Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5731/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 06.09.21 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Donà di Piave (VE) - Piazza Rizzo n. 4, presso gli Avv.ti DIMITRI GIROTTO e
MATTEO ANTONICCHIO, che lo rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di costituzione di nuovi difensori del 12.08.2023, nonché dagli Avv.ti STEFANO
ROSSI ed ELISA TOMASELLA, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata in data 14.09.22 (non essendo stata depositata rinuncia al mandato difensivo da parte di questi ultimi)
ATTORE OPPONENTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
FARRA DI SOLIGO, alla via CANONICA 3/B INT. 4, presso l'Avv. FULVIO
ANDREOLA, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA con la chiamata in giudizio di
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._2
VITTORIO VENETO, viale DELLA VITTORIA n. 223, presso l'Avv.
[...]
che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta CP_3
TERZO CHIAMATO
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso:
In via principale:
1) revocare il decreto ingiuntivo qui opposto essendo la richiesta ivi avanzata infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, e, accertato e dichiarato il grave inadempimento della ditta
[...]
dichiarare e accertare la risoluzione del rapporto contrattuale intercorrente tra le Controparte_1
parti, valutando alla luce dei minori lavori svolti e dell'importo di cui all'iniziale capitolato, ferme le contestazioni svolte in narrativa, il valore degli stessi da quantificare previa detrazione degli accertandi danni arrecati all'odierno opponente (considerato l'importo già corrisposto); per l'effetto ordinarsi alla
[...]
la restituzione al dott. di quanto indebitamente corrisposto alla Controparte_1 Parte_1
medesima in esecuzione totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto e/o dell'ordinanza che ne ha disposto la provvisoria esecutività;
2) respingersi, per i titoli dedotti, ogni e qualsiasi domanda proposta, anche in via riconvenzionale, dall'arch. nei confronti del dott. in quanto infondata in fatto e in diritto, accertato CP_2 Parte_1
l'inadempimento contrattuale del medesimo e dichiarata la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale;
condannarsi inoltre l'arch. al risarcimento del danno subito dal medesimo dott. CP_2
da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Parte_1
In subordine:
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato se del caso il minore credito vantato dalla
[...]
nei confronti dell'opponente, accertato altresì in via riconvenzionale il diritto del dott. Controparte_1
di non essere vincolato ai diversi importi per l'esecuzione dei lavori di cui ai SAL mai Parte_1
accettati/contestati e di ottenere il risarcimento dei danni patiti, che risulteranno in esito al presente giudizio oltre interessi dalla data dell'esborso a quella del pagamento, compensare integralmente o parzialmente i rispettivi crediti o disporre la restituzione della parte di importo già corrisposto, ove valutato in eccesso;
per l'effetto ordinarsi alla la restituzione al dott. di quanto Controparte_1 Parte_1
indebitamente corrisposto alla medesima in esecuzione totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto e/o dell'ordinanza che ne ha disposto la provvisoria esecutività;
In estremo subordine:
1) Laddove dovesse essere accolta anche solo parzialmente la domanda di parte opposta, condannare l'arch.
a rifondere al dott. le somme che quest'ultimo dovesse essere tenuto a corrispondere a CP_2 Parte_1
2 parte opposta alla luce dell'inadempimento dell'arch. al contratto di prestazione d'opera CP_2
professionale esposto in narrativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con particolare riferimento alle somme eccedenti il capitolato ed indicate nei SAL mai sottoposti a preventiva sottoscrizione ed accettazione da parte del committente, ferma la domanda principale di risarcimento del danno.
2) Laddove, rigettate in tutto o in parte le domande precedenti, dovesse essere accolta anche solo parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dall'arch. in comparsa di risposta, ridursi la CP_2
condanna del dott. alla minor somma ritenuta di giustizia. Parte_1
In via istruttoria:
1. Si ribadisce la richiesta di espletamento della consulenza tecnica, richiamando la memoria ex art. 183
n. 2 c.p.c. datata 12 ottobre 2023 e il quesito ivi proposto, oltre alle note scritte depositate per l'udienza del 29.1.2024, sugli aspetti già indicati nei precedenti scritti difensivi, che si possono compendiare in due diversi profili:
a) problematiche non affrontate dal consulente indicato nel procedimento per a.t.p., e desumibili dall'ordinanza 8.2.2022 della dott.sa Pt_2
- ritardo nell'esecuzione dei lavori e relative cause;
- eventuale autorizzazione di opere extra contratto secondo le modalità previste dal contratto medesimo;
- difformità tra prezzi concordati e applicati, e cause della stessa;
- danno da mancato guadagno del committente;
- errori del direttore dei lavori nel coordinamento dei professionisti nella predisposizione del computo metrico e nella fase di esecuzione dei lavori, e nesso di causalità tra i medesimi e i maggiori costi derivati in danno della committenza;
- conformità degli importi contabilizzati ai principi di economicità, ed eventuale presenza di opere o parti di opere non necessarie;
- rapporto debito-credito tra committente e impresa in ragione degli accertamenti di quanto sopra.
b) aspetti connessi ad errori o incompletezze dell'elaborato peritale, già segnalati e qui di seguito riportati in ulteriore ed estrema sintesi:
1) voci 46 – 50 – 58 del SAL 1 (pag. 79 CTU punto 2.1.1.2): minor valore delle travi utilizzate rispetto a quanto convenuto e fatturato, e mancata sostituzione del tavolato;
2) differenze tra voci e imputazioni del del SAL 1 con il preventivo del 10/03/2020 (pag. 80 CTU punto 2.1.1.3);
3 3) voci del SAL 1 non preventivate e quindi non autorizzate dalla Committenza (pag. 81 CTU punto
2.1.1.4), come ad es. l'isolamento
4) sottostima del danno riguadante NP11 relativo a “Demolizione muro in mattoni e rimozione serramento porticato Area 5” (pag. 85 CTU)
5) voce 64 del Sal 1 sulla quantità di grondaie, copertine, convesse, scossaline e mantovane (pag. 88 CTU punto 2.1.1.5);
6) voce 48 del SAL 1 sul numero di coppi nuovi posati (pag. 89 CTU punto 2.1.1.6), in palese contrasto con il DDT dimesso dal CTP della stessa parte convenuta con PEC del 13.05.2022;
7) mancato accertamento delle cause delle maggiori quantità di magrone, travi e acciaio per fondazione voci
3, 4 e 5, presenti nel SAL 1 e indicate alle pagine 8 e 9 delle osservazioni di parte alla bozza del CTU;
opere non previste nel progetto strutturale di cui impresa e D.L. non hanno consegnato il progetto di variante, omissione che il CTU non ha segnalato;
8) Voce 11 del SAL 2 (pag. 95 punto 2.1.3.2): giustificazione della necessità dell'aumento della quantità del tamponamento perimetrale;
9) danneggiamento del telaio e del tamponamento del secondo cancello (pag. 97 CTU punto 2.2.1.2);
10) rimozione e smaltimento dei porticati / pompeiane, e sottostima del danno per il loro ripristino (pag.
15-16 osservazioni del committente alla bozza del CTU);
11) danneggiamento di alcune tubazioni (pag. 102 CTU punto 2.2.1.4), sottostima del danno per sostituzione di 14 ml di tubo in Cls 30 cm e mancata valutazione della rottura delle tubazioni dei cavidotti fra garage e casetta;
12) spostamento della conduttura interrata (pag. 104 CTU punto 2.2.1.5) e sottostima dei costi di ripristino;
13) copertura della pompeiana / pensilina per posa fotovoltaico (pag. 106 CTU punto 2.2.1.6): deterioramento dei pannelli e loro errata dimensioni;
difformità delle teste delle travi rispetto al progetto
(pag. 4 della relazione alla visita del 27.04.22 e ribadito a pag. 2 delle note alla visita in cantiere del
20.05.22 e a pag. 17 e 18 delle osservazioni di parte alla bozza della CTU); inoltre, che la pompeiana necessitasse di ulteriori protezioni era stato sottostima del danno e non chiarezza se esso comprenda o meno i ponteggi per la sostituzione dei pannelli e delle travi ammalorati;
14) mancato allineamento del pluviale di scarico in corrispondenza dello spigolo nord-est del garage (pag. 114 CTU punto 2.2.1.10), con sottostima del costi di sostituzione;
4 15) sistemazione cornicione (pag. 115 CTU punto 2.2.1.11) e mancata valutazione dei danni arrecati dall'impresa;
16) ripristino quota stradina e fabbricato (pag. 116 CTU punto 2.2.1.12) e mancata considerazione che a posa dello stabilizzato è stata decisa dal D.L. per la sola comodità nella movimentazione dei mezzi
Dell'impresa, non per necessità del committente (pag. 22 osservazioni di parte alla bozza CTU e doc. 32
; Parte_1
17) sistemazione dell'area esterna (pag. 117 CTU punto 2.2.1.13): mancata considerazione che il contratto prevedeva al punto 4 la pulizia completa dello scoperto, non eseguita dall'impresa (pag. 22 osservazioni di parte alla bozza del CTU);
18) riepilogo dei danni diretti e dei danni indiretti (pag. 27 e 28 risposte alle osservazioni alla bozza del
CTU punti 1.5.6 e 1.5.7) e mancata risposta del perito nonostante l'elenco dei danni sia indicato a pag.
14 dell'atto di opposizione a D.I.;
19) operato del D.L. arch. (pag.29 risposte alle osservazioni alla bozza del CTU punto 1.6): il CP_2
quesito prevedeva che l'indagine comprendesse anche l'«[…] esistenza, la natura, la gravità e la causa dei vizi e delle difformità lamentati dal ricorrente nel ricorso e nell'atto di opposizione»; mancata valutazione delle responsabilità del D.L. e del progettista arch. CP_2
2. Ferme le eccezioni di inammissibilità dei capitoli di prova avversari, per mancata indicazione specifica del testimone o dei testimoni che dovrebbero essere chiamati a rispondere, e richiamando le ulteriori ragioni di inammissibilità esposte nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3, si insiste per l'ammissione dei capitoli a prova contraria ivi formulati, nonché per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, datata 12 ottobre 2023, con richiesta di abilitazione a prova contraria con i testi già indicati, in denegata ipotesi di ammissione di istanze istruttorie avversarie.
3. Si insiste per l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come richiesto nella memoria da ultimo citata.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE rigettarsi l'opposizione in quanto infondata, per le ragioni tutte esposte in atto, in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 1557/2021 del 15/06/2021, emesso nell'ambito del procedimento rubricato al N. di R.G. 3035/2021, in ogni sua parte, condannando il signor Parte_1
5 al pagamento della somma “di € 91.889,90, con gli interessi legali dalla domanda, oltre alle spese Pt_1
di lite, liquidate in € 566,50 per spese ed € 2135,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge”;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare come alcune o tutte le opere extracontratto non siano state commissionate e/o approvate dal committente, condannare quest'ultimo a corrispondere alla
[...]
ex art. 2041 c.c., congruo indennizzo commisurato alla corrispondente diminuzione Controparte_1
patrimoniale subita dall'impresa appaltatrice, nella somma che verrà determinata in corso di causa;
IN OGNI CASO spese e compensi di lite interamente rifusi
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale ed interpello delle parti costituite sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la ha sottoscritto, in data 04/05/2020, contratto di appalto Controparte_1
privato con il signor a mezzo del quale assumeva l'appalto dei “lavori di ristrutturazione Parte_1
per ottenere il miglioramento del comportamento sotto sisma dalla classe D alla classe C delle unità immobiliari foglio 1 particella 6 sub 1, 27 e 28, il restauro della ghiacciaia foglio 1 particella 11 sub 1 e
2 e la realizzazione delle opere di fondazione, dei solai di piano, dei tamponamenti perimetrali e della copertura in legno di una nuova costruzione ad uso residenziale da eseguirsi in Vittorio Veneto Via
Pontavai 131 su area censita catastalmente al Foglio 68 mappale 6, 11, 14, 833, 835, 836, 838 e 840 il tutto in conformità ai Permessi di costruire n. 111 del 26.09.2018 (Appartamenti) n. 112 del
27.09.2018 (ghiacciaia) e n. 14830 del 11/05/2015 e successive varianti (…)”, giusto documento n.
1 allegato alla comparsa che si rammostra?
2) Vero che tale contratto interveniva a seguito delle offerte presentate dall'appaltatore n. 2 (“Demolizione
e ricostruzione porticati esterni”) e 3 (“Complesso ex area “Dal Bo-Zanon”, Ristrutturazione area 2 – copertura D'SS, Area 5 e Area 6”) del 10/03/2020 e n. 1 (“Realizzazione nuovo fabbricato”) del 04/05/2020, richiamate nelle premesse dell'atto, facenti parte integrante dello stesso?
3) Vero che il contratto di cui al capitolo 1), che si rammostra, omette qualunque riferimento all'offerta relativamente alla ghiacciaia?
4) Vero che, con riferimento alla ghiacciaia, all'art. 8 del contratto sub. doc. 1 allegato alla comparsa che si rammostra, rubricato “Inizio e consegna dei lavori”, le parti concordavano come “per quest'ultima il
6 committente si riserva di confermare l'esecuzione dei lavori all'esito della verifica del preventivo di spesa che verrà successivamente consegnato”?
5) Vero che con riferimento alla ghiacciaia il signor ometteva di conferire il relativo incarico alla Parte_1
Controparte_1
6) Vero che la chiedeva al signor in svariate occasioni che le venissero Controparte_1 Parte_1
trasmessi i documenti necessari per redigere l'offerta economica della ghiacciaia?
7) Vero che, con riferimento al capitolo che precede, il signor ometteva la trasmissione dei Parte_1
documenti richiesti?
8) Vero che con mail del 13/08/2020 l'impresa scriveva al D'SS “per Controparte_1
una attendibile pianificazione dei lavori della ghiacciaia sono necessari un progetto esecutivo con indicate le prescrizioni operative, il P.S.C. con relativo Gantt e ovviamente un accordo economico sottoscritto tra impresa esecutrice e committente che ad oggi ancora non c'è”, giusto doc. sub. 11 allegato alla comparsa che si rammostra?
9) Vero che con mail 08/02/2021 l'Impresa scriveva al D'SS “non so cosa ripetere di quanto già espresso;
sicuramente per iniziare si dovrebbe trovare un accordo economico che ad oggi non c'è ma se ci sediamo ad un tavolo forse è possibile trovarlo. Fermo restando che come ripetuto più volte senza però ascolto, per una più completa valutazione e programmazione dei lavori l'impresa necessita del PSC;
documento che nel rispetto dei ruoli non può essere prodotto dalla stessa”, giusto doc. sub. 14 ex adverso che si rammostra?
10) Vero che il CTU, Ing. a pag. 112 della perizia ha precisato come “L'impresa aveva formulato Per_1
dei preventivi che però non sono stati approvati dal committente. E' la stessa parte attorea che in atto di citazione riferisce che la sottoscrizione del contratto avveniva con riserva di decidere sulla ristrutturazione ella ghiacciaia all'esito della verifica del preventivo aggiornato. In buona sostanza l'impresa non è mai stata autorizzata dal committente ad seguire lavori per la ristrutturazione della ghiacciaia”, giusta perizia che si rammostra?
