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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1108/2023 promossa da:
(CF: ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. STEFANO FUCILE (CF: ) C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAVALIERE MAURIZIO (C.F. C.F._2
APPELLATA
avverso la sentenza non definitiva n. 13/2020 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
9/01/2020; la sentenza definitiva n. 334/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
17/5/2023
CONCLUSIONI
In data 12.06.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza non definitiva del Tribunale di Prato n. 13/2020 pubblicata il 09.01.2020 con espressa riserva di appello proposta da in data 30.06.2020 e la sentenza definitiva Parte_1 del Tribunale di Prato n. 334/2023 pubblicata in data 17.05.2023 non notificata, accogliendo per l'effetto tutte le conclusioni avanzate da Parte_1 con cui è stato chiesto il rigetto della domanda di ripetizione
[...] proposta da perché inammissibile, infondata e indimostrata. Controparte_1
La riforma della sentenza appellata deve portare al disattendere i risultati peritali della CTU ammessa in primo grado, in quanto, se fossero stati applicati correttamente i principi sull'onere della prova indicati dal codice civile ed elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema azione di ripetizione di indebito, non poteva essere dichiarata la nullità dei contratti, né tantomeno ammessa CTU contabile che ha elaborato i propri conteggi partendo dalla inesistente nullità di tutti i rapporti accesi da con Controparte_1 CP_2
La nomina del CTU può infatti essere ammessa solo sulla base della prova già formata della parte e non invece per attribuire al consulente compiti chiaramente esorbitanti dalla sua funzione tipica di valutazione di una prova già formata e conforme ai principi ex art. 2697 c.c.
E' quindi di tutta evidenza che i risultati di primo grado sono inattendibili come dettagliatamente contestati nel corpo dell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata: voglia l'Ill.ma Corte adita respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa. con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito o BANCA o anche APPELLANTE) ha convenuto in
[...] CP_2 giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito EF o Controparte_1
pagina 2 di 17 CORRENTISTA o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso le sentenze n.
13/2020 (non definitiva) e n. 334/2023 (definitiva) emesse dal Tribunale di Prato
e pubblicate, rispettivamente, il 9/01/2020 ed il 17/5/2023.
Il giudice di prime cure aveva così deciso in via non definitiva:
a) rigetta le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate con riferimento ai rapporti derivanti dal conto corrente n 17655.65 (già ) e dal Controparte_3 conto anticipi salvo buon fine n 64432.01 (già ); Controparte_3
b) dichiara la nullità formale, ai sensi dell'art 117 TUB, dei contratti di conto corrente n 7914.48 e n 17655.65 e conto anticipi salvo buon fine n 8243.73 e n
64432.01;
c) dispone con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per procedere a CTU, sui punti precisati in parte motiva, riservando all'esito dei dati contabili acquisiti la determinazione delle somme eventualmente dovute a titolo di ripetizione dell'indebito e la valutazione della eccezione di prescrizione.
Pronunciandosi definitivamente, il Tribunale di Prato aveva, poi, così deciso:
a) accerta il credito della società attrice nei confronti della convenuta, in € Pt_1
224.997,74 alle date indicate in motivazione, condannando la al relativo Pt_1 rimborso, con interessi legali dalla data della domanda al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice delle Pt_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 10.860,00, per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU
e per procedimento di mediazione obbligatoria, e, infine, di CTU nella misura separatamente liquidata, compensandole tutte per un terzo e distraendole a favore del procuratore costituito.
Co Tali sentenze sono state emesse in relazione alle azioni di di accertamento della illegittimità dei saldi e di ripetizione dell'indebito, sugli assunti:
• di avere intrattenuto con il rapporto di conto corrente ordinario n. CP_2
7914.48 e conto anticipi salvo buon fine n. 8243.73 e con l'allora CP_3 il rapporto di conto corrente ordinario n. 17655.65 e conti anticipi salvo buon
[...]
pagina 3 di 17 fine n. 64432.01;
- di avere richiesto, tramite raccomandata del 28.12.2015, copia della documentazione inerente ai conti correnti onde verificare la corretta applicazione dei costi e oneri, ottenendone solo una parte;
- di avere comunque rielaborato l'andamento dei rapporti, verificando la sussistenza di gravi violazioni di legge da parte della avendo la stessa CP_3 applicato tassi di natura usuraria e capitalizzazioni anatocistiche e valute in assenza delle condizioni di legge ed a titolo di CMS senza giustificazione;
Si era costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva in CP_2 ordine al conto corrente ordinario n 17655.65 ed al conto anticipi n 64432.01 (ex
), in quanto ceduti a nell'anno Controparte_3 Controparte_5
2010, evidenziando, relativamente agli altri rapporti, che la società attrice non aveva prodotto i contratti né, quindi, superato l'onere della prova ed eccependo la prescrizione in ordine alle pretese di restituzione.
La causa veniva, quindi, decisa in primis in punto di an debeatur e poi anche nel quantum come da sentenze non definitiva e definitiva sopra richiamate.
La ritenendo le sentenze gravate errate e ingiuste, le ha impugnate per i CP_3 seguenti sostanziali motivi di appello:
1) Violazione del principio dell'onere della prova in materia di azione di ripetizione di indebito;
2) Vizio di ultra-petizione;
3) Erroneità della decisione “nella parte in cui il Tribunale di Prato ha condannato la banca al pagamento degli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati, a detta del Tribunale, e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens”;
4) Vizio di motivazione per illogicità nella parte della sentenza in cui è stata dichiarata la mancata giustificazione della capitalizzazione degli interessi e della pagina 4 di 17 CMS, in quanto incoerente con la ritenuta nullità dei contratti, per mancata loro produzione e mancanza di prova di forma scritta.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio l'APPELLATA, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma.
In data 12/6/2025, la causa – previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato relativamente ai primi due motivi di appello, risultando assorbiti gli altri.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Ad avviso di il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato la CP_2 nullità dei contratti allegati da parte attrice e non prodotti in giudizio, dopo averne rilevato la mancanza di forma scritta, in quanto, così facendo, avrebbe violato il principio dell'onere della prova (che avrebbe, al contrario, imposto di esigere da Co la produzione degli stessi) e di conseguenza, avrebbe erroneamente rimesso alla CTU contabile il conteggio del saldo.
