Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 911/2022 R.G.L., vertente TRA
, con sede in Roma, in Parte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, con gli Avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, C.F. ; pec C.F._1 ; fax n. 0965/499114), Email_1 CP_1 [...]
, , , dai quali è rappresentato e difeso, sia CP_2 Controparte_3 CP_4 congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma in data 21.7.2015 (repertorio n. 80974/21569) Persona_1 appellante CONTRO
, nata il [...] a [...], CF. Controparte_5 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Accardo, CF , ed
[...] C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Cal. Via S. Anna 2° Tronco n.18/i, fax 0965.893231, pec Email_3 appellata/appellante incidentale
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 23.03.2016,
esponeva di essere titolare di pensione cat. inv. n. 13063019 con Controparte_5 decorrenza dal 01.10.1998 erogata dall' , nonché di assegno ordinario di invalidità CP_6 cat. IOCOM n. 37021759, con decorrenza dal 01.03.1999. Aveva dato notizia all'INPS del godimento della pensione erogata dall' con la CP_6 domanda amministrativa tesa al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità; l'INPS era stato sempre al corrente della titolarità (anche) del trattamento pensionistico, circostanza emergente anche dalla consultazione degli archivi dell'Agenzia delle Entrate alla quale ogni anno aveva inoltrato la dichiarazione dei redditi;
con missiva del 31.05.2018 le era stato contestato un indebito pari a complessivi € 4.368,65 “sulla pensione cat. IOCOM n. 37021759 per i seguenti motivi: Sono state corrisposte quote di assegno di invalidita' non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95”;
di aver sempre “quanto agli anni in contestazione (dal 2015 in avanti)” denunciato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che l era sempre stato in Pt_1 condizioni di conoscerne l'esistenza e l'entità. Sosteneva l'illegittimità del provvedimento di indebito, posto che l avrebbe Pt_1 consultare l'archivio pensionati da cui sarebbe emersa la titolarità della pensione in godimento;
inoltre, il pensionato che denunciava regolarmente i redditi non aveva alcun obbligo di comunicare all' l'entità dei medesimi. Pt_1 Deduceva l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione, invocando la sanatoria ex art. 52 L. n. 88/1989, nonché la decadenza ex art. 13 co. 2 L. n. 412/1991. Concludeva, chiedendo dichiarare “l'illegittimità della contestazione di indebito, relativo alla pensione di cui la ricorrente è titolare, assunta dall'INPS nel maggio 2018, del tutto immotivata ed impugnata in questa sede, riconoscere la definitività del provvedimento originario della pensione di invalidità a lei concessa alla maturazione del diritto e, comunque, che a parte la correttezza dei conteggi eseguiti dall' , nessuna somma la ricorrente è Pt_1 tenuta a restituire. In subordine, data la minaccia dell'Istituto di dar corso a recupero del presunto indebito, riconoscere l'assoluta intrattenibilità di quote della prestazione ai sensi dell'art. 545 c.p.c.. Con ogni conseguenza di legge …”. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi, l'INPS esponeva l'indebito non era scaturito da un'incumulabilità con la rendita , come sostenuto da controparte, bensì dall'omessa comunicazione dei CP_6 dati reddituali. Ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010, i titolari di prestazioni collegate al reddito erogate dall'INPS avevano per legge l'obbligo, a pena di revoca della prestazione, di comunicare all' la Pt_1 situazione reddituale che incideva sul diritto o sulla misura della prestazione stessa. La ricorrente, sebbene sollecitata a trasmettere la comunicazione dei redditi per l'anno 2014 e per l'anno 2015 con missiva del 15.12.2016, non aveva adempiuto a tale obbligo per l'anno 2014, mentre i redditi del 2015 erano pervenuti solo in data 16.01.2018. In mancanza di tali comunicazioni aveva proceduto alla revoca della prestazione e formazione dell'indebito. Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1331/2022 pubblicata il 29.06.2022, il Tribunale di Reggio Calabria, così statuiva: “In accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili le somme percepite dalla ricorrente sulla pensione cat. IOCOM n. 37021759 contestate con il provvedimento notificato il 31.05.2018; compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna l'INPS al pagamento della restante parte che si liquida in complessivi € 450,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione”. Rilevava il Tribunale che erano chiare le ragioni poste alla base della pretesa restitutoria: dalla documentazione in atti risultava che la revoca e l'indebito erano scaturiti dalla mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2014. Richiamava che l'art. 35, comma 8, D.L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009, prevedeva:
