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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice di I grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 525/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Civili del Tribunale di Imperia tra
e Parte_1 Parte_2
, rapp.te e difese dagli Avv. Giuseppe Summo, Alessandro
[...]
Limatola e Paola Grattieri
Ricorrenti contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato e Parte_1
hanno esposto: Parte_2 fa parte di un gruppo di società composto Parte_1
da società di capitali e da cooperative (il c.d. “Gruppo Picena”), che fornisce, tra l'altro, servizi di pulizie, di gestione dei magazzini in conto terzi, di facchinaggio e di logistica in favore di committenti nel settore retail;
-Zara Italia S.r.l. aveva formalizzato un contratto di appalto con
[...]
contratto con cui era stato affidato a o svolgimento Parte_2 Parte_2
dei servizi di carico e scarico merce, di logistica di magazzino presso i punti vendita e i magazzini Zara siti in Bologna, Riccione, Ravenna, Ancona, Pisa,
Gigli, Rimini, Ferrara, Reggio Emilia, Udine, Livorno, Arezzo, Marcon,
Parma, Imola e Verona edi presa in carico della merce in arrivo dai camion e attività di scarico;
in particolare: spacchettamento merci e immagazzinamento;
divisione per tipologia della merce e sistemazione nelle scaffalature per il rifornimento dei punti vendita. aveva subappaltato, previa autorizzazione da parte della Parte_2
committente, i suddetti servizi a società cooperativa del Gruppo Parte_1
Picena;
-per lo svolgimento dei servizi oggetto del subappalto aveva Parte_1
impiegato propri dipendenti assunti a tempo indeterminato, in parte a tempo pieno, in parte in regime di part-time ed in parte con contratto di lavoro intermittente, applicando ai lavoratori il CCNL Pulizia Multiservizi;
-in data 6.07.2022 l' aveva notificato a un verbale di primo CP_1 Parte_1
accesso ispettivo per raccogliere documentazione inerente agli appalti presso il Gruppo Inditex e all'esito dell'attività istruttoria, che aveva comportato (tra l'altro) l'escussione testimoniale di alcuni lavoratori, con comunicazione a mezzo PEC del 29.12.2022, aveva trasmesso un verbale unico di accertamento e notificazione datato 28.12.2022, n. 2022004696/DDL, nel quale era stata contestata: l'irregolare qualifica attribuita al personale, inquadrato al secondo livello del CCNL Pulizia Multiservizi;
l'irregolare registrazione degli orari di lavoro, in misura inferiore a quello effettivamente svolto dalla maggior parte del personale e delle indennità contrattuali sul Libro Unico del Lavoro;
l'irregolare registrazione di permessi e ferie e assenze non retribuite;
la mancata corresponsione della retribuzione e l'inferiore versamento contributivo previdenziale.
-con il medesimo Verbale, l' aveva: disposto la revoca dell'esonero CP_1
contributivo di per il periodo 2016 – 2018; accertato nei confronti di Pt_1
un'omissione contributiva per un importo complessivo di € Pt_1
1.353.435,26, di cui € 803.756,10 a titolo di contributi previdenziali obbligatori e € 549.679,16 a titolo di somme aggiuntive per il periodo 1° agosto 2016 – 31 dicembre 2019 previdenziale;
notificato a diffida ad adempiere per il Pt_1
pagamento delle somme ivi indicate;
-il verbale era stato trasmesso, in qualità di obbligato in solido, anche a er il minor debito contributivo di € 735.007,11 per il periodo 1° Parte_2
agosto 2016 – 31 dicembre 2019;
-le contestazioni mosse dall' muovevano dall'errato presupposto CP_1
secondo cui il nuovo inquadramento contrattuale riconosciuto ai lavoratori
“attivi” della Cooperativa a far data dall'1.02.2019 (livello 4J del CCNL
Logistica e livello 3° del CCNL Pulizia Multiservizi) doveva essere preso a parametro per determinare i contributi dovuti anche rispetto al periodo precedente (quando la Cooperativa applicava ai lavoratori il 2° livello del
CCNL Pulizia Multiservizi);
-tuttavia, l'aver sottoscritto con i lavoratori attivi un verbale di Parte_1
conciliazione in cui, tra le altre pattuizioni, si prevedeva di riconoscere un nuovo inquadramento contrattuale (nel livello 4J in applicazione del CCNL