Co ha replicato deducendo che essa avrebbe, fin da subito, contestato la sussistenza di un contratto che regolasse il rapporto, né la avrebbe mai CP_3 affermato il contrario, non producendo addirittura alcun contratto, neanche all'esito della diffida ex art. 119 TUB, precisando di aver allegato a pag. 2 della citazione che “evidentemente l'assenza del contratto determinerà la necessità di applicare al rapporto le condizioni di legge, con esclusione di ogni commissione, pagina 5 di 17 spesa, applicazione di valuta effettiva e interessi al tasso legale”, a pag. 3 che
“comunque, sono anche stati applicati tassi in misura ultralegale, continuamente variati senza, però, che risulti, tra le parti, apposita convenzione scritta” ed a pag. 5 che, “relativamente, poi, alla modalità di determinazione della CMS, la stessa ad oggi è assolutamente indeterminata, stante l'assenza del contratto di apertura”.
Il Giudice di primo grado ha, sul punto, così deciso: “Ricorrono le condizioni per dichiarare la nullità dei contratti in quanto non redatti in forma scritta in violazione del disposto di cui all'art 117 TUB e delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale, così che la banca aveva titolo ad applicare sui saldi passivi derivanti dai contratti richiamati esclusivamente gli interessi nella misura legale e senza alcuna capitalizzazione anatocistica, in applicazione dei principi generali di cui all'art 1283 c.c. Con riferimento all'azione di restituzione, tuttavia, facendo rigida applicazione dei principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, le eventuali ragioni di credito della società attrice dovranno essere circoscritte alla dimostrata effettiva corresponsione di somme in forza delle clausole dichiarate nulle. (…) Tanto precisato in linea generale, nel caso di specie non può che pervenirsi alla conclusione dell'assenza o indeterminatezza delle clausole relative agli interessi praticati e degli stessi contratti non sottoscritti in forma scritta, sia per i conti correnti che per le anticipazion[i] di fondi erogate in quanto, nonostante l'ordine di esibizione, non è stata documentata la conclusione per iscritto di alcuno dei contratti di conto corrente o di conto anticipi sopra richiamati.”
Ciò posto la Corte osserva quanto segue.
Co ha esperito azione di ripetizione dell'indebito, previa rideterminazione dei saldi dei rapporti relativi ai contratti rappresentati da:
• conti corrente ordinari n. 7914.48 e n. 17655.65;
• conti anticipi salvo buon fine n. 8243.73 e n. 64432.01.
Co In particolare, nel primo grado del giudizio, aveva dedotto di aver fatto invano richiesta di tali contratti, con lettera raccomandata, ex art. 119 TUB, in data pagina 6 di 17 28.12.2015, avendo dedotto che, in caso di mancata produzione da parte della dei medesimi contratti, si sarebbero dovute applicare al rapporto le CP_3 condizioni di legge, con esclusione di ogni commissione, spesa, e con applicazione della valuta effettiva e degli interessi al tasso legale, mentre invece, in caso di avvenuta produzione degli stessi, da parte della convenuta, essa originaria attrice si sarebbe riservata di valutarne la legittimità ed il rispetto delle condizioni applicate. nel costituirsi in giudizio aveva replicato che la richiesta di documentazione CP_2
Co non poteva essere evasa, perché generica, come comunicato a con nota del
20.01.2016, a cui la stessa non aveva dato alcun seguito, circostanza che avrebbe confermato ancor di più il carattere totalmente esplorativo della richiesta avanzata.
Co Ciò posto, rileva, in primo luogo, il Collegio che non ha provveduto al deposito del fascicolo di primo grado, né in via telematica (come avrebbe dovuto), né in via cartacea.
Nel merito, osserva che costituisce proprio orientamento e della stessa Corte di legittimità che ove sia proposta azione di ripetizione dell'indebito, che presuppone l'accertamento di un proprio credito restitutorio, spetta all'attore la prova sia dei pagamenti indebiti, che dell'inesistenza della causa giustificativa dei medesimi.
In particolare, il correntista è tenuto a fornire tale prova, “salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare” (Cass. sez. VI, 09/03/2021, n.6480), dovendosi tuttavia, al riguardo precisare che l'art. 119 comma 4 TUB circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna solo di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
pagina 7 di 17 Co Nella fattispecie, non ha eccepito inequivocabilmente la mancanza di forma scritta dei contratti - avendola desunta dalla ipotesi di mancata produzione dei medesimi, da parte della – essendosi, al contempo, riservata di valutare la CP_3 legittimità delle singole clausole degli stessi contratti, in caso di loro produzione, né ha indicato la data di stipula dei contratti allegati, avendo prodotto, nel primo grado del giudizio, solo gli estratti conto, il primo quali risalente al 2002, di talché almeno a tale data, gli stessi contratti dovevano essere stati conclusi.
E' pacifico, altresì, ma non in questa sede documentato, che la stessa correntista avesse fatto richiesta ex art. 119 TUB, di copia di tale documentazione nel dicembre 2015, ma con la nota sopra citata aveva così risposto: CP_2
Orbene, non è dato verificare se la richiesta ex art. 119 TUB fosse effettivamente generica, in quanto, come detto, non presente in atti, poiché non riprodotta.
Pertanto, anche facendo applicazione dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4835/2023, non si può tenere conto del contenuto di tale istanza. Le S.U. infatti, con tale pronuncia, hanno sul punto così statuito “Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c., semmai, come sosteneva la sentenza n. 28498 del 2005, sulla base dell'ordine in tal senso imposto dal giudice all'atto del ritiro effettuato avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 169 pagina 8 di 17 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo”.
Ne deriva, che siccome il tenore della istanza ex art. 119 TUB de qua non è trasfuso in alcun atto o documento, non è dato sapere se la stessa fosse effettivamente generica.
Alla predetta richiesta ex art. 119 TUB, aveva poi fatto seguito una istanza ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto l'ordine di esibizione alla “di tutti gli estratti CP_3 conto e di tutti i contratti di conto corrente inerenti i rapporti oggetto di causa”.
Inoltre, con ordinanza del 12.12.2018, il G.I., ritenuta la opportunità di acquisire tutta la documentazione contabile relativa ai contratti di c/c 7914.48 e n
17655.65 ed ai conti anticipi n. 8243.73 e n. 64432.01, in possesso della convenuta (comprese le copie integrali dei contratti e delle condizioni allegate), aveva ordinato alla stessa l'esibizione in giudizio della documentazione CP_3 sopra indicata.
