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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice LD GE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LL AL, NO ET, ET SI
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.12.2024 e contestuale istanza cautelare ex art.700 c.p.c., ha adito Parte_1 il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, per esporre che: ha partecipato alla procedura di reclutamento riservata per l'accesso ai ruoli della Dirigenza Scolastica, indetta con il Decreto del Ministro dell'Istruzione 8.6.2023 n.107 ed è risultata vincitrice collocandosi nella posizione 259;
a seguito dell'avviso 9.8.2024 con cui il ha comunicato l'immediata Controparte_1 disponibilità di 519 posti di dirigente scolastico nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto e invitato ad indicare l'ordine di preferenza tra le suddette Regioni, ai fini dell'assegnazione ai ruoli regionali, ha trasmesso il proprio ordine di preferenza, indicando come prima Regione il Lazio;
pagina 1 di 3 ha interesse ad essere assegnata alla Regione Sicilia, in quanto unica soluzione per poter restare vicina ad entrambi i genitori, affetti da disabilità grave ex art. 33, comma 3, Legge n.104/1992 ed invalidi al
100% a causa di plurime patologie, con necessità di assistenza continua;
a fine agosto 2024, è stata informata di essere stata assegnata alla Regione Lombardia;
ha inoltrato al una istanza per l'accertamento del diritto di precedenza nella prima scelta CP_1 della sede in Sicilia, a Gela o in subordine in altro istituto scolastico della Provincia di Caltanissetta, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 33 L.104/92; si è recata a Milano ed ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro per l'assunzione in ruolo ed il conferimento del primo incarico triennale e ha preso servizio in data 11.11.2024, presso l'Istituto
Comprensivo di Castel Mella (BS); alla data del ricorso risultano vacanti le seguenti sedi a Gela in quanto assegnate in reggenza: i) Istituto
Comprensivo “Giovanni Verga” in Via Salonicco n.2 a Gela;
ii) Istituto Comprensivo “Don Milani” in
Via Venezia, n.283 a Gela;
iii) in Viale Indipendenza, n.130 a Gela;
Controparte_2 nella Regione Sicilia risultano molte altre sedi vacanti;
Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della mancata assegnazione nelle sedi dedotte in ricorso, in quanto titolare della precedenza di cui all'art.33 comma 5 L. 104/92 e ha concluso chiedendo che sia accertato e dichiarato, essendo unico familiare che assiste la madre ed il padre disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art.33, comma 3, L.104/92, il diritto ad esercitare la precedenza ex art.33 comma 5 L.104/1992 nella scelta della prima sede di servizio e, quindi, ad essere assegnata ad una delle sedi della Regione Sicilia.
All'udienza del 23.1.2025 fissata per la discussione del sub procedimento cautelare, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
Con memoria depositata il 28.4.2025 si è costituito nel giudizio di merito il Controparte_1
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
La ricorrente ha depositato in data 22.9.2025 istanza istruttoria, a seguito della quale è stato assegnato alla parte convenuta termine per prendere posizione sull'istanza e fissazione di nuova udienza ex art.127 ter c.p.c. al 26.11.2025.
Nelle more la ricorrente ha presentato in data 22.10.2025 nuovo ricorso ex art.700 c.p.c. Fissata udienza per la discussione sul ricorso cautelare al 20.11.2025, si è costituito nel subprocedimento cautelare il con comparsa depositata il 2.11.2025. All'udienza Controparte_1 del 20.11.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso cautelare.
pagina 2 di 3 L'udienza del 26.11.2025 è stata celebrata con note di trattazione scritta, depositate dalla parte convenuta in data 1.10.2025 e dalla parte ricorrente in data 25.11.2025, con cui la ricorrente ha chiesto al Tribunale di prendere atto della rinuncia al ricorso, con la compensazione delle spese di lite.