11) Vero che all'art. 6 del contratto di cui al capitolo 1) le parti stipulavano come “I lavori e le forniture oggetto dell'appalto vengono assunti dall'APPALTATORE a misura, verificando le quantità effettive a fine lavori in applicazione dei prezzi unitari (oltre ad IVA) descritti negli allegati computi metrici e preventivi di spesa pari a una somma totale di Euro 141.575,09
(centoquarantunomilacinquecentosettantacinque/09) a cui viene applicato un ribasso del 2% per un
7 importo complessivo di Euro 138.743,59 (centotrentaottomilasettecentoquarantatre/59) + IVA comprensivo di Euro 3.000,00 (tremila/00) per oneri della sicurezza. Il corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti, sarà liquidato dal committente, con le ritenute previste, previa verifica della regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, da comprovarsi per iscritto, entro 10 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) da parte dell'impresa”, giusto doc. n. 1 che si rammostra?
12) Vero che le parti concordavano che i lavori venissero appaltati a misura, giusto doc. n. 1 allegato alla comparsa che si rammostra?
13) Vero che le parti concordavano come il corrispettivo dei lavori fosse liquidato dal committente previa verifica della regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavoratori e sottoscrizione dei SAL giusto doc.
n. 1 allegato alla comparsa che si rammostra?
14) Vero che la emetteva per quanto riguarda i lavori di “Realizzazione Controparte_1
nuovo fabbricato”, il SAL 1 in data 04/06/2020, il SAL 2 in data 26/10/2020 ed il SAL 3 il
11/12/2020, giusto doc. n. 2 allegato alla comparsa che si rammostra?
15) Vero che la emetteva per quanto riguarda i lavori di “Demolizione e Controparte_1
ricostruzione porticati – Ristrutturazione area 2, area 5, area 6” il SAL 1 in data 16/07/2020, il
SAL 2 il 10/11/2020 ed il SAL 3 il 11/12/2020, giusto doc. n. 3 allegato alla comparsa che si rammostra?
16) Vero che la emetteva per quanto riguarda i lavori di “Realizzazione Controparte_1
sottoservizi”, il SAL 2 in data 10/11/2020 ed il SAL 3 il 11/12/2020, giusto doc. n. 4 allegato alla comparsa che si rammostra?
17) Vero che i SAL di cui ai capitoli 14, 15 e 16 che precedono e che si rammostrano venivano timbrati e siglati dal Direttore dei Lavori nominato dalla Committenza, ovvero dall'Arch. , con CP_2
Studio in viale Vittorio Emanuele II° n. 57 a Vittorio Veneto (TV)?
18) Vero che la “lettera/conferimento di incarico professionale” rilasciata all'Arch. e CP_2
dimessa da controparte (doc. n. 1 allegato all'atto di citazione in opposizione), prevede che al Professionista, con riferimento alla “ristrutturazione ex villa dal bo zanon”, fossero state delegate le “verifiche ed aggiornamento computi, verifica particolari esecutivi, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e variante finale”, mentre con riguardo al “villino” l'incarico riguardava “la gestione segreteria, verifica dell'aerea e del progetto autorizzato (di cui è stato richiesto l'accesso agli atti), documentazione fotografica, la CILA di adeguamento in variante architettonica della
8 variante strutturale, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità fine lavori parziale con documentazione certa”, giusto doc. sub. 1 allegato all'atto di citazione ex adverso che si rammostra?
19) Vero che l'incarico professionale conferito dal D'SS all'Arch. era di direzione dei lavori e CP_2
che a pag. 2 del medesimo veniva precisato come “Il professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica e organizzativa avvalendosi, ove lo ritenga opportuno del contributo di collaboratori e di consulenze specialistiche” giusto doc. sub. 1 allegato all'atto di citazione ex adverso che si rammostra?
20) Vero che rientrava nei compiti del direttore dei lavori impartire indicazioni e ordini all'impresa?
21) Vero che la circostanza di cui al punto che precede veniva accertata anche dal CTU, Ing. a Per_1
pag. 84 della relazione dallo stesso dimessa, giusta relazione peritale che si rammostra?
22) Vero che il direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, ha ordinato, controllato e seguito l'esecuzione delle nuove opere (con l'applicazione dei nuovi prezzi) e delle varianti, infine approvandole mediante sottoscrizione dei SAL?
23) Vero che durante il periodo di esecuzione dei lavori il signor era quotidianamente presente Parte_1
personalmente in cantiere?
24) Vero che il signor proponeva all'impresa un calcolo del dovuto mediante l'utilizzazione di Parte_1
un criterio consistente nell' applicare i costi per lavori c.d. “in economia” anziché a misura, come da contratto?
25) Vero che il signor comunicava all'odierno attore che anche volendo redigere i SAL CP_4
con l'utilizzazione del criterio proposto dal committente il costo finale non sarebbe risultato inferiore, bensì decisamente più elevato?
26) Vero che alla mail del 30/11/2020 il rispondeva “rinvio come da telefonata CP_4
intercorsa giovedì u.s. i SAL relativi ai porticati e ai sottoservizi nelle due versioni “a misura” e “in economia” affinché tu possa fare le Tue considerazioni”, giusto doc. n. 12 allegato all'atto di citazione ex adverso che si rammostra?
27) Vero che, con riferimento alla circostanza di cui al capitolo che precede, il SAL 2 sottoservizi indicava una somma pari ad Euro 7.211,95 mentre lo stesso SAL nella versione in economia porta l'importo di
Euro 9.720,44?
28) Vero che manca l'intervenuto accordo tre la parti circa l'applicazione del metodo di calcolo proposto dal D'SS in luogo di quello contrattualmente pattuito?
9 29) Vero che il signor dimette sub. doc. 13 una mail del 26/01/2021 dell'impresa con cui Parte_1
uest'ultima comunica “La contabilità dei lavori fino ad oggi eseguiti è stata prodotta a misura come da contratto sottoscritto tra le parti;
una contabilizzazione “in economia” non porterebbe comunque a un risultato da Te auspicato perché di “economia” tale metodologia di contabilità ha solo il nome. Solamente
a soddisfazione della tua curiosità per i lavori eseguiti fino ad oggi la percentuale di maggiorazione dei costi che risulta dalla contabilità di cantiere aziendale è pari al 15% comprensivo di spese generali e utile d'impresa, praticamente si tratta di un cantiere in perdita. Ora vedi Tu se vuoi che lo contabilizziamo “in economia”.
L'ultima frase rivestiva ovviamente carattere ironico”, giusto doc. n. 13 ex adverso che si rammostra?
30) Vero che nella mail dell'impresa del 08/02/2021, dimessa da controparte quale sub. doc. 14,
l'impresa comunica “mi dispiace ribadire per l'ennesima volta trattasi assolutamente di un malinteso da parte tua perché i lavori eseguiti rientrano in un contratto di appalto che prevede una contabilità a misura e non in funzione di costi nudi e spread”, giusto doc. n. 14 ex adverso che si rammostra?
31) Vero che con pec del 01/04/2021 l'impresa comunicava al committente: “Innanzitutto ricordo per l'ennesima volta che il contratto d'appalto prevede a “contabilità lavori a misura” e pertanto ritengo pretenziose le tue richieste di documentazione per redigere una contabilità in economia. Non vedo un motivo valido perché Tu non proceda al pagamento di quanto dovuto all'impresa come riportato nei SAL sottoscritti dal Direttore Lavori;
allego quindi le fatture a saldo dei lavori ad oggi eseguiti. (…)”, giusto doc. n. 5 allegato alla comparsa che si rammostra?
32) Vero che il CTU, dottor a pag. 123 della perizia ha evidenziato come “Con riguardo Per_1
all'accordo sulla diversa quantificazione dei lavori che il committente sostiene essere intervenuto tra lui e l'impresa, come da documento allegato sub. 24 all'atto di citazione, il sottoscritto C.T.U., dopo averlo esaminato in contraddittorio nel corso della riunione del 14/04/2022, prendeva atto che si trattava di una deregistrazione di porzioni (le ore e i minuti indicati facevano risultare api omissis) di un confronto verbale intervenuto fra il e il Anche dopo un ulteriore esame, lo scrivente rilva che Parte_1 CP_1
dalla registrazione non risulta esplicito, sotto l'aspetto prettamente tecnico, alcun accordo”, giusta perizia che si rammostra?
33) Vero che con riferimento ai porticati/pompeiane citati a pagine 2 e 13 della perizia ex adverso dimessa sub. doc. n. 8 l'odierno attore commissionava alla società convenuta la “Demolizione e
10 ricostruzione porticati esterni”, giusta offerta n. 2 del 10/03/2020 richiamata nel contratto di appalto e d esso allegato, dimessa peraltro dalla medesima controparte (doc. sub. 5 ex adverso) che si rammostra?
34) Vero che l'offerta citata al punto che precede si limitava a prevedere la demolizione e ricostruzione senza prevedere il riposizionamento dei porticati?
35) Vero che la citata offerta di cui capitolo 33) prevedeva infatti alla voce 1 quanto segue: “Demolizione completa (…) - trasporto a rifiuto dei materiali di risulta delle demolizioni in discariche autorizzate, procurate a spese dell'appaltatore (…)” giusto doc. sub. 5 ex adverso che si rammostra?
36) Vero che in data 23/06/2020 lo studio De Luca Associati scriveva una mail indirizzata anche al committente del seguente tenore: “lunedì mattina sono stato con l'Arch. presso abitazione CP_2 Parte_1
per fare il punto sulle tettoie da disegnare”, giusto doc. sub. 9 allegato alla comparsa che si rammostra?
37) Vero che nella mail di cui al punto che precede è scritto quanto segue: “Per prendere le misure accurate deve essere demolita la tettoia esistente. Ci sono interferenze sulle cornici e sui dettagli della zona curva.
Noi disegneremo la tettoia secondo i disegni dell'Ing. , sarà poi la CMM a verificare le misure sul Per_2
posto (noi forniremo il file tekla con piastre, bulloni etc, su cui la CMM estrarrà i formalini”?
38) Vero che in data 26/05/2020 l'odierno attore scriveva al D.LL. (girando la mail anche all'impresa)
“Buongiorno (…) In attesa della tua proposta per le pompeiane”, giusto doc. n. 7 che si CP_2
rammostra?
39) Vero che con mail del 01/07/2020 il committente scriveva all'impresa “resto in attesa del preventivo per le 3 pompeiane”, giusto doc. n. 10 che si rammostra?
40) Vero che il CTU, dott. a pagine 99, 100, 101 e 102, con riferimento alle circostanze di cui Per_1
ai capitoli da 33) a 39) che precedono dopo aver richiamato le comunicazioni citate così scrive: “In definitiva lo scrivente conclude con elevata probabilità che in base alla documentazione in atti per i porticati fosse prevista la loro demolizione e ricostruzione mediante la fornitura e posa di nuovi elementi strutturali.
In particolare, la demolizione del porticato n. 1 si è resa necessaria per poter proseguire con i lavori di progettazione e di esecuzione dei sottoservizi. Le lavorazioni sono state tute condivise dal D.L. che ah approvato e sottoscritto la contabilità dei lavori eseguiti dall'impresa. Lo scrivente pertanto non ha elementi, nemmeno in via presuntiva, per poter imputare il danno lamentato dal committente all'impresa”, giusta perizia che si rammostra?
41) Vero che la volontà del signor era quella di demolire e ricostruire ex novo i tre Parte_1
porticati/pompeiane e di provvedervi entro il 31/07/2020: tale scadenza veniva evidenziata dal
11 committente “perché superando tale data c'è il rischio di perdere il relativo rimborso assicurativo”, giusto doc. sub. 8 che si rammostra?
42) Vero che il committente aveva l'intenzione (personale) di procedere alla realizzazione dei porticati facendosi poi rimborsare il costo dall'assicurazione?
43) Vero che l'allungamento dei tempi derivava dalla mancata decisione del D'SS sul come far eseguire esattamente i porticati?
44) Vero che dopo che la convenuta aveva correttamente provveduto alla demolizione dei due porticati dell'area 2/5 e area 6 il committente pretendeva che l'impresa provvedesse solo allo smontaggio del porticato rimanente?
45) Vero che l'impresa si rifiutava di eseguire quanto richiesto poiché priva delle competenze proprie di un falegname per l'esecuzione di tale lavoro e perché trattavasi di lavorazione non ricompresa nel contratto,
“consigliando” al committente di incaricare un professionista adeguato per l'esecuzione di tale opera?
46) Vero che l'impresa chiariva, con mail del 13/08/2020: “Per lo smontaggio e il montaggio della pompeiana in legno mi hai detto di aver incaricato un falegname di tua fiducia. Ti ricordo che era prevista demolizione della pompeiana perché doveva essere sostituita da una nuova con struttura principale in acciaio il cui progetto esecutivo peraltro non è stato eseguito in attesa di conferma da parte della tipologia della stessa pompeiana. Le altre due sono state rimosse come da progetto/computo con operazione di “demolizione”; per la fornitura e posa di quelle nuove è necessario avere i progetti esecutivi che ovviamente come è stato detto dalla aranno seguito alla conferma del progetto architettonico (…) Premesso CP_6
quanto sopra esposto chiedo pertanto conferma della avvenuta rimozione della pompeiana in legno sul lato
Ovest e dell'ottenimento delle autorizzazioni per le lavorazioni nelle parti condominiali per poter organizzare la ripresa dei lavori la prossima settimana”, giusto doc. sub. 11 che si rammostra?
47) Vero che il costo di cui alla voce del SAL n. 1 del 16/07/2020 “Demolizione e ricostruzione porticati” rientra negli oneri per la sicurezza richiamati dall'art. 6 del contratto, a carico del committente, giusti docc. sub. 1 e 3 allegati alla comparsa?
48) Vero che con riferimento alla circostanza di cui al capitolo che precede il CTU, a pagina 79 della perizia, ha valutato corretta la registrazione riportata “in quanto espressa in conformità alla previsione contrattuale e all'ultima voce dell'offerta più sopra richiamata”, giusta perizia che si rammostra?
12 49) Vero che la odierna convenuta ha fatturato al Condominio i costi relativi alle fatture n. 39 del
28/05/2020 e n. 52 del 29/7/2020 sub. doc. ex adverso 19 bis 1 e 19 bis 2, relativi alle lavorazioni di cui alle voci 46, 50 e 58 all'interno del SAL 1 del 16/07/2020?