“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Inoltre, il comma 10 bis del medesimo articolo, introdotto dall'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010, stabiliva che “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 3
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Tale ipotesi riguardava nello specifico colui che non era tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento dell'obbligo comunicativo all'ente previdenziale aveva come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione Infine, l'art. 15, comma 1, del D.L. n. 78/2009, conv. in L., n. 102/2009, stabiliva che “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”. L'INPS aveva affermato la legittimità della revoca della prestazione assistenziale per non avere la ricorrente comunicato – né all'Amministrazione finanziaria né allo stesso Istituto
– i redditi per l'anno 2014; tale omissione faceva scattare il meccanismo sanzionatorio sopra evidenziato. Osservava il Tribunale che l'iter che conduceva alla revoca della prestazione contemplava una “tappa intermedia”, costituita dalla sospensione della prestazione per sessanta giorni, entro i quali il pensionato doveva tassativamente provvedere a comunicare i dati reddituali. Decorso inutilmente tale termine l poteva procedere alla revoca della Pt_1 prestazione. Nel caso di specie, non era stato provato che la revoca della prestazione fosse stata preceduta dalla sospensione con assegnazione del termine perentorio di sessanta giorni per effettuare la comunicazione reddituale. Tale omissione – ovvero il difetto di comunicazione della sospensione della prestazione – inficiava la legittimità del provvedimento di revoca, determinando l'irripetibilità delle somme corrisposte al beneficiario di cui era stata chiesta la restituzione. Pertanto, in accoglimento del ricorso, andava dichiarata l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente sulla pensione cat. IOCOM n. 37021759 nel periodo di cui è causa e contestate con il provvedimento notificato il 31.05.2018. La novità della questione trattata e l'assenza di specifici precedenti di legittimità sul punto determinava la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo, mentre la restante quota seguiva la regola della soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al 4
procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della natura seriale del contenzioso.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall'INPS, che ne invocava la riforma, dolendosi dell'erronea valutazione del documento INPS del 23.10.2017, costituente l'allegato 1. Erroneamente il Tribunale aveva affermato che non era stato provato che la revoca della prestazione fosse stata preceduta dalla sospensione con assegnazione del termine perentorio di sessanta giorni per effettuare la comunicazione reddituale, posto che tanto era invece dimostrato dall'allegato n. 1, della comunicazione del 23.10.2017, alla memoria di costituzione, richiamato espressamente anche da parte ricorrente nelle sue note di trattazione scritta depositate in data 03.09.2021. A pag. 2 della citata comunicazione era stato affermato: “Al fine di ripristinare la prestazione, la informiamo che entro il 28 febbraio 2018 può presentare domanda di ricostituzione completa delle informazioni sulla sua situazione reddituale per l'anno 2014”. Con detta comunicazione era stata notificata l'avvenuta sospensione della prestazione già dal mese di ottobre 2017 ed era stato assegnato termine perentorio entro il 28 febbraio 2018, per comunicare la situazione reddituale per l'anno 2014, pena la revoca della prestazione. I dati reddituali erano stati più volte richiesti, dapprima con il sollecito del 15.12.2016 (all. 3 della memoria difensiva, con il quale l'Ufficio aveva concesso improrogabile termine fino al 31.3.2017 per la regolarizzazione della omissione) e da ultimo con il secondo sollecito del 23.10.2017, con il quale l'INPS aveva comunicato l'avvenuta sospensione della prestazione e preannunciato la revoca della prestazione, in caso di mancato adempimento, nel termine perentorio assegnato, della dichiarazione reddituale. Il Tribunale aveva omesso di valutare il secondo avviso inviato in data 23.10.2017 e ricevuto nel dicembre 2017, anche per ammissione di parte ricorrente (si vedano note di trattazione scritta depositate in data 03.09.2021), laddove la stessa aveva dichiarato: “ … in conseguenza del suddetto mancato adempimento, l'INPS con nota del 23.10.17 ricevuta nel dicembre successivo (all. n. 1) ha comunicato la revoca della quota di prestazione collegata al reddito per gli anni 