi che la riunione congiunta per discutere della separazione,
è evento necessariamente posteriore alla crisi coniugale;
tanto più che tutti gli accadimenti successivi sono indicati da entrambe le parti per assecondare l'idea della irreversibilità della dissoluzione del rapporto.
Rispetto a questa data, tutta la documentazione versata dalle parti per mezzo degli estratti di messaggi telefonici o delle trascrizioni di files video o audio è successiva, e quindi non ha alcun rilievo ai fini della dimostrazione dei reciproci addebiti. Alcuni fatti, riferiti dalla , sono invece assolutamente remoti nel tempo e, per la ragione Pt_1
contraria, sono stati visibilmente ininfluenti sulla rottura della relazione di coniugio.
Ci si riferisce in particolare all'episodio dedotto dalla , quando asserisce di Pt_1
essere stata cacciata di casa dal e riconduce l'episodio al tempo della sua CP_1
gravidanza. Orbene, poiché quest'ultima risale al 2016 quando gli attuali coniugi erano solo conviventi, mentre si sono sposati nel 2019, va da sé che l'episodio non è pertinente.
In realtà, nel tempo intercorrente fra il matrimonio (20 settembre 2019) e l'evidenza della crisi coniugale (2 giugno 2023), entrambe le parti non deducono episodi specifici, ma riferiscono di contrapposti atteggiamenti prevaricatori e offensivi
(il oppure distaccati, indolenti e inoperosi (la ), tali da potersi ascrivere, CP_1 Pt_1
nelle rispettive proposizioni a una continua serie di violazione dei doveri di solidarietà, collaborazione e rispetto reciproco. E' mancata però la prova delle reciproche contestazioni, che si sono limitate a una ricostruzione della vita coniugale rassegnata dalle parti a una grama e triste convivenza, dovuta alla sopportazione delle altrui indole e a una ripetuta contrapposizione di animi, che viene ampiamente descritta con vicendevole richiamo di atteggiamenti e di condotte ostili, senza una dimostrazione significativa.
Certo, aver richiamato l'episodio del 2016, con l'asserita imposizione del CP_1
alla di andar via di casa, vorrebbe significare per quest'ultima la Pt_1
concretizzazione delle “asperità caratteriali” di lui;
ma per dare effettiva contezza del riflesso sulla vita coniugale, si sarebbe dovuta dimostrare una continuità negli atteggiamenti aggressivi e ostili, che viene invece contraddetta dalla decisione di convolare a nozze a ben tre anni di distanza dal quel presunto episodio, passati da loro in regime di piena convivenza e con una continua sperimentazione delle propensioni dell'uno e dell'altro a condurre una vita insieme, sancita poi dal vincolo coniugale.
Le prove orali con i testi dedotti dalla non soccorrono alla prova Pt_1
necessaria, giacchè i capitoli 3, 13, 14, e 15 del ricorso su cui hanno deposto i testi di parte, attengono agli episodi antecedenti al matrimonio o successivi alla crisi, e quindi sono ininfluenti ai fini della pronuncia di addebito al CP_1
La controprova, assunta sui capitoli di quest'ultimo con i testi e a Tes_1 Tes_2
sua volta, non ha escluso la collaborazione del resistente ai compiti di accudimento del figlio, e se entrambi i testi hanno ricondotto la collaborazione di lui a poche e modeste occasioni, è rimasto indimostrato che ciò dipendesse da incuria colpevole, piuttosto che da accordi dei coniugi al solo fine di una migliore organizzazione della vita familiare e della necessità di conciliarla con le personali necessità lavorative. D'altra parte, è significativo in ciò l'esito dell'ascolto del minore, il quale, con una posizione equidistante, tenuta finanche in modo stolido, tanto da sembrare frutto di un immanente conflitto di lealtà verso entrambi i genitori, ha attribuito all'uno e all'altro un paritetico impegno nel suo accudimento. A seguito dell'interrogatorio del poi, non ha trovato nemmeno CP_1
dimostrazione la contestazione di un atteggiamento oppositivo alla terapia di coppia, che nelle loro intenzioni doveva servire a superare i momenti di incomprensione con un'applicazione fattiva di risorse resilienti rivolte alla ricongiunzione affettiva.