Tutto ciò premesso, la rinuncia al ricorso - che non richiede l'accettazione della controparte – comporta la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in considerazione del contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione di diritto sollevata in giudizio e tenuto conto della rinuncia all'azione da parte della ricorrente.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio
Brescia, 11 dicembre 2025
La Giudice
LD GE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice LD GE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LL AL, NO ET, ET SI
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.12.2024 e contestuale istanza cautelare ex art.700 c.p.c., ha adito Parte_1 il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, per esporre che: ha partecipato alla procedura di reclutamento riservata per l'accesso ai ruoli della Dirigenza Scolastica, indetta con il Decreto del Ministro dell'Istruzione 8.6.2023 n.107 ed è risultata vincitrice collocandosi nella posizione 259;
a seguito dell'avviso 9.8.2024 con cui il ha comunicato l'immediata Controparte_1 disponibilità di 519 posti di dirigente scolastico nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto e invitato ad indicare l'ordine di preferenza tra le suddette Regioni, ai fini dell'assegnazione ai ruoli regionali, ha trasmesso il proprio ordine di preferenza, indicando come prima Regione il Lazio;
pagina 1 di 3 ha interesse ad essere assegnata alla Regione Sicilia, in quanto unica soluzione per poter restare vicina ad entrambi i genitori, affetti da disabilità grave ex art. 33, comma 3, Legge n.104/1992 ed invalidi al
100% a causa di plurime patologie, con necessità di assistenza continua;
a fine agosto 2024, è stata informata di essere stata assegnata alla Regione Lombardia;
ha inoltrato al una istanza per l'accertamento del diritto di precedenza nella prima scelta CP_1 della sede in Sicilia, a Gela o in subordine in altro istituto scolastico della Provincia di Caltanissetta, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 33 L.104/92; si è recata a Milano ed ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro per l'assunzione in ruolo ed il conferimento del primo incarico triennale e ha preso servizio in data 11.11.2024, presso l'Istituto
Comprensivo di Castel Mella (BS); alla data del ricorso risultano vacanti le seguenti sedi a Gela in quanto assegnate in reggenza: i) Istituto
Comprensivo “Giovanni Verga” in Via Salonicco n.2 a Gela;
ii) Istituto Comprensivo “Don Milani” in
Via Venezia, n.283 a Gela;
iii) in Viale Indipendenza, n.130 a Gela;
Controparte_2 nella Regione Sicilia risultano molte altre sedi vacanti;
Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della mancata assegnazione nelle sedi dedotte in ricorso, in quanto titolare della precedenza di cui all'art.33 comma 5 L. 104/92 e ha concluso chiedendo che sia accertato e dichiarato, essendo unico familiare che assiste la madre ed il padre disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art.33, comma 3, L.104/92, il diritto ad esercitare la precedenza ex art.33 comma 5 L.104/1992 nella scelta della prima sede di servizio e, quindi, ad essere assegnata ad una delle sedi della Regione Sicilia.
All'udienza del 23.1.2025 fissata per la discussione del sub procedimento cautelare, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
Con memoria depositata il 28.4.2025 si è costituito nel giudizio di merito il Controparte_1
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
La ricorrente ha depositato in data 22.9.2025 istanza istruttoria, a seguito della quale è stato assegnato alla parte convenuta termine per prendere posizione sull'istanza e fissazione di nuova udienza ex art.127 ter c.p.c. al 26.11.2025.
Nelle more la ricorrente ha presentato in data 22.10.2025 nuovo ricorso ex art.700 c.p.c. Fissata udienza per la discussione sul ricorso cautelare al 20.11.2025, si è costituito nel subprocedimento cautelare il con comparsa depositata il 2.11.2025. All'udienza Controparte_1 del 20.11.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso cautelare.
pagina 2 di 3 L'udienza del 26.11.2025 è stata celebrata con note di trattazione scritta, depositate dalla parte convenuta in data 1.10.2025 e dalla parte ricorrente in data 25.11.2025, con cui la ricorrente ha chiesto al Tribunale di prendere atto della rinuncia al ricorso, con la compensazione delle spese di lite.
Tutto ciò premesso, la rinuncia al ricorso - che non richiede l'accettazione della controparte – comporta la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in considerazione del contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione di diritto sollevata in giudizio e tenuto conto della rinuncia all'azione da parte della ricorrente.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio
Brescia, 11 dicembre 2025
La Giudice
LD GE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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