2014 e 2015, contestando pagamenti indebiti, rispettivamente, per € 2.182,18 ed € 2.186,47 e così in totale per € 4.368,65”. Detto documento rappresentava la comunicazione con la quale l aveva Pt_1 notificato l'avvenuta sospensione della prestazione e fissato il termine perentorio per la dichiarazione reddituale. Alla data del 23.10.2017 la prestazione era stata sospesa e con la comunicazione in tale data era stato assegnato termine fino al 28 febbraio per comunicare la situazione reddituale per l'anno 2014. La procedura seguita dall' , ex articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n.122 Pt_1 del 2010, era stata legittima e regolare, posto che la sig.ra non aveva ottemperato CP_5 alla richiesta di comunicazione dei redditi per l'anno 2014, nel termine perentorio assegnato per ultimo con la comunicazione citata del 23.10.2017. Il reddito dell'anno 2014 era rimasto sconosciuto all'INPS che non era in possesso di tali informazioni, non pervenute né dalle banche dati, né prodotte dalla pensionata. Destituita di fondamento era l'eccezione di controparte, che aveva infondatamente assunto che l avesse la disponibilità delle informazioni per accertare il reddito del Pt_1 pensionato, posto che parte ricorrente non aveva presentato né la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, né la dichiarazione RED all'INPS. 5
Conseguentemente l'Ufficio aveva ricalcolato la prestazione in godimento per omissione della dichiarazione ai fini previdenziali dei redditi del 2014 ed aveva contestato l'indebito. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare ripetibili le somme percepite dalla sig.ra CP_7
nella misura di € 2.182,18, relative al solo anno 2014, (detratto l'importo di €
[...] 2.186,47 relativo all'anno 2015, per il quale la dichiarazione reddituale era stata presentata), riconoscendo corretta l'applicazione da parte dell'INPS, della procedura prevista dalla Legge 122/2010, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, la chiedeva la conferma della sentenza. CP_5 Affermava che l'INPS era nelle condizioni di poter avere conoscenza delle due pensioni di cui essa ricorrente era titolare e sarebbe bastata una semplice consultazione del casellario dei pensionati di cui l era in possesso per trarne la notizia. prima della Pt_1 revoca della prestazione posta in discussione, era prevista una sospensione temporanea della prestazione per 60 giorni, entro i quali il pensionato poteva comunicare le notizie di cui l sostiene di avere necessità: non risultava che l abbia fatto ricorso a tale Pt_1 Parte_1 mezzo, provvedendo, viceversa, per le spicce, a contestare il presunto indebito ed a trattenerlo d'ufficio. Proponeva appello incidentale avverso la statuizione che aveva disposto la compensazione in misura del 50% delle spese di lite, con erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c., in cui la compensazione era prevista solo in ipotesi di soccombenza reciproca o nella ricorrenza di eccezionali ragioni che non era dato di individuare nella fattispecie in esame. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, porre le spese del primo grado di giudizio interamente a carico dell' soccombente, Pt_1 con vittoria di spese di questo grado di giudizio e con dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., confermandosi la dichiarazione già resa nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello non è assistito da , posto che alla comunicazione del 23.10.2017, CP_8 costituente l'allegato 1 della memoria di costituzione in grado, depositato anche in allegato all'atto di appello, non può annettersi il valore, invocato dall'appellante, di comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione con decorrenza dal mese di ottobre 2017 ed assegnazione di termine perentorio entro il 28 febbraio 2018 per comunicare la situazione reddituale del 2014, pena la revoca della prestazione. A tale conclusione deve pervenirsi ad una semplice disamina del tenore letterale della comunicazione, laddove l'Inps, dopo aver premesso che, nonostante i solleciti, non era pervenuta la dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014, ha comunicato: “Per effetto di tale inadempimento, come le avevamo comunicato, l è tenuto a procedere alla Pt_1 revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010”. Con questa comunicazione l'INPS ha comunicato, non la sospensione, bensì la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2014, tant'è che ha quantificato l'importo complessivo da pagare in € 4.368,65 per il periodo gennaio 2014 - dicembre 2015 ed ha indicato le modalità di pagamento: “non essendo possibile effettuare il recupero di questa somma direttamente sulla sua pensione”, sul conto corrente postale numero 127894, intestato a Controparte_9 [...]