La convenuta, dal canto proprio, aveva evidenziato sul punto, che gli estratti conto relativi ai sopra indicati contratti erano stati tutti già depositati dalla e, con riguardo ai contratti di apertura dei conti correnti nn. CP_6
7914.48 e n 17655.65 e dei conti anticipi n 8243.73 e n. 64432.01, aveva ribadito che l'onere della relativa produzione incombeva sulla stessa parte attrice in ripetizione dell'indebito, non potendo assumere alcuna rilevanza, al riguardo, la richiesta ex art. 119 TUB, poiché riguardante documentazione che essa non era tenuta a conservare, essendo di gran lunga trascorso il termine decennale per la sua conservazione, come previsto dalla norma citata.
A seguito dell'ordine di esibizione impartitole, aveva poi prodotto in giudizio CP_2 il contratto di apertura di credito utilizzabile sul conto corrente n. 17.655.26 in data 14.08.2001 ed il contestuale contratto di anticipi effetti s.b.f. utilizzabile sul conto corrente n. 64.432.75, ma non anche il predetto contratto di conto corrente, né l'altro contratto di c/c ordinario n. 7914.48, in quanto stipulato pagina 9 di 17 anteriormente al decennio di cui all'art. 119 TUB, né quello anticipi s.b.f. n.
8243.73.
Alla luce di tale quadro probatorio, ritiene la Corte che, poiché il diritto di accesso ex art. 119 TUB trova il proprio limite nella mancanza di obbligo della banca di detenere la documentazione bancaria oltre il decennio, al fine di preservare CP_2
l'utile esercizio del diritto della CORRENTISTA, avrebbe dovuto tenere a Co disposizione di soltanto la documentazione di tutte le operazioni e gli estratti conto risalente al decennio anteriore alla suddetta istanza formulata nel dicembre
2015 ed avrebbe potuto farlo nel termine di giorni 90 ricadente nel periodo anteriore alla notifica della citazione avvenuta il 16.06.2016 ovvero ottemperando all'ordine di esibizione impartitole.
Co Pertanto, l'onere della prova deve ritenersi assolto da solo con riguardo ai contratti comunque esibiti in giudizio dalla in tal modo acquisiti agli atti di CP_3 causa, ma non anche con riguardo ai contratti di conto corrente ordinario n.
17.655.26 e n. 7914.48, posto che il fatto che non abbia ottemperato CP_2 all'ordine di esibizione di tali contratti non consente di ravvisare un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. a suo carico, trattandosi verosimilmente di contratti risalenti al decennio antecedente alla richiesta ex art. 119 TUB, come conferma il fatto che i relativi estratti conto prodotti in giudizio registrano le prime movimentazioni nel 2002.
Reputa, dunque, la Corte, per quanto sopra evidenziato, che sia stata l'attrice a non aver ottemperato all'onere della prova su di essa gravante, ove si consideri che non ha neppure allegato, inequivocabilmente, la mancata conclusione per iscritto dei contratti indicati, né ne ha fornito la prova documentale.
In conclusione, i contratti acquisiti agli atti sono soltanto i seguenti:
pagina 10 di 17 Sono, dunque, documentati, in primis, soltanto due contratti di Castelletto di sconto, tali da intendersi - come ha affermato la Corte di legittimità con
Sentenza n. 13510 del 01/07/2015 e Ordinanza n. 22597 del 27/09/2017 - quelli che non forniscono la “cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi,
a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà”.
Tali contratti regolamentano i contratti di anticipazione bancaria che, nella fattispecie, non risultano tuttavia, documentati e che comunque, costituiscono meri conti tecnici interni alla privi di autonomia, avendo il CTU CP_3 condivisibilmente evidenziato che “risulta in tutta la sua evidenza il collegamento quanto meno negoziale tra i “conti anticipi” esaminati e i “conti correnti ordinari” ad essi collegati, in forza del quale gli addebiti attivi e passivi provenienti dal pagina 11 di 17 primo conto si riversano nel secondo realizzando di fatto un'unica operazione economica di finanziamento ed unico rapporto creditizio tra le parti”.
Risulta, altresì, concessa all'APPELLATA un apertura di credito di originarie £ 10
ML, mentre invece, come sopra detto, non risultano prodotti dalla CORRENTISTA, né esibiti in giudizio dalla i contratti di conto corrente ordinario n. CP_3
17.655.26 e n. 7914.48
Il CTU, per questi ultimi, ha rilevato che “l'esame dei documenti di causa non ha consentito di individuare la data di apertura del rapporto bancario stante l'assenza del contratto costitutivo del rapporto stesso”. Inoltre, con riguardo al primo di essi ha evidenziato che “i documenti analizzati hanno riguardato le copie degli estratti conto aventi periodicità mensile a far data dal 01/01/2002 e fino al giorno
29/12/2009, data quest'ultima indicata nella relazione del CTP di parte attrice quale riferimento temporale di estinzione del rapporto” e con riguardo al secondo che “i documenti analizzati hanno riguardato le copie degli estratti conto aventi periodicità mensile a far data dal 01/01/2002 e fino alla data del 31/03/2015. Il rapporto di conto corrente è stato indicato, da CTP di parte attrice all'interno della relazione peritale allegata all'atto introduttivo della causa, munito di richiesta di estinzione datata 07/12/2015 di cui però non si riscontrano prove documentali”.
Co Ora, come detto, seppure non abbia ottemperato all'onere della produzione di tali contratti, poiché i relativi estratti hanno inizio dal 01/01/2002, se ne desume che i contratti siano risalenti ad epoca antecedente o quantomeno concomitante a Co tale data. Ne discende che la non era tenuta a consegnarli ad quando CP_3 gliene è stata fatta richiesta nel dicembre 2015, essendo decorso il decennio previsto dall'art. 119 TUB e che ad essi è applicabile il TUB.
Pertanto, non è ai medesimi applicabile l'art. 117 TUB laddove prevede la sostituzione legale dei tassi BOT a quelli applicati dalla BANCA, posto che - come afferma la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 9972/2023) –
“nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca - come nella specie - per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei
pagina 12 di 17 pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., n.
33009/2019)”.
Ha errato, dunque, il Tribunale nel dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente ordinari e dei conti anticipi de quibus, né è dato pronunciarne la illegittimità delle relative pattuizioni contrattuali, poiché rimaste prive di prova.
Il fatto che abbia prodotto un'apertura di credito regolata sul conto corrente CP_2
n. 17.655.26 consente solo di desumere l'esistenza di tale contratto, ma non anche le relative condizioni, né quelle del predetto conto corrente ordinario, poiché mancanti.
Il capo b) della sentenza non definitiva risulta dunque nullo, per violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di prime cure attribuito l'onere probatorio a una parte (la diversa da quella (EF) che ne sarebbe gravata secondo le CP_3 regole che disciplinano l'azione di ripetizione dell'indebito.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Col secondo motivo denuncia vizio di ultra-petizione per avere il primo CP_2 giudice dichiarato nella sentenza non definitiva la nullità formale, ai sensi dell'art
117 TUB, dei contratti di conto corrente n 7914.48 e n 17655.65 e conto anticipi salvo buon fine n 8243.73 e n 64432.01 e rimesso la causa in istruttoria per Co l'esperimento della CTU, sebbene nelle conclusioni rassegnate non avesse avanzato alcuna richiesta di nullità contrattuale né parziale, né totale, essendosi limitata a richiedere il ricalcolo dei saldi di conto corrente.
Anche in relazione a tale rilievo critico la sentenza non definitiva appellata è nulla in parte qua, non avendo potuto il Tribunale dichiarare la nullità totale dei contratti allegati dall'attrice.
pagina 13 di 17 Rileva il Collegio, al riguardo, che le S.U. della Corte di legittimità hanno statuito che “la "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio;
la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
Ora la nullità ex art. 117 TUB per mancanza di forma scritta dei contratti bancari o di loro specifiche pattuizioni è una c.d. nullità di protezione che dopo la sua rilevazione presuppone l'interpello della parte nel cui interesse è sancita ai fini del suo accertamento e che, quindi, non può essere dichiarata ove la parte protetta non abbia manifestato il proprio interesse a tale declaratoria.
Inoltre, anche se la nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio, tale rilievo deve coordinarsi con i principi desumibili dagli artt. 99 e 112 c.p.c., di talché è necessario che i fatti su cui si fonda la nullità, siano stati tempestivamente allegati e provati dall'interessato (sul punto cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, n. 5952 del 14/03/2014 e nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, n. 21600 del
20/09/2013 e Cass. Sez. L n. 11106 del 27/04/2021), secondo cui per l'appunto,
“il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio”).
Pertanto, poiché nella fattispecie non è stata formulata alcuna espressa domanda di nullità totale o parziale dei contratti per cui è lite, la relativa pronuncia con efficacia di giudicato deve ritenersi illegittima, non avendo potuto il Tribunale
pagina 14 di 17 effettuare un siffatto accertamento neppure incidenter tantum, al fine di procedere alla rettificazione dei saldi dei conti in questione, in difetto di loro produzione o esibizione in giudizio.
Il Capo b) della sentenza non definitiva va, dunque, dichiarato nullo anche per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col motivo in argomento lamenta l'erroneità della decisione “nella parte in CP_2 cui il Tribunale di Prato ha condannato la banca al pagamento degli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283
c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati, a detta del Tribunale, e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens”.
Sostiene in particolare l'APPELLANTE che alle azioni di ripetizione dell'indebito come quella di specie non sarebbe applicabile l'art. 1284, comma 4, c.c. potendo tale norma trovare applicazione esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale.
La censura seppure infondata è assorbita dalle considerazioni che precedono che implicano il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito.
Infatti, seppure la Corte regolatrice con Ordinanze n. 61 del 03/01/2023 e
n. 7677 del 22/03/2025, abbia avuto modo di statuire che “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale”, risultando infondata l'azione di ripetizione dell'indebito per mancata ottemperanza, da parte della , CP_6 al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., la censura risulta assorbita dalle considerazioni svolte in ordine ai precedenti motivi di gravame.
IV. Anche la quarta censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col quarto motivo di gravame denuncia vizio di motivazione per illogicità CP_2 nella parte della sentenza in cui è stata dichiarata la mancata giustificazione della capitalizzazione degli interessi e della CMS, in quanto incoerente con la ritenuta pagina 15 di 17 nullità dei contratti, per mancata loro produzione e mancanza di prova di forma scritta.
La censura è assorbita dalle considerazioni svolte in ordine ai primi due motivi di gravame.
Infatti, in difetto di produzione dei contratti per cui è lite, non è dato riscontrare l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della CMS.
Poiché trattasi di contratti dei quali è ignota la data di stipula, non è dato neppure ritenere che essi fossero antecedenti alla delibera CICR 9.02.2000 e che quindi l'eventuale previsione della capitalizzazione degli interessi passivi fosse nulla, poiché basata su un uso negoziale anziché normativo, anche perché come già evidenziato, gli estratti conto prodotti in giudizio si sviluppano dal 1.01.2002.
Co V. Le domande riproposte da
Accertata la nullità della sentenza non definitiva relativamente al capo b) del Co dispositivo ed alla corrispondente parte motivazionale, le domande di di accertamento della illegittimità dei saldi e di ripetizione dell'indebito vanno respinte, in quanto infondate.
VI. Sulle spese processuali
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali di entrambi i CP_2
Co gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della . CP_6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 16 di 17 Contr avverso la sentenza non definitiva n. 13/2020 emessa dal Tribunale di Prato
e pubblicata il 9/01/2020 e la sentenza definitiva n. 334/2023 emessa dal
Tribunale di Prato e pubblicata il 17/5/2023, così provvede:
1. ACCOGLIE i primi due motivi di appello e per l'effetto:
• DICHIARA la nullità dei capi b) e c) della sentenza non definitiva n.