E infine, la contestazione rivolta al di aver sempre lesinato un adeguato CP_1
apporto economico, mortificando le attese della moglie anche rispetto a semplici acquisti (come quello di un paio di scarpe), e di averla necessitata a richiedere un aiuto economico a sua madre, è contraddetta dalla disponibilità della carta di credito del che la ha sempre avuto e di fatto ha utilizzato fino alla restituzione, CP_1 Pt_1
avvenuta posteriormente alla crisi.
Né la supposizione che ogni spesa fosse accompagnata dalla querula doglianza del verso la per l'utilizzo improprio dei soldi familiari, ha trovato una CP_1 Pt_1
prova utile a confortare l'accusa.
Uguali considerazioni possono riferirsi all'addebito rivolto alla . Pt_1
Gli episodi specifici considerati a motivazione della domanda sono pure questi successivi alla data in cui era già conclamata la dissoluzione del rapporto e quindi non hanno avuto alcuna influenza sulla separazione.
Il nella narrativa dei suoi atti si appella alla subalternità a cui era confinato CP_1
dalla moglie, per ragioni economiche e culturali;
tuttavia, si limita a un processo logico che deduce dalla condizione di vantaggio della , che ritiene fatto certo, senza Pt_1
dare dimostrazione che questo si sia tradotto nell'asserito disprezzo, e men che meno che sia stato avvalorato da un “carattere dominante, prevaricatore e offensivo” (così a pag. 3 della comparsa di risposta).
E' vero che il riferisce di essere stato destinatario di epiteti offensivi (così CP_1
a pagg. 3 e 4 della memoria ex art. 473bis n. 17 c. 2 c.p.c.), ma le frasi di cui si duole sono state estratte da una conversazione messaggistica del 23 giugno 2023, e quindi pacificamente posteriore alla crisi.
Si conferma dunque la conclusione dell'assenza di presupposti per il riconoscimento tanto dell'una che dell'altra domanda di addebito. Procedendo nell'ordine delle questioni, le relazioni con il figlio hanno avuto un contesto di provvisoria definizione nel decreto interlocutorio del 26 febbraio 2024, di poi integrato e parzialmente rivisto in sede di verbale del 5 luglio 2024 e con il provvedimento del 24 febbraio 2025 a conclusione dell'ulteriore domanda di modifica introdotta dal CP_1
Il tema dell'affidamento resta ancora discusso, perché la chiede in via Pt_1
principale l'affidamento esclusivo del minore e solo in via subordinata conclude per quello in regime condiviso.
Ora è noto che l'interesse prioritario del minore, codificato dal legislatore mediante la salvaguardia della c.d. bigenitorialità, si traduce nella preservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicchè ogni decisione che si rivolga a limitare i rapporti con una delle due figure genitoriali deve sempre essere commisurata alla specifica realtà familiare (ex multis, Cass. 21 gennaio 2025, ord. n.
1486).
La in tutte le sue difese, e da ultimo con le note di precisazione delle Pt_1
conclusioni e poi con le memorie conclusive, ha inteso ascrivere al CP_1
comportamenti di “vittimizzazione del minore” e di persecuzione nei suoi confronti insistendo nella “spirale di violenze, intimidazioni, vessazioni, umiliazioni e persecuzioni in cui l'aveva trascinata e continua a trascinarla”.
A giustificazione di tali assunti ha richiamato la lunga serie di screen shot di messaggi, e le trascrizioni di conversazioni in presenza o telefoniche o di video di incontri, con foto, testi scritti e disegni.
Ora, disconosciuto il rilievo di tutti questi atti ai fini dell'addebito, perché, come si è detto, è comprovata la posteriorità rispetto alla dissoluzione coniugale, questa stessa considerazione (trattarsi, cioè, della documentazione di rapporti successivi all'evidenza della crisi) è di per sé una spiegazione di quelli che sono i contenuti che se ne ricavano.
Si tratta di una mole considerevole di documenti che riguardano le dinamiche familiari e hanno come attori le parti, il minore e a volte la mamma della . E' Pt_1 una produzione, tuttavia, alluvionale, la cui significatività non trova richiami espressi nelle difese di parte, da cui ricavare quali delle varie espressioni del , siano CP_1
rilevanti nel descrivere i suoi intenti persecutori, e piuttosto è rimessa alla lettura del decidente, limitandosi la parte a rendere una propria personale interpretazione di quelle conversazioni e di quei messaggi, in un senso che vorrebbe conforme all'assunto della procurata vittimizzazione.
Al contrario, la lettura di quei testi e la rappresentazione desumibili dai video, e dagli scritti, evidenzia solo l'insanabilità della rottura e le dinamiche oppositive dei coniugi fra loro, con richiami al passato e alle ragioni della crisi, e con un assetto del presente in cui è posizionato, da entrambi, all'interno del conflitto. Così, Per_1
soprattutto allorquando emergono le loro difficoltà di gestione del figlio per ragioni lavorative, vere o strumentali, in conseguenza delle quali la si trova a tornare Pt_1
tardi rispetto all'orario di inizio degli incontri del oppure si assenta nei fine CP_1
settimana in cui dovrebbe tenere con sé il figlio. Infatti, nell'uno e nell'altro caso delega i compiti di accudimento alla propria genitrice, suscitando il risentimento del CP_1
che vorrebbe in questi casi tenere lui il bambino (pur se in giorni diversi da quelli stabiliti), anziché lasciare che sia la suocera ad occuparsene (ad esempio in docc. 5 e 7 fascicolo del subprocedimento), così che i dialoghi si arrovellano in una Pt_1
contrapposta accusa di violazioni o di ripicche e si inceppano in un groviglio di posizioni, senza che si possa individuare a chi dei due ascrivere un'inziale condotta colpevole.
D'altra parte, vanno valutate negativamente le trascrizioni di almeno due conversazioni tra nonna materna e minore (doc. 34 fascicolo di merito ), in cui Pt_1
la prima fa dire al nipote cosa il padre abbia detto di lei (in senso dispregiativo), oppure esalta il valore della preghiera e del crocefisso, introducendo elementi che tendono a svilire la figura paterna e a limitarne i compiti educativi sovrapponendo personali scelte valoriali.
Non di meno, se pure alcune delle trascrizioni riportano alcuni accenni di stanchezza del minore rispetto alle richieste paterne (come, ad esempio, si legge nel doc. 37 del fascicolo , in sede di ascolto il bambino non ha mostrato Pt_1
atteggiamenti di distanza affettiva o relazionale dal padre, ed anzi ha ribadito la sua equidistanza dai genitori, e il contesto giudiziale rassicura di più di quello in cui sono state raccolte le conversazioni trascritte dalla parte.
Conclusivamente, il complesso documentale da cui si è detto, non evidenzia elementi di così rilevante censura nei confronti del tale da indurre a una CP_1
decisione limitativa delle sue relazioni accuditive verso il figlio, così come la domanda di affidamento esclusivo intenderebbe realizzare. La domanda va dunque rigettata.
Confermato l'affidamento condiviso, in linea con quanto concluso dallo stesso va individuato un regime di collocamento privilegiato di presso la CP_1 Per_1
madre e, conseguentemente, va assegnata a lei la casa coniugale.
Rispetto ai tempi e alle modalità di incontro fra padre e figlio, le posizioni delle parti presentano alcune divergenze, che vanno ricomposte secondo scelte che devono conciliare i bisogni degli adulti, con i preminenti interessi del minore.
