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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio,ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 30445 /2023
promossa da:
Parte_1
con l'avv.ELIA FRANCESCO e l'avv DE SALVATORE DANIELA;
RICORRENTE
contro
CP_1
Con l'avv CRISTINA GIORDANO
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso di essere Parte_1 dipendente subordinata;
di aver presentato domanda di congedo parentale per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro per maternità dal 20.10.2022 al
22.1.2023 , rigettata dall' con Nota del 20.9.2023 ha convenuto in giudizio CP_1
l'istituto per sentir accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente al congedo parentale per il periodo dal 20.10.2022 al
22.1.2023 ….. con vittoria di onorari , diritto e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Previe argomentazioni in diritto sull'interpretazione dell'art 34 D Lgs 151/01 così come modificato dall'art 2 Decreto legislativo 105/22 concludeva come sopra.
Si costituiva l ed eccepiva l'improcedibilità del ricorso nonché nel merito CP_1
l'infondatezza e concludeva chiedendo il rigetto con vittoria di spese e competenze.
All'udienza odierna, depositate le note autorizzate la causa veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale
Il ricorso è infondato e va , pertanto rigettato .
Occorre il primo luogo ripercorrere brevemente l'escursus subito dalla normativa in materia di “ congedo parentale”.
Com'è noto, l'articolo 34, al comma 1 così come modificato dall'art 2 del d.Lgs
105/2022,attiualmente in vigore, stabilisce che «1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. E ancora l'art 32 del citato decreto, per quanto qui di interesse, prevede al comma 1 lett a) …..1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
. B) al padre lavoratore , dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile al 7 nel caso di cui al comma 2 ….
Ebbene il tenore letterale del combinato risultante dalle sopra elencate disposizioni depone inequivocabilmente per sancire il principio in base al quale il limite massimo di congedo parentale fruibile da parte di ciascun genitore sia pari a 6 mesi , per un periodo complessivo di 12 .
Nel caso di specie, non è contestato che la ricorrente abbia fruito di 6 mesi di congedo parentale di astensione facoltativa dal lavoro, raggiungendo così il limite massimo previsto dall'art 32 del citato decreto. Né d'altro canto è possibile giungere a diverse conclusione dal lettura dell'art 34 del D.Lgs 151/01 così come modificato dall'art 2 del D Lgs 105/22 , contrariamente a quanto prospettato dalla difesa di parte ricorrente poichè, l'innalzamento del limite, oltre i sei mesi, indubbiamente previsto, non può che riferirsi al computo del periodo complessivo di astensione facoltativa cumulabile da entrambi i genitori. Si legge all'uopo, … “ i genitori hanno altresì diritto , in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi per i quali spetta un'indennità pari al 30 % della retribuzione…. Possibilità questa non realizzabile per la ricorrente che, come pacifico, ha già fruito del congedo parentale nel limite massimo consentitole . Nulla vieta, pertanto, nel caso di specie, al padre di fruire di “ ulteriori tre mesi di congedo parentale .
Alla luce di quanto sopra espresso non si può che giungere alla conclusione per cui l'art 34 disciplina soltanto l'entità dell'indennità spettante nel periodo di cui è, senza incidere sul limite massimo di sei mesi bensì confermando lo stesso laddove richiama espressamente l'art 32 .
Assorbita ogni altra questione, il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore dell'istituto resistente le spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre accessori se previsti per legge .
Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa
Giulia Mauro.
Così deciso, Roma 14 gennaio 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio,ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 30445 /2023
promossa da:
Parte_1
con l'avv.ELIA FRANCESCO e l'avv DE SALVATORE DANIELA;
RICORRENTE
contro
CP_1
Con l'avv CRISTINA GIORDANO
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato premesso di essere Parte_1 dipendente subordinata;
di aver presentato domanda di congedo parentale per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro per maternità dal 20.10.2022 al
22.1.2023 , rigettata dall' con Nota del 20.9.2023 ha convenuto in giudizio CP_1
l'istituto per sentir accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente al congedo parentale per il periodo dal 20.10.2022 al
22.1.2023 ….. con vittoria di onorari , diritto e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Previe argomentazioni in diritto sull'interpretazione dell'art 34 D Lgs 151/01 così come modificato dall'art 2 Decreto legislativo 105/22 concludeva come sopra.
Si costituiva l ed eccepiva l'improcedibilità del ricorso nonché nel merito CP_1
l'infondatezza e concludeva chiedendo il rigetto con vittoria di spese e competenze.
All'udienza odierna, depositate le note autorizzate la causa veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale
Il ricorso è infondato e va , pertanto rigettato .
Occorre il primo luogo ripercorrere brevemente l'escursus subito dalla normativa in materia di “ congedo parentale”.
Com'è noto, l'articolo 34, al comma 1 così come modificato dall'art 2 del d.Lgs
105/2022,attiualmente in vigore, stabilisce che «1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. E ancora l'art 32 del citato decreto, per quanto qui di interesse, prevede al comma 1 lett a) …..1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
. B) al padre lavoratore , dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile al 7 nel caso di cui al comma 2 ….
Ebbene il tenore letterale del combinato risultante dalle sopra elencate disposizioni depone inequivocabilmente per sancire il principio in base al quale il limite massimo di congedo parentale fruibile da parte di ciascun genitore sia pari a 6 mesi , per un periodo complessivo di 12 .
Nel caso di specie, non è contestato che la ricorrente abbia fruito di 6 mesi di congedo parentale di astensione facoltativa dal lavoro, raggiungendo così il limite massimo previsto dall'art 32 del citato decreto. Né d'altro canto è possibile giungere a diverse conclusione dal lettura dell'art 34 del D.Lgs 151/01 così come modificato dall'art 2 del D Lgs 105/22 , contrariamente a quanto prospettato dalla difesa di parte ricorrente poichè, l'innalzamento del limite, oltre i sei mesi, indubbiamente previsto, non può che riferirsi al computo del periodo complessivo di astensione facoltativa cumulabile da entrambi i genitori. Si legge all'uopo, … “ i genitori hanno altresì diritto , in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi per i quali spetta un'indennità pari al 30 % della retribuzione…. Possibilità questa non realizzabile per la ricorrente che, come pacifico, ha già fruito del congedo parentale nel limite massimo consentitole . Nulla vieta, pertanto, nel caso di specie, al padre di fruire di “ ulteriori tre mesi di congedo parentale .
Alla luce di quanto sopra espresso non si può che giungere alla conclusione per cui l'art 34 disciplina soltanto l'entità dell'indennità spettante nel periodo di cui è, senza incidere sul limite massimo di sei mesi bensì confermando lo stesso laddove richiama espressamente l'art 32 .
Assorbita ogni altra questione, il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore dell'istituto resistente le spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre accessori se previsti per legge .
Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa
Giulia Mauro.
Così deciso, Roma 14 gennaio 2025
Il Giudice