13/2020;
• in totale riforma della sentenza definitiva n. 334/2023, RESPINGE le domande di accertamento della illegittimità dei saldi e di ripetizione dell'indebito;
2. DICHIARA assorbiti i restanti motivi;
3. CONDANNA alla rifusione in favore dell'APPELLANTE Controparte_1 delle spese dei due gradi del giudizio liquidate in complessivi € 14.562,00
(7.616,00 + 6.946,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge;
1. PONE le spese di CTU in via definitiva a carico dell'APPELLATA.
Firenze, camera di consiglio del 09.07.2025
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1108/2023 promossa da:
(CF: ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. STEFANO FUCILE (CF: ) C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAVALIERE MAURIZIO (C.F. C.F._2
APPELLATA
avverso la sentenza non definitiva n. 13/2020 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
9/01/2020; la sentenza definitiva n. 334/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
17/5/2023
CONCLUSIONI
In data 12.06.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza non definitiva del Tribunale di Prato n. 13/2020 pubblicata il 09.01.2020 con espressa riserva di appello proposta da in data 30.06.2020 e la sentenza definitiva Parte_1 del Tribunale di Prato n. 334/2023 pubblicata in data 17.05.2023 non notificata, accogliendo per l'effetto tutte le conclusioni avanzate da Parte_1 con cui è stato chiesto il rigetto della domanda di ripetizione
[...] proposta da perché inammissibile, infondata e indimostrata. Controparte_1
La riforma della sentenza appellata deve portare al disattendere i risultati peritali della CTU ammessa in primo grado, in quanto, se fossero stati applicati correttamente i principi sull'onere della prova indicati dal codice civile ed elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema azione di ripetizione di indebito, non poteva essere dichiarata la nullità dei contratti, né tantomeno ammessa CTU contabile che ha elaborato i propri conteggi partendo dalla inesistente nullità di tutti i rapporti accesi da con Controparte_1 CP_2
La nomina del CTU può infatti essere ammessa solo sulla base della prova già formata della parte e non invece per attribuire al consulente compiti chiaramente esorbitanti dalla sua funzione tipica di valutazione di una prova già formata e conforme ai principi ex art. 2697 c.c.
E' quindi di tutta evidenza che i risultati di primo grado sono inattendibili come dettagliatamente contestati nel corpo dell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata: voglia l'Ill.ma Corte adita respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa. con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito o BANCA o anche APPELLANTE) ha convenuto in
[...] CP_2 giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito EF o Controparte_1
pagina 2 di 17 CORRENTISTA o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso le sentenze n.
13/2020 (non definitiva) e n. 334/2023 (definitiva) emesse dal Tribunale di Prato
e pubblicate, rispettivamente, il 9/01/2020 ed il 17/5/2023.
Il giudice di prime cure aveva così deciso in via non definitiva:
a) rigetta le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate con riferimento ai rapporti derivanti dal conto corrente n 17655.65 (già ) e dal Controparte_3 conto anticipi salvo buon fine n 64432.01 (già ); Controparte_3
b) dichiara la nullità formale, ai sensi dell'art 117 TUB, dei contratti di conto corrente n 7914.48 e n 17655.65 e conto anticipi salvo buon fine n 8243.73 e n
64432.01;
c) dispone con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per procedere a CTU, sui punti precisati in parte motiva, riservando all'esito dei dati contabili acquisiti la determinazione delle somme eventualmente dovute a titolo di ripetizione dell'indebito e la valutazione della eccezione di prescrizione.
Pronunciandosi definitivamente, il Tribunale di Prato aveva, poi, così deciso:
a) accerta il credito della società attrice nei confronti della convenuta, in € Pt_1
224.997,74 alle date indicate in motivazione, condannando la al relativo Pt_1 rimborso, con interessi legali dalla data della domanda al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice delle Pt_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 10.860,00, per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU
e per procedimento di mediazione obbligatoria, e, infine, di CTU nella misura separatamente liquidata, compensandole tutte per un terzo e distraendole a favore del procuratore costituito.
Co Tali sentenze sono state emesse in relazione alle azioni di di accertamento della illegittimità dei saldi e di ripetizione dell'indebito, sugli assunti:
• di avere intrattenuto con il rapporto di conto corrente ordinario n. CP_2
7914.48 e conto anticipi salvo buon fine n. 8243.73 e con l'allora CP_3 il rapporto di conto corrente ordinario n. 17655.65 e conti anticipi salvo buon
[...]
pagina 3 di 17 fine n. 64432.01;
- di avere richiesto, tramite raccomandata del 28.12.2015, copia della documentazione inerente ai conti correnti onde verificare la corretta applicazione dei costi e oneri, ottenendone solo una parte;
- di avere comunque rielaborato l'andamento dei rapporti, verificando la sussistenza di gravi violazioni di legge da parte della avendo la stessa CP_3 applicato tassi di natura usuraria e capitalizzazioni anatocistiche e valute in assenza delle condizioni di legge ed a titolo di CMS senza giustificazione;
Si era costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva in CP_2 ordine al conto corrente ordinario n 17655.65 ed al conto anticipi n 64432.01 (ex
), in quanto ceduti a nell'anno Controparte_3 Controparte_5
2010, evidenziando, relativamente agli altri rapporti, che la società attrice non aveva prodotto i contratti né, quindi, superato l'onere della prova ed eccependo la prescrizione in ordine alle pretese di restituzione.
La causa veniva, quindi, decisa in primis in punto di an debeatur e poi anche nel quantum come da sentenze non definitiva e definitiva sopra richiamate.
La ritenendo le sentenze gravate errate e ingiuste, le ha impugnate per i CP_3 seguenti sostanziali motivi di appello:
1) Violazione del principio dell'onere della prova in materia di azione di ripetizione di indebito;
2) Vizio di ultra-petizione;
3) Erroneità della decisione “nella parte in cui il Tribunale di Prato ha condannato la banca al pagamento degli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati, a detta del Tribunale, e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens”;
4) Vizio di motivazione per illogicità nella parte della sentenza in cui è stata dichiarata la mancata giustificazione della capitalizzazione degli interessi e della pagina 4 di 17 CMS, in quanto incoerente con la ritenuta nullità dei contratti, per mancata loro produzione e mancanza di prova di forma scritta.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio l'APPELLATA, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma.
In data 12/6/2025, la causa – previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato relativamente ai primi due motivi di appello, risultando assorbiti gli altri.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Ad avviso di il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato la CP_2 nullità dei contratti allegati da parte attrice e non prodotti in giudizio, dopo averne rilevato la mancanza di forma scritta, in quanto, così facendo, avrebbe violato il principio dell'onere della prova (che avrebbe, al contrario, imposto di esigere da Co la produzione degli stessi) e di conseguenza, avrebbe erroneamente rimesso alla CTU contabile il conteggio del saldo.