50) Vero che gli importi di cui alle fatture citate nel precedente capitolo di prova rimanevano esclusi dall'importo richiesto in pagamento dall'impresa al signor Parte_1
51) Vero che con riferimento alla voca NP07 SAL 1 riguardante l'area 5 e relativa alla “Fornitura e posa in opera di isolamento in lana di roccia spessore mm 100 per isolamento copertura in legno” con mail del 19/06/2020 l'impresa inviava al D'SS “le schede tecniche delle membrane e dei pannelli in lana di roccia per l'isolamento delle coperture. Allego preventivo di spesa per le due membrane (…)”, giusto doc.
n. 12 che si rammostra?
52) Vero che, sempre con riferimento alla circostanza di cui al capitolo che precede, con mail del
29/06/2020 il Committente nulla contestava in merito ai preventivi inviatigli, giusto doc. n. 13 che si rammostra?
53) Vero che con mail del 16/09/2020 l'impresa inoltrava al D'SS “la stratigrafia del pacchetto di copertura realizzato (…)” a cui il committente rispondeva “Grazie”, giusto doc. n. 14 allegato alla comparsa che si rammostra?
54) Vero che il direttore dei Lavori ha sottoscritto il Sal 1 del 16/07/2020 di cui ai capitoli 53-55 che precedono, quale doc. sub. 3 allegato alla comparsa?
55) Vero che il Ctu, dottor a pag. 81-82 della propria perizia sulle circostanze di cui ai capitoli Per_1
53-56 precisa come “la lamentela di parte attorea non sussiste. Poiché non sussiste, perde di significato individuare la natura, la gravità e a causa. L'importo allibrato con NP7 nel SAL 1 è ammissibile”, giusta perizia che si rammostra?
56) Vero che con riferimento al NP9 del SAL 1 del 16/07/2020 relativo a “Solo posa in opera tubo corrugato diam. Mm 32 per antenna” con mail del 29/06/2020 il committente scriveva all'impresa manifestando la necessità di posare “due tubi elettrici per portare il segnale televisivo dell'antenna installata nel camino della casetta in garage e appartamento (vedi allegato)”, giusto docc. n. 3 e 13 allegati alla comparsa che si rammostrano?
57) Vero che con riferimento alla circostanza che precede il CTU, Ing. a pag. 83-84 della perizia, Per_1
specifica come “è da valutare che il lavoro è stato espressamente richiesto dal Committente all'impresa. Va
13 poi considerato che il Direttore ha sottoscritto il SAL 1 dando quindi indirettamente per approvati anche tutti i relativi NP”, giusta perizia che si rammostra?
58) Vero che con riferimento al NP10 del SAL 1 del 16/07/2020, sub. doc. n. 3 allegato alla comparsa, relativo a “Esecuzione di taglio con flessibile tra tavolato pacchetto di copertura per inserimento scossalina sotto gronda…” il lavoro suddetto veniva eseguito dall'impresa su incarico del Direttore dei
Lavori?
59) Vero che con riferimento alla circostanza che precede il CTU a pag. 84-85 della perizia ha precisato che “si trattava di un intervento necessario, eseguito verosimilmente su richiesta verbale del D.L. Tale intervento era semplicemente destinato a garantire un risultato del lavoro a regola d'arte. Rientrava nei compito del D.L. impartire indicazioni e ordini, così come lo svolgimento del suo incarico prevedeva (…)
Va poi considerato che il Direttore ha sottoscritto il SAL 1 riconoscendo anche tutti i realtivi NP”, giusta perizia che si rammostra?
60) Vero che con riferimento al NP11 del SAL 1 del 16/07/2020, sub. doc. n. 3 allegato alla comparsa, relativo a “Demolizione muro in mattoni e rimozione serramento porticato area 5” tale opera si rendeva necessaria per la realizzazione dei sottoservizi?
61) Vero che con riferimento alla circostanza di cui al capitolo che precede l'opera veniva eseguita su ordine impartito dal Direttore dei Lavori e dal Committente?
62) Vero che l'opera di cui al punto che precede veniva eseguita dall'impresa alla presenza del D.L. e del committente?
63) Vero che sempre con riferimento all'opera di cui ai capitoli 62-64 che precedono a pag. 85-86 della perizia il CTU riconosce come “Nel corso degli effettuati sopralluoghi lo scrivente ha accertato che effettivamente tale opera è stata eseguita (…) il lavoro contestato era necessario (…)” giusta perizia che si rammostra?
64) Vero che con riferimento al NP 12 del SAL 1 del 16/07/2020 quale doc. sub. 3 allegato alla comparsa relativo a “Ricostruzione timpano e sporto fabbricato 2 con lastra posato su CP_7
sottostante struttura lignea di supporto in morali e OSB. Inserimento nell'intercapedine di lana di roccia spessore cm 16. Nel prezzo è compresa l'applicazione di rete in fibra di vetro e la rasatura superficiale di finitura” tale opera è stata eseguita dall'impresa?
65) Vero che l'opera di cui al punto che precede era stata commissionata dal Committente e dal D.L.?
14 66) Vero che il CTU a pag. 87-88 della perizia specifica “Nel corso degli effettuati sopralluoghi lo scrivente ha accertato che effettivamente tale opera è stata eseguita. Con riguardo se il lavoro era stato preventivato vale la stesa risposta fornit a per il precedente NP7. La lamentela di parte attorea non sussiste. Poiché non sussiste, perde di significato individuare la natura, la gravità e la causa. L'importo allibrato con NP12 nel SAL 1 è ammissibile”, giusta perizia che si rammostra?
67) Vero che con riguardo alla voce 64 del SAL 1 del SAL 1 del 16/07/2020 quale doc. sub. 3 allegato alla comparsa il committente decideva di escludere l'esecuzione delle opere strutturali indicate nell'offerta 3 del 10/03/2020, di cui al doc. sub. 4 ex adverso che si rammostra?
68) Vero che con riferimento al punto che precede il signor comunicava all'impresa di non Parte_1
procedere più alla demolizione della copertura con conseguente ricostruzione a doppia falda, ma di mantenere la struttura esistente (datata e geometricamente più articolata), con un tetto in parte a doppia falda (sopra gli appartamenti) raccordato con una copertura inferiore a padiglione?
69) Vero che in seguito alla scelta del committente di cui ai due capitoli che precedono conseguiva un aumento della quantità di lattoneria necessaria?
70) Vero che l'impresa procedeva alla sostituzione, su richiesta del committente, di tutta la lattoneria di tutte le altre aree, necessaria per il tipo di pacchetto di isolamento scelto dal committente e che dunque, fisiologicamente, ne ha comportato un aumento di quantità rispetto a quella di cui al computo iniziale?
71) Vero che il computo iniziale relativo alle opere di cui al punto che precede veniva redatto da un soggetto diverso dalla Controparte_1
72) Vero che il computo di cui al capitolo che precede risultava sottostimato?
73) Vero che la variante di cui ai capitoli che precedono veniva imposta dalla committenza e che il Direttore dei Lavori dichiarava che avrebbe dovuto produrre la relativa variante?
74) Vero che il CTU, a pag. 88-89 della perizia, in merito alle circostanze di cui ai capitoli 67-73 precisa come “Lo scrivente nel corso degli effettuati sopralluoghi ha accertato che la maggiore quantità allibrata è conseguente ad una diversa soluzione adottata in corso d'opera rispetto a quella che era prevista nel progetto originariamente assentito sulla base del quale l'impresa aveva formulato l'offerta. Il
Committente decideva, infatti, di non far realizzare le opere strutturali di cui agli artt. 45-46-54-55-56-
57-58-59 previste nell'offerta 3 del 10/03/2020 (cfr. allegato sub. 4 all'atto di citazione in opposizione), così come è già stato riferito nel precedente punto 1.5. Lo stesso committente chiedeva, infatti, di non realizzare un tetto a doppia falda, ma di mantenere la tipologia preesistente ossia un tetto in parte a due
15 falde raccordato con un tetto inferiore a padiglione. Tale variante ha comportato, unitamente all'aver ordinato di sostituire la lattoneria anche delle altre porzioni di tetto, in dipendenza del fatto che il maggior spessore è dovuto al pacchetto di isolamento preventivato e autorizzato dal committente, una maggiore altezza e quindi una maggiore quantità della lattoneria fornita e posata. La quantità di lattoneria, prevista nell'originario computo metrico relativo ad un tetto diverso rispetto a quello poi realizzato, era sottostimata rispetto a quella che si è resa necessaria per il lavoro richiesto dal committente. Dai grafici di cantiere consegnati allo scrivente e a tutti gli intervenuti nel corso degli effettuati sopralluoghi, si evince la correttezza delle quantità allibrate. La lamentela di parte attorea non sussiste. Poiché non sussiste, perde di significato individuare la natura, la gravità e la causa. L'importo allibrato alla voce 64 nel SAL 1 è ammissibile”, giusta perizia che si rammostra?
75) Vero che con riferimento alla voce 48 del SAL 1 solo con la visione diretta dei coppi l'impresa ha avuto la possibilità di stabilire quanti fossero integri e quanti no?
76) Vero che l'impresa con mail del 03/07/2020 prospettava al committente due soluzioni tecniche per la posa dei coppi con sistema Jolly, giusto doc. n. 15 allegato alla comparsa che si rammostra?
77) Vero che le opzioni consistevano nel procedere all'applicazione per il manto superiore di tutti coppi nuovi anticati oppure tentare di riutilizzare quelli vecchi meno danneggiati indicando però la percentuale del 20% di coppi nuovi necessaria per il manto superiore, giusto doc. n. 15 che si rammostra?
78) Vero che con mail del 04/07/2020 il committente, rispondeva alla mail di cui al punto che precede
“Per quanto al tetto per uniformità direi di procedere con i coppi esistenti come ha fatto nel tetto Pt_3
alto” giusto doc. n. 15 che si rammostra?
79) Vero che la percentuale indicata si riferiva, come indicato nelle citate comunicazioni, al manto superiore del tetto mentre per quello inferiore andavano utilizzati solo coppi nuovi o comunque perfettamente sani?
80) Vero che il CTU, a pag. 89-90 e 91 della perizia, ha accertato che “per la formazione dei canali sono stati utilizzati coppi nuovi e che per la formazione delle coperte sono stati utilizzati molti coppi preesistenti, ma anche coppi nuovi, così come lo sono quelli dei displuvi e di colmi. Tale fatto, unitamente alla diversa tipologia di tetoa dottata per l'area 5, così come richiesta dal Committente, ha comportato una diversa quantità di coppi (…) Del resto il contratto era stipulato a misura, cosicché ogni diversa quantità in più o in meno rispetto alla previsione di massima contenuta nel computo originario poteva ritenersi possibile, soprattutto in vista di garantire un risultato a regola dell'arte secondo le indicazioni del D.L. e della Committenza. Non va dimenticato che è compito del D.L. impartire disposizioni tecniche all'impresa
16 (…) Di conseguenza il numero di coppi nuovi utilizzati potrebbe essere verosimile di circa 4.650 a conferma di quelli allibrati nel SAL 1 dall'impresa alla voc 48 che è di 4.532 (…) L'importo allibrato
è ammissibile”, giusta perizia che si rammostra?
81) Vero che con riferimento alle voci 2 e 3 del SAL 1 del 04/06/2020, quale doc. n. 2 allegato alla comparsa che si rammostra, lo scavo ed il getto sono stato realizzati secondo quanto necessario e secondo il progetto strutturale a cui l'impresa doveva attenersi?
82) Vero che, con riferimento alla circostanza di cui al punto che precede, la quantità di scavo effettivo è stata una conseguenza della variazione della quota di imposta commissionata dal Committente?
83) Vero che con riferimento alla circostanza di cui ai punti 81/82 la quantità di calcestruzzo utilizzata
è derivata dalla necessità di compensare il piano di posa delle sottofondazioni poiché in fase di scavo è stato rinvenuto materiale di riporto?
84) Vero che il committente aveva sollevato al D.LL. la propria perplessità sul punto, una volta ricevuto il relativo SAL inoltratogli dall'impresa il 19/06/2020, giuso doc. n. 16 allegato alla comparsa che si rammostra?
85) Vero che il committente riceveva in data 07/07/2020 dal Direttore dei Lavori la seguente risposta
“il quantitativo di ferro e calcestruzzo è corretto nel sal dell'impresa; il motivo è dovuto al calcolo preventivo che non prevedeva cordoli di collegamento trasversali (…)”, giusto doc. n. 16 che si rammostra?
86) Vero che il CTU con riferimento alle circostanze di cui ai capitoli 81-85 a pagine 91-92-93 della perizia ha accertato come “Parte attorea ha consegnato una nota che riporta due foto dell'area di sedime ante lavori. Essa allega che inequivocabilmente da esse si deduce che il terreno era pianeggiante e più basso di 25 cm rispetto al grezzo piscina (…) Dalle foto non si può evincere l'andamento del piano campagna se non di larga massima e comunque dalle stesse non si possono ricavare dati metrici tali da poter desumere l'effettivo andamento del preesistente piano campagna (…) Quanto è stato scavato appare documentato nella foto di cantiere n. 0185 trasmessa dall'impresa a tutte le parti con pec del 02/04/2022 CP_1
(cfr. foto N. 41) (…) lo scrivente desume che lo scavo è stato profondo complessivamente nell'ordine di almeno 60-70 cm oltre lo scotico. Un lavoro va allibrato e pagato in forza dell'effettiva quantità lavorata.
E' impensabile che un computo metrico fatto a priori, verosimilmente senza il rilievo di un piano quotato
(…) possa costituire un assoluto riferimento metrico per la contabilità finale dei lavori (…) Rientrava allora nei compiti del D.L. impartire disposizioni e ordii al fine di far realizzare l'opera a regola dell'arte.
Il D.L., con la sottoscrizione del SAL, ha confermato la correttezza del lavoro realizzato dall'impresa
17 anche per raggiungere la quota di imposta utile ad impostare la fondazione su un terreno di idonee caratteristiche geotecniche (…) La lamentela di parte attorea non sussiste”, giusta perizia che si rammostra?
87) Vero che il SAL 1 del 04/06/2020 è stato sottoscritto dal D.L., giusto doc n. 2 che si rammostra?
88) Vero che il D.LL. comunicava in data 09/07/2020 al committente di evitare continui cambi di idee “perché alla fine tutto si scarica sulla contabilità finale” e lo esortava a prendere le decisioni che tardavano ad arrivare: “poi l'impresa dovrà fermarsi in quanto non hai ancora preso la decisione sulla carpenteria ”, giusto doc. n. 16 che si rammostra? Parte_4
89) Vero che le voci NP 02 e NP03 del SAL 2 del 26/10/2020, quale doc. n. 2 allegato alla comparsa che si rammostra, riguardano lavori non compresi nel contratto di appalto, quale doc. n. 1 che si rammostra?
90) Vero che con riferimento al capitolo che precede la comunicava i nuovi prezzi al committente CP_1
con mail del 07/05/2020, alla quale il signor rispondeva concedendo la propria approvazione, Parte_1
“va bene”, giusto doc. n. 17 che si rammostra?
91) Vero che intorno alla piscina erano presenti degli scavi, realizzati da soggetto diverso dalla
[...]
che quest'ultima doveva colmare per poter proseguire con i propri lavori? CP_1
92) Vero che con riferimento al punto che precede il materiale necessario non è quello che andava rimosso, il quale ultimo invece consisteva in altro materiale utilizzato dall'impresa per creare una zona di manovra?
93) Vero che a pag. 93-94-95 della perizia il CTU accerta come “la lamentela di parte attorea non sussiste (…) Gli importi allibrati alle voci 2 e 3 nel SAL 1 sono ammissibili”, giusta perizia che si rammostra?
94) Vero che con riferimento alla voce 11 del SAL 2 del 26/10/2020, quale doc. n. 2 allegto alla comparsa che si rammostra, all'impresa veniva richiesto dal D.LL. di eseguire il descritto tamponamento, diverso da quello preventivato, per poter asseverare la cubatura dell'edificio provvisorio?
95) Vero che, con riferimento alla circostanza di cui al capitolo che precede, i mq di cui alla voce 11 del
SAL 2 sono risultati maggiori?
96) Vero che in data 06/10/2020 il direttore dei Lavori scriveva all'impresa – e per conoscenza al committente – quanto segue: “buongiorno a tutti, a seguito dell'incontro odierno in cantiere si conferma il tamponamento in pannelli perimetrale della struttura della carpenteria del "villino" come da grafico allegato (…)”, giusto doc. n. 18 che si rammostra?
18 97) Vero che il CTU, a pag. 95-96 della perizia, precisa “Lo scrivente rileva che la quantità di tamponamento è variata a seguito della mail del D.L. del 06/10/2020, trasmessa all'impresa e al committente, in cui ordinava il tamponamento in pannelli perimetrale della struttura della carpenteria del
“villino” come da grafico allegato denominato “pannelli di chiusura perimetrali” (cfr. allegato sub. 18 al fascicolo di comparsa di costituzione e risposta). Tale tamponamento era diverso da quello preventivato.
Nel corso del sopralluogo si è verificata la superficie del tamponamento e si è trovata che la superficie corrisponde a quella allibrata. Pertanto la lamentela attorea non sussiste (…) L'importo alla voce 11 nel
SAL 2 è ammissibile”, giusta perizia che si rammostra?
98) Vero che per quanto riguarda il volume di nuova terra fornita il materiale di risulta non poteva essere utilizzato per il riempimento necessitandosi, per tal scopo, di un materiale particolare (misto di terra e ghiaia)?
99) Vero che il committente conosceva la circostanza e, con la mail del 07/05/2020 sopracitata, concedeva la propria approvazione giusto doc. n. 17 cit. che si rammostra?
100) Vero che con riferimento al NP del SAL 3 del 11/12/2020, quale doc. n. sub. 2 allegato alla comparsa, relativo al costo di Euro 2.000,00 per montaggio e smontaggio dei ponteggi tale voce concerne una lavorazione che nel contratto non era prevista ma veniva successivamente commissionata?
101) Vero che i succitati ponteggi si sono resi necessari per il montaggio della nuova pensilina “fotovoltaico”
a bordo piscina ed erano sia ponteggi esterni perimetrali per i lavori in copertura sia ponteggi interni alla pensilina per il montaggio delle travature in legno?
102) Vero che il calcolo del dovuto è stato effettuato tenuto conto delle ore utilizzate per il lavoro indicato prodromico per l'appunto alla realizzazione delle lavorazioni succitate?
103) Vero che il CTU, a pag. 96-97 della propria perizia, accerta che “la lamentela di parte attorea non sussiste”, giusta perizia che si rammostra?
104) Vero che il committente ed il Direttore dei Lavori ordinavano all'impresa la demolizione della vetrata con relative spallette in mattoni?
105) Vero che la demolizione di cui al punto che precede avveniva alla presenza del committente e dal
Direttore dei Lavori, del signor e CP_4 Parte_5
106) Vero che nell'occasione di cui al punto che precede il signor ne ha controllato la regolare Parte_1
esecuzione?
19 107) Vero che la demolizione di cui al punto che precede si è resa necessaria dovendo procedere alla demolizione della pavimentazione per la realizzazione dei sottoservizi e conseguente rifacimento del pavimento?
108) Vero che il secondo cancello di cui alla perizia di parte attorea sub. 8 era escluso dall'ambito del cantiere della e veniva invece utilizzato da terzi? CP_1
109) Vero che con riferimento al punto che precede la era sprovvista di un interesse lavorativo CP_1
ad interagire con tale cancello?
110) Vero che la foto dimessa da controparte (sub. doc. 8) mostra come la transenna delimitante il cantiere fosse posta prima di esso?
111) Vero che il CTU, a pag. 97 e 98 della perizia chiarisce come “Rileva peraltro che dalla prima foto di pagina 10 della perizia di parte attorea, l'area cortili zia che conduceva al cancello in oggetto risultava confinata tramite barriere metalliche da cantiere (…) E d'altronde anche sulla base di quanto è stato accertato nel corso dei sopralluoghi, nessun lavoro era stato seguito dall'impresa nel patio condominiale.
None merge, pertanto, alcun motivo evidente, o anche semplicemente ipotizzabile con elevata probabilità, sulla base dle quale l'impresa avrebbe dovuto aprire il cancello per poi dimenticarsi di rifissarlo. La stessa parte attorea non documenta, in atti, l'attribuzione del danno all'impresa con il supporto di una qualsivoglia, pur minima, prova oggettiva”, giusta perizia che si rammostra?
112) Vero che con riferimento ai porticati/pompeiane il CTU, a pag. da 99 a 102 della perizia, chiarisce come “il preventivo non contiene alcuna voce con riguardo alla riposa dei porticati e che piuttosto le voci riguardanti le demolizioni comprendono il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta delle demolizioni in discariche autorizzate” giusta perizia che si rammostra?
113) Vero che con riferimento alla circostanza che precede il CTU specifica “Se non fosse stato necessario, infatti, provvedere alla formazione di nuovi porticati/pompeiane e fosse stato sufficiente soltanto riposare i preesistenti, non avrebbe avuto alcun significato fare dei disegni o ricercare un'altra soluzione e/o prevedere nell'offerta la formazione di nuove opere, quali quelle delle voci da 4 a 8 dell'offerta n. 2 (cfr. documento allegato sub. 5 al fascicolo di parte attorea) “, giusta perizia che si rammostra?
114) Vero che con riferimento alla circostanza che precede il CTU specifica a pag. 102 come “(…) in base alla documentazione in atti, per i porticati fosse prevista la loro demolizione e ricostruzione mediante la fornitura e posa di nuovi elementi strutturali. (…) Lo scrivente pertanto non ha elementi, nemmeno in
20 via presuntiva, per poter imputare il danno lamentato dal committente dall'impresa” giusta perizia che si rammostra?
115) Vero che in merito ai sottoservizi, benché inizialmente non previsti – ma necessari da eseguire - il committente chiedeva all'impresa di provvedere alla realizzazione degli stessi?
116) Vero che la convenuta inoltrava allo stesso un preventivo del 02/09/2020 e il successivo
08/09/2020 veniva celebrato un sopralluogo con la presenza di tutte le parti (impresa, e CP_6
committente) nel corso del quale si concordava, tra le tante cose discusse, che “4 - la nuova vasca imhof presente nel patio d'aliessi viene posizionata ad una quota che garantisca lo scarico verso il patio condominiale e posizionata in prossimità del muro a sud dell'ingresso dell'unità immobiliare di cui è collegata”, che “5 - la sostituzione con il pozzetto firenze della vasca a tre camere presente nel patio d'aliessi viene rinviata a dopo l'assemblea condominiale del 18 settembre” e che “6 - nel fronte del portone garage viene predisposto un tubo per il collegamento delle fognature diam cm 160 sotto il massetto, alla quota del tubo di fognatura che collega le vasche a tre camere al perdente posizionato nell'area a nord degli edifici, con pendenza verso la ghiacciaia per un possibile futuro collegamento alternativo”: dell'incontro veniva redatto verbale trasmesso da parte della , giusto doc. n. 18/a allegato alla comparsa che si CP_6
rammostra?
117) Vero che i lavori per la realizzazione dei sottoservizi erano stati commissionati dal ma Parte_1
che per il loro proseguo sarebbero stati necessari dei progetti esecutivi?
118) Vero che nonostante le numerose richieste avanzate dall'impresa in merito alla necessità di avere un esecutivo definitivo a cui attenersi per capire dove e come continuare la realizzazione dei suddetti sottoservizi, tale documentazione non perveniva: sul punto infatti il committente non trovava un accordo con il Direttore dei Lavori in merito alla soluzione preferibile da adottare?
119) Vero che nessuna autorizzazione o conferma sul proseguo dell'esecuzione dei sottoservizi, né alcuna approvazione veniva quindi data alla CP_1
120) Vero che in data 20/11/2020 il Direttore dei Lavori inviava al committente una mail con cui allegava uno schema di ipotesi di collegamento ad un nuovo allaccio fognatura comunale, giusto doc. n. 19 allegato alla comparsa che si rammostra?
121) Vero che il non concordava, proponendo un altro punto di connessione? Parte_1
21 122) Vero che il direttore, allora, in data 23/11/2020, spiegava al committente come, a seguito di un incontro con il tecnico della era giunto alla conclusione per cui il punto di consegna “non può Parte_6
che essere dove lo ho indicato”, giusto doc. n. 19 che si rammostra?
123) Vero che l'impresa, destinataria per conoscenza dello scambio di comunicazioni succitato, scriveva quindi il 23/11/2020 al committente: “Buongiorno forse prima di riprendere i lavori è meglio Pt_1
attendere una soluzione progettuale condivisa tra committente e direttore lavori. Rimaniamo in attesa di un aggiornamento” , giusto doc. n. 19 che si rammostra?
124) Vero che con mail del 08/02/2021 l'impresa, sul punto, così specificava al “riprendendo Parte_1
il punto 6, a novembre i lavori sono stati sospesi per tua indecisione su quale soluzione scegliere per eseguire le fognature. Ricordo che il marciapiede lato giardino è da mesi armato pronto per il getto;
ora sempre che con il tempo non si sia rovinata l'armo si potrebbe gettare anche la prossima settimana ma mi devi comunicare per iscritto in termini precisi ed inequivocabili che posso procedere l getto. Così in egual misura per le restanti opere da eseguire.”, giusto doc n. 20 che si rammostra?
125) Vero che in data 12/02/2021 il direttore dei Lavori inoltrava una mail al committente e all'impresa del seguente tenore: “vi invio schemi di fognatura con indicata la quota di consegna;
devi Pt_1
confermarli all'impresa; alberto” giusto doc. n. 21 che si rammostra?
126) Vero che il 15/02/2021 l'impresa scriveva al committente che per procedere con il collegamento del patio ed il by pass necessitava dell'approvazione del medesimo, oltre che dell'approvazione del relativo preventivo poiché “trattandosi di opere extracontrattuali devono essere approvate e confermate prima di essere eseguite, come da contratto”, giusto doc. n. 21 che si rammostra?
127) Vero che in data 16/03/2021, di nuovo, l'impresa scriveva “Ciao sono sempre qua in Pt_1
attesa che mi arrivi una soluzione chiara e univoca condivisa dalla committenza e direzione lavori;
e per evitare malintesi con elaborato grafico di progetto e preventivo per le nuove opere da te firmati. Spero che tu questo lo possa condividere”, giusto doc. n. 22 che si rammostra?
128) Vero che la circostanza veniva nuovamente ribadita dall'impresa con comunicazione per del
01/04/2021, giusto doc. n. 5 cit. che si rammostra?
129) Vero che i sottoservizi realizzati dall'impresa sono stati eseguiti su esclusiva proprietà del Parte_1
130) Vero che l'interruzione dei lavori non è dipesa da volontà o inadempimento dell'impresa, ma dalla condotta tenuta dalla committenza?
22 131) Vero che i tubi in pvc di cui alla perizia di parte attorea sub. doc. n. 8 ex adverso, di collegamento con il fiume Meschio, risultavano danneggiati prima che l'impresa cominciasse i lavori, con perdite evidenti da tempo in corso, tanto che il terreno su cui poggiava risultava paludoso?
132) Vero che con riferimento ai tubi in pvc di cui alla perizia di parte attorea sub. doc. n. 8 ex adverso, di collegamento con il fiume Meschio, il CTU a pag. 102-103-104 della perizia ha chiarito come “A parere tecnico dello scrivente la rottura è conseguenza della qualità del PVC, dell'utilizzo improprio che all'epoca della realizzazione della tubazione ne è stato fatto e dalla sua vetustà. Di cosneguenza lo scrivente non imputa all'impresa il danno lamentato da parte attorea relativamente alla tubazione in PVC”, giusta perizia che si rammostra?
133) Vero che per quanto riguarda la tubazione in cemento di cui alla perizia di parte attorea sub. doc.
n. 8 ex adverso, l'impresa avrebbe provveduto al ripristino al momento in cui avrebbe proceduto a calottarlo con la realizzazione del pavimento in cemento armato, poiché non era possibile provvedervi in via autonoma e prima di tale specifica lavorazione?
134) Vero che per quanto riguarda la tubazione in cemento si tratta di un tubo a scorrimento di acque bianche forato solo sulla parte superiore?
135) Vero che il CTU a pag. 103 della perizia ha evidenziato, con riferimento alla tubazione in cemento dei capitoli che precedono, che “Sempre nel corso delle operazioni peritali l'Impresa e il Committente hanno concordato che il costo per il suo ripristino e di Euro 350,00”, giusta perizia che si rammostra?
136) Vero che con riferimento allo spostamento della conduttura interrata era previsto lo spostamento della tubatura indicata tramite una soluzione diversa dala soluzione di by-pass?
137) Vero che il committente optava per la soluzione tramite bypass?
138) Vero che per la variante richiesta l'impresa presentava al D'SS il relativo preventivo in data
27/11/2020 ed uno successivo il 29/03/2021?
139) Vero che il D'SS riteneva di non approvarli poiché il costo per le opere idrauliche necessarie risultava, a dire dello stesso, troppo elevato?
140) Vero che l'impresa quindi proponeva al committente di reperire da sé un idraulico per la realizzazione di quanto voluto?
141) Vero che il CTU, in merito allo spostamento della conduttura interrata di cui ai capitoli che precedono, a pag. 104-106 della perizia, ha chiarito come “Nel corso dei sopralluoghi lo scrivente non ha notato né è stato fatto notare dagli intervenuti, alcun segnale di cedimento fondazionale (…) Va peraltro
23 segnalato che sarebbe stato sufficiente che il committente avesse interrotto l'adduzione di acqua dal fiume
Meschio per evitare qualsivoglia perdita di acqua”, giusta perizia che si rammostra?
142) Vero che con riferimento al posizionamento dei pilastri in acciaio in loco di cui alla perizia ex adverso sub. doc. n. 8 l'impresa ha seguito le indicazioni ricevute, dovendo attenersi al progetto ed alle tavole alla stesa consegnate?
143) Vero che la comunicazione mail del D.LL. del 26/10/2020, che si dimette quale doc. n. 23, conferma quanto precisato al punto che precede?
144) Vero che in merito alla copertura della pompeiana costituita “solo da un telo USB e privo delle onduline soprastanti” all'impresa convenuta il committente commissionava esclusivamente il posizionamento delle assi in legno, senza includere nella commissione la realizzazione di una copertura o il posizionamento di onduline?
145) Vero che su tale pompeiana il D'SS aveva manifestato all'impresa e al D.L. l'intenzione di posizionare un impianto fotovoltaico?
146) Vero che il ometteva di incaricare della realizzazione della adeguata copertura la Parte_1 [...]
CP_1
147) Vero che per quanto riguarda la presenza del telo il relativo posizionamento a protezione delle assi in legno era stato consigliato proprio dall'impresa e dal Direttore dei Lavori per il periodo intercorrente fino al posizionamento della eventuale copertura?
148) Vero che il Direttore dei Lavori, con mail del 26/10/2020, scriveva: “La pensilina va coperta con il fotovoltaico e bisogna capire dai fornitori che sottofondo inserire perché potrebbe anche essere fissato direttamente sulle travi;
se vuoi effettuare una azione provvisoria, ma evidentemente onerosa, potrebbe essere utilizzato un pannello OSB da 20 mm o compensato marino da 15 mm con sovrastante membrana protettiva USB Protector nastrata e con listelli chiodati ortogonali alla linea di gronda (…)”, giusto doc.
n. 23 e sob. 2 allegato alla CTU che si rammostra?
149) Vero che alla comunicazione di cui al punto che precede il Committente rispondeva: “Per la tettoia direi che da sotto è meglio vedere il pannello in compensato con le fughe di congiunzione nascoste dalle travi e il tutto adeguatamente protetto in attesa che venga definito a breve il progetto dell'impianto fotovoltaico”, giusto doc. n. giusto doc. n. 23 e sub. 2 allegato alla CTU che si rammostra?
150) Vero che il CTU, a pag. 106-107-108-109 della perizia specifica che “la lamentela di parte attorea relativa alla mancata fornitura e posa di onduline impermeabilizzanti non sussiste (…) La
24 lamentela di parte attorea riguardante le connessioni, pertanto è priva di significato e/o rilievo (…)”, giusta perizia che si rammostra?
151) Vero che l'impresa lasciava il cantiere completamente recintato ed in sicurezza? 152) Vero che l'accesso lato ovest ad una U.I. di proprietà del committente e locata e l'accesso lato nord del cantiere erano confinati all'epoca dello scatto, giuste foto allegate alla perizia ex adverso sub. doc. n. 8 pg. 10 che si rammostrano?
153) Vero che il CTU a pag. 109-110-111 della perizia ha precisato che, con riferimento all'accesso lato ovest ad una U.I. di proprietà del committente e locata, “E' però da considerare che tale accesso, all'epoca della prima foto di pag. 10 della perizia di parte attorea, risultava confinato”, giusta perizia che si rammostra?
154) Vero che il CTU a pag. 109-110-111 della perizia ha precisato che, con riferimento all'accesso lato nord, “Sempre all'epoca degli effettuati sopralluoghi lo scrivente ha accertato che l'accesso lato nord risultava raggiungibile tramite una passerella pedonale in legno (…) ed allora è da valutare che tale passerella, seppur in modo precario, abbia sempre confinato il relativo accesso dell'area sede di cantiere
(…) entrambi gli accessi , all'epoca delle due foto sopra richiamate, che sono contenute nella perizia di parte attorea, risultavano confinanti o da barriere metalliche o dai parapetti, seppur precari, posti ai lati della passarella pedonale di legno”, giusta perizia che si rammostra?
155) Vero che gli spostamenti delle recinzioni sono stati effettuati da altri soggetti successivamente?
156) Vero che con riferimento alla ghiacciaia la inoltrava al committente un preventivo del 2019 CP_1
ed uno successivo dopo apposito sopralluogo?
157) Vero che anche il secondo preventivo risultava di massima mancando la trasmissione da parte del committente all'impresa della documentazione tecnica necessaria?
158) Vero che la richiedeva al la documentazione prodromica ad un preventivo della CP_1 Parte_1
ghiacciaia con mail di data 13/08/2020, 08/02/2021, 01/04/2021 sub doc. n. 11 e 14 che si rammostrano?
159) Vero che il CTU a pag. 111 della perizia ha chiarito come “Dagli atti non risulta che i lavori per la ristrutturazione di tale manufatto siano mai stati autorizzati dalla committenza. L'impresa aveva formulato dei preventivi che però non sono stati approvati dal committente (…) In buona sostanza l'impresa non è mai stata autorizzata dal committente ad eseguire i lavori per la ristrutturazione della ghiacciaia (…) La lamentela attorea è, pertanto, priva di rilievo”, giusta perizia che si rammostra?
25 160) Vero che in merito alla sistemazione del cornicione la relativa spesa risulta esclusa dalla contabilizzazione da parte dell'impresa?
161) Vero che in merito alla circostanza di cui al punto che precede il CTU a pag. 116 della perizia ha accertato come “In definitiva la lamentela di parte ricorrente non si configura come danno imputabile all' in qualunque modo la si esamini”, giusta perizia che si rammostra? Controparte_8
162) Vero che in merito al ripristino della quota stradina e fabbricato l'impresa ha escluso il relativo costo dalla contabilizzazione?
163) Vero che in merito al punto che precede il CTU a pag. 117 della perizia ha precisato come “In ogni caso il costo del lavoro di asporto sarebbe ricaduto sul committente (..) La lamentela attorea è priva di rilievo”, giusta perizia che si rammostra?
164) Vero che in merito alla sistemazione dell'area esternala ometteva la contabilizzazione di CP_1
costi?
165) Vero che il CTU a pag. 117-118-119 della perizia ha accertato che “le foto di cui all'allegato sub.
3 documentano zone che di fatto erano strettamente necessarie da occupare per l'esecuzione dei lavori eseguii dall'impresa (…) lo scrivente valuta che le stesse non documentino danni al giardino a sud del laghetto e/o comunque all'area esterna ai due canteri delimitati dalle recinzioni. Nessun danno infatti compare nemmeno nelle foto di cui agli allegati sub. 2 e sub. 3 alle osservazioni”, giusta perizia che si rammostra?
166) Vero che le fatture n. 39 del 28/05/2020 e n. 52 del 29/07/2020 emesse nei confronti del riguardano lavori inseriti nei preventivi rivolti al signor Controparte_9
ma poi fatturati al Condominio su espressa sua richiesta e pagati dall'Ente? Parte_1
167) Vero che tali importi risultano esclusi dalle fatture azionate alla nei confronti del CP_1
Parte_1
Si indicano a testi i signori:
- , residente a [...]di Soligo (TV); CP_4
- GEOM. residente a [...]di Soligo (TV); Parte_5
- , amministratrice di Condominio per la Controparte_10
Follina Servizi S.r.l. sita in Pieve di Soligo (TV);
- , residente a [...]di Soligo (TV). Testimone_1
Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova che verranno ex adverso formulati con i testi sopra indicati. Si fanno proprie infine le risultanze della CTU ad eccezione delle parti
26 della perizia contestate dal CTP Ing. e soprattutto della quantificazione dell'importo dei Per_3 Per_4
lavori dei sottoservizi che il CTU ha ritenuto di imputare in parte al e in parte al D'SS CP_9
nonché dell'importo dei danni da degrado portati in detrazione sempre con riferimento ai sottoservizi (pag.
113, 114 e 122 della perizia), e nello specifico richiamando in tal sede tutto quanto dallo stesso eccepito e rilevato in sede di proprie osservazioni allegate alla CTU e da intendersi qui integralmente riportate.
PER IL TERZO CHIAMATO
Il procuratore del terzo chiamato, Arch. chiede che la causa sia trattenuta in decisione con CP_2
concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Precisa le conclusioni come segue, dichiarando di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove di controparte:
IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi l'inammissibilità delle domande attoree in quanto indeterminate e generiche, nonché formulate senza interesse ad agire e/o legittimazione e/o titolo, come esposto in comparsa di costituzione e risposta.
NEL MERITO: rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE: accertato il diritto dell'Arch. al pagamento del saldo delle proprie competenze determinato CP_2
contrattualmente nella misura percentuale del 5% sulle opere effettivamente eseguite per la direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e contabilità, come meglio descritto in premessa, condannarsi il sig. al pagamento in favore del medesimo della somma di € 9.257,64, oltre iva e inarcassa, Parte_1
ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
IN SUBORDINE:
Nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui la domanda proposta dall'attore opponente nei confronti dell'Arch. dovesse essere ritenuta ammissibile e/o fondata, si chiede che venga disposta la relativa CP_2
compensazione con le somme dovute in favore dell'Arch. con condanna del sig. al CP_2 Parte_1
pagamento della residua somma eventualmente dovuta.
IN VIA ISTRUTTORIA:
27 come da istanze istruttore formulate nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 del 12.10.2013 e n. 3 del 02.11.2023. IN OGNI CASO: spese e compensi professionali del presente procedimento e del procedimento per atp integralmente rifusi
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 1557/21, Parte_1
emesso da questo Tribunale in data 22.06.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 91.889,90 in favore a titolo Controparte_11
di corrispettivo per i lavori da questa svolti in esecuzione del contratto di appalto in data
04.05.2020.
L'opponente ha sollevato plurime contestazioni riguardanti le opere realizzate dalla società appaltatrice, ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stessa società e ha domandato, in subordine, la riduzione del corrispettivo alla luce delle voci di prezzo non dovute e dei danni subiti a causa della cattiva gestione del cantiere da parte dell'impresa.
L'opponente ha, altresì, chiamato in causa il Direttore dei Lavori arch. e CP_2
ha chiesto, in via subordinata, per l'ipotesi di propria soccombenza nei confronti della società opposta, la condanna del professionista a tenerlo indenne delle somme eventualmente dovute per lavori non espressamente autorizzati dalla committenza ed a risarcire, in solido con l'impresa, i danni da questa cagionati.
L'opposta si è costituita in giudizio e ha resistito all'opposizione, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Si è costituito anche il terzo chiamato arch. , che, oltre a resistere alle CP_2
domande contro di lui proposte, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore opponente al pagamento del compenso professionale ancora dovutogli per l'attività di direzione dei lavori, come da lettera di incarico del 18.03.2020.
Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa.
Concessa dal G.I. la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, respinte le ulteriori istanze istruttorie, le parti hanno precisato le conclusioni definitive
28 trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'esame del merito della causa deve iniziare dai rapporti tra il committente Parte_1
e l'appaltatrice Controparte_1
Le contestazioni sollevate dal opponente, nei confronti della società Parte_1 [...]
opposta, possono essere così riassunte: CP_1
1) inserimento, nei SAL emessi dall'impresa e approvati dal Direttore dei Lavori, di opere non eseguite e perciò indebitamente poste a carico del committente;
2) esecuzione di lavori aggiuntivi senza l'espressa approvazione del committente, richiesta dal contratto di appalto;
3) applicazione, nel computo dei corrispettivi, del criterio “a misura” previsto dal contratto di appalto, anziché del diverso criterio “in economia” successivamente concordato tra le parti;
4) danni materiali causati dall'impresa nell'esecuzione dei lavori;
5) ritardo nell'esecuzione dei lavori e perdite economiche subite dal committente.
***
I punti 1), 2) e 4) devono essere trattati congiuntamente, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Il consulente tecnico, Ing. ha analiticamente individuato e descritto i Persona_5
lavori eseguiti dall'impresa; ha altresì individuato le opere che, pur inserite nei SAL emessi dall'impresa, non sono state effettivamente eseguite e sono state erroneamente addebitate al committente;
ha quindi evidenziato, con riferimento ai lavori aggiuntivi eseguiti, come essi siano stati, in alcuni casi, espressamente approvati dal committente via mail e come si sia trattato, in altri casi, di lavori tecnicamente necessari per eseguire a regola d'arte le opere pattuite per contratto, in quanto tali non soggetti ad approvazione del committente (ex art. 1660 c.c., come si dirà); infine, ha accertato e stimato i danni materiali causati dall'impresa nella gestione del cantiere, detraendo i relativi costi dal credito complessivo dell'appaltatore.
29 Tali operazioni sono state condotte dal CTU con minuziosa e completa valutazione dei dati obiettivi disponibili ed esposte con motivazione approfondita e coerente, immune da vizi logici, che viene perciò assunta a fondamento della presente decisione.
E' importante osservare che il CTU, per esaminare le singole doglianze di parte opponente, si è rigorosamente attenuto alla relazione tecnica di parte allegata alla citazione introduttiva
(doc. 8), relazione espressamente richiamata nella citazione stessa.
Detta relazione, infatti, proprio perché richiamata dall'atto di citazione in opposizione, segna il limite delle censure ammissibili, non essendo consentito all'opponente, una volta proposta l'opposizione, formulare nuovi motivi, diversi da quelli originari, in violazione del termine perentorio stabilito dalla legge.
In ordine, poi, alla questione dei lavori aggiuntivi eseguiti – secondo la prospettazione di parte opponente – in assenza di autorizzazione del committente, il CTU, come già detto, ha posto in evidenza i casi nei quali tali lavori sono stati preventivamente approvati dal committente via mail (dunque, per iscritto) e i casi nei quali, trattandosi di lavori necessari per eseguire a regola d'arte il progetto, l'assenso del committente non era richiesto.
Sul punto va rilevato che le clausole contrattuali riguardanti la necessità, per le lavorazioni non preventivate dall'impresa e/o non comprese nel capitolato d'appalto, dell'espressa approvazione da parte del committente (art. 2 del contratto 04.05.2020) rispecchiano la regola posta dall'art. 1659 c.c., a mente del quale “l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate”.
Tuttavia, oltre all'interesse del committente ad esercitare il pieno controllo sulle eventuali variazioni al progetto, interesse considerato dalla norma citata, il legislatore tutela anche l'interesse dell'appaltatore a poter realizzare l'opera a regola d'arte (adempiendo la sua obbligazione ed evitando di incorrere in responsabilità) anche nei casi di incompletezza o incongruenza delle previsioni progettuali.
A ciò serve la disposizione dell'art. 1660 c.c., che, per le variazioni necessarie “per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte”, esonera l'appaltatore dalla necessità del preventivo consenso del committente, salva la facoltà di recesso prevista, per l'una e per l'altra parte, al ricorrere dei presupposti di cui ai commi 2° e 3° della stessa norma.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che “in tema di appalto, le variazioni di
30 cui all'art. 1660 cod. civ. sono quelle non previste nel progetto, ma rese necessarie dall'esecuzione dell'opera; ove si tratti di variazioni strettamente necessarie alla realizzazione a regola d'arte dell'opera commessa in appalto, deve ritenersi consentito all'appaltatore darvi esecuzione senza preventiva autorizzazione del committente, ma in tal caso, in mancanza di accordo fra le parti, spetta al giudice accertare la detta necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti” (Cass. 10891/2017).
Altrettanto chiaro è l'insegnamento di Cass. 349/1966: “In tema di appalto, le variazioni di cui all'art. 1660 cod. civ. sono quelle non previste, rese necessarie dalla esecuzione dell'opera, e il loro pagamento è dovuto indipendentemente dal fatto che l'appaltatore ne abbia avvertito il committente, sempre che, in mancanza di accordo fra le parti, la loro necessità sia stata accertata dal giudice”.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “nel caso in cui il corrispettivo d'appalto, secondo un progetto che non preveda l'esecuzione di determinate opere, sia stato stabilito senza alcun riferimento alle opere ulteriormente sopravvenute e realizzate, il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà delle parti, non può considerarsi compreso in quello previsto nell'appalto e, anche quando il progetto sia stato predisposto dall'appaltatore, deve essere determinato dal giudice ai sensi dell'art. 1660 cod. civ.” (Cass. 9796/2011).
Pertanto, dove il CTU, sulla base di valutazioni puramente tecniche, ha evidenziato che i lavori aggiuntivi eseguiti erano necessari per eseguire “a regola d'arte” le opere previste dal contratto, riconoscendo all'appaltatore i relativi prezzi anche in assenza di autorizzazione del committente, vi è stata corretta applicazione del suddetto criterio giuridico, ispirato ad evidenti esigenze di contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.
Infine, si osserva che i valori di stima assunti dal CTU, per la quantificazione dei danni o per la valutazione di congruità del prezzo delle singole opere, sono ispirati a criteri di costo ordinario e prescindono, dunque, dai conteggi e dai preventivi prodotti dalle parti.
Fatte queste premesse, si passa all'esame delle singole voci di costo contestate dalla parte opponente.
§§§
SAL 1 del 16/07/2020 – “Demolizione e ricostruzione porticati. Ristrutturazione
Area 2, Area 5, Area 6”
Voce “IMP”: si riferisce agli oneri per la sicurezza e per l'impianto del cantiere, previsti
31 per contratto e perciò dovuti.
Voci 46, 50 e 58: sono state correttamente escluse dagli importi dovuti, in quanto relative a lavori eseguiti dall'impresa per conto del Condominio “Villa Dal Bò Zanon”.
Confronto tra SAL 1 e preventivo 10/03/2020: si tratta di contestazione generica, perché priva di qualsiasi riferimento alle voci del SAL ritenute “distoniche” rispetto al preventivo.
Correttamente, pertanto, il CTU non ha considerato la doglianza in questione.
Voce non preventivata “NP07”: si riferisce alla fornitura e posa in opera di isolamento in lana di roccia, spessore 100 mm, per la realizzazione della copertura in legno.
Il CTU ha individuato e riprodotto lo scambio di messaggi di posta elettronica intercorso tra impresa e committente, da cui si desume che la prima ha informato il secondo dei materiali usati per la costruzione e l'isolamento della copertura e che il secondo ha approvato l'opera.
Il relativo importo, pertanto, è dovuto.
Voce non preventivata “NP08”: si riferisce alla fornitura e posa in opera di lamiera grecata in alluminio per il collegamento tra due aree di progetto (area 2 e area 5).
La voce è stata esclusa dagli importi dovuti, non avendo il CTU trovato corrispondenza tra la voce in questione e i lavori eseguiti.
Voce non preventivata “NP09”: si riferisce alla posa in opera di un tubo corrugato per l'antenna.
Il CTU ha rilevato che il lavoro è stato richiesto dal committente con mail del 29.06.2020.
L'importo è, perciò, dovuto.
Voce non preventivata “NP10”: si riferisce alla “esecuzione di taglio con flessibile tra tavolato pacchetto di copertura per inserimento scossalina sotto gronda”.
Il CTU, con valutazione tecnica non contestata da parte opponente, qualifica tale lavorazione come necessaria per garantire un risultato del lavoro a regola d'arte. Si tratta, dunque, di un intervento che ricade nella previsione dell'art. 1660 c.c. e che non richiede approvazione del committente.
L'importo allibrato appare congruo.
Voce non preventivata “NP11”: si riferisce alla demolizione di un muro in mattoni e alla rimozione di un serramento nel sito indicato come “porticato area 5”.
32 Il CTU ha accertato non solo l'effettiva esecuzione dei lavori, ma anche che gli stessi erano necessari al fine di eseguire gli scavi per la posa delle linee impiantistiche interrate, secondo le modalità concordate tra le parti con verbale di sopralluogo in data 08.09.2020.
Trattandosi, dunque, di lavori tecnicamente necessari, il relativo prezzo – sulla cui congruità non sono state sollevate contestazioni – deve essere riconosciuto all'impresa.
Distinta è la questione riguardante lo smaltimento non autorizzato del serramento rimosso
(vetrata), della quale si dirà nella sezione relativa ai danni.
Voce non preventivata “NP12”: si riferisce ai lavori di “ricostruzione timpano e sporto fabbricato
2 con lastra posato su sottostante struttura lignea di supporto in morali e OSB. Inserimento CP_7
nell'intercapedine di lana di roccia spessore cm 16. Nel prezzo è compresa l'applicazione di rete in fibra di vetro e la rasatura superficiale di finitura”.
Come per la voce “NP07”, si tratta di interventi che erano stati approvati dal committente,
a seguito di uno scambio di messaggi di posta elettronica con l'impresa.
L'importo, perciò, è dovuto.
Voce 64: la contestazione di parte opponente riguarda il quantitativo di lamiere per la realizzazione di grondaie, copertine, converse, scossaline e mantovane, preventivato in 40 metri ed aumentato a 292,29 metri in fase di esecuzione.
Il CTU ha accertato che il maggior quantitativo esposto nel SAL è diretta conseguenza di varianti progettuali approvate dal committente, che, avendo deciso di conservare “un tetto in parte a due falde raccordato con un tetto inferiore a padiglione” e di incrementare lo spessore del pacchetto di isolamento delle coperture, ha necessariamente accettato l'impiego, in dipendenza di tali varianti, di una maggiore quantità di lattoneria. Né può essere accolta l'ulteriore doglianza dell'opponente, di non avere ricevuto dall'impresa una preventiva offerta da accettare, trattandosi, anche in questo caso, di lavorazioni tecnicamente necessarie per il raggiungimento del risultato indicato dal committente stesso.
Il CTU ha, poi, verificato la correttezza del dato esposto nel SAL, da ritenersi congruo quanto al prezzo, sicché l'importo in esame va riconosciuto all'impresa.
Voce 48: l'opponente lamenta che sia stato indicato nel SAL un numero di coppi superiore a quello preventivato e accettato (4.532 contro 2.450 circa).
Il CTU ha accertato, in primo luogo, che il numero di coppi utilizzato è leggermente
33 superiore a quello esposto nel SAL;
in secondo luogo, che l'impiego di una maggiore quantità di coppi è conseguenza degli accordi intervenuti, tra committente e impresa, sia in ordine alla diversa tipologia del tetto rispetto al progetto originario (si veda la precedente
“voce 64”), sia in ordine al riutilizzo dei vecchi coppi solo nella porzione più elevata del tetto (“nel tetto alto”, come risulta dalla mail del committente in data 04.07.2020), con posa di coppi nuovi per la copertura delle altre porzioni ed in particolare per la formazione dei canali di scolo (scelta, questa, priva di alternative dal punto di vista tecnico).
Pertanto, l'importo in esame, non contestato quanto al prezzo unitario dei coppi, è dovuto all'impresa.
§§§
SAL 1 del 04/06/2020 – “Realizzazione nuovo fabbricato”
Voci 2 e 3: si riferiscono agli scavi (voce 2) e al getto di calcestruzzo per sottofondazioni
(voce 3). La relazione tecnica di parte, allegata all'atto di citazione in opposizione e dallo stesso richiamata, lamenta l'addebito di cubature superiori a quelle preventivate (pag. 7).
Sul punto il CTU ha accertato: a) l'assenza di un'autentica progettazione esecutiva, cioè
“cantierabile”, e l'esistenza, invece, di una mera progettazione “di livello definitivo” che non consentiva di stabilire in anticipo, con la dovuta precisione, le quantità di scavi da realizzare e di calcestruzzo da gettare;
b) l'effettiva esecuzione di uno scavo “profondo complessivamente nell'ordine di almeno 60÷70 cm oltre lo scotico”; c) la più che probabile “necessità tecnica di un simile scavo, anche per raggiungere la quota di imposta utile ad impostare la fondazione su un terreno di idonee caratteristiche geotecniche”.
Si tratta, allora, di opere tecnicamente necessarie per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, ricadenti nella sfera di applicazione dell'art. 1660 c.c..
Non vi è contestazione sulla congruità dei prezzi unitari applicati.
Le censure relative ad altre voci del SAL in esame (magrone, travi e acciaio per fondazioni, tirafondi, orditure dei solai e della copertura) non rientrano tra quelle sollevate con la relazione tecnica allegata all'atto di citazione in opposizione e sono, pertanto, nuove e come tali inammissibili.
§§§
SAL 2 del 26/10/2020 – “Realizzazione nuovo fabbricato”
34 Voci non preventivate “NP02” e “NP03”: le due voci riguardano i lavori di realizzazione della piscina. In particolare, la prima si riferisce alla “fornitura di materiale misto natura per il riempimento perimetrale della piscina... compreso il trasporto in cantiere del materiale” e la seconda al
“nolo a caldo di escavatore 50 q.li per riempimento perimetrale della piscina”.
Il CTU ha accertato che tali “Nuovi Prezzi” erano stati comunicati con mail del 07.05.2020 dall'impresa al committente, che li aveva accettati con le parole “va bene”.
I relativi importi, pertanto, in quanto concordati direttamente con il committente, sono dovuti all'impresa.
Voce 11: si riferisce alla fornitura e posa in opera dei pannelli di “tamponamento perimetrale provvisorio dell'edificio”. La doglianza dell'opponente attiene unicamente alla differenza tra il quantitativo addebitato (254,19 mq) e il quantitativo preventivato (195 mq).
Il CTU ha accertato che il quantitativo allibrato corrisponde a quello utilizzato;
la differenza in aumento rispetto al preventivo dipende da un diverso schema tecnico dei tamponamenti provvisori, adottato dal direttore dei lavori a seguito di un sopralluogo con l'impresa e con il committente, il cui consenso alla variante deve, pertanto, presumersi (si veda la mail del 06.10.2020).
§§§
SAL 3 dell'11/12/2020 – “Realizzazione nuovo fabbricato”
Voce “montaggio e smontaggio ponteggi”: si riferisce ai ponteggi necessari per i lavori di costruzione della “pensilina per posa fotovoltaico”, allibrata nel SAL 3 come “Nuovo Prezzo”.
Trattandosi di mezzi indispensabili all'esecuzione dell'opere aggiuntive, il relativo costo, ritenuto congruo dal CTU, rientra nella previsione dell'art. 1660 c.c..
Le ulteriori contestazioni relative alla pensilina non si rinvengono nell'atto di citazione in opposizione e sono, perciò, tardive.
§§§
Danni causati nell'esecuzione dei lavori
Anche nell'esame dei danni che, secondo la prospettazione di parte opponente, sono stati causati dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori, il CTU si è correttamente attenuto alle specifiche deduzioni della relazione tecnica di parte, richiamata dall'atto di citazione in opposizione.
35 Di seguito le singole voci.
Smaltimento non autorizzato di una vetrata
Correttamente il CTU ha computato un danno di euro 2.500,00 per avere l'impresa, senza autorizzazione del committente, avviato allo smaltimento la vetrata rimossa nel corso dell'esecuzione dell'opera in precedenza indicata come “NP11”.
La valutazione appare congrua, dovendosi considerare il valore dell'infisso andato perduto.
Danneggiamento di un cancello
Il CTU ha accertato il danno, ma ha escluso, con ampia e logica motivazione che qui si condivide, che esso possa essere imputato con certezza a condotte dell'impresa.
Rimozione e smaltimento dei porticati
Parte opponente sostiene che, a fronte di un'offerta che prevedeva la demolizione della sola copertura dei porticati, gli stessi siano stati demoliti e rimossi per intero, con conseguente perdita patrimoniale del committente.
Sul punto il CTU ha verificato che, dalla lettura dell'intero capitolato d'appalto, si ricava che la demolizione integrale dei porticati era necessaria per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte: “...Orbene, si fa notare che, se dal lavoro di cui alla voce 1 sembrerebbe emergere che eventuali ritti di sostegno non fossero compresi nei lavori da eseguire, dall'esecuzione a regola dell'arte di tutte le tutte le altre voci risulta che era necessario il preventivo asporto dei ritti. [...] Va tenuto conto, in aggiunta, che in zona sismica le fondazioni dei pilastri devono essere collegate con cordoli in c.a.. Ci si chiede, allora, come si sarebbero potuti eseguire gli scavi e i getti di calcestruzzo per la formazione dei sottofondi e della platea, nonché il collegamento dei plinti di fondazioni dei ritti di sostegno con cordoli in c.a. senza provvedere all'asporto anche dei ritti...” (pag. 99-100).
Si versa, dunque, in materia di lavori tecnicamente necessari, che possono e devono essere eseguiti dall'appaltatore anche senza approvazione del committente (art. 1660 c.c.).
Peraltro, il CTU ha individuato e richiamato i messaggi di posta elettronica intercorsi tra impresa, direttore dei lavori e committente, dai quali si evince che quest'ultimo era al corrente della necessità di ricostruire per intero le “pompeiane”, opera per la quale chiedeva all'impresa “il preventivo” (mail 01.07.2020).
Trattandosi di lavori necessari, essi non possono essere qualificati come fonte di danno
36 ingiusto per il committente.
Danneggiamento delle tubazioni
Il CTU ha accertato esservi stata, da parte dell'impresa, la rottura di una tubazione in cemento, per la cui riparazione è stato stimato congruo l'importo di euro 350,00.
In ordine alla tubazione in PVC bianco, il CTU ne ha descritto la vetustà ed il pessimo stato di conservazione, con conseguente impossibilità di attribuire i relativi danni a condotte colpose dell'impresa.
Dispersione di acqua nell'area di cantiere
Il CTU ha accertato essersi verificato l'ingresso di acqua dal vicino fiume Meschio, a causa dell'interruzione della “conduttura interrata di collegamento del laghetto antistante la ghiacciaia” con il fiume stesso. Ha stimato in euro 400,00 il costo dei lavori di ripristino della conduttura e ha escluso, a seguito di minuzioso e approfondito esame dello stato dei luoghi, qualsiasi pericolo per la stabilità delle opere e dei fabbricati.
Danni alla copertura della pensilina per impianto fotovoltaico
Parte opponente lamenta che, a causa della difettosa copertura provvisoria, la pensilina destinata all'impianto fotovoltaico abbia subìto infiltrazioni di acqua piovana e danni alla
“pannellatura in legno già posata”.
Il CTU ha accertato l'esistenza delle infiltrazioni e le ha attribuite a due cause concorrenti: la chiodatura dei pannelli in legno, che ha compromesso la continuità della membrana impermeabile “Riwega” presente sulla superficie degli stessi, e il ritardo nella posa dell'impianto fotovoltaico (non affidato all'impresa ma gestito direttamente dal CP_1
committente), ritardo che ha comportato un'eccessiva esposizione della copertura agli agenti atmosferici.
Su questa base il CTU, stimato il costo per la rimozione e la sostituzione della copertura in complessivi 5.494,50 euro, lo ha suddiviso in parti uguali tra impresa, Direttore dei lavori e committente, in quanto corresponsabili del danno (per euro 1.831,50 ciascuno).
Tale criterio appare corretto ed esso non è stato, nella sua concreta applicazione, oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Pericolosità del cantiere
Non è stato provato, e neppure dedotto, che le condizioni del cantiere abbiano provocato
37 danni a terzi, dei quali il committente debba rispondere.
Offerta relativa alla ghiacciaia
La doglianza riguarda la differenza dei prezzi, in aumento, tra la prima offerta formulata dall'impresa per i lavori di ristrutturazione del fabbricato denominato “ghiacciaia”, offerta del 10.04.2019, e la seconda offerta relativa agli stessi lavori trasmessa al committente il
22.07.2020.
Si osserva che la variazione non ha comportato alcun danno per il committente, perché, pacificamente, il contratto d'appalto originario non comprendeva i lavori in questione e rinviava, per essi, ad un successivo accordo tra le parti, che non si è mai formato.
Altrettanto pacifico è che i lavori della “ghiacciaia” non siano mai iniziati.
Danni arrecati ai sottoservizi
Sono stati riconosciuti dal CTU per euro 4.497,41.
I criteri di computo dei danni e di ripartizione dei medesimi tra il D'SS (40%) e il
(60%) non sono stati contestati. Controparte_12
Il perito ha determinato il quantum sulla base del capitolato e dei costi ordinari, sicché non possono essere considerati i maggiori costi pretesi dall'opponente.
Mancato allineamento di un pluviale di scarico
Il danno è stato riconosciuto dal CTU per euro 250,00.
L'importo appare congruo;
non possono essere considerati i maggiori costi pretesi dall'opponente.
Sistemazione del cornicione
Il CTU ha escluso il danno rilevando, in sintesi, che l'attuale conformazione del cornicione
è conseguenza della diversa struttura del tetto richiesta ed approvata dal committente (si veda la precedente “voce 64”).
Ripristino della quota della stradina e del villino
L'opponente lamenta l'omessa rimozione, da parte dell'impresa, del materiale stabilizzato
(ghiaia) steso nell'area di cantiere per facilitare le manovre dei mezzi d'opera.
Il CTU ha accertato la presenza del materiale in questione.
Sul punto si osserva che, in effetti, se è vero che l'impresa non ha addebitato alcun importo per la rimozione del materiale, non eseguita, il contratto di appalto poneva espressamente
38 a carico dell'impresa “lo sgombero delle attrezzature, dei detriti e dei materiali residuati” e “la completa pulizia dello scoperto, per tutta la sua estensione” (art. 4).
La voce di danno in esame va riconosciuta all'opponente, perché la ghiaia, funzionale al movimento dei mezzi d'opera, rientra nella categoria dei “materiali residuati”.
Si stima congruo l'importo di euro 1.059,08 (= euro 962,80 oltre Iva) di cui al preventivo della società prodotto da parte opponente. Parte_7
Danni al giardino
Non possono essere riconosciuti, poiché il CTU ha accertato che le aree interessate dai lavori sono state quelle strettamente necessarie per l'esecuzione degli stessi e perché il contratto di appalto poneva a carico dell'impresa lo “sgombero” delle attrezzature e dei materiali residui e la “pulizia” dello scoperto, ma non il ripristino del giardino nello stato anteriore.
Altre voci di danno non possono essere prese in considerazione, in quanto non indicate nella relazione tecnica di parte richiamata dall'atto di citazione in opposizione e, dunque, non riferibili al contenuto dell'opposizione.
§§§
In conclusione, dall'importo totale dei lavori indicati nei SAL emessi dall'impresa, pari ad euro 131.093,14 (= euro 50.176,96 per “demolizione e ricostruzione porticati – ristrutturazione area 2, area 5, area 6” + euro 75.545,87 per “realizzazione nuovo fabbricato” + euro 5.370,31 per “realizzazione sottoservizi” per la quota di pertinenza di , devono essere Parte_1
detratte le seguenti voci:
- euro 2.357,60 per opere non eseguite (= euro 2.255,25 per “voci 46,50,58” + euro 102,35 per “voce NP08”);
- euro 4.497,41 per danni ai sottoservizi (v. sopra);
- euro 1.059,08 per omessa rimozione della ghiaia (v. sopra);
- euro 5.331,50 per danni di altra natura (= 2.500,00 vetrata + 350,00 tubazione in cemento
+ 400,00 dispersione acqua + 1.831,50 pensilina fotovoltaico + 250,00 pluviale); per complessivi euro 13.245,59.
Il valore totale dei lavori eseguiti dall'impresa, al netto degli importi erroneamente allibrati e dei danni, ammonta pertanto ad euro 117.847,55.
39 La differenza rispetto al maggiore importo indicato nella relazione tecnica di ATP (= euro
121.488,13) dipende da due fattori:
1) l'importo di euro 1.059,08 per omessa rimozione della ghiaia, qui riconosciuto a favore del committente;
2) un errore materiale presente nella relazione tecnica, che a pagina 120 correttamente quantifica il totale dei “danni di altra natura” in euro 5.331,50 e che invece, nel riepilogo finale, detrae per la stessa voce il minore importo di euro 2.750,00 (pagina 121).
***
Per ottenere una complessiva revisione del corrispettivo di appalto, l'opponente
[...]
ha sostenuto che, dopo la stipulazione del contratto in data 04.05.2020, sia stato Parte_1
concluso tra le parti un accordo modificativo del criterio di computo dei prezzi.
Secondo la tesi dell'opponente, sarebbe stato pattuito, per le singole opere, il pagamento di un corrispettivo pari al minore importo tra il prezzo “a misura” stabilito nel contratto originario e il prezzo “in economia” risultante dal costo vivo della manodopera, dei materiali e dei servizi, maggiorato di un margine di utile (“spread”) dell'11-12% (v. atto di citazione in opposizione, pag. 7).
Si tratta della contestazione precedentemente riportata al punto 3).
Essa è basata sulla produzione in giudizio, da parte dell'opponente, della registrazione di una conversazione telefonica avvenuta in data 03.09.2020 tra lo stesso e Parte_1
addetto alla gestione del cantiere per conto della società appaltatrice. CP_4
Richiamando alcuni passi della conversazione (doc. 24 allegato alla memoria 11.09.2023),
l'opponente sostiene che il si sia impegnato a rivedere i prezzi d'appalto secondo CP_1
il suddetto criterio e chiede, perciò, che il corrispettivo sia interamente rideterminato in conformità al nuovo accordo.
L'esistenza di tale accordo è stata negata da parte opposta, che ha depositato in causa una trascrizione integrale della registrazione, la cui corrispondenza alla traccia sonora originale non è stata contestata dall'opponente (doc. 23 allegato alla memoria depositata in data
16.01.2023).
Ora – a parte il profilo della mancanza, in capo a del potere di impegnare CP_4
la società della quale è legale rappresentante un altro soggetto Controparte_1
40 ( – si riportano di seguito i brani della conversazione valorizzati da Persona_6
parte opponente:
«(00:32:09) D'SS VI: ma per quello dico che se sei a preventivo capisco che devi pararti il sedere ma da questo a, ripeto, a a farlo pesare eccessivamente su di me questo no io preferisco farti fare altre cose no…
(00:32:23) assolutamente no, faremo il confronto alla fine se vuoi facciamo un confronto CP_4
con le con con i lavori in economia
(00:32:29) D'SS VI: va bene.
(00:32:31) De BI OL: e dopo vedremo di trovare un accordo.»
Da queste frasi si evince unicamente la disponibilità del ad eseguire il confronto CP_1
tra il corrispettivo dei lavori calcolato “a misura” e il corrispettivo calcolato “in economia”, senza alcun vincolo e senza alcuna volontà di modificare le pattuizioni contrattuali, come indicano chiaramente le parole “e dopo vedremo di trovare un accordo” (= si parla di un accordo futuro ed eventuale).
Ciò è confermato da quanto il afferma nella prima parte della conversazione: CP_1
«(00:10:10) D'SS facciamo lui ha fatto un preventivo assurdo, io sono convinto che si riesca Pt_1
a ragionare molto meno... mi fai la valutazione? facciamo una comparazione a tempo a tempo più materiale più ricarico, quello che costa meno io ti pago
(00:10:30) non so... cioè dipende anche, come dici tu, delle unità di misura del tempo... CP_4
cioè io sono convinto che in economia ti costa di più, dopo... se riesco a farti uno sconto te lo faccio, ma non
è che posso...»
Come si vede, a fronte della proposta del di conteggiare i costi di lavorazione Parte_1
(manodopera e materiale) maggiorati del ricarico, non vi è un'accettazione da parte del
[...]
che anzi, per sottrarsi all'insistenza dell'interlocutore, si dice disponibile a praticare CP_1
un eventuale “sconto” sui prezzi di contratto, concludendo però di non poter aderire al diverso sistema di quantificazione del corrispettivo prospettato dal (“ma non è che Parte_1
posso...”).
Pertanto, la contestazione in esame è infondata, non essendo provata la conclusione, tra le parti, di un accordo modificativo dei criteri di computo dei prezzi risultanti dal contratto di appalto in data 04.05.2020.
41 ***
Resta da esaminare la deduzione di cui al precedente punto 5), riguardante il ritardo nella esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice e le perdite economiche (mancato guadagno) che l'opponente assume di avere subìto proprio a causa del ritardo.
In proposito va innanzitutto rilevato che il contratto d'appalto 04.05.2020 prevedeva, all'articolo 8, la data del 06.05.2020 per l'inizio dei lavori e i seguenti termini di consegna delle opere finite:
- “entro il 31.07.2020” per la ristrutturazione dei due appartamenti;
- per la nuova costruzione (c.d. villino), “15 giorni lavorativi” per la realizzazione delle opere preliminari e delle fondazioni ed ulteriori “15 giorni lavorativi” per il completamento dei solai di piano, dei tamponamenti perimetrali e della copertura in legno: i secondi quindici giorni decorrenti, però, “dall'ultimazione delle opere strutturali in acciaio da parte di altra ditta incaricata dal committente”.
I termini non erano indicati come essenziali.
Per la ghiacciaia, il contratto, pur prevedendo il termine del 31.12.2020, rimandava tuttavia ad un successivo accordo tra le parti sulle prestazioni e sui prezzi, accordo che non è stato mai concluso, come già detto.
Ora, con riferimento ai tempi di costruzione del villino nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente.
L'opponente ha, invece, lamentato che la ristrutturazione dei due appartamenti non sia stata completata entro il termine contrattuale del 31.07.2020.
La società opposta, pur non negando il mancato rispetto del termine, ha attribuito il ritardo a condotte dilatorie del committente, consistite nel rifiuto delle soluzioni tecniche adottate dall'impresa, nell'indicazione e nella richiesta di altre soluzioni, sempre nuove, e nella contestazione dei prezzi contrattuali applicati ai lavori.
Si osserva che la gravità dell'inadempimento da ritardo non può essere identificata con il semplice superamento del termine, non essenziale, fissato per il completamento dell'opera, dovendosi invece valutare, per stabilire se la gravità sussista, se sia stato concretamente leso, in maniera apprezzabile, l'interesse del committente ad ottenere la disponibilità del risultato finale dei lavori nei tempi prestabiliti.
42 Nel caso di specie, dalla conversazione in data 03.09.2020 tra e Parte_1 CP_4
occultamente registrata e prodotta in causa dal si desume la chiara volontà
[...] Parte_1
del medesimo, a quella data, già successiva alla scadenza del termine, di proseguire nel rapporto contrattuale e nell'esecuzione dei lavori (si veda in particolare l'ultima parte del colloquio, nel quale il domanda al “io vorrei però capire a quando si gettate Parte_1 CP_1
cioè quando finiscono i lavori quando si getta definitivamente …riusciamo per martedì ?”), pur con la richiesta – non giustificata – di rivedere i prezzi delle lavorazioni attraverso l'applicazione di criteri diversi da quelli pattuiti con l'impresa.
Non si può, allora, ritenere che il ritardo abbia determinato una effettiva ed apprezzabile lesione dell'interesse del committente, mentre appare, d'altra parte, giustificata la reazione della società appaltatrice che di lì a poco, a fronte della unilaterale pretesa del committente di modificare i prezzi contrattuali, omettendo il pagamento delle somme dovute, avrebbe interrotto i lavori e rifiutato la propria prestazione, ex art. 1460 c.c..
Né può ritenersi che ciò fosse precluso dal contratto di appalto, perché la generica clausola contenuta nell'articolo 11 (“qualsiasi controversia dovesse insorgere non darà in alcun caso diritto all'appaltatore di sospendere i lavori”) non può essere interpretata come preventiva rinuncia della società appaltatrice all'eccezione di inadempimento, spettante per legge e costituente espressione del generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Sotto altro profilo, non risulta - e non è provato - che il ritardo lamentato dall'opponente abbia causato un danno effettivo e concreto.
In proposito si deve osservare che nella citazione introduttiva (pag. 9) le voci di danno da ritardo indicate dall'opponente sono due: la mancata concessione in locazione dei due appartamenti oggetto di ristrutturazione e il mancato utilizzo del fabbricato denominato
“ghiacciaia”, che “doveva dare l'avvio ad una attività imprenditoriale con un ricavo annuo stimato in
€ 70.000”.
Si tratta di perdite dedotte in maniera del tutto generica e astratta.
Quanto agli appartamenti, l'opponente non ha provato, né ha chiesto di provare, di avere avuto la concreta ed effettiva opportunità di concederli in locazione a soggetti determinati, non essendo sufficiente, ai fini della domanda di risarcimento, l'allegazione di una mera aspettativa.
43 Per la ghiacciaia, poi, non è mai stato raggiunto un accordo contrattuale tra l'opponente e la società né il danno potrebbe comunque desumersi dalla lettura Controparte_1
del prospetto “business plan” prodotto sub doc. 16-quater, che consiste in un elenco di cifre redatto unilateralmente dall'opponente, privo di qualsiasi valore probatorio.
E' nuova, e dunque non può essere presa in considerazione, l'ulteriore voce indicata nella comparsa conclusionale (pag. 50) come “danni da riduzione canone locazione prof. dal 31- Pt_8
07-2020 al 31.12.2022”.
Pertanto, anche l'ultima contestazione dell'opponente è infondata e non può dare luogo alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della società opposta.
***
Per tutte le ragioni esposte, va riconosciuto alla società opposta il diritto di percepire il corrispettivo delle opere eseguite.
Detto corrispettivo è stato in precedenza determinato (al netto delle voci passive, già individuate e detratte) in complessivi euro 117.847,55.
Applicata l'IVA, l'importo aumenta ad euro 129.632,30.
Da esso devono essere detratti i pagamenti eseguiti dal committente prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, per complessivi euro 53.125,59.
Quest'ultima somma è stata indicata sia dalla società opposta nel ricorso per ingiunzione, sia dall'opponente nel prospetto prodotto sub doc. 19.
Non può essere, invece, detratta l'ulteriore somma di euro 11.358,99 (= euro 8.878,21 +
2.480,78), che si riferisce a due fatture emesse da nei confronti Controparte_1
del , per lavori estranei all'appalto di cui si discute in Controparte_12
questa sede.
Neppure rileva che una parte dei pagamenti in acconto (euro 40.000,00) sia stata eseguita dal per mezzo di una società a lui facente capo (Versari Immobiliare S.a.s.), Parte_1
trattandosi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., non soggetto a ripetizione.
Diminuito, dunque, della citata somma di euro 53.125,59, il credito della società opposta, quantificato alla data del ricorso per ingiunzione, è pari ad euro 76.506,71.
Ciò impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, emesso per un importo maggiore.
Sul complessivo importo riconosciuto sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data
44 di deposito del ricorso per ingiunzione (05.05.2021).
Vanno, poi, conteggiati i pagamenti eseguiti dall'opponente in pendenza del giudizio di opposizione.
Sul punto si osserva che, pur in assenza di prova documentale, è pacifico il pagamento di euro 39.996,86 in data 24.08.2023, espressamente riconosciuto dalla società opposta (si veda la prima memoria ex art. 183 comma 6°, pag. 1).
Solo in comparsa conclusionale (pag. 50) parte opponente ha indicato l'esistenza di un secondo pagamento in corso di causa (euro 47.074,55 in data 19.01.2024).
Esso, tuttavia, non può essere preso in considerazione: sia perché non è stato documentato in alcun modo, sia perché non è stato indicato nelle conclusioni definitive, assunte in data
21.03.2024.
Infatti, avendo gli scritti conclusivi (comparse conclusionali e memorie di replica) la sola funzione di illustrare le conclusioni già ritualmente formulate, non possono essere, con la comparsa conclusionale, introdotti fatti nuovi e non può essere, d'altra parte, valorizzata a fini di prova il silenzio mantenuto dalla società opposta nella memoria di replica.
Deve essere, pertanto, svolto il seguente calcolo:
- credito in linea capitale al 05.05.2021 = euro 76.506,71;
- interessi legali dal 05.05.2021 al 24.08.2023 = euro 3.434,73;
- credito totale al 24.08.2023 = euro 79.941,44;
- pagamento di euro 39.996,86 in data 24.08.2023 = euro 79.941,44 – 39.996,86 = euro
39.944,58 (con imputazione della somma pagata prima agli interessi e poi al capitale ex art. 1194 c.c.);
- credito in linea capitale al 24.08.2023 = euro 39.944,58.
Residua, dunque, il credito in linea capitale di euro 39.944,58 al 24.08.2023, nuovamente produttivo di interessi legali a partire dal giorno successivo.
In questi termini va, pertanto, pronunciata condanna a carico dell'opponente ed a favore della società opposta.
***
Si passa all'esame dei rapporti tra il committente e il direttore dei lavori Parte_1
arch. . CP_2
45 Sul punto va innanzitutto rilevato che, nell'atto di citazione per chiamata di terzo notificato dal D'SS all'arch. sono formulate, con riferimento alla posizione del Direttore CP_2
dei Lavori, le seguenti conclusioni: «[...] In estremo subordine, laddove dovesse essere accolta anche solo parzialmente la domanda di parte opposta, autorizzata la richiesta chiamata del Direttore dei Lavori, arch. , condannare lo stesso a tenere indenne il dott. delle somme che quest'ultimo CP_2 Parte_1
dovesse essere tenuto a corrispondere alla luce dell'inadempimento esposto in narrativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con particolare riferimento alle somme eccedenti il capitolato ed indicate nei SAL mai sottoposti a preventiva sottoscrizione ed accettazione da parte del committente, oltre che dei danni tutti subiti».
Tali conclusioni si riferiscono, dunque, da un lato alle “somme eccedenti il capitolato” e dall'altro ai “danni tutti subiti”, con ciò riferendosi il chiamante ai danni cagionati dall'impresa nella gestione del cantiere, come si desume chiaramente dalla narrativa dell'atto di citazione
(“...Il D.L dovrà essere ritenuto corresponsabile degli arrecati danni con richiesta di condanna in manleva per quanto l'odierno opponente dovesse essere tenuto a corrispondere alla ditta in più rispetto alla CP_1
valutazione del lavoro svolto sulla base di quanto concordato nell'atto di appalto...”: pag. 15).
Solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., depositata in data 11.09.2023, il chiamante ha introdotto due domande principali (non subordinate) radicalmente Parte_1
nuove: quella di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale e quella, connessa, di risarcimento del danno per inadempimento del professionista.
A fondamento di queste domande, il liessi ha posto più addebiti mossi al Direttore dei Lavori, che sono anch'essi radicalmente nuovi, perché mai dedotti in precedenza al fine di far valere la responsabilità del direttore stesso.
Tali domande e addebiti, proprio perché nuovi, sono inammissibili e non possono essere presi in considerazione.
Infatti, ove pure si ritenesse trattarsi di domande e/o eccezioni conseguenziali rispetto alla domanda riconvenzionale svolta dallo di pagamento del compenso professionale, CP_2
esse avrebbero dovuto, comunque, essere formulate e/o sollevate, a pena di decadenza, nella prima udienza ex art. 183 c.p.c., essendo invece preclusa la loro introduzione nelle successive fasi del processo.
Invero, come è stato deciso dalla Suprema Corte, «la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
46 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione»
(Cass. 30745/2019).
Nel caso di specie, nulla si rinviene nelle note scritte depositate dal D'SS per l'udienza cartolare ex art. 183 c.p.c. del 03.10.2022, né in quelle depositate per la stessa udienza differita al 22.05.2023, mentre le domande ed eccezioni in questione compaiono per la prima volta, tardivamente, solo nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c. depositata in data 11.09.2023.
Pertanto, deve essere esaminata unicamente la domanda originaria, formulata, come detto, con esclusivo riferimento ai lavori asseritamente non compresi nel capitolato d'appalto e ai danni cagionati dall'impresa nella gestione del cantiere.
In ordine al primo punto, è sufficiente richiamare, ancora una volta, le risultanze della consulenza tecnica svolta in sede di ATP per evidenziare che le opere aggiuntive realizzate dall'impresa erano giustificate dall'approvazione espressa dal committente o, comunque, dalla necessità tecnica rispetto all'esecuzione delle opere contrattualmente pattuite.
In ordine al secondo punto, il CTU ha evidenziato un unico danno addebitabile anche al
Direttore dei Lavori: si tratta delle infiltrazioni che hanno danneggiato la parte superiore della pensilina dell'impianto fotovoltaico, in relazione alle quali il perito ha ritenuto che, stante l'inidoneità della soluzione tecnica adottata per la copertura provvisoria, il Direttore dei Lavori debba rispondere nel limite di euro 1.831,50 (v. perizia, pag. 106-109).
Conclusione, questa, che non è stata specificamente contestata da alcuna delle parti e che, in quanto adeguatamente motivata, deve essere assunta a base della presente decisione.
Il Direttore dei Lavori va, pertanto, condannato a pagare al committente la predetta somma di euro 1.831,50, rivalutata a decorrere dalla data di deposito della relazione tecnica di CTU (15.04.2023), trattandosi di debito di valore.
Non sono dovuti gli interessi, in quanto non richiesti.
D'altra parte, va anche accolta la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso professionale, proposta dal Direttore dei lavori.
Sul punto si deve osservare, da un lato, che il rapporto d'opera professionale si è sciolto
47 per effetto del recesso comunicato dal professionista in data 15.04.2021, sulla cui efficacia ex art. 2237 comma 2° c.c. non è stata sollevata, da parte attrice opponente, alcuna contestazione.
Dall'altro lato, va anche rilevato che il danno di cui sopra (stimato in euro 1.831,50 a fronte di lavori di importo complessivamente superiore a 117.000,00 euro) ha un rilievo del tutto marginale e non giustifica, di per sé, che sia rifiutato al professionista il pagamento del compenso per le attività di direzione dei lavori, da lui pacificamente svolte e risultate utili per il committente.
Detto compenso è stabilito, per contratto, in misura pari al 5% del valore dei lavori effettivamente eseguiti (oltre ai compensi per la fase iniziale, determinati in via autonoma e pacificamente già percepiti dall'arch. v. lettera di incarico 18.03.2020, prodotta CP_2
dall'opponente sub doc. 1 e dal terzo chiamato sub doc. 2).
Considerato il valore complessivo delle opere realizzate dalla società appaltatrice, pari ad euro 117.847,55, il compenso spettante all'arch. ammonta ad euro 5.892,37 (oltre CP_2
Inarcassa e Iva come per legge).
La somma predetta, costituente debito di valuta, dovrà essere maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale, proposta dall'arch. in data 25.02.2022 CP_2
con il deposito della comparsa di costituzione e risposta.
***
La revoca del decreto ingiuntivo, conseguente al riconoscimento di un minor credito della società appaltatrice, giustifica una parziale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase di ATP in corso di causa, del sub-procedimento per correzione di errore materiale e le spese di CTP, ritenute congrue nella misura esposta di euro 3.224,70, tra e Parte_1 Controparte_1
Si stima congrua la compensazione nella misura di 1/5, tenuto conto non solo del riconoscimento di un credito comunque consistente in favore della società convenuta opposta, ma anche del rigetto della domanda di risoluzione contrattuale e dell'istanza di correzione dell'errore materiale proposte dall'attore opponente.
Per la parte rimanente esse seguono la prevalente soccombenza del D'SS.
La quantificazione viene operata assumendo a riferimento lo scaglione di valore da
48 52.001,00 a 260.000,00.
Liquidazione come da dispositivo, a valori medi – come da richiesta – per le fasi “studio”,
“introduttiva” e “decisionale”, massimi per la fase “istruttoria/trattazione”, comprensiva dell'ATP compiuto in corso di causa, costituente mera anticipazione temporale di ordinaria CTU (per l'intero, pari a complessivi euro 16.938,00).
Sussistono parimenti giustificati motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra l'attore opponente ed il terzo chiamato arch. . CP_2
Si stima congrua la compensazione nella misura di 1/3, considerato non solo il riconoscimento di un maggior credito del professionista rispetto a quello risarcitorio a carico di quest'ultimo in favore dell'attore, ma tenuto conto anche della declaratoria di inammissibilità delle domande nuove introdotte da solo con la memoria Parte_1
ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.
Le spese comprendono quelle della fase di ATP in corso di causa, non invece quelle relative al sub-procedimento di correzione di errore materiale, rispetto al quale non sussisteva interesse del terzo chiamato.
La condanna alla rifusione della parte rimanente segue la prevalente soccombenza dell'attore opponente.
La quantificazione viene operata assumendo a riferimento lo scaglione di valore
“indeterminabile – complessità media”, in funzione della prospettazione contenuta nell'atto di citazione (pag. 15), ove veniva prospettato che il Direttore dei Lavori dovesse
“essere ritenuto corresponsabile degli arrecati danni” e pertanto chiamato a rispondere solo di questi ultimi. Per questa ragione, nel rapporto tra le predette parti processuali non viene assunto quale parametro il valore del contratto di appalto.
Liquidazione come da dispositivo, a valori medi per le fasi “studio”, “introduttiva” e
“decisionale”, massimi per la fase “istruttoria/trattazione”, comprensiva dell'ATP compiuto in corso di causa, per le ragioni di cui sopra (per l'intero, pari a complessivi euro
12.729,00).
Le spese di ATP, già liquidate in corso di causa, vengono poste, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte e dell'interesse di ciascuna parte al relativo esisto, a carico solidale delle parti, con suddivisione interna tra le stesse nella misura di 2/3 a carico di
49 , di 2/9 a carico di e di 1/9 a carico del terzo Parte_1 Controparte_1
chiamato arch. . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• respinge la domanda, proposta dall'opponente , di risoluzione del Parte_1
contratto di appalto concluso in data 04.05.2020 tra lo stesso e l'opposta Parte_1
Controparte_1
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1557/21, emesso da questo Tribunale in data 22.06.2021, e accerta il credito dell'opposta nei confronti dell'opponente , per i lavori svolti, Controparte_1 Parte_1
al netto dei pagamenti eseguiti prima del deposito del ricorso monitorio, in complessivi euro 76.506,71 in linea capitale, oltre interessi legali decorrenti dal 05.05.2021, accertando altresì che l'opponente ha pagato la somma di euro 39.996,86 in data 24.08.2023, nel corso del giudizio di opposizione;
• per l'effetto, detratta la somma pagata in corso di causa, condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la residua somma Parte_1 Controparte_1
di euro 39.944,58, maggiorata di interessi legali dal 25.08.2023 al saldo;
• dichiara inammissibili le domande principali, di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale in data 18.03.2020 e di risarcimento del danno, proposte dall'attore opponente contro il terzo chiamato arch. ; Parte_1 CP_2
• in accoglimento della domanda subordinata, condanna il terzo chiamato arch.
a pagare all'attore opponente , a titolo di risarcimento del CP_2 Parte_1
danno, la somma di euro 1.831,50 maggiorata di rivalutazione monetaria a partire dal
15.04.2023;
• in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato arch.
, condanna l'attore opponente a corrispondere allo stesso CP_2 Parte_1
arch. , a titolo di compenso professionale, la somma di euro 5.892,37 oltre CP_2
Inarcassa e Iva come per legge, con gli interessi legali a decorrere dal 25.02.2022;
50 • compensa le spese di lite tra e nella Parte_1 Controparte_1
misura di 1/5 e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
della rimanente quota dei 4/5, che liquida – già operata la compensazione – in euro
[...]
13.550,40 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA ed euro 2.579,76 per rimborso delle spese di CTP;
• compensa le spese di lite tra e l'arch. nella misura Parte_1 CP_2
di 1/3 e condanna alla rifusione in favore dell'arch. della Parte_1 CP_2
rimanente quota dei 2/3, che liquida – già operata la compensazione – in euro 8.486,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
• pone le spese di ATP, già liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti, con suddivisione interna tra le stesse nella misura di 2/3 a carico di , di Parte_1
2/9 a carico di e di 1/9 a carico del terzo chiamato arch. Controparte_1 [...]
. CP_2
Treviso, 16 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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