Logistica e nel livello 3° del CCNL Pulizia Multiservizi) a far data dall'1.02.2019 non legittimava la conclusione secondo cui la Cooperativa aveva implicitamente riconosciuto il medesimo inquadramento ai lavoratori per il periodo di lavoro precedente poichè l'atto di transazione/conciliazione non consiste in un riconoscimento delle rivendicazioni avversarie, ma vi pone fine con reciproche concessioni e rinunce cosicchè dalla mera composizione bonaria di una lite pendente o minacciata non è dato automaticamente inferire che le avverse pretese fossero state accolte;
-le mansioni svolte in concreto dai lavoratori erano comunque sussumibili nell'inquadramento rispettivamente loro attribuito da nel rispetto di Pt_1
quanto previsto dall'art. 2103 cod. civ. e delle declaratorie;
-la tesi dell' era smentita anche dalle nuove assunzioni effettuate dalle CP_1
cooperative (tra cui ) nei periodi successivi alla firma delle conciliazioni Pt_1
con i lavoratori già attivi, in quanto esse erano state effettuate riconoscendo ai lavoratori l'inquadramento nell'inferiore livello 6J del CCNL Logistica, che corrispondeva al 2° livello del CCNL Pulizia Multiservizi, il che confermava che le cooperative, compresa , avevano inteso riconoscere i superiori Pt_1
inquadramenti solo in occasione del reinquadramento dei lavoratori attivi alla data dell'1.02.2019, per le ragioni ed alle condizioni di cui all'accordo quadro con il Gruppo Inditex;
-la quantificazione delle differenze contributive operata dall' sulla scorta CP_1
degli orari da essa calcolati era erronea, atteso che il calcolo dell'imponibile contributivo era stato svolto sulla base dei minimi tabellari e delle maggiorazioni previste dal CCNL Logistica per tutto il periodo da agosto 2016
a dicembre 2019, mentre per i lavoratori attivi prima dell'1.02.2019 il CCNL di riferimento era il Pulizia Multiservizi con inquadramento nel 2° livello e per i nuovi assunti il CCNL Logistica, livello 6J in luogo del 4J;
-nel caso d'accoglimento, anche parziale, delle contestazioni svolte dall' CP_1
le differenze contributive avrebbero dovuto essere ricalcolate sulla scorta del conteggio prodotto sub doc. 22 e, in via di ulteriore subordine, sulla scorta del conteggio prodotto sub. doc. 23 con il presente ricorso, così come le eventuali somme aggiuntive (sanzioni e interessi di mora),
-dai conteggi prodotti emergevano, infatti, differenze contributive nel periodo oggetto di contestazione dal 1° agosto 2016 al 31 dicembre 2019 pari al minor importo di € 89.305,14, rispetto alla più elevata pretesa creditoria di € CP_1
803.756,10;
-quanto alla contestazione per cui la avrebbe inserito in busta Parte_1
paga ferie e assenze rispetto alle quali non sarebbe stata erogata alcuna retribuzione e, quindi, neppure operati i versamenti contributivi, non era corretto effettuare il ricalcolo sulla scorta di un inquadramento contrattuale che non competeva ai lavoratori e che non aveva in alcun modo Pt_1
riconosciuto in via transattiva;
-inoltre, le assenze dei lavoratori (ferie, permessi, etc.) non erano state imposte dal datore, ma dovute ad una unilaterale scelta dei lavoratori di rientrare per interi mesi nei Paesi d'origine nonchè dei lavoratori in regime di part-time di non eseguire i turni assegnati per concomitanti impegni lavorativi altrove.
Ciò premesso, le ricorrenti così concludevano: “In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'insussistenza delle contestazioni sviluppate dall' con i CP_1
verbali qui impugnati e, per l'effetto, revocare e/o annullare il verbale unico di accertamento
e notificazione dell' – sede di Imperia n. 2022004696/DDL del 28 dicembre 2022, CP_1 notificato a mezzo PEC dall' a il 29 dicembre CP_1 Parte_1
2022, nonché il verbale unico di accertamento e notificazione dell' – sede di Imperia, CP_1
n. 2022004696/S01 del 28 dicembre 2022 e notificato a mezzo PEC a
[...]
quale obbligato solidale di Parte_2 Parte_1
, il 29 dicembre 2022; In via subordinata: per tutte le ragioni esposte in fatto
[...]