Co ha replicato deducendo che essa avrebbe, fin da subito, contestato la sussistenza di un contratto che regolasse il rapporto, né la avrebbe mai CP_3 affermato il contrario, non producendo addirittura alcun contratto, neanche all'esito della diffida ex art. 119 TUB, precisando di aver allegato a pag. 2 della citazione che “evidentemente l'assenza del contratto determinerà la necessità di applicare al rapporto le condizioni di legge, con esclusione di ogni commissione, pagina 5 di 17 spesa, applicazione di valuta effettiva e interessi al tasso legale”, a pag. 3 che
“comunque, sono anche stati applicati tassi in misura ultralegale, continuamente variati senza, però, che risulti, tra le parti, apposita convenzione scritta” ed a pag. 5 che, “relativamente, poi, alla modalità di determinazione della CMS, la stessa ad oggi è assolutamente indeterminata, stante l'assenza del contratto di apertura”.
Il Giudice di primo grado ha, sul punto, così deciso: “Ricorrono le condizioni per dichiarare la nullità dei contratti in quanto non redatti in forma scritta in violazione del disposto di cui all'art 117 TUB e delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale, così che la banca aveva titolo ad applicare sui saldi passivi derivanti dai contratti richiamati esclusivamente gli interessi nella misura legale e senza alcuna capitalizzazione anatocistica, in applicazione dei principi generali di cui all'art 1283 c.c. Con riferimento all'azione di restituzione, tuttavia, facendo rigida applicazione dei principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, le eventuali ragioni di credito della società attrice dovranno essere circoscritte alla dimostrata effettiva corresponsione di somme in forza delle clausole dichiarate nulle. (…) Tanto precisato in linea generale, nel caso di specie non può che pervenirsi alla conclusione dell'assenza o indeterminatezza delle clausole relative agli interessi praticati e degli stessi contratti non sottoscritti in forma scritta, sia per i conti correnti che per le anticipazion[i] di fondi erogate in quanto, nonostante l'ordine di esibizione, non è stata documentata la conclusione per iscritto di alcuno dei contratti di conto corrente o di conto anticipi sopra richiamati.”
Ciò posto la Corte osserva quanto segue.
Co ha esperito azione di ripetizione dell'indebito, previa rideterminazione dei saldi dei rapporti relativi ai contratti rappresentati da:
• conti corrente ordinari n. 7914.48 e n. 17655.65;
• conti anticipi salvo buon fine n. 8243.73 e n. 64432.01.
Co In particolare, nel primo grado del giudizio, aveva dedotto di aver fatto invano richiesta di tali contratti, con lettera raccomandata, ex art. 119 TUB, in data pagina 6 di 17 28.12.2015, avendo dedotto che, in caso di mancata produzione da parte della dei medesimi contratti, si sarebbero dovute applicare al rapporto le CP_3 condizioni di legge, con esclusione di ogni commissione, spesa, e con applicazione della valuta effettiva e degli interessi al tasso legale, mentre invece, in caso di avvenuta produzione degli stessi, da parte della convenuta, essa originaria attrice si sarebbe riservata di valutarne la legittimità ed il rispetto delle condizioni applicate. nel costituirsi in giudizio aveva replicato che la richiesta di documentazione CP_2
Co non poteva essere evasa, perché generica, come comunicato a con nota del
20.01.2016, a cui la stessa non aveva dato alcun seguito, circostanza che avrebbe confermato ancor di più il carattere totalmente esplorativo della richiesta avanzata.
Co Ciò posto, rileva, in primo luogo, il Collegio che non ha provveduto al deposito del fascicolo di primo grado, né in via telematica (come avrebbe dovuto), né in via cartacea.
Nel merito, osserva che costituisce proprio orientamento e della stessa Corte di legittimità che ove sia proposta azione di ripetizione dell'indebito, che presuppone l'accertamento di un proprio credito restitutorio, spetta all'attore la prova sia dei pagamenti indebiti, che dell'inesistenza della causa giustificativa dei medesimi.
In particolare, il correntista è tenuto a fornire tale prova, “salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare” (Cass. sez. VI, 09/03/2021, n.6480), dovendosi tuttavia, al riguardo precisare che l'art. 119 comma 4 TUB circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna solo di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
pagina 7 di 17 Co Nella fattispecie, non ha eccepito inequivocabilmente la mancanza di forma scritta dei contratti - avendola desunta dalla ipotesi di mancata produzione dei medesimi, da parte della – essendosi, al contempo, riservata di valutare la CP_3 legittimità delle singole clausole degli stessi contratti, in caso di loro produzione, né ha indicato la data di stipula dei contratti allegati, avendo prodotto, nel primo grado del giudizio, solo gli estratti conto, il primo quali risalente al 2002, di talché almeno a tale data, gli stessi contratti dovevano essere stati conclusi.
E' pacifico, altresì, ma non in questa sede documentato, che la stessa correntista avesse fatto richiesta ex art. 119 TUB, di copia di tale documentazione nel dicembre 2015, ma con la nota sopra citata aveva così risposto: CP_2
Orbene, non è dato verificare se la richiesta ex art. 119 TUB fosse effettivamente generica, in quanto, come detto, non presente in atti, poiché non riprodotta.
Pertanto, anche facendo applicazione dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4835/2023, non si può tenere conto del contenuto di tale istanza. Le S.U. infatti, con tale pronuncia, hanno sul punto così statuito “Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c., semmai, come sosteneva la sentenza n. 28498 del 2005, sulla base dell'ordine in tal senso imposto dal giudice all'atto del ritiro effettuato avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 169 pagina 8 di 17 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo”.
Ne deriva, che siccome il tenore della istanza ex art. 119 TUB de qua non è trasfuso in alcun atto o documento, non è dato sapere se la stessa fosse effettivamente generica.
Alla predetta richiesta ex art. 119 TUB, aveva poi fatto seguito una istanza ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto l'ordine di esibizione alla “di tutti gli estratti CP_3 conto e di tutti i contratti di conto corrente inerenti i rapporti oggetto di causa”.
Inoltre, con ordinanza del 12.12.2018, il G.I., ritenuta la opportunità di acquisire tutta la documentazione contabile relativa ai contratti di c/c 7914.48 e n
17655.65 ed ai conti anticipi n. 8243.73 e n. 64432.01, in possesso della convenuta (comprese le copie integrali dei contratti e delle condizioni allegate), aveva ordinato alla stessa l'esibizione in giudizio della documentazione CP_3 sopra indicata.
La convenuta, dal canto proprio, aveva evidenziato sul punto, che gli estratti conto relativi ai sopra indicati contratti erano stati tutti già depositati dalla e, con riguardo ai contratti di apertura dei conti correnti nn. CP_6
7914.48 e n 17655.65 e dei conti anticipi n 8243.73 e n. 64432.01, aveva ribadito che l'onere della relativa produzione incombeva sulla stessa parte attrice in ripetizione dell'indebito, non potendo assumere alcuna rilevanza, al riguardo, la richiesta ex art. 119 TUB, poiché riguardante documentazione che essa non era tenuta a conservare, essendo di gran lunga trascorso il termine decennale per la sua conservazione, come previsto dalla norma citata.
A seguito dell'ordine di esibizione impartitole, aveva poi prodotto in giudizio CP_2 il contratto di apertura di credito utilizzabile sul conto corrente n. 17.655.26 in data 14.08.2001 ed il contestuale contratto di anticipi effetti s.b.f. utilizzabile sul conto corrente n. 64.432.75, ma non anche il predetto contratto di conto corrente, né l'altro contratto di c/c ordinario n. 7914.48, in quanto stipulato pagina 9 di 17 anteriormente al decennio di cui all'art. 119 TUB, né quello anticipi s.b.f. n.
8243.73.
Alla luce di tale quadro probatorio, ritiene la Corte che, poiché il diritto di accesso ex art. 119 TUB trova il proprio limite nella mancanza di obbligo della banca di detenere la documentazione bancaria oltre il decennio, al fine di preservare CP_2
l'utile esercizio del diritto della CORRENTISTA, avrebbe dovuto tenere a Co disposizione di soltanto la documentazione di tutte le operazioni e gli estratti conto risalente al decennio anteriore alla suddetta istanza formulata nel dicembre
2015 ed avrebbe potuto farlo nel termine di giorni 90 ricadente nel periodo anteriore alla notifica della citazione avvenuta il 16.06.2016 ovvero ottemperando all'ordine di esibizione impartitole.
Co Pertanto, l'onere della prova deve ritenersi assolto da solo con riguardo ai contratti comunque esibiti in giudizio dalla in tal modo acquisiti agli atti di CP_3 causa, ma non anche con riguardo ai contratti di conto corrente ordinario n.
17.655.26 e n. 7914.48, posto che il fatto che non abbia ottemperato CP_2 all'ordine di esibizione di tali contratti non consente di ravvisare un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. a suo carico, trattandosi verosimilmente di contratti risalenti al decennio antecedente alla richiesta ex art. 119 TUB, come conferma il fatto che i relativi estratti conto prodotti in giudizio registrano le prime movimentazioni nel 2002.
Reputa, dunque, la Corte, per quanto sopra evidenziato, che sia stata l'attrice a non aver ottemperato all'onere della prova su di essa gravante, ove si consideri che non ha neppure allegato, inequivocabilmente, la mancata conclusione per iscritto dei contratti indicati, né ne ha fornito la prova documentale.
In conclusione, i contratti acquisiti agli atti sono soltanto i seguenti:
pagina 10 di 17 Sono, dunque, documentati, in primis, soltanto due contratti di Castelletto di sconto, tali da intendersi - come ha affermato la Corte di legittimità con
Sentenza n. 13510 del 01/07/2015 e Ordinanza n. 22597 del 27/09/2017 - quelli che non forniscono la “cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi,
a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà”.
Tali contratti regolamentano i contratti di anticipazione bancaria che, nella fattispecie, non risultano tuttavia, documentati e che comunque, costituiscono meri conti tecnici interni alla privi di autonomia, avendo il CTU CP_3 condivisibilmente evidenziato che “risulta in tutta la sua evidenza il collegamento quanto meno negoziale tra i “conti anticipi” esaminati e i “conti correnti ordinari” ad essi collegati, in forza del quale gli addebiti attivi e passivi provenienti dal pagina 11 di 17 primo conto si riversano nel secondo realizzando di fatto un'unica operazione economica di finanziamento ed unico rapporto creditizio tra le parti”.
Risulta, altresì, concessa all'APPELLATA un apertura di credito di originarie £ 10
ML, mentre invece, come sopra detto, non risultano prodotti dalla CORRENTISTA, né esibiti in giudizio dalla i contratti di conto corrente ordinario n. CP_3
17.655.26 e n. 7914.48
Il CTU, per questi ultimi, ha rilevato che “l'esame dei documenti di causa non ha consentito di individuare la data di apertura del rapporto bancario stante l'assenza del contratto costitutivo del rapporto stesso”. Inoltre, con riguardo al primo di essi ha evidenziato che “i documenti analizzati hanno riguardato le copie degli estratti conto aventi periodicità mensile a far data dal 01/01/2002 e fino al giorno
29/12/2009, data quest'ultima indicata nella relazione del CTP di parte attrice quale riferimento temporale di estinzione del rapporto” e con riguardo al secondo che “i documenti analizzati hanno riguardato le copie degli estratti conto aventi periodicità mensile a far data dal 01/01/2002 e fino alla data del 31/03/2015. Il rapporto di conto corrente è stato indicato, da CTP di parte attrice all'interno della relazione peritale allegata all'atto introduttivo della causa, munito di richiesta di estinzione datata 07/12/2015 di cui però non si riscontrano prove documentali”.
Co Ora, come detto, seppure non abbia ottemperato all'onere della produzione di tali contratti, poiché i relativi estratti hanno inizio dal 01/01/2002, se ne desume che i contratti siano risalenti ad epoca antecedente o quantomeno concomitante a Co tale data. Ne discende che la non era tenuta a consegnarli ad quando CP_3 gliene è stata fatta richiesta nel dicembre 2015, essendo decorso il decennio previsto dall'art. 119 TUB e che ad essi è applicabile il TUB.
Pertanto, non è ai medesimi applicabile l'art. 117 TUB laddove prevede la sostituzione legale dei tassi BOT a quelli applicati dalla BANCA, posto che - come afferma la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 9972/2023) –
“nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca - come nella specie - per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei
pagina 12 di 17 pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., n.
33009/2019)”.