Questi vanno considerati, innanzitutto, nella priorità accuditiva dei genitori rispetto a quella di altri parenti, e in particolare dei nonni, ma riguardano anche l'interpretazione degli stessi provvedimenti nelle parti in cui, generando posizioni diverse, hanno alimentato il conflitto genitoriale (disposizioni sul quinto fine settimana, o sul giorno della settimana da considerarsi per l'inizio del week end nel mese, come in doc. 12 del fascicolo ). Pt_1
Sotto il primo aspetto, l'apporto dei parenti più stretti, come i nonni, a cui la legge riconosce un autonomo diritto di frequentazione con i minori, costituisce un valore indiscutibile per il più ordinato assetto familiare, ma una ricorrente delega sostitutiva dell'impegno del genitore collocatario non sembra perseguire il migliore interesse del fanciullo, soprattutto se imposto in dispregio dell'apporto collaborativo dell'altro genitore.
La possibilità di intervento dei nonni, in sostituzione della permanenza del minore presso il genitore, va consentita nelle ore diurne fino al termine delle attività Per_1
lavorative del genitore che lo ha in custodia, e per i periodi più lunghi, nei fine settimana o nei giorni di vacanza, solo per una volta in ciascun mese. Al ricorrere di altre esigenze nel mese, queste andranno comunicate dal genitore che vi incorre, all'altro genitore, per consentire la sostituzione del periodo di permanenza (week end o vacanze) in tempo utile.
Sotto il secondo aspetto devono valere il seguente criterio: l'alternanza del fine settimana fra i genitori sarà consecutiva, senza predeterminazione di quale sia la settimana nel mese (la prima o le successive); nel senso che trascorso il fine settimana con un genitore, in quello successivo il minore starà con l'altro.
Quanto al regime ordinario degli incontri infrasettimanali, risulta pacifico che la turnazione a cui il è tenuto nello svolgimento del proprio lavoro, l'indicazione CP_1
di giorni fissi va integrata con una previsione meno rigida stabilendosi il diritto di incontro condizionato alla comunicazione da parte del dei giorni in cui è libero CP_1
dal lavoro. A tal fine il ove non libero nei giorni prestabiliti, dovrà notiziare CP_1
la , quale siano le date utili non appena divulgato dall'azienda il calendario dei Pt_1
suoi turni. Questa modalità sconsiglia la previsione di pernotti presso il padre nelle permanenze infrasettimanali, costituendo un ulteriore elemento di difficoltà organizzativa, mentre può essere ampliato l'orario degli incontri rispetto a quello previsto nei provvedimenti provvisori.
Per le vacanze estive e le altre festività può essere utilizzato il criterio dell'alternanza.
L'imperscrutabilità delle comunicazioni telefoniche e per messaggi fra le parti, nei termini di cui sopra si è detto, ha una conseguenza anche sulla domanda che il ha rivolto per veder imposta una sanzione pecuniaria alla come CP_1 Pt_1
conseguenza delle difficoltà insorte nella gestione del figlio minore. In effetti,
l'insieme di quei documenti non dà certezza sul fatto che sia la a creare ostacoli Pt_1
all'esercizio legittimo dei diritti di visita paterni, e dunque manca il presupposto della richiesta di misure coercitive specifiche.
Resta da dire degli obblighi economici. Con la finalità di sostenere la propria richiesta di contribuzione al mantenimento del figlio in euro 800,00 mensili, ben maggiore della domanda inziale e di quella interlocutoria, la ha rilevato la Pt_1
necessità di acquisire indagini fiscali mediante la polizia tributaria.
Al di là dei limiti processuali della richiesta, che non si trova nelle precisazioni delle conclusioni, ma nelle note conclusive, resta il fatto che la produzione documentale che la stessa è riuscita a introdurre nel giudizio con il deposito Pt_1
degli estratti dei conti bancari del supplisce all'omissione imputabile a CP_1
quest'ultimo e non evidenzia anomale poste attive che possano essere ascritte a entrate occulte. Trova invece dimostrazione che i proventi del resistente sono quelli del lavoro dipendente, e in atti non risulta nemmeno un inizio di prova che deponga affermativamente circa una seconda attività di potatore. Di modo che l'investigazione tributaria si prospetta inconferente e appare essere meramente esplorativa.
Del pari, va rigettata la richiesta dell'ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro del dell'assegno a cui costui è obbligato. Nell'attuale CP_1
previsione normativa, a mente dell'art. 473bis n. 37 c.p.c., la parte ha facoltà di richiedere direttamente l'adempimento da parte del terzo che sia debitore, in modo continuativo, dell'obbligato, ma tale facoltà è limitata al ricorrere di un inadempimento conclamato di quest'ultimo. Non deve escludersi la possibilità che l'ordine di pagamento al terzo sia oggetto di decisione giudiziale, ma resta il medesimo presupposto dell'inadempimento, laddove nella specie si rileva la continuità dei versamenti che il ha sempre assicurato. CP_1
Quanto all'importo del contributo di mantenimento, l'incremento di esso rispetto alla somma stabilita in euro 200,00 mensili con i provvedimenti provvisori, è stato richiesto dalla sulla base di un conteggio delle disponibilità annuali del Pt_1 CP_1
desunti dagli estratti conto. In realtà il conteggio, che fa riconoscere in capo al resistente proventi annui tra 25.000,00 e 27.000,00 euro è arricchito da versamenti bancari ulteriori rispetto allo stipendio, e fra questi la comprende la quota di Pt_1
assegno unico universale, e finanche alcune regalie della , madre della Persona_2
ricorrente, per una ricorrenza di compleanno e per contributo alle spese di un viaggio.
Di modo che sono effettivamente ascrivibili alle disponibilità del solo i ratei CP_1 stipendiali. Tuttavia questi sono parzialmente riconosciuti per 14 mensilità così che il reddito effettivo, su base mensile, è di poco superiore allo stipendio che risulta dalle singole buste paga mensili, e può farsi ascendere a circa 1.750,00 euro mensili.
Questo maggiore importo rispetto al reddito dichiarato consente di aumentare il contributo di mantenimento a carico del pur se restano i presupposti CP_1
considerati nel provvedimento provvisorio, che ha correttamente tenuto conto sia dei bisogni del minore, correlati alla sua età preadolescenziale e perciò non particolarmente dispendiosi, sia degli oneri diversi che il sopporta per il pagamento del mutuo CP_1
contratto per l'acquisto della casa familiare, quanto meno nel limite della sua quota di proprietà, ovvero per soddisfare le sue esigenze abitative una volta che la casa è assegnata alla , quale genitore collocatario del minore. Pt_1
D'altra parte, già con i provvedimenti provvisori l'assegno unico universale è stato attribuito per intero alla , e il relativo importo implementa di fatto la Pt_1
disponibilità utile alla copertura dei costi di mantenimento.
In conclusione, l'obbligazione del può essere aumentata, a decorrere della CP_1
presente decisione, ad euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, con conferma dell'intero importo dell'assegno unico universale alla Le spese Pt_1
straordinarie per il minore, come qualificate dalle linee guida del CNF, vanno poste a carico paritetico fra i genitori.
Quanto alle spese del processo, il rigetto delle rispettive domande di addebito, la quantificazione del contributo di mantenimento in una misura sostanzialmente mediana rispetto alle richieste delle parti, e la coltivazione di un interesse comune delle parti diretto al benessere del minore nella disciplina degli incontri, consentono di rendere una pronuncia di compensazione parziale, nella misura di ¾ di esse. Il rigetto della domanda principale di affidamento esclusivo formulata dalla , comporta, invece, Pt_1
che il residuo vada posto a suo carico e liquidato come da dispositivo in ragione della complessa discussione fra le parti e della vistosità e complessità delle produzioni documentali depositate, infruttuosamente, a supporto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 6/12/2023 da e , Parte_1 Controparte_1
così provvede ogni diversa domanda rigettata:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugi per matrimonio contratto in Matera il 20 settembre 2019;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2019, Parte II, serie A, numero 160;
3) Affida il minore in forma condivisa a entrambi i genitori con Persona_3
collocamento privilegiato presso la madre nella residenza familiare in Matera alla via
Recinto Nino Rota n. 20;
4) Assegna la casa familiare con gli arredi ivi esistenti alla genitrice collocataria
[...]