e diritto nel presente ricorso, accertare e dichiarare che il calcolo delle differenze contributive debba essere effettuato applicando gli inquadramenti contrattuali effettivamente attribuiti ai lavoratori da;
- per l'effetto, accertata e dichiarata Parte_1
l'insanabile indeterminatezza e genericità dei conteggi allegati al verbale unico di accertamento e notificazione dell' – sede di Imperia n. 2022004696/DDL del 28 CP_1
dicembre 2022, notificato a il 29 dicembre 2022, Parte_1
disporre la riduzione delle differenze contributive oggetto dei verbali di accertamento impugnati nei confronti di nonché nei confronti di Parte_1
quale obbligato solidale, ad € 89.305,14, ovvero alla maggiore o Parte_2
minore somma che dovesse essere accertata nel presente procedimento, oltre alla rideterminazione delle somme aggiuntive. In via ulteriormente subordinata: per tutte le ragioni esposte in fatto e diritto nel presente ricorso, accertare e dichiarare che il calcolo delle differenze contributive debba essere effettuato applicando gli inquadramenti contrattuali effettivamente attribuiti ai lavoratori da e, per l'effetto, Parte_1
disporre la riduzione delle differenze contributive oggetto dei verbali di accertamento impugnati nei confronti di nonché nei confronti di Parte_1 quale obbligato solidale, ad € 298.667,32 ovvero alla maggiore Parte_2
o minore somma che dovesse essere accertata nel presente procedimento, oltre alla rideterminazione delle somme aggiuntive”.
Nel costituirsi, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale CP_1
del Tribunale di Imperia ai sensi dell'art 444 comma 3 c.p.c., il quale prevede che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente”, dovendosi intendere, come da giurisprudenza consolidata, per “'ufficio dell'ente” quello legittimato per ente o statuto a ricevere i contributi o a pretenderne il pagamento od a restituirne l'eccedenza” esterna, sia, in generale legittimato, per legge o per statuto a ricevere i contributi od a restituirli.
Nel caso di specie “l'ufficio” in questione sarebbe la Sede per la Provincia CP_1
di Milano e, pertanto, il Tribunale territorialmente competente a conoscere della presente controversia quello di Milano e non quello di Imperia, come era comprovato dal fatto che proprio la Direzione Provinciale di Milano CP_1
aveva notificato a l'avviso di addebito n. 368 2023 00074726 50 Parte_1
000, formato il 9 ottobre 2023 e notificato a mezzo PEC il 22 ottobre 2023, il quale era stato oggetto del procedimento di impugnazione radicato presso il
Tribunale Sezione Lavoro n. 1034/2023. Si ritiene superfluo aggiungere altro poichè la presenta causa è stata rimessa in decisione esclusivamente sull'eccezione in questione, come disposto dallo scrivente all'udienza del 14/10/2024.
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Va puntualizzato che, diversamente da quanto prospettato e chiesto da
[...]
, la presente causa non ha ad oggetto il verbale unico di accertamento Pt_1
dell' sede di Imperia, n. 2022004696/DDL del 28/12/2022 e notificato CP_1
il 29/12/2022 (all. 18 e 19 parte attrice), bensì l'avviso d'addebito formato il
9.10.2023 e notificato a il 22.10.2023 (all. 21). Pt_1
Questo, infatti, è atto successivo al verbale ispettivo/d'accertamento e costituisce ai sensi dell'art. 30, D.L. n. 78/2010 un vero e proprio titolo esecutivo che l' è legittimato a formare in via unilaterale e autoritativa. CP_1
Recando il ricorso in esame la data del 26/10/2023 – successiva dunque alla notificazione dell'avviso, peraltro accluso all'atto introduttivo – è evidente che ciò che può essere “impugnato” è, per l'appunto, l'avviso e non già il verbale
“a monte”, il quale è stato, per così dire, “superato”, proprio dall'avviso stesso.
Ne consegue che le domande proposte dall'attrice vanno qualificate come opposizione proposta ai sensi dell'art.24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 ossia contro quella che un tempo era la cartella di pagamento e che a seguito della riforma introdotta dall'art. 30, D.L. n. 78/2010 è divenuta “avviso d'addebito”
o “intimazione di pagamento”, atteso che ciò che si assume è l'inesistenza totale – e, in via subordinata, parziale – dei crediti azionati in via pre-esecutiva dall'ente previdenziale e consacrati nel titolo esecutivo in questione.
Ciò chiarito, l'eccezione d'incompetenza tempestivamente sollevata dal resistente è fondata.
Già al tempo in cui in luogo dell'avviso d'addebito emesso direttamente dall' la normativa di settore prevedeva che i crediti vantati dall'ente CP_1
previdenziale erano azionati tramite la formazione e la notificazione d'una cartella di pagamento da parte dell'ente esattoriale (soggetto diverso dall' , la giurisprudenza aveva puntualizzato che ai sensi dell'art. 444, CP_1
comma 3, c.p.c., il giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere della opposizione a cartella esattoriale relativa al mancato pagamento dei contributi previdenziali e le relative sanzioni, disciplinate dall'art. 24 d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46 è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori
(Cass. n. 20079/2006).
Tale orientamento non è mutato a seguito della novella operata dall'art. 30,
D.L. n. 78/2010 riguardo il potere dell' di creare autonomamente il titolo CP_1
esecutivo ossia l'avviso d'addebito.
Nella pronuncia n. 10702/15 la Cassazione ha, infatti, statuito che “per ufficio dell'ente, il quale, ai sensi dell'art. 444 terzo comma, cod. proc. Civ......, rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza.....”, conformemente a numerose pregresse pronunce (Cass., 11331/2014; Cass. 281/2011; Cass. 8171/2006, ecc.).
Del tutto conformi sono le successive Cass.5850/2018; Cass. 1732/2017;
Cass. 26076/2016 nonchè Cass. Ord. 13/6/2022 n. 18997, nella quale è riportato anche il dictum della Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n.
477/21991 ha osservato che per “ufficio dell'ente (in relazione al quale si individua il giudice territorialmente competente ai sensi della citata norma codicistica) deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione esterna, è in generale legittimato, per legge
o per statuto, a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento o a restituirne l'eccedenza”, soggiungendo che “la sua individuazione deve essere in concreto correlata con la sede o con la dipendenza dell'impresa titolare dei rapporti assicurativi, giacché il criterio di determinazione della competenza territoriale, raccordandosi con la sede dell'impresa o di una sua dipendenza, è ispirato all'interesse generale di avvicinare tendenzialmente il processo “al luogo dov'è la documentazione rilevante”.
In buona sostanza, evidenzia la Suprema Corte, anche la Corte costituzionale, ha interpretato l'art. 444 c.p.c nel senso che deve farsi riferimento all'ufficio dell'ente dotato della “rappresentanza esterna”, la quale è connessa al luogo in cui il datore di lavoro versa i contributi e in cui sono gestiti tutti gli altri rapporti relativi alla materia previdenziale o assistenziale, luogo che di regola corrisponde a quello in cui ha sede l'impresa o una sua dipendenza.
Ebbene, posto che nel caso di specie si controverte sulla debenza della ricorrente di somme a titolo di contributi previdenziali non versati, d'importi richiesti dall' in via restitutoria poichè oggetti d'esonero/sgravio contributivo CP_1
ottenuto da nonchè sul del pagamento delle relative sanzioni deve Parte_1
farsi applicazione del suddetto principio, inerendo la presente controversia all'inadempimento d'obblighi gravanti sul datore di lavoro nonchè all'applicazione di sanzioni civili, ipotesi disciplinate dall'art- 444 comma 3 c.p.c. quanto all'individuazione della competenza territoriale del Tribunale da adìre.
Avendo sede in Milano, Viale Tunisia n. 42, è, dunque, il Parte_1
Tribunale meneghino competente a conoscere della presente controversia.
Non è un caso, infatti, che si stato l' di Sanremo e non di Imperia a CP_1
redigere l'avviso d'addebito opposto.
Analoga è la conclusione per quanto riguarda la posizione di
[...]
. Parte_2
Questa non risulta essere stata destinataria d'un avviso d'addebito, ma soltanto del verbale unico d'accertamento e notificazione del 28/12/2022, nel quale essa viene indicata come “obbligato solidale per contributi e premi assicurativi”. L'azione proposta da va, pertanto, qualificata come domanda Parte_2
d'accertamento negativo della debenza delle somme quantificate nel verbale in oggetto, il che, a fortiori, riconduce la controversia nel novero di quelle previste dall'art. 444 comma 3 c.p.c., con la conseguenza che deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Imperia a decidere della stessa poichè la ricorrente ha anch'essa sede in Milano, Viale Tunisia 42.
Quanto alle spese di lite, queste devono essere a poste a carico delle ricorrenti in via solidale alla stregua del valore della controversia (€ 1.353.453,26).
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che solo nel caso in cui sia sollevata eccezione d'incompetenza per territorio derogabile, il Giudice è tenuto a definire la causa con ordinanza senza dover nulla disporre sulle spese di lite, le quali saranno liquidate dal giudice indicato concordemente come competente, mentre ove ricorra un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile, come nel caso di specie, e sia sollevata la relativa eccezione, l'ordinanza che l'accoglie
(ciò anche indipendentemente dall'adesione della parte poiché tale incompetenza è rilevabile anche d'ufficio) è dotata di natura decisoria, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento. (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 11764 del 8 giugno
2016
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_3
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Imperia a conoscere della presente causa, essendo sulla stessa competente il Tribunale di Milano.
Condanna e Parte_1 Parte_2
al pagamento in solido delle spese di lite, che si liquidano in
[...]
complessivi € 8000,00, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
12/1/2025
Il Giudice dott. Fabio Favalli