utilizzando i bollettini reperibili presso tutti gli uffici e/o verificando
[...] la possibilità di procedere ad un piano di recupero personalizzato. Orbene, l'esplicitazione della revoca definitiva e delle modalità di pagamento della prestazione indebita sono incompatibili con la volontà di comunicare una mera sospensione della prestazione. Inoltre, il termine invocato dall'INPS, 28.02.2018, di cui alla pag. 2 della comunicazione del 23.10.2017, è stato testualmente assegnato ai fini del ripristino della prestazione revocata, ma non per comunicare la situazione reddituale del 2014, pena la revoca (successiva) della prestazione. In esito alle considerazioni esposte e contrariamente all'assunto dell'appellante, la comunicazione del 23.10.2017 aveva ad oggetto la revoca definitiva della prestazione, e non la sospensione, e il termine del 29.02.2018 era stato assegnato, non ai fini del deposito della documentazione, bensì ai fini del ripristino della prestazione già revocata. Risulta, dunque, infondato l'assunto dell'appellante secondo cui con la note del 23.10.2017 sarebbe stata comunicata la mera sospensione della prestazione e sarebbe stato assegnato termine fino al 28 febbraio 2018 (superiore ai 60 giorni) per consentire il deposito della documentazione e, solo dopo l'infruttuoso spirare di tale termine, si sarebbe proceduto alla revoca per l'anno 2014. L'appello proposto dall'INPS è, dunque, infondato e va rigettato, con conferma sul punto dell'impugnata sentenza. Va, invece, accolto l'appello incidentale proposto dalla posto che ella è CP_5 risultata, anche in esito a questo grado di giudizio, integralmente vittoriosa e non ricorreva alcuna delle situazioni contemplate dall'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione parziale delle spese di lite. Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'INPS va condannato al pagamento, in favore del difensore distrattario della ricorrente, dell'intero importo delle spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in € 900,00 (il Tribunale ha liquidato la misura già dimidiata di € 450,00), oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge. La soccombenza dell'INPS impone che questi sia condannato al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellata/appellante incidentale, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 2.182,18, essendo stata devoluta la materia del contendere solo limitatamente alla prestazione per l'anno 2014, ed applicando i valori minimi stante l'assenza di complessità delle questioni controverse - in complessivi € 886,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Deve darsi atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello proposto dall'INPS.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , nonché sull'appello incidentale da questa proposto, avverso Controparte_5 la sentenza n. 1331/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 29.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dall'INPS.
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in Controparte_5 parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'INPS al pagamento, in favore del difensore distrattario della ricorrente, dell'intero importo delle spese del giudizio di primo grado, liquidato in complessivi € 900,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge. 7
3. Condanna l'INPS al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellata/appellante incidentale, delle spese di questo grado giudizio, liquidato in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello proposto dall'INPS. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti