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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria ANTONIA GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 22 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2392 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cesarina Gandolfi, Parte_1 APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Paolini, APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n. 791/2022 del 7.7.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.3.2020, ha proposto opposizione ad Parte_1 intimazione di pagamento n. 097 2020 90221687 55 000, inerente il pagamento degli avvisi di addebito n. 397 2017 00193210 84 000, n. 397 2017 00221252 40 000 e n. 397 2018 00193691 83
000, aventi ad oggetto contributi previdenziali pretesi dall' relativamente agli anni dal 2009 al CP_2
2013, oltre accessori, per l'importo complessivo di € 78.234,57.
Con l'opposizione, fondata su 9 motivi di impugnazione, il ha eccepito tra l'altro – e per Pt_1 quanto qui ancora interessa – l'inesistenza dell'atto impugnato per inesistenza della notificazione, nonché l'inosservanza del domicilio fiscale.
L ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto. Controparte_3
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Latina con la sentenza impugnata ha respinto integralmente il ricorso, condannando il soccombente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte. 1 Avverso tale pronuncia ha proposto appello il chiedendone la riforma, previa Pt_1 declaratoria dell'inesistenza o nullità dell'atto impugnato e con vittoria di spese del doppio grado.
L ha resistito all'appello, chiedendo la conferma della Controparte_3 sentenza impugnata.
Matura per la decisione, la causa è stata definita all'udienza del 22.10.2025 mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, con il primo motivo d'appello, parte appellante lamenta anzitutto che il Tribunale abbia erroneamente disatteso l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto impugnato in quanto “eseguita dall'odierna appellata a mezzo PEC inesistente”, e che abbia inammissibilmente ritenuto che l'acquisita conoscenza dell'atto da parte del destinatario abbia sanato tale inesistenza;
avendo respinto tale eccezione, peraltro, il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso altresì la connessa eccezione di inesistenza dell'atto impugnato.
A sostegno dell'assunto, l'appellante invoca una serie di pronunce del giudice tributario secondo le quali, in sostanza, la notifica di cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento andrebbe effettuata da un indirizzo pec certificato, risultante da pubblici elenchi ed effettivamente riconducibile all'ente di riscossione, pena l'inesistenza – insanabile – della notifica alla stregua degli artt. 4, 16 e
16-ter, d.l. n. 179/2012, da cui deriverebbe, secondo l'appellante, l'inesistenza dell'atto notificato.
2.1. Orbene, ritiene il Collegio che, come eccepito da parte appellata, la censura in esame risulti nuova rispetto a quanto lamentato in primo grado dall'appellante e vada, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Il infatti, con il ricorso in opposizione innanzi al Tribunale di Latina, pur lamentando Pt_1
“l'inesistenza dell'atto per avvenuta notifica a mezzo pec” (par. 1 del ricorso), aveva allora motivato tale censura nei seguenti termini: “Recente giurisprudenza di legittimità peraltro ormai consolidata, non si è limitata ad affermare la semplice nullità insanabile delle notifiche delle cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, iscrizioni ipotecarie e così via, laddove notificate a mezzo pec, ma ne ha stabilito la inesistenza. Nello stesso senso la C.T.P. di Latina con sentenza n. 992/2016 rileva che sulla illegittimità della notifica a mezzo pec l'eccezione è fondata in relazione agli atti notificati a mezzo pec, perché non è stata raggiunta la certezza legale della conoscibilità degli atti, in quanto la parte che ha eseguito la notifica deve produrre: la stampa dell'atto notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di pec, le informazioni richieste dall'artt. 18 DM 44/2011 per il corpo del messaggio, le ricevute della pec, difatti continua, la Commissione, “con la pec è trasmesso al contribuente non l'originale della cartella di pagamento ma solo una copia informatica, peraltro priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale”. Peraltro è bene ricordare che, sempre secondo giurisprudenza consolidata,
2 dirigenti, funzionari e dipendenti di ex Equitalia non sono pubblici ufficiali e pertanto non spetta ad essi apporre l'autentica sulle copie delle cartelle o degli atti da notificare”.
2.2. Ad abundantiam, la censura è in ogni caso infondata.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha infatti anche recentemente ribadito l'indirizzo ormai secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente Controparte_1 dal Registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire;
diversamente, è necessario che il contribuente al quale era diretta la notifica evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro generale” (Cass. Trib. n. 19677/2024; conformi, ex plurimis, Cass. Trib. n. 884/2024 e n.
18684/2023).
Orbene, poiché tale principio deve ritenersi estensibile – per identità di ratio e disciplina applicabile – anche alla notifica dell'intimazione di pagamento (v. anche Corte App. Roma n.
1601/2024), l'appellante avrebbe dovuto evidenziare il vulnus derivatogli dalla notifica proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, onere cui tuttavia non risulta aver adempiuto.
2.3. Deve pertanto escludersi la paventata inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento de qua e, conseguentemente, dello stesso atto impugnato, che l'appellante vorrebbe far discendere dall'inesistenza dell'iter notificatorio.
3. Con il secondo motivo di gravame, il lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente Pt_1 respinto l'“eccezione relativa all'inosservanza del domicilio fiscale del ricorrente – notifica a mezzo pec”.
A sostegno di tale censura, l'appellante invoca la sentenza della Corte di Cassazione n.
5522/2019, dalla quale risulterebbe che “in materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità, cosìddetta “relativa” del destinatario, và applicato, all'esito della sentenza della
Consulta n. 258/2012, l'art. 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto dell'artt. 26 ult. Co. del D.P:R.
602/1973 e dell'artt. 60 co. 1lett. e del D.P.R n. 600/1973”.
Asserisce, quindi, che alla luce di tale pronuncia, ai fini del perfezionamento della notifica sarebbero necessari tutti gli adempimenti prescritti, “incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione da parte di quest'ultimo, della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”.
Infine, evidenzia una “ulteriore inesattezza circa il domicilio fiscale del contribuente, il quale da una parte risulta essere Via Colle Rotondo n. 14 04015 Priverno LT mentre dall'altra parte (atto
d'iscrizione ipotecaria) risulta essere Via Guglielmo Ferrero n. 8 00179 Roma”.
3 3.1. Ebbene, rileva il Collegio che il motivo di gravame si limita a ripetere pedissequamente il 4° motivo di opposizione già articolato nel ricorso di primo grado (“nullità dell'atto per omissione osservanza domicilio fiscale”), senza confrontarsi con la sentenza impugnata, la quale sul punto ha osservato che “la notifica dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, risulta ritualmente effettuata presso l'indirizzo pec del ricorrente, risultante – come asseverato da - dal registro CP_4
INI-PEC e, quindi, del tutto inconferente appare il richiamo alla disposizione codicistica di cui all'art. 140 c.p.c., in materia di irreperibilità del destinatario”, osservazione che questo Collegio peraltro condivide.
Né si comprende la precisazione circa la presunta inesattezza del domicilio fiscale del contribuente che risulterebbe “da una parte … [e] dall'altra (atto di iscrizione ipotecaria)”, considerato: anzitutto, che alcuna iscrizione ipotecaria è oggetto del presente giudizio (relativo invece all'intimazione di pagamento n. 097 2020 90221687 55 000 ed ai sottesi avvisi di addebito n. 397
2017 00193210 84 000, n. 397 2017 00221252 40 000 e n. 397 2018 00193691 83 000); inoltre, che non viene specificato quale sia l'inesattezza; e, infine, che non risultano in ogni caso indicate le eventuali conseguenze negative dell'inesattezza lamentata.
4. L'appello va pertanto respinto, con condanna del soccombente a rifondere alla controparte le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell' Controparte_5 delle spese di lite del grado, che liquida in € 4.997,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, co. 1- quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 22.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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