Ha errato, dunque, il Tribunale nel dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente ordinari e dei conti anticipi de quibus, né è dato pronunciarne la illegittimità delle relative pattuizioni contrattuali, poiché rimaste prive di prova.
Il fatto che abbia prodotto un'apertura di credito regolata sul conto corrente CP_2
n. 17.655.26 consente solo di desumere l'esistenza di tale contratto, ma non anche le relative condizioni, né quelle del predetto conto corrente ordinario, poiché mancanti.
Il capo b) della sentenza non definitiva risulta dunque nullo, per violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di prime cure attribuito l'onere probatorio a una parte (la diversa da quella (EF) che ne sarebbe gravata secondo le CP_3 regole che disciplinano l'azione di ripetizione dell'indebito.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Col secondo motivo denuncia vizio di ultra-petizione per avere il primo CP_2 giudice dichiarato nella sentenza non definitiva la nullità formale, ai sensi dell'art
117 TUB, dei contratti di conto corrente n 7914.48 e n 17655.65 e conto anticipi salvo buon fine n 8243.73 e n 64432.01 e rimesso la causa in istruttoria per Co l'esperimento della CTU, sebbene nelle conclusioni rassegnate non avesse avanzato alcuna richiesta di nullità contrattuale né parziale, né totale, essendosi limitata a richiedere il ricalcolo dei saldi di conto corrente.
Anche in relazione a tale rilievo critico la sentenza non definitiva appellata è nulla in parte qua, non avendo potuto il Tribunale dichiarare la nullità totale dei contratti allegati dall'attrice.
pagina 13 di 17 Rileva il Collegio, al riguardo, che le S.U. della Corte di legittimità hanno statuito che “la "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio;
la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
Ora la nullità ex art. 117 TUB per mancanza di forma scritta dei contratti bancari o di loro specifiche pattuizioni è una c.d. nullità di protezione che dopo la sua rilevazione presuppone l'interpello della parte nel cui interesse è sancita ai fini del suo accertamento e che, quindi, non può essere dichiarata ove la parte protetta non abbia manifestato il proprio interesse a tale declaratoria.
Inoltre, anche se la nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio, tale rilievo deve coordinarsi con i principi desumibili dagli artt. 99 e 112 c.p.c., di talché è necessario che i fatti su cui si fonda la nullità, siano stati tempestivamente allegati e provati dall'interessato (sul punto cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, n. 5952 del 14/03/2014 e nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, n. 21600 del
20/09/2013 e Cass. Sez. L n. 11106 del 27/04/2021), secondo cui per l'appunto,
“il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio”).
Pertanto, poiché nella fattispecie non è stata formulata alcuna espressa domanda di nullità totale o parziale dei contratti per cui è lite, la relativa pronuncia con efficacia di giudicato deve ritenersi illegittima, non avendo potuto il Tribunale
pagina 14 di 17 effettuare un siffatto accertamento neppure incidenter tantum, al fine di procedere alla rettificazione dei saldi dei conti in questione, in difetto di loro produzione o esibizione in giudizio.
Il Capo b) della sentenza non definitiva va, dunque, dichiarato nullo anche per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col motivo in argomento lamenta l'erroneità della decisione “nella parte in CP_2 cui il Tribunale di Prato ha condannato la banca al pagamento degli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283
c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati, a detta del Tribunale, e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens”.
Sostiene in particolare l'APPELLANTE che alle azioni di ripetizione dell'indebito come quella di specie non sarebbe applicabile l'art. 1284, comma 4, c.c. potendo tale norma trovare applicazione esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale.
La censura seppure infondata è assorbita dalle considerazioni che precedono che implicano il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito.
Infatti, seppure la Corte regolatrice con Ordinanze n. 61 del 03/01/2023 e
n. 7677 del 22/03/2025, abbia avuto modo di statuire che “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale”, risultando infondata l'azione di ripetizione dell'indebito per mancata ottemperanza, da parte della , CP_6 al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., la censura risulta assorbita dalle considerazioni svolte in ordine ai precedenti motivi di gravame.
IV. Anche la quarta censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col quarto motivo di gravame denuncia vizio di motivazione per illogicità CP_2 nella parte della sentenza in cui è stata dichiarata la mancata giustificazione della capitalizzazione degli interessi e della CMS, in quanto incoerente con la ritenuta pagina 15 di 17 nullità dei contratti, per mancata loro produzione e mancanza di prova di forma scritta.
La censura è assorbita dalle considerazioni svolte in ordine ai primi due motivi di gravame.
Infatti, in difetto di produzione dei contratti per cui è lite, non è dato riscontrare l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della CMS.
Poiché trattasi di contratti dei quali è ignota la data di stipula, non è dato neppure ritenere che essi fossero antecedenti alla delibera CICR 9.02.2000 e che quindi l'eventuale previsione della capitalizzazione degli interessi passivi fosse nulla, poiché basata su un uso negoziale anziché normativo, anche perché come già evidenziato, gli estratti conto prodotti in giudizio si sviluppano dal 1.01.2002.
Co V. Le domande riproposte da
Accertata la nullità della sentenza non definitiva relativamente al capo b) del Co dispositivo ed alla corrispondente parte motivazionale, le domande di di accertamento della illegittimità dei saldi e di ripetizione dell'indebito vanno respinte, in quanto infondate.
VI. Sulle spese processuali
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali di entrambi i CP_2
Co gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della . CP_6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 16 di 17 Contr avverso la sentenza non definitiva n. 13/2020 emessa dal Tribunale di Prato
e pubblicata il 9/01/2020 e la sentenza definitiva n. 334/2023 emessa dal
Tribunale di Prato e pubblicata il 17/5/2023, così provvede:
1. ACCOGLIE i primi due motivi di appello e per l'effetto:
• DICHIARA la nullità dei capi b) e c) della sentenza non definitiva n.
13/2020;
• in totale riforma della sentenza definitiva n. 334/2023, RESPINGE le domande di accertamento della illegittimità dei saldi e di ripetizione dell'indebito;
2. DICHIARA assorbiti i restanti motivi;
3. CONDANNA alla rifusione in favore dell'APPELLANTE Controparte_1 delle spese dei due gradi del giudizio liquidate in complessivi € 14.562,00
(7.616,00 + 6.946,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge;
1. PONE le spese di CTU in via definitiva a carico dell'APPELLATA.
Firenze, camera di consiglio del 09.07.2025
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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