in uno con il garage pertinenziale;
Parte_1
5) Pone in via definitiva a carico di il contributo di mantenimento Controparte_1
del figlio secondo l'importo e le modalità stabilite con il provvedimento Per_1
provvisorio del 26 febbraio 2024, aumentato, a decorrere dalla data della presente decisione, ad euro 250,00 mensili, oltre successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6) Conferma l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie in favore del figlio
, secondo la qualificazione delle linee guida del CNF, in ragione del 50% a Per_1
carico di ciascun genitore;
7) Assegna in via definitiva a l'assegno unico universale nel suo Parte_1
intero ammontare;
8) Dispone che gli incontri del minore con il siano così disciplinati: CP_1
a) Due giorni nel corso della settimana e precisamente il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola, ovvero dalle ore 14,00 nei periodi non scolastici, fino alle ore 20,00, ovvero fino alle ore 23,00 nei periodi non scolastici;
b) In caso di impegni lavorativi del coincidenti con il martedì e il CP_1
giovedì, gli incontri infrasettimanali di cui al punto precedente si terrano nei giorni che il sarà libero dal lavoro, previa comunicazione dei giorni CP_1
non previsti per lui come turni di servizio, mediante comunicazione da rendere alla non appena divulgato dall'azienda il calendario dei turni Pt_1
lavorativi;
c) Il fine settimana in alternanza con la , dalle ore 10,00 del sabato fino Pt_1
alle ore 20,00 della domenica, ovvero fino alle ore 23,00 nei periodi non scolastici, con pernotto fra il sabato e la domenica;
d) E' autorizzato l'apporto sostitutivo dei nonni nell'accudimento del minore nelle ore diurne fino al termine delle attività lavorative del genitore che lo ha in custodia, e per i periodi più lunghi, nei fine settimana o nei giorni di vacanza, solo per una volta in ciascun mese. Al ricorrere di altre esigenze nel mese, queste andranno comunicate dal genitore che vi incorre, all'altro genitore, per consentire la sostituzione del periodo di permanenza (week end o vacanze) in tempo utile. Ove, a seguito di impegno del genitore a cui spetta la permanenza presso di sé del minore in un fine settimana in cui non sia consentito l'apporto dei nonni perché ulteriore rispetto all'unica occasione mensile sopra indicata, ricorra l'impegno sostitutivo del genitore non collocatario, l'alternanza riprenderà nel fine settimana successivo;
e) Nelle festività natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, il minore trascorrerà con i genitori il periodo dal 24 al 26 dicembre o dal 31 al 2 gennaio, e ad anni alterni il 6 gennaio dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 23,00 dell'ultimo;
f) Nelle festività pasquali, secondo il criterio dell'alternanza, il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 10,00 alle ore 23,00;
g) In estate, 15 giorni continuativi, divisi in due periodi, nel mese di luglio o di agosto in giorni da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, Part escludendo il periodo in cui è disponibile la multiproprietà goduta dalla e possibilmente alternando il giorno di ferragosto;
[...] h) Il compleanno dei genitori con il genitore festeggiato, dalle ore 10,00 alle ore
23,00, il compleanno del minore secondo accordi fra le parti e possibilmente insieme;
i) Nelle festività civili e religiose del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre secondo il criterio dell'alternanza, dalle ore 10,00 alle ore
23,00;
9) Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio in ragione di ¾ e condanna al pagamento in favore di del residuo, che liquida, Parte_1 Controparte_1
nella detta proporzione, in euro 1.200,00 oltre accessori se dovuti.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 16/07/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco